IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE

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IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE
IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE
-proponente: GAS NATURAL SDG SA
-località Zaule (Comune di Trieste)
data
fase procedura
01.07.2004 Il proponente presenta istanza al Ministero Attività Produttive (MAP)
note
**commento
In premessa si ricorda che non esiste un luogo immateriale
dove sia possibile avere una tracciabilità della procedura, che di
fatto è condotta in modo del tutto opaco.
VIA
La procedura di valutazione degli impatti ambientali prende avvio
con la legge n.349/86 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;
viene regolamentata con la successiva legge n.377/88 e il DPCM
del 27.12.1988 che ne definisce le Norme tecniche.
La disciplina è modificata dal decreto legislativo n.152/2006 (TU
sull'Ambiente) del 3 aprile 2006 e successive modifiche introdotte
dal decreto lgs. n.4/2008
Va ricordata anche la legge n. 239/2004, in materia di riordino del
settore energetico, che prevede l'applicazione della procedura di
VIA per gli impianti di rigassificazione, comprese le opere
connesse.
VIA TRANSNAZIONALE
L'Italia ha ratificato la Convenzione di Espoo con legge n.640/94
che recepisce, senza aggiunte o implementazioni, il testo integrale
della Convenzione stessa.
La disciplina è ripresa dal Titolo IV – VALUTAZIONI
AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
del TU sull'Ambiente e dall'art.32 del decreto lgs. n.4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale"; sostanzialmente si rimanda, senza modifiche
significative, alla legge n.640/94.
Vale la pena ricordare che il decreto lgs. n.4/2008 all'art.35, comma
2ter recita: “Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi
delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento..”
**La direttiva europea concernente la valutazione di impatto
ambientale è stata allineata alle Convenzioni di Espoo e di Aarhus
(direttive 97/11/CE e 2003/35/CE).
L'impianto normativo italiano, nell'atto di ratifica, non ha previsto
alcuna implementazione della procedura e, di fatto, il recepimento
dei principi della Convenzione di Espoo risulta formale e non
sostanziale.
Tale scelta, come prevedibile, porta a una gestione della procedura
di valutazione transnazionale per lo più improvvisata e improntata
alla casualità piuttosto che alla garanzia di un diritto, sia per le
autorità che per il pubblico coinvolti.
La procedura in analisi presenta alcuni passaggi di cui non si
conoscono le motivazioni, in un insieme procedurale assolutamente
non omogeneo rispetto all'obiettivo dato dalla ratifica della
Convenzione di Espoo.
NB
CONV. ESPOO > CONVENZIONE DI ESPOO
COMM.VIA > COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE VIA E VAS
DSA > DIREZIONE SALVAGUARDIA AMBIENTALE
GI > GRUPPO ISTRUTTORE
MAP > MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
MATTM > MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
MIBAC > MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
REGIONE FVG > REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
REP. DI SLOVENIA > REPUBBLICA DI SLOVENIA
REP. DI CROAZIA > REPUBBLICA DI CROAZIA
Consultazioni fra MAP e Direzione centrale Patrimonio (FVG) a seguito delle quali è
riconosciuta competenza amministrativa alla Regione Friuli Venezia Giulia; la VIA sarà nazionale
e, ai sensi art.8 legge n.340/2000, verrà istituita una Conferenza dei Servizi per
AUTORIZZAZIONE UNICA
15.12.2004 Conferenza dei Servizi
10.01.2005 Il proponente presenta istanza alla Regione FVG
04.03.2005 Conferenza dei Servizi: le Direzioni regionali coinvolte risultano: Patrimonio, Pianificazione
territoriale, Ambiente e LLPP, Salute > viene deciso unico rappresentante regionale alla
Conferenza dei Servizi > Direzione centrale Patrimonio
24.03.2006 La Regione FVG con DGR 601 dichiara interesse concorrente > ai sensi della n.5/04 la
Comm.VIA è integrata con un rappresentante regionale
06.02.2006 Il proponente deposita richiesta di compatibilità ambientale al MATTM, al MiBAC e alla
Regione FVG
28.02.2006 Il proponente completa la documentazione
03.03.2006 AVVIO della procedura di VIA; l'avviso è pubblicato su due giornali locali e uno nazionale
(La Repubblica, Messaggero Veneto e Il Piccolo)
**Vale la pena notare che dalla presentazione dell'istanza al MAP ,
da parte del proponente, all'avvio effettivo della procedura sono
trascorsi 20 mesi; periodo di tempo che andrebbe rapportato con la
velocità delle innovazioni tecnologiche di settore.
21.03.2006 La Direzione Generale del MiBAC chiede alle Soprintendenze di settore le valutazioni di
competenza
24.03.2006 La Regione FVG con DGR 609 definisce “area influenza potenziale dell'impianto”: Comune di
Trieste, Comune di Muggia e Comune di San Dorligo della Valle > seguirà acquisizione del
parere di tali Enti (art.3, LR 43/90)
**In questa fase le decisioni assunte dalla Regione FVG avrebbero
potuto dare una diversa impronta all'intera procedura, in particolare
per quanto riguarda:
1. la definizione “area influenza potenziale dell'impianto” che si
decide limitata ai soli Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo
della Valle, piuttosto che a tutti i Comuni rivieraschi del golfo di
Trieste
2. la mancata considerazione di eventuali impatti transfrontalieri
3. la mancata richiesta di una valutazione congiunta degli impatti
ambientali per i due progetti previsti nel golfo di Trieste (elenco
opere nel DPCM 29.11.2005)
4. l'assunzione della assenza in progetto della tratta di gasdotto di
collegamento alla rete nazionale, come elemento dirimente per la
valutazione complessiva.
31.03.2006 La Direzione Salvaguardia Ambientale (DSA) – Div.III ritiene che il progetto abbia un “impatto
pregiudizievole transfrontaliero importante” > comunicazione MATTM + Min.Esteri sloveno
avvio della procedura > 30 giorni per dichiarazione di interesse
**In questa data potrebbe, in senso generale, intendersi
formalmente avviata la procedura ai sensi della legge n.640/94 di
recepimento della Conv.Espoo.
La decisione della DSA, tuttavia, non pare supportata da alcun
elemento rispetto ai contenuti del SIA; si ricorda che tale
documento non ha alcun riferimento alla procedura prevista dalla
Conv.Espoo e agli eventuali impatti transfrontalieri.
Inoltre, va detto che la stessa Comm.VIA in un atto successivo
(Parere n.251 del 13.03.2009) afferma che gli impianti di
rigassificazione non rientrano nelle opere di cui all'Appendice I –
Lista delle attività, non spiegando in alcun modo come il
cambiamento di percorso rientra nelle indicazioni della norma
vigente.
Dagli atti non risulta alcuna comunicazione, in merito alla
decisione assunta dalla DSA, alla Regione FVG e al proponente;
pertanto non viene richiesto alcun aggiornamento del SIA per la
valutazione degli eventuali impatti transfrontalieri.
Infine, tale decisione non è comunicata al pubblico interessato che,
in questa fase, sta presentando le proprie osservazioni rispetto alle
quali la dichiarazione di “impatto pregiudizievole transfrontaliero
importante” avrebbe un'importanza sicuramente non trascurabile.
Va altresì ricordato che, in data 31.03.2006, Legambiente FVG ha
depositato le proprie Osservazioni in cui, anche in considerazione
del fatto che l'Alto Adriatico è un'area vasta con caratteristiche
ambientali omogenea e connesse, viene rigettata la non
applicabilità della Conv.Espoo ed esplicitamente: “Si chiede,
pertanto, che nell'ottica di quanto previsto dall'art.2, comma 5
della Convenzione di Espoo, il SIA venga completato con le analisi
e gli studi di impatto relativi all'area vasta dell'intero bacino
dell'Alto Adriatico.”
Inoltre, ricordando la procedura già avviata per l’identificazione
dell’Alto Adriatico quale Area Marina Particolarmente Sensibile da
parte dell’Organizzazione Marittima Internazionale ai sensi della
Convenzione MARPOL 73/78 e allegati, e il principio di
precauzione, si chiede una valutazione congiunta degli impianti
previsti nel golfo di Trieste a una distanza di circa 15km.
(da: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- Terminale onshore di rigassificazione di GNL “Zaule” – Soc. “Gas Natural” Legambiente FVG, coordinamento arch.Elena Gobbi)
06.04.2006 Si tiene il 1° INCONTRO bilaterale, la Rep. di Slovenia richiede maggiori informazioni sui due
progetti
**L'avvio delle procedure previste dalla Conv.Espoo appare del
tutto confusa , non viene data notizia di quale documentazione sia
stata inviata alla Rep. di Slovenia per permettere la dichiarazione di
interesse.
Infatti, si rileva che tutte le fasi precedenti hanno considerato il solo
impatto del progetto in esame, pertanto non si comprendono i
contenuti del 1° Incontro con la Rep. di Slovenia che, per altro
legittimamente, chiede informazioni in merito ai due impianti
previsti nel golfo di Trieste.
Vale la pena sottolineare che, nonostante le richieste della Rep. di
Slovenia, la DSA non considera l'evidente sovrapposizione degli
impatti dati dai due impianti che pure sta valutando
contemporaneamente .
13.04.2006 DSA inoltra documentazione alla Rep. di Slovenia > la situazione dei progetti relativi ad impianti
di rigassificazione nel golfo di Trieste risulta essere: terminal Endesa: procedura appena avviata;
terminal GasNatural: istruttoria tecnica non avviata in attesa di perfezionamento
18.04.2006 La Rep. di Slovenia invia un Protocollo bilaterale di consultazione
26.05.2006 Comune di Muggia > parere sfavorevole
29.05.2006 La DSA interessa il Ministro dell'ambiente e propone, vista la complessità della procedura, un
coinvolgimento della rappresentanza diplomatica
**Si rileva chela scelta fatta è quella del contatto diplomatico
piuttosto che la trasparente applicazione della norma vigente.
21.06.2006 Comune di San Dorligo della Valle > parere sfavorevole
22.06.2006 La DSA invia alla Comm. VIA della documentazione su applicazione Conv.Espoo
**Si deve intendere che, da questa data, a livello ministeriale,
Comm.VIA compresa, tutti siano a conoscenza dell'avvio di una
procedura di valutazione transnazionale.
11.08.2006 Relazione istruttoria Servizio VIA (FVG)
**Non risulta alcuna traccia della decisione della DSA in merito
alla Conv.Espoo
18.08.2006 AGNet presenta denuncia alla Commissione europea in merito a:
-mancata applicazione Convenzione di Espoo
-lesione diritto ambientale con riferimento alla Convenzione di Aarhus
**La denuncia (Procedura di reclamo n.2006/4824) ha avuto
risposta in data 11 maggio 2007 ENV.A.2/LT/bd/D(2007) 8424,
in tale nota in particolare si afferma che: “Con riferimento alle
consultazioni transfrontaliere...le autorità italiane hanno
riferito che comunicazione dell'avvio delle procedure di impatto
ambientale è stata data sia alla Slovenia che alla Croazia..”; è
stata archiviata in data 27 giugno 2007
Va detto che dagli atti della Comm.VIA non risulta alcun
coinvolgimento, se non in ipotesi, della Rep. di Croazia.
25.08.2006 La Regione FVG con DGR 1996/2006, a seguito Relazione istruttoria del Servizio VIA, chiede
integrazione della documentazione > sottolinea che il progetto non considera il gasdotto di
collegamento alla rete nazionale > prende atto dei pareri sfavorevoli dei Comuni di Muggia e San
Dorligo della Valle, mentre il parere del Comune di Trieste pervenuto fuori termine viene
considerato favorevole (LR 34/90)> segue un articolato elenco delle carenze rilevate (compresa
la verifica di compatibilità con Area marina sensibile - MARPOL) > però, in considerazione del
fatto che la procedura è di livello nazionale, tali richieste vengono indirizzate al MATTM e per
conoscenza al MiBAC e al proponente
Si ricorda la richiesta ed l'acquisizione di “pareri collaborativi” e il ricevimento dei pareri del
“pubblico” (fra cui Comunità locale di Ancarano, Comune di Isola)
**Vale la pena sottolineare, come in questa fase, la Regione FVG
decida di assumere un ruolo di assoluto basso profilo rimandando,
in modo asettico, le richieste avanzate dai propri Enti e Servizi e
dal pubblico al MATTM, a cui fa capo la procedura.
Vale la pena ricordare che la Regione FVG ha, tutt'ora, vigente un
PTR datato 1978 e un PRP datato 1989, mentre non è dotata di un
PER.
Inoltre, il richiamo al percorso intrapreso per la definizione di Area
marina sensibile, non solo non ha alcuna risposta, ma verrà più
ripreso negli atti successivi da parte di nessuno degli Enti.
PTR Piano Territoriale Regionale
PRP Piano Regionale dei Porti
PER Piano Energetico Regionale
In seguito al DGR 1996/2006 il MATTM fa proprie le richieste della Regione FVG
07.09.2006 Riunione del GI della Comm.VIA
13.09.2006 Il GI effettua un sopralluogo
20.09.2006 Risulta esserci un contatto fra i Ministri dell'ambiente italiano e sloveno
02.10.2006 A seguito del sopralluogo e delle evidenze espresse dalla Regione FVG > MATTM chiede delle
integrazioni al progetto
06.12.2006 La Commissione europea richiede alla DSA informazioni per la procedura di infrazione
n.2006/4824 in merito all'applicazione di Espoo e al coinvolgimento della Croazia
**Denuncia presentata da AGNet il 18.08.2006
11.12 2006 Il proponente trasmette documentazione integrativa
12.12.2006 Il proponente deposita integrazioni al progetto
20.12.2006 AVVISO di integrazioni al progetto, l'avviso è pubblicato su due giornali locali e uno
nazionale (Messaggero Veneto e Il Piccolo, La Repubblica)
23.01.2006 DG del MiBAC chiede pare alle Soprintendenze in merito alle integrazioni depositate
17.01.2007 Comune di San Dorligo della Valle > parere sfavorevole alle integrazioni
18.01.2007 Comune di Muggia > parere non favorevole alle integrazioni
18.01.2007 Comune di Trieste > parere sfavorevole alle integrazioni
22.01.2007 La Rep. di Slovenia trasmette le proprie valutazioni in un documento intitolato “Rapporto sugli
impatti transfrontalieri prodotti dai due terminali di rigassificazione nel golfo di Trieste e sulla
zona costiera”
**Si sottolinea che di tale invio c'è traccia nel Decreto MATTM
del 2009, mentre non compare negli atti della Comm.VIA
Il titolo stesso del documento sloveno conferma l'evidenza che
uno dei problemi principali è la documentazione inviata alla
Rep. di Slovenia; infatti, vengono prodotte delle Osservazioni
incongruenti che non hanno alcuna documentazione di
riscontro; infatti, come già detto, non esiste una valutazione
degli impatti transfrontalieri così come della sovrapposizione
degli impatti dati dai due impianti previsti nel golfo.
24.01.2007 Risulta essere svolta una riunione per definire l'applicazione della Conv.Espoo
**Si conferma ulteriormente la condotta palesemente improvvisata
della procedura.
29.01.2007 Si tiene 2°INCONTRO (presso Regione FVG) con delegazione del Min.Amb. Sloveno
02.02.2007 Soprintendenza FVG formalizza il proprio parere contrario
05.02.2007 La Rep. di Slovenia invia proprie Osservazioni alla Regione FVG per la traduzione (così come
concordato nell'incontro del 29.01.2007)
05.03.2007 La Soprintendenza FVG richiede delle indagini di ecoscandaglio
06.03.2007 Invio verbale del 1°incontro bilaterale alla Comm.VIA
29.03.2007 La traduzione delle Osservazioni della Rep. di Slovenia sono inviate alla Comm.VIA
02.05.2007 Invio verbale del 2°incontro alla Rep. di Slovenia > richiesta incontro per sottoscrizione
30.05.2007 GI comunica conclusione analisi Osservazioni slovene (anche in vista di un eventuale incontro
con Min. Croato)
**Non si comprende il riferimento, per altro episodio unico in tutta
la documentazione, ad un eventuale coinvolgimento della Rep. di
Croazia.
31.05.2007 Relazione conclusiva sui documenti integrativi presentati del Servizio VIA (FVG): si evidenzia
che le risposte della documentazione integrativa non permettono una valutazione degli impatti, in
particolare per: quadro programmatico, quadro progettuale, quadro ambientale > invocando il
principio di precauzione (art.174 – paragrafo II – Trattato CE) si conclude che non sussistono le
condizioni per pervenire con certezza alla formulazione di una parere sulla compatibilità
ambientale > si evidenzia che la SNAM in data 08.11.2006 ha comunicato di dover potenziare la
rete nazionale, presso Villesse, a seguito apporto “TerminalAlpiAdriatico” (impianto off-shore di
Endesa)
**Si conferma la volontà della Regione FVG di un ruolo di basso
profilo.
Interessante quanto riportato in merito alla comunicazione
della SNAM circa il “dover” potenziare la capacità della rete
nazionale.
01.06.2007 La Regione FVG con DGR 1310/2007 fa propri i contenuti della Relazione conclusiva del
Servizio VIA > rimanda la gestione della procedura al titolare MATTM > ribadisce che nella
procedura in corso non si considera il gasdotto di collegamento alla rete nazionale > conclude
con la dichiarazione di “non poter esprimere parere di compatibilità ambientale” ed un elenco di
integrazioni ritenute IMPRESCINDIBILI
08.06.2007 La Commissione comunica alla DSA la conclusione delle analisi sulle Osservazioni della
Slovenia
24.07.2007 FINE MANDATO COMMISSIONE
**Si nota che il rinnovo della Comm.VIA ha richiesto una pausa di
8 mesi.
20.03.2008 La Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale compie un sopralluogo
09.04.2008 Riunione del proponente con il GI
Il proponente, su base volontaria, trasmette delle integrazioni in risposta alla DGR n.1310/2007
10.04.2008 Il proponente deposita integrazioni al progetto in merito all' “effetto domino”.
19.05.2008 DG del MiBAC richiede alla Soprintendenza FVG dei chiarimenti e approfondimenti rispetto al
parere negativo espresso
26.05.2008 Il Min.Amb. sloveno chiede APPOSITE CONSULTAZIONI PRELIMINARI
**Tale richiesta appare del tutto estemporanea e comunque non è
supportata da alcun elemento relativo al percorso così come
riportato dagli atti della Comm.VIA e del MATTM.
12.06.2008 Soprintendenza FVG rende noto che non sono emersi elementi archeologici dall'attività di
ecoscandaglio eseguita
20.06.2008 Parere n.73 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
Si rileva che:
-mancano pareri di: MiBAC e Regione FVG
Si ricorda che:
-ubicazione data dalla Decisione 1229/2003 del Parlamento e del Consiglio europeo nella seduta
del 26 giugno 2003
-allacciamento alla rete nazionale gas > 26km tratta sottomarina + 19km tratta a terra (Villesse) >
istanza di VIA avviata in data 05.05.2008 (stato della pratica: dal sito Regione FVG risultano in
acquisizione i pareri dei Comuni)*
Si ricordano alcuno dati di progetto:
-si prevedono una media di 2 metaniere/settimana > all'accosto per una media di 12 ore > 75navi/
anno da 140.000t + 35navi/anno da 75.000t
-tempo di costruzione: 4 anni + 2 mesi
-si prevedono 32.000mq di aree recuperate a mare + pontile > Variante al PRP di Trieste >
04.09.2006 presentata richiesta all'Autorità portuale > 06.10.2006 Autorità portuale comunica al
Comune conformità con il PRP “in itinere”
PRGC di Trieste > la Conferenza dei Servizi del 30.05.2005 ha confermato conformità del
progetto con strumento urbanistico > a seguito legge n.222/2007 (art.46): l 'autorizzazione
rilasciata dalla Conferenza dei Servizi costituisce Variante al PRC
**Appare evidente la volontà di giungere, comunque, alla scrittura
di un parere; infatti questo avviene a distanza di pochi giorni dalla
richiesta della Rep. di Slovenia di consultazioni preliminari (dagli
atti non si ha alcun riscontro in merito alle motivazioni di tale
richiesta).
La Comm.VIA scrive un parere che non cita, e tanto meno
considera, le Osservazioni della Slovenia; Osservazioni di cui, la
Comm. stessa, aveva comunicato alla SDA l'ultimazione dell'analisi
in data 08.06.2007
Appare altresì degno di nota il fatto che l'espressione di
impossibilità ad esprimere un parere di compatibilità, espresso dalla
Regione FVG, venga inteso come “parere non pervenuto”.
Si rileva che il Parere prende atto e recepisce alcune modifiche del
quadro normativo intervenute dall'avvio e che modifica i dati a
disposizione del pubblico per le osservazioni (in particolare viene
considerata l'entrata in vigore della legge n.222/2007 che modifica
radicalmente le procedure di approvazione delle varianti
urbanistiche in presenza di una Conferenza dei servizi per
l'autorizzazione unica).
*L'allacciamento alla rete nazionale gas è regolamentato dal decreto
legislativo 164/2000 e decreto MAP del 28.04.2006 > le opere di accesso
alla rete nazionale possono essere demandate alla SNAM > titolare nella
procedura di autorizzazione; in qualche modo ciò appare come risposta alla
reiterata segnalazione della Regione FVG della mancanza della tratta di
collegamento alla rete nazionale.
27.06.2008 Il Min.Amb. sloveno invia nota alla Commissione europea
03.07.2008 Soprintendenza FVG ribadisce il proprio parere negativo ricordando che, vista l'ubicazione
dell'area in oggetto, nessun intervento di ingegneria naturalistica potrebbe risolvere il problema
paesaggistico
10.07.2008 Direttore DSA invia dettaglio in merito al percorso previsto dalla Conv.Espoo al Min.Amb.
sloveno
21.07.2008 Direttore DSA chiede incontro alla Rep. di Slovenia
25.07.2008 DG del MiBAC richiede spiegazioni alla Sopraintendenza FVG
**Si fa riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n.
222/2007 per cui l'autorizzazione fa capo alla Conferenza dei
Servizi e costituisce variante al PRP
06.08.2008 Il MATTM solletica il MiBAC a pronunciarsi per quanto di competenza
11.08.2008 Soprintendenza FVG ribadisce proprio parere negativo
29.08.2008 La DG del MiBAC richiede al proponente un progetto di “inserimento paesaggistico”
15.09.2008 Si tiene 3°INCONTRO bilaterale (Trieste) > viene insediato un Tavolo tecnico per analisi
transfrontaliere
**Non si comprendono le motivazioni di una tale iniziativa in
questa fase considerato che, dagli atti della Comm.VIA alla
Slovenia era pervenuta la documentazione ed erano state acquisite
le Osservazioni.
13.10.2008 Si tiene 4°INCONTRO bilaterale (Lubiana)
31.10.2008 Il proponente presenta al MiBAC una “Relazione preliminare della mitigazione”
04.11.2008 AGNet presenta una seconda denuncia alla Commissione europea confutando la risposta
avuta in data 11 maggio 2007
** La denuncia ha avuto risposta negativa in data 01.07.2009
12.11.2008 La DG convoca il Sopraintende della Regione FVG
20.11.2008 La Società Gas Natural Rigassificazione Italia spa subentra, nella titolarità del progetto, alla
GasNatural Internacional SDG SA.
26.11.2008 DSA acquisisce parere sloveno di data 29.10.2008
04.12.2008 Sopraintendenza FVG avanza suggerimenti per la mitigazione paesaggistica
15.12.2008 Acquisiti chiarimenti da parte del proponente: Relazione della mitigazione dell'impatto
paesaggistico del terminale di rigassificazione e ricezione GNA – Zaule (TS)
**Non si comprende se si tratta di un nuovo parere e, nel caso, in
base a quale nuova documentazione la Slovenia ha prodotto tale
parere.
02.01.2009 Il MATTM comunica di aver richiesto al proponente un supplemento di consultazione del
pubblico in merito al progetto di inserimento paesaggistico con pubblicazione su due quotidiani
**Non c'è notizia di tale procedura negli atti della Comm.VIA
né ci sono riscontri di pubblicità.
29.01.2009 Il MiBAC esprime proprio parere favorevole, considerando che “l'attesa dell'esito della
valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici
provocherebbe un ingiustificato aggravio dl procedimento “ (in merito alle richieste della
Sopr.FVG), le opere di mitigazione proposte dal proponente necessitano di un ulteriore
approfondimento in fase di progetto esecutivo.
Il MATTM comunica parere sull'impossibilità dell'attuazione delle misure di mitigazione
richieste dalla Soprintendenza FVG
13.02.2009 Acquisiti chiarimenti da parte del proponente in merito alla valutazione della sovrapposizione
degli effetti tra il rigassificatore in oggetto e il rigassificatore off-shore del golfo di Trieste
attualmente in valutazione di impatto ambientale
Considerando che la contemporaneità dei due progetti
riguardanti il golfo di Trieste era cosa sicuramente nota fin
dall'avvio, tale iniziativa appare del tutto straordinaria sia per
la fase procedurale in cui avviene che per le modalità, infatti, va
sottolineata l'assoluta mancanza di trasparenza su un elemento,
ancora una volta, fondamentale per le osservazioni alle
valutazioni degli impatti.
Ancora, non c'è alcun riferimento ai contenuti di una tale
estemporanea valutazione, né tanto meno ciò è stato reso
pubblico.
19.02.2009 ISPRA redige le “Controdeduzioni al Rapporto sull'impatto transfrontaliero del Ministero
dell'ambiente sloveno”
23.02.2009 Acquisiti chiarimenti da parte del proponente: Valutazione dei profili ambientali nella fase di
cantiere delle opere di inserimento paesistico
26.02.2009 ISPRA deposita delle integrazioni
25.02.2009 Acquisizione traduzione parere sloveno
**Appare incomprensibile come le traduzioni siano state
acquisite dopo che ISPRA di fatto, ha redatto le
controdeduzioni.
06.03.2009 Traduzioni consegnate alla Commissione
06.03.2009 La Comm.VIA comunica che “il manufatto di schermatura” del rigassificatore non costituisca
variante sostanziale al progetto > non serve avviso
01.04.2009 La Comm.VIA comunica che “il manufatto di schermatura” del rigassificatore risponde a una
richiesta del MiBAC, lo stesso progetto dovrà essere sottoposto alla stessa Comm.VIA, in tale
occasione si verificherà l'opportunità di un assoggettamento alla valutazione di impatto.
13.03.2009 Parere n. 251 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
(relativo alle Osservazioni del governo sloveno)
Si riporta:
**Si nota che viene introdotta una nuova fase non prevista dalla
norma vigente: le Osservazioni al parere della Comm.VIA; tale fase
non pare in alcun modo regolata e di una tale possibilità il pubblico
-elenco delle Osservazioni a seguito del parere n.73/08
-pareri pervenuti: MiBAC; CTR Vigili del fuoco > NOF (nullaosta di fattibilità); Capitaneria di
porto di Trieste
In merito alla Convenzione di ESPOO si ricorda che i rigassificatori non rientrano nelle opere di
cui all'Appendice I – Lista delle attività, si elencano le attività svolte in applicazione di detta
Convenzione
In merito alle Osservazioni della Slovenia si sottolinea:
-Osservazioni in data dicembre 2006 > considerati entrambi i progetti
-Osservazioni in data ottobre 2008 > aggiornamento relativo al solo progetto GasNatural
Osservazioni 2006
-inquinamento atmosferico: trascurabile e comunque nella norma; inquinamento acustico:
situazione già compromessa
-associaz.ambientaliste ripetono le stesse osservazioni più posizioni di carattere politico generale
Osservazioni 2008
Partecipazione di tutti i Ministeri sloveni + Comune di Divaca; associaz.ambientaliste: ZEG;
AGNet + n.16 cittadini (libro esposto da 01.08.2008 al 31.08.2008)
-considerati gli impatti relativi a: ambiente marino; possibili incidenti; pesca; paesaggio; turismo;
traffico marittimo > la sommatoria costituisce impatto sulla salute > CONCLUSIONE:
VALUTAZIONE DI COMPLESSIVA AMMISSIBILITA' DELL'IMPIANTO (pag.13)
In particolare:
-risospensione sedimento marino e inquinamento da mercurio > in via precauzionale si decide
monitoraggio della fase di cantiere e di esercizio
-sicurezza > aspetti sollevati dalle Osservazioni della Slovenia saranno considerati da CTR FVG
in sede di PTC
-pesca > area risulta essere già interdetta alla pesca > in fase di esercizio monitorare aumento
traffico (canale di navigazione SUD) > effetti della risospensione mercurio > monitoraggio
diminuzione consumo pesce locale
-biodiversità (impatti considerati in compresenza terminal off-shore) > monitoraggio con il fine
di una EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA RIGASSIFICAZIONE
-turismo > le Osservazioni della Slovenia definiscono l'impianto di Zaule a non impatto marcato
sugli obiettivi ambientali e di sviluppo > NON PARTICOLARMENTE IMPORTANTE
-traffico marittimo > le Osservazioni della Slovenia giudicano tale impatto IRRILEVANTE se si
adotta il sistema di navigazione VTS integrato Italia/Slovenia, altrimenti > IMPATTO
DISASTROSO
*si considerano 4.200navi/anno + 2.100navi/anno in partenza da Capodistria > ca. 340 sono
petroliere
Si ricorda che in Alto Adriatico c'è un sistema di navigazione separata >
parere della Capitaneria di Trieste > misure adeguate > nel vallone di Muggia sarà interdetto il
traffico per movimentazione gasiere
interessato non è stato informato.
Si rileva che non corrisponde alla norma vigente la scelta fatta dalla
Comm.VIA di procedere in due fasi distinte, con questa ultima
dedicata alle sole Osservazioni della Slovenia.
Il parere chiarisce che sono stati acquisiti due distinti pareri dalla
Slovenia, il primo datato 2006 che considera gli impatti dei due
impianti in previsione nel golfo di Trieste e un secondo, datato
2008, relativo al solo progetto in esame.
Riguardo alle Osservazione del 2006 appare evidente
un'incongruenza nella procedura delineata dagli atti della
Comm.VIA: non si comprende su quale documentazione la
Slovenia possa aver formulato le Osservazioni relative ai due
impianti posto che in Italia non esiste alcuna documentazione in
merito.
Riguardo alle Osservazione del 2008, si ricorda che la
consultazione aperta dalla Slovenia, con l'esposizione del libro da
01.08.2008 al 31.08.2008, è risultata priva di qualsiasi riferimento
alla Conv.Espoo; a disposizione del pubblico è stata messa la
documentazione relativa ad entrambi i progetti degli impianti in
previsione nel golfo di Trieste, in particolare la documentazione
relativa all'impianto in esame non era tradotta. Ancora, non era
disponibile il parere della Slovenia datato dicembre 2006 né alcuna
altra considerazione.
Si sottolinea che la Slovenia consulta “il pubblico” unicamente in
questa data, cioè a due anni dall'acquisizione della
documentazione .
Di fatto le consultazioni del pubblico in Slovenia sono avvenute
sul Parere n.73 della Comm.VIA che, infatti, era allegato non
tradotto alla documentazione disponibile.
Tale procedura non rientra in nessuno dei principi della
Conv.Espoo che viceversa prevede una contemporaneità
dell'analisi degli impatti ambientali.
Si nota che le Osservazioni della Slovenia del 2008 si chiudono
con una “complessiva ammissibilità dell'impianto” e le misure
conseguenti a tali osservazioni riguardano sostanzialmente
campagne di monitoraggio sulla qualità della colonna d'acqua e
dei sedimenti.
Destano curiosità, soprattutto per quanta riguarda la reale
effettività, le misure di tutela della biodiversità laddove si
-acque di zavorra > NON CI SARANNO > rimane il problema, discusso a livello internazionale, definiscono “misure con il fine di eventuale limitazione alla
della proliferazione organismi sugli scafi > applicazione regole IMO (proposta per l'intero
rigassificazione”.
Adriatico)
-nel SIA manca la Componente Salute, cosi come sottolineato dalle Osservazioni della Slovenia >
studio di pre-valutazione; studio potenziale impatto > monitoraggio per risospensione del
mercurio
16.06.2009 Si tiene il 4°INCONTRO bilaterale (Lubiana) > confronto su analisi della Commissione > nuove
tecnologie ( rigassif. ad aria SVA) non risulta applicabile su scala industriale > classifica slovena
impianto sovrastimata > chiarite misure di monitoraggio > SODDISFAZIONE PER ELEMENTI
DI TUTELA E GARANZIA
-richiesta apertura confronto tecnico per applicazione Espoo > DECISIONE INTEGRAZIONE
PARERE n.251/2009
**La richiesta della Slovenia di apertura di un confronto tecnico, di
cui per altro non si conoscono le motivazioni, risulta essere superata
dalla decisione di integrazione del Parere n.251; tale decisione è
accettata dalla Slovenia.
03.07.2009 Documento di aggiornamento del quadro prescrittivo del parere n. 251 del 13 marzo 2009
della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
-scarico acque > all'interno Baia di Muggia
-prima avvio lavori: studio salute; monitoraggio pesca+maricoltura; n.5 stazioni di controllo
interne baia+ n.5 stazioni su area transizione (baia/golfo) per monitoraggio colonna acqua e
sedimenti > limiti per cloro e temperatura > Protocollo operativo (ISPRA+ARPA); piano
inserimenti paesaggistico; dotazione sistema videosorveglianza.
**Si rileva che le misure previste dall'aggiornamento al Parere
n.251, potrebbero fare riferimento a una situazione di probabili
impatti ambientali sostanziali che non hanno trovato alcun
riscontro nei pareri precedenti della Comm.VIA
17.07.2009 Decreto Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
Beni e le attività culturali
CHIUSURA PROCEDURA
Si prende atto che le opere connesse all'impianto, non comprendono il metanodotto di
collegamento alla rete nazionale > si ricorda chiarimento avvenuto nella Conferenza dei Servizi
convocata dalla Regione FVG > si ricorda nota del DSA del 14.02.2007 in cui si precisa che la
conclusione del procedimento autorizzativo resta condizionato all'acquisizione del parere di
compatibilità ambientale relativamente a tutte le diverse componenti del progetto.
**Si rileva che la prescrizione del MATTM, D.2 riporta che in
sede di Conferenza dei servizi conclusiva ai fini del rilascio
dell'autorizzazione ed esercizio dell'impianto, verrà verificata la
reale potenzialità di trasporto sulla rete nazionale gas prodotto
dall'impianto.
Ciò significa che il progetto, di fatto, non ha definita la
quantità di rigassificazione.
L'impossibilità ad esprimere un parere della Regione FVG,
Si acquisisce il parere della Regione FVG su conferma deliberazione n.1310/2007, le prescrizioni definita come “parere non pervenuto” dalla Comm.VIA, viene
e gli adempimenti ritenuti “imprescindibili” dall'esecutivo regionale vengono riportati nelle
ripreso come parere, né positivo né negativo, dal decreto
prescrizioni conclusive del decreto.
MATTM.
Le prescrizioni raccolgono quelle definite dal Parere n.73/2008 e n. 251/2009; le prescrizioni del
MiBAC; le prescrizione della Regione FVG e del MATTM stesso.
La ricostruzione del percorso, le date e i fatti citati sono ricavati dagli atti prodotti dalla Regione FVG, dal MATTM e dal MiBAC
Conclusioni
Nel caso analizzato, l'applicazione della direttiva europea per la valutazione degli impatti ambientali, allineata ai principi della Convenzione di Espoo e della Convenzione di Aarhus,
non si trova riscontri effettivi, né da parte italiana né da parte slovena.
L'avvio della procedura ai sensi della Conv.Espoo avviene a consultazione del pubblico italiano già chiusa e, dagli atti prodotti dalla Comm.VIA, su motivazioni che appaiono del
tutto casuali; infatti, il SIA non ha alcun riferimento ad eventuali impatti transfrontalieri e lo stesso Parere n.251/2009 si apre ricordando che gli impianti di rigassificazione non
rientrano fra le attività dell'Appendice I.
La decisione di un “impatto pregiudizievole transfrontaliero importante” è comunicata alla sola Slovenia, non c'è alcuna comunicazione alla Regione FVG, al proponente e,
tanto meno, al pubblico; ne consegue che il SIA non viene modificato, quindi non c'è uno studio degli impatti transfrontalieri, e il pubblico non ha la possibilità di considerare tale
impatto nelle proprie osservazioni.
A questa improvvisazione si aggiunge l'evidente confusione circa la definizione della procedura in corso (vedi comunicazioni e riunioni interne) e la stessa documentazione
inviata alla Slovenia che, conseguentemente, ha prodotto delle Osservazioni non pertinenti (relative agli impatti di entrambi gli impianti in previsione nel golfo di Trieste su cui, per
altro, come detto non esiste alcun documento di valutazione).
La qualità della documentazione inviata alla Slovenia è il punto di svolta dell'intera procedura che, pur essendo stata avviata a consultazioni concluse in Italia (si ricorda che Espoo
prevede la contemporaneità), poteva essere recuperata nel merito della valutazione.
Per la parte italiana in più, si riscontrano delle fattispecie procedurali del tutto nuove rispetto alla norma vigente, l'esempio più evidente riguarda la possibilità di presentare delle
osservazioni al parere della Comm.VIA; il fatto va segnalato poiché di una tale innovazione il pubblico non è stato informato.
In generale si evidenzia una disomogeneità dell'impianto legislativo italiano che non ha armonizzato le procedure e, ancora con il TU Ambiente del 2006, demanda la definizione
delle stesse agli accordi bilaterali, o multilaterali, fra gli Stati.
Dagli atti prodotti dalla Comm.VIA emerge che la parte italiana, oltre che aver condotto le trattative in modo del tutto improvvisato, decide per un coinvolgimento della
diplomazia; questo, verosimilmente, fa sì che il percorso registri pesantemente i cambiamenti intervenuti, nel tempo, nei due diversi governi e permette una lettura più chiara delle
richieste, altrimenti non comprensibili, di continuo “riavvio” delle fasi di approfondimento.
La sensazione è di un “rapporto bilaterale” che, via via, si è spostato su altri piani, non altrimenti potrebbe essere se, a distanza di pochi giorni dalla richiesta slovena di
approfondimenti, la Comm.VIA esprime il proprio primo parere.
Va notato che dalla presentazione dell'istanza, luglio 2004, al decreto del MATTM, luglio 2009, trascorrono 5 anni; periodo piuttosto significativo ai sensi dell'evoluzione
tecnologica di tali impianti (si dice che l'impianto di Porto Tolle sia di fatto ampiamente superato da una tecnologia disponibile meno invasiva).