ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA

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ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA
ESTRATTO POLIZZA ASSICURATIVA
Nota informativa relativa
alla polizza assicurativa collettiva gratuita per i piani di
accumulo sottoscritti fino al 28/02/2012
Nota informativa relativa alla polizza assicurativa collettiva gratuita
Estratto delle condizioni di assicurazione relative alla polizza collettiva n. 36403684 intestata a Eurizon Capital
SGR S.p.A.con le Assicurazioni Generali S.p.A.
Definizioni:
Società: Assicurazioni Generali S.p.A.
Contraente: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Assicurato: persona per la quale viene prestata l’assicurazione
Si assicurano i sottoscrittori di fondi comuni gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A., che aderiscono a piani di
accumulazione,o piani di accumulazione dinamici (ove presenti) di età compresa tra:
– 18 e 75 anni, in caso di morte da infortunio o di invalidità permanente da infortunio;
– 18 e 60 anni, in caso di invalidità permanente da malattia;
secondo le modalità in seguito definite.
Per coloro che superano i 60 anni di età, l’assicurazione è prestata unicamente per morte e invalidità
permanente da infortunio, e la somma assicurata per invalidità permanente si intende raddoppiata, fermo il
massimo previsto dai commi successivi.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di primo regolamento del piano, e il
capitale assicurato è pari al numero delle rate residue moltiplicato per l’importo della rata, calcolato al giorno
del verificarsi dell’infortunio o della malattia, con il massimo di Euro 103.291,38 elevato a Euro 154.937,07,
così come di seguito definito.
L’ammontare dell’indennizzo sarà pari al capitale assicurato con il massimo di:
– Euro 103.291,38 qualora l’Assicurato risulti sottoscrittore, anche con più rapporti, di un solo fondo;
– Euro 154.937,07 qualora l’Assicurato risulti sottoscrittore di più fondi.
La garanzia è operante solo se nella sottoscrizione di quote siano congiuntamente presenti i seguenti requisiti:
– il sottoscrittore sia persona fisica, anche se sottoscriva come titolare di una ditta individuale;
– sia richiesta l’immissione delle proprie quote nel certificato cumulativo; le quote eventualmente prelevate dal
certificato cumulativo per garanzia o pegno verso una delle banche collocatrici si considerano, ai fini
assicurativi,ancora inserite nel certificato cumulativo;
– per tutta la durata del piano il sottoscrittore mantenga il possesso di almeno il 50% delle quote acquistate con
il piano stesso oppure, dal momento che non ricorra più questo requisito, il controvalore delle quote possedute
dal sottoscrittore non scenda mai sotto l’importo di Euro 103.291,38, cosicché la perdita, anche temporanea,
di tale condizione faccia perdere definitivamente il diritto alla copertura assicurativa. Se in conseguenza di
infortunio e/o malattia – durante l’efficacia del piano di accumulo – l’Assicurato viene ricoverato in istituto di
cura, la Società corrisponde l’indennità giornaliera di Euro 51,65 e per un periodo massimo di 150 giorni –
anche non consecutivi – da quello dell’infortunio e/o malattia. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.
Limiti della prestazione: l’assicurazione non comprende i ricoveri conseguenti a:
– malattie mentali;
– interventi per eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla stipulazione del
contratto;
– applicazioni di carattere estetico, cure dentarie e paradentarie, protesi dentarie.
Per i ricoveri effettuati all’estero, il pagamento viene eseguito in Italia, in Euro.
Per i sottoscrittori con figli a carico, in caso di infortunio che abbia come conseguenza la morte, la Società
liquida il doppio del capitale assicurato.
In caso di sospensione o di ritardo dei versamenti programmati, oltre 3 rate, la copertura assicurativa resta
sospesa a decorrere dalle ore 24 del giorno previsto per il versamento e viene riattivata dalle ore 24 del giorno
in cui il versamento sia eseguito.
La Contraente non è obbligata a denunciare preventivamente alla Società le generalità degli assicurati.
Per identificarli si riferirà alle risultanze delle domande di sottoscrizione conservate dalla Contraente e alle
elaborazioni del centro elettronico della stessa.
La Contraente, in caso di sinistro, è tenuta a rilasciare, su richiesta della Società, una certificazione attestante
gli elementi dimostrativi del diritto dell’Assicurato, mentre solo a questi spetta di curare quanto previsto nei
successivi artt. 8 e 10.
La Contraente, pertanto, non è tenuta a fornire alla Società alcuna dichiarazione relativa allo stato di salute, a
malattie pregresse, ad altri infortuni già subiti, ad altre polizze già in corso e la Società rinuncia ad avvalersi
delle facoltà di cui agli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Morte e Invalidità Permanente da Infortunio
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle proprie occupazioni
professionali e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale, salve le
esclusioni di cui al successivo art. 2.
Fra le attività extraprofessionali sono comunque compresi i “rischi di volo” di cui all’appendice n. 1.
Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente di
grado pari o superiore al 50% della totale, e che si manifestino entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è
avvenuto.
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze che derivino direttamente dall’infortunio anche nel caso
che aggravino una situazione patologica preesistente, in questo caso nei limiti dell’aggravamento.
La invalidità permanente verrà valutata in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione del
contratto.
Invalidità Permanente da Malattia
Per malattia si considera ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio manifestatasi nel
corso del contratto, la quale abbia per conseguenza, entro un anno dalla manifestazione, una invalidità
permanente di grado pari o superiore al 50% della totale che comporti l’equivalente diminuzione definitiva e
irrimediabile ad attendere all’attività esercitata in quel momento dall’Assicurato.
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette della malattia anche nel caso che aggravi una
situazione patologica preesistente, in questo caso nei limiti dell’aggravamento che siano indipendenti da stati
invalidanti preesistenti.
Il grado di invalidità permanente viene stabilito nel momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono
considerate permanentemente immutabili, e comunque al più tardi entro un anno dalla manifestazione della
malattia, salvo quanto disposto dall’art. 10.
Art. 2 Esclusioni
a) Sono esclusi:
– gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche,
nonché da partecipazione dell’Assicurato ad azioni delittuose;
– le conseguenze da abuso di alcoolici o di psicofarmaci, e da uso, non terapeutico, di stupefacenti o di
allucinogeni;
– le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
b) Non sono assicurabili:
– le persone che, al momento della sottoscrizione, risultino già affette da sindromi organico cerebrali,
schizofrenie, stati paranoidi.
Art. 3 Estensione territoriale
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 5 Durata del contratto
Questo contratto ha durata di cinque anni e, in mancanza di disdetta comunicata da un Contraente all’altro con
lettera raccomandata da far pervenire almeno sei mesi prima della scadenza, sarà tacitamente rinnovato per
due anni e così di seguito.” (ndr. Ai sensi della presente clausola contrattuale la prossima scadenza del
contratto è il 31 dicembre 2013. Pertanto qualora non fosse comunicata disdetta ai sensi del presente articolo
entro il 30 giugno 2013, il contratto si rinnoverà per ulteriori due anni e così di seguito).
Art. 7 Altre assicurazioni
Nel caso che gli assicurati abbiano in corso altri contratti di assicurazione sugli infortuni o per malattie,
questocontratto esplica comunque il suo effetto come garanzia aggiuntiva a quella in corso.
Art. 8 Denuncia dell’infortunio o della malattia – Obblighi dell’assicurato
La denuncia deve essere corredata dalla necessaria documentazione medica e presentata alla Società entro 45
giorni dall’infortunio o dalla manifestazione della malattia, e comunque non oltre il 45° giorno dal momento in
cui l’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
In caso di evento indennizzabile a termini di polizza, il sottoscrittore o i suoi aventi diritto dovranno darne
comunicazione tempestiva direttamente alle Assicurazioni Generali Spa – Agenzia di Milano Piazza Cordusio n.
2 – oppure alla AssiParos S.p.A. – via Melchiorre Gioia, 124 – 20125 Milano.
In caso di infortunio devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’evento e le cause che lo
determinarono.
L’Assicurato deve inviare alla Società certificati medici, la copia delle cartelle cliniche e ogni altro documento
che attesti il decorso e le conseguenze dell’infortunio o della malattia.
L’Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire sia la visita di medici della Società sia a
qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto
professionale,rispetto alla Società, i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Art. 9 Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società provvede al pagamento
della somma assicurata direttamente alla Contraente che la porrà a disposizione degli aventi diritto nei modi
definiti nei prospetti informativi.
Nel caso in cui non sia stato ancora completato il piano di accumulazione, l’indennizzo dovrà essere destinato
al completamento del piano. L’eventuale importo eccedente sarà messo a disposizione degli aventi diritto.
Art. 10 Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio o della malattia o sul grado di invalidità
permanente nonchè sulla liquidabilità delle indennità, la Società e l’Assicurato si obbligano a conferire, con
scrittura privata, mandato di deliberare se e in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici designati uno per parte e il terzo, Presidente del Collegio, dai
due designati di comune accordo, o, in difetto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente
giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede, a scelta della Società,
presso la Direzione della Società stessa in Milano o presso la sede dell’agenzia alla quale è assegnata la
polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la
metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e
sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità
permanente ad epoca da stabilire dal collegio stesso, non oltre 3 anni, nel qual caso il collegio può
preventivamente ordinare il pagamento di una somma da imputare nella liquidazione definitiva.
Art. 11 Competenza territoriale
Per le azioni riguardanti l’esecuzione di questo contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste
dall’articolo precedente è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria di
Milano, ovvero quella del luogo ove ha sede l’agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato
concluso il contratto.
Art. 12 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato al diritto di surrogazione di cui all’ultimo comma dell’art. 1916
Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Appendice 1
L’Assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di
passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a
domanda, nonchè da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica
e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri, ed è
prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.
Comunque la somma di garanzia di cui alla presente condizione aggiuntiva e di eventuali altre polizze stipulate
dallo stesso Contraente, dall’Assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di:
– Euro 774.685,35 per il caso di morte;
– Euro 774.685,35 per il caso di invalidità permanente totale per persona, e di Euro 4.131.655,19 per il caso
di morte;
– Euro 4.131.655,19 per il caso di invalidità permanente totale complessivamente per aeromobile, nel caso di
assicurazione prestata con polizza cumulativa.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate
per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità
spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
EURIZON CAPITAL SGR
ASSICURAZIONE MORTE PER INFORTUNIO E INVALIDITA’ PERMANENTE DA
INFORTUNIO E MALATTIA ABBINATA ALLE SOTTOSCRIZIONI DI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO “EURIZON CAPITAL”
MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO POLIZZA N. 036403684
Spett.le
ASSITECA SPA
Palazzo Assiteca - Via Sigieri, 14
20135 - Milano
Data……………..
ASSICURATO (1°sottoscrittore risultante dal modulo di sottoscrizione delle quote dei Fondi)
Cognome e Nome …………………………………… Cod. Fisc……...………….………….……
data di nascita ……./……./…… Comune di nascita ………………..…………………. Prov……
Comune di residenza ……………………………………………............Cap.……….… Prov..….
Indirizzo……………………………………………………………………………
Tel……….…………………...Email…………………………………..@.......................................
IBAN………………………………………………………………………………………………
GARANZIE
(barrare la garanzia per la quale è richiesto l’indennizzo ed allegare alla presente denuncia i documenti sottoindicati)
 Morte da Infortunio
 Invalidità Permanente da Infortunio
 Invalidità Permanente da Malattia
 Diaria da Ricovero per Infortunio o Malattia
-
Indicazione di luogo, giorno ed ora del sinistro
Descrizione delle cause del sinistro
Resta fermo quanto previsto in polizza in merito agli obblighi successivi alla denuncia di
sinistro
L’Assicurato o l’Avente Causa
__________________________
Modulo di Denuncia di Sinistro aggiornato al 15.11.2013 Pagina 1 di 2
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(1) L’art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e
alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni,
riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di
diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come
individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come
danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di
trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta
“catena assicurativa”: agenti, subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e
altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione
dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in
arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del
settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti
dell’industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP,
Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per
quanto qui non indicato, tali distinti Titolari forniranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i
dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo
legittimo.
Modulo di Denuncia di Sinistro aggiornato al 15.11.2013 Pagina 2 di 2