MPCV 2016 - Memento Pratico
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II. Pubblicità nel processo esecutivo (art. 490 c.p.c. modif. dall'art. 13 DL 83/2015 conv. in L. 132/2015) 7051 Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia occorre pubblicare un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico. La disciplina della pubblicità è stata profondamente modificata dal DL 83/2015 conv. in L. 132/2015 (di seguito citato senza legge di conversione) che ha in parte mantenuto la vecchia normativa, affiancandola a una nuova forma di pubblicità. Tuttavia, alcune novità non sono ancora entrate in vigore. La tabella esamina, per ciascun tipo di pubblicità, i casi in cui si applica e l'entrata in vigore. Tipo di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche su internet su quotidiani e assimilati Quando deve essere eseguita Riferimenti Entrata in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU obbligatoria per tutti gli art. 490 c. 1 c.p.c. delle specifiche tecniche atti esecutivi dei quali previste dall'art. 161 modif. dall'art. 13 DL deve essere data quater disp.att. c.p.c. 83/2015 pubblica notizia introd. dall'art. 14 DL 83/2015 (1) obbligatoria quando riguarda: - beni mobili registrati il cui valore superiore a 25.000 euro; - beni immobili art. 490 c. 2 c.p.c. facoltativa: è disposta dal giudice d'ufficio o su art. 490 c. 3 c.p.c. istanza del creditore modif. dall'art. 13 DL procedente o dei 83/2015 creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo — per le vendite disposte dal 27 giugno 2015 (1) Fino a tale momento continua ad applicarsi la vecchia disciplina che prevede l'affissione dell'avviso per 3 giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo (vecchio art. 490 c. 1 c.p.c.). 7052 Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 490 c. 1 c.p.c. modif. dall'art. 13 DL 83/2015) Si tratta di una forma di pubblicità obbligatoria che deve essere eseguita ogni volta che ad un atto esecutivo deve essere data pubblica notizia. Tale normativa, tuttavia, si applicherà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU delle specifiche tecniche (previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 DL 83/2015). Fino a tale momento si applica la disciplina esaminata al n. 7054. 7053 L'avviso dovrà contenere tutti i dati che possono interessare il pubblico e dovrà essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in una area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. La pubblicazione avverrà a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (secondo le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi con decreto del medesimo Ministero entro 6 mesi a partire dal 21 agosto 2015). In caso di mancata pubblicazione per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito del titolo esecutivo nel termine stabilito dal giudice, il giudice stesso, con ordinanza, dichiarerà l’estinzione del processo esecutivo (secondo quanto indicato all’art. 630 c. 2 c.p.c.), a meno che la pubblicazione non sia stata effettuata per malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, attestata dal responsabile dei sistemi automatizzati del Ministero della giustizia (art. 161 quater disp.att. c.p.c. introd. dall’art. 14 DL 83/2015) (art. 631 bis c.p.c. introd. dall'art. 13 DL 83/2015). Contro l’ordinanza del giudice il debitore, il creditore pignorante o i creditori intervenuti potranno proporre reclamo (secondo quanto indicato all’art. 630 c. 3 c.p.c.). Per la pubblicazione sul portale il creditore procedente dovrà pagare un contributo unificato di 100 euro, salvo che l'esecuzione riguardi beni mobili. Quando la vendita è disposta in più lotti il contributo dovrà essere pagato per ogni lotto. In caso di beni immobili o mobili registrati, la mancata prova del pagamento del contributo unificato impedirà la pubblicazione dell’avviso (la norma è vigore dal 27 giugno 2015 ma è evidente che la sua applicazione pratica è posticipata alla data di entrata in vigore della norma che impone tale pubblicità) (art. 18 bis DPR 115/2002 introd. dall’art. 15 DL 83/2015). 7054 Fino all'emanazione delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp.att. c.p.c. introd. dall'art. 14 DL 83/2015 il cancelliere deve affiggere l'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico per 3 giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo (vecchio art. 490 c. 1 c.p.c.). 7055 Pubblicità su internet (art. 490 c. 2 c.p.c.) In caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp.att. c.p.c. modif. dall'art. 14 DL 83/2015) è anche inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Tale forma di pubblicità è obbligatoria e si aggiunge a quella già prevista nei paragrafi precedenti. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista per i beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (art. 530 c. 7 c.p.c.). 7056 Pubblicità sui quotidiani (art. 490 c. 3 c.p.c. modif. dall'art. 13 DL 83/2015) Il giudice d'ufficio o, per le vendite disposte dal 27 giugno 2015 anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, può disporre che l'avviso in cui deve omettersi l'indicazione del debitore, sia inserito almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte su quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata oppure, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani: i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Tale forma di pubblicità è facoltativa e si aggiunge a quella obbligatoria prevista al n. 7052 e s.