comune di francavilla di sicilia provincia di messina

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comune di francavilla di sicilia provincia di messina
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA, DI
CUI ALLA LEGGE 28/01/1977, N. 10
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Il giorno Uno del mese di Luglio dell'anno duemilaquattordici nel Comune di
Francavilla di Sicilia (prov. di ME)
tra
i Sigg.ri:
• Bonanno Giuseppa nata in Gibellina -TP- il 11/02/1947 e residente in
Francavilla di Sicilia, Via G. Amodeo n. 22, Cod. Fisc.:
BNNGPP47B51E023O;
• Meli Alessandro nato in Svizzera il 16/02/1984 e residente in Francavilla di
Sicilia, Via G. Amodeo n. 22, Cod. Fisc: MLELSN84B16Z133S;
e il Signor Antonino Seminara nato a Francavilla di Sicilia il 12/06/1954, Cod. Fisc.:
SMNNNN54H12D765N, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica LL.PP. - Urbanistica del Comune di Francavilla di Sicilia, giusta
Determinazione Sindacale n. 21 del 02/07/2012;
Premesso
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Che i Signori Bonanno Giuseppa e Meli Alessandro, rispettivamente moglie e figlio
del defunto Meli Tindaro deceduto in Francavilla di Sicilia in data 16/11/2002, sono
proprietari di un immobile per civile abitazione, a quattro elevazioni fuori terra sito
in Francavilla di Sicilia, Via G. Amodeo n. 22, ricadente in Catasto al foglio 46
particella 535 subb 2 (graffata a sub 4),6,8,10;
Che il fabbricato è composto da un piano terra adibito a garage (Sub 2 graffata a
Sub 4), da un piano secondo (Subb 6 e 8) adibiti a civile abitazione e da un piano
terzo adibito a soffitta (Sub 10);
Che per il suddetto immobile è stata presentata n. 1 istanza di condono edilizio e
precisamente in data 28.02.1995 con Prot. N° 2114 dal Sig. Meli Tindaro “De
Cuius”, ai sensi della Legge 724/94, relativamente all'ampliamento dei piani terra e
primo e realizzazione dell'appartamento al piano secondo e di un vano al terzo
piano (soffitta);
Che i Signori Bonanno Giuseppa e Meli Alessandro, che d'ora in avanti vengono
denominati concessionari nel presente atto, dichiarano di avere i titoli per richiedere
la concessione, come comprova la documentazione allegata alla pratica di condono
edilizio;
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Che su richiesta della Signora Bonanno Giuseppa, con nota prot. 7321 del
19/06/2014, la concessione edilizia viene intestata esclusivamente al figlio Sig.
Meli Alessandro;
Che la richiesta di concessione è conforme a quanto previsto dagli art. 31-32-33-35
della L. 47/85, così come modificata dalla L.R. 37/85 e successive modifiche ed
integrazioni apportate dalla normativa nazionale e regionale;
Che l’immobile in oggetto, e specificatamente il piano secondo, di cui vengono
richiesti i benefici previsti dall’art. 34 comma 3 e 4 della legge n. 47/1985 e comma
13 della Legge 724/1994, è sito in Francavilla di Sicilia, Via G. Amodeo n. 22 ed è
censito in catasto al foglio 46 part. 535 sub 8;
Che i concessionari dichiarano che l’immobile oggetto di condono e precisamente il
piano secondo, è stato edificato per essere destinato a prima abitazione del Sig. Meli
Alessandro.
che i concessionari si impegnano pertanto ad applicare, per il suddetto immobile,
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo
prescritta dall'art. 8 della legge n. 10/77.
Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del
presente atto, le parti come sopra specificate convengono e stipulano:
Articolo 1 - Oggetto della convenzione.
I signori concessionari si impegnano con la presente convenzione ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della Delibera consiliare N° 39 del
22/09/1998 e successiva delibera di G. M. N°05 del 10/02/2006.
Il Comune di Francavilla di Sicilia, a fronte degli obblighi assunti dai concessionari con
la presente convenzione, li esonera dalla corresponsione della quota di contributo
afferente al costo di costruzione, di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
mentre il contributo relativo al costo di costruzione, di cui all’art. 5 della L. n. 10 sopra
citata, viene ridotto al 40%, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.R. 71/78.
L’oblazione edilizia da corrispondere viene inoltre ridotta nella misura del 50%, ai sensi
dell’art. 34 comma 4 della L. 47/85.
Art. 2 - Determinazione dei prezzi di prima cessione degli alloggi.
La ditta concessionaria si impegna ad applicare i prezzi di prima cessione degli
alloggi in conformità al presente articolo.
Il prezzo di prima cessione degli alloggi è stabilito, in conformità alla delibera di G.
M. n. 05 del 10/02/2006, in €. 507,99/mq. di superficie utile complessiva, pari alla
superficie utile degli alloggi aumentata fino ad un massimo del 60% del totale delle
superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori e misurata in analogia a quella
residenziale,
Art. 3 - Revisione del prezzo di prima cessione degli alloggi e cessioni successive.
Qualora i negozi di compravendita avvengano nel corso del periodo di validità della
presente convenzione, di cui al successivo articolo 8, il prezzo di cessione degli alloggi
stipulato nelle convenzioni è determinato mediante aggiornamento biennale in relazione
agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della
convenzione ed applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio,
predeterminata ipotizzando uno stato di normale conservazione: da 0 (data del certificato
di abitabilità) fino al 5° anno: 0%; dal 6° anno al 25° anno: 1% annuo.
Al valore come sopra determinato potranno essere aggiunte le spese documentate
non rivalutabili di manutenzione straordinaria affrontate nel decennio precedente. In
difetto di accordo tra le parti interessate alla compravendita il giudizio definitivo sarà
rimesso ad un terzo, scelto d'intesa tra le parti stesse.
In difetto di accordo il giudizio definitivo sarà rimesso ad un collegio peritale, che
potrà decidere a maggioranza, composto da un tecnico del Comune, da un tecnico dei
concessionari e da un terzo nominato di intesa tra i primi due.
Articolo 4 - Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di
locazione.
Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative
pertinenze è determinato dal Comune, in conformità alla delibera di G.M. N. 05 del
10/02/2006, nella misura del 3,8 % del prezzo di cessione delle unità immobiliari a cui
si riferisce, quale stabilito ai sensi del precedente art. 2, o del prezzo effettivamente
corrisposto dal proprietario all'atto dell'acquisto, se inferiore a quello stabilito ai sensi
del suddetto articolo 5. Il canone annuo di locazione, che sarà revisionato secondo
scadenze triennali con decorrenza dalla data di scadenza del primo biennio della stipula
della presente convenzione si aggiornerà applicando la seguente formula:
Cr = Ci* I1/I2
ove:
Cr = canone revisionato;
Ci = canone iniziale di cui al comma 1°;
I1 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data del contratto di locazione;
I2 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data della revisione.
Il canone di locazione determinato dal Comune non deve comunque essere superiore a
quello derivante dall'applicazione degli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
La stipulazione del contratto di locazione degli alloggi è consentita solo a certificato
di abitabilità rilasciato.
Le norme di cui al presente articolo vigono per tutto il periodo di durata della
convenzione.
Articolo 5 - Destinatari degli impegni
Gli obblighi e vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano oltre ai
concessionari anche i successori ed aventi causa nella proprietà dei fabbricati, e pertanto
saranno trascritti nei registri immobiliari.
I patti che stabiliscono prezzi o canoni di locazione superiori a quelli indicati nella
presente convenzione sono nulli per la quota eccedenti i limiti stessi.
La nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.
Articolo 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione, stipulata ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, e dell'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed i contenuti
espressi negli articoli che essa prevede hanno una durata di validità di anni 25,
dopodiché i beni realizzati saranno interamente disponibili per i concessionari o per gli
aventi titolo.
Articolo 7 - Sanzioni a carico del concessionario inadempiente
A seguito di accertamento eseguito dal Comune, anche su segnalazione di parte, in
ordine all'applicazione delle norme contrattuali circa il prezzo di cessione ed il canone
di locazione degli alloggi, nel caso di accertata violazione i concessionari sono tenuti al
pagamento del contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, con gli
eventuali interessi di mora, in proporzione agli alloggi ceduti in difformità dei patti
convenzionali.
Contro l'accertamento effettuato dal Comune i concessionari possono chiedere che si
pronunci un collegio peritale, che potrà decidere a maggioranza, formato da un tecnico
del Comune, da un tecnico dei concessionari e da un terzo nominato d'intesa fra i primi
due.
Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
nonché dagli artt. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Responsabile dell’U.T.C.
I Concessionari
F.to Bonanno Giuseppa
F.to Meli Alessandro
F.to
Ing. Antonino Seminara