Tenuta registro elettronico
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Tenuta registro elettronico
ISTITUTO COMPRENSIVO n. 19 – “Santa Croce” - VERONA Via S. Felice Extra 15/a – 37131 Verona Tel.045 526583 Fax 045 8402228 [email protected] www.ic19verona.gov.it Verona, 31 ottobre 2015 AI DOCENTI DELL’IC19 OGGETTO: Tenuta del registro di classe e del docente PREMESSA La scrivente ritiene opportuno fare il punto sull’utilizzo del registro elettronico, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente. In premessa è bene ricordare che la “vita” delle classi è certificata da due documenti amministrativi: il registro (o giornale) di classe e il registro dell’insegnante (o del professore). La valenza e tenuta di questi due documenti è regolata da precise norme e in particolare, per quanto attiene al Registro di classe, i riferimenti normativi sono: art. 41 R.D. n. 965 del 1924, art. 69 R.D. n 969 del 1924, art. 78 R.D. n. 1190; D.M. 5 maggio 1993; O.M. 2 agosto n. 236 del 1993; per quanto attiene al Registro del professore (o giornale dell’insegnante) si fa riferimento al D.M. 5 maggio 1993 e alla C.M. n.252 del 1978. Ogni docente ha il dovere di compilare diligentemente e tempestivamente il registro di classe e il registro personale e tale redazione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento del team/consiglio di classe e per certificare le valutazioni degli alunni. Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 208196 del 1997). Come ogni atto pubblico, non può essere contraffatto né distrutto, senza incorrere in sanzioni di legge o/e in sanzione disciplinare. Si sottolinea l’obbligo della corretta compilazione del registro personale del Docente che documenta il lavoro svolto. La responsabilità e l’obbligo di registrazione dei due documenti riguarda anche il registro elettronico, introdotto nell’ordinamento scolastico dall’articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending rewiew”) – convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE 1) Nella nostra scuola secondaria, anche quest’anno, abbiamo mantenuto il registro di classe in forma cartacea a supporto del registro personale in formato elettronico, mentre, nelle scuole primarie, abbiamo adottato solo il registro in formato elettronico (mantenendo l’agenda di programmazione cartacea). 2) Username e password sono personali, segrete e vanno conservate con cura. Si raccomanda discrezione nel digitare la password alla presenza di alunni o estranei; si ricorda di cambiarla ogni tre mesi. 3) E’ possibile scegliere dal profilo quali voti utilizzare; al termine di tale operazione è indispensabile salvare. 4) Si prega di compilare (se non già fatto l’anno scorso) il profilo personale alle voci: account, dati anagrafici, residenza (PROFILI -> DATI DEL PROFILO). 5) Si ricorda ai docenti della scuola secondaria che, essendo state consegnate le password alle famiglie per poter accedere al registro on line, permettendo loro di tener monitorato quotidianamente l’andamento scolastico dei figli, è necessario tener aggiornato il registro personale relativamente ai voti, agli argomenti delle lezioni, ai compiti e alle eventuali annotazioni relative ai singoli alunni. Più precisamente, gli argomenti delle lezioni vanno inseriti tempestivamente; i voti delle prove orali entro 7 giorni dalla prova e quelli degli scritti entro 15 giorni. Certa della consueta collaborazione si inviano cordiali saluti. LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Sara Agostini