Comfort - Serfed Assicurazioni
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Comfort - Serfed Assicurazioni
C omfort INDICE PAGINE Definizioni . ......................................................................................................... 2 norme che regolano l’assicurazione in generale ......................................................... 3 Norme che regolano l’assicurazione infortuni . ............................................................ 4 Garanzie aggiuntive ................................................................................................ 11 Norme che regolano l’assicurazione della indennità “a pacchetto” per ricovero, per convalescenza, per ingessatura ........................................................................... 12 Condizione speciale “A” .......................................................................................... 14 Gruppi di veicoli per i quali è richiesta la garanzia del “Guidatore identificato” ............. 14 CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA .......... 15 Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’art.166 comma 2 del nuovo Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e dell’assicurato sono riportate con caratteri di particolare evidenza.” P0200.0 - 11/2006 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; per Assicurazione il contratto di assicurazione; per Contraente il soggetto che stipula il contratto; per Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per Polizza il documento che prova l’assicurazione; per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società; per Ricovero la degenza in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera; per Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro; per Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; per Società la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS ASSICURAZIONI S.p.A., Assicuratrice Valpiave S.p.A.) che presta l’assicurazione, quale risulta dalla scheda di polizza. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2 - Altre assicurazioni L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 del Codice Civile. Art. 3 - Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’ art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’ art.1898 del Codice Civile. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’ art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’ art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’ art.1915 del Codice Civile. Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sinistri siano stati denunciati a termini di polizza. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 9 - Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta, effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente. Nei confronti di ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall’art.8 dello Statuto Sociale. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Art. 11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal guidatore non identificato del veicolo descritto in polizza, oppure dal guidatore identificato di un gruppo di veicoli contraddistinto dai numeri 1 – 2 – 3 riportati nella tabella di pagina 14 delle presenti “norme”, mentre si trova alla guida, mentre sale o discende e mentre, in caso di fer mata, attende alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Art. 13 – Estensioni Sono considerati infortuni anche: 1)l’asfissia non di origine morbosa; 2)gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3)l’annegamento; 4)l’assideramento o il congelamento; 5)i colpi di sole o di calore; 6)gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; 7)gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 8)gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 14 – Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: 1)dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, qualora l’Assicurato non sia abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni; 2)dalla partecipazione a competizioni, corse e gare – e relative prove e allenamenti – salvo si tratti di gare di regolarità pura; 3)da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4)da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 5)da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 6)da guerra e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 16; 7)da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie non traumatiche. Art. 15 - Rischio guerra A parziale deroga dell’ art. 14 delle Norme che regolano l’assicurazione, la copertura è estesa agli infortuni derivanti da guerra o da insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall’insorgenza di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l’Assicurato mentre già si trovava all’estero. Art. 16 - Infortuni determinati da calamità naturali A parziale deroga dell’ art.14 delle Norme che regolano l’assicurazione, la copertura è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare l’importo di 2.583.000,00 euro. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. Art. 17 - Limiti d’età L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio. Art. 18 - Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa automaticamente nei confronti delle persone che manifestano tali affezioni. Art. 19 – Limiti territoriali L’assicurazione vale per il mondo intero. La liquidazione del sinistro avviene, comunque, in Italia. L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato. Art. 20 – Denuncia dell’infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dall’art.7, la denuncia dell’infortunio deve indicare il luogo, il giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno curato l’Assicurato stesso. Art. 21– Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fi sicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 26 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 22 – Morte L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. Art. 23 – Commorienza coniugi Qualora nel medesimo evento deceda per infortunio anche il coniuge del guidatore, non legalmente separato, verrà corrisposta, esclusivamente ai figli minori ed in parti uguali, una ulteriore somma pari a quella assicurata per il caso di morte col massimo di 52.000,00 euro. Art. 24 – Morte presunta Qualora, a seguito dell’infortunio, la morte dell’Assicurato possa essere solo presunta in quanto il corpo non sia stato ritrovato, la Società liquiderà, ugualmente, ai beneficiari, la somma assicurata con l’intesa che: • la liquidazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile; • se dopo che la Società avrà pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. Art. 25 – Cumulo di indennità L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa non dipendente dall’infortunio, dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato o offerto. L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. Art. 26 – Invalidità permanente L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri sotto elencati. Perdita, anatomica o funzionale, di: • un arto superiore • una mano o un avambraccio • un pollice • un indice • un medio • un anulare • un mignolo • la falange ungueale del pollice • una falange di altro dito della - un piede - ambedue i piedi - un alluce - un altro dito del piede - la falange ungueale dell’alluce • • • • • destro sinistro 70% 60% 60% 50% 18% 16% 14% 12% 8% 6% 8% 6% 12% 10% 9% 8% 1/3 del valore del dito 40% 100% 5% 1% 2,5% Anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% Anchilosi del ginocchio in estensione 25% Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10% Anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica15% Paralisi completa del nervo: - sciatico popliteo esterno 15% •Esiti di frattura scomposta di una costa 1% •Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12 dorsale 10% - una vertebra lombare 10% • Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% •Esiti di frattura del sacro 3% •Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% • Perdita totale, anatomica o funzionale di: - un occhio 25% - ambedue gli occhi 100% • Sordità completa di: - un orecchio - ambedue gli orecchi • Stenosi nasale assoluta: - monolaterale - bilaterale Perdita anatomica di: - un rene - della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10% 40% 4% 10% 15% 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Art. 27 – Franchigie sulla invalidità permanente A parziale deroga dell’art. 26, la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate. La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti: 1.la prima, fino a 103.300,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’ invalidità permanente è di grado superiore al 3%, e per la sola parte che supera questa percentuale; 2.la seconda, pari all’eccedenza sui 103.300,00 euro della prima e fino a 206.600,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale; 3.la terza, pari all’eccedenza sui 206.600,00 euro delle prime due, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale. Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 25%. Qualora la percentuale di invalidità risulti superiore al 66%, l’indennizzo sarà pari al 100% della somma assicurata. Art. 28 - Inabilità temporanea Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali, la Società liquida l’indennità giornaliera assicurata, con le seguenti modalità: • integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali; • al 50% per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie occupazioni professionali. L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 20, la liquidazione viene effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Art. 29 – Franchigie sulla inabilità temporanea A parziale deroga dell’art. 28: 1)nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia pari o inferiore a 55,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dall’8° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza; 2)nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore a 55,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 15° giorno successivo a quello computabile a termini di polizza. Tali franchigie non trovano applicazione se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea totale di durata pari o superiore a 60 giorni. Art. 30 – Modalità di valutazione del danno Le divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea e sulla liquidabilità delle indennità e dei rimborsi, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 21, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. 10 Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 31 – Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. Art. 32 - Assicurazione di Gruppo (valida esclusivamente qualora gli Assicurati siano più di uno o Assicurato e Contrente siano persone diverse) Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile. GARANZIE AGGIUNTIVE ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE, CHIRURGICHE E FARMACEUTICHE (sempre operante) Art. 33 – Somma assicurata La somma assicurata, quale massimale per sinistro e per anno assicurativo, s’intende di 520,00 euro. Art. 34 – Oggetto dell’assicurazione In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato ricovero, la Società, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa: A)le spese sostenute durante il periodo di ricovero per: assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami; le spese per interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; 11 diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento; B) le spese per visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici, conseguenti all’infortunio, nei 90 giorni successivi alla dimissione dall’Ospedale o Casa di Cura; C)le spese per l’acquisto di apparecchi protesici, resi necessari dall’infortunio, comprese protesi dentarie; D)le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Art. 35 – Denuncia dell’infortunio La denuncia dell’infortunio, anche agli effetti della presente estensione di garanzia, deve essere fatta nei termini e con le modalità previste all’art. 20 delle Norme che regolano l’assicurazione. Art. 36 - Liquidazione La liquidazione delle prestazioni previste dalla presente estensione di garanzia viene effettuata a cura ultimata su presentazione di idonea certificazione dell’istituto di cura. Norme che regolano l’assicurazione della indennità “a pacchetto” per ricovero, per convalescenza, per ingessatura (Valida solo se in polizza sia stata indicata, nell’apposita colonna, la somma assicurata e se per essa sia stato versato il relativo premio) A - INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO Art. 37 - Oggetto dell’assicurazione La Società assicura l’indennità specificata in polizza per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 90 giorni per ciascun evento nel caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura per infortunio indennizzabile ai sensi di polizza. Art. 38 - Limiti di garanzia Sono esclusi dalla garanzia i ricoveri: • per le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio); • per le cure dentarie e le paradentopatie non direttamente conseguenti ad infortunio. Art. 39 – Day Hospital 12 L’indennità assicurata è corrisposta anche in caso di ricovero in day hospital (struttura sanitaria specializzata in cui si attuano forme di ospedalizzazione solo diurna), a condizione che il ricovero abbia avuto durata non inferiore a 3 giorni consecutivi. Art. 40 – Denuncia del ricovero – Obblighi dell’Assicurato L’Assicurato deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dal ricovero o dal momento in cui l’Assicurato stesso od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità. L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione o produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, i medici che lo hanno visitato e curato. Art. 41 – Liquidazione La liquidazione delle indennità per ricoveri di cui agli artt. 37 e 39 viene effettuata a cura ultimata su presentazione di idonea certificazione dell’istituto di cura. B - INDENNITA’ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA Art. 42 - Oggetto dell’assicurazione In caso di degenza domiciliare dell’Assicurato per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dall’istituto di cura nel quale sia stato ricoverato per infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde una indennità pari al 50% di quella prevista all’art. 37. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo massimo pari al doppio di quello del ricovero. L’indennizzo dovuto dalla Società non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni per uno o più eventi occorsi in uno stesso anno assicurativo. Art. 43 - Obblighi relativi all’Assicurato La convalescenza a domicilio deve essere prescritta dai sanitari che hanno avuto in cura l’Assicurato e la relativa prescrizione deve essere prodotta alla Società. C - INDENNITA GIORNALIERA PER INGESSATURA Art. 44 - Oggetto dell’assicurazione Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venisse applicato apparecchio ortopedico gessato, o tutore immobilizzante equivalente, la Società liquida un’indennità giornaliera pari al 50% di quella prevista all’art. 37, fino alla rimozione dell’apparecchio immobilizzante, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere a qualsiasi attività professionale. 13 Art. 45 - Limiti della garanzia L’indennità per ingessatura non viene corrisposta nel caso in cui sia operante la garanzia per il caso della inabilità temporanea di cui all’art. 28. Detta indennità, inoltre, viene corrisposta per un periodo massimo di 45 giorni e non si cumula con quella eventualmente corrisposta per il periodo di ricovero in istituto di cura di cui all’art. 37. Art. 46 - Obblighi relativi all’assicurato L’applicazione dell’apparecchio gessato deve essere certificata secondo quanto disposto dall’art. 20 delle Norme che regolano l’assicurazione. CONDIZIONE SPECIALE “A” (Valida solo se espressamente richiamata) Il testo dell’art. 27 delle Norme che regolano l’assicurazione si intende sostituito totalmente dal testo che segue. A parziale deroga dell’art. 26 - Invalidità permanente - delle Norme che regolano l’assicurazione, la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate. La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle seguenti parti: 1.la prima, fino a 258.300,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado pari o superiore al 5% e per la sola parte che supera questa percentuale; 2.la seconda, pari all’eventuale eccedenza su 258.300,00 euro della prima, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per la sola parte che supera questa percentuale. GRUPPI DI VEICOLI PER I QUALI È RICHIESTA LA GARANZIA DEL GUIDATORE IDENTIFICATO Gruppo I Guidatore di: autovetture ad uso privato e da noleggio, autoveicoli fino a 35 q.li di peso a pieno carico, ciclomotori, motoveicoli. Gruppo 2 Guidatore di: veicoli di cui al gruppo 1 con l’estensione ad autocarri con o senza rimorchio di oltre 35 q.li di peso a pieno carico e autobus. Gruppo 3 Guidatore di: veicoli di cui ai gruppi 1 e 2 con l’estensione a trattori agricoli e macchine operatrici semoventi. 14 CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO Art.1 - Costituzione e Sede E’ costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione “ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è “ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino – Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero “ITAS V.V.a.G.”. L’ITAS ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all’estero. Art.3 - Contribuzioni A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. E’ esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale. Art. 8 - Vincolo sociale Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il periodo sancito per quest’ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così successivamente. Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali. La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l’Agenzia che amministra la polizza stessa, oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con autentica notarile. La dichiarazione di disdetta non diventa operativa finchè il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni verso la Società in dipendenza del rapporto sociale. Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre l’atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell’assicurazione, senza di che la disdetta è considerata nulla. Ogni altra forma di disdetta dalla Società è nulla. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del SocioAssicurato subentrano solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell’assicurazione. Nel caso in cui la legge o le Condizioni Generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento. 15 Art. 24 - Rappresentanza La rappresentanza legale dell’ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria ammini strazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti, ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione. Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la sede dell’Agenzia A S M U T U I A T ABBONAMENTO AL BOLLO UFFICIO DEL REGISTRO IN - ENTO TR - 16