Le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio dei

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Le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio dei
Le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio dei professionisti
Centro Studi Tributari EUROCONFERENCE
Rubrica a cura di EUROCONFERENCE
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A decorrere dal 1° gennaio 2015 la Legge di Stabilità 2015 ha sostituito il secondo periodo del comma 5,
dell’art. 54 del Tuir disponendo che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”,
determinando, di fatto, l’eliminazione delle complicazioni operative che si potevano generare con il
previgente regime.
Infatti, sino a tutto il 2014, il professionista che si fosse recato in trasferta per conto del cliente (si pensi ad
un ingegnere recatosi in altra città per un sopralluogo ai fini della predisposizione di una perizia), dovendo
sostenere spese per vitto e alloggio, poteva alternativamente:
1) sostenerle in proprio, riaddebitandole al cliente o
2) concordare che le spese fossero assunte direttamente a carico del committente.
In entrambi i casi, tuttavia, il Fisco presumeva che le somme in questione rappresentassero compenso per il
professionista, in quanto effettivo fruitore dei servizi di vitto e alloggio.
Nel primo caso, inoltre, la deduzione della spesa era limitata, in capo al professionista, al 75%
dell’ammontare sostenuto, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei
compensi percepiti nel periodo d’imposta, a fronte di un compenso tassabile in misura piena.
Nel secondo caso, invece, a fronte dell’integrale deducibilità del costo per il professionista, era necessaria
una complicata procedura amministrativa:
a) il committente doveva ricevere, dall’albergo o dal ristorante, un documento fiscale a lui intestato, con
l’esplicito riferimento al professionista che aveva usufruito del servizio;
b) il committente doveva comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta
e inviargli copia della relativa documentazione fiscale;
c) il professionista doveva emettere la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal
committente (che, pertanto, venivano assoggettate, in quanto incluse del compenso professionale, a
Iva e ritenuta), facendo attenzione a scomputare dall’importo finale richiesto quanto già pagato dal
committente all’albergatore/ristoratore. In questa maniera, il costo dei servizi alberghiero e di
ristorazione diventava integralmente deducibile per il professionista;
d) Il committente, ricevuta la parcella, imputava a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese,
che diventavano quindi per lui deducibili solo in quel momento.
Dal 2015 tale problema risulta superato: i professionisti non dovranno più riaddebitare questo tipo di
spese “anticipate dal committente” in fattura, né dedurle in sede di dichiarazione dei redditi.
Dovendosi escludere la presunzione di reddito in natura in capo al professionista, da ciò consegue che:
 il cliente sosterrà la spesa e provvederà al pagamento, senza alcuna interferenza con la posizione del
professionista, e potrà dedurre immediatamente il costo sostenuto per il servizio di vitto e alloggio a
condizione che ne possa dimostrare l’inerenza (a tal fine, pare consigliabile che il documento di spesa
riporti in ogni caso il nome del professionista fruitore della prestazione, per fornire la prova della
correlazione tra costi e prestazioni rese);
 il committente non è più tenuto a consegnare al professionista copia del documento giustificativo di
spesa, affinché questi lo possa indicare in dichiarazione dei redditi come compenso;

il professionista non dovrà tener conto, in alcun modo, del servizio fruito, né ai fini Iva né del reddito e,
pertanto, il relativo costo non sarà più deducibile e l’ammontare delle spese sostenute direttamente
dal committente non sarà più da esporre in fattura.
Per espressa previsione normativa, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 del Tuir si applica solo alle
“prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal
committente”. Di conseguenza, non si può applicare tale regime nell’ipotesi:
 di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal
committente. Quindi, ove il committente paghi il biglietto del treno al professionista, questa somma si
deve ancora considerare come compenso e deve sottostare alla procedura sopra descritta;
 in cui tali prestazioni e somministrazioni siano sostenute direttamente dal professionista e
analiticamente addebitate in fattura al committente. In questo caso, sarà da applicarsi il regime,
regolato dalla prima parte del comma 5 dell’art. 54, non modificata dalla Legge di Stabilità, che prevede
che “Le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sono
deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2%
dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”
Per concludere, pertanto, le spese di vitto e alloggio, non prepagate dal committente, subiscono di fatto
un doppio limite, in quanto sono deducibili nella determinazione del reddito professionale:
• fino a un massimo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta;
• nella misura del 75% del costo sostenuto.
Esempio
Considerando un professionista che ha conseguito compensi nel periodo d’imposta pari a € 100.000,
sostenendo anche costi a titolo di vitto e alloggio per € 3.000, si procede come segue:
• applicazione del limite del 75% (3.000 x 75% = € 2.250)
• applicazione del limite del 2% sui compensi (100.000 x 2% = € 2.000)
L’importo deducibile è quindi pari a € 2.000 (in quanto 2.000 ≤ 2.250)
Questo limite, ad avviso dell’Agenzia, ha una portata di carattere generale e, pertanto, trova applicazione a
prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa viene sostenuta e, pertanto, riguarda anche:
 gli oneri qualificabili come “spese di rappresentanza”, per le quali va rispettata l’ulteriore limitazione
dell’1% dei corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta;
 le spese sostenute in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili (tra cui si
considerano incluse anche le spese per l’aggiornamento professionale tramite e-learning), le quali sono
soggette all’ulteriore limite di deducibilità del 50%. In pratica, in questa ipotesi si dovrebbe dedurre il
50% del 75% del costo relativo.
Per riassumere, quindi, per il professionista, si possono verificare tre fattispecie di trattamenti in materia di
spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, sintetizzate nella tabella che
segue:
Deducibili nella misura del 75% per un importo complessivamente
non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta
Deducibili nella misura del 75% per un importo complessivamente
Spese per vitto e alloggio qualificabili
non superiore al 1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel
come spese di rappresentanza
periodo d’imposta
Spese per vitto e alloggio sostenute in
occasione della partecipazione a Deducibili nella misura del 50% del 75% dell’importo complessivo
convegni e congressi
Spese per vitto e alloggio
Spese per vitto e alloggio sostenute
Interamente indeducibili nella determinazione del reddito di lavoro
dal
committente
per
conto
autonomo; non costituiscono compenso in natura per il professionista
del professionista