MPCV 2016 - Memento Pratico

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MPCV 2016 - Memento Pratico
II. Pubblicità nel processo esecutivo
(art. 490 c.p.c. modif. dall'art. 13 DL 83/2015
conv. in L. 132/2015)
7051
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia occorre pubblicare un
avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico.
La disciplina della pubblicità è stata profondamente modificata dal DL 83/2015 conv. in L.
132/2015 (di seguito citato senza legge di conversione) che ha in parte mantenuto la vecchia
normativa, affiancandola a una nuova forma di pubblicità. Tuttavia, alcune novità non sono ancora
entrate in vigore.
La tabella esamina, per ciascun tipo di pubblicità, i casi in cui si applica e l'entrata in vigore.
Tipo di pubblicità
sul portale delle
vendite pubbliche
su internet
su quotidiani e
assimilati
Quando deve essere
eseguita
Riferimenti
Entrata in vigore
decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GU
obbligatoria per tutti gli
art. 490 c. 1 c.p.c. delle specifiche tecniche
atti esecutivi dei quali
previste dall'art. 161
modif. dall'art. 13 DL
deve essere data
quater disp.att. c.p.c.
83/2015
pubblica notizia
introd. dall'art. 14 DL
83/2015 (1)
obbligatoria quando
riguarda:
- beni mobili registrati il
cui valore superiore a
25.000 euro;
- beni immobili
art. 490 c. 2 c.p.c.
facoltativa: è disposta
dal giudice d'ufficio o su
art. 490 c. 3 c.p.c.
istanza del creditore
modif. dall'art. 13 DL
procedente o dei
83/2015
creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo
—
per le vendite disposte
dal 27 giugno 2015
(1) Fino a tale momento continua ad applicarsi la vecchia disciplina che prevede l'affissione
dell'avviso per 3 giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il
procedimento esecutivo (vecchio art. 490 c. 1 c.p.c.).
7052
Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 490 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 DL
83/2015) Si tratta di una forma di pubblicità obbligatoria che deve essere eseguita ogni volta che
ad un atto esecutivo deve essere data pubblica notizia. Tale normativa, tuttavia, si applicherà
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche (previste dall'art. 161 quater
disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 DL 83/2015). Fino a tale momento si applica la disciplina esaminata
al n. 7054.
7053
L'avviso dovrà contenere tutti i dati che possono interessare il pubblico e dovrà essere inserito sul
portale del Ministero della giustizia in una area pubblica denominata “portale delle vendite
pubbliche”.
La pubblicazione avverrà a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del
commissario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo
esecutivo (secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi con decreto del medesimo Ministero entro 6
mesi a partire dal 21 agosto 2015).
In caso di mancata pubblicazione per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore
intervenuto munito del titolo esecutivo nel termine stabilito dal giudice, il giudice stesso, con
ordinanza, dichiarerà l’estinzione del processo esecutivo (secondo quanto indicato all’art. 630 c. 2
c.p.c.), a meno che la pubblicazione non sia stata effettuata per malfunzionamento dei sistemi
informatici del dominio giustizia, attestata dal responsabile dei sistemi automatizzati del Ministero
della giustizia (art. 161 quater disp.att. c.p.c. introd. dall’art. 14 DL 83/2015) (art. 631 bis c.p.c.
introd. dall'art. 13 DL 83/2015). Contro l’ordinanza del giudice il debitore, il creditore pignorante o i
creditori intervenuti potranno proporre reclamo (secondo quanto indicato all’art. 630 c. 3 c.p.c.).
Per la pubblicazione sul portale il creditore procedente dovrà pagare un contributo unificato di 100 euro,
salvo che l'esecuzione riguardi beni mobili. Quando la vendita è disposta in più lotti il contributo dovrà
essere pagato per ogni lotto. In caso di beni immobili o mobili registrati, la mancata prova del pagamento del
contributo unificato impedirà la pubblicazione dell’avviso (la norma è vigore dal 27 giugno 2015 ma è
evidente che la sua applicazione pratica è posticipata alla data di entrata in vigore della norma che impone
tale pubblicità) (art. 18 bis DPR 115/2002 introd. dall’art. 15 DL 83/2015).
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Fino all'emanazione delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c. introd.
dall'art. 14 DL 83/2015 il cancelliere deve affiggere l'avviso contenente tutti i dati che possono
interessare il pubblico per 3 giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo (vecchio art. 490 c. 1 c.p.c.).
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Pubblicità su internet (art. 490 c. 2 c.p.c.) In caso di espropriazione di beni mobili registrati
per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp.att. c.p.c.
modif. dall'art. 14 DL 83/2015) è anche inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Tale forma di pubblicità è obbligatoria e si aggiunge a quella già prevista nei paragrafi precedenti.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista per i beni mobili
registrati di valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (art. 530 c. 7 c.p.c.).
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Pubblicità sui quotidiani (art. 490 c. 3 c.p.c. modif. dall'art. 13 DL 83/2015) Il giudice d'ufficio
o, per le vendite disposte dal 27 giugno 2015 anche su istanza del creditore procedente o dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, può disporre che l'avviso in cui deve omettersi
l'indicazione del debitore, sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle
offerte una o più volte su quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona
interessata oppure, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato
con le forme della pubblicità commerciale.
Sono equiparati ai quotidiani: i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da
soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Tale forma di pubblicità è facoltativa e si aggiunge a quella obbligatoria prevista al n. 7052 e s.