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www.checklistsicurezza.it LE “PROCEDURE STANDARDIZZATE” PER IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Aggiornato alla Circolare del Ministero del Lavoro del 31/01/2013 Le imprese con meno di 10 addetti potranno utilizzare l’autocertificazione della valutazione dei rischi sino al 31 maggio 2013. Il documento di valutazione dei rischi potrà essere redatto secondo “procedure standardizzate”, ossia come stabilito dal modello approvato dalla Conferenza Stato Regioni, a partire dal 06 febbraio 2013. Le “procedure standardizzate” potranno essere, opzionalmente, utilizzate anche da imprese con meno di 50 addetti, purché non appartenenti a classi di rischio elevato. Sono queste, in estrema sintesi, le novità di maggiore rilievo derivanti da una lunga serie di modifiche apportate all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., meglio conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza lavoro (TUS) e che hanno avuto nell’art. 388 della Legge 228/2012 (Legge “Stabilità 2013”) e nella Circolare del 31/01/2013 l’ultimo elemento di cambiamento. Per meglio comprendere la portata delle novità realizzate dal legislatore in poco tempo, sia dal punto di vista normativo che metodologico, sarà necessario distinguere nettamente tra quelli che sono gli obblighi legislativi in capo al datore di lavoro delle piccole e medie imprese (PMI) e quegli che sono gli indirizzi operativi che i tecnici del settore (sia RSPP che professionisti) dovranno seguire per redigere il documento di valutazione dei rischi, sempre secondo le predette “procedure standardizzate” (d’ora in poi denominate con l’acronimo DVR-PS). Il quadro degli obblighi normativi per il datore di lavoro Dal punto di vista prettamente normativo, il TUS stabilisce in modo perentorio per i datori di lavoro delle imprese, di qualunque dimensione o tipologia di ciclo lavorativo, due obblighi imprescindibili e in ogni caso non delegabili1: 1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento connesso2; 2. La designazione del responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP). Con il termine “valutazione dei rischi” il TUS3 intende un processo complessivo di analisi dell’azienda e del suo ciclo lavorativo che porti ad individuare tutti i rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che ne derivano (reali e potenziali) stabilendone, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività che in esso si svolgono. In questa “mappatura del rischio” devono essere comprese, anche: Elenco 1 – Punti di analisi del rischio La scelta delle attrezzature di lavoro; 1 Il riferimento è all’art.17, comma 1, lettere a) e b) del TUS. 2 Il riferimento al documento connesso è quello definito dall’articolo 28 del TUS, ossia il documento di valutazione dei rischi (DVR). 3 Il riferimento Pag. 1 www.checklistsicurezza.it La scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati; La sistemazione dei luoghi di lavoro; La valutazione dei rischi derivanti dal stress lavoro-correlato; Le differenze di genere e le lavoratrici in stato di gravidanza; La differenza di età dei lavoratori; La presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi; La diversa tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa; Il possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei e mobili. A completamento del processo di “analisi e mappatura dei rischi”, sempre il TUS prevede l’obbligo per i datori di lavoro4 di redigere uno specifico documento, comunemente denominato “documento di valutazione dei rischi” (d’ora in poi citato con l’acronimo DVR), che contenga: Elenco 2 – Contenuti del DVR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati a seguito della predetta valutazione dei rischi; Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere 5; L’indicazione del: a. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP), b. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) o territoriale (RLST); c. Medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi; L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una specifica: a. capacità professionale, b. esperienza; c. formazione e addestramento6. In questo quadro di obblighi prima descritto (valutazione dei rischi -> documento), il TUS lascia molta discrezionalità al datore di lavoro sulla metodologia con cui condurre l’analisi e la mappatura dei rischi e, soprattutto, sulla scelta dei criteri per la redazione del documento di valutazione che ne deriva. Proprio il TUS, infatti, così recita chiaramente 7: La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di pianificazione. 4 Il riferimento è all’art. 28, comma 2, del TUS. Il TUS prevede che vi debbano essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. 6 Il TUS precisa che la formazione e l’addestramento, oltre ad essere “specifica”, deve essere “adeguata”. 7 Il riferimento normativo è all’art. 28, comma 2, lettera a), del TUS. 5 Pag. 2 www.checklistsicurezza.it Questa specifica indicazione del legislatore deriva dalla consapevolezza accumulata nel tempo di come il sistema produttivo nazionale sia profondamente diverso da quello europeo da cui deriva la “direttiva madre” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che ha avuto nella ex “626” la prima effettiva esperienza di applicazione nel nostro paese. Il tessuto delle micro, piccole e medie aziende italiane, infatti, è ben diverso da quello delle grandi aziende presenti negli altri stati europei. Ciò comporta la necessità di un documento di valutazione dei rischi “snello e pratico”, che sia in grado di adattarsi alle strutture gerarchiche semplici e “corte” delle imprese nazionali, senza rappresentare un ulteriore fardello burocratico-cartaceo; ciò lo renderebbe sostanzialmente inutilizzabile nelle procedure operative quotidiane e, di fatto, un costo significativo per i bilanci aziendali delle PMI. Questa consapevolezza viene rimarcata ancor più profondamente dal TUS allorquando attua la previsione per cui, le imprese che occupano sino a 10 lavoratori8, non appartenenti alle “classi di rischio” elevate9, possono: a) redigere il predetto DVR secondo “procedure standardizzate” 10; b) utilizzare, sino a scadenza11, una semplice autocertificazione che attesti lo svolgimento della valutazione dei rischi. Dal punto di vista prettamente normativo, le suddette “procedure standardizzate” sono quelle definite dall’art. 6, comma 8, lettera f), del TUS, ossia all’interno di quell’articolo che va a definire i compiti della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, coordinata dal Ministero del Lavoro; nello specifico, così recita il testo normativo: Elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con Decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. Come si può notare dal testo, le “procedure standardizzate” avevano il compito di adeguare il DVR a quelli che sono gli effettivi profili di rischio dei cicli lavorativi e, soprattutto, essere coerenti con gli indici infortunistici del settore; quanto e come questa aderenza alle realtà settoriali sia stata realizzata verrà approfondito nel successivo paragrafo metodologico. Quello che in questa parte dell’analisi normativa interessa maggiormente è la data entro cui la Commissione Consultiva permanente avrebbe dovuto elaborare il riferimento metodologico: il 31 dicembre 2010. In realtà, come sempre accade nel panorama legislativo italiano, la data limite fu ampiamente disattesa e, ovviamente, prorogata sine die. Il percorso di “gestazione” delle predette procedure ha avuto il suo momento di startup il 9 marzo 2010 con l’insediamento del Comitato n.2 presso la Commissione Consultiva, costituito da componenti istituzionali ed esperti del settore nominati dalle Parti Sociali datoriali e sindacali. Nei due anni di lavoro successivi sono state effettuate quasi 30 riunioni del Comitato, con una fase di test finale mirata alla verifica della effettiva comprensibilità delle procedure elaborate da parte dei datori di lavoro e dei tecnici di settore, ovverossia comprovare la reale semplicità di compilazione della modulistica di sintesi prodotta dal Comitato. Il percorso ha avuto la sua conclusione il 10 maggio 2012 con l’adozione del testo definitivo, formalmente approvato dalla Commissione Consultiva Permanente il 16 maggio 8 Il riferimento normativo è all’art.29, comma 5, del TUS. Il riferimento normativo è all’art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g). 10 Il termine “procedure standardizzate” fa riferimento a quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera f), del TUS. 11 Sino all’emanazione della c.d. “Legge di Stabilità per il 2013”, il termine ultimo per l’utilizzo dell’autocertificazione della valutazione dei rischi per le imprese con meno di 10 addetti era il 31/12/2012. 9 Pag. 3 www.checklistsicurezza.it 2012, seguita dall’approvazione – senza modifiche – della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (parere obbligatorio e vincolante) il 25 ottobre 2012. Nelle more dell’entrata in vigore delle precedenti disposizioni normative, il legislatore ha fatto propria l’esigenza di differire l’entrata in vigore delle procedure di un termine di giorni sessanta, in ragione della circostanza per cui le “procedure standardizzate” dovranno essere applicate per la prima volta da un numero particolarmente elevato di piccole e medie imprese; di conseguenza, poiché le PMI formalizzano la loro “regolarità” sull’effettuazione della valutazione dei rischi unicamente sulla base di autocertificazione, venne emanato il Decreto Interministeriale 30 novembre 201212 in cui, finalmente, veniva data dignità giuridica al lavoro della Commissione Permanente. Come spesso accade nel panorama normativo italiano, pur avendo completato un percorso articolato e spesso non facile dal punto di vista della “cultura della sicurezza”, la formalizzazione del Decreto Interministeriale pose un non facile problema interpretativo relativamente all’entrata in vigore effettiva del DVR-PS. La versione inziale del TUS (art. 29, comma 5), infatti, prevedeva espressamente quanto segue: l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Il termine temporale iniziale (30 giugno 2012) previsto nella succitata disposizione normativa ha però avuto una sua prima proroga con il Decreto Legge 57/2012, a sua volta convertito nella Legge 101/2012, in cui il testo normativo (sempre art. 29, comma 5 del TUS), risultava così modificato: l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). A questo punto diveniva necessario il coordinamento temporale con il più volte citato Decreto Interministeriale del 30/12/2012, pubblicato in GU 285 del 06/12/2012, non fosse altro per il pochissimo tempo a disposizione rimasto alle imprese per potersi adeguare alla disposizione normativa (meno di 20 giorni). Ciò è stato possibile grazie alla predetta “Legge di Stabilità 2013”, che ha così modificato il testo di legge in modo, si spera, definitivo: l datori di lavoro che occupano fìno a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle 12 Il riferimento è al DI 30/11/2012, “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012. Pag. 4 www.checklistsicurezza.it procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 3o giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Il combinato disposto delle nuove articolazioni temporali, confermato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 31/01/201313, vede quindi il quadro finale così composto: 06/02/2013 – Entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30/11/2012; 31/05/2013 – Terzo mese dall’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30/11/2012, ossia termine ultimo per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo Procedure Standardizzate (DVR-PS). La data del 30/06/2013, da molti erroneamente ritenuta la soglia finale per l’utilizzo della c.d. “autocertificazione”, non è quindi da prendere in considerazione, poiché resa irrilevante dalla scadenza “naturale” della dilazione normativa concessa, avente cioè come base di calcolo la pubblicazione del Decreto Interministeriale in Gazzetta Ufficiale (3 mesi dopo l’entrata in vigore). 13 Circolare del 31/01/2013 del Ministero del Lavoro, Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, Divisione III, Protocollo 32/0002583/MA001.A001. Pag. 5 www.checklistsicurezza.it Il quadro metodologico per la redazione del DVR-PS Il Documento di Valutazione dei Rischi secondo “Procedure Standardizzate” (DVR-PS) predisposto dalla Commissione Consultiva permanente il 16/05/2012 e approvato dalla Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni il 25/10/2012, formalizza, di fatto, in forma semplificata, quanto già previsto dall’articolo 28 del TUS sui contenuti per il DVR. La procedura, infatti, prevede quattro fasi ben precise in cui articolare il documento: Elenco 3 – Fasi per la compilazione del DVR-PS PASSO 1: descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e/o delle attività e delle mansioni; PASSO 2: individuazione dei pericoli presenti in azienda; PASSO 3: valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; PASSO 4: definizione del programma di miglioramento. Le predette fasi coincidono perfettamente con le indicazioni del TUS per quel che riguarda i contenuti del DVR più in generale (art. 28), così come evidenziato dalla tabella successiva. Tabella 1 – Confronto normativo tra DVR e DVR-PS Valutazione dei rischi DVR (art. 28, c.2) Analisi del contesto lavorativo e valutazione dei rischi presenti Lettera a): Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa DVR-PS (art. 29, c.5), Comm. Consultiva Permanente Passo 1: descrizione azienda, ciclo/attività lavorative, mansioni Passo 2: individuazione dei pericoli presenti in azienda Passo 3 (parte prima): valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati Misure di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori Lettera b): L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati a seguito della predetta valutazione dei rischi Passo 3 (seconda parte): identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate Pianificazione del miglioramento dei livelli di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori Lettera c): Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (lettera c)) Passo 4 (prima parte): definizione del programma di miglioramento Pag. 6 www.checklistsicurezza.it Procedure gestionali del sistema aziendale di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori Lettera d): L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere (lettera d)) Passo 4 (seconda parte): individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure Come è evidente dallo schema della tabella, il DVR-PS rimane saldamente nel solco del DVR tracciato dall’art.28 del TUS, pur effettuando una chiara semplificazione – formale ma non sostanziale – delle procedure e dei criteri attraverso cui arrivare a redigere il documento alla base del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Il vero e proprio “effetto wow” che il DVR-PS introduce è quello di dare finalmente risposta a quell’indicazione normativa che, pur partendo da uno scopo nobile, ha creato uno degli effetti distorsivi di maggior alterazione del sistema dei controlli territoriali: la discrezionalità degli organi ispettivi verso le PMI. Come già evidenziato nel precedente paragrafo sugli obblighi normativi dei datori di lavoro, infatti, l’art. 28 del TUS, al comma 2, seconda alinea della lettera a), introduceva un importante principio: la discrezionalità a carico del datore di lavoro delle forme di sostanza con cui redigere il DVR, ossia la responsabilità di renderlo “semplice”, “breve” e “comprensibile”; oltreché garantirne la “completezza” e l’”idoneità”, quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. Questa indicazione, seppur consona allo scenario nazionale di varietà e molteplicità delle PMI, ha avuto come controindicazione immediata quello di lasciare un ampio margine di discrezionalità agli organi ispettivi nel valutare se il DVR prodotto fosse “completo” o meno, “idoneo” o “non idoneo”. Sul territorio nazionale, infatti, le azioni di controllo e valutazione del DVR hanno subito una elevata accellerazione, lasciando agli ispettori del lavoro o della ASL la possibilità di decidere arbitrariamente la “comprensibilità” di un documento, senza avere alcun riferimento normativo in merito. Ciò ha comportato un rilevante aumento del “volume cartaceo” collegato ai DVR. Da una parte dovuto al proliferare dei software c.d. “schiacciabottoni”, che hanno ridotto la valutazione ad un processo meccanico, avulso dal contesto reale e mirato esclusivamente alla soddisfazione degli obblighi formali; dall’altro dalla preoccupazione dei tecnici di settore di non “farsi trovare sguarniti”, ossia di predisporre un documento che avrebbe potuto essere giudicato come “inadeguato” o “incompleto” dagli organi ispettivi e riceverne quindi le conseguenti sanzioni. Lo stato dell’arte, perciò, vede il DVR, a causa della predetta incertezza interpretativa, avvicinarsi notevolmente alle dimensioni di una vera e propria “enciclopedia Treccani”, pur riferendosi ad aziende a basso rischio e con un numero limitatissimo di lavoratori. Il DVR-PS sblocca indubbiamente lo status quo e definisce una volta per tutte una procedura standardizzata, valida su tutto il territorio nazionale e non soggetta a discrezionalità soggettive da parte degli organi di controllo. Questi ultimi, infatti, potranno dedicare il loro discernimento esclusivamente a comprendere se il DVR sia effettivamente il frutto finale di un lavoro preliminare di analisi e valutazione dei rischi ben fatto, coerente con la realtà aziendale e realmente applicabile nel processo di miglioramento continuo che ogni impresa deve perseguire, non solo dal punto di vista della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Modulo 2: Individuazione dei pericoli presenti in azienda Uno degli elementi che maggiormente incide sulla semplificazione della procedura e sulla riduzione del rischio di “discrezionalità” degli organi ispettivi è, indubbiamente, il Modulo 2 previsto dal modello approvato dal decreto interministeriale, ovverossia la procedura relativi all’individuazione dei pericoli presenti in azienda. Pag. 7 www.checklistsicurezza.it Tralasciando per il momento le perplessità semantiche derivanti dall’uso promiscuo dei termini “pericoli” e “rischi”, ossia dell’introduzione di un termine non previsto dalla normativa vigente (pericoli), il Modulo 2 non fa altro che semplificare e standardizzare l’obbligo previsto per il datore di lavoro dal TUS all’art, 28, comma 2, lettera a). Nello specifico, la normativa richiede che, nella fase di analisi del contesto lavorativo e di valutazione dei rischi connessi, sia obbligatorio indicare quali siano stati i “criteri adottati per la valutazione stessa”. Ciò ha comportato lo sviluppo abnorme di pagine e pagine metodologiche all’interno del DVR, sia citando senza alcuna necessità i riferimenti normativi (a chi sono indirizzati?). Ma, soprattutto, dettagliando con dubbia utilità applicativa la “famosa” valutazione del rischio, sintetizzata nell’ormai arcinota matrice quadrata “4x4” di provenienza europea, in cui veniva quantificato il criterio probabilistico lineare del R = P x D, ossia “probabilità di accadimento” dell’evento negativo (da “improbabile” a “molto probabile”), moltiplicato l’entità del danno che i lavoratori ne potrebbero ricevere (la c.d. “magnitudo”), progressivamente “migliorata” nel tempo da infinite varianti evolutive che amplificavano la matrice-base. Il DVR-PS “salta” completamente questa parte, riconducendola ad un lavoro più concreto di elencazione di tutti quelli che potrebbero essere i “pericoli” presenti all’interno delle piccole e medie imprese (espressamente richiesti dalla normativa), quasi un vero e proprio pro-memoria che possa permettere al datore di lavoro (quasi sempre anche RSPP) di valutare sinteticamente tutti gli aspetti senza tralasciarne alcuno. Il modello predisposto dalla Conferenza Stato Regioni, in più, cerca anche di evitare il rischio che il predetto elenco si trasformi in una semplice posa di “crocette”, ossia il rischio che si possa cadere nell’eccesso opposto a quello precedente e quindi ad una forte “dequalificazione” del processo analitico. Nelle istruzioni allegate, infatti, gli estensori del modello ricordano con grande precisione come i pericoli presenti nelle imprese siano strettamente legati alle caratteristiche: Elenco 4 – Fattori ingeneranti i rischi/pericoli del luogo di lavoro; delle attrezzature di lavoro; dei materiali impiegati; degli agenti fisici, chimici o biologici presenti; del ciclo lavorativo; di tutte le attività svolte, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.; dei fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; della formazione, informazione e addestramento necessari; di qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la sicurezza dei lavoratori. Questa impostazione palesa come, almeno nelle intenzioni di redattori, la Check list della “famiglia dei pericoli” e dei “pericoli” non debba essere una processo semplificativo al ribasso della dinamica valutativa ma, al contrario, il concentrare gli sforzi analitici proprio sulla mappatura dei pericoli piuttosto che sulla loro successiva formalizzazione documentale, con allegata “giustificazione” metodologica dei criteri. Approccio ancor più sensato poiché il Modulo 2 contiene esplicitamente i riferimenti normativi a cui i “pericoli” fanno riferimento, sollevando così l’estensore del DVR-PS dalla preoccupazione di poter “dimenticare” elementi non critici nella sua azienda ma formalmente previsti e sanzionati dalla legislazione vigente. Anche aver aggiunto alla fine del Modulo 2 il termine “Altro” risulta essere più uno scrupolo “eccessivo” dei redattori rispetto a quello che effettivamente è possibile trovare nella stragrande maggioranza delle PMI a basso rischio e con meno di 10 addetti e che il TUS non abbia comunque già abbondantemente previsto. Nella tabella successiva sono riportate, per completezza espositiva, solo le “famiglie di pericoli” e i sottostanti “pericoli” indicati dal Modulo 2. In allegato, invece, viene riportata la tabella completa dei riferimenti legislativi e degli esempi di incidenti e di criticità. Pag. 8 www.checklistsicurezza.it Tabella 2 – Modulo 2 (sintesi) Famiglia di pericoli Pericoli Luoghi di lavoro: Stabilità e solidità delle strutture Altezza, cubatura, superficie Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico - Al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - All'aperto Vie di circolazione interne ed esterne, utilizzate per: - raggiungere il posto di lavoro; - fare manutenzione agli impianti. N.B. Tenere conto dei lavoratori disabili (art. 63, commi 2 e 3) Vie e uscite di emergenza Porte e portoni Scale Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni Microclima Illuminazione naturale e artificiale Locali di riposo e refezione Spogliatoi e armadi per il vestiario Servizi igienico assistenziali Dormitori Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento Aziende agricole Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi Lavori in quota Attrezzature per i lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.) Impianti di servizio Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.) Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione Impianti idrici e sanitari Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale) Attrezzature di lavoro (impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi) Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e condizionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti) Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.). Pag. 9 www.checklistsicurezza.it Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, Centrifughe, Lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.). Macchine e impianti per il confezionamento, imbottigliamento, ecc. Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (grù, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc.). Impianti di aspirazione, trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.). Serbatoi di combustione fuori terra a pressione atmosferica Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale) Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili - Apparecchi termici trasportabili - Attrezzature in pressione trasportabili Distributori di metano Serbatoi di GPL. Distributori di GPL Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori, apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.) Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, taglia siepi elettrico, ecc.) Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc.) Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri) Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.) Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo cordoni di prolunga, adattatori, ecc.) Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.) Gruppi elettrogeni trasportabili Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.) Apparecchi elettromedicali (Ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.) Pag. 10 www.checklistsicurezza.it Apparecchi elettrici per uso estetico (Apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.) Macchine da cantiere (escavatori, grù, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.) Macchine agricole (Trattrici, macchine per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta, ecc.) Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) Mezzi di trasporto persone (Autovetture, pullman, autoambulanze, ecc.) Attrezzature di lavoro - Utensili manuali Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. Scariche atmosferiche Scariche atmosferiche Lavoro al videoterminale Agenti fisici Lavoro al videoterminale Rumore Vibrazioni Campi elettromagnetici Radiazioni ottiche artificiali Microclima di ambienti severi, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche Radiazioni ionizzanti Raggi alfa, beta, gamma Sostanze pericolose Agenti chimici (comprese le polveri) Agenti cancerogeni e mutageni Amianto Virus, batteri, colture cellulari, microorganismi, endoparassiti Agenti biologici Atmosfere esplosive Presenza di atmosfera esplosiva (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri) Incendio Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose), combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) Altre emergenze Fattori organizzativi Condizioni di lavoro particolari Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc. Stress lavoro correlato Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche Pericoli connessi all'interazione con persone Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza, e vendita, di vigilanza in genere, ecc.) Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc. Pericoli connessi all'interazione con animali Movimentazione manuale dei carichi Lavori sotto tensione Posture incongrue Movimenti ripetitivi Sollevamento e spostamento di carichi Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici) Pag. 11 www.checklistsicurezza.it Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici ALTRO Un elemento di particolare importanza nella scelta della “famiglia dei pericoli” e dei sottostanti “pericoli” presenti in azienda è quello di considerare quanto espressamente indicato nel punto 4.2 del documento modello del DVR-PS: segnalare come presenti solo quelli effettivamente riscontrabili nei luoghi di lavoro e che richiedono specifici interventi di prevenzione e protezione. Le istruzioni motivano questa scelta solo come "migliore gestione del documento", soprattutto se realizzato in "formato elettronico". In realtà, non è chiaro quanto consapevolmente, gli indirizzi elaborati realizzano un notevole passo avanti rispetto a quanto prima descritto relativamente alla eccessiva produzione cartacea dei DVR, dettata principalmente dalla preoccupazione di "non dimenticare qualche rischio", ossia realizzare un documento normativamente sanzionabile a causa dell’assenza. Ecco quindi la conseguenza dell'elencazione pedissequa di tutti i possibili rischi potenzialmente presenti in azienda, anche quando questi non abbiano una reale concretezza all'interno del ciclo lavorativo o delle tecnologie utilizzate. Con questa nuova indicazione, almeno all'interno delle procedure standardizzate per le imprese a basso rischio con meno di 10 addetti, l'assenza di un “pericolo” non può essere più interpretata come una "carenza" del processo valutativo ma, semplicemente, una sua “non presenza” nel luogo di lavoro o, più correttamente, un rischio residuo non rilevante. Nel DVR-PS, perciò, non sarà più necessario riportare per intero l'intero elenco delle "famiglie dei pericoli" e dei conseguenti "pericoli", anche quando la risposta alla loro presenza fosse "NO"; sarà sufficiente, invece, coerentemente con la descrizione aziendale realizzata nel passo precedente, inserire la segnalazione di presenza di pericoli effettivi, ossia di quelli che nel Modulo 3 troveranno specifica indicazione nelle precauzioni di prevenzione adottate e sulle quali si concentrerà la programmazione temporale del piano di miglioramento. I Moduli del DVR-PS e la procedura di stesura secondo i "passi" E' stato scelto di dare particolare rilievo al "passo" dell’analisi aziendale e della conseguente individuazione della “famiglia di pericoli” presenti nel luogo di lavoro (Modulo 2) poiché la vera novità metodologica per la standardizzazione delle procedure risiede proprio in questa fase. Dal punto di vista della sequenza logica delle procedure, però, il documento prende forma prima dal "passo" della descrizione del sistema produttivo e dei luoghi di lavoro per poi approdare al "paso double" della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottare, con la successiva pianificazione del programma di miglioramento e dei relativi tempi di attuazione (con la fase del "passo" intermedio prima analizzato dell'individuazione dei "pericoli"). Vediamo, allora, di comprendere a fondo quanto previsto dai "passi" fondamentali del Modulo 1 e del Modulo 3, analizzandoli in sequenza, così come organizzati nel documento della Conferenza Stato Regioni. Il Modulo 1 Il primo "passo" è di natura prettamente formale ed è riscontrabile nel Modulo 1.1, dove viene sintetizzata una descrizione amministrativa dell'azienda, in cui andranno indicati: Pag. 12 www.checklistsicurezza.it Elenco 5 – Contenuti del Modulo 1.1 • Ragione sociale (quella indicata nel modulo di iscrizione alla Camera di Commercio); • Attività economica (quella indicata nel modulo ISTAT per il censimento delle imprese); • Codice ATECO 2007 (facoltativo; fa riferimento ai codici europei di classificazione statistica delle attività economiche, così come riportati nel nostro sistema nazionale); • Nominativo del titolare o, in caso di aziende complesse, anche con meno di 10 addetti, il nominativo del rappresentante legale; • Indirizzi della sede, distinguendo tra quello formale della sede legale (deve coincidere con quello riscontrabile sulle visure della Camera di Commercio) e quelli del sito produttivo operativo, da cui però sono da escludere i canteri temporanei e mobili, oggetto di altri documenti di pianificazione e valutazione del rischio (PSC, POS). E' opportuno ricordare come, anche per le PMI con meno di 10 addetti sia possibile riscontrare il caso delle diverse sedi operative come, ad esempio: Elenco 6 – Esempi cicli produttivi multisede • il settore alimentare, con le sedi commerciali di vendita al consumo e le sedi di lavorazione o deposito; • il settore commerciale, anche in questo caso con diverse sedi di vendita e la sede di deposito; • il settore del terziario avanzato, come gli uffici professionali o le sedi dei notai, con diverse sedi in cui svolgere l'attività di consulenza professionale e/o con una sede diversa per l'elaborazione dati e il deposito dei server; • il settore medico, con diverse sedi di studi per le visite dei pazienti od anche i laboratori di analisi, spesso divisi tra le sedi di consegna delle analisi ed i laboratori veri e propri in cui vengono svolte. Sono davvero tantissimi gli esempi, seppur micro, in cui è possibile riscontrare la presenza di sedi diverse in cui avviene la produzione o il consumo dei beni e dei servizi; anche in questo caso, come per il DVR "tradizionale", il DVR-PS deve essere nettamente differenziato per ogni singola sede operativa, per i lavoratori che vi sono coinvolti, per le mansioni che vi vengono svolte, per le tecnologie che vi vengono impiegate e per i pericoli che vi sono presenti. Sempre nel Modulo 1.1 ampia attenzione viene dedicata alla descrizione del sistema di prevenzione e protezione aziendale; anche in questo caso viene semplicemente richiesta l'identificazione (anche con organigramma) dei soggetti deputati alle varie funzioni interne aziendali, ossia: Elenco 7 – Organigramma funzionale (nominativi) • nominativo del datore di lavoro, che come noto può essere anche diverso dal titolare dell'azienda o dal suo rappresentante legale (caso raro, in verità, nelle PMI); viene richiesto di specificare, inoltre, se il datore di lavoro svolge anche le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (caso predominante nella maggioranza delle PMI). In questo caso viene dato per scontato il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento del ruolo in questione. • nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, ovviamente solo nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dal datore di lavoro; anche in questo caso sarebbe opportuno specificare se l'RSPP sia interno all'azienda oppure un professionista esterno, anch'esso con il possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa. • i nominativi degli ASPP, nel caso di loro nomina; anche in questo caso sarebbe opportuno specificare i casi in cui, ove la normativa lo preveda, sempre il datore di lavoro assolva anche a questo ruolo, con i relativi crediti formativi acquisiti. Pag. 13 www.checklistsicurezza.it • i nominativi degli addetti al servizio di pronto soccorso e gli addetti al servizio di antincendio ed evacuazione; anche in questo caso sarebbe opportuno evidenziare i casi in cui, ove previsto dalla normativa, il datore di lavoro, ancora una volta, svolga anche queste funzioni (caso molto frequente, in verità, nelle PMI con meno di 5 addetti). • il nominativo del Medico Competente, qualora nominato. • il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ove nominato, oppure del rappresentante territoriale (per le diverse categorie di contratto lavorativo). Come accennato precedentemente, pur non essendo vincolante, sarebbe un'ottima scelta quella di allegare alla documentazione del DVR-PS anche un organigramma funzionale (grafico) che permetta, in modo rapido ed efficace, la chiara comprensione di quelle che poi saranno "tradotte" nel Modulo successivo in ruoli e funzioni, come anche il aree di lavoro e mansioni. Sempre nell'ambito della fase di descrizione aziendale, nel Modulo 1.2, invece, si trova il primo degli elementi essenziali per una corretta valutazione dei rischi, anche se secondo procedure standardizzate: l'analisi del luogo di lavoro e delle funzioni e/o mansioni che in esso si svolgono. Dal punto di vista prettamente operativo il modulo è composto dalle seguenti sezioni, elencati nella tabella successiva. Tabella 3 – Componenti Modulo 1.2 Modulo Ciclo Tipologia Ciclo lavorativo o attività Fasi Fasi lavorative o fasi delle attività Descrizione Descrizione sintetica delle fasi o delle attività Luogo Area, reparto o luogo di lavoro Attrezzature Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi utensili, impianti Descrizione Nel modulo devono essere indicati nominalmente quali sono le principali “famiglie” di cicli lavorativi o attività operative che si svolgono nel luogo di lavoro. Nel caso in cui vi si svolgano più “cicli lavorativi”, nel DVR-PS potranno essere presenti “n” moduli, quanti sono i cicli o le attività presenti. In questa sezione del Modulo devono essere indicate nominalmente le “fasi” in cui si scompone il ciclo lavorativi o le attività presenti nel luogo di lavoro. Sono queste fasi l’elemento portante per lo sviluppo successivo dell’individuazione dei pericoli e della programmazione degli interventi di prevenzione e protezione . Per ognuna delle fasi o attività nominali che compongono il ciclo lavorativo va aggiunta una descrizione sintetica delle stesse, così da permetterne sia una valutazione dei pericoli presenti che una successiva identificazione in caso di controllo aziendale. Colonna fondamentale per l’individuazione dei pericoli e la programmazione degli interventi e del miglioramento. Non è un caso, infatti, che la stessa colonna si ripete anche nel Modulo 3. Nello stile classico della valutazione dei rischi, assieme alla colonna “mansioni” l’individuazione del luogo di lavoro (o area di lavoro o reparto) e la mappatura dei pericoli esistenti, costituisce l’ossatura fondamentale del DVR-PS. È a questa fase di lavoro che va data maggiore importanza e dettaglio analitico. Ulteriore elemento portante dell’analisi del luogo di lavoro e della mappatura dei pericoli. In questa colonna vanno indicati, seppur in modo sintetico, quelle che sono le principali dotazioni tecnologiche Pag. 14 www.checklistsicurezza.it Materie Materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti, scarti di lavorazione Lavori Mansioni o postazioni del luogo di lavoro e dei lavoratori che vi operano all’interno del ciclo lavorativo. È determinante dare opportuna differenziazione tra attrezzature o apparecchi presenti in un singolo luogo (o in dotazione al singolo lavoratore) e quelli che trasversalmente servono più luoghi (come, ad esempio, gli impianti di areazione o condizionamento) o più lavoratori ( come, ad esempio, utensili portatili in uso plurimo). In questa colonna è necessario descrivere, sempre in forma sintetica, quali sono le componenti materiali che entrano a far parte del ciclo lavorativo o ne sono il prodotto finale. La descrizione deve avere come obiettivo quello di individuare quali possono essere le sostanze o i prodotti il cui impiego possa comportare dei “pericoli” per i lavoratori (come, ad esempio, le sostanze chimiche), compreso il problema dei rifiuti di lavorazione e le procedure di raccolta e smaltimento. L’elencazione deve essere connessa a ciascuna fase lavorativa o attività indicata nell’apposita colonna. Secondo elemento fondamentale per la mappatura e la valutazione dei potenziali “pericoli” (anche questa colonna, infatti, come quella dei luoghi, si ripete nel Modulo 3). Anche in questo caso, seppur sinteticamente, è opportuno che vengano analizzate le attività correlate ad ogni singola area o reparto, ponendo particolare attenzione a differenziare se i “pericoli“ che ne derivano sia dovuti o alla specifica postazione di lavoro o, invece, alle mansioni che si svolgono, ossia indipendentemente dal luogo dove si realizzano (che potrebbe essere trasversale a tutta l’azienda). Dalla tabella precedente si evince come le indicazioni standardizzate della Conferenza Stato Regioni non facciano altro che partire dalla classica metodologia di valutazione dei rischi (mappatura del rischio e valutazione degli effetti potenziali) per esser però ricondotte ad una procedura più semplificata, ossia riportata in tabelle schematiche. Non è quindi necessario compilare intere pagine descrittive, in cui spesso è facile perdere di vista lo schema complessivo di funzionamento del ciclo lavorativo; è sufficiente, invece, elencare in modo chiaro e preciso i diversi elementi all’interno della tabella, con il risultato sintetico di una “mappa” della realtà aziendale facilmente identificabile grazie alle coordinate delle righe e delle colonne in cui è organizzata. In questa logica è opportuno sottolineare quali siano le due colonne “portanti” di tutto il processo analitico-descrittivo, ossia quali siano gli elementi su cui si basa la costruzione della tabella successiva (Modulo 3), espressamente dedicata alle azioni di prevenzione, protezione e miglioramento: Elenco 8 – Elementi portanti DVR-PS 1. 2. Area, reparto, luogo di lavoro; Mansioni, postazioni. Questi due elementi elencati, infatti, dovranno essere pedissequamente riportati anche nel Modulo 3 e proprio su questi collegati gli interventi di pianificazione (presente e futura), derivati direttamente dalle “famiglie di pericoli” precedentemente individuati nel Modulo 2 (solo quelli effettivamente presenti in azienda). Pag. 15 www.checklistsicurezza.it A questo proposito non va dimenticato come le stesse istruzioni allegate ai Moduli pongano particolare attenzione al fattore “Mansioni, Postazioni”. Ad ogni “mansione”, infatti, deve essere possibile associare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda; ciò è possibile anche rimandi diretti a documenti esterni al DVR-PS come, ad esempio, un organigramma aziendale per funzioni oppure il Libro Unico del Lavoro (LUV) o anche, semplicemente, i singoli contratti d’assunzione. Quest’ultimo elemento non deve essere inteso come meramente formale ma come indicatore di una “mappatura” dei pericoli che tenga in esplicito conto dei fattori elencati nella tabella successiva e comunque previsti dalla normativa del TUS per la valutazione dei rischi. Tabella 4 – Mappatura dei pericoli Tipologia Diversità Competenza Salute Dotazioni Protezione Elementi Stato di gravidanza Differenza di genere Età Provenienza da altri paesi Specifica tipologia contrattuale Informazione Formazione Addestramento Sorveglianza sanitaria (qualora obbligatoria) Uso di specifiche attrezzature da lavoro Dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente messi a disposizione dei lavoratori TUS Articolo 21, comma 1 Articoli 36 e 37 Articolo 41 Articolo 71 Articolo 77 Oltre ai fattori prima descritti in tabella, sarà opportuno porre ulteriore attenzione nella descrizione del ciclo lavorativo e delle fasi collegate anche a quegli aspetti operativi legati a specifiche azioni (e non solo al singolo luogo di esecuzione), come, ad esempio: Elenco 9 – Esempi di fattori da tenere in considerazione Manutenzione (ordinaria e straordinaria); Riparazione; Pulizia; Arresto e riattivazione (attrezzature, macchine, impianti); Cambio di lavorazione; Innovazione tecnologica. Nella stessa logica dovranno, poi, essere evidenziati anche fattori organizzativi particolarmente “sensibili”, come, ad esempio: Tabella 5 – Fattori organizzativi “sensibili” Colonne dove inserire Descrizione fasi Ambiente, Reparto Fattori organizzativi Lavoro notturno Lavoro in solitario (in condizioni critiche) Attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore Attività svolte in ambienti confinati Lavori in quota Pag. 16 www.checklistsicurezza.it In ogni caso, per rendere maggiormente chiaro ed usufruibile il lavoro di “mappatura” del(i) ciclo(i) lavorativi, sarebbe opportuno allegare al DVR-PS, ove possibile, la planimetria degli ambienti di lavoro con le relative indicazioni dei locali di servizio e la disposizione delle attrezzature e delle macchine (Layout). Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate (Passo 3) Il Modulo 3 delle procedure standardizzate ha come obiettivo primario quello di formalizzare – sinteticamente – la valutazione dei rischi (pericoli) riscontrati in azienda, le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate e, last but not list, il programma di miglioramento delle predette misure (da non confondere con l’inserimento di nuove misure). Come già anticipato in precedenza, a partire dalle due colonne “strategiche” del Modulo 2, a secondo delle caratteristiche dell’azienda e del suo ciclo lavorativo e/o tecnologico, sarà possibile scegliere se sviluppare l’analisi dei rischi/pericoli a partire da: Elenco 10 – Opzioni su cui sviluppare la valutazione dei rischi Area, Reparto, Luogo di lavoro (Colonna 3, Modulo 1.2) Mansioni, Postazioni (Colonna 6, Modulo 1.2). Appare chiara l’impostazione degli estensori delle procedure standardizzate nel lasciare libertà al datore di lavoro nello scegliere la formula sintetica con cui rappresentare formalmente la valutazione dei rischi a fronte della eccezionale diversità lavorativa che è possibile riscontrare nelle migliaia di micro e piccole imprese del tessuto produttivo nazionale: dare importanza al luogo di lavoro o alle mansioni che in esso si svolgono. È indubbio che un DVR-PS per uno studio professionale del settore terziario avanzato non possa avere la stessa impostazione di “mappatura” e “valutazione” dei rischi/pericoli che può avere un’autofficina o una beauty farm; nei diversi casi dovrà essere cura del datore di lavoro sviluppare il processo di prevenzione e protezione partendo o dalle mansioni che si svolgono in azienda (quindi i pericoli legati direttamente alle azioni dei lavoratori coinvolti) o dai luoghi di lavoro in cui avviene la produzione (quindi i pericoli legati direttamente alle macchine o alle tecnologie impiegate nel ciclo produttivo). Per fare questo le procedure standardizzate mettono a disposizione, ancora una volta, una tabella ben definita, in cui sarà possibile, sempre in modo chiaro e sintetico, esporre le scelte effettuate sulla base di: Tabella 6 – Componenti del Modulo 3 Colonna Componenti 1 2 3 4 5 Area, Reparto, Luogo di lavoro Mansioni, Postazioni Pericoli che determinano rischi per la salute e la sicurezza Eventuali strumenti di supporto Misure attuate È opportuno ricordare che, al fine di semplificare ulteriormente il processo di formalizzazione della valutazione dei rischi/pericoli tramite tabelle, le istruzioni sulle procedure standardizzate prevedono che le c.d. “Mansioni” possano essere identificata anche attraverso dei semplici codici numerici, anche collegati a documenti esterni come, ad esempio, il LUL o il registro delle funzioni operative del ciclo produttivo. Ulteriore precisazione va fatta per quel che riguarda la “Colonna 3”, ossia i “Pericoli che possono determinare rischi per la salute e la sicurezza” dei lavoratori. Come più spesso ribadito nei paragrafi precedenti, è opportuno indicare solo ed esclusivamente quei Pag. 17 www.checklistsicurezza.it “pericoli” che effettivamente sono presenti in azienda (rischio residuo), senza cioè perdere tempo ad affannarsi a selezionare anche quelle “famiglie di pericoli” che sono comunque ascrivibili a quasi tutte le attività lavorative in genere, ma che non hanno un impatto effettivo sul sistema operativo aziendale. Un esempio su tutti. È ovvio che il “pericolo” rumore sarà presente in tutte quante le imprese, nessuna esclusa; ma è altrettanto ovvio che, nel sistema delle procedure standardizzate, la “famiglia” dovrà essere selezionata solo nel caso in cui potrebbe produrre dei pericoli reali alla salute dei lavoratori coinvolti, ossia richiederà delle specifiche scelte di prevenzione e protezione da formalizzare nella Colonna 5 del Modulo 3 (“Misure Attuate”). Non avrà alcun senso selezionare la “famiglia”, invece, pur in presenza di un “rischio residuo”, qualora quest’ultimo non impatti significativamente sulle scelte da effettuare. In uno studio professionale del terziario avanzato, ad esempio, pur essendo comunque in presenza di “fonti di rumore” (stampanti, fotocopiatrici, tastiere, ventole di raffreddamento computer, ecc.), la selezione del “pericolo” andrà effettuata solo ed esclusivamente se esistano condizioni di particolare eccezionalità, tali da richiedere interventi protettivi (stampanti ad aghi e fotocopiatrici in una stanza isolata). Diversamente, secondo buon senso e buone prassi, non sarà necessario introdurre lo specifico “pericolo” nel DVR-PS. Nel Modulo 3, di conseguenza, dovrà esserci perfetta coerenza tra quanto indicato in: Elenco 11 – Coerenza tra i Moduli 1. Aree, Reparti, Luoghi di lavoro a. Colonna 3, Modulo 1.2 b. Colonna 1, Modulo 3 2. Mansioni, Postazioni a. Colonna 6, Modulo 1.2 b. Colonna 2 Modulo 3 3. Famiglia di pericoli a. Colonna 1, Modulo 2 4. Pericoli a. Colonna 2, Modulo 2. Quanto sopra dovrà valere anche per quel che riguarda le attrezzature, ossia dovranno essere indicate quelle già espressamente segnalate all’interno del proprio ciclo lavorativo o attività (Colonna 1 e Colonna 4, Modulo 1.2). Per quel che riguarda la valutazione dei rischi vera e propria, questa dovrà essere effettuata utilizzando le metodiche e i criteri che il datore di lavoro (o il tecnico estensore) riterrà più adeguati alle effettive situazioni lavorative aziendali (contestualizzazione metodologica); sempre e comunque tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del TUS. Nel caso in cui, invece, un settore di rischi fosse già normato da specifiche modalità sulla valutazione (come, ad esempio, i rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.), dovranno adottarsi le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, sia nazionali che internazionali. Diversamente, invece, ci si trovasse di fronte ad una specifica assenza di indicazioni legislative inerenti le modalità di valutazione di precisi rischi (“Pericoli”) presenti all’interno della realtà aziendale, le istruzioni della Commissione Consultiva Permanente indicano di orientarsi su criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative del ciclo produttivo e, ove disponibili, su: Elenco 12 – Fonti esterne di supporto alla valutazione strumenti di supporto (ad esempio, con software specializzati), Pag. 18 www.checklistsicurezza.it dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio (come quelli realizzati da INAIL), indici e dinamiche infortunistiche, liste di controllo (Check-List), norme tecniche, istruzioni per l’uso e manutenzioni (macchine, sostanze, attrezzature, ecc.). E’ ovvio che sarà sulla base dei risultati della valutazione dei rischi che verranno definite – per tipo ed entità – le misure di prevenzione e protezione adeguate. È comunque opportuno ribadire che, per le procedure standardizzate, essendo il documento una formalizzazione semplificata dell’intero processo di valutazione dei rischi, non è necessario riportare tutto il lavoro metodologico sottostante le “famiglie di pericoli” prese in considerazione e le conseguenti azioni di prevenzione e protezione adottate. Nel caso, comunque, si volesse quanto meno rendere conto delle metodologie utilizzate, a fine documento potrebbe essere possibile realizzare una semplice bibliografia metodologica e normativa, indicando quali fonti utilizzate e quali procedure attuate, compresa la citazione delle banche dati di cui è stato fatto uso per la scelta di valori di riferimento (ad esempio, la banca dati sul “rumore” del CPT di Torino). Non è però necessario “appesantire” il DVR-PS con aspetti metodologici, essendo destinato all’attuazione all’interno di micro e piccole imprese: andranno privilegiati gli aspetti operativi, facilmente comprensibili per chi dovrà metterli concretamente in pratica. Questa esigenza di “snellezza” era stata comunque già recepita anche dagli estensori del modello di DVR-PS della Commissione Consultiva Permanente; non è un caso, infatti, che nel “Modulo 3”, la “Colonna 4” (“Strumenti di Supporto), sia stata espressamente creata per poter essere inseriti tutti gli strumenti informativi di supporto al processo valutativo, sia generali che specifici per la metodologia o le banche dati. Il “Modulo 3”, di conseguenza, per essere completato nella sua prima parte (valutativa), in relazione al “pericolo” specifico individuato (Colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (Colonna 4), nella “Colonna 5” dovrà indicare le misure di prevenzione e protezione attuate, tra quelle: Elenco 13 – Misure di prevenzione e protezione 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tecniche, Organizzative, Procedurali, DPI, Informazione, formazione e addestramento, Sorveglianza sanitaria (ove prevista). Nello schema grafico successivo viene sintetizzata la procedura prima descritta. Figura 1 – Sequenza della valutazione e delle scelte realizzate Mansioni - Postazioni Pericoli (rischi) Strumenti supporto Misure attuate Pag. 19 www.checklistsicurezza.it Definizione del programma di miglioramento (Passo 4) Una delle novità di maggior rilievo delle “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi delle imprese con meno di 10 lavoratori è, indubbiamente, quella contenuta nella seconda parte del “Modulo 3”: il programma di miglioramento. Con questo termine gli estensori del modello standardizzato hanno inteso concentrare l’attenzione del datore di lavoro non solo sugli interventi effettivamente realizzati, ma anche su quelli che nel tempo potranno essere programmati al fine di elevare i livelli di prevenzione e protezione aziendale dei lavoratori. Nella tabella successiva viene sintetizzata l’architettura della seconda parte del “Modulo 3” per quel che riguarda il piano di miglioramento. Tabella 7 – Contenuto del “piano di miglioramento” (Modulo 3) Colonna Intestazione Contenuto 6 Misure di miglioramento da adottare. Tipologie di misure (prevenzione – protezione) 7 Incaricati della realizzazione 8 Data di attuazione delle misure di miglioramento Misure ritenute opportune per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, che nel tempo andranno ad elevare i livelli aziendali raggiunti (riduzione del rischio residuo). È compreso il controllo periodico delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità. Soggetto con il compito di dare piena attuazione alle misure di miglioramento previste nel programma. Può essere anche lo stesso datore di lavoro. Cronoprogramma delle azioni previste, con data di attuazione e verifica successiva. Piano di miglioramento Dal punto di vista prettamente metodologico, ai fini del miglioramento dei livelli di gestione dei rischi (residui), sarebbe opportuno suddividere le misure di prevenzione e protezione previste nel cronoprogramma della seconda parte del “Modulo 3” tra: Elenco 14 – Differenziazione delle misure 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tecniche, Procedurali, Organizzative, DPI, Formazione, informazione e addestramento, Sorveglianza sanitaria (ove prevista). Anche in questo caso appare opportuno sottolineare come non sia obbligatorio inserire, per ogni azioni di prevenzione e protezione attuata (e segnalata nella prima parte del “Modulo 3”), una azione di miglioramento. Come per ogni valutazione corretta, tutto dipende dal livello residuo di rischio presente in azienda, ossia se la predetta misura di prevenzione e protezione sia “definitiva”, oppure realizzata pro-tempore al fine di affrontare un rischio immediato, per avere poi il tempo necessario (rischio residuo permettendo) di affrontare in modo più strutturale e organico la “famiglia di pericoli” in questione. Oltre quanto prima descritto, qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno, sempre ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della Pag. 20 www.checklistsicurezza.it gestione successiva dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la documentazione basata sul “Modulo 3” può essere tranquillamente ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive o negli addendum allegati a fine DVR-PS. Conclusioni A conclusione del lavoro di analisi metodologica delle procedure standardizzate appare opportuno apportare uno specifico contributo per la chiarificazione di un costante confronto tra gli operatori, relativo al fatto se il DVR-PS sia una reale opportunità di semplificazione oppure un mero aggravio di burocrazia a scapito di una effettiva prevenzione e protezione aziendale per le PMI. La discussione che si è andata sviluppando su diversi blog e/o siti specializzati in materia pone le sue fondamenta sullo scontro tra due "scuole di pensiero". La prima, avversa al nuovo modello di DVR-PS, considera le linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 16/05/2012 una "dequalificazione" della valutazione dei rischi nella sua accezione normativa più generale, riducendo quest'ultima ad una mera compilazione di un elenco prestampato, assolvendo così agli obblighi di legge con una semplice (e spesso furbesca), apposizione di "crocette" nelle caselle del “Modulo 2”, discutibilmente rubricato sotto il termine "Pericoli". Ecco quindi difendere a spada tratta il principio della "non obbligatorietà" all'adozione del predetto modello, soprattutto per quelle PMI che avessero comunque già redatto il DVR "tradizionale". La seconda, al contrario, favorevole al nuovo modello, vede positivamente la semplificazione apportata dalla Commissione Consultiva Permanente, soprattutto a fronte della "enormità cartacea" dei DVR tradizionali, sproporzionati se rapportati a piccole e piccolissime aziende, a rischio incidente davvero ridotto (con particolare riferimento alla esosità delle parcelle dei professionisti che li redigono, soprattutto in un momento di grave crisi economica come quello che sta attraversando il sistema produttivo nazionale e internazionale). Il DVR-PS, di conseguenza, rappresenta un utile strumento per concentrare l'attenzione su quanto effettivamente realizzato e quanto si dovrà fare per migliorare il sistema aziendale di prevenzione (Modulo 3), riducendo la "carta" necessaria e le spese che ne derivano. Entrambe le posizioni, in realtà, esprimono preoccupazioni ed esigenze indubbiamente condivise dalla gran parte delle istituzioni e degli operatori del mondo del lavoro e della prevenzione. La prima fa riferimento all'indubbia "scorciatoia" che molte imprese e professionisti hanno adottato nella redazione dei DVR, ossia la produzione di "inutile carta", ridondante di citazioni di legge, di prescrizioni generaliste e teoriche, completamente decontestualizzate dalla realtà aziendale e, soprattutto, "sparate" fuori con la logica della catena di montaggio da una molteplicità di software specializzati che si atteggiano a risolutori definitivi dei problemi della prevenzione e protezione aziendale. Corollario di questa industria del DVR "precotto" è la redditività economica per chi li redige, anche in poche ore, senza cura alcuna della qualità del risultato finale e della sua reale applicabilità ai cicli lavorativi delle PMI. Le seconda, anch'essa pienamente legittima, riporta una domanda inascoltata dal legislatore e dagli organi di controllo che vede le piccole e micro imprese subissate da inutile burocrazia formale, "schiacciate" da montagna di carta di dubbia utilità che non fa altro che alimentare la già numerosa schiera di quei professionisti e/o consulenti a cui l'azienda deve pagare laute parcelle per districarsi nella selva di adempimenti e scadenze che mettono in seria difficoltà anche gli specialisti del settore. Un DVR omogeneo per tutti, non "interpretabile" in modo soggettivo e discrezionale dai soggetti ispettivi, avulso dalla necessità di perdere tempo nella descrizione formale dei rischi e pericoli (elenchi standard da software), concentrato in poche tabelle in cui sia indicato chiaramente cosa è stato fatto e cosa dovrà essere ancora realizzato, può essere indubbiamente una concreta opportunità di riportare tutto il processo valutativo con i piedi per terra; soprattutto se i costi correlati con quest'ultimo possono ricevere una significativa riduzione, proporzionalmente al livello di rischio aziendale da valutare. Pag. 21 www.checklistsicurezza.it Nonostante le due "scuole di pensiero" esprimano entrambe delle preoccupazioni condivisibili, il confronto e la discussione che si sta sviluppando sui media e, soprattutto, su internet, rischia di incagliarsi, poiché potrebbe ingenerare una "visione distorta" del problema, perdendo di vista alcuni principi fondamentali che dovrebbero guidare la produzione del pensiero costruttivo intorno al delicato processo della valutazione dei rischi. Molto spesso, infatti, si tende a confondere e a far coincidere (sia tecnicamente che normativamente) la "valutazione dei rischi" con la sua formalizzazione cartacea e/o elettronica: il documento di valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi, difatti, basata sui principi di prevenzione e protezione dell'art.15 del TUS, è imprescindibile e "non negoziabile" per qualsiasi tipologia di azienda, indipendentemente dal ciclo lavorativo, dal numero dei lavoratori e dal livello di rischio correlato alle sue tecnologie. La valutazione non ammette "scorciatoie", non può essere semplificata ne, tantomeno, standardizzata; ancor meno derubricata a mera attività con software decontestualizzato dalla realtà aziendale. Ben diverso, invece, è il vettore formale attraverso il quale il processo di valutazione viene "restituito" a terzi, reso intellegibile sia ai lavoratori che agli organi di controllo. Il DVR, quindi, è semplicemente un "tramite" informativo attraverso il quale avere riscontro di quanto effettivamente valutato e programmato nella fase di analisi e pianificazione del sistema di prevenzione e protezione aziendale. E' indubbio, perciò, che il prodotto finale del processo valutativo (il "documento"), risentirà pesantemente della qualità del lavoro svolto antecedentemente, in maniera indipendente dal fatto che sia "tradizionale" o secondo "procedure standardizzate" o meramente "autocertificatorio". Verrà prodotto, cioè, esattamente ciò che viene da sempre indicata come regola base per lo sviluppo dei software: "garbage in, garbage out" (spazzatura immetti, spazzatura ottieni). Il DVR-PS, di conseguenza, sarà una indubbia opportunità di semplificazione e sgravio burocratico se il lavoro di analisi e valutazione che vi sta alle spalle sarà serio e concreto; diversamente, le procedure standardizzate non saranno altro che una ulteriore "furbata" di coloro che hanno fornito a migliaia di PMI un documento "copia & incolla" per l'autocertificazione. Pag. 22 www.checklistsicurezza.it Allegato Tabella 8 – Modulo 2 (completo) Famiglia di pericoli Pericoli Luoghi di lavoro: - Al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - All'aperto N.B. Tenere conto dei lavoratori disabili (art. 63, commi 2 e 3) Presenti Non presenti Riferimenti legislativi Esempi di incidenti e di criticità Stabilità e solidità delle strutture D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) Altezza, cubatura, superficie D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali. Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali Mancata salubrità o ergonomicità legale ad insufficienti dimensioni degli ambienti Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per: - raggiungere il posto di lavoro; - fare manutenzion e agli impianti) Vie e uscite di emergenza D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) Cadute dall'alto. Cadute in piano. Cadute in profondità. Urti D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) Cadute dall'alto. Cadute in piano. Cadute in profondità. Contatto con mezzi in movimento. Caduta materiali D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 13/2006, art. 15 Vie di esodo non facilmente fruibili Pag. 23 www.checklistsicurezza.it Porte e portoni D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D.Lgs. 13/2006, art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 13/2006, art. 15 Urti. Schiacciamento. Uscite non facilmente fruibili Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) Caduta. Investimento da materiali e mezzi in movimento. Esposizione ad agenti atmosferici Microclima D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) Illuminazione naturale e artificiale D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 13/2006, art. 15 Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli. Assenza di impianto di riscaldamento. Carenza di aereazione naturale e/o forzata Carenza di illuminazione naturale. Abbagliamento. Affaticamento visivo. Urti. Cadute. Difficoltà nell'esodo Locali di riposo e refezione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente Scale Spogliatoi e armadi per il vestiario Pag. 24 Cadute. Difficoltà nell'esodo Scarse condizioni di igiene. Inadeguata conservazione di cibi e bevande. Scarse condizioni di igiene. Numero e capacità inadeguati. Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro www.checklistsicurezza.it Servizi igienico assistenziali Dormitori Aziende agricole Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento Lavori in quota Vasche, canalizzazion i, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi Attrezzature per i lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 139/2006, art. 15 - DPR 151/2011, All. I, punto 66 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV, punto 6) Scarse condizioni di igiene. Numero e capacità inadeguati. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV, punto 3, 4; Titolo XI; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D.Lgs. 139/2006, art. 15 - DPR 177/2011 Caduta in profondità. Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza. Insufficienza di ossigeno. Atmosfere irrespirabili. Incendio ed esplosione. Contatti con fluidi pericolosi. Urto con elementi strutturali. Seppellimento. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IV, capo II [ove applicabile]; Art. 113; Allegato XX) Caduta dall'alto.Scivolamento. Caduta di materiali. Pag. 25 Scarsa difesa da agenti atmosferici. Incendio Scarse condizioni di igiene. Servizi idrici o igienici inadeguati www.checklistsicurezza.it Impianti di servizio Impianti elettrici (circuiti di alimentazion e degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazio ne; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.) Impianti radiotelevisiv i, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione , allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua) Impianti di riscaldament o, di climatizzazio ne, di condizionam. e di refrigerazion e D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III) - DM 37/2008 - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/2001 - DM 13/07/2011 - DM 10/03/1998 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D.Lgs. 139/2006, art. 15 D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT) Incidenti di natura elettrica (folgorazioni, incendio, innesco di esplosioni) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) DM 37/08 D.Lgs. 17/10 DM 01/12/1975 DPR 412/93 DM 17/03/03 D.Lgs. 311/06 D.Lgs. 329/04 DPR 661/96 DM 28/04/05 DM 10/03/98 RD 09/01/1927 Incidenti di natura elettrica. Scoppio di apparecchiature in pressione. Incendio. Esplosione. Emissione di inquinanti. Esposizione ad agenti biologici. Incidenti di natura meccanica (tagli, schiacciamento, ecc.) Impianti idrici e sanitari D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - D.Lgs. 93/00 Esposizione ad agenti biologici. Scoppio di apparecchiature a pressione Pag. 26 Incidenti di natura elettrica. Esposizione a campi elettromagnetici www.checklistsicurezza.it Attrezzature di lavoro (impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi) Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - DM 37/08. Legge 1083/71 - D.Lgs. 93/00. - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili Incendio. Esplosione. Scoppio di apparecchiature in pressione. Emissione di inquinanti Impianti di sollevament o (ascensori, montacarichi , scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale) Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e condizionam enti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti) Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione , centrali termiche di processo, ecc.). D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs. 17/10 - DM 15/09/2005 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I). - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - DM 329/2004 Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.). Incidenti di natura elettrica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) D.Lgs. 17/2010 D.Lgs. 93/00 DM 329/04 DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 D.Lgs. 08/03/06 n.139, art. 15 Contatto con superfici calde.Incidenti di natura elettrica.Incendio.Esplosio ne.Scoppio di apparecchiature in pressione.Emissione di inquinanti Pag. 27 Scoppio di apparecchiature in pressione. Emissione di inquinanti, getto di fluidi e proiezioni di oggetti www.checklistsicurezza.it Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, Centrifughe, Lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzat i per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.). Macchine e impianti per il confezion., imbottigliam. , ecc. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III; Titolo XI) - D.Lgs. 17/10 Pag. 28 Incidenti di natura meccanica (urti, tagli trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). Incidenti di natura elettrica. Innesco di atmosfere esplosive. Emissione di inquinanti. Caduta dall'alto www.checklistsicurezza.it Impianti di sollevament o, trasporto e movimentazi one materiali (grù, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori , sistemi a binario, robot manipolatori, ecc.). Impianti di aspirazione, trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.). D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 17/2010 Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento). Caduta dall'alto. Incidenti di natura elettrica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III; Titolo XI; Allegato IV, punto 4) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 Esplosione. Incendio. Emissioni inquinanti Serbatoi di combustione fuori terra a pressione atmosferica DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12/09/2003 Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti. Incendio. Esplosione Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale) Legge 179/2002, art. 19 - D.Lgs. 132/1992 - DM 280/1987 - DM 29/11/2002 - DM 31/07/1934 Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti. Incendio. Esplosione Distributori di metano DM 24/05/2002 e s.m.i. Esplosione. Incendio Serbatoi di GPL. Distributori di GPL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I) - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 DPR 24/1092003 n.340 e s.m.i. Esplosione. Incendio Pag. 29 www.checklistsicurezza.it Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili - Apparecchi termici trasportabili - Attrezzature in pressione trasportabili Apparecchiat ure informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatric e, fax, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT) Incidenti di natura elettrica Apparecchiat ure audio o video (Televisori, apparecchiat ure stereofonich e, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT) Incidenti di natura elettrica Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazio ne (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.) Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, taglia siepi elettrico, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT) Incidenti di natura elettrica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 Incidenti di natura meccanica. Incidenti di natura elettrica. Scarsa ergonomia delle attrezzature di lavoro. Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III; Titolo XI) D.Lgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 D.Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili Esposizione a fiamma o calore.Esposizione a fumi saldatura.Incendio.Inciden ti di natura elettrica.Innesco esplosioni.Scoppio di bombole in pressione Pag. 30 www.checklistsicurezza.it Elettrodome stici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri ) Apparecchi termici trasportabili (Termoventil atori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 Incidenti di natura elettrica. Incidenti di natura meccanica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - DPR 661/96 Incidenti di natura elettrica. Formazione di atmosfere esplosive. Scoppio di apparecchiature in pressione. Emissione di inquinanti. Incendio. Organi di collegament o elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo cordoni di prolunga, adattatori, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT) Incidenti di natura elettrica. Incidenti di natura meccanica Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.) Gruppi elettrogeni trasportabili D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo III) - D.Lgs. 626/96 (BT) Incidenti di natura elettrica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III; Titolo XI) D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - DM 13/07/2011 Emissioni inquinanti. Incidenti di natura elettrica. Incidenti di natura meccanica. Incendio. Pag. 31 www.checklistsicurezza.it Attrezzature in pressione trasportabili (compressori , sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.) Apparecchi elettromedic ali (Ecografi, elettrocardio grafi, defibrillatori, elettrostimol atori, ecc.) Apparecchi elettrici per uso estetico (Apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostim., ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 - D.Lgs. 93/2000 - D.Lgs. 23/2002 Scoppio di apparecchiature in pressione. Incidenti di natura elettrica. Incidenti di natura meccanica. Incendio. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 37/2010 Incidenti di natura elettrica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - DM 110/2011 Incidenti di natura elettrica Macchine da cantiere (escavatori, grù, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpo mpa, rullo compressore , ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 17/2010 Ribaltamento. Incidenti di natura meccanica. Emissione di inquinanti Macchine agricole (Trattrici, macchine per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I) - D.M. 19/11/2004 D.Lgs. 17/2010 Ribaltamento. Incidenti di natura meccanica. Emissione di inquinanti Pag. 32 www.checklistsicurezza.it Carrelli industriali (Muletti, transpallet, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - D.Lgs. 17/2010 Ribaltamento. Incidenti di natura meccanica. Emissione di inquinanti Incidenti stradali Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - D.Lgs. 35/2010 Ribaltamento. Incidenti di natura meccanica. Sversamenti di inquinanti Mezzi di trasporto persone (Autovetture , pullman, autoambulan ze, ecc.) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Incidenti stradali Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. Scariche atmosferiche D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo I) Incidenti di natura meccanica D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, Capo III) - D.M. 37/08 - D.P.R. 462/01 Incidenti di natura elettrica (folgorazione). Innesco di incendi o di esplosioni Lavoro al videoterminal e Lavoro al videotermina le D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VII; Allegato XXXIV) Posture incongrue, movimenti ripetitivi. Ergonomia del posto di lavoro. Affaticamento visivo Agenti fisici Rumore D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo II) Ipoacusia. Difficoltà di comunicazione. Stress psicofisico Vibrazioni D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo III) Sindrome di Raynaud. Lombalgia Attrezzature di lavoro - Utensili manuali Scariche atmosferiche Pag. 33 www.checklistsicurezza.it Campi elettromagn etici D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo IV) Assorbimento di energia e correnti di contatto Radiazioni ottiche artificiali D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I; Titolo VIII, Capo V) Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione Microclima di ambienti severi, infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I) Colpo di calore. Congelamento. Cavitazione. Embolia Radiazioni ionizzanti Raggi alfa, beta, gamma D.Lgs. 230/95 Esposizione a radiazioni ionizzanti Sostanze pericolose Agenti chimici (comprese le polveri) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I; Allegato IV, punto 2) - RD 6/5/1940 n.635 e s.m.i. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo II) Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. Esplosione. Incendio. Amianto D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo III) Inalazione di fibre Virus, batteri, colture cellulari, microorganis mi, endoparassit i Presenza di atmosfera esplosiva (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo X) Esposizione per contatto, ingestione o inalazione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV, punto 4) Esplosione Agenti cancerogeni e mutageni Agenti biologici Atmosfere esplosive Pag. 34 Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. Esplosione. Incendio. www.checklistsicurezza.it Incendio Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose), combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI; Allegato IV, punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 D.Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili D.P.R. 151/2011 Incendio. Esplosioni Altre emergenze Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo I, Capo III, Sez. VI) Cedimenti strutturali Fattori organizzativi Stress lavoro correlato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 28, comma 1-bis) - Accordo Europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Min. Lavoro del 18/11/2010 Numerosi infortuni/assenze. Evidenti contrasti tra lavoratori. Disagio psico-fisico. Calo d'attenzione. Affaticamento. Isolamento Condizioni di lavoro particolari Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 15, comma 1, lettera a)) Incidenti causati da affaticamento. Difficoltà o mancanza di soccorso. Mancanza di supervisione Pericoli connessi all'interazione con persone Attività svolte a contattatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenime nto, di rappresenta nza, e vendita, di vigilanza in D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 15, comma 1, lettera a)) Aggressioni fisiche e verbali Pag. 35 www.checklistsicurezza.it genere, ecc.) Pericoli connessi all'interazione con animali D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 15, comma 1, lettera a)) Aggressione, calci, morsi, punture.Schiacciamento D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII) Prolungata assunzione di postura incongrua Sollevament oe spostamento di carichi D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI, Allegato XXXIII) Sforzi eccessivi. Torsioni del tronco. Movimenti bruschi. Posizioni instabili Lavori sotto tensione Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici) D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 82) Folgorazione Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 83; Allegato I) Folgorazione Movimentazio ne manuale dei carichi Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenime nto e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc. Posture incongrue Movimenti ripetitivi ALTRO www.scadenzarioedilizia.it Pag. 36 Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti