Le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio dei
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Le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio dei
Le novità 2015 per le spese di vitto e alloggio dei professionisti Centro Studi Tributari EUROCONFERENCE Rubrica a cura di EUROCONFERENCE Euroconference è partner di Ingenio per la formazione tecnica A decorrere dal 1° gennaio 2015 la Legge di Stabilità 2015 ha sostituito il secondo periodo del comma 5, dell’art. 54 del Tuir disponendo che “le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”, determinando, di fatto, l’eliminazione delle complicazioni operative che si potevano generare con il previgente regime. Infatti, sino a tutto il 2014, il professionista che si fosse recato in trasferta per conto del cliente (si pensi ad un ingegnere recatosi in altra città per un sopralluogo ai fini della predisposizione di una perizia), dovendo sostenere spese per vitto e alloggio, poteva alternativamente: 1) sostenerle in proprio, riaddebitandole al cliente o 2) concordare che le spese fossero assunte direttamente a carico del committente. In entrambi i casi, tuttavia, il Fisco presumeva che le somme in questione rappresentassero compenso per il professionista, in quanto effettivo fruitore dei servizi di vitto e alloggio. Nel primo caso, inoltre, la deduzione della spesa era limitata, in capo al professionista, al 75% dell’ammontare sostenuto, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a fronte di un compenso tassabile in misura piena. Nel secondo caso, invece, a fronte dell’integrale deducibilità del costo per il professionista, era necessaria una complicata procedura amministrativa: a) il committente doveva ricevere, dall’albergo o dal ristorante, un documento fiscale a lui intestato, con l’esplicito riferimento al professionista che aveva usufruito del servizio; b) il committente doveva comunicare al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta e inviargli copia della relativa documentazione fiscale; c) il professionista doveva emettere la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate dal committente (che, pertanto, venivano assoggettate, in quanto incluse del compenso professionale, a Iva e ritenuta), facendo attenzione a scomputare dall’importo finale richiesto quanto già pagato dal committente all’albergatore/ristoratore. In questa maniera, il costo dei servizi alberghiero e di ristorazione diventava integralmente deducibile per il professionista; d) Il committente, ricevuta la parcella, imputava a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese, che diventavano quindi per lui deducibili solo in quel momento. Dal 2015 tale problema risulta superato: i professionisti non dovranno più riaddebitare questo tipo di spese “anticipate dal committente” in fattura, né dedurle in sede di dichiarazione dei redditi. Dovendosi escludere la presunzione di reddito in natura in capo al professionista, da ciò consegue che: il cliente sosterrà la spesa e provvederà al pagamento, senza alcuna interferenza con la posizione del professionista, e potrà dedurre immediatamente il costo sostenuto per il servizio di vitto e alloggio a condizione che ne possa dimostrare l’inerenza (a tal fine, pare consigliabile che il documento di spesa riporti in ogni caso il nome del professionista fruitore della prestazione, per fornire la prova della correlazione tra costi e prestazioni rese); il committente non è più tenuto a consegnare al professionista copia del documento giustificativo di spesa, affinché questi lo possa indicare in dichiarazione dei redditi come compenso; il professionista non dovrà tener conto, in alcun modo, del servizio fruito, né ai fini Iva né del reddito e, pertanto, il relativo costo non sarà più deducibile e l’ammontare delle spese sostenute direttamente dal committente non sarà più da esporre in fattura. Per espressa previsione normativa, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 54 del Tuir si applica solo alle “prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente”. Di conseguenza, non si può applicare tale regime nell’ipotesi: di prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente. Quindi, ove il committente paghi il biglietto del treno al professionista, questa somma si deve ancora considerare come compenso e deve sottostare alla procedura sopra descritta; in cui tali prestazioni e somministrazioni siano sostenute direttamente dal professionista e analiticamente addebitate in fattura al committente. In questo caso, sarà da applicarsi il regime, regolato dalla prima parte del comma 5 dell’art. 54, non modificata dalla Legge di Stabilità, che prevede che “Le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.” Per concludere, pertanto, le spese di vitto e alloggio, non prepagate dal committente, subiscono di fatto un doppio limite, in quanto sono deducibili nella determinazione del reddito professionale: • fino a un massimo del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta; • nella misura del 75% del costo sostenuto. Esempio Considerando un professionista che ha conseguito compensi nel periodo d’imposta pari a € 100.000, sostenendo anche costi a titolo di vitto e alloggio per € 3.000, si procede come segue: • applicazione del limite del 75% (3.000 x 75% = € 2.250) • applicazione del limite del 2% sui compensi (100.000 x 2% = € 2.000) L’importo deducibile è quindi pari a € 2.000 (in quanto 2.000 ≤ 2.250) Questo limite, ad avviso dell’Agenzia, ha una portata di carattere generale e, pertanto, trova applicazione a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa viene sostenuta e, pertanto, riguarda anche: gli oneri qualificabili come “spese di rappresentanza”, per le quali va rispettata l’ulteriore limitazione dell’1% dei corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta; le spese sostenute in occasione della partecipazione a convegni, congressi e simili (tra cui si considerano incluse anche le spese per l’aggiornamento professionale tramite e-learning), le quali sono soggette all’ulteriore limite di deducibilità del 50%. In pratica, in questa ipotesi si dovrebbe dedurre il 50% del 75% del costo relativo. Per riassumere, quindi, per il professionista, si possono verificare tre fattispecie di trattamenti in materia di spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, sintetizzate nella tabella che segue: Deducibili nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta Deducibili nella misura del 75% per un importo complessivamente Spese per vitto e alloggio qualificabili non superiore al 1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel come spese di rappresentanza periodo d’imposta Spese per vitto e alloggio sostenute in occasione della partecipazione a Deducibili nella misura del 50% del 75% dell’importo complessivo convegni e congressi Spese per vitto e alloggio Spese per vitto e alloggio sostenute Interamente indeducibili nella determinazione del reddito di lavoro dal committente per conto autonomo; non costituiscono compenso in natura per il professionista del professionista