Comune di VALGRISENCHE Commune de VALGRISENCHE

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Comune di VALGRISENCHE Commune de VALGRISENCHE
Comune di VALGRISENCHE
Commune de VALGRISENCHE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLÉE D’AOSTE
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCIATORI CON
AEROMOBILI (ELISKI) NEL COMPRENSORIO UNICO DI
VALGRISENCHE, ARVIER E LA THUILE E CONTESTUALE
CONCESSIONE IN USO DELLE ELISUPERFICI DI BASE
CONCESSIONE IN GESTIONE DELLE ELISUPERFICI
OCCASIONALI DI QUOTA E DI RECUPERO, PER LE
STAGIONI INVERNALI 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 ED
EVENTUALE RINNOVO PER LE STAGIONI INVERNALI
2019/2020
CIG 68535987FB
CHIARIMENTI
DOMANDA 1
Spett.le Stazione appaltante,
visto l’art. 1 c. 2 del capitolato di gara il quale stabilisce che l’operatore economico che si
aggiudicherà l’appalto sarà obbligato ad utilizzare le basi di partenza previste dal bando stesso;
visto che nessuna delle basi di partenza indicate nel bando di gara risulta attualmente essere una
“elisuperficie autorizzata” dall’ENAC ai sensi del D.M. 01/02/2006;
considerato che, come “elisuperfici occasionali”, queste non potranno essere utilizzate in modo
continuativo (massimo 100 movimenti/anno);
considerata l’incidenza che tale limitazione avrebbe sulle valutazioni di partecipazione da parte degli
operatori economici;
si chiede se, per le stesse, dovrà essere richiesta, da parte dell’operatore economico aggiudicatario,
l’autorizzazione all’ENAC ai sensi del D.M. 01/02/2006 e se, nelle more dell’ottenimento di tale
autorizzazione, le attività possano comunque essere effettuate, come base di partenza, da un’altra
elisuperfice in regola con l’autorizzazione dall’ENAC ai sensi del D.M. 01/02/2006 sebbene, in
accordo con quanto previsto dal DGR n. 1342/16, situata al di sotto della quota di 1.500 m. slm.
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RISPOSTA 1
Il concessionario potrà operare nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale.
DOMANDA 2
Spett.le Stazione appaltante
Visto l’art. 9 del disciplinare di gara “Esecuzione anticipata”, il quale ammette l’esecuzione in
urgenza;
visto l’art. 3 del capitolato di gara “Esecuzione anticipata”, il quale stabilisce che: “la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;
considerato dunque che è richiesta l’esecuzione immediata del servizio da parte dell’aggiudicatario
del bando di gara;
visto l’art. 17.3 lettera d) punto IV (b.) del disciplinare di gara, il quale stabilisce che il concorrente
debba “avere la disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale e numero di
radio con licenza ministeriale sufficienti per svolgere il servizio di copertura del territorio delle valli
interessate”;
si chiede se la disponibilità del suddetto ponte radio, sia requisito essenziale per la partecipazione
alla gara ovvero, se la mancata disponibilità dello stesso sia sanabile dopo la presentazione
dell’offerta e prima dell’inizio delle attività di volo.
RISPOSTA 2
L’aggiudicatario, visto l’interesse pubblico e la garanzia del possesso dei requisiti di sicurezza, deve
avere la disponibilità o la proprietà di un ponte radio e le frequenze già per l’“esecuzione anticipata”
e non già per la partecipazione alla gara.
CHIARIMENTI
Si coglie l’occasione per segnalare che con deliberazione della Giunta comunale di Valgrisenche n. 84
del 19/12/2016 si è proceduto ad emendare il capitolato di gara oltre a fornire i seguenti chiarimenti
e le seguenti integrazioni come segue:
L’Art. 1, comma 6 del previgente capitolato:
a) In ciascuna delle tre basi di partenza potrà sostare un solo elicottero;
b)
Nel comprensorio unico potranno volare al massimo tre elicotteri;
c)
In ciascun comune potrà volare un solo elicottero; è consentito lo scambio di volo tra i
comuni da parte degli elicotteri in servizio; è tuttavia vietato il volo contemporaneo
sul singolo comune e l’atterraggio/decollo contemporaneo dalla stessa base di
partenza;
è così emendato:
a) In ciascuna delle tre basi di partenza di Valgrisenche, di Arvier e di La Thuile denominata di
Villaret, potrà sostare un solo elicottero;
b) Nel comprensorio unico potranno volare al massimo tre elicotteri;
c) In ciascun comune potranno volare al massimo due elicotteri;
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L’art. 1 comma 3 del previgente capitolato:
Per quanto concerne il territorio sciabile di Valgrisenche si precisa che nelle aree:
a) punta dell’Arpe Vielle;
b) zona cosiddetta del “punta del Sigaro” nel Vallone di Plontaz;
L’utilizzo delle predette aree è riservato esclusivamente allo scialpinismo, eventuali
deroghe potranno venire preliminarmente autorizzate, di volta in volta dal referente
comunale accertata l’assenza di sci alpinisti o altri soggetti nella stessa zona.
È così emendato
Per quanto concerne il territorio sciabile di Valgrisenche si precisa che nelle aree:
a) punta dell’Arpe Vielle;
b) zona cosiddetta del “punta del Sigaro” nel Vallone di Plontaz;
L’utilizzo delle predette aree è riservato esclusivamente allo scialpinismo.
L’art. 1 comma f) del previgente capitolato:
f) É obbligatorio avere un coordinatore delle rotazioni e due guide alpine referenti
presenti in loco uno per ogni vallata (Valgrisenche e La Thuile) entrambe dotate di
esperienza almeno quinquennale documentata in tema di eliski e di ottima conoscenza del
territorio in cui si svolge l’attività;
viene così emendato:
f) É obbligatorio avere un coordinatore delle rotazioni e due guide alpine referenti
presenti in loco uno per ogni vallata (Valgrisenche e La Thuile) tutti dotati di esperienza
almeno quinquennale documentata in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio
in cui si svolge l’attività;
DI PRECISARE quanto segue:
Chiarimento in merito alla definizione del termine “pianificazione”: si intende un contatto
giornaliero per consentire la reciproca fruizione in sicurezza dell’area.
Per quanto riguarda la figura del coordinatore e delle guide alpine referenti si precisa che
prevalgono le indicazioni contenute nel capitolato.
Si chiarisce, infine, che la concessione terminerà il 15 maggio 2019, salvo proroga e in quel
caso terminerà il 15 maggio 2021, senza poter chiedere di recuperare, a fine contratto, il
breve periodo intercorso all’inizio del primo anno di concessione prima dell’effettivo inizio del
servizio.
La quota fissa relativa solamente al primo anno verrà proporzionata all’effettiva data di avvio
del servizio.
Si evidenzia altresì che con la medesima deliberazione si è provveduto a riapprovare il capitolato di
gara e la bozza di convenzione.
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