GAL Giarolo Leader srl Iniziativa Comunitaria Leader Plus Misura 1

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GAL Giarolo Leader srl Iniziativa Comunitaria Leader Plus Misura 1
G.A.L. Giarolo Leader srl
Iniziativa Comunitaria Leader Plus
Misura 1 - Innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale
Azione 1.2 int. 3– Qualità e Certificazione
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
FINANZIAMENTO
n. 5
Articolo 1 – Finalità
1. Il Gruppo di Azione Locale “Giarolo” s.r.l., ai sensi del Programma d’Iniziativa Comunitaria
Leader Plus 2000/2006 – decisione CE C/2001 3558 del 19/11/2001, del Complemento di
Programmazione della Regione Piemonte predisposto in data 16/07/2002, del Piano di Sviluppo
Locale “Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova competitività” approvato
con determinazione regionale n. 147 del giugno 03, concede contributi a imprese agricole e PMI,
comprese le imprese artigiane, anche in forma associata, per la realizzazione degli interventi
descritti al successivo articolo 2.
2. Gli interventi, in attuazione della Misura 1 “Innovazione e qualificazione del sistema produttivo
locale”, Azione 1.2 “Qualità e Certificazione” sono finalizzati a favorire l’innalzamento del livello
qualitativo del prodotto tipico locale attraverso: l’introduzione di metodi di controllo del sistema
qualità per le imprese già aderenti a Consorzi locali; il miglioramento qualitativo della produzione,
per le imprese che hanno aderito al Consorzio e che in tal modo possano rientrare nel disciplinare
di produzione dagli stessi predisposto.
3. Il presente bando intende, quindi, sostenere interventi che favoriscano il miglioramento della
qualità attraverso l’azione dei Consorzi, tra le imprese locali, così individuate:
-
imprese agricole e P.m.i. che si inseriscono nella stessa fase del ciclo di trasformazione e che
propongono il conseguimento della qualità definita attraverso il disciplinare di produzione del
Consorzio di Prodotto (conforme a quello previsto dalle linee guida della Regione Piemonte).
-
imprese agricole e P.m.i. singole e/o associate, che si inseriscono nelle fasi di trasformazione
della materia prima, di lavorazione della stessa, di fornitura di servizi complementari e/o di
semilavorati, di commercializzazione del prodotto finito per il raggiungimento di un livello
qualitativo superiore, esclusivamente all’interno dei settori di prodotto definiti al successivo Art.
5.
4. Secondo gli obiettivi specifici del bando, gli interventi candidati a finanziamento devono essere
tali da determinare concreti miglioramenti della qualità del prodotto come specificato nei
1
disciplinari di prodotto dei Consorzi locali e tali da introdurre in modo oggettivamente
dimostrabile l’azione di controllo e di verifica delle produzioni attraverso:
-
adeguamento ai disciplinari di produzione dei Consorzi di Tutela nelle varie fasi
trasformazione e di commercializzazione;
di
-
l’accresciuta qualità del prodotto nelle varie fasi di
commercializzazione.
di
trasformazione
e
Articolo 2 – Tipologie di intervento ammissibili
Le tipologie di intervento previste dal presente Bando riguardano i seguenti ambiti specifici:
a)
Assistenza tecnica atta a perseguire i seguenti obiettivi:
1. Attivazione dei disciplinari e recepimento nei processi produttivi degli stessi per le
imprese agricole e le P.m.i.;
2. miglioramento delle caratteristiche qualitative nel processo di trasformazione e vendita,
in funzione del disciplinare di produzione del consorzio di prodotto.
riservata a Consorzi di produttori locali associati per la tutela del prodotto,
con sede legale ed operanti nei comuni dell’area di cui all’Art. 3.
b)
Interventi per miglioramento qualitativo del processo di
trasformazione e
commercializzazione a seguito dell’adeguamento al disciplinare del prodotto:
riservati a Imprese agricole e PMI di trasformazione e commercializzazione aderenti ai
Consorzi di prodotto, sia in forma singola che in forma associata comprese le imprese
artigiane, insediate da almeno un anno nei comuni dell’area di cui all’Art. 3;
I singoli interventi devono essere tali da prevedere l’inserimento nel ciclo di trasformazione di
soluzioni qualitativamente avanzate e, comunque, tali da contribuire all’incremento della capacità
dell’impresa di accrescere la qualità almeno in una fase della trasformazione, della conservazione,
del trasporto, della vendita; con tale finalità, l’impresa proponente deve attivare progetti in grado di:
1. migliorarne le caratteristiche qualitative in funzione del disciplinare di produzione del
consorzio di prodotto;
2. consentire un controllo da parte dal Consorzio di Prodotto ed una verifica più efficace della
produzione, trasformazione e vendita, per quanto previsto dal disciplinare di produzione del
consorzio di prodotto;
3. migliorare l’immagine del prodotto conformemente a quanto previsto dal disciplinare di
produzione del consorzio di prodotto;
4. creare e/o ad ampliare la gamma di produzione di qualità dei prodotti previsti dal
disciplinare di produzione del consorzio di prodotto.
Articolo 3 – Area di applicazione
1. Salve le prescrizioni di cui al successivo articolo 5, gli investimenti ammessi a finanziamento
nonché le sedi legali e/o operative dell’impresa che li propone ed il prodotto, devono essere
localizzati entro l’area di competenza del GAL e, in particolare, l’intero territorio amministrativo dei
seguenti Comuni :
2
-
in Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella
Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte
Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
-
in Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona,
Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice,
Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco,
Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
altri Comuni:
-
Carezzano;
-
Francavilla Bisio;
-
Gavi;
-
Paderna;
-
Sant’Agata Fossili;
-
Sardigliano;
-
Sarezzano;
-
Spineto Scrivia;
-
Tassarolo;
-
Volpedo.
Articolo 4 – Soggetti destinatari ultimi
1. Sono destinatari del presente bando per la Tipologia:
- i Consorzi di produttori locali associati per la tutela del prodotto, nei comuni dell’area di cui
all’Art. 3:
i Consorzi devono avere i seguenti requisiti:
a)
regolarmente costituiti con atto pubblico, da un insieme di produttori e/o
trasformatori che effettivamente producono e/o trasformano il prodotto;
b)
costituiti conformemente ai regolamenti (CEE) N. 2081/92 del Consiglio del 14
luglio 1992 - relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari -; (CEE) N. 2082/92
del Consiglio del 14 luglio 1992 - relativo alle attestazioni di specificità dei
prodotti agricoli ed alimentari -; alla Legge 21 dicembre 1999 n. 526 “
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee” .
c)
che i produttori e/o trasformatori siano tutti ed esclusivamente ricadenti nel
territorio delimitato dal disciplinare (che deve risultare all’interno dell’area di
competenza del GAL come definito all’Art. 3), sia come sedi legali che come
impianti di produzione e/o trasformazione;
d)
che tutta la produzione e/o trasformazione avvenga sul territorio e derivi da
prodotto del territorio delimitato dal disciplinare;
e)
abbiano come scopo del Consorzio, se non ancora conseguita, la registrazione
del prodotto, la tutela del prodotto e autorità in merito alla verifica ed al rispetto
delle produzioni e/o trasformazioni conformemente al disciplinare approvato;
f)
abbiano il disciplinare di produzione approvato dall’assemblea dei soci,
conformemente ai regolamenti di riferimento Ue.
3
- le Imprese agricole e le PMI di trasformazione e Commercializzazione aderenti ai
Consorzi locali, sia in forma singola che in forma associata comprese le imprese artigiane,
insediate da almeno un anno nei comuni dell’area di cui all’Art. 3.
Ai fini del presente bando sono considerate piccole e medie imprese quelle definite come tali dal
Regolamento CE n. 70/01 (riprodotto in estratto in Allegato al bando).
Articolo 5 – Settori e prodotti suscettibili di sostegno
1. Visti i contenuti del Progetto di Qualità e Certificazione, il sostegno accordato dal GAL Giarolo
agli investimenti promossi dai soggetti di cui al precedente articolo 4, che operino nelle fasi della
produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione, è accordato a condizione
che sia provato l’esistenza del Consorzio di Prodotto e/o dell’Impresa e/o P.m.i. in uno dei seguenti
settori produttivi:
a) settore lattiero-caseario, limitatamente a produzioni di qualità del settore caseario relativo
al Formaggio Montebore e caprino;
b) settore vitivinicolo;
c) settore carne, limitatamente alla produzione di qualità di Carne Bovina all’Erba del Giarolo-
Panà-Ebro;
d) settore frutta, limitatamente alle produzioni di Pesca di Volpedo, Ciliegia di Garbagna,
Albicocca di Volpedo;
e) settore salumi.
Articolo 6 – Spese ammissibili
1. Nel rispetto delle limitazioni di cui al precedente articolo 5, sono ammissibili a contributo le
spese relative alle seguenti tipologie di investimento:
a) Assistenza tecnica riservata
prodotto, così specificata:
a
Consorzi di produttori locali associati per la tutela del
-
consulenze tecniche di aventi titolo specifico di studio per il settore agricolo/zootecnico e
della trasformazione (Dott. Agronomi, Dott. Veterinari, Periti Agrari, Agrotecnici ecc.) per
l’azione di illustrazione dei disciplinari e recepimento degli stessi nelle aziende agricole e di
lavorazione;
-
spese per controlli qualità e analisi da parte dei tecnici.
b) Interventi
per miglioramento qualitativo del processo di
trasformazione e
commercializzazione a seguito dell’adeguamento al disciplinare del prodotto:
riservata alle Imprese agricole ed alle PMI di trasformazione e Commercializzazione aderenti
ai Consorzi di prodotto, così dettagliati:
-
macchinari e attrezzature per la realizzazione delle diverse fasi che compongono il ciclo di
trasformazione, nonché per il collocamento sul mercato del prodotto finito;
4
-
adeguamento e ristrutturazione di locali destinati alla trasformazione/stagionatura e alla
commercializzazione (nel limite massimo del 15% del totale di spesa ammessa).
1. Le spese di cui al punto b) sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il
proponente ha la disponibilità dell’immobile, risultante da un contratto regolarmente
registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’iniziativa proposta da parte
del proprietario .
2. I beneficiari sono obbligati a non distogliere dalla loro destinazione d’uso:
- per un periodo di 10 anni: le strutture fisse nel caso di opere infrastrutturali; - per un
periodo di 5 anni: i macchinari e le attrezzature mobili.
Articolo 7 – Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non pertinenti all’Iniziativa Comunitaria Leader
Plus, in generale, e al PSL “Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova
competitività”, in particolare, e comunque tutte le spese non strettamente connesse alla
realizzazione degli interventi come descritti all’articolo 2.
2. Nel dettaglio, è esclusa l’ammissibilità delle spese per l’acquisto di:
a) immobili e/o terreni;
b) spese di ordinaria manutenzione che non rientrino in un progetto più vasto;
c) macchinari e attrezzature omologhe, per funzioni ed uso, a quelle già in dotazione
dell’azienda, che non contengano cioè elementi di aumento della qualità nell’azione di
processo e/o di prodotto, ma rappresentino il semplice rinnovo dell’ordinaria dotazione
aziendale;
d) minuterie ed utensili di uso comune;
e) arredi per ufficio;
f)
macchinari e attrezzature usate;
g) scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
h) imballaggi, cassoni, contenitori, ecc.;
i)
apporti in natura;
j)
noleggio di attrezzature, gli investimenti finanziari con leasing e la manutenzione di
macchinari e attrezzature
3. Non è ammessa a finanziamento l’I.V.A.
Articolo 8 - Entità dei contributi
a ) Assistenza tecnica
Ai Consorzi di tutela ammessi al finanziamento è concesso un contributo in conto capitale nella
misura seguente:
•
40% delle spese ammissibili.
Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la spesa minima ammissibile per ogni domanda di
contributo è di: € 10.000,00.
5
Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la spesa massima ammissibile per ogni domanda di
contributo è di: € 20.000,00.
Il limite massimo di contributo è, in ogni caso, stabilito in €. 8.000,00 salva l’applicazione del
regime de minimis e le percentuali massime di contributo di cui al precedente capo 1.
b)
Interventi per miglioramento qualitativo del processo di
trasformazione e
commercializzazione a seguito dell’adeguamento al disciplinare del prodotto,
Ai soggetti ammessi al finanziamento è concesso un contributo in conto capitale nella
misura seguente:
•
50% delle spese ammissibili se trattasi di imprese agricole singole e associate
localizzate in zone svantaggiate di cui al Titolo II, Capo V del Regolamento CE n.
1257/99 e s.m.i. (vedi Allegato B al bando);
•
50% delle spese ammissibili, con assoggettamento al regime de minimis, di cui al
Regolamento CE n. 69 del 12/01/2001, se trattasi di PMI localizzate in zone
svantaggiate di cui al Titolo II, Capo V del Regolamento CE n. 1257/99 e s.m.i. (vedi
Allegato B al bando);
•
40% delle spese ammissibili se trattasi di imprese agricole singole e associate
localizzate in tutte le altre zone;
•
40% delle spese ammissibili, con assoggettamento al regime de minimis, di cui al
Regolamento CE n. 69 del 12/01/2001, se trattasi di PMI localizzate in tutte le altre
zone.
1. Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la
contributo è di:
a) per interventi nel settore lattiero-caseario:
b) per interventi nel settore vitivinicolo:
c) per interventi nel settore carne:
d) per interventi nel settore frutta:
e) per interventi nel settore salumi:
spesa minima ammissibile per ogni domanda di
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00.
2. Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la spesa massima ammissibile per ogni domanda
di contributo è di:
f) per interventi nel settore lattiero-caseario:
€ 15.000,00
g) per interventi nel settore vitivinicolo:
€ 15.000,00
h) per interventi nel settore carne:
€ 15.000,00
i) per interventi nel settore frutta:
€ 15.000,00
j) per interventi nel settore salumi:
€ 15.000,00.
3. Il limite massimo di contributo è, in ogni caso, stabilito in €. 7.500,00 salva l’applicazione del
regime de minimis e le percentuali massime di contributo di cui al precedente capo 1.
4. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per il sostegno delle iniziative di cui al presente
bando risultano pari a € 38.160,00 attivate per il 54,37% dal Fondo Europeo per
l’Orientamento e la Garanzia in Agricoltura (F.E.O.G.A) e per la parte restante da
6
Contropartite Pubbliche Nazionali (il 70% delle quali a carico dello Stato ed il 30% a carico
della Regione).
Articolo 9 – Tempi e modalità di presentazione delle domande
1. Le domande, corredate di tutta la documentazione prevista al successivo articolo 10,
devono essere presentate al G.A.L. Giarolo, presso la sua sede operativa di Stazzano,
Piazza Risorgimento 3, entro il 28/02/07.
2. Le domande potranno essere consegnate a mano, all’indirizzo succitato nei normali orari di
apertura degli uffici del GAL (lun-ven dalle ore 9 alle ore 14), oppure trasmesse con lettera
raccomandata A.R.; in quest’ultimo caso, farà fede la data del timbro postale, dell’ufficio postale
accettante.
Articolo 10 – Documentazione da allegare alla domanda
1. La domanda di finanziamento del progetto di qualità, va presentata in carta libera, sul modello
predisposto dal Gal (all. 1) corredato della sottoindicata documentazione:
a. tabella di autoattribuzione del punteggio di merito (all. 2 a oppure 2 b del modulo di domanda);
b. fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di tutti i soggetti sottoscrittori;
c. scheda di dettaglio composta da:
- dichiarazione di adesione al Consorzio di Tutela per i progetti b) riservata alle imprese
agricole e alle PMI, comprese le imprese artigiane;
- fotocopia della visura camerale;
-
descrizione sintetica dell’impresa proponente;
-
descrizione sintetica dell’intervento proposto, comprensiva di un’adeguata documentazione
fotografica;
in caso di acquisto di macchinari/attrezzature, preventivo di fornitura per ciascuno;
-
-
in caso di realizzazione di interventi di ristrutturazione, computo metrico estimativo,
sottoscritto da un tecnico qualificato, dal quale si evincano i contenuti dell’intervento;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 3. al modulo di domanda);
consenso al trattamento dei dati personali (all. 4 al modulo di domanda);
dichiarazione in materia di qualità del processo produttivo dell’investimento (all. 5 del
modulo di domanda);
dichiarazione in materia di de minimis (all. 6 al modulo di domanda);
ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell’intervento proposto
(facoltativa).
2. La documentazione di cui al comma precedente deve essere interamente compilata in
ogni sua parte.
3. Il GAL si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per
l’istruttoria della pratica.
4. Il GAL si riserva, altresì, di non procedere alla valutazione di quelle istanze che risultino
incomprensibili e/o incomplete.
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Articolo 11 – Tempi di realizzazione
1. Sono ammessi a contributo gli investimenti coerenti con il presente bando, purché effettuati
dopo la data di presentazione della domanda di contributo.
2. Gli investimenti devono, in ogni caso, essere conclusi entro 60 gg dalla lettera di approvazione
della domanda di contributo. Entro la stessa data deve procedersi alla rendicontazione al GAL
della spesa sostenuta, tramite invio delle fatture quietanzate e copia del relativo pagamento che
può avvenire esclusivamente con bonifico bancario, nel rispetto di quanto previsto al successivo
articolo 16.
Articolo 12 – Modalità di valutazione
1. Le domande di contributo saranno esaminate da una Commissione di Valutazione
appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL.
2. La Commissione procederà all’istruttoria delle domande pervenute secondo:
●
un’analisi formale (rispetto dei termini di presentazione, completezza della domanda e della
documentazione obbligatoria allegata, sussistenza dei requisiti per l’accesso alle
agevolazioni);
●
un’analisi di merito (secondo i criteri di cui ai successivi articoli 13 e 14).
3. L’analisi di merito sarà effettuata per le sole domande risultate ammissibili a seguito dell’analisi
formale.
4. La Commissione di Valutazione sarà formata dal Direttore del GAL (che, in quanto
Responsabile del Procedimento, avrà il compito di presiederla) e da numero 2 tecnici selezionati
secondo i profili professionali più idonei in relazione al contenuto delle domande pervenute.
5. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, il Consiglio di Amministrazione del GAL provvederà ad
approvare la graduatoria definitiva e la proposta di ripartizione delle risorse disponibili; a parità di
punteggio vale l’ordine di presentazione delle domande.
6. Il GAL comunicherà, con lettera raccomandata A.R., ai soggetti che hanno presentato domanda
l’esito dell’istruttoria, dando adeguata motivazione dell’eventuale giudizio di inammissibilità.
7. Ai soggetti ammessi a contributo sarà data comunicazione dell’importo del contributo stesso e
del termine perentorio entro il quale comunicarne l’accettazione; trascorso il termine senza che al
GAL sia pervenuta accettazione formale, il contributo si considera revocato.
8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei
fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l’ordine di punteggio acquisito, senza che
sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
Articolo 13 – Requisiti di ammissibilità
1. In ciascuna delle domande dei progetti di qualità sarà accertata la sussistenza dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
a. rispetto dei requisiti formali di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a).
8
b. corrispondenza alle finalità del PSL e del bando, per valutare che i contenuti propri
dell’intervento rispettino e siano funzionali agli obiettivi, nonché alla strategia di intervento del
GAL; qualora ciò non fosse, la domanda sarà giudicata non ammissibile.
per tutte le domande relative alla tipologia d’investimento
c. sostenibilità ambientale, saranno giudicati inammissibili tutti gli interventi che
dimostrino potenziali impatti negativi sulla qualità delle componenti ambientali.
La verifica dei potenziali impatti avviene rispetto ad ognuna delle componenti
ambientali sotto elencate, secondo la seguente traccia di valutazione:
Effetto:
Positivo
Nullo
Negativo
Acqua
Aria
Suolo
Rifiuti
Ecosistemi
Paesaggio
La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai
proponenti nel modulo di domanda e dell’eventuale documentazione integrativa prodotta; delle
informazioni fornite il soggetto sottoscrittore della domanda si assume la totale
responsabilità, ferme restando le conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di
dichiarazioni mendaci.
Articolo 14 – Criteri per l’assegnazione del punteggio
1. Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 13, alle
domande, sarà assegnato un punteggio di merito secondo i parametri ed i limiti di seguito
definiti:
9
1 a PARAMETRO
Tip. a ) riservata a Consorzi di produttori locali associati per la tutela del prodotto
DESCRIZIONE
punteggio
Numero di Consorziati presenti al momento della Domanda: fino a 10
1
A1 - Natura dell’ adesione
(punteggio massimo 3 punti)
2
Numero di Consorziati presenti al momento della Domanda: fino da 11 a 50
---------------------------------Numero di Consorziati presenti al momento della Domanda : oltre 50
--3
Il progetto comporta Assistenza tecnica per la trasformazione
A2 - Tipologia del progetto
(punteggio massimo 2 punti)
Il progetto comporta
commercializzazione
Assistenza
tecnica
per
la
1
trasformazione
+
Il progetto comporta solo Assistenza tecnica
A3 - Ricadute in ambito di
Consorzio
2
1
Il progetto comporta Assistenza tecnica + attivazione della certificazione di qualità
2
(punteggio massimo 6 punti)
Il progetto comporta Assistenza tecnica + attivazione della certificazione di qualità +
attivazione della Rintracciabilità
3
10
Tip. b ) riservata a Imprese agricole e PMI per trasformazione e
commercializzazione
All. 1 b
DESCRIZIONE
PARAMETRO
B1
Natura del progetto
(punteggio massimo 2
punti)
Il progetto riguarda solo una delle due fasi (trasformazione o vendita)
--------------------------------------------Il progetto riguarda tutte e due le fasi (trasformazione + vendita)
1
Tipologia della Azienda
punteggio massimo 3
La Impresa è una azienda agricola che trasforma almeno il 40% del proprio prodotto
3
2
punti)
Valore dello Investimento
(punteggio massimo 2
punti)
Pari opportunità
La Impresa è una azienda agricola che possiede la maggior parte dei terreni in conduzione
nell’area della Comunità Montana
1
La Impresa è una azienda agricola che possiede tutti i terreni in conduzione nell’area della
Comunità Montana
2
Partecipazione al progetto nelle quali oltre il 30% dei soci (del capitale sociale detenuto nel
caso di società di capitali) sia costituito da donne
1
(punteggio massimo 2
punti)
Imprenditoria giovanile
Partecipazione al progetto nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel
caso di società di capitali) sia costituito da donne
Partecipazione al progetto in cui oltre il 30% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di
soc. di capitali) sia costituito da giovani (meno di 45 anni)
2
Partecipazione al progetto in cui oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di
soc. di capitali) sia costituito da giovani (meno di 45 anni)
2
1
(punteggio massimo 2
punti)
11
2. Il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto di qualità risulta dalla somma dei punteggi
conseguiti in risposta a ciascuno dei parametri precedenti.
Articolo 15 - Obblighi dei destinatari ultimi
1. I soggetti destinatari ultimi del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d’uso e di
destinazione degli interventi finanziati per un periodo di anni dieci, per i beni immobili, e di anni cinque,
per i beni mobili, dalla data del collaudo dell’intervento.
2. Essi dovranno, altresì:
-
produrre al GAL copia dell’autorizzazione comunale allo svolgimento dei lavori strutturali, qualora
questi siano previsti;
- conservare, per lo stesso periodo di validità degli accordi di collaborazione,
tutta la documentazione (fatture, lettere d’ordine, ...) che provi l’effettiva
operatività dell’accordo stesso, secondo le quantità minime dichiarate
nell’Allegato 2.a al modulo di domanda; tale documentazione potrà essere
oggetto di verifiche periodiche da parte del GAL.
3. Ai soggetti destinatari, inoltre, è fatto obbligo di contrassegnare i beni (mobili e immobili) oggetto di
finanziamento con targhe commemorative ed esplicative permanenti contenenti i loghi ufficiali dell’Unione
Europea e della Regione Piemonte (reperibili presso il GAL) e la dicitura “Intervento cofinanziato
dall’Unione Europea – PIC Leader Plus – FEOGA”.
4. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione
del contributo.
5. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti, accertato a seguito delle verifiche di cui al
precedente comma 3, secondo trattino, nonché nel corso dei controlli ed ispezioni di cui al
successivo articolo 20, determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle
somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali.
Articolo 16 – Liquidazione del contributo
1. Ai fini della liquidazione del contributo (e dell’assunzione di oneri che questo comporta), si
considera destinatario ultimo dello stesso il soggetto proponente di ciascuna domanda .
2. Il contributo concesso sarà liquidato dal GAL in un’unica soluzione, a seguito:
-
della presentazione, da parte del destinatario, della documentazione comprovante la spesa
sostenuta;
-
del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato a seguito del collaudo effettuato da un
tecnico abilitato incaricato dal GAL.
3. Saranno considerati giustificativi di spesa validi per la liquidazione del contributo esclusivamente
fattura quietanzata e copia del bonifico bancario.
4. Il versamento del contributo avverrà mediante bonifico bancario.
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Articolo 17 - Varianti
1. L’intervento deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche
documentazione prodotta all’atto della presentazione della domanda.
evidenziate
nella
2. Eventuali varianti dovranno essere obbligatoriamente sottoposte al GAL e da questo esplicitamente
autorizzate; in ogni caso, rimangono fermi i tempi di realizzazione di cui all’articolo 11. Allo stesso modo,
devono essere sottoposti al GAL e da questo autorizzati i cambiamenti di contenuto in seno agli accordi
di collaborazione posti a fondamento dei progetti integrati, in particolare per quel che riguarda le quantità
minime di prodotto scambiate tra i soggetti partecipanti all’accordo stesso, come dichiarate nell’Allegato
2.a al modulo di domanda
3. La variante eventualmente autorizzata dal GAL non può, comunque, comportare un aumento del
contributo concesso.
Articolo 18 – Responsabile del procedimento
1. Il Direttore del GAL è responsabile di ogni adempimento procedimentale connesso con il presente
bando.
2. Per eventuali contatti con il Responsabile del procedimento, come per la richiesta di informazioni
inerenti il bando è possibile rivolgersi al numero telefonico 0143/633876 e/o consultare il sito internet
www.giarololeader.it.
Articolo 19 – Disposizioni finali
1. Sia in fase di istruttoria, sia dopo l’approvazione della graduatoria finale, sia successivamente
all’erogazione del contributo, gli organismi preposti all’attività di controllo si riservano di effettuare in
qualsiasi momento controlli ed ispezioni per verificare il rispetto degli impegni assunti dai destinatari.
2. Gli organismi di cui al comma precedente si riservano, altresì, di disporre controlli a campione
sull’esistenza e la regolarità della documentazione di cui all’articolo 16, comma 3, secondo trattino,
nonché sulla veridicità delle dichiarazioni dei destinatari poste a base dell’emissione dei provvedimenti di
concessione ed erogazione del contributo. Qualora da tale controllo emergano eventuali falsità, si
provvederà alla revoca immediata del finanziamento e alla contestuale trasmissione degli atti ai
competenti organi giudiziari.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente, nonché
al PSL “Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova competitività” il cui testo,
comprensivo della documentazione allegata, è in libera visione presso la sede del GAL.
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