non - Integra on Line
Transcript
non - Integra on Line
Circolare N. 21 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 19 marzo 2010 LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE LOCAZIONI DI BENI MOBILI Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA sono state radicalmente modificate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010. Esaminiamo la nuova disciplina IVA applicabile alle prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili e mezzi di trasporto, in vigore dal 1° gennaio 2010. LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI Come noto (si veda la circolare n. 10/2010), la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le regole relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in cui è stabilito il committente. Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità. Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a tal fine prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio: 1) servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a destinazione”); 2) servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione all’origine”). BUSINESS TO BUSINESS (committente soggetto passivo) REGOLA GENERALE BUSINESS TO CONSUMER (committente non soggetto passivo) tassazione nel Paese del committente tassazione nel Paese del prestatore Tuttavia, la regola generale subisce tutta una serie di deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies: DEROGA ASSOLUTA art. 7-quater particolari prestazioni specificatamente elencate DEROGA ASSOLUTA art. 7-quinquies servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili DEROGA RELATIVA art. 7-sexies particolari prestazioni di servizi committenti non soggetti passivi rese a DEROGA RELATIVA art. 7-septies particolari prestazioni di servizi rese committenti non soggetti passivi extra UE a RIPRODUZIONE VIETATA di servizi Pag. | 1 di 5 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] LE PRESTAZIONI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE Per individuare la territorialità IVA delle prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili occorre innanzitutto differenziare tra operazioni inerenti beni mobili (o, comunque, beni diversi dai mezzi di trasporto) e operazioni aventi ad oggetto mezzi di trasporto. NOLEGGIO E LOCAZIONE DI BENI MOBILI Le prestazioni in commento non sono specificatamente disciplinate dalla nuova normativa se non nell’art. 7-septies, DPR 633/1972, relativo alle prestazioni rese nei confronti di soggetti privati extra UE. Per le prestazione rese nei confronti di soggetti passivi, trova dunque applicazione la regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR 633/1972, che identifica il luogo di tassazione delle prestazioni rese a soggetti passivi, nel Paese in cui è stabilito il committente. Pertanto: Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 se un soggetto passivo nazionale acquisisce a noleggio o in locazione un bene mobile da un soggetto passivo estero (UE o extra UE), l’operazione si considera effettuata in Italia ed i relativi adempimenti IVA vanno assolti dal committente italiano; Una ditta tedesca concede in locazione un macchinario ad una società italiana. La società italiana provvede a integrare con imponibile e IVA la fattura ricevuta dalla ditta tedesca e la annota sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti. Presenta il relativo mod. INTRASTAT. se un soggetto passivo nazionale noleggia o concede in locazione un bene mobile ad un soggetto passivo estero (UE o extra UE), l’operazione non si considera effettuata in Italia. Il prestatore nazionale è comunque tenuto all’emissione di fattura fuori campo IVA ex art. 7ter, DPR 633/1972, con indicazione sulla stessa anche del numero di identificazione attribuito al committente dal Paese UE in cui lo stesso è stabilito; Una società italiana concede in locazione un macchinario ad una ditta tedesca. La società italiana emette una fattura senza IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Presenta il relativo mod. INTRASTAT. se un soggetto passivo nazionale noleggia o concede in locazione un bene mobile ad un soggetto passivo IVA italiano, l’operazione si considera effettuata in Italia (e va quindi emessa fattura con IVA), a prescindere dal luogo in cui il bene viene utilizzato. Una società italiana concede in locazione un macchinario ad una ditta italiana che lo utilizzerà nel proprio stabilimento situato in Croazia. Il prestatore nazionale emette fattura con IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. Mancando una specifica disposizione derogatoria, le prestazioni di locazione/noleggio rese da un prestatore nazionale a committenti privati (italiani o UE) si considerano effettuate in Italia (e vanno assoggettate ad IVA), a prescindere dal luogo in cui il bene viene utilizzato. Esempio 4 Una società italiana concede in locazione un macchinario ad un soggetto privato tedesco che lo utilizzerà nella propria abitazione in Germania. Il prestatore nazionale emette fattura con IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. NOLEGGIO E LOCAZIONE DI BENI MOBILI 100319 CF committente soggetto passivo tassazione nel Paese del committente committente privato UE tassazione nel Paese del prestatore RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 5 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] COMMITTENTE PRIVATO EXTRA UE Ai sensi del nuovo art. 7-septies, c. 1, lett. f), DPR 633/1972, le prestazioni di noleggio, locazione, anche finanziaria, e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto rese a favore di soggetti privati extra UE non si considerano effettuate in Italia. Esempio 5 Una società italiana concede in locazione un macchinario ad un soggetto privato svizzero. La società italiana emette un documento senza applicazione dell’IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO Per mezzi di trasporto sono da intendersi i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto. Si tratta, in particolare, dei mezzi di trasporto marittimi e dei veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, roulotte (non se fissate al suolo), rimorchi, semirimorchi, vagoni ferroviari, navi, aeromobili, veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite, trattori, altri veicoli agricoli, veicoli militari (diversi da quelli destinati al combattimento), veicoli di sorveglianza o di protezione civile, veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi. Sono esclusi i container. In questo caso, occorre distinguere tra prestazioni di noleggio e locazione a: BREVE TERMINE possesso o uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (90 per i natanti) LUNGO TERMINE possesso o uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo superiore a 30 giorni (90 per i natanti) NOLEGGIO E LOCAZIONE A BREVE TERMINE L’art. 7-quater, c. 1, lett. e), DPR 633/1972, prevede che si considerino territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzati all’interno del territorio della Comunità (le due condizioni devono ricorrere contemporaneamente). In caso di utilizzo promiscuo (parte nella UE e parte fuori UE) occorre far ricorso a criteri di proporzionalità. Le stesse prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato anche quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori della Comunità ma sono utilizzati nel territorio dello Stato. CONDIZIONI CHE DEVONO RICORRE CONTEMPORANEAMENTE 1) consegna del mezzo nel territorio nazionale 2) utilizzo del mezzo all’interno della Comunità 1) consegna del mezzo in territorio extra UE 2) utilizzo del mezzo nel territorio nazionale La disciplina trova applicazione a prescindere dalla qualità del committente (soggetto passivo o privato). 100319 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 5 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Per “luogo di utilizzo” del mezzo si intende il luogo di permanenza del mezzo di trasporto durante tutta la durata della locazione. Per “luogo di messa a disposizione del mezzo” va inteso il territorio nel quale avviene la consegna fisica del veicolo. In buona sostanza, le prestazioni di noleggio a breve termine si considerano effettuate in Italia (e, quindi, vanno assoggettate a IVA): quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sono utilizzati all’interno della UE; Una società italiana consegna a Ravenna un autoveicolo ad alcuni turisti francesi che lo utilizzeranno per visitare l’Italia e poi per andare a Monaco, ove è prevista la riconsegna del mezzo presso la sede secondaria della società. Considerato che la consegna del mezzo è avvenuta nel territorio nazionale e che lo stesso viene utilizzato nel territorio comunitario, la prestazione risulta territorialmente rilevante in Italia. La società italiana emette fattura con IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. Esempio 6 quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori della UE, ma sono utilizzati all’interno del territorio nazionale; Una società italiana consegna a Zagabria un autoveicolo ad alcuni turisti francesi che lo utilizzeranno per raggiungere e visitare l’Italia. Nonostante la consegna sia avvenuta in territorio extra UE, la prestazione va comunque assoggettata a IVA considerato che l’utilizzo del veicolo avviene nel territorio nazionale. Esempio 7 Una società svizzera mette a disposizione un autoveicolo ad un imprenditore italiano. Lo stesso utilizza il mezzo di trasporto per raggiungere Ravenna. Il committente italiano provvede ad emettere autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, assoggettando a IVA i canoni di locazione pagati alla società svizzera. Esempio 8 Utilizzando gli stessi dati dell’esempio n. 8 si ipotizzi che l’imprenditore italiano utilizzi il mezzo di trasporto in Croazia. La prestazione risulta fuori dal campo di applicazione dell’IVA a nulla rilevando la circostanza che il soggetto committente è italiano. Esempio 9 se un soggetto passivo italiano acquisisce a noleggio/in locazione un veicolo in un Paese UE da un soggetto passivo UE, l’operazione è rilevante nello Stato UE ove viene messo a disposizione il veicolo. Esempio 10 Una ditta italiana noleggia in Francia un autoveicolo. La ditta nazionale riceve una fattura assoggettata a TVA (IVA francese). Riepilogando: PRESTATORE COMMITTENTE CONSEGNA Italia italiano, UE o fuori UE soggetto passivo o privato: italiano, UE o fuori UE altro Paese UE fuori UE UTILIZZO TASSAZIONE IN ITALIA Italia UE fuori UE Italia UE fuori UE Italia UE fuori UE SI SI NO NO NO NO SI NO NO NOLEGGIO E LOCAZIONE A LUNGO TERMINE 100319 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 4 di 5 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Quando il mezzo di trasporto è noleggiato per un periodo superiore a 30 giorni (90 per le imbarcazioni), al fine di individuare la territorialità della prestazione è necessario distinguere tra committenti soggetti passivi IVA ovvero soggetti privati. Infatti, le prestazioni a lungo termine rese: 1) ad un soggetto passivo IVA stabilito in Italia si considerano effettuate in Italia in applicazione del principio generale previsto dall’art. 7-ter, DPR 633/1972 (c.d. “B2B”); ad un soggetto privato (italiano, UE o extra UE) si considerano effettuate in Italia, ai sensi dell’art. 7-sexies, c. 1, lett. e), DPR 633/1972, solo se: 2) rese da un prestatore soggetto IVA stabilito in Italia e il veicolo è utilizzato nella UE; rese da un prestatore soggetto passivo extra UE ed il veicolo è utilizzato in Italia. In buona sostanza: se un soggetto passivo italiano acquisisce a noleggio o in locazione un veicolo da un soggetto passivo IVA, italiano o estero (UE o extra UE), l’operazione si considera effettuata in Italia a prescindere dal luogo di utilizzo del bene. Se il prestatore è estero (UE o extra UE), il committente nazionale deve assolvere i relativi adempimenti IVA (integrazione della fattura o emissione dell’autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972); Esempio 11 se un soggetto passivo italiano noleggia o concede in locazione un mezzo ad un privato, italiano o estero (UE o extra UE), l’operazione si considera effettuata in Italia ed il prestatore italiano deve emettere una fattura con IVA solo se il mezzo è utilizzato in Italia oppure all’interno della UE; Esempio 12 Una ditta italiana acquisisce un’autovettura in leasing stipulando un contratto con una società tedesca. Le fatture ricevute dalla società tedesca devono essere integrate con imponibile e imposta e annotate sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti. Occorre altresì presentare il relativo mod. INTRASTAT. Una ditta italiana noleggia un autoveicolo ad un soggetto privato svizzero per la durata di 60 giorni. La ditta italiana emette fattura con IVA. Non occorre presentare INTRASTAT. se un soggetto passivo extra UE noleggia o concede in locazione un mezzo ad un privato (italiano, UE o extra UE), l’operazione si considera effettuata in Italia solo se il mezzo è utilizzato nel territorio nazionale. NOLEGGIO E LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VERSO PRIVATI DAL 2013 A titolo meramente esaustivo, segnaliamo che dal 1° gennaio 2013 la rilevanza IVA delle prestazioni di locazione, noleggio e simili non a breve termine, effettuate nei confronti di privati consumatori sarà nuovamente modificata. In particolare, tali prestazioni saranno rilevanti in Italia ex art. 7-sexies, c. 1, lett. e), DPR 633/1972 (e, quindi, da assoggettare a IVA): se il destinatario è ivi stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale e sempreché siano utilizzati all’interno della UE; se il destinatario è stabilito in un Paese extra UE ma l’utilizzo dei mezzi di trasporto locati avviene in Italia. ■ 100319 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 5 di 5 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]