Comfort - Serfed Assicurazioni

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Comfort - Serfed Assicurazioni
C omfort
INDICE
PAGINE
Definizioni . .........................................................................................................
2
norme che regolano l’assicurazione in generale .........................................................
3
Norme che regolano l’assicurazione infortuni . ............................................................
4
Garanzie aggiuntive ................................................................................................
11
Norme che regolano l’assicurazione della indennità “a pacchetto” per ricovero,
per convalescenza, per ingessatura ...........................................................................
12
Condizione speciale “A” ..........................................................................................
14
Gruppi di veicoli per i quali è richiesta la garanzia del “Guidatore identificato” .............
14
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA ..........
15
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’art.166 comma 2 del nuovo Codice delle
Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale “le clausole
che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e
dell’assicurato sono riportate con caratteri di particolare evidenza.”
P0200.0 - 11/2006
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
per Assicurazione
il contratto di assicurazione;
per Contraente
il soggetto che stipula il contratto;
per Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
per Polizza
il documento che prova l’assicurazione;
per Premio
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Ricovero
la degenza in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera;
per Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
per Società
la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS ASSICURAZIONI S.p.A.,
Assicuratrice Valpiave S.p.A.) che presta l’assicurazione, quale risulta
dalla scheda di polizza.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 del
Codice Civile.
Art. 3 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se
il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto
dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi
o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi
dell’ art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per
iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’ art.1898
del Codice Civile.
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato,
ai sensi dell’ art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto
di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso
scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società
entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’
art.1913 del Codice Civile.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’ art.1915 del Codice Civile.
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno
dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante
lettera raccomandata, a condizione che almeno due altri precedenti sinistri siano stati denunciati a termini di polizza.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte
dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30
giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa
la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 9 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione,
quest’ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.
Nei confronti di ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall’art.8 dello Statuto Sociale.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 12 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dal guidatore non
identificato del veicolo descritto in polizza, oppure dal guidatore
identificato di un gruppo di veicoli contraddistinto dai numeri 1 – 2
– 3 riportati nella tabella di pagina 14 delle presenti “norme”, mentre
si trova alla guida, mentre sale o discende e mentre, in caso di fer
mata, attende alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali
abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure
una inabilità temporanea.
Art. 13 – Estensioni
Sono considerati infortuni anche:
1)l’asfissia non di origine morbosa;
2)gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3)l’annegamento;
4)l’assideramento o il congelamento;
5)i colpi di sole o di calore;
6)gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7)gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche
gravi;
8)gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 14 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
1)dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, qualora l’Assicurato non sia abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni;
2)dalla partecipazione a competizioni, corse e gare – e relative prove
e allenamenti – salvo si tratti di gare di regolarità pura;
3)da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti
ed allucinogeni;
4)da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
5)da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
6)da guerra e insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni
vulcaniche, salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 16;
7)da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o
provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie non traumatiche.
Art. 15 - Rischio guerra
A parziale deroga dell’ art. 14 delle Norme che regolano l’assicurazione, la copertura è estesa agli infortuni derivanti da guerra o da insurrezione che l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
per un massimo di 14 giorni dall’insorgenza di tali eventi, a condizione
che questi abbiano sorpreso l’Assicurato mentre già si trovava all’estero.
Art. 16 - Infortuni determinati da calamità naturali
A parziale deroga dell’ art.14 delle Norme che regolano l’assicurazione, la copertura è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici,
inondazioni, eruzioni vulcaniche.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati
con la Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque
superare l’importo di 2.583.000,00 euro.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopraindicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti
in proporzione.
Art. 17 - Limiti d’età L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto,
l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza
annuale del premio.
Art. 18 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione
dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
Di conseguenza l’assicurazione cessa automaticamente nei confronti delle persone che manifestano tali affezioni.
Art. 19 – Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero. La liquidazione del sinistro avviene, comunque, in Italia.
L’inabilità temporanea, al di fuori dell’Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle
ore 24 del giorno di rientro in Europa dell’Assicurato.
Art. 20 – Denuncia dell’infortunio e oneri relativi
Fermo quanto previsto dall’art.7, la denuncia dell’infortunio deve indicare il luogo, il giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da
certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere
rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti
necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che
hanno curato l’Assicurato stesso.
Art. 21– Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fi
sicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze
che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica
o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’art. 26 sono diminuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.
Art. 22 – Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal
giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari
designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in
parti uguali.
Art. 23 – Commorienza coniugi
Qualora nel medesimo evento deceda per infortunio anche il coniuge
del guidatore, non legalmente separato, verrà corrisposta, esclusivamente ai figli minori ed in parti uguali, una ulteriore somma pari a quella
assicurata per il caso di morte col massimo di 52.000,00 euro.
Art. 24 – Morte presunta
Qualora, a seguito dell’infortunio, la morte dell’Assicurato possa essere
solo presunta in quanto il corpo non sia stato ritrovato, la Società liquiderà, ugualmente, ai beneficiari, la somma assicurata con l’intesa che:
• la liquidazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi sei mesi
dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile;
• se dopo che la Società avrà pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri
diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 25 – Cumulo di indennità L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per
invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in
conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non
sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto
alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già
pagato per invalidità permanente.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per
causa non dipendente dall’infortunio, dopo che l’indennizzo sia stato
liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli
eredi l’importo liquidato o offerto.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte
o per invalidità permanente.
Art. 26 – Invalidità permanente
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità
stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza
- entro due anni dal giorno dell’infortunio.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado
d’invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri
sotto elencati.
Perdita, anatomica o funzionale, di:
• un arto superiore
• una mano o un avambraccio
• un pollice
• un indice
• un medio
• un anulare
• un mignolo
• la falange ungueale del pollice
• una falange di altro dito della
- un piede
- ambedue i piedi
- un alluce
- un altro dito del piede
- la falange ungueale dell’alluce
•
•
•
•
•
destro
sinistro
70%
60%
60%
50%
18%
16%
14%
12%
8%
6%
8%
6%
12%
10%
9%
8%
1/3 del valore del dito
40%
100%
5%
1%
2,5%
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole
35%
Anchilosi del ginocchio in estensione
25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto
10%
Anchilosi della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica15%
Paralisi completa del nervo:
- sciatico popliteo esterno
15%
•Esiti di frattura scomposta di una costa
1%
•Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
12%
- una vertebra dorsale
5%
- 12 dorsale
10%
- una vertebra lombare
10%
• Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura
muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
2%
•Esiti di frattura del sacro
3%
•Esiti di frattura del coccige con callo deforme
5%
• Perdita totale, anatomica o funzionale di:
- un occhio
25%
- ambedue gli occhi
100%
• Sordità completa di:
- un orecchio
- ambedue gli orecchi
• Stenosi nasale assoluta:
- monolaterale
- bilaterale
Perdita anatomica di:
- un rene
- della milza senza compromissioni significative
della crasi ematica
10%
40%
4%
10%
15%
8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione
con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente
alla perdita anatomica dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui
sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra
indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Art. 27 – Franchigie sulla invalidità permanente
A parziale deroga dell’art. 26, la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente viene determinata secondo le modalità di seguito
riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle
seguenti parti:
1.la prima, fino a 103.300,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’ invalidità permanente è di grado superiore al 3%, e per la sola parte che supera questa
percentuale;
2.la seconda, pari all’eccedenza sui 103.300,00 euro della prima e
fino a 206.600,00 euro di somma assicurata, sulla quale la Società
liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità
permanente è di grado superiore al 5%, e per la sola parte che supera questa percentuale;
3.la terza, pari all’eccedenza sui 206.600,00 euro delle prime due,
sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza
soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 10%, e per
la sola parte che supera questa percentuale.
Le franchigie qui previste non si applicano nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 25%.
Qualora la percentuale di invalidità risulti superiore al 66%, l’indennizzo sarà pari al 100% della somma assicurata.
Art. 28 - Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità dell’Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali, la Società liquida l’indennità giornaliera assicurata, con le seguenti modalità:
• integralmente, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella
totale incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali;
• al 50% per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere
che in parte alle proprie occupazioni professionali.
L’indennità per inabilità temporanea decorre dal giorno dell’infortunio
denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno della comunicazione della
denuncia e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
Nel caso in cui l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine previsto dall’art. 20, la liquidazione viene effettuata
considerando come data di guarigione quella pronosticata nell’ultimo
certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una
data anteriore.
Art. 29 – Franchigie sulla inabilità temporanea
A parziale deroga dell’art. 28:
1)nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia pari o inferiore a 55,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dall’8°
giorno successivo a quello computabile a termini di polizza;
2)nel caso la somma assicurata per inabilità temporanea sia superiore
a 55,00 euro, l’indennizzo viene corrisposto a decorrere dal 15°
giorno successivo a quello computabile a termini di polizza.
Tali franchigie non trovano applicazione se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea totale di durata pari o superiore a 60
giorni.
Art. 30 – Modalità di valutazione del danno
Le divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado
di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea
e sulla liquidabilità delle indennità e dei rimborsi, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 21, sono demandate
per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il
terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine
dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio
dei medici.
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Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da
essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il
terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da
definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con
dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche
se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 31 – Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al
diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi
responsabili dell’infortunio.
Art. 32 - Assicurazione di Gruppo
(valida esclusivamente qualora gli Assicurati siano più di uno o Assicurato e Contrente siano persone diverse)
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi
derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
GARANZIE AGGIUNTIVE
ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE, CHIRURGICHE E
FARMACEUTICHE (sempre operante)
Art. 33 – Somma assicurata La somma assicurata, quale massimale per sinistro e per anno assicurativo, s’intende di 520,00 euro.
Art. 34 – Oggetto dell’assicurazione
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia comportato ricovero, la Società, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa:
A)le spese sostenute durante il periodo di ricovero per: assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami;
le spese per interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo,
dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;
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diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l’intervento;
B) le spese per visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi
gli onorari medici, conseguenti all’infortunio, nei 90 giorni successivi
alla dimissione dall’Ospedale o Casa di Cura;
C)le spese per l’acquisto di apparecchi protesici, resi necessari dall’infortunio, comprese protesi dentarie;
D)le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
Art. 35 – Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio, anche agli effetti della presente estensione di
garanzia, deve essere fatta nei termini e con le modalità previste all’art.
20 delle Norme che regolano l’assicurazione.
Art. 36 - Liquidazione
La liquidazione delle prestazioni previste dalla presente estensione di
garanzia viene effettuata a cura ultimata su presentazione di idonea
certificazione dell’istituto di cura.
Norme che regolano l’assicurazione della indennità “a pacchetto” per ricovero, per convalescenza, per ingessatura
(Valida solo se in polizza sia stata indicata, nell’apposita colonna, la somma assicurata e se per essa sia
stato versato il relativo premio)
A - INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI DA INFORTUNIO
Art. 37 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura l’indennità specificata in polizza per ciascun giorno
di degenza e per la durata massima di 90 giorni per ciascun evento nel
caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura per infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
Art. 38 - Limiti di garanzia Sono esclusi dalla garanzia i ricoveri:
• per le applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio);
• per le cure dentarie e le paradentopatie non direttamente conseguenti
ad infortunio.
Art. 39 – Day Hospital
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L’indennità assicurata è corrisposta anche in caso di ricovero in day hospital (struttura sanitaria specializzata in cui si attuano forme di ospedalizzazione solo diurna), a condizione che il ricovero abbia avuto durata
non inferiore a 3 giorni consecutivi.
Art. 40 – Denuncia del ricovero – Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dal
ricovero o dal momento in cui l’Assicurato stesso od i suoi aventi diritto,
ne abbiano avuto la possibilità.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti
dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione o produrre copia
della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 41 – Liquidazione
La liquidazione delle indennità per ricoveri di cui agli artt. 37 e 39 viene
effettuata a cura ultimata su presentazione di idonea certificazione dell’istituto di cura.
B - INDENNITA’ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA
Art. 42 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di degenza domiciliare dell’Assicurato per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dall’istituto di cura nel quale
sia stato ricoverato per infortunio indennizzabile a termini di polizza, la
Società corrisponde una indennità pari al 50% di quella prevista all’art.
37.
Tale indennità verrà corrisposta per un periodo massimo pari al doppio
di quello del ricovero.
L’indennizzo dovuto dalla Società non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni per uno o più eventi occorsi in uno stesso anno assicurativo.
Art. 43 - Obblighi relativi all’Assicurato
La convalescenza a domicilio deve essere prescritta dai sanitari che hanno avuto in cura l’Assicurato e la relativa prescrizione deve essere prodotta alla Società.
C - INDENNITA GIORNALIERA PER INGESSATURA
Art. 44 - Oggetto dell’assicurazione
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza venisse applicato apparecchio ortopedico gessato, o tutore immobilizzante
equivalente, la Società liquida un’indennità giornaliera pari al 50% di
quella prevista all’art. 37, fino alla rimozione dell’apparecchio immobilizzante, per tutto il tempo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale
incapacità fisica di attendere a qualsiasi attività professionale.
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Art. 45 - Limiti della garanzia L’indennità per ingessatura non viene corrisposta nel caso in cui sia operante la garanzia per il caso della inabilità temporanea di cui all’art. 28.
Detta indennità, inoltre, viene corrisposta per un periodo massimo di 45
giorni e non si cumula con quella eventualmente corrisposta per il periodo di ricovero in istituto di cura di cui all’art. 37.
Art. 46 - Obblighi relativi all’assicurato
L’applicazione dell’apparecchio gessato deve essere certificata secondo quanto disposto dall’art. 20 delle Norme che regolano l’assicurazione.
CONDIZIONE SPECIALE “A”
(Valida solo se espressamente richiamata)
Il testo dell’art. 27 delle Norme che regolano l’assicurazione si intende
sostituito totalmente dal testo che segue.
A parziale deroga dell’art. 26 - Invalidità permanente - delle Norme che
regolano l’assicurazione, la liquidazione dell’indennità per invalidità
permanente viene determinata secondo le modalità di seguito riportate.
La somma assicurata per invalidità permanente si considera divisa nelle
seguenti parti:
1.la prima, fino a 258.300,00 euro, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado pari o superiore al 5% e per la sola parte che supera
questa percentuale;
2.la seconda, pari all’eventuale eccedenza su 258.300,00 euro della
prima, sulla quale la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di
polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al
10%, e per la sola parte che supera questa percentuale.
GRUPPI DI VEICOLI PER I QUALI È RICHIESTA LA GARANZIA DEL GUIDATORE IDENTIFICATO
Gruppo I
Guidatore di: autovetture ad uso privato e da noleggio, autoveicoli fino
a 35 q.li di peso a pieno carico, ciclomotori, motoveicoli.
Gruppo 2
Guidatore di: veicoli di cui al gruppo 1 con l’estensione ad autocarri con
o senza rimorchio di oltre 35 q.li di peso a pieno carico e autobus.
Gruppo 3
Guidatore di: veicoli di cui ai gruppi 1 e 2 con l’estensione a trattori
agricoli e macchine operatrici semoventi.
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CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA
ESTRATTO DELLO STATUTO
Art.1 - Costituzione e Sede E’ costituita la Società di Mutua Assicurazione a respon­sabilità limitata,
con la denominazione “ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni” o anche “ITAS Mutua”, già eretta il
5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.
La denominazione tedesca è “ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino
– Südtirol V.V.a.G.” o anche “ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit” ovvero “ITAS V.V.a.G.”.
L’ITAS ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua
attività sia in Italia che all’estero.
Art.3 - Contribuzioni A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti
mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei
Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo
Statuto e finisce col cessare dell’assicurazione. La responsabilità dei Soci
sovventori è limitata alle quote sottoscritte. E’ esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.
Art. 8 - Vincolo sociale Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il
periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e
si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il
periodo sancito per quest’ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio
non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così
successivamente. Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali.
La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l’Agenzia che amministra la polizza stessa,
oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con
autentica notarile. La dichiarazione di disdetta non diventa operativa
finchè il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni
verso la Società in dipendenza del rapporto sociale. Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre
l’atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell’assicurazione,
senza di che la disdetta è considerata nulla. Ogni altra forma di disdetta
dalla Società è nulla. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato
comporti necessariamente la cessa­zione del rischio, gli eredi del SocioAssicurato subentra­no solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente
nell’assicurazione. Nel caso in cui la legge o le Condizioni Generali
di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto di assicurazione, il suben­trante acquista la qualità
di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il
vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell’inadempimento.
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Art. 24 - Rappresentanza La rappresentanza legale dell’ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua
assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.
La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria ammini­
strazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La
rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai
Dirigenti, ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.
Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso
la sede dell’Agenzia
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ABBONAMENTO
AL BOLLO
UFFICIO
DEL REGISTRO
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