DPR 3 aprile 2006 n. 180

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DPR 3 aprile 2006 n. 180
D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.
Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del
Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 113.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;
Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2001, n. 287;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie
locali in data 16 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente regolamento:
1. Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata:
«Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul
territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica ed è organo periferico del Ministero dell'interno.
2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle
Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:
a) il coordinamento dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello
Stato sul territorio;
b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli
di governo esistenti sul territorio.
3. La Prefettura assicura, altresì, nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa
attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per
l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali
disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilità, anche sulla
base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui
ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attività connesse alle funzioni di
rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie,
indicate dall'articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.
2. Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo
sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:
a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri
da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato
necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;
b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del
coordinamento delle attività delle strutture amministrative dello Stato operanti
sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello
Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle
esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei
procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di
una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;
c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione,
da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei
rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono definite le modalità di raccordo tra Prefetture ed
uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni
statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi
generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche
amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali
degli uffici.
3. Convenzioni e conferenze di servizi.
Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare,
in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, le modalità di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e
regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia capoluogo
della regione interessata.
2. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo
sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, può, nel
caso in cui l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, indire
la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. La Conferenza di servizi può essere
altresì indetta dal prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi
quando la convocazione è richiesta dal presidente della giunta regionale o da
uno o più degli enti locali coinvolti.
4. Conferenze permanenti.
1. Le Conferenze permanenti, previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono organi che
coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle
attività degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici
con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono
composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello
Stato operanti nella provincia, dal presidente della provincia, dal
rappresentante della città metropolitana, ove costituita, dal sindaco del
comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente interessati alle

In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.P.C.M. 27 luglio 2007.
questioni trattate, o loro delegati, nonchè da tutti quei soggetti istituzionali di
cui è ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da
assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata
presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente
il prefetto può promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della
provincia.
3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del capoluogo
di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui è ritenuta utile la
partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi
hanno comunque interesse, sono invitati il presidente della regione, il
presidente della provincia, il rappresentante della città metropolitana, ove
costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni
eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi
personalmente o tramite loro delegati.
4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di
massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d'ordine;
b) sviluppo economico e attività produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunità.
Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalità del proprio
funzionamento.
5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili
delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio
della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture,
nonchè i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o
sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.
6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalità di
esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul
territorio e di promozione della leale collaborazione con la regione e gli enti
locali nell'ambito di ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale
promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture
nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.
5. Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti.
1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria è composto da personale ivi in
servizio.
2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni anno entro
trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresì,
convocate dal prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei
compiti di coordinamento dell'attività amministrativa e del concreto
svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della convocazione
della Conferenza provinciale è data comunicazione al presidente della regione.
Della convocazione della Conferenza regionale è data comunicazione ai prefetti
delle altre province della regione.
3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su
richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei
sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza
statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali,
comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere,
altresì, convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni sono
trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro dell'interno. Le
deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresì, trasmesse
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.
6. Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri.
1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri
le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire
l'uniformità dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, e successive modificazioni, nel
rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di
buon andamento dell'attività amministrativa.
2. I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite
direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da
porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla
cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei
servizi stessi. La qualità dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri
indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori
contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso
eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di
monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
7. Intervento sostitutivo del prefetto.
1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attività
amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un
grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla collettività, provvede ad
acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva
attività di mediazione con i soggetti interessati.
2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli
uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma
1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione
e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio
alla qualità dei servizi resi alla collettività anche ai fini del rispetto della leale
collaborazione con le autonomie territoriali.
3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il
prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico
dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per
l'adempimento un congruo termine.
4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente,
richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il prefetto,
previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i
provvedimenti necessari.
5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei
trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente
del Consiglio dei Ministri può deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei
Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, può autorizzare
l'intervento sostitutivo del prefetto.
8. Personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo.
1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al prefetto, e richiamati
dagli articoli 1 e 2, si provvede con funzionari della carriera prefettizia,
dirigenti e personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il prefetto si avvale,
inoltre, del personale dirigenziale previsto dall'articolo 10, comma 3-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello
dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al
personale dirigenziale di cui al comma 2.
9. Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.
1. Il prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte
le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie
territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per
le relazioni con il pubblico, garantisce circolarità e diffusione delle informazioni
tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.
10. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante
del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la
regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione
Friuli-Venezia Giulia.
11. Abrogazioni.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, è
abrogato.
12. Disposizioni finali.
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.