Seminario 7

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Seminario 7
Seminario 7: Etichettatura.
ETICHETTATURA DEI VINI E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI
SINTESI
Riguarda il vino nelle diverse categorie: vino, spumante, mosto concentrato e rettificato, aceto
ecc..
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
• Categoria di prodotto (vino, spumante…). Questa dicitura può essere omessa in
presenza del nome di una D.O. o I.G.
• Il nome della DO o IG
• Il termine: DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, vino dolce naturale (dop)
Questi termini possono essere omessi nelle etichette dei vini delle DOP: Marsala,
Franciacorta, Asti
• Titolo alcolometrico effettivo (tolleranza +- 0,5% del titolo dichiarato. +-0,8% del titolo
dichiarato nel caso di vini a DOP imbottigliati da tre anni, degli spumanti, frizzanti,
liquorosi)
• Provenienza (ad es. Italia)
• Imbottigliatore
• Importatore
• Contenuto in zucchero: per vini spumanti e spumanti gassificati. E’ possibile indicarlo
anche con una parola. E’ stata costituita una scala di termini che va da: “dosaggio
zero” (meno di 3g./l. di zucchero) a “dolce” (più di 50 g./l. di zucchero). La tolleranza è
di +- 3g./l. rispetto al dichiarato.
• Numero di lotto
• Quantità di prodotto (ad es. 750ml.)
• La categoria di prodotto: vino spumante gassificato e vino frizzante gassificato va
completata con la scritta:”ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica”
• La scritta”Contiene solfiti” se il vino è addizionato con SO2.
• Annata di produzione: obbligatoria in Italia solo per le DOP
INDICAZIONI FACOLTATIVE
• Annata di produzione per le IGP
• Indicazione della varietà: è possibile indicare la varietà con cui è costituito il vino per
i vini DOP, IGP e varietali. Nei vini comuni cioè non DOP, IGP, varietali non è
consentito riportare il nome del vitigno in etichetta.
Eccezioni alla possibilità di indicare il nome della varietà (sono codificate).
Nelle tabelle di seguito sono riportati alcuni casi.
- Nomi di varietà costituenti il nome di una DOP. Il nome di dette varietà può essere
utilizzato solo nelle corrispondenti DOP.
Tab.1
Varietà
DOP
Albana
Albana di Romagna
Cannonau
Cannonau di Sardegna
- Nomi di varietà costituenti o contenenti il nome di una DOP. Il loro uso è riservato ad
alcune DOP.
Tab.2
Varietà
DOP o IGP Utilizzo del nome della varietà
Albarossa
Alba
Solo per i vini a DO e IG da uve raccolte in Liguria e
1
Nero
d’Avola
Avola
Piemonte
Solo per i vini a DO e IG da uve raccolte in Sicilia
- Nomi di varietà contenenti in parte il nome di una DOP o IGP. Possono essere
utilizzati solo in alcune aree e/o per determinate DOP e/o IGP
Tab.3
Varietà
DOP o IGP
Utilizzo nome varietà
Brachetto
Brachetto
Vini DOP provenienti da uve raccolte in
d’Acqui
Piemonte
Fiano
Fiano
Vini DOP e IGP da uve raccolte in Abruzzo,
d’Avellino
Basilicata, Campania, Emilia Romagna,
Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria
Montepulciano Vino Nobile di Vini DOP “Montepulciano d’Abruzzo” e
Montepulciano “Montepulciano d’Abruzzo colline Teramane”.
- Sinonimi di varietà: solo quelli elencati in un apposito decreto ministeriale.
Varietà
Sinonimo Uso
Glera b.
serprino
Solo per i vini della DOP “Colli
Euganei”
Catarratto
b.
comune, Catarratto
libero
Catarratto b. lucido
Garganega
Garganego libero
Durella
Durello
libero
•
•
•
•
La dicitura “VINI VARIETALI” con il nome delle seguenti varietà: Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah. Sono vini
che non sono né DOP né IGP. Questa possibilità è stata prevista dalla normativa
comunitaria in questa OCM per favorire l’evoluzione dei “vini varietali” molto più
presenti sui mercati dei Paesi Terzi. E’ anche un modo per favorire la competizione
commerciale con i Paesi Terzi. I controlli che vengono effettuati dall’organismo di
controllo sul processo di produzione dei vini varietali sono di tipo documentale (non
analisi fisico chimiche ed organolettiche) ed assicurano la “certificazione” del
processo produttivo (l’iter di produzione in base alla documentazione).
Per i vini spumanti (pressione da CO2 endogena > 3bar e alcol totale >8,5%),
spumanti di qualità (pressione come spumanti e alcol totale >9%) e spumanti di
qualità di tipo aromatico (ottenuti da alcune varietà. Pressione come spumante e alcol
effettivo >6%, alcol totale >10%) si può riportare il nome della varietà in etichetta
eccetto i nomi relativi alle varietà sopra riportate alle tabelle 1, 2, 3.
Il tenore in zuccheri residui per i:
- Vini liquorosi (scala di termini: da “secco” = fino a 40g./l. di zucchero a “dolce”
superiore a 100 g./l. di zuccheri residui)
- Vini frizzanti e frizzanti gassificati (scala di termini: da “secco” = meno di 15 g./l.
di zucchero a “dolce” più di 45 g./l. di zuccheri residui).
Menzioni tradizionali per i vini a DOP e IGP. Indicano il metodo di produzione,
l’invecchiamento, la qualità, il colore. Sono protette dalla normativa e sono utilizzabili
nelle DOP e IGP di appartenenza. Es. Chiaretto, Recioto, Amarone, Vino novello,
Torcolato.
Si riportano le seguenti menzioni tradizionali molto generali valide per tutti i vini
italiani (alcune già viste nel seminario sulle DO e IG)
Menzione
Tipologia di vini
Utilizzo menzione
tradizionale
2
italiana
•
•
•
Classico
DOCG, DOC
Storico
Spumanti DOCG E
DOC
Riserva
DOCG, DOC
Superiore
DOCG, DOC
Passito o
vino passito
DOCG, DOC, IGT
Vino passito
liquoroso
IGT e DO
preesistenti
Menzione riservata ai vini della zona di
origine più antica. A questi vini può essere
attribuita una regolamentazione autonoma
all’interno della DO.
Vini invecchiati per:
- Almeno 2 anni (rossi)
- Almeno 1 anno (bianchi)
- Almeno 1 anno (spumanti ottenuti con
metodo Charmat)
- Almeno 3 anni (spumanti rifermentati in
bottiglia)
Vini con regolamentazione più rigida,
rispetto al vino della stessa DOCG o DOC,
che abbiano:
- Resa uva per ha. superiore di almeno
10%
- Titolo in alcol potenziale dell’uva superiore
di almeno 0,5°
- Titolo in alcol effettivo del vino superiore
di almeno 0,5°
Ottenuti dalla fermentazione di uve
sottoposte ad appassimento naturale o in
ambiente condizionato (sono compresi
anche i vini da uve stramature e i vini da
uve passite).
Vino liquoroso (addizionato di alcol) e
ottenuto da uve passite.
Menzioni tradizionali distintive che costituiscono una DOP. E’ protetta sia la DOP che
la menzione tradizionale. Sono 11 menzioni.
Menzione tradizionale
Nome della DOP
Brunello
Brunello di Montalcino
Est Est Est
Est Est Est di Montefiascone
Vino nobile
Vino nobile di Montepulciano
Il logo comunitario di DOP o IGP
Termini che si riferiscono a metodi di produzione ad es. fermentato in botte,
invecchiato in botte ecc….
3
- Il regolamento di base stabilisce poi norme per l’etichettatura e la presentazione di prodotti,
completate da quelle contenute nel Reg.(CE) 607/2009. A livello nazionale, quanto non regolato
dalla normativa comunitaria, viene definito dal d.m. 23 dicembre 2009 (che riguarda proprio
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti).
La normativa comunitaria stabilisce che quanto, in materia, contenuto nelle direttive “orizzontali”
(cioè che riguardano tutti i prodotti agricoli) si applica anche all’etichettatura ed alla
presentazione dei prodotti enologici e che ulteriori norme in merito e specifiche per il vino siano
stabilite con i regolamenti relativi all’OCM vino. Le direttive “orizzontali” sono: la direttiva
2000/13/CE 1, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio 2, la direttiva 75/106/CEE del Consiglio 3 e
la direttiva 89/104/CEE 4. L’ effetto più evidente di tale normativa è l’obbligo di indicare la
presenza di anidride solforosa nel prodotto.
Ci potrebbero essere in futuro delle novità non secondarie. La direttiva 13/2000/CE prevede
infatti l’indicazione degli ingredienti dei prodotti (attualmente il vino è esonerato da tale obbligo).
Sono soprattutto i Paesi del Nord Europa consumatori di vino a spingere per un’etichetta più
esaustiva.
In merito all’etichettatura i regolamenti per l’OCM vino 2008-13 prevedono delle “indicazioni
obbligatorie” e delle “indicazioni facoltative” specificamente per le categorie di prodotti enologici
sottostanti:
1. Vino
2. Vino nuovo ancora in fermentazione
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
7. Vino spumante gassificato
8. Vino frizzante
9. Vino frizzante gassificato
10. Mosto di uve
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite
13. Mosto di uve concentrato
14. Mosto di uve concentrato rettificato
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature
17. Aceto di vino.
Le indicazioni obbligatorie devono essere raggruppate in un unico campo visivo sulla stessa
etichetta o su varie etichette disposte sul contenitore. Devono presentare caratteri chiari,
leggibili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e
distinguersi dalle altre scritte. Le dimensioni delle diverse scritte sono stabilite per legge.
Indicazioni obbligatorie in etichetta
1
2
3
4
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari;
relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in
imballaggi preconfezionati;
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.
4
a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli riportate qui sopra (vino, vino nuovo
ancora in fermentazione…). Il riferimento può essere omesso per i vini sulla cui etichetta
figura il nome protetto di una denominazione di origine o di una indicazione geografica.
b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:
- il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;
- l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta".
Il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica
protetta" può essere omesso se, sull'etichetta:
1) figura la “menzione tradizionale”5 (come definita nel regolamento comunitario).
a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica
protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro;
Le relative menzioni tradizionali autorizzate per il nostro Paese sono presentate nel riquadro
sottostante (all.XII Reg.(CE)607/2009).
Cioè al posto di DOP e IGP si possono utilizzare DOC e IGT . Le sigle DOCG, DOC e IGT sono:
“menzioni tradizionali” per l’Italia e sono protette.
Questa disposizione è probabilmente transitoria. Il consumatore fa fatica a comprendere perché
si debbano utilizzare sigle diverse per lo stesso prodotto per indicare il medesimo concetto.
2) figura il nome delle seguenti DOP: Asti, Marsala, Franciacorta. Per queste tre DOP non è
necessario aggiungere in etichetta le menzioni DOP, DOC, DOCG.
c) il titolo alcolometrico volumico effettivo; fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi
di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né
inferiore di più di 0,5 % vol (mezzo grado) al titolo determinato dall’analisi. Per vini frizzanti
anche gassificati,liquorosi, DOP e IGP in bottiglia da almeno 3 anni, spumanti di qualità,
spumanti gassificati, vini da uve stramature la tolleranza è di +/- 0,8 % (0,8 gradi). Il titolo è
indicato in etichetta con caratteri di almeno 5 mm. per contenitori di almeno 100 cl. La
dimensione si riduce per contenitori di taglia inferiore.
d) l'indicazione della provenienza; Stato membro o Paese terzo nel cui territorio sono state
vendemmiate e vinificate le uve. “prodotto in …”, “vino della Comunità europea”, “vino
5
Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri per indicare:
a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto
comunitario o da quello dello Stato membro;
b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un
evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica
protetta.
5
ottenuto in… da uve raccolte in…” seguite dai nomi dei Paesi comunitari o Terzi in cui sono
state raccolte le uve ed è stata fatta la vinificazione.
e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato,
del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore
o venditore;
Per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:
- sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l’indirizzo
dell’imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di
un'associazione di produttori: "imbottigliato dall’azienda agricola…”, "imbottigliato dal
viticoltore…, "imbottigliato all'origine da …”, "imbottigliato all'origine dalla cantina
sociale …”, "imbottigliato all'origine dai produttori riuniti …”, "imbottigliato all'origine
dall'associazione dei produttori …”imbottigliato per conto di…” seguito dal luogo d
imbottigliamento e altre espressioni similari; le predette diciture possono essere altresì
completate da altri termini riferiti all’azienda agricola (quali: abbazia, abtei, ansitz, burg,
castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa. In questo caso il vino deriva solo da uve
vendemmiate in tale azienda e la vinificazione avviene interamente in tale azienda); nel
caso di utilizzo di contenitori diversi dalle bottiglie si utilizza il termine: “confezionatore”
o “confezionato da…”
- sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di
produzione:
"imbottigliato nella zona di produzione"; "imbottigliato in …” seguita dal nome della
DOP o IGP,a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o
in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni
del relativo disciplinare di produzione.
E’ possibile indicare il codice (ad es. ICRF TV/145) dell’azienda attribuito dalla
Repressione Frodi.
Sia sul tappo di chiusura che sul contrassegno IVA deve figurare sempre la
denominazione e la sede dell'impresa che ha operato l'imbottigliamento o, in
alternativa, il suo numero di codice (numero del registro di imbottigliamento).
f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati;
g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del
vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.
Fatte salve le condizioni di impiego descritte nella sottostante tabella il tenore di zucchero
non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull’etichetta del prodotto.
Termini
Condizioni d’uso
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage
zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé,
popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur
Se il tenore di zucchero è inferiore a 3 g/l;
tali termini possono essere usati unicamente per i
prodotti che non hanno subito aggiunta di zucchero
dopo la fermentazione secondaria.
Se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l.
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra
bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra
wytrawne, екстра брют
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo
wytrawne, брют
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra
kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho,
zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra
tør
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr,
kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho,
suché, сухо
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør,
ηµίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau
6
Se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l.
Se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l.
Se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l.
Se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l.
sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie,
polsladko, polosuché, polosladké, полусухо
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt,
makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké,
сладко, dulce, saldais
Se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l.
h) numero di lotto (L + anno di imbottigliamento)
i) quantitativo di prodotto nel contenitore (ad es. 0,75 cl.)
h)
i)
ii)
i termini: “vino spumante gassificato” e “vino frizzante gassificato” sono completati dai
termini: “ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica”.
l’indicazione: “contiene solfiti” (o solfiti o anidride solforosa) se al prodotto è stata
addizionata SO2.
L’ annata di produzione: obbligatoria in Italia solo per le DOP
Indicazioni facoltative in etichetta
a) l'annata; a condizione che almeno l’85% delle uve delle uve utilizzate per produrre i prodotti
interessati siano state vendemmiate in tale annata.
b) il nome di uno o più varietà di uve da vino;
Fino all’attuale OCM vino la possibilità di apporre in etichetta il nome della varietà dell’uva
con cui era stato costituito il vino era limitata ai vini a denominazione d’origine ed
indicazione geografica. La normativa dell’attuale OCM dà la possibilità di riportare il nome
del vitigno anche nell’etichetta dei vini cosiddetti “varietali”.
Regola generale per tutti i vini prodotti nella Comunità: i nomi delle varietà di uve da vino o i
loro sinonimi da utilizzare in etichetta sono quelli indicati nella classificazione delle varietà
di uve da vino.
Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o
recanti un’indicazione geografica di un paese terzo, e per i vini “varietali” i nomi delle
varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché:
• qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l’85 % del prodotto
sia stato ottenuto da uve di tale varietà,
• qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100 % del prodotto sia
stato ottenuto da uve di tali varietà,
Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, possono essere indicati i vitigni ad uva da
vino riportati nel registro nazionale varietà di vite, con esclusione delle varietà di cui agli
allegati 1 e 2 del Dm 23 dicembre 2009. (per esempio sono esclusi i vitigni Cortese,
Lambrusco, Brachetto, Verdicchio, Albana ecc.). Possono essere altresì indicate le varietà
di vite di cui all’allegato 3 del citato Dm 23 dicembre 2009 (esempio: Croatina, Malvasia,
Moscato, Trebbiano ecc.). Il sinonimo Pinot deve essere utilizzato obbligatoriamente per
designare vini spumanti senza DO e IG in sostituzione dei nomi dei seguenti vitigni: Pinot
bianco, Pinot grigio e Pinot nero.
Eccezioni all’ utilizzo del nome di una varietà di vite nell’ etichetta del vino:
6
6
L’indicazione del nome della varietà ha sollevato spesso problemi non indifferenti, soprattutto quando si tratta di varietà
il cui nome contiene anche un riferimento geografico (Es. Fiano, Montepulciano, Prosecco…). Ad es. per molti anni
produttori toscani ed abruzzesi si sono contrapposti in tribunale per l’utilizzo esclusivo del nome Montepulciano. I primi
per indicare il vino Nobile di Montepulciano (prodotto da uve di Sangiovese in località Montepulciano), i secondi per
designare il vino Montepulciano prodotto da uve del vitigno Montepulciano. Il contenzioso è finito alla pari nel senso
che entrambi i contendenti possono utilizzare il nome Montepulciano per suddetti vini ( a determinate condizioni). Usi e
tradizioni erano talmente profondi che la legge non ha potuto far altro che prendere, di fatto, atto della situazione e
codificarla. Altro caso: vino Tokaj (Ungheria). L’Ungheria ha ottenuto, con sentenza della Corte di Giustizia europea,
che solamente il vino prodotto in Ungheria nella zona di Tokaj possa fregiarsi di tale nome. E’ quindi proibito ai
viticoltori italiani di attribuire al vino prodotto con uve del vitigno Tocai friulano il nome di tale varietà (Tocai friulano)
7
• Le varietà indicate nella sottostante tabella 1 costituiscono una DOP. Il loro nome
può essere utilizzato solamente per indicare i vini delle DOP indicate in tabella. In
base alle norme comunitarie, la protezione viene assicurata sia al nome della DOP
che a quello della varietà che costituisce il nome.
Tabella 1
anche se i due vini sono diversi ed il vino Tokaj è prodotto con uve di tre vitigni diversi dal Tocai friulano. In questo
caso è stato, correttamente, fatto prevalere il concetto classico di denominazione. Cioè il nome del territorio applicato
al prodotto (vino). Su tale presupposto i produttori italiani hanno basato la costituzione della doc Prosecco includendo
il sobborgo di Prosecco (vicino a Trieste). Il nome geografico Prosecco dà il nome al vino prodotto da Trieste a
Vicenza. La tutela è assicurata in quanto è un nome geografico applicato al prodotto.
8
• varietà (tab.2) che sono costituite o contengono nomi riservati ai vini DOP e IGP.
Mentre l’elenco di prima riguardava una varietà riferita ad una DOP ben specifica,
questo elenco riguarda una varietà che contiene un riferimento ad una DOP o IGP
però tale varietà è utilizzata per molte DOP o IGP. Viene codificato che tale varietà
può essere utilizzata solamente per le DOP e le IGP dei territori indicati in tabella
nella terza colonna. Questa lista è stata definita nel 2002 e non è soggetta a
modifiche. In realtà c’è stata una modifica successiva ed è quella relativa alla varietà
Friulano che ha sostituito il termine Tocai friulano. E’ stata, però, una causa di forza
maggiore.
Tabella 2
9
• varietà (tab.3°,3b,3c) che contengono parzialmente il nome di una DOP o IGP (non
solo italiana, ma anche di altri Paesi). I nomi di queste varietà possono essere
utilizzati solamente nei territori indicati nella sottostante tabella e per vini DOP e IGP.
Tabella 3a
10
Tabella 3 b
11
Tabella 3c
12
• Infine si riporta l’elenco delle varietà (tab.4) di cui è consentito l’uso nell’ etichetta dei
vini:”varietali”.
Tabella 4
E’ facoltativo l’uso della dicitura “vini varietali” per i vini non DOP, non IGP che hanno i
requisiti per essere considerati tali.
termini che indicano il tenore di zucchero per i vini diversi dal vino spumante, dal vino
spumante gassificato, dal vino spumante di qualità o dal vino spumante aromatico di
qualità;
Il d.m. 23.12.2009 prescrive, per l’Italia, le seguenti disposizioni per le seguenti tipologie di
vini:
- Per i vini liquorosi un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti indicati
• "secco": fino a 40 g/l;
• "semisecco" o "amabile" : da 40 a 100 g/l;
• "dolce" : superiore a 100 g/l.
- Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati un tenore di zuccheri residui compreso nei
limiti a margine indicati:
• “secco": da 0 a 15 g/l;
• "semisecco" o "abboccato": da 12 a 35 g/l;
• "amabile" : da 30 a 50 g/l;
• "dolce" : superiore a 45 g/l.
per i vini DOP e IGP le “menzioni tradizionali” relative al metodo di produzione o di
invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento
particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a
indicazione geografica protetta.
Le relative menzioni tradizionali autorizzate per il nostro Paese sono presentate nel
riquadro sottostante (all. XII Reg.(CE)607/2009).
Menzione
tradizionale
Lingua
Vini
Sintesi della definizione/condizione d’uso
13
Paesi
terzi
interes
sati
Alberata o
vigneti ad
alberata
Amarone
Italiano
DOP
(1)
Italiano
DOP
(1)
Ambra
Italiano
DOP
(3)
Ambrato
Italiano
DOP
(1, 3)
Annoso
Italiano
DOP
(1)
Apianum
Latino
DOP
(1)
Auslese
Tedesco
Buttafuoco
Italiano
DOP
(1)
DOP
(1, 6)
Cannellino
Italiano
DOP
(1)
Cerasuolo
Italiano
DOP
(1)
Chiaretto
Italiano
Ciaret
Italiano
Château
Francese
Classico
Italiano
Dunkel
Tedesco
Fine
Italiano
DOP/I
GP
(1, 3,
4, 5,
6)
DOP
(1)
DOP
(1, 3,
4, 5,
6, 8,
15,
16)
DOP
(1, 3,
8, 11,
15,
16)
DOP
(1)
DOP
(3)
Fior d’Arancio
Italiano
DOP
(1, 6)
Flétri
Italiano
DOP
(1)
Garibaldi
Dolce (o GD)
Italiano
DOP
(3)
Menzione particolare della denominazione «Aversa». Si riferisce al sistema di
allevamento della vite, di tradizione molto antica, impiegato per ottenere questo
prodotto.
Menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della
denominazione «Valpolicella». È impiegata sin dall’antichità per identificare il luogo
di origine di questo vino, ottenuto da uve appassite con un metodo di produzione
specifico basato sulla completa fermentazione degli zuccheri: si spiega così l’origine
del termine «Amarone». Si tratta di una menzione del tutto particolare e ampiamente
conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto.
Menzione connessa al metodo di produzione e al particolare colore giallo ambrato,
più o meno intenso, della denominazione «Marsala». Il colore particolare del vino cui
si riferisce è dovuto al lungo metodo di produzione, di cui fanno parte integrante la
maturazione e l’affinamento, che comportano significativi processi di ossidoriduzione
che coinvolgono polifenoli e sostanze coloranti.
Menzione connessa al metodo di produzione e al particolare colore giallo ambrato,
più o meno intenso, tipico delle denominazioni «Malvasia delle Lipari» e «Vernaccia
di Oristano». Il colore particolare dei vini cui si riferisce è dovuto al lungo periodo di
produzione, di cui fanno parte integrante la maturazione e l’affinamento, che
comportano significativi processi di ossidoriduzione che coinvolgono polifenoli e
sostanze coloranti.
Menzione connessa alla denominazione «Controguerra». Si riferisce al particolare
metodo di produzione che comporta l’utilizzo di uve appassite e un periodo di
maturazione obbligatorio in legno di almeno 30 mesi prima dell’immissione in
commercio e del consumo del prodotto.
Menzione di origine classica connessa esclusivamente alla denominazione «Fiano
di Avellino». Si riferisce alla bontà delle uve in quanto particolarmente gradite alle
api.
Cfr. la menzione tradizionale «Scelto». Menzione assegnata esclusivamente ai vini
«Caldaro» e «Caldaro Classico — Alto Adige».
Menzione connessa esclusivamente al particolare tipo di vino prodotto in una
sottozona della denominazione «Oltrepò Pavese». È usata da molto tempo per
designare un prodotto veramente particolare che, come dice il termine, è in grado di
sprigionare un potente calore.
Menzione connessa esclusivamente a una tipologia di vini della denominazione
«Frascati» e al relativo metodo di produzione. È usata da molto tempo per
identificare tale tipologia, il cui particolare processo produttivo permette di ottenere
un vino abboccato.
Menzione storica tradizionale strettamente legata alla DOCG «Cerasuolo di
Vittoria», della quale è parte integrante caratterizzandone l’aspetto non geografico.
La menzione si riferisce sia al tipo di produzione sia al particolare colore del vino.
Essa è usata tradizionalmente anche per designare una tipologia della
denominazione «Montepulciano d’Abruzzo», alla quale è strettamente connessa.
Menzione collegata al metodo di produzione e al colore particolare del vino che
designa, ottenuto da uve a bacca nera.
Menzione connessa esclusivamente a vini «Monferrato» di cui sottolinea il
particolare colore chiaro.
Menzione connessa al nome di un’azienda vinicola nella quale sono vinificate uve
originarie esclusivamente dell’azienda stessa.
L’uso di questa specificazione è disciplinato dalla legge n. 164/1992, che la riserva
ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una
regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa DOP.
Menzione connessa al metodo di produzione e al tipico colore scuro della
corrispondente tipologia di vini della denominazione «Trentino».
Menzione strettamente connessa a una tipologia di «Marsala». Si riferisce al metodo
di produzione specifico che comporta un periodo di invecchiamento minimo di un
anno, di cui almeno otto mesi in fusti di legno.
Menzione connessa a due tipologie della denominazione «Colli Euganei»: lo
spumante e il passito. Si riferisce al metodo di produzione attentamente seguito e
alle caratteristiche aromatiche tipiche del prodotto, ottenuto da uve moscato.
Menzione collegata a tipologie specifiche della DOC «Valle d’Aosta o Vallée
d’Aoste». Si riferisce al metodo di produzione attentamente seguito e alle
caratteristiche tipiche del prodotto, ottenuto da uve parzialmente appassite.
Menzione storica connessa esclusivamente alla tipologia «Superiore» della DOC
«Marsala». Fu inizialmente usata in onore di Garibaldi, che assaggiò questo vino
14
Cile
Cile
Governo
all’uso
toscano
Italiano
DOP/I
GP
(1)
Gutturnio
Italiano
DOP
(1, 8)
Italia
Particolare (o
IP)
Klassisch/Klas
sisches
Ursprungsgebi
et
Kretzer
Italiano
DOP
(3)
Tedesco
DOP
(1)
Tedesco
DOP
(1)
Lacrima
Italiano
DOP
(1)
Lacryma
Christi
Italiano
DOP
(1, 3,
4, 5)
Lambiccato
Italiano
DOP
(1)
London
Particolar (o
LP o
Inghilterra)
Italiano
DOP
(3)
Occhio di
Pernice
Italiano
DOP
(1)
Oro
Italiano
DOP
(3)
Passito o Vino
passito o Vino
Passito
Liquoroso
Italiano
DOP/I
GP
(1, 3,
15,
16)
Ramie
Italiano
DOP
(1)
Rebola
Italiano
DOP
(1, 15)
Recioto
Italiano
DOP
(1, 4,
5)
quando sbarcò a Marsala e ne apprezzò le caratteristiche dovute al particolare
processo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento minimo di due anni
in botti di legno.
Inizialmente la menzione era collegata esclusivamente ai vini delle DOP «Chianti» e
«Chianti Classico»; in seguito il suo uso è stato esteso ai vini IGP «Colli della
Toscana Centrale», prodotti nella stessa zona. Si riferisce al particolare processo
produttivo usato in Toscana alla fine dell’inverno, che comporta l’aggiunta al vino di
uve appassite che avviano una rifermentazione.
Menzione storica connessa esclusivamente a una tipologia di vino prodotto in una
sottozona della denominazione«Colli Piacentini». Si riferisce al metodo di
produzione di questo vino rosso, altamente tipico e di alto livello qualitativo, che in
epoca romana era servito in un boccale d’argento chiamato appunto «gutturnium».
Menzione storica connessa esclusivamente alla tipologia «Fine» della DOC
«Marsala». Originariamente il «Marsala» era prodotto esclusivamente per il mercato
nazionale.
Zona tradizionale di produzione delle denominazioni «Caldaro» e «Alto Adige»
(sottozone «Santa Maddalena» e «Terlano»).
Si rimanda alla definizione della menzione «Classico».
Menzione che fa riferimento al metodo di produzione e al tipico colore rosato.
È usata per le tipologie corrispondenti delle denominazioni «Alto Adige», «Trentino»
e «Teroldego rotaliano».
Menzione strettamente connessa alla denominazione «Lacrima di Morro d’Alba», di
cui è parte integrante. Si riferisce al particolare metodo di produzione che, con la
pressatura soffice delle uve, permette di ottenere un prodotto di alto livello
qualitativo.
Menzione storica connessa esclusivamente alla DOP «Vesuvio». Era
tradizionalmente connessa ad alcune tipologie della suddetta denominazione (sia
vino normale che liquoroso o spumante), ottenute con un particolare metodo di
produzione che, con la pressatura soffice delle uve, permette di ottenere un prodotto
di alto livello qualitativo con connotazioni religiose.
Menzione connessa esclusivamente a una tipologia della denominazione «Castel
San Lorenzo». Si riferisce al tipo di prodotto e al particolare metodo di produzione,
che utilizza uve moscato e comporta la macerazione delle uve a temperatura
controllata in recipienti particolari, tradizionalmente chiamati «alambicchi».
Menzione storica connessa esclusivamente alla tipologia «Superiore» della DOC
«Marsala», usata tradizionalmente per designare un prodotto destinato al mercato
inglese. Anche l’uso della lingua inglese è tradizionale ed è previsto dal disciplinare
di produzione e dalla normativa relativa ai vini «Marsala». Com’è risaputo,
l’importanza e la reputazione dei vini liquorosi di questa denominazione è dovuta
all’attività dei produttori e dei commercianti inglesi che, dopo avere scoperto il
Marsala nel 1773, si misero a produrre e a vendere questo vino straordinario
facendolo conoscere in tutto il mondo e soprattutto in Inghilterra.
Menzione connessa ad alcune tipologie di «Vin Santo»; fa riferimento al metodo di
produzione e al colore tipico di questi vini. Il particolare metodo di produzione, che
utilizza uve a bacca nera, consente di ottenere un prodotto davvero tipico, dallo
straordinario colore che va dal rosa tenue al rosa intenso: un colore che richiama
quello dell’occhio della pernice.
Menzione usata in relazione alla DOC «Marsala»; fa riferimento al colore particolare
di questi vini e al metodo di produzione che vieta l’utilizzo di mosto cotto
permettendo di ottenere un prodotto di particolare pregio, di colore dorato più o
meno intenso.
Menzione che fa riferimento al tipo di prodotto e al metodo di produzione usato per
ottenerlo. Le menzioni Passito o«Vino passito» e «Vino passito liquoroso» sono
riservate ai vini normali o liquorosi ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad
appassimento naturale o forzato, a seconda delle norme del disciplinare di
produzione. La legge n. 82/2006 ha esteso questa menzione ai «vini da uve
stramature».
Menzione esclusivamente connessa a una tipologia della denominazione
«Pinerolese»; fa riferimento al tipo di prodotto e al metodo di produzione, che
utilizza uve parzialmente appassite.
Menzione esclusivamente connessa a una tipologia della denominazione «Colli di
Rimini»; fa riferimento al metodo di produzione e al tipo di prodotto, ottenuto da uve
parzialmente appassite, il cui colore va dal dorato all’ambrato.
Menzione storica tradizionale strettamente connessa al nome di tre vini veneti a
denominazione di origine: il «Valpolicella», il «Gambellara» e il «Recioto di Soave»,
denominazioni prodotte nelle province di Verona e di Vicenza in zone molto vicine
tra loro e con tradizioni simili. L’origine di questo termine risale al V secolo, quando
gli autori bucolici caratterizzarono come particolarmente pregiato e rinomato questo
vino la cui produzione era limitata alla provincia di Verona, e deriva dalla «Rezia», la
regione montuosa e collinosa che anticamente si estendeva dalla zona di Verona e
di Trento fino al territorio di Como e della Valtellina. Questa menzione è usata perciò
da tempi remoti ed è tuttora impiegata per designare i vini ottenuti con un particolare
15
Riserva
Italiano
DOP
(1, 3,
4, 5,
15,
16)
Italiano
DOP
(1)
Italiano
DOP
(3)
Sangue di
Giuda
Italiano
DOP
(4, 5,
8)
Scelto
Italiano
DOP
(1)
Sciacchetrà
Italiano
DOP
(1)
Sciac-trà
Italiano
Spätlese
Tedesco
Soleras
Italiano
DOP
(1)
DOP/I
GP
(1, 3,
15,
16)
DOP
(3)
Stravecchio
Italiano
DOP
(3)
Strohwein
Italiano
Superiore
Italiano
DOP/I
GP
(1, 3,
11,
15,
16)
DOP
(1, 3,
4, 5,
6, 8,
15,
16)
Superiore Old
Marsala
Italiano
DOP
(3)
Torchiato
Italiano
DOP
(1)
Torcolato
Italiano
DOP
(1)
Rubino
metodo di produzione che comporta l’appassimento delle uve.
Questa menzione è attribuita a vini sottoposti a un periodo di invecchiamento
stabilito dal disciplinare di produzione, non inferiore a due anni per i vini rossi e a un
anno per i vini bianchi, con un ulteriore invecchiamento in recipienti di legno. Il
disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l’obbligo dell’indicazione
dell’annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di
annate diverse. Le DOP che comprendono le tipologie dei vini spumanti e liquorosi
possono utilizzare questa menzione alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare
di produzione e in conformità alla normativa comunitaria.
Menzione connessa alla DOP «Rubino di Cantavenna» della quale è parte
integrante; fa riferimento al metodo di produzione e al colore tipico di questo vino. La
menzione «Rubino» è inoltre connessa a una tipologia specifica dei vini DOC
«Teroldego Rotaliano», «Trentino» e «Garda Colli Mantovani» e fa riferimento al
colore particolare del prodotto.
Menzione usata in relazione a una tipologia di vino della DOC «Marsala»; fa
riferimento al particolare processo di produzione che vieta l’utilizzo di mosto cotto.
Questo vino ha un particolare colore rosso rubino che, con l’invecchiamento,
assume riflessi ambrati.
Menzione storica tradizionale connessa esclusivamente a una tipologia di vino
prodotto nel territorio dell’Oltrepò Pavese. È usata da molto tempo per designare un
vino molto peculiare di colore rosso, dolce, spumante o frizzante e gradevole al
palato, al punto che, come il famoso apostolo, più lo bevi, più ti tradisce!!
Menzione connessa ai vini «Caldaro», «Caldaro Classico — Alto Adige» e «Colli del
Trasimeno». Fa riferimento al prodotto specifico e al relativo metodo di produzione,
a cominciare dalla scelta (il riferimento non è casuale) delle uve.
Menzione storica tradizionale strettamente connessa alla DOP «Cinque Terre»; fa
riferimento al metodo utilizzato per ottenere il prodotto, compresa la fase di pigiatura
delle uve e di maturazione. Il termine significa «pigia e mantieni intatto», una
metodologia impiegata per i prodotti di alta qualità.
Cfr. quanto detto per la menzione «Sciacchetrà». La differenza consiste nel fatto
che questa menzione si riferisce a una tipologia specifica.
Menzione usata nella provincia autonoma di Bolzano ed equivalente a «Vendemmia
tardiva».
Menzione connessa a una tipologia della DOC «Marsala»; fa riferimento al prodotto
e al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento
minimo di cinque anni in botti di legno. È vietato l’arricchimento con mosto cotto o
mosto concentrato. Il risultato è un prodotto puro e naturale che non contiene
elementi aggiuntivi, nemmeno se ottenuti dal vino (fa eccezione naturalmente
l’alcole perché si tratta di un vino liquoroso).
Menzione esclusivamente connessa alla tipologia «Vergine e/o Soleras» della
denominazione «Marsala»; fa riferimento al particolare metodo produttivo, che
comporta un periodo di invecchiamento minimo di 10 anni in botti di legno.
Cfr. la menzione tradizionale «Passito».
Significa letteralmente «vino di paglia».
Fa riferimento al particolare vino prodotto nella provincia di Bolzano e corrisponde a
un metodo di produzione che comporta, dopo la raccolta, l’appassimento delle uve
su graticci di paglia secondo le modalità stabilite dai vari disciplinari.
Si riferisce a vini dalle ottime caratteristiche qualitative, la cui produzione è
disciplinata da norme molto più rigorose di quelle degli altri vini. Il disciplinare di
produzione prevede le seguenti differenze rispetto ai vini che non possono fregiarsi
di questa menzione:
un titolo alcolometrico naturale delle uve maggiore di almeno 0,5° vol;
un titolo alcolometrico totale al consumo maggiore di almeno 0,5° vol.
Menzione connessa alla tipologia «Superiore» della DOC «Marsala»; fa riferimento
al prodotto specifico e al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di
invecchiamento minimo di due anni in botti di legno. Essa contiene un termine
inglese: si tratta di un aspetto tradizionale per un vino liquoroso, sancito dal
disciplinare di produzione e dalla normativa riguardante i vini Marsala. L’importanza
e il prestigio di questa denominazione è dovuta all’attività dei produttori e dei
commercianti inglesi che, dopo avere scoperto il Marsala nel 1773, si misero a
produrre e a vendere questo vino facendolo conoscere in tutto il mondo e soprattutto
in Inghilterra.
Menzione esclusivamente connessa ai vini «Colli di Conegliano — Torchiato di
Fregona»; fa riferimento alle caratteristiche particolari del prodotto, ottenuto
attraverso un accurato metodo di produzione che comporta una delicata torchiatura
delle uve.
Menzione esclusivamente connessa a una tipologia specifica della denominazione
«Breganze»;
16
San
Marino
Vecchio
Italiano
DOP
(1, 3)
Vendemmia
Tardiva
Italiano
DOP/I
GP
(1, 3,
15,
16)
Verdolino
Italiano
Vergine
Italiano
DOP/I
GP
(1)
DOP
(1, 3)
Vermiglio
Italiano
Vino Fiore
Italiano
Vino Novello o
Novello
Italiano
Vin Santo o
Vino Santo o
Vinsanto
Italiano
Vivace
Italiano
DOP
(1)
DOP
(1)
DOP/I
GP
(1, 8)
DOP
(1)
DOP/I
GP
(1, 8)
fa riferimento alle caratteristiche particolari del prodotto, ottenuto attraverso un
accurato metodo di produzione che comporta l’uso di uve parzialmente appassite.
Per tradizione, dopo la raccolta le uve subivano un processo di appassimento
appese a spaghi, attorcigliate e poi riappese.
Menzione connessa ai vini «Rosso Barletta», «Aglianico del Vulture», «Marsala» e
«Falerno del Massico»; fa riferimento alle condizioni di maturazione e di affinamento
del prodotto.
Menzione connessa a una particolare tipologia di prodotto ottenuto con uve
sottoposte appunto a vendemmia tardiva. La maturazione e l’appassimento sulla
pianta, dove le uve sono esposte alle condizioni ambientali e meteorologiche,
permettono di ottenere un prodotto straordinario, in particolare sotto il profilo del
tenore di zucchero e dell’aroma. I vini che se ne ricavano sono davvero straordinari
e sono detti anche «vini da dessert» o «vini da meditazione».
Menzione connessa al metodo di produzione e al particolare colore verde dei vini cui
è associata.
Menzione usata in relazione alla DOP «Marsala»; fa riferimento al prodotto specifico
e al particolare metodo produttivo, che comporta un periodo di invecchiamento
minimo di cinque anni in botti di legno e vieta l’aggiunta di mosto cotto o di mosto
concentrato. Il risultato è un prodotto puro e naturale che non contiene elementi
aggiuntivi, nemmeno di origine vinica (fa eccezione naturalmente l’alcole perché si
tratta di un vino liquoroso).
Questa menzione è connessa anche alla tipologia «Bianco Vergine» della
denominazione «Valdichiana». Fa riferimento al metodo tradizionale di produzione
che comporta una fermentazione senza le bucce, il che consente di ottenere un
prodotto finale puro e naturale.
Menzione connessa alla denominazione «Colli dell’Etruria Centrale»; fa riferimento
alle particolari caratteristiche qualitative e al colore tipico di questo vino.
Menzione connessa al particolare metodo di produzione di alcuni vini bianchi e
rosati, che comporta una pressatura soffice delle uve affinché ne risulti un prodotto
dal sapore particolarmente delicato che costituisce la parte migliore del vino, cioè
appunto il «fiore».
Menzione connessa al particolare metodo e al periodo di produzione, che prevede
l’immissione in commercio del prodotto a partire dal 6 novembre dell’anno di
vendemmia.
Menzione storica tradizionale connessa ad alcuni vini prodotti in Toscana, Marche,
Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige.
Fa riferimento a una particolare tipologia di vini e al relativo, complesso metodo di
produzione che comporta lo stoccaggio e l’appassimento delle uve in locali adatti e
ventilati e un lungo periodo di invecchiamento in tradizionali recipienti di legno.
In relazione all’origine di questo termine sono state formulate numerose ipotesi, la
maggior parte delle quali fa riferimento all’epoca medievale. L’ipotesi più accreditata
è strettamente collegata al valore religioso del vino: questo vino era considerato
davvero straordinario e vantava virtù miracolose.
Era comunemente usato per celebrare la Santa Messa e ciò può spiegare l’origine
del suo nome.
Il termine è tuttora in uso ed è citato diffusamente nei disciplinari di produzione delle
varie denominazioni che includono questa tipologia di vino ampiamente nota e
apprezzata nel mondo intero.
Menzione connessa al metodo di produzione e al prodotto ottenuto. I vini cui si
riferisce sono effervescenti a causa dell’anidride carbonica in essi contenuta,
risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale.
- Un’ulteriore lista di menzioni
riportate nella tabella successiva. Sono le menzioni
distintive che, diversamente da quelle sopra elencate, costituiscono una DOP che
possono essere riportate in etichetta solamente per i vini delle DOP di riferimento. La
protezione viene assicurata, anche in questo caso, sia alla menzione tradizionale che
alla DOP di riferimento..
17
il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta
geografica protetta;
7
o l'indicazione
termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione. Ad es. i termini: “novello”,
“fermentato in bottiglia”, “Crémant”, “fermentato in botte”, “maturato in botte”, invecchiato in
botte” ecc…
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di
un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della
denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
Indicazioni di fantasia (enogastronomiche, la storia dell’azienda…)
18