IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE
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IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE
IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE -proponente: GAS NATURAL SDG SA -località Zaule (Comune di Trieste) data fase procedura 01.07.2004 Il proponente presenta istanza al Ministero Attività Produttive (MAP) note **commento In premessa si ricorda che non esiste un luogo immateriale dove sia possibile avere una tracciabilità della procedura, che di fatto è condotta in modo del tutto opaco. VIA La procedura di valutazione degli impatti ambientali prende avvio con la legge n.349/86 di istituzione del Ministero dell'Ambiente; viene regolamentata con la successiva legge n.377/88 e il DPCM del 27.12.1988 che ne definisce le Norme tecniche. La disciplina è modificata dal decreto legislativo n.152/2006 (TU sull'Ambiente) del 3 aprile 2006 e successive modifiche introdotte dal decreto lgs. n.4/2008 Va ricordata anche la legge n. 239/2004, in materia di riordino del settore energetico, che prevede l'applicazione della procedura di VIA per gli impianti di rigassificazione, comprese le opere connesse. VIA TRANSNAZIONALE L'Italia ha ratificato la Convenzione di Espoo con legge n.640/94 che recepisce, senza aggiunte o implementazioni, il testo integrale della Convenzione stessa. La disciplina è ripresa dal Titolo IV – VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE del TU sull'Ambiente e dall'art.32 del decreto lgs. n.4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; sostanzialmente si rimanda, senza modifiche significative, alla legge n.640/94. Vale la pena ricordare che il decreto lgs. n.4/2008 all'art.35, comma 2ter recita: “Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento..” **La direttiva europea concernente la valutazione di impatto ambientale è stata allineata alle Convenzioni di Espoo e di Aarhus (direttive 97/11/CE e 2003/35/CE). L'impianto normativo italiano, nell'atto di ratifica, non ha previsto alcuna implementazione della procedura e, di fatto, il recepimento dei principi della Convenzione di Espoo risulta formale e non sostanziale. Tale scelta, come prevedibile, porta a una gestione della procedura di valutazione transnazionale per lo più improvvisata e improntata alla casualità piuttosto che alla garanzia di un diritto, sia per le autorità che per il pubblico coinvolti. La procedura in analisi presenta alcuni passaggi di cui non si conoscono le motivazioni, in un insieme procedurale assolutamente non omogeneo rispetto all'obiettivo dato dalla ratifica della Convenzione di Espoo. NB CONV. ESPOO > CONVENZIONE DI ESPOO COMM.VIA > COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA E VAS DSA > DIREZIONE SALVAGUARDIA AMBIENTALE GI > GRUPPO ISTRUTTORE MAP > MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE MATTM > MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MIBAC > MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI REGIONE FVG > REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA REP. DI SLOVENIA > REPUBBLICA DI SLOVENIA REP. DI CROAZIA > REPUBBLICA DI CROAZIA Consultazioni fra MAP e Direzione centrale Patrimonio (FVG) a seguito delle quali è riconosciuta competenza amministrativa alla Regione Friuli Venezia Giulia; la VIA sarà nazionale e, ai sensi art.8 legge n.340/2000, verrà istituita una Conferenza dei Servizi per AUTORIZZAZIONE UNICA 15.12.2004 Conferenza dei Servizi 10.01.2005 Il proponente presenta istanza alla Regione FVG 04.03.2005 Conferenza dei Servizi: le Direzioni regionali coinvolte risultano: Patrimonio, Pianificazione territoriale, Ambiente e LLPP, Salute > viene deciso unico rappresentante regionale alla Conferenza dei Servizi > Direzione centrale Patrimonio 24.03.2006 La Regione FVG con DGR 601 dichiara interesse concorrente > ai sensi della n.5/04 la Comm.VIA è integrata con un rappresentante regionale 06.02.2006 Il proponente deposita richiesta di compatibilità ambientale al MATTM, al MiBAC e alla Regione FVG 28.02.2006 Il proponente completa la documentazione 03.03.2006 AVVIO della procedura di VIA; l'avviso è pubblicato su due giornali locali e uno nazionale (La Repubblica, Messaggero Veneto e Il Piccolo) **Vale la pena notare che dalla presentazione dell'istanza al MAP , da parte del proponente, all'avvio effettivo della procedura sono trascorsi 20 mesi; periodo di tempo che andrebbe rapportato con la velocità delle innovazioni tecnologiche di settore. 21.03.2006 La Direzione Generale del MiBAC chiede alle Soprintendenze di settore le valutazioni di competenza 24.03.2006 La Regione FVG con DGR 609 definisce “area influenza potenziale dell'impianto”: Comune di Trieste, Comune di Muggia e Comune di San Dorligo della Valle > seguirà acquisizione del parere di tali Enti (art.3, LR 43/90) **In questa fase le decisioni assunte dalla Regione FVG avrebbero potuto dare una diversa impronta all'intera procedura, in particolare per quanto riguarda: 1. la definizione “area influenza potenziale dell'impianto” che si decide limitata ai soli Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle, piuttosto che a tutti i Comuni rivieraschi del golfo di Trieste 2. la mancata considerazione di eventuali impatti transfrontalieri 3. la mancata richiesta di una valutazione congiunta degli impatti ambientali per i due progetti previsti nel golfo di Trieste (elenco opere nel DPCM 29.11.2005) 4. l'assunzione della assenza in progetto della tratta di gasdotto di collegamento alla rete nazionale, come elemento dirimente per la valutazione complessiva. 31.03.2006 La Direzione Salvaguardia Ambientale (DSA) – Div.III ritiene che il progetto abbia un “impatto pregiudizievole transfrontaliero importante” > comunicazione MATTM + Min.Esteri sloveno avvio della procedura > 30 giorni per dichiarazione di interesse **In questa data potrebbe, in senso generale, intendersi formalmente avviata la procedura ai sensi della legge n.640/94 di recepimento della Conv.Espoo. La decisione della DSA, tuttavia, non pare supportata da alcun elemento rispetto ai contenuti del SIA; si ricorda che tale documento non ha alcun riferimento alla procedura prevista dalla Conv.Espoo e agli eventuali impatti transfrontalieri. Inoltre, va detto che la stessa Comm.VIA in un atto successivo (Parere n.251 del 13.03.2009) afferma che gli impianti di rigassificazione non rientrano nelle opere di cui all'Appendice I – Lista delle attività, non spiegando in alcun modo come il cambiamento di percorso rientra nelle indicazioni della norma vigente. Dagli atti non risulta alcuna comunicazione, in merito alla decisione assunta dalla DSA, alla Regione FVG e al proponente; pertanto non viene richiesto alcun aggiornamento del SIA per la valutazione degli eventuali impatti transfrontalieri. Infine, tale decisione non è comunicata al pubblico interessato che, in questa fase, sta presentando le proprie osservazioni rispetto alle quali la dichiarazione di “impatto pregiudizievole transfrontaliero importante” avrebbe un'importanza sicuramente non trascurabile. Va altresì ricordato che, in data 31.03.2006, Legambiente FVG ha depositato le proprie Osservazioni in cui, anche in considerazione del fatto che l'Alto Adriatico è un'area vasta con caratteristiche ambientali omogenea e connesse, viene rigettata la non applicabilità della Conv.Espoo ed esplicitamente: “Si chiede, pertanto, che nell'ottica di quanto previsto dall'art.2, comma 5 della Convenzione di Espoo, il SIA venga completato con le analisi e gli studi di impatto relativi all'area vasta dell'intero bacino dell'Alto Adriatico.” Inoltre, ricordando la procedura già avviata per l’identificazione dell’Alto Adriatico quale Area Marina Particolarmente Sensibile da parte dell’Organizzazione Marittima Internazionale ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78 e allegati, e il principio di precauzione, si chiede una valutazione congiunta degli impianti previsti nel golfo di Trieste a una distanza di circa 15km. (da: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Terminale onshore di rigassificazione di GNL “Zaule” – Soc. “Gas Natural” Legambiente FVG, coordinamento arch.Elena Gobbi) 06.04.2006 Si tiene il 1° INCONTRO bilaterale, la Rep. di Slovenia richiede maggiori informazioni sui due progetti **L'avvio delle procedure previste dalla Conv.Espoo appare del tutto confusa , non viene data notizia di quale documentazione sia stata inviata alla Rep. di Slovenia per permettere la dichiarazione di interesse. Infatti, si rileva che tutte le fasi precedenti hanno considerato il solo impatto del progetto in esame, pertanto non si comprendono i contenuti del 1° Incontro con la Rep. di Slovenia che, per altro legittimamente, chiede informazioni in merito ai due impianti previsti nel golfo di Trieste. Vale la pena sottolineare che, nonostante le richieste della Rep. di Slovenia, la DSA non considera l'evidente sovrapposizione degli impatti dati dai due impianti che pure sta valutando contemporaneamente . 13.04.2006 DSA inoltra documentazione alla Rep. di Slovenia > la situazione dei progetti relativi ad impianti di rigassificazione nel golfo di Trieste risulta essere: terminal Endesa: procedura appena avviata; terminal GasNatural: istruttoria tecnica non avviata in attesa di perfezionamento 18.04.2006 La Rep. di Slovenia invia un Protocollo bilaterale di consultazione 26.05.2006 Comune di Muggia > parere sfavorevole 29.05.2006 La DSA interessa il Ministro dell'ambiente e propone, vista la complessità della procedura, un coinvolgimento della rappresentanza diplomatica **Si rileva chela scelta fatta è quella del contatto diplomatico piuttosto che la trasparente applicazione della norma vigente. 21.06.2006 Comune di San Dorligo della Valle > parere sfavorevole 22.06.2006 La DSA invia alla Comm. VIA della documentazione su applicazione Conv.Espoo **Si deve intendere che, da questa data, a livello ministeriale, Comm.VIA compresa, tutti siano a conoscenza dell'avvio di una procedura di valutazione transnazionale. 11.08.2006 Relazione istruttoria Servizio VIA (FVG) **Non risulta alcuna traccia della decisione della DSA in merito alla Conv.Espoo 18.08.2006 AGNet presenta denuncia alla Commissione europea in merito a: -mancata applicazione Convenzione di Espoo -lesione diritto ambientale con riferimento alla Convenzione di Aarhus **La denuncia (Procedura di reclamo n.2006/4824) ha avuto risposta in data 11 maggio 2007 ENV.A.2/LT/bd/D(2007) 8424, in tale nota in particolare si afferma che: “Con riferimento alle consultazioni transfrontaliere...le autorità italiane hanno riferito che comunicazione dell'avvio delle procedure di impatto ambientale è stata data sia alla Slovenia che alla Croazia..”; è stata archiviata in data 27 giugno 2007 Va detto che dagli atti della Comm.VIA non risulta alcun coinvolgimento, se non in ipotesi, della Rep. di Croazia. 25.08.2006 La Regione FVG con DGR 1996/2006, a seguito Relazione istruttoria del Servizio VIA, chiede integrazione della documentazione > sottolinea che il progetto non considera il gasdotto di collegamento alla rete nazionale > prende atto dei pareri sfavorevoli dei Comuni di Muggia e San Dorligo della Valle, mentre il parere del Comune di Trieste pervenuto fuori termine viene considerato favorevole (LR 34/90)> segue un articolato elenco delle carenze rilevate (compresa la verifica di compatibilità con Area marina sensibile - MARPOL) > però, in considerazione del fatto che la procedura è di livello nazionale, tali richieste vengono indirizzate al MATTM e per conoscenza al MiBAC e al proponente Si ricorda la richiesta ed l'acquisizione di “pareri collaborativi” e il ricevimento dei pareri del “pubblico” (fra cui Comunità locale di Ancarano, Comune di Isola) **Vale la pena sottolineare, come in questa fase, la Regione FVG decida di assumere un ruolo di assoluto basso profilo rimandando, in modo asettico, le richieste avanzate dai propri Enti e Servizi e dal pubblico al MATTM, a cui fa capo la procedura. Vale la pena ricordare che la Regione FVG ha, tutt'ora, vigente un PTR datato 1978 e un PRP datato 1989, mentre non è dotata di un PER. Inoltre, il richiamo al percorso intrapreso per la definizione di Area marina sensibile, non solo non ha alcuna risposta, ma verrà più ripreso negli atti successivi da parte di nessuno degli Enti. PTR Piano Territoriale Regionale PRP Piano Regionale dei Porti PER Piano Energetico Regionale In seguito al DGR 1996/2006 il MATTM fa proprie le richieste della Regione FVG 07.09.2006 Riunione del GI della Comm.VIA 13.09.2006 Il GI effettua un sopralluogo 20.09.2006 Risulta esserci un contatto fra i Ministri dell'ambiente italiano e sloveno 02.10.2006 A seguito del sopralluogo e delle evidenze espresse dalla Regione FVG > MATTM chiede delle integrazioni al progetto 06.12.2006 La Commissione europea richiede alla DSA informazioni per la procedura di infrazione n.2006/4824 in merito all'applicazione di Espoo e al coinvolgimento della Croazia **Denuncia presentata da AGNet il 18.08.2006 11.12 2006 Il proponente trasmette documentazione integrativa 12.12.2006 Il proponente deposita integrazioni al progetto 20.12.2006 AVVISO di integrazioni al progetto, l'avviso è pubblicato su due giornali locali e uno nazionale (Messaggero Veneto e Il Piccolo, La Repubblica) 23.01.2006 DG del MiBAC chiede pare alle Soprintendenze in merito alle integrazioni depositate 17.01.2007 Comune di San Dorligo della Valle > parere sfavorevole alle integrazioni 18.01.2007 Comune di Muggia > parere non favorevole alle integrazioni 18.01.2007 Comune di Trieste > parere sfavorevole alle integrazioni 22.01.2007 La Rep. di Slovenia trasmette le proprie valutazioni in un documento intitolato “Rapporto sugli impatti transfrontalieri prodotti dai due terminali di rigassificazione nel golfo di Trieste e sulla zona costiera” **Si sottolinea che di tale invio c'è traccia nel Decreto MATTM del 2009, mentre non compare negli atti della Comm.VIA Il titolo stesso del documento sloveno conferma l'evidenza che uno dei problemi principali è la documentazione inviata alla Rep. di Slovenia; infatti, vengono prodotte delle Osservazioni incongruenti che non hanno alcuna documentazione di riscontro; infatti, come già detto, non esiste una valutazione degli impatti transfrontalieri così come della sovrapposizione degli impatti dati dai due impianti previsti nel golfo. 24.01.2007 Risulta essere svolta una riunione per definire l'applicazione della Conv.Espoo **Si conferma ulteriormente la condotta palesemente improvvisata della procedura. 29.01.2007 Si tiene 2°INCONTRO (presso Regione FVG) con delegazione del Min.Amb. Sloveno 02.02.2007 Soprintendenza FVG formalizza il proprio parere contrario 05.02.2007 La Rep. di Slovenia invia proprie Osservazioni alla Regione FVG per la traduzione (così come concordato nell'incontro del 29.01.2007) 05.03.2007 La Soprintendenza FVG richiede delle indagini di ecoscandaglio 06.03.2007 Invio verbale del 1°incontro bilaterale alla Comm.VIA 29.03.2007 La traduzione delle Osservazioni della Rep. di Slovenia sono inviate alla Comm.VIA 02.05.2007 Invio verbale del 2°incontro alla Rep. di Slovenia > richiesta incontro per sottoscrizione 30.05.2007 GI comunica conclusione analisi Osservazioni slovene (anche in vista di un eventuale incontro con Min. Croato) **Non si comprende il riferimento, per altro episodio unico in tutta la documentazione, ad un eventuale coinvolgimento della Rep. di Croazia. 31.05.2007 Relazione conclusiva sui documenti integrativi presentati del Servizio VIA (FVG): si evidenzia che le risposte della documentazione integrativa non permettono una valutazione degli impatti, in particolare per: quadro programmatico, quadro progettuale, quadro ambientale > invocando il principio di precauzione (art.174 – paragrafo II – Trattato CE) si conclude che non sussistono le condizioni per pervenire con certezza alla formulazione di una parere sulla compatibilità ambientale > si evidenzia che la SNAM in data 08.11.2006 ha comunicato di dover potenziare la rete nazionale, presso Villesse, a seguito apporto “TerminalAlpiAdriatico” (impianto off-shore di Endesa) **Si conferma la volontà della Regione FVG di un ruolo di basso profilo. Interessante quanto riportato in merito alla comunicazione della SNAM circa il “dover” potenziare la capacità della rete nazionale. 01.06.2007 La Regione FVG con DGR 1310/2007 fa propri i contenuti della Relazione conclusiva del Servizio VIA > rimanda la gestione della procedura al titolare MATTM > ribadisce che nella procedura in corso non si considera il gasdotto di collegamento alla rete nazionale > conclude con la dichiarazione di “non poter esprimere parere di compatibilità ambientale” ed un elenco di integrazioni ritenute IMPRESCINDIBILI 08.06.2007 La Commissione comunica alla DSA la conclusione delle analisi sulle Osservazioni della Slovenia 24.07.2007 FINE MANDATO COMMISSIONE **Si nota che il rinnovo della Comm.VIA ha richiesto una pausa di 8 mesi. 20.03.2008 La Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale compie un sopralluogo 09.04.2008 Riunione del proponente con il GI Il proponente, su base volontaria, trasmette delle integrazioni in risposta alla DGR n.1310/2007 10.04.2008 Il proponente deposita integrazioni al progetto in merito all' “effetto domino”. 19.05.2008 DG del MiBAC richiede alla Soprintendenza FVG dei chiarimenti e approfondimenti rispetto al parere negativo espresso 26.05.2008 Il Min.Amb. sloveno chiede APPOSITE CONSULTAZIONI PRELIMINARI **Tale richiesta appare del tutto estemporanea e comunque non è supportata da alcun elemento relativo al percorso così come riportato dagli atti della Comm.VIA e del MATTM. 12.06.2008 Soprintendenza FVG rende noto che non sono emersi elementi archeologici dall'attività di ecoscandaglio eseguita 20.06.2008 Parere n.73 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS Si rileva che: -mancano pareri di: MiBAC e Regione FVG Si ricorda che: -ubicazione data dalla Decisione 1229/2003 del Parlamento e del Consiglio europeo nella seduta del 26 giugno 2003 -allacciamento alla rete nazionale gas > 26km tratta sottomarina + 19km tratta a terra (Villesse) > istanza di VIA avviata in data 05.05.2008 (stato della pratica: dal sito Regione FVG risultano in acquisizione i pareri dei Comuni)* Si ricordano alcuno dati di progetto: -si prevedono una media di 2 metaniere/settimana > all'accosto per una media di 12 ore > 75navi/ anno da 140.000t + 35navi/anno da 75.000t -tempo di costruzione: 4 anni + 2 mesi -si prevedono 32.000mq di aree recuperate a mare + pontile > Variante al PRP di Trieste > 04.09.2006 presentata richiesta all'Autorità portuale > 06.10.2006 Autorità portuale comunica al Comune conformità con il PRP “in itinere” PRGC di Trieste > la Conferenza dei Servizi del 30.05.2005 ha confermato conformità del progetto con strumento urbanistico > a seguito legge n.222/2007 (art.46): l 'autorizzazione rilasciata dalla Conferenza dei Servizi costituisce Variante al PRC **Appare evidente la volontà di giungere, comunque, alla scrittura di un parere; infatti questo avviene a distanza di pochi giorni dalla richiesta della Rep. di Slovenia di consultazioni preliminari (dagli atti non si ha alcun riscontro in merito alle motivazioni di tale richiesta). La Comm.VIA scrive un parere che non cita, e tanto meno considera, le Osservazioni della Slovenia; Osservazioni di cui, la Comm. stessa, aveva comunicato alla SDA l'ultimazione dell'analisi in data 08.06.2007 Appare altresì degno di nota il fatto che l'espressione di impossibilità ad esprimere un parere di compatibilità, espresso dalla Regione FVG, venga inteso come “parere non pervenuto”. Si rileva che il Parere prende atto e recepisce alcune modifiche del quadro normativo intervenute dall'avvio e che modifica i dati a disposizione del pubblico per le osservazioni (in particolare viene considerata l'entrata in vigore della legge n.222/2007 che modifica radicalmente le procedure di approvazione delle varianti urbanistiche in presenza di una Conferenza dei servizi per l'autorizzazione unica). *L'allacciamento alla rete nazionale gas è regolamentato dal decreto legislativo 164/2000 e decreto MAP del 28.04.2006 > le opere di accesso alla rete nazionale possono essere demandate alla SNAM > titolare nella procedura di autorizzazione; in qualche modo ciò appare come risposta alla reiterata segnalazione della Regione FVG della mancanza della tratta di collegamento alla rete nazionale. 27.06.2008 Il Min.Amb. sloveno invia nota alla Commissione europea 03.07.2008 Soprintendenza FVG ribadisce il proprio parere negativo ricordando che, vista l'ubicazione dell'area in oggetto, nessun intervento di ingegneria naturalistica potrebbe risolvere il problema paesaggistico 10.07.2008 Direttore DSA invia dettaglio in merito al percorso previsto dalla Conv.Espoo al Min.Amb. sloveno 21.07.2008 Direttore DSA chiede incontro alla Rep. di Slovenia 25.07.2008 DG del MiBAC richiede spiegazioni alla Sopraintendenza FVG **Si fa riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 222/2007 per cui l'autorizzazione fa capo alla Conferenza dei Servizi e costituisce variante al PRP 06.08.2008 Il MATTM solletica il MiBAC a pronunciarsi per quanto di competenza 11.08.2008 Soprintendenza FVG ribadisce proprio parere negativo 29.08.2008 La DG del MiBAC richiede al proponente un progetto di “inserimento paesaggistico” 15.09.2008 Si tiene 3°INCONTRO bilaterale (Trieste) > viene insediato un Tavolo tecnico per analisi transfrontaliere **Non si comprendono le motivazioni di una tale iniziativa in questa fase considerato che, dagli atti della Comm.VIA alla Slovenia era pervenuta la documentazione ed erano state acquisite le Osservazioni. 13.10.2008 Si tiene 4°INCONTRO bilaterale (Lubiana) 31.10.2008 Il proponente presenta al MiBAC una “Relazione preliminare della mitigazione” 04.11.2008 AGNet presenta una seconda denuncia alla Commissione europea confutando la risposta avuta in data 11 maggio 2007 ** La denuncia ha avuto risposta negativa in data 01.07.2009 12.11.2008 La DG convoca il Sopraintende della Regione FVG 20.11.2008 La Società Gas Natural Rigassificazione Italia spa subentra, nella titolarità del progetto, alla GasNatural Internacional SDG SA. 26.11.2008 DSA acquisisce parere sloveno di data 29.10.2008 04.12.2008 Sopraintendenza FVG avanza suggerimenti per la mitigazione paesaggistica 15.12.2008 Acquisiti chiarimenti da parte del proponente: Relazione della mitigazione dell'impatto paesaggistico del terminale di rigassificazione e ricezione GNA – Zaule (TS) **Non si comprende se si tratta di un nuovo parere e, nel caso, in base a quale nuova documentazione la Slovenia ha prodotto tale parere. 02.01.2009 Il MATTM comunica di aver richiesto al proponente un supplemento di consultazione del pubblico in merito al progetto di inserimento paesaggistico con pubblicazione su due quotidiani **Non c'è notizia di tale procedura negli atti della Comm.VIA né ci sono riscontri di pubblicità. 29.01.2009 Il MiBAC esprime proprio parere favorevole, considerando che “l'attesa dell'esito della valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici provocherebbe un ingiustificato aggravio dl procedimento “ (in merito alle richieste della Sopr.FVG), le opere di mitigazione proposte dal proponente necessitano di un ulteriore approfondimento in fase di progetto esecutivo. Il MATTM comunica parere sull'impossibilità dell'attuazione delle misure di mitigazione richieste dalla Soprintendenza FVG 13.02.2009 Acquisiti chiarimenti da parte del proponente in merito alla valutazione della sovrapposizione degli effetti tra il rigassificatore in oggetto e il rigassificatore off-shore del golfo di Trieste attualmente in valutazione di impatto ambientale Considerando che la contemporaneità dei due progetti riguardanti il golfo di Trieste era cosa sicuramente nota fin dall'avvio, tale iniziativa appare del tutto straordinaria sia per la fase procedurale in cui avviene che per le modalità, infatti, va sottolineata l'assoluta mancanza di trasparenza su un elemento, ancora una volta, fondamentale per le osservazioni alle valutazioni degli impatti. Ancora, non c'è alcun riferimento ai contenuti di una tale estemporanea valutazione, né tanto meno ciò è stato reso pubblico. 19.02.2009 ISPRA redige le “Controdeduzioni al Rapporto sull'impatto transfrontaliero del Ministero dell'ambiente sloveno” 23.02.2009 Acquisiti chiarimenti da parte del proponente: Valutazione dei profili ambientali nella fase di cantiere delle opere di inserimento paesistico 26.02.2009 ISPRA deposita delle integrazioni 25.02.2009 Acquisizione traduzione parere sloveno **Appare incomprensibile come le traduzioni siano state acquisite dopo che ISPRA di fatto, ha redatto le controdeduzioni. 06.03.2009 Traduzioni consegnate alla Commissione 06.03.2009 La Comm.VIA comunica che “il manufatto di schermatura” del rigassificatore non costituisca variante sostanziale al progetto > non serve avviso 01.04.2009 La Comm.VIA comunica che “il manufatto di schermatura” del rigassificatore risponde a una richiesta del MiBAC, lo stesso progetto dovrà essere sottoposto alla stessa Comm.VIA, in tale occasione si verificherà l'opportunità di un assoggettamento alla valutazione di impatto. 13.03.2009 Parere n. 251 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (relativo alle Osservazioni del governo sloveno) Si riporta: **Si nota che viene introdotta una nuova fase non prevista dalla norma vigente: le Osservazioni al parere della Comm.VIA; tale fase non pare in alcun modo regolata e di una tale possibilità il pubblico -elenco delle Osservazioni a seguito del parere n.73/08 -pareri pervenuti: MiBAC; CTR Vigili del fuoco > NOF (nullaosta di fattibilità); Capitaneria di porto di Trieste In merito alla Convenzione di ESPOO si ricorda che i rigassificatori non rientrano nelle opere di cui all'Appendice I – Lista delle attività, si elencano le attività svolte in applicazione di detta Convenzione In merito alle Osservazioni della Slovenia si sottolinea: -Osservazioni in data dicembre 2006 > considerati entrambi i progetti -Osservazioni in data ottobre 2008 > aggiornamento relativo al solo progetto GasNatural Osservazioni 2006 -inquinamento atmosferico: trascurabile e comunque nella norma; inquinamento acustico: situazione già compromessa -associaz.ambientaliste ripetono le stesse osservazioni più posizioni di carattere politico generale Osservazioni 2008 Partecipazione di tutti i Ministeri sloveni + Comune di Divaca; associaz.ambientaliste: ZEG; AGNet + n.16 cittadini (libro esposto da 01.08.2008 al 31.08.2008) -considerati gli impatti relativi a: ambiente marino; possibili incidenti; pesca; paesaggio; turismo; traffico marittimo > la sommatoria costituisce impatto sulla salute > CONCLUSIONE: VALUTAZIONE DI COMPLESSIVA AMMISSIBILITA' DELL'IMPIANTO (pag.13) In particolare: -risospensione sedimento marino e inquinamento da mercurio > in via precauzionale si decide monitoraggio della fase di cantiere e di esercizio -sicurezza > aspetti sollevati dalle Osservazioni della Slovenia saranno considerati da CTR FVG in sede di PTC -pesca > area risulta essere già interdetta alla pesca > in fase di esercizio monitorare aumento traffico (canale di navigazione SUD) > effetti della risospensione mercurio > monitoraggio diminuzione consumo pesce locale -biodiversità (impatti considerati in compresenza terminal off-shore) > monitoraggio con il fine di una EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA RIGASSIFICAZIONE -turismo > le Osservazioni della Slovenia definiscono l'impianto di Zaule a non impatto marcato sugli obiettivi ambientali e di sviluppo > NON PARTICOLARMENTE IMPORTANTE -traffico marittimo > le Osservazioni della Slovenia giudicano tale impatto IRRILEVANTE se si adotta il sistema di navigazione VTS integrato Italia/Slovenia, altrimenti > IMPATTO DISASTROSO *si considerano 4.200navi/anno + 2.100navi/anno in partenza da Capodistria > ca. 340 sono petroliere Si ricorda che in Alto Adriatico c'è un sistema di navigazione separata > parere della Capitaneria di Trieste > misure adeguate > nel vallone di Muggia sarà interdetto il traffico per movimentazione gasiere interessato non è stato informato. Si rileva che non corrisponde alla norma vigente la scelta fatta dalla Comm.VIA di procedere in due fasi distinte, con questa ultima dedicata alle sole Osservazioni della Slovenia. Il parere chiarisce che sono stati acquisiti due distinti pareri dalla Slovenia, il primo datato 2006 che considera gli impatti dei due impianti in previsione nel golfo di Trieste e un secondo, datato 2008, relativo al solo progetto in esame. Riguardo alle Osservazione del 2006 appare evidente un'incongruenza nella procedura delineata dagli atti della Comm.VIA: non si comprende su quale documentazione la Slovenia possa aver formulato le Osservazioni relative ai due impianti posto che in Italia non esiste alcuna documentazione in merito. Riguardo alle Osservazione del 2008, si ricorda che la consultazione aperta dalla Slovenia, con l'esposizione del libro da 01.08.2008 al 31.08.2008, è risultata priva di qualsiasi riferimento alla Conv.Espoo; a disposizione del pubblico è stata messa la documentazione relativa ad entrambi i progetti degli impianti in previsione nel golfo di Trieste, in particolare la documentazione relativa all'impianto in esame non era tradotta. Ancora, non era disponibile il parere della Slovenia datato dicembre 2006 né alcuna altra considerazione. Si sottolinea che la Slovenia consulta “il pubblico” unicamente in questa data, cioè a due anni dall'acquisizione della documentazione . Di fatto le consultazioni del pubblico in Slovenia sono avvenute sul Parere n.73 della Comm.VIA che, infatti, era allegato non tradotto alla documentazione disponibile. Tale procedura non rientra in nessuno dei principi della Conv.Espoo che viceversa prevede una contemporaneità dell'analisi degli impatti ambientali. Si nota che le Osservazioni della Slovenia del 2008 si chiudono con una “complessiva ammissibilità dell'impianto” e le misure conseguenti a tali osservazioni riguardano sostanzialmente campagne di monitoraggio sulla qualità della colonna d'acqua e dei sedimenti. Destano curiosità, soprattutto per quanta riguarda la reale effettività, le misure di tutela della biodiversità laddove si -acque di zavorra > NON CI SARANNO > rimane il problema, discusso a livello internazionale, definiscono “misure con il fine di eventuale limitazione alla della proliferazione organismi sugli scafi > applicazione regole IMO (proposta per l'intero rigassificazione”. Adriatico) -nel SIA manca la Componente Salute, cosi come sottolineato dalle Osservazioni della Slovenia > studio di pre-valutazione; studio potenziale impatto > monitoraggio per risospensione del mercurio 16.06.2009 Si tiene il 4°INCONTRO bilaterale (Lubiana) > confronto su analisi della Commissione > nuove tecnologie ( rigassif. ad aria SVA) non risulta applicabile su scala industriale > classifica slovena impianto sovrastimata > chiarite misure di monitoraggio > SODDISFAZIONE PER ELEMENTI DI TUTELA E GARANZIA -richiesta apertura confronto tecnico per applicazione Espoo > DECISIONE INTEGRAZIONE PARERE n.251/2009 **La richiesta della Slovenia di apertura di un confronto tecnico, di cui per altro non si conoscono le motivazioni, risulta essere superata dalla decisione di integrazione del Parere n.251; tale decisione è accettata dalla Slovenia. 03.07.2009 Documento di aggiornamento del quadro prescrittivo del parere n. 251 del 13 marzo 2009 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS -scarico acque > all'interno Baia di Muggia -prima avvio lavori: studio salute; monitoraggio pesca+maricoltura; n.5 stazioni di controllo interne baia+ n.5 stazioni su area transizione (baia/golfo) per monitoraggio colonna acqua e sedimenti > limiti per cloro e temperatura > Protocollo operativo (ISPRA+ARPA); piano inserimenti paesaggistico; dotazione sistema videosorveglianza. **Si rileva che le misure previste dall'aggiornamento al Parere n.251, potrebbero fare riferimento a una situazione di probabili impatti ambientali sostanziali che non hanno trovato alcun riscontro nei pareri precedenti della Comm.VIA 17.07.2009 Decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro Beni e le attività culturali CHIUSURA PROCEDURA Si prende atto che le opere connesse all'impianto, non comprendono il metanodotto di collegamento alla rete nazionale > si ricorda chiarimento avvenuto nella Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione FVG > si ricorda nota del DSA del 14.02.2007 in cui si precisa che la conclusione del procedimento autorizzativo resta condizionato all'acquisizione del parere di compatibilità ambientale relativamente a tutte le diverse componenti del progetto. **Si rileva che la prescrizione del MATTM, D.2 riporta che in sede di Conferenza dei servizi conclusiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed esercizio dell'impianto, verrà verificata la reale potenzialità di trasporto sulla rete nazionale gas prodotto dall'impianto. Ciò significa che il progetto, di fatto, non ha definita la quantità di rigassificazione. L'impossibilità ad esprimere un parere della Regione FVG, Si acquisisce il parere della Regione FVG su conferma deliberazione n.1310/2007, le prescrizioni definita come “parere non pervenuto” dalla Comm.VIA, viene e gli adempimenti ritenuti “imprescindibili” dall'esecutivo regionale vengono riportati nelle ripreso come parere, né positivo né negativo, dal decreto prescrizioni conclusive del decreto. MATTM. Le prescrizioni raccolgono quelle definite dal Parere n.73/2008 e n. 251/2009; le prescrizioni del MiBAC; le prescrizione della Regione FVG e del MATTM stesso. La ricostruzione del percorso, le date e i fatti citati sono ricavati dagli atti prodotti dalla Regione FVG, dal MATTM e dal MiBAC Conclusioni Nel caso analizzato, l'applicazione della direttiva europea per la valutazione degli impatti ambientali, allineata ai principi della Convenzione di Espoo e della Convenzione di Aarhus, non si trova riscontri effettivi, né da parte italiana né da parte slovena. L'avvio della procedura ai sensi della Conv.Espoo avviene a consultazione del pubblico italiano già chiusa e, dagli atti prodotti dalla Comm.VIA, su motivazioni che appaiono del tutto casuali; infatti, il SIA non ha alcun riferimento ad eventuali impatti transfrontalieri e lo stesso Parere n.251/2009 si apre ricordando che gli impianti di rigassificazione non rientrano fra le attività dell'Appendice I. La decisione di un “impatto pregiudizievole transfrontaliero importante” è comunicata alla sola Slovenia, non c'è alcuna comunicazione alla Regione FVG, al proponente e, tanto meno, al pubblico; ne consegue che il SIA non viene modificato, quindi non c'è uno studio degli impatti transfrontalieri, e il pubblico non ha la possibilità di considerare tale impatto nelle proprie osservazioni. A questa improvvisazione si aggiunge l'evidente confusione circa la definizione della procedura in corso (vedi comunicazioni e riunioni interne) e la stessa documentazione inviata alla Slovenia che, conseguentemente, ha prodotto delle Osservazioni non pertinenti (relative agli impatti di entrambi gli impianti in previsione nel golfo di Trieste su cui, per altro, come detto non esiste alcun documento di valutazione). La qualità della documentazione inviata alla Slovenia è il punto di svolta dell'intera procedura che, pur essendo stata avviata a consultazioni concluse in Italia (si ricorda che Espoo prevede la contemporaneità), poteva essere recuperata nel merito della valutazione. Per la parte italiana in più, si riscontrano delle fattispecie procedurali del tutto nuove rispetto alla norma vigente, l'esempio più evidente riguarda la possibilità di presentare delle osservazioni al parere della Comm.VIA; il fatto va segnalato poiché di una tale innovazione il pubblico non è stato informato. In generale si evidenzia una disomogeneità dell'impianto legislativo italiano che non ha armonizzato le procedure e, ancora con il TU Ambiente del 2006, demanda la definizione delle stesse agli accordi bilaterali, o multilaterali, fra gli Stati. Dagli atti prodotti dalla Comm.VIA emerge che la parte italiana, oltre che aver condotto le trattative in modo del tutto improvvisato, decide per un coinvolgimento della diplomazia; questo, verosimilmente, fa sì che il percorso registri pesantemente i cambiamenti intervenuti, nel tempo, nei due diversi governi e permette una lettura più chiara delle richieste, altrimenti non comprensibili, di continuo “riavvio” delle fasi di approfondimento. La sensazione è di un “rapporto bilaterale” che, via via, si è spostato su altri piani, non altrimenti potrebbe essere se, a distanza di pochi giorni dalla richiesta slovena di approfondimenti, la Comm.VIA esprime il proprio primo parere. Va notato che dalla presentazione dell'istanza, luglio 2004, al decreto del MATTM, luglio 2009, trascorrono 5 anni; periodo piuttosto significativo ai sensi dell'evoluzione tecnologica di tali impianti (si dice che l'impianto di Porto Tolle sia di fatto ampiamente superato da una tecnologia disponibile meno invasiva).