I vini DO e IG dell`Abruzzo

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I vini DO e IG dell`Abruzzo
I vini DO e IG
dell’Abruzzo
in numeri
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ABRUZZO”
Approvato con DM 09.08.2010 G.U. 196 - 23.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011
Modificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Abruzzo” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare di
produzione per le tipologie: “Abruzzo” bianco; “Abruzzo” rosso; “Abruzzo” passito bianco; “Abruzzo” passito rosso; “Abruzzo” spumante bianco;
“Abruzzo” spumante rosé; “Abruzzo” Cococciola; “Abruzzo” Cococciola superiore; “Abruzzo” Malvasia; “Abruzzo” Malvasia superiore; “Abruzzo”
Montonico; “Abruzzo” Montonico superiore; “Abruzzo” Passerina; “Abruzzo” Passerina superiore; “Abruzzo” Pecorino; “Abruzzo” Pecorino superiore.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Abruzzo” comprende comuni in provincia di Chieti; in provincia dell’Aquila;
in provincia di Pescara e in provincia di Teramo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata “Abruzzo” devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni
ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione. La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine
controllata “Abruzzo” è pari al 70%. La resa massima dell’uva per le tipologie “passito bianco” e “passito rosso” non deve superare per il vino
finito il 50%. I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico
volumico totale minimo varia da 11% vol. al 16% vol. nel passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
1680373
1485104
-11,6%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl)
Variazione percentuale
4841,04
19,3%
5774,81
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl)
Variazione percentuale
3705,9
14,7%
4249,49
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CERASUOLO
D’ABRUZZO”
Approvata come tipologia della DOC “Montepulciano d’Abruzzo” con DPR 24.05.1968, G.U. n.178 - 15.07.1968
Riconosciuta DOC con DM 05.10.2010 G.U. 242 - 15.10.2010
Modificato con DM 07.12.2010 G.U. 298 - 22.12.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 3.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito
aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione dei vini comprende i terreni nei comuni in provincia di Chieti, dell’Aquila, Pescara e Teramo. I vigneti devono trovarsi su
terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Le operazioni di vinificazione, conservazione ed affinamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel
disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata per il “Cerasuolo d’Abruzzo” è di 14 ton/ha mentre per il
“Cerasuolo d’Abruzzo” superiore è di 12 ton/ha. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Questo vino DOC ha un caratteristico colore rosa ciliegia più o meno carico, odore gradevole finemente vinoso, fruttato, fine e intenso. Il sapore
è secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto gradevolmente mandorlato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12% vol. per il
“Cerasuolo d’Abruzzo” e 12,5% vol. per il “Cerasuolo d’Abruzzo” superiore.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
8608122
7929665
-7,9%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
48659,9
48456,11
-0,4%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
39720,65
37041,65
-6,7%
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA “CONTROGUERRA”
Approvato con DM 20.08.1996 G.U. 201 - 28.08.1996
Modificato con DM 21.03.2006 G.U. 75 - 30.03.2006
Modificato con DM 30.10.2007 G.U. 266 - 15.11.2007
Modificato con DM 10.02.2011 G.U. 46 - 25.02.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
disciplinare di produzione per le tipologie: “Controguerra” bianco; “Controguerra” rosso; “Controguerra” rosato; “Controguerra” passito bianco;
“Controguerra” passito rosso; “Controguerra” spumante metodo classico; “Controguerra” Merlot; “Controguerra” Cabernet; “Controguerra”
Passerina; “Controguerra” Chardonnay; “Controguerra” Pecorino.
La zona di produzione dei vini comprende i vigneti siti nei seguenti comuni in provincia di Teramo: Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano,
Corropoli, Colonnella. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono
esclusi i terreni di fondovalle.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
delimitata nel disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata per il “Controguerra” è di 14 ton/ha per le
tipologie a bacca bianca, mentre è di 12 ton/ha per le tipologie a bacca rossa. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 70%, al 45% per la tipologia passito. I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche
tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è il 12% per i vini rossi varietali e non e per la tipologia Pecorino, 11,5%
per i bianchi e 14 per il passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
403690
380505
-5,7%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
2241,13
2207,95
-1,5%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
1103,55
1541,99
39,7%
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO”
Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 - 15.07.1968
Modificato con DPR 14.07.1975 G.U. n. 301 - 14.11.1975
Modificato con DM 23.10.1992 G.U. n. 254 - 28.10.1992
Modificato con DM 01.04.1995 G.U. n. 94 - 22.04.1995
Modificato con DM 24.09.2001 G.U. n. 240 - 15.10.2001
Modificato con DM 06.09.2002 G.U. n. 218 - 17.09.2002
Modificato con DM 15.05.2003 G.U. n. 121 - 27.05.2003
Modificato con DM 29.03.2006 G.U. n. 84 - 10.04.2006
Modificato con DM 30.10.2007 G.U. n. 266 - 15.11.2007
Modificato con DM 02.02.2010 G.U. n. 41 - 19.02.2010
Modificato con DM 05.10.2010 G.U. n. 240 - 13.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito
aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici,
idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Chieti,
dell’Aquila, Pescara e Teramo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona
e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Le operazioni di vinificazione, conservazione
e invecchiamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione dei comuni sopra citati. La resa massima dell’uva in vino a
denominazione di origine controllata è pari al 70%.
Il vino DOP “Montepulciano d’Abruzzo” presenta un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con
l’invecchiamento; il profumo è di frutti rossi, spezie, intenso ed etereo; il sapore risulta essere pieno, secco, armonico, giustamente tannico. Il
titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere di 12% vol.
La DOC presenta le seguenti sottozone: “Casauria” o “Terre di Casauria”, “Terre dei Vestini”, “Alto Tirino” e “Terre dei Peligni”.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
118976422
113221530
-4,8%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
708071,14
917642,36
29,6%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
622163,6
663903,14
6,7%
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE”
Approvato DOC con DPR 24.05.1968 G.U. 178 - 15.07.1968
Approvato DOCG con D.M. 20.02.2003 G.U. 54 - 06.03.2003
Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. 266 - 15.11.2007
Modificato con D.M. 20.11.2009 G.U. 281 - 02.11.2009
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.05.2014 G.U. 112- 16.05.2014
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
La denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” comprende le tipologie “Montepulciano
d’Abruzzo Colline Teramane” e “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane riserva”. La zona di produzione di questi vini ricade nel territorio
di alcuni comuni della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo,
Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano,
Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero,
Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Le condizioni ambientali dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve
le specifiche caratteristiche di qualità. Sono ammessi solo terreni collinari o di altopiano, mentre sono esclusi i fondovalle. La resa massima di
uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane” non deve
essere superiore a 9,5 ton/ha in coltura specializzata mentre la resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Questo vino
ha un colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee tendenti al granato con l’invecchiamento; l’odore è caratteristico, etereo, intenso;
infine il sapore risulta essere asciutto, pieno, robusto, armonico e vellutato. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere di 12,5%
vol. sia per la tipologia base che per quella riserva.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
985470
812190
-17,6%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
1962,02
2650,58
35,1%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
823,57
414,19
-49,7%
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA “ORTONA”
Approvato con DM 20.04.2011 G.U. 106 - 9.05.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Ortona” bianco e rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito
aziendale risultano composti per il rosso dal vitigno Montepulciano almeno al 95%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 5%. Per il bianco il vino
deve essere ottenuto da vigneti composti per almeno il 70% da Trebbiano abruzzese e/o toscano più altre vitigni non aromatici, idonei alla
coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
La zona di produzione dei vini comprende i vigneti siti nel comune di Ortona in provincia di Chieti. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti
idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono
essere quelli utilizzati tradizionalmente nella zona.
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare. La
produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata è di 14 ton/ha. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70%. Il vino Ortona rosso ha colore rosso rubino, con sfumature violacee e odore vinoso, leggermente
speziato. L’Ortona bianco ha colore giallo paglierino, con riflessi verdolini, odore gradevole, delicatamente fruttato. Il titolo alcolometrico volumico
totale minimo è il 12,5% per i vini rossi, 12% per i bianchi.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
253370
239356
-5,5%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
0
100,4
100%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
0
99,96
100%
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA “TERRE TOLLESI” O “TULLUM”
Approvato con D.M. 23.07.2008 G.U. 179 - 1.08.2008
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 03.10.2012 G.U. 244 - 18.10.2012
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Terre Tollesi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal disciplinare
di produzione per le tipologie: “Terre Tollesi” bianco; “Terre Tollesi” rosso; “Terre Tollesi” bianco superiore; “Terre Tollesi” passito bianco; “Terre
Tollesi” passito rosso; “Terre Tollesi” spumante; “Terre Tollesi” Merlot; “Terre Tollesi” Cabernet; “Terre Tollesi” Passerina; “Terre Tollesi” Sangiovese;
“Terre Tollesi” Pecorino, “Terre Tollesi” Falanghina.
La zona di produzione dei vini comprende il comune di Tollo in provincia di Chieti. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta e ad un’altitudine di almeno 80 m sul livello del mare. Sono esclusi i terreni di fondovalle.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
delimitata nel disciplinare. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata per il “Terre Tollesi” oscilla tra 9 e 13 ton/
ha in funzione della tipologia. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, al 45% per la
tipologia passito. I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico
volumico totale minimo è il 12% per il novello, lo spumante e la Falanghina, 12,5% per il bianco, la Passerina e il Sangiovese, 13% per il rosso,
il Pecorino, il Merlot, il bianco superiore, il Cabernet, 13,5% per il rosso riserva e 16% per il passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
219124
206821
-5,6%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
1037,63
858,86
-17,3%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
824,13
681,59
-17,3%
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “TREBBIANO
D’ABRUZZO”
Approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 - 25.08.1972
Modificato con DM 23.10.1992 G.U. 254 - 28.10.1992
Modificato con DM 24.09.2001 G.U. 240 - 15.10.2001
Modificato con DM 6.09.2002 G.U. 218 - 17.09.2002
Modificato con DM 15.05.2003 G.U. 120 - 26.05.2003
Modificato con DM 30.10.2007 G.U. 266 - 15.11.2007
Modificato con DM 20.11.2009 G.U. 281 - 02.12.2009
Modificato con DM 2.02.2010 G.U. 41 - 19.02.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
La denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è riservata ai vini “Trebbiano d’Abruzzo”, “Trebbiano d’Abruzzo” superiore e
“Trebbiano d’Abruzzo” riserva.
Questi vini DOC sono ottenuti da vigneti contenenti Trebbiano abruzzese e/o Bombino Bianco e/o Trebbiano toscano almeno all’85%. Possono
concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l’intero territorio della regione Abruzzo, da sole o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La zona di produzione di questo vino DOC comprende comuni in provincia di Chieti, dell’Aquila, Pescara e Teramo. Le condizioni ambientali e di
coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all’uva,
al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della
denominazione di origine di cui si tratta. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata è di 14 ton/ha per il Trebbiano
d’Abruzzo, 13 ton/ha per il Trebbiano d’Abruzzo Superiore e 12 ton/ha per il “Trebbiano d’Abruzzo” Riserva. La resa massima dell’uva in vino
finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Questo vino DOC presenta un colore giallo paglierino intenso, odore caratteristico
con profumo intenso e delicato, il sapore invece risulta essere asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato. Il titolo
alcolometrico volumico totale minimo varia da 11,50% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo”, 12% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo” superiore e infine
12,50% vol. per il “Trebbiano d’Abruzzo” riserva.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
27137043
24344923
-10,3%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
128750,52
143179,51
11,2%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
91367,49
96925,99
6,1%
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “VILLAMAGNA”
Approvato con DM 20.04.2011 G.U. 106 - 09.05.2011
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
La Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” è riservata al vino rosso, anche nella tipologia “riserva”, ottenuta dalle uve provenienti da
vigneti che, nell’ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
La zona di produzione dei vini comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti
dei comuni di Bucchianico e Vacri. Sono esclusi i terreni esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d’acqua Foro e
Serepenne inferiore a 30 m dal punto più basso dell’appezzamento di riferimento. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” devono essere quelle normali della zona atte a conferire all’uva, al mosto
ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata risulta di 12
ton/ha. La resa di uva/vino non deve essere superiore al 70%, mentre la produzione massima di vino è di 84 hl/ha. Le operazioni di vinificazione,
invecchiamento, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel disciplinare.
Il vino DOC Villamagna ha un colore rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento, l’odore fruttato, intenso e caratteristico e
il sapore pieno, asciutto e armonico. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari ad almeno 13% vol. e 13,5% per la tipologia riserva.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
490265
344804
-29,7%
VINO CERTIFICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
49
185,86
279,3%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
48,93
107,9
120,5%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLI APRUTINI”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 -27.01.2006
Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 60 - 13.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli Aprutini”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Carzano, Castel
Castagna, Castellalto, Castiglione Messere Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Nereto, Notaresco, Penna S.
Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, S. Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossiccia e la frazione di Trignano
del comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” devono essere
quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. La resa di uva/ha non deve
essere superiore a 24 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 22 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima
dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la
quale non deve essere superiore al 50%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli Aprutini” all’atto dell’immissione al consumo devono avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia.
Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 10,00% vol. fino a raggiungere il 15% vol. nel rosso passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
2042350
2254234
10,4%
VINO RIVENDICATO
Vino certificato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino certificato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
17409,59
20047,2
15,1%
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
7530,65
7867,56
4,5%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLI DEL SANGRO”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006
Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 59 - 12.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni di Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Archi, Sant’Eusanio del Sangro, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, in provincia
di Chieti.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità. La resa di uva/ha non
deve essere superiore a 25 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima
dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per
la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colli del Sangro” all’atto dell’immissione al consumo devono
avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo risulta essere dal 10% vol. al 16% vol. per le
tipologie passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
98000
45110
-54%
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
1504,1
1060,48
-29,5%
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
151,4
852,8
463,3%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE FRENTANE”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006
Modificato con DM 02.03.2010 G.U. 65 - 19.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Prodotti DOP e IGP - Sezione Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Colline Frentane” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “Colline Frentane” comprende
l’intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna,
Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia
di Chieti. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 26 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con
indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino,
ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Frentane”
all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia
da 10,00% vol. a 16% vol. per il passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
308110
192450
-37,5%
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
2696,8
1539,60
-42,9%
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
2129,67
1323,9
-37,8%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE PESCARESI”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006
Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 56 - 09.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 28.11.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione del disciplinare) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline
Pescaresi” comprende le aree collinari dell’intero territorio amministrativo della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo. La resa di uva/ha non
deve essere superiore a 24 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 22 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima
dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la
quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” all’atto dell’immissione al consumo devono
avere caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 10,5%vol a 16%vol.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
3853955
4792593
24,3%
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
34113,44
43058,73
26,2%
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
25754,23
21624,08
-16%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “COLLINE TEATINE”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006
Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 58 - 11.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 30.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Colline Teatine” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle tipologie
frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colline
Teatine”, comprende l’area collinare dell’intero territorio amministrativo dei comuni di Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella,
Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa
Teatina, S. Giovanni Teatino, San Martino sulla Marruccina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna, in provincia di Chieti.
La resa di uva/ha non deve essere superiore a 26 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del
vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad
utilizzare l’indicazione geografica tipica.
I vini ad indicazione geografica tipica “Colline Teatine” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche per ogni
tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia dal 10% vol. al 16% vol. nel passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
1094963
1215671
11
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
916877,6
986536,8
11,1
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
3297,8
2874,44
-12,8%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “DEL VASTESE” o
“HISTONIUM”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006
Modificato con DM 18.02.2010 G.U. 58 - 11.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” è riservata ai vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche
nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese”
o “Histonium” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi,
Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.
La resa di uva/ha non deve essere superiore a 29 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 24 ton/ha per le tipologie con indicazione del
vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. I vini ad indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” all’atto
dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche per ogni tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia dal 10%
vol. al 16% vol. nel passito.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
93887
116504
24,1%
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
751,1
932,03
24,1
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
326,85
322,8
-1,2%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “TERRE AQUILANE” O
“TERRE DE L’AQUILA”
Approvato con DM 06.06.2008 G.U. 142 - 19.06.2008
Modificato con DM 03.08.2010 G.U. 191 - 17.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 23.10.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione del disciplinare) Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le tipologie bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito
e novello; rosato, anche nella tipologia frizzante; Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot
bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo,
Sangiovese, Syrah. I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo. La zona di
produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre
de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo. La resa di uva/ha non deve essere
superiore a 19 ton/ha per le tipologie bianco, rosso e rosato e 17 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima delle uve
in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale la
resa vino/uve fresche non deve essere superiore al 50%. I vini all’atto dell’immissione al consumo devono avere caratteristiche tipiche per ogni
tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo varia da 11,00% vol. a 16% vol.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
198400
266355
34,2%
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
1651
3041,3
84,2%
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
550,02
923,07
67,8%
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “TERRE DI CHIETI”
Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 - 04.12.1995
Modificato con DM 18.01.2006 G.U. 22 - 27.01.2006
Modificato con DM 18.02.2010, G.U. 59 - 12.03.2010
Modificato con DM 23.07.2010 G.U. 190 - 16.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
L’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” è riservata ai seguenti vini bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nelle
tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti”
comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le
proprie peculiari caratteristiche. La resa di uva/ha non deve essere superiore a 26 ton/ha per le tipologie bianco, 24 ton/ha per le tipologie rosso
e rosato e 22 ton/ha per le tipologie con indicazione del vitigno. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere
superiore all’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le caratteristiche tipiche di ogni
tipologia. Il titolo alcolometrico volumico totale varia da 10%vol. a 16% vol.
UVA RIVENDICATA
Uva rivendicata vendemmia 2012 (Kg)
Uva rivendicata vendemmia 2013 (Kg)
Variazione percentuale
28785495
28533470
-0,9%
Vino rivendicato vendemmia 2012 (hl)
Vino rivendicato vendemmia 2013 (hl)
Variazione percentuale
275150,15
265447,68
-3,5%
VINO RIVENDICATO
VINO IMBOTTIGLIATO
Vino imbottigliato dal 01/08/12 al 31/07/13 (hl) Vino imbottigliato dal 01/08/13 al 31/07/14 (hl) Variazione percentuale
117861,05
104450,27
-11,4%
RINA S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy
Ph. +39 010 53851 - Fax +39 010 5351000
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Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - Italy
Ph. +39 06 54228675 - Fax +39 06 54228692
[email protected]
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