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REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA REGIONALE DEL 3 APRILE 2016
REGOLAMENTO INTERNO
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ART. 1 - ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DELL'UNPLI CALABRIA
1.
Ai sensi dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna provincia, quali articolazioni
periferiche dell’Unpli Calabria, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco della provincia
associate all’Unpli. Possono essere costituiti, altresì, Consorzi, Comprensori, Bacini, o altre forme
organizzative purché secondo le norme statuarie.
2. I Comitati Provinciali dipendono gerarchicamente dal Comitato Regionale. Devono dotarsi di
proprio Statuto e Regolamento, organicamente coerenti con quelli adottati dal Comitato
Regionale e dall’Unpli Nazionale, e godono di autonomia decisionale, operativa ed economica.
Sia nel caso di prima adozione sia nel caso di modifiche e variazioni, propedeuticamente
all’approvazione da parte dei Comitati Provinciali, i detti Statuti e Regolamenti devono essere
sottoposti all’esame del Comitato Regionale, che ne verificherà la rispondenza agli Statuti
Regionale e Nazionale, esprimendo vincolante parere con delibera del Consiglio Regionale. Al
fine di consentirne la prevista attività di controllo e vigilanza, i Comitati Provinciali assolveranno
all’obbligo informativo di :
a) portare a conoscenza del Comitato Regionale, in via formale e propedeutica, le iniziative che
saranno poste in essere nell’ambito delle competenze istituzionali riconosciute alle
articolazioni periferiche;
b) trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Bilancio di Previsione e la connessa
Programmazione Annuale (Piano d’Azione), accompagnati dalla delibera assembleare di
approvazione;
c) trasmettere, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Conto Consuntivo (completo di nota
integrativa) dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e la connessa Relazione
sull’Attività Svolta, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori e dalla delibera
assembleare di approvazione.
3. Il mancato assolvimento, nei tempi sopra previsti, dell’obbligo informativo relativo al
Bilancio di Previsione e al Conto Consuntivo determinerà il commissariamento del
Comitato Provinciale. Un commissario ad acta, nominato appositamente dall’Unpli
Calabria, provvederà all’approvazione delle citate scritture e al rinnovo degli Organismi
Provinciali.
4. Il Comitato Regionale riconosce ai Comitati Provinciali una percentuale delle quote associative e
altre eventuali fonti di entrata, che verranno stabilite dal Consiglio Regionale al fine di
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contribuire alla funzionalità degli organismi provinciali. Nello specifico, relativamente alle
percentuali riconosciute ai Comitati Provinciali sulla quota adesione, il Comitato Regionale
provvede, entro il mese di giugno, a rimettere a ciascun Comitato Provinciale la rispettiva quota
di pertinenza in acconto ed entro la fine dell’anno la quota a saldo, sulla base del numero di Pro
Loco iscritte all’Unpli in ogni singola provincia. Compatibilmente alle disponibilità di cassa, il
Comitato Regionale con la stessa tempistica, provvederà anche alla liquidazione di eventuali
percentuali riconosciute provenienti da altre fonti di entrata.
5. I Comitati Provinciali hanno la stessa durata del Comitato Regionale (4 anni), e allo scadere del
quadriennio dovranno essere rinnovati, anche se la carica è stata acquisita nel corso del
quadriennio stesso.
6. La scadenza delle varie cariche a livello provinciale e regionale va armonizzata con le scadenze
delle cariche a livello nazionale.
7. All’interno di tutti gli organismi UNPLI non è ammesso detenere complessivamente più di 2
cariche elettive ai sensi dell’art. 23, comma 23.4 dello Statuto.
ART. 2 – ORGANISMI REGIONALI
1.
L’Assemblea Regionale, massimo organo del Comitato Regionale, è costituita dal rappresentante
di ciascuna delle Pro Loco regolarmente iscritte, uniche aventi diritto di voto, le quali risultino in
regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente oltre a quello in
cui si effettuano le suddette operazioni assembleari. Possono inoltre essere invitate, senza diritto
di voto, le altre Pro Loco non associate, ed eventualmente esperti invitati dal Presidente, anche
su determinazione del Consiglio Regionale.
2. Il Presidente Regionale, d’intesa con il Consiglio Regionale, stabilisce la data, la sede, l’ora e
l’ordine del giorno delle assemblee regionali. Le convocazioni devono essere diramate a tutte le
Pro Loco iscritte tramite e-mail e/o sms almeno 15 giorni prima della data di svolgimento
dell’Assemblea per permettere alle Pro Loco l’invio di un proprio rappresentante. Possono
partecipare a dette Assemblee, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti
previsti dallo Statuto dell'Unpli Calabria. In Assemblea ogni socio può essere portatore di un
numero massimo di una delega di altri soci aventi diritto, la cui autenticità deve essere garantita
con la firma del socio delegante e supportata dalla copia di un documento di identità.
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3. L'avviso di convocazione e tutti i documenti utili ai fini dell’ordine del giorno, dovranno essere
inseriti anche nell’apposita sezione del sito web dell’Unpli Calabria contestualmente alla
convocazione per consentire ai soci di prepararsi sugli argomenti da trattare.
4. I lavori assembleari con esclusione di quelli elettivi appositamente disciplinati, sono
regolamentati dal Presidente Regionale, sia in ordine agli interventi che alla determinazione dei
tempi massimi di essi per garantire un ampio dibattito. In caso di sua assenza o impedimento,
potranno essere presiedute dal Vice Presidente e nel caso di sua assenza dal Consigliere più
anziano di età associativa.
5. In occasione del rinnovo degli organi regionali, si dovranno tenere le assemblee provinciali
elettive, entro i tempi indicati dal Consiglio Regionale. L’Assemblea Regionale elegge i
Consiglieri dell’Unpli Calabria in ragione di un rappresentante ogni 10 Pro Loco associate
regolarmente costituite o frazione superiore a 5, usando come base di calcolo il minore fra il
numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell’anno precedente e quello
ufficiale rilevato 15 giorni prima delle operazioni di voto. Ogni Comitato Provinciale in misura
inferiore a 5 Pro Loco regolarmente iscritte ha diritto comunque ad un rappresentante in
Consiglio Regionale.
6. Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza complessivamente equilibrata
della realtà territoriale, giusta quanto previsto dall’art. 9.1 dello Statuto, sono previste cinque
circoscrizioni elettorali provinciali, coincidenti con i territori in giurisdizione ai cinque Comitati
Provinciali. Sia per la presentazione della propria candidatura sia per esprimere il proprio voto,
tramite i legittimi rappresentanti, ciascuna Pro Loco associata farà riferimento alla circoscrizione
elettorale coincidente con il Comitato Provinciale di appartenenza.
7. L’Assemblea Regionale nella seduta in cui è prevista l’elezione delle cariche istituzionali è
presieduta dal Consigliere più anziano di età associativa fino all’avvenuta elezione del nuovo
Presidente Regionale, che lo sostituirà immediatamente nella prosecuzione della sessione,
mentre il Segretario generale uscente rimarrà invariato per tutta la riunione.
ART. 3 - PROCEDURE ELETTIVE
1. Per il rinnovo delle cariche sociali o per altro tipo di votazione riguardante persone, l'Assemblea
come primo atto costituisce la Commissione Elettorale e Verifica Poteri, composta da un
Presidente e da due scrutatori (per ogni seggio), di cui uno con funzioni di segretario
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verbalizzante. Essi sono eletti fra gli aventi diritto al voto, ma non debbono figurare tra i
candidati.
2. La Commissione Elettorale avrà il compito di:
•
controllare la validità dell’iscrizione dei Soci;
•
verificare la validità delle candidature
•
preparare, controllare e controfirmare le schede elettorali;
•
presenziare il seggio elettorale durante le votazioni;
•
eseguire lo spoglio delle schede;
•
stilare il verbale delle votazioni;
3. Le schede di votazione devono essere timbrate e firmate dalla Commissione Elettorale. Ogni
elettore dopo aver votato deve apporre la propria firma sull'apposito elenco dei votanti, anche in
corrispondenza di eventuali deleghe di cui sia in possesso. Nelle operazioni di scrutinio
intervengono le norme di legge in vigore al momento circa la validità o meno del voto risultante
sulle schede votate. Segni diversi, cancellazione o altro, rendono il voto non valido.
4. Lo spoglio delle schede avviene leggendo le stesse ad alta voce.
5. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli
scrutatori, da allegare al verbale dell’Assemblea in cui si effettua la votazione. Al termine dello
spoglio dei voti il Presidente della Commissione Elettorale dà lettura dei nominativi degli eletti
agli organismi Regionali. Il Presidente Regionale convocherà gli eletti dei nuovi organismi entro
30 giorni per l’elezione delle cariche interne. Per le elezioni che si svolgono nelle assemblee
provinciali dopo aver svolto tutte le operazioni come sopra il Presidente della Commissione
invierà il verbale delle elezioni al Comitato Regionale entro 15 giorni dallo spoglio dei voti.
6. Per le elezioni degli organi sociali diversi dal Presidente, i rappresentanti delle Pro Loco che
intendano proporre la propria candidatura, che dovrà essere sostenuta da almeno altre due Pro
Loco su base provinciale, dovranno compilare l’apposito modulo (redatto dal Comitato
Regionale), convalidato dalla firma del Presidente della Pro Loco di appartenenza, e farlo
pervenire all’ufficio di segreteria regionale almeno 10 giorni prima della data delle votazioni. Ogni
altra forma di presentazione viene automaticamente considerata nulla. Ogni Pro Loco può
candidare e sostenere una sola candidatura per l’elezione dello stesso organo sociale.
Risultano eletti i candidati che abbiano riportato più preferenze (maggioranza semplice); in caso
di parità, prevale il candidato la cui Pro Loco vanti la maggiore anzianità di affiliazione all'Unpli;
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quindi quello con maggiore anzianità anagrafica e in caso di ulteriore parità, si procede per
sorteggio. I non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
7. La candidatura alla carica di Presidente Regionale dovrà avvenire con apposito modulo
predisposto dal Comitato Regionale e dovrà essere accompagnata da dichiarazione di sostegno
rilasciata dall’assemblea del Comitato Provinciale di appartenenza e dal 25 % delle Pro Loco dei
restanti Comitati Provinciali aventi diritto di voto. Detto incartamento dovrà pervenire all’ufficio
di segreteria regionale almeno 10 giorni prima della data delle votazioni. Il Comitato Provinciale
potrà sostenere solamente un candidato alla carica di Presidente Regionale. Ogni altra forma di
presentazione viene automaticamente considerata nulla. Risulta eletto il candidato che abbia
riportato più preferenze (maggioranza semplice); in caso di parità, prevale il candidato la cui Pro
Loco vanti la maggiore anzianità di affiliazione all'Unpli; quindi quello con maggiore anzianità
anagrafica e in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. La procedura di cui al presente
comma 7 si applica anche per l’elezione del Consigliere Nazionale. Ogni elettore, per l’elezione
del Presidente Regionale e del Consigliere Nazionale, può esprimere una sola preferenza.
8. Possono essere candidati alle cariche sociali :
•
i Presidenti di Pro Loco;
•
i Soci delle Pro Loco a pieno titolo appositamente delegati con delibera del Consiglio
Direttivo dell’associazione di appartenenza.
I candidati dovranno essere iscritti da almeno due anni alla stessa Pro Loco, compreso l’anno in
cui si svolgeranno le elezioni, ed aver maturato esperienza come dirigente Pro Loco e/o Unpli.
9. Avranno diritto a candidarsi e al voto le Pro Loco in regola con il versamento della quota sociale
secondo quanto stabilito dallo statuto. Il versamento della quota dell’anno in corso dovrà risultare
effettuato almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’assemblea elettiva,
pena l’invalidità della candidatura.
10. Ogni elettore per l’elezione del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri, che avverrà in ambito dell’assemblea elettiva regionale su scala provinciale, può
esprimere due preferenze con alternanza di genere. In caso di espressione del medesimo sesso la
preferenza verrà attribuita solo alla prima indicazione.
11. I Presidenti e i Segretari dei Collegi vengono eletti fra i componenti effettivi dei Collegi stessi
nella seduta di insediamento, da effettuarsi immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, e
comunque entro il termine massimo di 30 giorni. Il primo degli eletti, ovvero a parità di voti il più
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anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio. Sia i
componenti effettivi che quelli supplenti hanno pari dignità di voto.
ART. 4 – PRESIDENTE, GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO REGIONALE
1.
I Consiglieri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi purchè interi salvo
deroga deliberata espressamente dall’Assemblea Regionale. Al Consiglio Regionale possono
essere invitati ad assistere :
• il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri;
• i componenti dei Collegi, delle Commissioni e dei Dipartimenti;
• il Presidente e i Consiglieri Onorari del Comitato Regionale;
• esperti su invito del Presidente.
2. Le sedute del Consiglio Regionale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà
più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la
presenza di 1/3 dei componenti.
3. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno 10
giorni prima e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione. La
convocazione avverrà tramite e-mail e/o sms considerando valida la data di spedizione. In caso
di urgenza è ammessa la convocazione via mail e/o sms, con il maggior preavviso possibile. Nel
Consiglio Regionale non sono ammesse deleghe.
4. Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno 4 volte l’anno. Può inoltre essere convocato
quando il Presidente lo ritenga opportuno. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta
scritta almeno 1/3 dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. Il Consiglio Regionale a norma dello Statuto delibera l’ammissione di Pro Loco di nuova
iscrizione previa verifica dei requisiti. Il Consiglio Regionale può delegare il Presidente e il
Segretario Regionale alla valutazione di cui sopra, sentito il Comitato Provinciale di
appartenenza, con obbligo di ratifica dell’ammissione nel primo Consiglio Regionale utile.
6. Il Consiglio Regionale in caso di gravi inadempienze e violazioni - compreso le assenze
continuative in numero pari a 3, salvo gravi motivi debitamente giustificati ed accettati dallo
stesso Consiglio e/o le assenze anche non continuative pari al 50 % delle sedute consiliari
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annuali - dei membri degli organismi regionali, sentita la relazione del Presidente, decide la
decadenza con apposita deliberazione.
7. L’Assemblea Regionale, anche su istanza del Consiglio Regionale e/o del Comitato Provinciale di
appartenenza, con motivata decisione e apposita deliberazione, può produrre atto di sfiducia
verso coloro (consiglieri, revisori, probiviri, ecc.) che si rendono responsabili di quanto previsto
nell’art. 3, comma 9, lettera e) e comma 13, lettera e) ed f) dello statuto. Analogo atto di sfiducia
può essere prodotto nei confronti di coloro che si rendono responsabili di manifesta
inoperatività, scarsa partecipazione alla vita associativa ed alle attività dell’Unpli.
8. In caso di dimissioni o decadenza durante il corso del mandato, i membri degli organismi Unpli
sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Qualora non siano più
disponibili soci aventi diritto per la surroga, si procederà entro 30 giorni ad elezioni suppletive,
solo ed esclusivamente per i componenti mancanti.
9. Il Consiglio Regionale determina il numero dei componenti della Giunta Esecutiva che non può
superare la metà dei membri del Consiglio Regionale. La Giunta Esecutiva nell’espletamento dei
suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano. Le sedute della
Giunta Esecutiva, sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei
componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di
metà dei componenti, purché sia presente il Presidente Regionale. La carica di componente della
Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Regionale.
10. Durante il corso del mandato, in caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti
della Giunta Esecutiva, il Presidente proporrà la sostituzione al Consiglio Regionale nella prima
convocazione successiva all'evento.
11. Ogni componente di organismi Unpli deve far pervenire entro il 31 marzo di ogni anno una
dichiarazione redatta su apposito modello (redatto dal Comitato Regionale) a firma del
Presidente della Pro Loco che ne certifichi l’iscrizione all’Unpli e la sua personale iscrizione alla
Pro Loco per l’anno in corso. Il mancato rispetto di tale norma comporta la decadenza del
soggetto dalle cariche ricoperte nei vari livelli dell’Unpli, il provvedimento è adottato dal
Consiglio Regionale.
12. I dirigenti Unpli a livello Provinciale e Regionale devono regolarizzare l’iscrizione all’Unpli entro
il 31 marzo al fine di poter certificare quanto sopra.
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13. Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e ai rispetti uffici, ai componenti della Giunta
Esecutiva, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente del Collegio dei
Probiviri e al Consigliere Nazionale in funzione del mandato e della rappresentanza, viene
riconosciuto a carico dell’Unpli Calabria il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di
compiti inerenti la carica e per le funzioni collegate all’Unpli Nazionale.
14. Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
al Presidente del Collegio dei Probiviri dei Comitati Provinciali e ai Consiglieri Regionali in
funzione del mandato e della rappresentanza, viene riconosciuto a carico dell’Unpli Provinciale il
rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di compiti inerenti la carica e per le funzioni
collegate. Le spese sostenute per l’adempimento del mandato di Consigliere, Revisore o Probiviro
Provinciale sono a carico delle Pro Loco di appartenenza.
15. Tutti i rimborsi spese indicati vengono effettuati compatibilmente alle rispettive disponibilità di
cassa del Comitato Regionale e di ciascun Comitato Provinciale.
16. Tutti i rimborsi delle spese devono essere richiesti mediante apposito modulo (con allegata la
documentazione di spesa fatture, ricevute, ecc.) debitamente compilato e secondo le seguenti
modalità :
• utilizzo dei mezzi pubblici (treno, nave, aereo, ecc. esclusivamente in classe economica) sarà
riconosciuto il rimborso del biglietto;
• utilizzo dei mezzi propri sarà riconosciuto il rimborso secondo le tariffe ACI;
• pedaggio e trasporto urbano di ogni genere sarà riconosciuto il rimborso del biglietto se
regolarmente obliterato;
• costo attinenti al vitto (per un massimo di € 20,00 giornaliere) e all’alloggio (per un massimo di
€ 50,00) sarà rimborsato dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale riportante
chiaramente il nominativo del fruitore o dei fruitori.
• spese forfettarie saranno rimborsate purché non superiori al limite indicato dalla normativa
vigente.
17. In riferimento alla vigente legislazione di cui alla Legge n. 383/2000 relativa alle Associazioni di
Promozione Sociale è possibile in caso di particolari necessità, occasionalmente avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo e o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. Non
potranno comunque assumere incarichi professionali di alcun genere : il Presidente, il Vice
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Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente dei Probiviri a livello
Regionale e/o Provinciale.
18. Per l’espletamento delle funzioni istituzionali, il Presidente Regionale, sentito il Consiglio, potrà
istituire l’Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal medesimo, dal Vice Presidente, da un
addetto di presidenza e da un addetto stampa. A tale Ufficio potranno essere assegnate specifiche
funzioni operative e organizzative a supporto degli organismi Unpli. Le mansioni dell’Ufficio di
Presidenza saranno svolte a titolo gratuito.
ART. 5 - CODICE ETICO E SANZIONI
1.
Qualsiasi richiesta, informativa, ecc. deve essere inviata all’organismo immediatamente
superiore. La comunicazione deve specificare esattamente i fatti, le motivazioni, ecc. evitando
assolutamente divagazioni individuali, provocazioni e toni offensivi.
2. Un atto ritenuto illegittimo o viziato nel merito, può essere impugnato con il ricorso gerarchico
rivolto all’organismo immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e
sintesi, indicando esattamente l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada
modificato. Si devono evitare assolutamente digressioni personali, argomenti eccessivamente
polemici, toni offensivi.
3. Ai soci per violazione degli obblighi statutari e regolamentari e delle deliberazioni assunte dagli
organi sociali, possono essere comminate sanzioni che consistono in :
• diffida per infrazioni lievi;
• sospensione per azioni che possono recare un danno consistente all’Unpli. La sospensione
può essere inflitta a titolo cautelativo nel periodo in cui è in corso l’accertamento dei fatti
contestati; i destinatari della sanzione sono inibiti dall’esercizio dei diritti che loro
competono fino ad un massimo di 90 giorni;
• espulsione in conseguenza di atti di straordinaria gravità;
4. Il Consiglio Regionale è tenuto ad assumere nei suddetti casi, i relativi provvedimenti con
apposita delibera.
5. Gli addebiti devono essere contestati in forma scritta all’interessato, il quale ha diritto di chiedere
un’audizione e di presentare documenti e testimonianze a difesa.
6. Avverso tali decisioni l’interessato, al quale va comunicato il provvedimento con avviso scritto
consegnato a mezzo posta raccomandata e/o e-mail, può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri
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entro 30 giorni dal ricevimento della disposizione presentando controdeduzioni. In tal caso
l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio.
7. I soci espulsi, in conseguenza di atti di straordinaria gravità, potranno essere riammessi all’Unpli
alla scadenza del quarto anno dall’allontanamento, se il soggetto interessato non ha reiterato nel
predetto periodo i comportamenti che gli sono stati addebitati.
8. I dirigenti Unpli a livello Provinciale e Regionale che si rendono responsabili di omissioni
statutarie, regolamentari e contabili, di grave entità, (mancata approvazione bilanci, mancata
convocazione assemblee, ecc.) acclarate dall’Assemblea Regionale su proposta del Consiglio
Regionale sono inibiti a ricoprire cariche dirigenziali nell’Unpli per anni quattro.
ART. 6 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio Regionale dei Probiviri, i cui membri possono essere eletti per non più di due mandati
consecutivi purchè interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea Regionale, ha i
seguenti compiti :
• regola conflitti di competenza, di rappresentanza e ogni altra controversia tra gli organi
regionali, tra questi e i Comitati Provinciali, tra questi e le Pro Loco affiliate;
• decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni
assunte dagli organi regionali e provinciali;
• decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto e nelle
eventuali normative periferiche, attinenti, in ogni caso, l’attività degli associati o degli organi
dell’Unpli;
• decide, in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Regionale nei
confronti degli organismi Unpli e delle Pro Loco, nonché su ogni altro ricorso.
2. Il Collegio dei Probiviri al fine di assumere decisioni :
• può convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni;
• può avvalersi di esperti, anche esterni all'Unpli, appositamente interpellati, chiedendo loro
pareri orali o scritti non retribuiti.
3. I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Regionale dei Probiviri devono
pervenire al Collegio stesso non oltre 30 giorni dalla notifica di quanto contestato, pena la
decadenza del ricorso stesso.
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4. Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, comunicando la
sua decisione al Consiglio Regionale entro i successivi 10 giorni. Ogni decisione del Collegio dei
Probiviri è definitiva.
5. Contro le risultanze proclamate nell’Assemblea elettiva, si può presentare ricorso entro il termine
massimo di 30 giorni dalla proclamazione al Collegio dei Probiviri uscente, che comunque è
titolato ad esprimersi per tutte le contestazioni relative alle competizioni elettorali. Il Collegio dei
Probiviri uscente è tenuto a deliberare sui ricorsi presentati entro il termine massimo di 20 giorni
comunicando la sua decisione al Consiglio Regionale entro i successivi 10 giorni.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui membri possono essere eletti per non più di due mandati
consecutivi purchè interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea Regionale, ha i
seguenti compiti :
•
vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Unpli Calabria;
•
espleta verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi
della spesa evidenziando, qualora ce ne fossero, gli scostamenti da quanto preventivato con
l’approvazione dei documenti di bilancio o delibere esecutive;
•
esprime preventivamente il proprio parere in sede di approvazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo.
7. I Collegi sono convocati, (prevedendo una seconda convocazione in caso il Collegio non si
costituisca validamente in prima convocazione) con invito scritto consegnato a mezzo e-mail e/o
sms, almeno 7 giorni prima della data fissata - in caso di urgenza, può essere altresì convocato
purché con preavviso di almeno 3 giorni - e contenente le indicazioni della sede, data, ora e
ordine del giorno.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre che risulti presente, in prima convocazione, i 2/3 dei
membri del Collegio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un ora il
Collegio si riunisce in seconda convocazione e delibera con la presenza della metà più uno dei
membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del
Presidente del Collegio. Nel Collegio ogni membro esprime un voto soltanto, non sono consentite
deleghe.
9. I Probiviri e/o i Revisori che risultano assenti a tre sedute consecutive, salvo gravi motivi
debitamente giustificati, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Collegio il quale provvede
alla surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Probiviri e/o i Revisori
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mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione, dovrà
essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Collegio. Solamente nel caso
che la vacanza dei componenti del Collegio sia contemporanea e riguardi la metà dei membri, il
Collegio sarà considerato decaduto ed il Presidente Regionale dovrà, entro un mese dal verificarsi
della vacanza, indire l’assemblea elettiva per le elezioni di un nuovo Collegio.
10. Delle riunioni collegiali dovrà essere redatta apposita delibera, firmata dal Presidente e dal
Segretario del Collegio.
11. I Presidenti dei Collegi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta
Esecutiva, se istituita, senza diritto di voto.
ART. 7 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO
1. Il Bilancio di Previsione e la relativa Relazione Programmatica (Piano d’Azione), accompagnati
dalla eventuale Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere formulati dal
Consiglio e approvati dall’assemblea regionale entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Il Conto Consuntivo (integrato con specifica nota) e la Relazione Illustrativa sull’attività svolta,
accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere formulati dal
Consiglio e approvati dall'assemblea regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Collegio dei
Revisori produrrà al Presidente Regionale formale diffida ad adempiere entro il perentorio
termine di 30 giorni dalla notifica della stessa diffida.
4. La mancata approvazione del Conto Consuntivo entro il termine di cui al punto 7.2, per come
ulteriormente diffidato dal punto 7.3, comporta la decadenza di tutti gli organismi dell’Unpli
Regionale. Le eventuali responsabilità costituiranno elemento di ineleggibilità alle cariche degli
organismi dell’Unpli Calabria per la durata di un mandato.
ART. 8 - ONORIFICENZE
1. Per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte in favore delle Pro Loco e/o dell’Unpli, il
Consiglio Regionale può conferire l'alto riconoscimento di Presidente, Consigliere e di Socio
Onorario.
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2. Il Presidente Onorario ed il Consigliere Onorario hanno facoltà di assistere ai lavori del Consiglio.
Essi, previo incarico particolare, possono rappresentare il Comitato Regionale su incarico del
Presidente in fiere, manifestazioni, simposi e svolgere altri compiti che il Consiglio Regionale
vorrà loro conferire.
3. Il Socio Onorario ha facoltà di assistere ai lavori dell’Assemblea Regionale.
ART. 9 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE APS
1. Le Pro Loco associate possono essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale attraverso l'UNPLI, come previsto dall'art. 5 del “Regolamento recante norme
circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro Nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, a norma dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 383 del 7
dicembre
2000”.
Tale
prerogativa
si
attua
attraverso
la
presentazione
dell’apposita
documentazione e la certificazione del Presidente dell’UNPLI Nazionale attestante l'appartenenza
dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai
requisiti di legge.
ART. 10 - NORME FINALI
1. Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.
2. Il presente Regolamento dell'Unpli Calabria viene emanato in attuazione di quanto previsto dallo
Statuto ed entra in vigore al momento della sua approvazione.
3. Il Consiglio Regionale è espressamente autorizzato ad apportare autonome piccole modificazioni
e/o integrazioni ai contenuti del presente Regolamento. Le modifiche apportate dal Consiglio
dovranno essere portate alla ratifica della prima Assemblea utile.
4. I Comitati Provinciali devono provvedere ad uniformare la propria normativa interna al presente
regolamento previa approvazione da parte del Comitato Regionale.
5. Le Pro Loco associate e le strutture periferiche sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli
atti deliberativi dell’Unpli Calabria.
6. Il presente Regolamento può essere modificato tutto o in parte con delibera dell’Assemblea
Regionale, purché non in contrasto con le norme dell’Unpli Nazionale o della legislazione
vigente.
REGOLAMENTO INTERNO
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7. Per tutto quanto non disciplinato in materia diversa, si fa espresso riferimento allo Statuto e al
Regolamento Nazionale Unpli vigente.
REGOLAMENTO INTERNO
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