Trib. Milano 3879-2013

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Trib. Milano 3879-2013
N° 41754/2011 R.G.N.R.
N° 10923/2013 R.G. G.I.P. (separato dal processo n° 9499/2011 R.G. G.I.P.)
TRIBUNALE MILANO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell’Udienza Preliminare
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
all’udienza del 13 dicembre 2013 il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Fabio Antezza, alla
presenza del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, Dott. Adriano
Scudieri, ha emesso, depositando i relativi motivi il 12 marzo 2014, la seguente
SENTENZA
n° 3879/2013
-all’esito di giudizio abbreviato richiesto e celebrato in seguito a notificazione di giudizio immediatoarticoli 438 e seguenti c.p.p.
nel processo penale nei confronti di:
1) C. C. A. M., detto “N.”, nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, parla e comprende la lingua
italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni
rese, allo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito del presente
procedimento presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore-dal 19 marzo 2013-attualmente
con riferimento al solo capo D1) dell’imputazione in forza di successiva ordinanza emessa in sede
di riesame-: presente;
Assistito e difeso di fiducia dall’Avvocato Maria Chiara Arca, del Foro di Milano e con studio in
Milano in Via G. Leopardi n° 19: presente;
2) H. F. B. JOSUÈ, detto “N.”, nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, parla e comprende la lingua
italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni
rese, allo stato detenuto per espiazione pena definitiva per altra causa oltre che sottoposto alla
misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito del presente procedimento presso la Casa
Circondariale di Monza dal 19 marzo 2013 attualmente con riferimento al solo capo B1)
dell’imputazione: presente;
Assistito e Difeso di fiducia dall’Avv. Chiara Maria Zanotti, del Foro di Milano e con studio in Via
F. Sforza n° 3: presente;
3) K. M. K. P., detto “K.”, nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, parla e comprende la lingua
italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di dichiarazioni
rese, allo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della
propria madre, xxxxxxxxxxx, sita in Milano in XXXXXXX, per il capo B1) della rubrica, a
decorrere dal 5 novembre 2011 in forza di provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in sede
di appello-in sostituzione della custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito del presente
procedimento dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano ed eseguita nei suoi
confronti il 19 marzo 2013: presente;
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Assistito e Difeso di fiducia dall’Avv. Eva Di Fonzo, del Foro di Milano e con studio in Via
Francesco Sforza n° 3, e dall’Avv. Christian Rossi, del Foro di Torino e con studio in Torino in
Corso Bramante n° 91: presente solo il il primo Avvocato;
4) P. A. J. P., detto “G.” O “KING G.”, nato l’1 marzo 1993 in Ecuador, parla e comprende la
lingua italiana come dallo stesso imputato dichiarato e dimostrato in sede di interrogatori e di
dichiarazioni rese, allo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito
del presente procedimento presso la Casa Circondariale di Milano-San Vittore-dal 19 marzo 2013attualmente per i capi C1), B2) e C8): presente;
Assistito e Difeso di fiducia dall’Avv. Emanuele Occhipinti, del Foro di Ragusa e con studio in
Milano in Corso Vercelli n° 11: assente sostituito ex art. 97 co. 4 c.p.p. dall’Avv. Luigina
Pingitore;
IMPUTATI
Solo i seguenti capi B1), B2), B3), B4), C1), C4), C5) C8), D1), D5) e D9)-di seguito indicati in
grassetto-sono oggetto del presente processo nei termini nei quali sono di seguito contestati
agli attuali imputati mentre gli altri capi-non indicati in grassetto-sono inseriti per mera
completezza ovvero perché in taluni casi richiamati dai capi di imputazione oggetto del
presente processo
H. F. B. Josuè e K. M. K. P.
(omissis)
B1) per il reato p. e p. dagli art. 112 co. 1 nr. 4), 416 co. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p. perché si associavano
tra loro nonché con C.L., F.V., G.C., G.C.K., V.M., minori di età verso i quali si procede
separatamente, nonché con altri soggetti in via di identificazione dando vita ad
un’associazione criminosa denominata “NETA”, adusa a scorrere in armi le pubbliche vie
della città di Milano e caratterizzata al suo interno da una regolamentazione a carattere
violento e sopraffattorio nei confronti degli stessi aderenti - che si concretizza nella
imposizione di punizioni corporali e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni,
nonché nella imposizione del versamento di somme di denaro destinate ad una “cassa
comune” utilizzata per le esigenze del gruppo e per il mantenimento in carcere dei compagni
detenuti - e finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati
prevalentemente contro la persona e contro il patrimonio (risse, rapine, lesioni personali ed
altro), nell’ambito degli scontri con bande rivali e/o al fine di procurarsi profitti per il
sostentamento del gruppo, tra i quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti
ai capi di imputazione, tra i quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai
capi di imputazione B2), B3), B4), B5), B6), B7 - che seguono- nonché:
- il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 c.p. e 110, 56, 575 c.p. commesso in danno di J.F. in data
23 novembre 2011, in relazione al quale ha già proceduto la Procura presso il Tribunale di
Milano nell’ambito del procedimento penale nr. 46688/11;
- il reato p. e p. dagli artt. 110, 628 c.p. e 110, 56, 575 c.p. commesso in danno di L.S. in data
26 dicembre 2011, in relazione al quale ha già proceduto la Procura presso il Tribunale di
Milano nell’ambito del procedimento penale nr. 46688/11 e la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (Proc. nr. 2967/12);
- il reato p. e p. dagli artt. 588 co. 1 e 2 c.p. per la rissa cui partecipavano V.M.C.L. e
V.M.I.D. (minorenne) e tre cittadini marocchini (N., C.e N.M.) in data 27.01.2012, in
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relazione al quale ha proceduto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio nell’ambito del Proc. Pen. Nr. 383/12 RGNR e la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni nell’ambito del Proc. Pen. Nr. 2610/12 RGNR;
- il reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 628 c.p. commesso in danno di L.A., P.M., M.S., M.G.,
B.L. in data 3.07.2011 da parte di F.V., minorenne, ed altri soggetti da identificare
(Procedimento Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nr. 2709/11
RGNR);
In particolare, avendo gli stessi svolto i compiti come segue:
- A.S. detto “DON CHACA”, quale capo e promotore, organizzatore delle riunioni e delle
attività tra i consociati, impartendo ordini;
- O.P., con il ruolo direttivo ed organizzativo di “luogotenente”, impartendo ordini,
relazionando con le altre pandillas, incaricato di custodire le armi da fuoco del gruppo;
- H. F. B. Josuè, K. M. K. P., P.C., V.M., V.S. e C.L., F.V., G.C., G.C.K., V.M.I.D., quali
partecipi.
Commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al mese di maggio 2011 sino al mese di
febbraio 2012 e successivamente in permanenza.
H. F. B. Josuè e K. M. K. P. e P. A. J. P.
(omissis)
B2) per il reato di cui artt. 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 56, 575, 577 nr. 4, in relazione all’art.
61 nr. 1 c.p. e art. 4 L.110/1975 perché, in concorso con P.O., F.V., verso i quali si è proceduto
separatamente, e con i minorenni F.V., C.R., G.R., C.L., V.M.I.D. e C.T., inseguendo la
persona offesa S.R., facendole lo sgambetto una volta raggiunto per farlo cadere a terra,
colpendola cinque volte al torace e al femore con coltelli e con frammenti di bottiglia, nonché
colpendo con una bottiglia sulla testa la persona offesa tanto da mandarla in frantumi,
cagionando alla stessa un “idropneumotorace sx in paziente con ferite lacerocontuse ripetitive
da arma bianca”, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte,
non riuscendo per l’intento per cause indipendenti dalla loro volontà (ovvero segnatamente la
presenza di numerose persone).
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili (ovvero presunte rivalità
tra bande).
Reato commesso in data 1 ottobre 2011 in Milano.
B3) per il reato p. e p. dall’art. 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4) c.p., 4 l. 110 del 1975, 61 n. 2 c.p.,
perché, in concorso morale e materiale tra loro e con P.O., F.V., verso i quali si è proceduto
separatamente, e con i minorenni F.V., C.R., G.R., C.L., V.M.I.D.e C.T., senza giustificato
motivo, al fine di compiere il reato di cui al capo che precede, portavano fuori della propria
abitazione coltelli ed oggetti atti ad offendere.
Reato commesso in data 1 ottobre 2011 in Milano.
P. A. J. P.
(omissis)
B4) per il reato p. e p. dagli art. 81, 588, co. 1 e 2, c.p. e 4 l. 110/1975 perché, unitamente a
M.D.C. (verso il quale si procede separatamente), C.L., V.N., G.R., C.T., minori di età, e ad
altri soggetti in via di identificazione, partecipavano ad una rissa, armati di bottiglie di vetro
e cinture, a seguito della quale riportava lesioni al volto V.N., colpito da una bottiglia di vetro
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dal C.L. riportava “lesioni personali consistite in trauma cranico non commotivo, flc fronte”
giudicate guaribili in 15 s.c.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi (ovvero l’appartenenza a
presunte bande rivali).
In Pieve Emanuele (Milano), il 30.10.2011.
P.C. (per il quale si è proceduto separatamente)
B5) per il reato p. e p. dall’art. 110, 112 co. 1 nr. 4), 628 co. 1 e 3, nr. 1 c.p., perché, in concorso
con V.M., G.C.K., G.C., minorenni all’epoca dei fatti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza e minaccia nei confronti di C.L., ed in particolare dapprima
minacciandolo con un coltello e quindi con un cacciavite, strappandogli di mano un telefono
cellulare marca Samsung e relativa Sim, sfilandogli cappello, guanti e occhiali da sole, nonché
intimandogli di consegnare il portafogli, si impossessavano dei predetti beni.
Con l’aggravante dell’uso di armi e delle più persone riunite.
In Milano, il 2.01.2012.
B6) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 4), 61 nr. 2 c.p., 4 l. 110/75 perché, in
concorso con V.M.I.D., G.C.K., G.C., minorenni all’epoca dei fatti, al fine di commettere il reato
di cui al capo che precede, portavano fuori dalla propria abitazione un coltello ed un cacciavita,
strumenti atti ad offendere, in assenza delle autorizzazioni di legge.
In Milano, il 2.01.2012.
O.P. (per il quale si è proceduto separatamente)
B7) per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 2, 4 e 7 l. 895/67 e successive modifiche perché, senza
le autorizzazioni di legge, deteneva e portava in più occasioni in pubblico una pistola, arma
comune da sparo, di modello e calibro non meglio identificato.
In Milano, dal mese di ottobre 2011 e sino al 7.02.2012
P. A. J. P.
(omissis)
C1) per il reato p. e p. dagli art. 112 co. 1 nr. 4), 416 co. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p. perché si associavano
tra loro nonché con P.O. (verso il quale si procede separatamente), M.D.C. (verso il quale si
procede separatamente), J.R. (verso il quale si procede separatamente), C.R., C.T., G.R.,
H.A., M.M., O.C., V.N., minori di età verso i quali si procede separatamente, nonché con altri
soggetti in via di identificazione dando vita ad un’associazione criminosa denominata
“LATIN KING LUZBEL” o “LUZBERIANI”, adusa a scorrere in armi le pubbliche vie della
città di Milano e caratterizzata al suo interno da una regolamentazione a carattere violento e
sopraffattorio nei confronti degli stessi aderenti - che si concretizza nella imposizione di
punizioni corporali e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni, nonché nella
imposizione del versamento di somme di denaro destinate ad una “cassa comune” utilizzata
per le esigenze del gruppo e per il mantenimento in carcere dei compagni detenuti - e
finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati prevalentemente contro la
persona e contro il patrimonio (risse, rapine, lesioni personali ed altro), nell’ambito degli
scontri con bande rivali e/o al fine di procurarsi profitti per il sostentamento del gruppo, tra i
quali, in particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai capi di imputazione C2), C3),
C4), C5), C6), C7) che seguono, nonché:
- il reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575 c.p. commesso in danno di V.S. in data 25 settembre
2011, in relazione al quale ha già proceduto la Procura presso il Tribunale di Milano
nell’ambito del procedimento penale nr. 46688/11 (a carico di R.L.) e la Procura della
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Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (Proc. nr. 2389/11 nei confronti di
C.R., all’epoca dei fatti minori di anni diciotto);
In particolare, avendo gli stessi svolto i compiti come segue:
- J.R., detto “MASTER”, verso il quale si procede searamente, in qualità di “INCA”, ovvero
capo del gruppo, promuovendo le riunioni e dando disposizione agli altri associati attraverso
le due “punte”, o luogotenenti;
- M.D.C. detto “SHINE”, verso il quale si procede separatamente, e P. A. J. P. detto “KING
G.”, con un ruolo di direzione ed organizzazione, svolgendo i ruoli di “cacique”, ovvero
“seconde punte”, facenti funzione del capo in sua assenza, organizzatori delle riunioni tra i
consociati, impartendo ordini.
- Z.V., con un ruolo di organizzazione, quale “tesoriere”, o “quarta punta” del gruppo,
incaricato della riscossione delle quote degli associati e della tenuta della cassa dei LUZBEL;
- M.C., P.O., S.A. e C.R., C.T., G.R., H.A., M.M., O.C., V.N. (minorenni), con il ruolo di
partecipi.
Commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al mese di maggio 2011 sino al mese di
giugno 2012 e successivamente in permanenza.
M.C.J. (per la quale si è proceduto separatamente)
C2) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 628 co. 1 e 3, nr. 1 c.p. perché, in
concorso con P.O. (verso il quale si procede separatamente) e con M.O, M.O., G.R. detto “Sofio”,
minorenni, e con altri soggetti non meglio identificati, dopo aver aggredito con calci e pugni Z.A.,
cagionando allo stesso le lesioni meglio indicate nel capo che segue, si impossessavano del
portafogli e di un apparecchio IPOD, sottraendoli allo stesso. Con l’aggravante dell’aver agito in
più persone riunite.
In Cologno Monzese (MI), il 8.12.2011.
C3) per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr. 2, 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 582, 585, in relazione
all’art. 576 co. 1 nr. 1) c.p. perché, in concorso tra loro e con M.O., M.O., G.R. detto “Sofio”,
minorenni e con altri soggetti non meglio identificati, colpendo con un pugno al volto la persona
offesa A.Z., nonché picchiandolo ripetutamente, cagionavano al predetto lesioni personali
consistite in “contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l’occhio” giudicato
guaribili in giorni sette s.c..
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto al fine di realizzare quello di cui al capo che precede.
In Cologno Monzese (MI), il 8.12.2011.
P. A. J. P.
C4) per il reato di cui agli artt. 61 nr. 1, 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4) , 81, 582, 585, 577 nr.4 in
relazione all’art. 61 nr. 1 c.p. perchè, in concorso con F.R., C.R., H.A.K., minorenni all’epoca
dei fatti, aggredendo per futili motivi A. e I.I., armati di machete e bottiglie di vetro vuote,
colpendo dapprima A. con una testata al setto nasale e subito dopo alla testa con la bottiglia, e
poi di nuovo alla fronte con una testata, nonchè colpendo I. I. con i cocci della bottiglia di
vetro, cagionavano a quest’ultimo ferite da arma da taglio giudicate guaribili in giorni 8 s.c.
ed a A. lesioni non refertate; avendo il P. rivestito il ruolo di istigatore e concorrente morale
nell’azione violenta.
Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto per motivi futili (controllo del territorio da
parte della banda), in più di cinque persone ed avvalendosi di minori di età e con l’utilizzo di
armi.
In Milano, il 17.08.2011.
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C5) per il reato di cui agli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 61 nr. 2 c.p., 4 l. 110/75 perchè,
in concorso con F.R., C.R., H.A.K., minorenni all’epoca dei fatti, al fine di commettere il
reato di cui al capo che precede, portavano fuori dalla propria abitazione machete, coltelli ed
altri oggetti ad offendere, in assenza delle autorizzazioni di legge.
In Milano, il 17.08.2011.
H. F. B.
C6) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 4), 582, 585, 577 nr. 4 in relazione all’art.
61 nr. 1 c.p. perché, in concorso con R.G., minorenne all’epoca dei fatti, colpendo con pugni
in faccia “Morocho”, allo stato non meglio identificato, appartenente ai Latin King New
York, e poi con calci una volta che lo stesso era a terra, gli cagionava lesioni personali
consistite in tumefazione alla bocca.
Fatto commesso in Milano il 13.11.2011.
Z.V. (per il quale si è proceduto separatamente)
C7) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 81, 61 nr. 1, 582, 585 c.p. perchè in
concorso con M.D.C., verso il quale si procede separatamente, nonchè con M.M., L.T., V.N.,
minorenni all’epoca dei fatti, colpendo B.H., S.P. e H.S. con calci, pugni, bottiglie rotte e mattoni,
cagionavano lesioni personali consistite per il B. in trauma cranico con ferita lacerocontusa
occipita, trauma facciale (contusione zigomo destro ed emorragia sottocongiuntivale od),
contusione al polso destro e per S.P. una ferita lacero contusa al viso con suturazione chirurgica
estetica con prognosi iniziale di giorni 5 s.c.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite e per motivi abietti e futili
(l’appartenenza delle persone offese a una banda presunta rivale).
In Milano il 17.6.2012.
P. A. J. P.
(omissis)
C8) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1) e 4) c.p., 81 cpv. 73, 80 co. 1 lett. g)
D.P.R. 309/90 perché, in concorso con M.D.C., verso il quale si procede separatamente, e con
i minorenni C.T., G.R., H.A., O.C., V.N., con più atti esecutivi di un medesimo disegno
criminoso, acquistavano, detenevano a fini di spaccio e cedevano in vendita sostanza
stupefacente del tipo hashish e marijuana in favore di terzi acquirenti, anche nei pressi di
scuole e comunità giovanili (oratori).
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in numero di persone superiore a cinque e di
aver indotto nella commissione del reato, e comunque concorso, con minori di anni 18;
in particolare:
- in data antecedente e prossima al 18.11.2011, O.C. (minorenne) cedeva sostanza
stupefacente all’interno della scuola, sostanza fornita da P. A. J. P., con il quale dividevano il
ricavato;
- in data 20.03.2012, M.D.C., Z.V., S.A., V.N., H.A., detenevano 8, 66 gr. di sostanza
stupefacente di tipo marjiuana destinata allo spaccio.
In Milano ed altre località, dal mese di novembre 2011 sino al mese di maggio 2012 – per S.A.
dal 23.12.2011.
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C. C. A. M.
(omissis)
D1) per il reato p. e p. dagli art. 112 co. 1 nr. 4), 416 co. 1, 2, 3, 4 e 5 c.p. perché si associavano
tra loro nonché con B.S., F.S., G.I., B.H. (verso i quali si procede separatamente), D.Q., F.C.,
L.B., M.G.K., M.N., minori di età verso i quali si procede separatamente, nonché con altri
soggetti in via di identificazione dando vita ad un’associazione criminosa denominata
“LATIN KING CHICAGO”, adusa a scorrere in armi le pubbliche vie della città di Milano e
caratterizzata al suo interno da una regolamentazione a carattere violento e sopraffattorio
nei confronti degli stessi aderenti - che si concretizza nella imposizione di punizioni corporali
e violenze morali nel caso di disobbedienza o violazioni, nonché nella imposizione del
versamento di somme di denaro destinate ad una “cassa comune” utilizzata per le esigenze
del gruppo e per il mantenimento in carcere dei compagni detenuti - e finalizzata alla
commissione di un numero indeterminato di reati prevalentemente contro la persona e contro
il patrimonio (risse, rapine, lesioni personali ed altro), nell’ambito degli scontri con bande
rivali e/o al fine di procurarsi profitti per il sostentamento del gruppo, tra i quali, in
particolare ed in via esemplificativa: i reati descritti ai capi di imputazione D1), D2), D3),
D4), D5), D6), D7), D8), D9), D10), D11), D12), D13), D15) - che seguono, nonché:
- per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr. 1, 110, 581 c.p. perché, agendo A.J., C.M., M.A.,
J.Z., C. C. A. M. in concorso tra loro, colpivano con ripetuti pugni alla testa, nei pressi
dell’occhio,V.I.; in Milano in data 14.04.2012 (fatto non procedibile per difetto di querela);
- per il reato p. e p. dagli articoli 81, 61 nr. 1, 110, 581 c.p. perché C.M., D.M. e C.J., in
concorso tra loro percuotevano con calci e pugni, per quaranta secondi per ciascuna delle
vittime, B.M. e B.V.; fatto aggravato dai futili motivi (presunte violazioni delle regole della
banda da parte delle vittime) in Milano il 4.03.2012 (fatto non procedibile per difetto di
querela)
- per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr.1, 110, 582, 585 co. 1, 577 c.p. perchè F.S., H.A., G.I.,
agendo in concorso tra loro, aggredendo L.S., della banda rivale dei “BLOODS” e
sferrandogli un pugno sul viso gli cagionavano un trauma al labbro inferiore e all’arcata
dentaria inferiore con prognosi di giorni 5 s.c., in Milano in data 29.11.2011 (fatto
separatamente giudicato con sentenza del Tribunale di Milano 13.12.2011 nr. 50712/11
RGNR)
In particolare, avendo gli stessi svolto i compiti come segue:
- C.C., KING CAO o ENANO, quale capo e “reggente” dell’associazione e del consiglio
direttivo (SUPREMA), dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le
strategie complessive, organizzando i singoli “capitoli” nei quali è suddivisa la banda;
- C.D., KING MACHETE, con il ruolo di capo e promotore, componente della SUPREMA,
quale “seconda punta” della banda dei CHICAGO, convocando e presiedendo le riunioni,
decidendo le strategia generali del gruppo, dirigendo le attività degli affiliati, tenendo presso
di se armi messe a disposizione del gruppo;
- B.S. detto “Sancho” o KING MAGIC, verso il quale si procede separatamente, “prima
corona d’Italia”, quale componente del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione,
convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda,
studiando le strategie complessive e curando i rapporti con altre bande;
- M.J. detto “Tatu”, “terza suprema”, quale componente del consiglio direttivo
(SUPREMA) dell’associazione, convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni
ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive e curando i rapporti con
altre bande;
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- A.J. detto “Oso”, “vicepresidente e seconda corona d’Italia”, quale componente del
consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione, convocando e presiedendo le riunioni,
dando le disposizioni ad altri componenti della banda, studiando le strategie complessive e
curando i rapporti con altre bande;
- O.L., NEGRO ANDRES, quale tesoriere del del consiglio direttivo (SUPREMA)
dell’associazione, occupandosi della raccolta delle quote dai consociati e dai singoli capitoli;
- J.Z., detto SUCO, quale componente del consiglio direttivo (SUPREMA) dell’associazione,
convocando e presiedendo le riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda,
studiando le strategie complessive e curando i rapporti con altre bande;
- C.A., VAMPIRIN, quale “INCA” ovvero capo o “prima punta” del capitolo
“CANDIANI”, dando direttive ai consociati, presiedendo le riunioni del gruppo, curando la
raccolta delle quote;
- B.H., CABEZON, verso il quale si procede separatamente, quale “INCA” ovvero capo, o
“prima punta” del capitolo “CERTOSA”, dando direttive ai consociati, presiedendo le
riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote;
- C.E., KING CHRIS, quale “SECONDA PUNTA” del capitolo “CANDIANI”, occupandosi
della sicurezza delle riunioni, dando le disposizioni ad altri componenti della banda, curando
la raccolta delle quote dai componenti della banda;
- C.M., CANELA, quale “PRIMA DAMA” ovvero capo del capitolo “femminile”, dando
direttive ai consociati, presidendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote;
- E.P., HULK, quale “INCA” ovvero capo del capitolo “Sesto San Giovanni”, dando
direttive ai consociati, presidendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote;
- M.M., RB, quale “INCA” ovvero capo del capitolo “Piacenza”, dando direttive ai
consociati, presiedendo le riunioni del gruppo, curando la raccolta delle quote;
- C.D., KING SILENCIO, quale “CACIQUE” (seconda punta) del capitolo “Sesto San
Giovanni”, dirigendo l’attività dei consociati e trasmettendo le direttive dei gradi più alti
dell’organizzazione;
- A.P., B.P., C. C. A. M., C.F., C.J., C.V., H.A., H.S. detto “Perro”, L.B., M.A. detto PEPE
O.R. detto “Goku”, R.M., S.Q., V.C., unitamente a D.H., F.S., F.P., G.I. e D.Q., F.C., L.B.,
M.G.K., M.N., minori di età, verso i quali si procede separatamente, quali partecipi.
Commesso in Milano in epoca antecedente e prossima al mese di maggio 2011 sino al mese di
giugno 2012 e successivamente in permanenza.
A.P., C.A., C.M., C.D., S.Q., H.A., C.J. per i quali si è proceduto separatamente)
D2) per i reati p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1) e nr. 4), 61 nr. 1, 628 co. 1 e 3 c.p. perché, in
concorso tra loro, con G.I. (verso il quale si procede separatamente) con i minori M.G. e F.C. e con
altri soggetti da identificare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza e minaccia
nei confronti di H.R. (n. 1996) appartenente alla gang dei Blood, colpendolo ripetutamente con
calci, pugni, bottigliette spray, bottiglie di vetro, si impossessavano dello zaino contenente effetti
personali, di una giacca e di un cappellino di proprietà dello stesso.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, con armi e per motivi abietti e
futili (presunta appartenenza della vittima a una gang rivale).
In Milano il 25 febbraio 2012.
D3) per i reati p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1 e nr. 4, 61 nr. 1 e 2, 582, 585, 576 nr. 1 c.p. perché,
con la condotta meglio descritta al capo che precede, cagionavano a H.R. ferite lacero contuse alla
testa, alla mano sinistra e tumefazione dello zigomo sinistro.
Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in più persone riunite, in numero superiore a cinque,
ed allo scopo di commettere il delitto di cui al capo che precede.
In Milano, il 25.02.2012.
C.M., C.J. (per le quali si è proceduto separatamente)
8
D4) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1 e nr. 4, 81, 628 co. 1 e 3 nr. 1 c.p. perché, in
concorso tra loro, con M.N., minorenne all’epoca dei fatti, e con altri soggetti da identificare,
percuotendo con schiaffi e pugni la minore C.C. e tale “VANESSA”, non meglio identificata, si
impossessavano della borsetta della prima e di effetti personali della seconda (e nello specifico, il
telefono ed il portafogli). In particolare C. strappava la borsetta della persona offesa mentre C.M. le
sferrava un violento pugno in pieno volto.
Con le aggravanti dell’aver commesso il fatto in più persone riunite ed avendo partecipato soggetti
minorenni.
In Milano, il 18.03.2012.
C. C. A. M.
(B.P., J.Z., O.R., C.V., H.S., per i quali si è proceduto separatamente)
D5) per il reato p. e p. dall’art. 588 co. 1 e 2 c.p. perché, unitamente a S.U., nato il 07.06.1985
in Perù e R.G., nato il 28.10.1993 in Perù (verso i quali si procede separatamente)
partecipavano ad una rissa, anche con l’utilizzo di bastoni, cocci di bottiglie ed altri oggetti
atti ad offendere, a seguito della quale riportavano ferite lacerocontuse H.G. e T.R..
In Assago (MI), il 12.07.2012.
C.V., H.S., C.F. (per i quali si è proceduto separatamente)
D6) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 co. 1 nr. 1), 628 co. 1) e 3) nr. 1) c.p. perché, in
concorso tra loro, con F.S. e R.G., nato il 28.10.1993 in Perù (verso i quali si procede
separatamente) e con altre persone allo stato non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto,
aggredendo con calci e pugni O.P., facendolo cadere ed infierendo mentre lo stesso era in terra, si
impossessavano del portafogli (contenente la somma di € 150,00 ed effetti personali) e del telefono
cellulare dello stesso; con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in più persone riunite.
In Milano, il 12.07.2012.
D7) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 61 nr. 2, 582, 585 co. 1 in riferimento all’art. 576 nr. 1)
c.p. perché, in concorso tra loro e con altre persone allo stato non identificate, con la condotta
meglio descritta al capo che precede, ed al fine di commettere il reato ivi indicato, cagionavano a
O.P. lesioni multiple al volto, nella regione pettorale, al ginocchio, agli arti superiori, con frattura
del primo incisivo superiore sinistro e del secondo superiore destro e prognosi di giorni sette s.c.
In Milano, il 12.07.2012.
B.P. (C.E., C.D., C.V., per i quali si è proceduto separatamente)
D8) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 582, 585 co. 1, 577 nr. 4 in riferimento all’art. 61 nr. 1 c.p.
perché, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, colpendo C.M. con un
porta giornali in ferro, dapprima al polpaccio destro, poi alla testa, e quindi di nuovo con una
bottiglia di birra al braccio (con colpo rivolto alla testa) gli cagionavano ferite lacero contuse
parieto occipitali e trauma alla gamba destra, con prognosi di giorni 10 s.c.
Con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per motivi futili (presunto conflitto tra bande rivali).
in Milano in data 8.04.2012.
C. C. A. M.
9
( M.A. per il quale si è proceduto separatamente)
D9) per il reato p. e p. dall’art. 588 co. 1 c.p. perchè, unitamente a M.G., A.A., N.G., R.R.,
B.P. (verso i quali si procede separatamente) e R.V., minorenne all’epoca dei fatti,
partecipavano ad una rissa che coinvolgeva appartenenti alle bande dei CHICAGO, LATIN
FOREVER e NETA.
In Milano l’8.04.2012.
C.D., C.E., C.C., C.D. (per i quali si è proceduto separatamente)
D10) per il reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110, 581, 582, 585 co. 1, 577 nr. 4 c.p. in riferimento
agli articoli 61 nr. 1 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in
concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, aggredendo, con la violenza del
branco, R.A., dapprima, in data 20.04.2012, percuotendolo con schiaffi e pugni, quindi, in data
27.04.2012, colpendolo in faccia con la fibbia di una cintura, e quindi, caduto in terra, con calci e
pugni, cagionavano allo stesso un trauma cranico e contusioni multiple con prognosi di giorni 5 s.c.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti e futili (presunta appartenenza della
vittima a una gang rivale).
In Milano nelle date 20.04.2012 e 27.04.2012.
C.D., J.Z., M.A., C.M. (per i quali si è proceduto separatamente)
D11) per il reato p. e p. dagli articoli 110, 582, 585 co. 1, 577 nr. 4 in riferimento agli articoli 61 nr.
1 c.p. perché, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, colpendolo con
pugni ripetuti, provocavano a D.M. lesioni al volto, al cuoio capelluto, lesione alla mascella ed ai
denti con prognosi di giorni 7 s.c.
In Milano in data 10.06.2012.
C.E., C.D. per i quali si è proceduto separatamente)
D12) per il reato p. e p. dagli articoli 61 nr. 1, 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 610, 339 co. 1 c.p.
perché, in concorso morale a materiale tra di loro e con M.G.K., D.Q., L.B., minorenni all’epoca
dei fatti, mediante violenza e minaccia nei confronti di R.G. detto “Protocologo”, il Campozano
dando disposizioni, gli altri aggredendo fisicamente la persona offesa, in particolare colpendo
ripetutamente la persona offesa su tutto il corpo dapprima per trenta secondi, poi per ulteriori due
minuti (secondo il rito di iniziazione dei Chicago), costringendo il predetto a consegnare somme di
denaro (c.d. “quote” di adesione), procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e per motivi abietti e futili
(presunta appartenenza a bande rivali).
In Milano nei pressi del parco Trotter il 3.5.2012.
C.E., R.M., C.A., M.A. per i quali si è proceduto separatamente)
D13) per il reato p. e p. dagli articoli 81 cpv., 110, 112 co. 1 nr. 1) e nr. 4), 629 co. 1 e 2, 61 n. 1
c.p., perché, in concorso tra loro e con M.G. K. Joe, minorenne all’epoca dei fatti, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minaccia nei confronti di L.V.,
avvalendosi della forza del branco, costringendo il predetto a partecipare alle riunione e a versare
settimanalmente la somma di euro 4 a titolo di c.d. “quota”, si procurava un ingiusto profitto con
altrui danno.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e per motivi abietti e futili
(pagamento di somme di denaro per appartenere alla banda).
In Milano fino al 1.6.2012.
C.D., C.C., D.D., E.P., G.L., P.M., V.C., A.T., L.B. per i quali si è proceduto separatamente)
D14) Per il reato p. e p. dagli articoli 110, 112 nr. 1) e 2), 73 co. 1 e 1 bis D.P.R. 309/90 perché in
concorso tra loro e con B.L., L.R., C.G. ed A.T., nonché con C.S. detto “Wacho”, verso i quali si è
10
proceduto separatamente, detenevano, a fini di spaccio, e cedevano in parte, sostanza stupefacente
del tipo cocaina per una quantità complessiva di circa 1,5 kg. In particolare:
- B.L. introduceva, da canali messicani, la sostanza in Italia attraverso lo scalo di Milano Linate,
all’interno di cani di grossa taglia, per poi trasportarla a Livorno e, quindi, nuovamente, a Milano;
- B.L., per il tramite di D.D., prendeva accordi con G.L. e C.C., capo della banda “Latin King
Chicago”, che si incaricava della sicurezza del B. e del carico di cocaina nonché della successiva
cessione al dettaglio della sostanza;
- C.D., seconda punta dei CHICAGO, si incaricava oltre che della protezione del B. anche della
trattativa per la cessione di ½ kg. della cocaina detenuta dal gruppo, consegnando un campione ad
un potenziale acquirente.
- V.C., C.S., P.E. e L.B., componenti della gang dei CHICAGO, si occupavano della sicurezza del
B. nonché della cessione di parte della sostanza a terzi acquirenti;
- A.T. e C.G., referenti della zona di Rozzano, si occupavano della sicurezza del B., del trasporto
della cocaina all’interno di Milano e della custodia della sostanza presso le loro abitazioni a
Rozzano (ove poi verrà rinvenuta e sottoposta a sequestro, nelle seguenti quantità: 192 gr., con un
principio attivo pari al 68%, presso l’abitazione di A.T. e 1.220 gr., con un principio attivo tra il
24% ed il 35%, presso l’abitazione di C.G.).
- A.T., e P.M. si occupavano della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente
Con le aggravanti derivanti dall’aver commesso il fatto in più di cinque persone.
In Milano ed altre località, tra il 10 ed il 17.05.2012.
C.C., C.D. (per i quali si procede separatamente)
D15) Per il reato p. e p. dagli articoli 110, 81 co. 2 c.p., 2, 4 e 7 l. 895/67 perché, in concorso tra
loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in assenza delle autorizzazioni di
legge, detenevano, e portavano in luogo pubblico, una pistola di tipologia e calibro non meglio
specificata.
In Milano, dal mese di ottobre 2011 e sino al mese di maggio 2012.
CONCLUSIONI
Pubblico Ministero-udienza del 14 novembre 2013“Il P.M. chiede:
-che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato C. C. A. M., che lo stesso venga
condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 81 c.p.- più grave il capo D1)-, nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti
generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di due anni e
sei mesi di reclusione, pena aumentata per i capi D5) e D9) a tre anni di reclusione, pena ridotta
per il rito a due anni di reclusione;
-che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato H. F. B. JOSUÈ, che lo stesso venga
condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 81 c.p.- più grave il capo B2)-,nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti
generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di anni sette
di reclusione, pena aumentata per i capi B1) B3) e C6) a sette anni e sei mesi di reclusione, pena
ridotta per il rito a cinque anni di reclusione;
-che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato K. M. K. P. , che lo stesso venga
condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 81 c.p.- più grave il capo B2)-,nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti
generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di anni sette
di reclusione, pena aumentata per i capi B2 e B3) ad anni sette e mesi tre di reclusione, pena
ridotta per il rito ad anni quattro e dieci mesi di reclusione;
11
-che venga dichiarata la penale responsabilità dell’imputato P. A. J. P., che lo stesso venga
condannato per le fattispecie a lui ascritte in rubrica, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 81 c.p.- più grave il capo C8)-,nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti
generiche-considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, pena base di anni sei di
reclusione ed euro 30.000,00 di multa, pena aumentata per i capi C1), B2) B3) B4) C4) e C5) a
anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, pena ridotta per il rito a sei anni e
quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;”
le Difese-udienze del 14 e del 20 novembre 2013-Il Difensore dell’imputato C. C. A. M.-Udienza 14 novembre 2013-“chiede, per il capo D1)
emettersi una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, perché il fatto
non costituisce reato per assenza di dolo specifico perlomeno ai sensi dell’articolo 530, comma 2,
c.p.p. ; per il capo D5) assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell’articolo 530 comma
1, c.p.p.; per il capo D9) assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine, per il caso di
condanna, dichiarare la permanenza nell’associazione non fino alla data di cui all’ordinanza
cautelare e di cui all’imputazione, ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche,
concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena anche perché infraventunenne”;
-Il Difensore dell’imputato H. F. B. J.-Udienza 20 novembre 2013-“chiede: per i capi B2) e B3)
assoluzione per non aver commesso il fatto; per il capo C6), esclusa la circostanza aggravante
contestate, sentenza di non doversi procedere per assenza di querela; per il capo B1) assoluzione
perché il fatto non sussiste ed in subordine continuazione tra il reato di cui al capo B1) ed il reato
per il quale l’imputato è già stato condannato con sentenza n° 3264/2012 emessa dal Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2013, passata in giudicato il 9 gennaio
2013-più grave il fatto per il quale il prevenuto è già stato condannato con la detta sentenza-”;
-Il Difensore dell’imputato K. M. K. P.-Udienza 20 novembre 2013-“chiede : per il capo B1)
assoluzione perché il fatto non sussiste perlomeno ai sendi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p.;
per i capi B2) e B3) assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine ritenere sussistenti le
circostanze attenuanti generiche e considerarle prevalenti rispetto alla contestate circostanze
aggravanti, condanna al minimo della pena e concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena ex articolo 161, comma III, c.p. in quanto soggetto infraventunenne;
la Difesa produce nota scritta con allegata documentazione già agli atti”;
-Il Difensore dell’imputato P. A. J. P.-Udienza 20 novembe 2013- “chiede: per il capo C1)
assoluzione; per i capi B2) e B3) assoluzione; per i capi C4 C5) assoluzione; per il capo B4)-rissa
in Pieve Emanuele-e per il capo C8), previa derubricazione del reato di cui al capo C8) ai sensi
dell’articolo 73, comma 5, D.P.R. n° 309 del 1990, condanna al minimo della pena ritenendo
sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate le stesse prevalenti rispetto alle
contestate circostanze aggravanti”;
REPLICHE-udienza 13 dicembre 2013Il PUBBLICO MINISTERO e le Difese non replicano.
12
OMISSIS
13
CONSIDERAZIONI DI SINTESI E TRATTAMENTO
SANZIONATORIO
La ricostruzione dei fatti testé effettuata, non essendovi stata ragione per dubitare della
rispondenza al vero di quanto è risultato dai citati atti legittimamente acquisiti ed utilizzabili nel
presente giudizio, redatti da soggetti “indifferenti” appartenenti alla Polizia giudiziaria e
nell’esercizio del loro ufficio, è dunque provata in quanto risultante da dati univoci, concordanti,
anche con quanto è risultato dalle comunicazioni e conversazioni captate, dai verbali di sequestro
oltre che dalle dichiarazioni innanzi valutate.
All’esito del giudizio, ed alla luce dei complessivi dati di valutazione e conoscenza raccolti,
gli imputati, sono stati quindi giudicati colpevoli dei reati agli stessi rispettivamente ascritti ma solo
nei limiti di quanto già evidenziato con riferimento alle singole posizioni.
Le risultanze probatorie di cui sopra, esplicitate unitamente all’iter logico-giuridico in forza
del quale sono state ritenute vere, valutate inquadrando le singole prove nel contesto di quelle
formatesi nel processo, hanno provato infatti, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la colpevolezza
dei prevenuti in merito alle dette indicate fattispecie ma nei termini di cui innanzi. Per converso, in
forza di quanto argomentato nei paragrafi inerenti i relativi capi di imputazione sono stati assolti, ai
sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. gli imputati C., dal capo D5) della rubrica, ed H. e K. dai
capi B2) e B3) della rubrica per non aver commesso i fatti.
Con riferimento alle posizioni dei prevenuti C. C. A. M., detto “NARANYOSLY”, P. A. J.
P., detto “KING G.” o “G.”, e H. F. B. J., detto “N.”, come già specificato all’esito della trattazione
delle singole relative posizioni, i reati accertati sono stati ritenuti avvinti dalla medesimezza del
disegno criminoso in forza della omogeneità oggettiva degli stessi, delle concrete modalità delle
condotte, del loro contesto spazio-temporale oltre che della sostanziale identità soggettiva degli
autori-.
Con riferimento alla posizione del prevenuto H. F. B. J., detto “N.”, sempre in ragione di
quanto già argomentato nel relativo paragrafo ed in accoglimento delle richieste difensive, i reati di
cui ai capi B1) e C6) sono stati ritenuti in concorso anche con le fattispecie per le quali al detto
prevenuto è già stata applicata la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione con sentenza n°
3264/2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre
2012, passata in giudicato il 9 gennaio 2013-ritenuto più grave il reato di cui al capo 12) della citata
sentenza-.
Sono state ritenute sussistenti con riferimento a tutti gli imputati le circostanze attenuanti
generiche, considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, in forza non solo della loro
età ma anche della loro corretta condotta processuale, caratterizzata anche da dichiarazioni in parte
confessorie ed in parte etero-accusatorie.
Il giudizio di mera equivalenza è in concreto argomentato dalla rilevante valenza concreta
delle contestate e riconosciute circostanze aggravanti, nonché dalle descritte modalità di
partecipazione alle fattispecie accertate oltre che dalla non totale resipiscenza di tutti gli imputati
che hanno reso le dette dichiarazioni sia per l’impossibilità di smentire quanto “documentato” e
“fotografato” dalle indagini anche tecniche, negando difatti solo quanto non “fotografato”, sia con
l’intento palese di ridimensionare i propri ruoli all’interno delle associazioni di appartenenza e con
riferimento ai singoli reati fine.
14
Per quanto concerne la commisurazione giudiziale delle pene, congrue ed eque, anche ai
sensi degli articoli 133 e 133 bis c.p. e per le finalità di retribuzione, di rieducazione, di
risocializzazione, e di prevenzione sia generale che speciale, di cui anche all’articolo 27 Cost., sono
state ritenute le pene, già ridotte per il rito, di seguito specificate.
Le dette equità e congruità sono state nel caso concreto argomentate in forza delle modalità
delle condotte dei prevenuti, già specificatamente descritte trattando delle rispettive posizioni i cui
relativi paragrafi devono intendersi in questa sede integralmente richiamati, poste in essere nella
consapevolezza di partecipare ad associazioni armate e nell’attualità della lotta tra bande rivali. Per
P. il riferimento è anche dalla cruenta commissione del tentato omicidio ascrittogli ed al ruolo dallo
stesso assunto sia in termini di convocazione dei sodali ai quali dà direttive in merito alla vendetta
sia in termini di concreta condotta tenuta all’atto dell’aggressione ed alla quale segue l’utilizzo da
parte anche dei suoi sottoposti delle armi.
È stata considerata altresì l’evidenziata intensità della lesione del bene giuridico tutelato
dalle fattispecie incriminatrici associative in forza delle descritte sofisticate “organizzazioni”, delle
loro ramificazioni oltre che delle rappresaglie e degli altri reati eseguiti per garantire o mantenere la
supremazia nei territori di riferimento nonché in considerazione dei ruoli assunti e specificati nella
trattazione delle singole associazioni e delle singole posizioni assunte dai prevenuti.
Le pene sono state in concreto determinate, come di seguito evidenziato, anche in
considerazione dei diversi ruoli assunti in seno alle associazioni oltre che in considerazione delle
condotte di vita anteatte di soggetti che, ad eccezione di H., risultano formalmente incensurati per
quanto emerge dagli acquisiti certificati del casellario giudiziale.
Per C.: pena base per il capo D1) della rubrica, in ragione del ruolo di partecipe
all’associazione, tre anni e undici mesi di reclusione-già considerate le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti-; pena aumentata ai sensi dell’articolo
81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo D9) a quattro anni di reclusione; pena ridotta
per il rito a due anni ed otto mesi di reclusione.
Per H.: pena già ridotta per il rito, per i i capi D1) e C6) dell’attuale rubrica di due anni ed
un mese di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati di cui alla citata sentenza n°
3264/2012 emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre
2012, passata in giudicato il 9 gennaio 2013-ritenuto più grave il reato di cui al capo 12) della citata
sentenza-con conseguente rideterminazione della pena finale per tutte le dette fattispecie in sei anni,
un mese e dieci giorni di reclusione. Nel dettaglio, già ritenute le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, l’aumento per l’attuale capo B1) è di tre anni di
reclusione, l’aumento per l’attuale capo C6) è di un mese e quindici giorni di reclusione con
riduzione in forza del rito a due anni ed un mese di reclusione del detto aumento totale di tre anni,
un mese e quindici giorni di reclusione.
Per K.: pena base per il reato di cui al capo B1)-già ritenute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti-quattro anni di reclusione; pena ridotta
per il rito a due anni ed otto mesi di reclusione.
Per P.: pena base per il reato di cui al capo C1)-già ritenute le circostanze attenuanti
generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti-sette anni di reclusione; pena aumentata
ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo B2) a sette anni e sei mesi
di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al
capo B3) a sette anni e nove mesi di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. per la
fattispecie di cui al capo B4) ad otto anni e due mesi di reclusione; pena aumentata ai sensi
15
dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al capo C4) ad otto anni e nove mesi di
reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla fattispecie di cui al
capo C5) a nove anni di reclusione; pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 c.p. con riferimento alla
fattispecie di cui al capo C8) a nove anni e sei mesi di reclusione; pena ridotta per il rito a sei anni e
quattro mesi di reclusione.
Non sono stati concessi, per legge, agli imputati i benefici della non menzione della sentenza
di condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati e della
sospensione condizionale dell’esecuzione della pena-in virtù dell’entità delle stesse pene-.
È stato ritenuto che, comunque, i prevenuti non si asterranno per il futuro dal commettere
ulteriori reati, anche della stessa indole e specie di quelli di cui all’attuale condanna.
Quanto detto è stato argomentato in considerazione delle spiccate proclività e capacità a
delinquere desunte non solo dalle descritte modalità delle condotte-ulteriormente evidenziate in
sede di commisurazione della pena-ma anche dalle personalità degli imputati desunte dalle intensità
dei descritti elementi soggettivi e dalla disinvoltura nell’appartenere a bande rivali in un contesto di
cruenta ed attuale lotta tra pandillas per il dominio del territorio oltre che per P. nella commissione
di tentati omicidi e fattispecie in materia di stupefacenti.
Gli elementi di cui innanzi fanno difatti plausibilmente ritenere, con grado di probabilità
elevato tanto da raggiungere le soglie della certezza processuale, che i detti prevenuti non si
asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati anche della stessa specie di quelli per i quali
sono condannati.
Alla condanna per le fattispecie penali è seguita ex articolo 535 c.p.p. la condanna di tutti gli
imputati al pagamento delle spese processuali e dei rispettivi mantenimenti in carcere.
In forza degli articoli 28 e 29 c.p. e 32 del medesimo codice gli imputati H. e P. sono stati,
per legge, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici oltre che dichiarati legalmente
interdetti per le durate delle rispettive pene di cui innanzi.
Ai sensi dell’articolo 240 c.p.p. si è altresì disposto: -la confisca ed il mantenimento agli atti
del processo del quaderno, del foglio a righe e del foglio a quadretti sequestrati a carico
dell’imputato C. C. A. M. il 19 marzo 2013, il dissequestro del telefono cellulare marca Lg
sequestrato a carico del citato C. C. A. M. il 19 marzo 2013 e la restituzione all’avente diritto, da
individuarsi nell’eventuale denunciante il furto o lo smarrimento, disponendo sin da ora, per
l’ipotesi di impossibilità della detta restituzione, la confisca e la vendita dell’indicato cellulare e, nel
caso in cui non sia possibile la detta vendita, la distruzione del citato bene, nonché il dissequestro e
la restituzione al citato C. C. A. M. di quanto altro sequestratogli in data 19 marzo 2013;-la confisca
e la distruzione dell’accetta, del coltello, e di “una parte di nuchako in plastica di colore nero con
terminale in metallo” sequestrati a carico dell’imputato P. A. J. P. il 7 febbraio 2012 nonché il
dissequestro e la restituzione all’imputato appena citato di quanto altro sequestratogli nella detta
data del 7 febbraio 2012; -la confisca ed il mantenimento agli atti del processo dei fogli dattiloscritti
sequestrati a carico dell’imputato K. M. K. P. in data 7 febbraio 2012.
Per le argomentazioni esplicitate nella trattazione dei relativi capi di imputazione sono stati
assolti, ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p. gli imputati C., dal capo D5) della rubrica, ed H. e
K. dai capi B2) e B3) della rubrica per non aver commesso i fatti.
In forza delle dette assoluzioni è stata revocata limitatamente al capo B2) dell’imputazione,
la misura cautelare della custodia in carcere emessa a carico dell’imputato H. F. B. J., nato il 20
giugno 1991 in Ecuador, nell’ambito del presente procedimento con ordinanza emessa dal Giudice
per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e
16
n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), ed ordinata l’immediata liberazione del citato H. F. B. J., se non
detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo formale in quanto in custodia cautelare in
carcere nell’ambito del presente procedimento anche per il capo B1) dell’imputazione oltre che
detenuto per espiazione di pena definitiva per altra causa.
Per le medesime motivazioni è stata altresì revocata, sempre limitatamente al capo B2)
dell’imputazione, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico dell’imputato K. M.
K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, nell’ambito del presente procedimento con ordinanza
emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 26 febbraio 2013 (n°
41754/2011 R.G.N.R. e n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), e ordinata l’immediata liberazione del citato K.
M. K. P., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo formale in quanto agli
arresti domiciliari nell’ambito del presente procedimento anche per il capo B1) dell’imputazione.
Per la particolare complessità della stesura della motivazione, in forza della gravità e del
numero delle imputazioni e degli imputati, nonché per le questioni giuridiche e fattuali trattate, il
termine per il relativo deposito della stessa è stato indicato in novanta giorni ai sensi dell’articolo
544, comma 3, c.p.p..
Per le medesime motivazioni di cui innanzi, ai sensi dell’articolo 304, c.p.p. sono stati
sospesi, durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione della presente sentenza, i
termini di durata delle misure cautelari personali applicate a carico di tutti gli attuali imputati nel
procedimento dal quale è scaturito il processo culminato nella presente sentenza di condanna.
P.Q.M.
visti gli articoli 438 e seguenti, 441 e seguenti, 530 e seguenti, 533 e seguenti c.p.p.
dichiara
C. C. A. M., nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, colpevole delle fattispecie allo stesso ascritte ai
capi D1) e D9) dell’imputazione, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e
considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti nonché ritenuta la sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 81 c.p. tra le dette fattispecie-più grave il capo D1)-, e
condanna
il citato C. C. A. M. per le dette fattispecie alla pena finale, già ridotta per il rito, di due anni ed otto
mesi di reclusione;
dichiara
H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, colpevole delle fattispecie allo stesso ascritte ai capi
B1) e C6) dell’imputazione, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate
equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, nonché ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’articolo 81 c.p. tra le dette fattispecie oltre che tra esse ed i reati per i quali all’imputato è già
stata applicata la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione con sentenza n° 3264/2012 emessa
dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012, passata in
giudicato il 9 gennaio 2013, ritenuto più grave il reato di cui al capo 12) della citata sentenza, e
condanna
il citato H. F. B. J. per i detti capi B1) e C6), alla pena, già ridotta per il rito, di due anni ed un mese
di reclusione quale aumento per la continuazione con i reati di cui alla sentenza innanzi indicata
rideterminando la pena finale per tutte le dette fattispecie in sei anni, un mese e dieci giorni di
reclusione;
dichiara
K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, colpevole della fattispecie allo stesso ascritta al
capo B1) dell’imputazione, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e considerate
equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, e
condanna
17
il citato K. M. K. P. per la detta fattispecie alla pena finale, già ridotta per il rito, di due anni ed otto
mesi di reclusione;
dichiara
P. A. J. P., nato l’1 marzo 1993 in Ecuador, colpevole delle fattispecie allo stesso ascritte
nell’imputazione, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 81 c.p. tra le dette
fattispecie-più grave il capo C1)-nonché ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche e
considerate equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, e
condanna
il citato P. A. J. P. per le dette fattispecie alla pena finale, già ridotta per il rito, di sei anni e quattro
mesi di reclusione;
visto l’articolo 530 c.p.p.
assolve
C. C. A. M., nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, dalla fattispecie allo stesso ascritta al capo D5)
dell’imputazione, per non aver commesso il fatto;
assolve
H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, dalle fattispecie allo stesso ascritte ai capi B2) e B3)
dell’imputazione, per non aver commesso il fatto;
assolve
K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, dalle fattispecie allo stesso ascritte ai capi B2) e
B3) dell’imputazione, per non aver commesso il fatto;
visti gli articoli 28 e 29 c.p.
dichiara
gli imputati P. A. J. P. ed H. F. B. J. interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;
visto l’articolo 32 c.p.
dichiara
gli imputati P. A. J. P. ed H. F. B. J. legalmente interdetti per le durata delle citate rispettive pene;
visto l’articolo 240 c.p.
dispone
-la confisca ed il mantenimento agli atti del processo del quaderno, del foglio a righe e del foglio a
quadretti sequestrati a carico dell’imputato C. C. A. M. il 19 marzo 2013, il dissequestro del
telefono cellulare marca Lg sequestrato a carico del citato C. C. A. M. il 19 marzo 2013 e la
restituzione all’avente diritto, da individuarsi nell’eventuale denunciante il furto o lo smarrimento,
disponendo sin da ora, per l’ipotesi di impossibilità della detta restituzione, la confisca e la vendita
dell’indicato cellulare e, nel caso in cui non sia possibile la detta vendita, la distruzione del citato
bene, nonché il dissequestro e la restituzione al citato C. C. A. M. di quanto altro sequestratogli in
data 19 marzo 2013;
-la confisca e la distruzione dell’accetta, del coltello, e di “una parte di nuchako in plastica di colore
nero con terminale in metallo” sequestrati a carico dell’imputato P. A. J. P. il 7 febbraio 2012
nonché il dissequestro e la restituzione all’imputato appena citato di quanto altro sequestratogli
nella detta data del 7 febbraio 2012;
-la confisca ed il mantenimento agli atti del processo dei fogli dattiloscritti sequestrati a carico
dell’imputato K. M. K. P. in data 7 febbraio 2012;
visto l’articolo 535 c.p.p.
condanna
tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali ed a quelle relative ai rispettivi mantenimenti
in carcere;
visto l’articolo 299 c.p.p.
revoca
limitatamente al capo B2) dell’imputazione, la misura cautelare della custodia in carcere emessa a
carico dell’imputato H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in Ecuador, nell’ambito del presente
procedimento con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano
18
il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), e ordina l’immediata
liberazione del citato H. F. B. J., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo
formale in quanto in custodia cautelare in carcere nell’ambito del presente procedimento anche per
il capo B1) dell’imputazione oltre che detenuto per espiazione di pena definitiva per altra causa;
revoca
limitatamente al capo B2) dell’imputazione, la cautelare degli arresti domiciliari emessa a carico
dell’imputato K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, nell’ambito del presente
procedimento con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano
il 26 febbraio 2013 (n° 41754/2011 R.G.N.R. e n° 9499/2011 R.G. .G.I.P.), e ordina l’immediata
liberazione del citato K. M. K. P., se non detenuto per altra causa trattandosi di liberazione solo
formale in quanto agli arresti domiciliari nell’ambito del presente procedimento anche per il capo
B1) dell’imputazione;
visto l’articolo 544, comma 3, c.p.p.
indica
in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione;
visto l’articolo 304 c.p.p.
sospende
durante la pendenza dei termini per il deposito della motivazione della presente sentenza, i termini
di durata delle misure cautelari personali applicate nel presente procedimento a carico degli
imputati C. C. A. M., nato il 20 novembre 1992 in Ecuador, H. F. B. J., nato il 20 giugno 1991 in
Ecuador, K. M. K. P., nato il 17 novembre 1992 in Ecuador, e P. A. J. P., nato l’1 marzo 1993 in
Ecuador.
Milano 13 dicembre 2013
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. Fabio Antezza
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