Determinazione AIFA del 30/10/2014 sul ripiano dello sfondamento

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Determinazione AIFA del 30/10/2014 sul ripiano dello sfondamento
Federfarma Sondrio
Circolare n.277
Prot. N.1423 del 20.11.2014
Determinazione AIFA del 30/10/2014 sul ripiano dello sfondamento del tetto del
11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013, con conseguente
rideterminazione dello sconto a carico delle farmacie.
Regione Lombardia, con circolare H1.2014.0037315 del 18/11/2014, ha comunicato che la
Determinazione AIFA in oggetto ha disposto che:
1. “Al fine di ripianare lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, lo
sconto disposto a carico del farmacista e del grossista è incrementato, per i soli farmaci
erogati a carico del SSN in regime di dispensazione convenzionale, dallo 0,64% allo
0,74% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'IVA, secondo le
procedure e la metodologia allegata (allegato 1 e 2) … per la durata di sei mesi
a decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione.
Il SSN, nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie, trattiene, a
titolo di sconto comprensivo del ripiano, l'importo corrispondente allo 0,74% del prezzo
al pubblico comprensivo dell'IVA.
2. A partire dal 1 maggio 2015, è ripristinato lo sconto dello 0,64% sul prezzo al
pubblico comprensivo dell'IVA, introdotto con determinazione AIFA del 9 febbraio
2007, come successivamente integrata dalla determinazione AIFA del 15 giugno 2012”.
Al riguardo, Regione ha precisato che “pertanto relativamente all’erogazione di farmaci
effettuate in regime convenzionale dal 1° novembre 2014, per un periodo di 6 mesi, si
applica lo sconto dello 0,74% sul prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell’IVA”, che
sostituisce lo sconto dello 0,64% fino al 30 aprile 2015.
L’importo andrà indicato sul rigo F5 con descrizione "TRATTENUTA SCONTO PAY BACK
", che segue il rigo F4. Inoltre nel conteggio del rigo K dovrà essere dedotto anche
l’importo del rigo F5.
In relazione a quanto sopra riportato, Federfarma suggerisce di accompagnare la
DCR con la nota allegata alla presente (Allegato n°1).
Federfarma precisa inoltre che, prendendo atto che l’Aifa, nonostante l’impegno assunto,
non ha provveduto a comunicare le nuove quote di spettanza per i farmacisti e per i
grossisti applicabili per il periodo di vigenza del nuovo sconto, ritiene che lo sconto dello
0,74% da calcolarsi sul prezzo al pubblico iva compresa, debba essere ripartito tra
farmacie e grossisti, applicando i criteri seguiti per la ripartizione dello sconto dello 0,64%.
Attualmente, lo sconto dello 0,64% (corrispondente alla mancata riduzione del 5% del
prezzo dei farmaci) esposto sulla DCR delle farmacie, viene ripartito tra le farmacie e i
grossisti, in base alle indicazioni dell’AIFA, con il riconoscimento verso la farmacia da
parte del grossista di uno sconto aggiuntivo dello 0,06% (differenza tra il margine del 3%
ed il nuovo margine del 2,94% indicato dall’Aifa).
Applicando i medesimi criteri, per la ripartizione dell’ulteriore quota di sconto dello 0,10%
introdotta dalla Determina 30 ottobre 2014, i grossisti dovranno riconoscere alle farmacie
Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia
Tel. 0342.213374 – Email: [email protected]
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per i soli farmaci erogati a carico del SSN in regime convenzionale, uno sconto aggiuntivo
dello 0,01%.
Si ricorda che la maggiorazione dello 0,10%, a differenza dello 0,64%, non dovrà essere
riconosciuta al pubblico nel caso di vendita per contanti dei farmaci di classe A.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
f.to dott. Giordano Gusmeroli
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Allegato 1
Spettabile
ASL di Sondrio
Via N.Sauro, 38
23100 - Sondrio
Il/la
sottoscritto/a
Dr./Dr.ssa
____________________,
titolare
(o
rappresentante legale, se trattasi di farmacia gestita in forma societaria) della
Farmacia __________________ _________________, in relazione a quanto
richiesto da codesta ASL/Regione, ha applicato lo sconto dello 0,74%, previsto
dalla Determina AIFA 30 ottobre 2014.
Il/la sottoscritto/a ribadisce, tuttavia, che tale comportamento è motivato
unicamente dalla volontà di evitare eventuali ritardi nel pagamento della DCR e
non costituisce in alcun modo acquiescenza a quanto disposto dalla citata
Determina.
Pertanto, il/la sottoscritto/a si riserva sin d’ora di richiedere la restituzione
delle somme eccedenti quanto effettivamente dovuto ed il risarcimento dei
danni, anche ricorrendo, ove occorra, alla competente Autorità giudiziaria.
Data ____________
Dr.ssa / Dr. ____________
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