APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E

Transcript

APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E
.
Comune di S E R I N O - Provincia di Avellino
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E TRATTAMENTO
SANITARIO DEI CANI RANDAGI
L’anno 2016, il giorno ____________ del mese
, nella Sede Municipale di Serino, si sono costituiti i
Sigg.:
Da una parte il Dr. Petti Antonio, nato a Nocera Superiore (SA) il 7/4/1957 – nella sua qualità di Responsabile
del I Settore(Segreteria ,ambiente e ecologia ,commercio, contenzioso etc) del Comune di Serino, il quale
interviene in questo atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, giusto
Decreto Sindacale di nomina, a firma del Sindaco pro-tempore del Comune di Serino nr. 325 del 04/01/2016,
avente il seguente codice fiscale 00118430644 di seguito denominato “Comune”;
dall’altra
…………………..
nat…..
a
………………………
il
……………………….,
residente
a
………………………… in via ………………………… …. quale interviene nel presente atto in qualità di
Amministratore della società “……………………………….. corrente in ………………………….. alla via
…………………………… codice fiscale e partita IVA …………………………., di seguito denominata “Società
Affidataria”;
Tutto ciò premesso e considerato, tra i comparenti si stipula e si conviene quanto segue:
Art.1 – Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente atto è l’appalto del servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del randagismo
nell'ambito del territorio del Comune di Serino
Il Comune di Serino affida alla …………………….. che accetta, il servizio di mantenimento, custodia e
trattamento sanitario, in regime di vitto e alloggio, dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di
Serino, alle condizioni di seguito riportate.
L’appalto ha ad oggetto i servizi di:
-
Prelevamento e trasporto, per il mantenimento e la custodia, dei cani intestati al Comune di Serino e,
al momento del presente accordo, ricoverati presso altri canili;
-
Mantenimento e custodia dei cani randagi che si accalappieranno con decorrenza odierna;
-
trattamento sanitario dei cani randagi accalappiati. Interventi e cure sanitarie “ordinarie” atte a
garantire la regolarità dello stato sanitario e igienico degli animali ivi custoditi. A tal proposito,
l'appaltatore dovrà provvedere, con l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario libero
professionista, responsabile sanitario del rifugio, ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le
sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine. Il nominativo del Medico Veterinario dovrà essere
comunicato, all’atto dell’avvio del servizio al responsabile del settore I.
-
promozione dell’affido ed affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è potuto in alcun
modo risalire ai legittimi proprietari;
-
eliminazione delle carcasse degli animali morti.
Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento del servizio
L’azienda Affidataria, con la sottoscrizione del presente atto, riconosce di essere in possesso di tutte le
autorizzazioni e provvedimenti all’uopo necessari e previsti dalla vigente legislazione di settore nazionale e
della Regione Campania, per la gestione del servizio oggetto del presente appalto e che, pertanto, nulla-osta,
sotto il profilo igienico - sanitario, edilizio e urbanistico, all’utilizzo della relativa struttura, con riferimento anche
all’area su cui essa insiste.
Capitolato 1
I cani devono essere custoditi in apposita struttura per cani in regola con le norme nazionali e regionali della
Campania e con le disposizioni dell’ASL Avellino
Il rifugio deve essere in possesso:
- dei requisiti di cui all’art. 7 della L.R. Campania 16/2001;
- del nulla osta di ricettività (capienza) del servizio veterinario competente per il rispetto del benessere
animale;
- della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all’art. 24 del D.P.R. 230/1954 “ Regolamento di Polizia
Veterinaria” e di tutte le autorizzazioni previste dai vigenti regolamenti in materia;
- dell’iscrizione all’albo regionale dei canili;
- disporre di idonei procedimenti per l’incenerimento o smaltimento delle carcasse canine nel rispetto delle
vigenti normative in materia;
- avere alle dipendenze un operatore cinofilo al fine di facilitare le eventuali adozioni;
- essere in possesso dei seguenti requisiti/certificazioni di qualità: UNI ISO 9001;
Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori da sottoporre ad
osservazione veterinaria ed ai cani sterilizzati chirurgicamente, per il periodo di degenza postoperatoria,
nonché, ai cani ammalati e deve assicurare, in ogni caso, la reperibilità degli addetti titolari delle strutture, al
fine di consentire la consegna degli animali catturati negli orari di chiusura del canile;
La direzione del canile deve essere disponibile a consentire l'accesso ai locali adibiti al servizio in oggetto, al
pubblico, almeno due giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno due ore al giorno. L'orario
di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune e all’ASL e deve essere esposto in modo ben
visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura. Oltre a ciò deve essere pubblicizzato anche
un recapito telefonico che deve servire all'utenza al fine di poter accedere alla struttura e per avere
informazioni per il collocamento e/o riconsegna degli animali ospitati.
La Società Affidataria assume l’impegno, a proprie cure e spese, di trasferire i cani di proprietà del Comune di
Serino ed attualmente custoditi in altro canile, presso la struttura rifugio per cani della società medesima
Art.3 – Durata dell’appalto
La durata dell’appalto del servizio oggetto della presente convenzione è stabilita in anni due (2), decorrenti
dalla data di sottoscrizione dell’atto. L’appalto si intende risolto automaticamente e senza alcuna
comunicazione formale alla sua scadenza naturale.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi.
In tal caso, l’appaltatore è tenuto ad applicare le medesime condizioni economiche con cui si è aggiudicato
l’affidamento dell’appalto.
Art.4 – Organizzazione del Servizio
Tutti i servizi devono essere svolti dalla Società Affidataria con propria organizzazione ed a suo esclusivo
rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell’ASL Avellino.
I cani accalappiati verranno trasferiti, custoditi
e trattati presso la struttura della Società Affidataria,
garantendo per essi buone condizioni di trasporto e di vita nel rispetto delle relative prescrizioni igienicosanitarie e secondo la legge della Regione Campania n. 16/2001 e la legge quadro n. 281/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
In particolare la società affidataria effettuerà i seguenti trattamenti profilattici: trattamento vermifugo contro
parassiti intestinali; trattamento esterno contro pulci, zecche, pidocchi; vaccinazione e richiamo annuale
contro le seguenti malattie infettive: cimurro, epatite, gastroenterite virale, tosse dei canili e leptospirosi;
sterilizzazione mediante ovaroisterectomia per le femmine e orchiectomia per i soggetti maschi. La società
affidataria dovrà comunicare mensilmente, anche al Servizio Veterinario, i casi di decesso di cani di proprietà
del Comune di Serino ed il numero degli eventuali affidi; nel caso in cui gli affidatari dovessero risiedere in
Capitolato 2
comuni di competenza dell’ ASL Avellino, la comunicazione dovrà essere integrata con le generalità ed il
domicilio dell’affidatario.
L’affidataria del servizio:
-
garantisce l’osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro nonché
ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
-
Assume a proprio carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale
addetto allo svolgimento del servizio; vigilare che il personale addetto tenga un comportamento
corretto nei confronti dei cittadini, delle associazioni zoofile, nonché nei confronti della Committenza.
-
Risponde direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio,
assumendo a proprio carico idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei relativi danni arrecati.
A tal fine il Comune non si assumerà nessuna responsabilità per i danni che venissero arrecati a
persone e cose dall’appaltatore nello svolgimento del servizio.
-
Accetta eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dall’Amministrazione, dal
Servizio Veterinario dell’ASL Avellino.
Le modifiche da apportarsi saranno relative esclusivamente ad ovviare ad inconvenienti riscontrati
durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso. Le modifiche comportanti
aggravi organizzativi e gestionali daranno luogo ad un equo adeguamento del corrispettivo, da
concordare fra le parti.
-
Segnala prontamente al Servizio Veterinario dell’ASL casi di sofferenza, malattia o morte; i cani
ricoverati potranno essere soppressi esclusivamente da un Veterinario dell’ASL, solo se gravemente
malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del Servizio Veterinario dell’ASL,
che provvederà alla soppressione, esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a
redigere apposita certificazione. In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione, la ditta
appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL e tenere la
carcassa a disposizione del Servizio medesimo al fine di poterne verificare le cause del decesso.
-
Consentire l’ingresso nel canile sanitario e nel canile rifugio dei cani di pertinenza del Comune di
Serino e lo svolgimento di attività a favore degli animali da parte degli appartenenti ad Associazioni
zoofile, secondo modalità concordate con il Comune e con il Servizio Veterinario dell’ASL, tramite
apposita convenzione che detti condizioni che non comportino aggravi per l’appaltatore.
Art. 5 – sospensione o revoca dei provvedimenti amministrativi
In considerazione delle concessioni amministrative rilasciate dagli Enti competenti per la gestione del servizio
di mantenimento gestione dei cani randagi, le parti di comune accordo pattuiscono che, in caso di revoca di
detti provvedimenti amministrativi e per cause dipendenti dalla Società Affidataria, e di interruzione o cessione
dell’attività, la Società medesima è obbligata, a proprie cure e spese, a trovare soluzioni per il mantenimento e
la custodia dei cani randagi del comune.
Art.6 – Attività di controllo
E’ in facoltà del comune effettuare, con proprio personale e avvalendosi di propri esperti di fiducia, visite
presso le strutture per verificare il servizio reso e le condizioni di mantenimento dei propri cani.
Art.7 – Affidamento dei cani
Il Comune di Serino favorisce i programmi di affido dei cani di sua proprietà e ricoverati presso la struttura
della società affidataria.
Capitolato 3
La direzione del canile è tenuta ad attuare una politica diretta ad evitare che i cani permangano a lungo nel
canile e a favorire il più rapidamente possibile l’affido dei cani.
La società Affidataria si impegna a collaborare con il comune e con le associazioni a protezione degli animali
per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto
degli animali ed alla pratica degli
affidamenti.
L’incentivazione all'adozione dei cani deve avvenire anche strumenti di comunicazione di massa, attraverso
l'affissione di avvisi presso specifici spazi pubblici e la creazione di apposite pagine su sito internet.
Art.8 – Disposizioni finanziarie per la gestione del servizio
L’azienda affidataria percepirà, per ogni cane custodito e in relazione al periodo di custodia, il compenso
giornaliero risultante dalla procedura di gara.
Il compenso è soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
Detto compenso è omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizi descritti nel
presente documento d’oneri,
alimentazione dei cani e compreso medicinali per assistenza sanitaria e
profilassi vaccinale, sterilizzazione, smaltimento carcasse, eventuali costi di trasferimento. Detto compenso è,
altresì, soggetto, dopo il primo anno di validità della presente convenzione, a rivalutazione automatica sulla
base dell’indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo. Il corrispettivo, come sopra determinato,
sarà liquidato sulla base di fattura trasmessa digitalmente dalla Società Affidataria contenente i riscontri
mensili delle presenze giornaliere di cani e le indicazioni per l’accredito alla Società Affidataria della somma
maturata.
Il pagamento, mediante accredito bancario, sarà disposto entro giorni 60 dalla ricezione della fattura al
protocollo dell’Ente.
La Società Affidataria è obbligata a comunicare, per ogni mese di riferimento, un rapporto contenente le
seguenti notizia minime:
-
Il numero di cani custoditi nel canile all’inizio del mese
-
Il numero dei cani immessi nel canile nel corso del mese
-
Il numero dei cani deceduti o affidati nel corso del mese
-
Il numero di cani custoditi nel canile alla fine del mese
Art. 9 – obbligo di ricettività e divieto di subappalto
La ditta affidataria del servizio garantisce in ogni momento la ricettività del canile ad accogliere i cani
accalappiati sul territorio del Comune di Serino fino al doppio del numero di unità stimato nella procedura di
gara.
In caso di mancanza di disponibilità ad accogliere i cani nel limite di cui al precedente comma, dovuta a fatti
non dipendenti dalla volontà dell’affidataria, i cani da custodire a cura e spese dell’affidataria potranno essere
temporaneamente custoditi presso altro canile, purché trattasi di struttura in regola con le norme e prescrizioni
del presente capitolato.
L’aggiudicatario del servizio non potrà, anche temporaneamente e/o parzialmente, cedere e/o affidare e/o
subappaltare in alcun modo il servizio oggetto del presente capitolato ad altro soggetto e/o impresa, pena
l'immediata risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui sopra, il Comune incamererà interamente la cauzione
versata alla stipula del contratto e procederà all'immediata risoluzione del medesimo, fatta salva ogni ulteriore
azione in difesa degli interessi del Comune.
Art. 10 - Penalità
Per eventuali inadempienze relativa al mantenimento e alla custodia dei cani verrà applicata una penale del
10% sull’importo giornaliero da corrispondere da parte del Comune, mediante trattenuta sulle competenze
mensili.
Capitolato 4
Analoga penale sarà applicata nel caso di inadempimento relativo ai servizi offerti con il progetto tecnico di
gara (busta 2)
I contraenti convengono, altresì, che, per ogni ed eventuale controversia riguardante l’applicazione,
l’interpretazione e la corretta esecuzione del presente contratto, il Foro competente, ai sensi e per gli effetti
anche dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, è quello di Avellino. Ferma restando l’applicazione della
penale già prevista, si conviene, inoltre, che, in caso di inadempienza di particolare gravità da parte della
Società Affidataria, il Comune di Serino si riserva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento
nelle forme di legge, di risolvere la presente convenzione.
Art.11 – Trattamento dei dati
Il Comune di Serino, ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 30/06/2003 n. 196, informa la Società Affidataria, che
tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia.
Art.12 – Clausola di chiusura
Le parti concordemente dichiarano che la presente scrittura privata ha valore a tutti gli effetti di legge e sarà
registrata in caso di controversia con spese a carico della parte inadempiente.
Per il canile
Il Responsabile Settore I
……………………
Dr. Antonio Petti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del Codice Civile, si approvano espressamente e specificatamente gli artt.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e 12 della presente scrittura/capitolato
Per il canile
……………………
Il Responsabile Settore I
Dr. Antonio Petti
Capitolato 5