Determinazione AIFA del 30/10/2014 sul ripiano dello sfondamento
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Determinazione AIFA del 30/10/2014 sul ripiano dello sfondamento
Federfarma Sondrio Circolare n.277 Prot. N.1423 del 20.11.2014 Determinazione AIFA del 30/10/2014 sul ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013, con conseguente rideterminazione dello sconto a carico delle farmacie. Regione Lombardia, con circolare H1.2014.0037315 del 18/11/2014, ha comunicato che la Determinazione AIFA in oggetto ha disposto che: 1. “Al fine di ripianare lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, lo sconto disposto a carico del farmacista e del grossista è incrementato, per i soli farmaci erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo 0,74% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA, secondo le procedure e la metodologia allegata (allegato 1 e 2) … per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione. Il SSN, nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie, trattiene, a titolo di sconto comprensivo del ripiano, l'importo corrispondente allo 0,74% del prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA. 2. A partire dal 1 maggio 2015, è ripristinato lo sconto dello 0,64% sul prezzo al pubblico comprensivo dell'IVA, introdotto con determinazione AIFA del 9 febbraio 2007, come successivamente integrata dalla determinazione AIFA del 15 giugno 2012”. Al riguardo, Regione ha precisato che “pertanto relativamente all’erogazione di farmaci effettuate in regime convenzionale dal 1° novembre 2014, per un periodo di 6 mesi, si applica lo sconto dello 0,74% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’IVA”, che sostituisce lo sconto dello 0,64% fino al 30 aprile 2015. L’importo andrà indicato sul rigo F5 con descrizione "TRATTENUTA SCONTO PAY BACK ", che segue il rigo F4. Inoltre nel conteggio del rigo K dovrà essere dedotto anche l’importo del rigo F5. In relazione a quanto sopra riportato, Federfarma suggerisce di accompagnare la DCR con la nota allegata alla presente (Allegato n°1). Federfarma precisa inoltre che, prendendo atto che l’Aifa, nonostante l’impegno assunto, non ha provveduto a comunicare le nuove quote di spettanza per i farmacisti e per i grossisti applicabili per il periodo di vigenza del nuovo sconto, ritiene che lo sconto dello 0,74% da calcolarsi sul prezzo al pubblico iva compresa, debba essere ripartito tra farmacie e grossisti, applicando i criteri seguiti per la ripartizione dello sconto dello 0,64%. Attualmente, lo sconto dello 0,64% (corrispondente alla mancata riduzione del 5% del prezzo dei farmaci) esposto sulla DCR delle farmacie, viene ripartito tra le farmacie e i grossisti, in base alle indicazioni dell’AIFA, con il riconoscimento verso la farmacia da parte del grossista di uno sconto aggiuntivo dello 0,06% (differenza tra il margine del 3% ed il nuovo margine del 2,94% indicato dall’Aifa). Applicando i medesimi criteri, per la ripartizione dell’ulteriore quota di sconto dello 0,10% introdotta dalla Determina 30 ottobre 2014, i grossisti dovranno riconoscere alle farmacie Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia Tel. 0342.213374 – Email: [email protected] Federfarma Sondrio per i soli farmaci erogati a carico del SSN in regime convenzionale, uno sconto aggiuntivo dello 0,01%. Si ricorda che la maggiorazione dello 0,10%, a differenza dello 0,64%, non dovrà essere riconosciuta al pubblico nel caso di vendita per contanti dei farmaci di classe A. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO f.to dott. Giordano Gusmeroli Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia Tel. 0342.213374 – Email: [email protected] Federfarma Sondrio Allegato 1 Spettabile ASL di Sondrio Via N.Sauro, 38 23100 - Sondrio Il/la sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ____________________, titolare (o rappresentante legale, se trattasi di farmacia gestita in forma societaria) della Farmacia __________________ _________________, in relazione a quanto richiesto da codesta ASL/Regione, ha applicato lo sconto dello 0,74%, previsto dalla Determina AIFA 30 ottobre 2014. Il/la sottoscritto/a ribadisce, tuttavia, che tale comportamento è motivato unicamente dalla volontà di evitare eventuali ritardi nel pagamento della DCR e non costituisce in alcun modo acquiescenza a quanto disposto dalla citata Determina. Pertanto, il/la sottoscritto/a si riserva sin d’ora di richiedere la restituzione delle somme eccedenti quanto effettivamente dovuto ed il risarcimento dei danni, anche ricorrendo, ove occorra, alla competente Autorità giudiziaria. Data ____________ Dr.ssa / Dr. ____________ Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia Tel. 0342.213374 – Email: [email protected]