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RISOLUZIONE N. 49/E
Roma, 22 aprile 2005
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
______________
OGGETTO:Istanza di interpello n…… della XY Imposta sostitutiva corretta applicazione dell’articolo 2, comma 1-bis, decreto legge
3 agosto 2004, n. 220.
Con istanza di interpello n………….., concernente la corretta
applicazione dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 3 agosto 2004, n.
220, convertito con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, in materia
di imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’articolo 15 e seguenti del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istituto Nazionale di Previdenza XY fa presente che tra le proprie
attribuzioni è compresa la concessione di finanziamenti ai propri dipendenti e
iscritti e che tali finanziamenti sono spesso richiesti per l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione di abitazioni.
Ciò premesso, chiede di sapere se la disciplina dell’imposta sostitutiva,
di cui agli articoli 15, 17 e 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 sia applicabile anche ai
finanziamenti effettuati per la costruzione o ristrutturazione delle abitazioni e non
solo a quelli destinati all’acquisto delle abitazioni stesse (articolo 2,
comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004).
Inoltre, chiede di sapere se per le operazioni di finanziamento effettuate
si applichi l’articolo 20 del d.P.R. n. 601 del 1973, che disciplina la
dichiarazione, la liquidazione e il pagamento dell’imposta sostitutiva.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L’XY ritiene applicabile l’imposta sostitutiva - nella misura dello 0,25%
o del 2%, a seconda che ricorrano o meno i presupposti per l’agevolazione c.d.
‘prima casa’ - ai “…mutui concessi da enti, istituti, fondi e casse previdenziali ai
propri iscritti non solo per l’acquisto, ma anche per la costruzione o la
ristrutturazione di abitazioni, o, quanto meno, anche per la costruzione di
abitazioni”.
Inoltre, ritiene che la liquidazione e il versamento dell’imposta
sostitutiva dovuta dagli enti di cui sopra debba essere effettuata ai sensi
dell’articolo 20 del d.P.R. n. 601 del 1973.
RISPOSTA DELL’AGENZIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004, ha esteso
l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine,
prevedendo che “Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di
mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e
casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti”.
L’articolo individua espressamente sia i soggetti beneficiari del regime di
favore, diversi dalle banche, sia l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta
sostitutiva. Vale a dire, estende l’applicazione di tale imposta ai finanziamenti
concessi dai soggetti espressamente indicati per “l’acquisto di abitazioni”.
La natura agevolativa della disposizione e il riferimento ai soli
finanziamenti concessi per l’acquisto di abitazioni, non ne permettono
l’applicazione a fattispecie diverse.
Pertanto, il richiamo degli articoli 15, 17 e 18 del d.P.R. n. 601 del 1973
consente la loro applicazione solo agli aspetti non espressamente contemplati dal
citato articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004.
Lo stesso limite è riferibile alla norma di interpretazione autentica del
comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, (articolo 2, comma 1, del
decreto legge n. 220 del 2004), la quale, per i finanziamenti effettuati dalle
banche, stabilisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 2%
(anziché dello 0,25%) ai soli finanziamenti concernenti l’acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione di abitazioni prive dei requisiti necessari per fruire
dell’agevolazione c.d. ‘prima casa’.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220 del
2004, l’imposta sostitutiva si applica ai soli finanziamenti a medio e lungo
termine concessi da enti, istituti, fondi e casse previdenziali e destinati
all’“acquisto di abitazioni”ai propri dipendenti e iscritti.
La misura dell’imposta è dello 0,25% o del 2%, a seconda che i
finanziamenti siano destinati all’acquisto di abitazioni per le quali sussistono i
requisiti necessari per fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 1, comma 5,
della Tariffa, Parte prima, del T.U. concernente l’imposta di registro, approvato
con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all’acquisto di una c.d. ‘seconda casa’.
La genericità del termine ‘acquisto’ comporta l’applicazione dell’imposta
sostitutiva sia ai finanziamenti destinati all’acquisto a titolo derivativo, sia a
quelli destinati all’acquisto a titolo originario. Ne consegue che l’imposta
sostitutiva è applicabile anche ai finanziamenti concessi per la costruzione di
abitazioni. Al contrario, non è applicabile ai finanziamenti destinati alla
ristrutturazione di abitazioni. In ogni caso, è esclusa l’applicabilità dell’imposta
sostitutiva ai finanziamenti concessi da enti, istituti, fondi e casse previdenziali
per finalità diverse dall’acquisto di immobili appartenenti alla categoria di
abitazione.
Con riferimento al secondo quesito, relativo all’applicazione dell’articolo
20 del d.P.R. n. 601 del 1973, si condivide la tesi dell’interpellante, secondo la
quale tale articolo è applicabile alla fattispecie in oggetto, pur non essendo
esplicitamente richiamato nell’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge n. 220
del 2004.
Infatti, la dichiarazione dei finanziamenti erogati e il versamento
dell’imposta, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 del d.P.R. n. 601
del 1973, sono adempimenti indispensabili ai fini della concreta applicazione
degli articoli 15, 17 e 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 agli enti di cui all’articolo 2,
comma 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004.
Del resto, in favore dell’applicabilità dell’articolo 20 del d.P.R. n. 601 del
1973 depone sia l’equiparazione operata dal legislatore tra banche e gli enti di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, più volte citato, sia la circostanza che, diversamente,
si determinerebbe un vuoto normativo.
La risposta al presente interpello, sollecitata dall’XY con istanza inoltrata
alla Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.