QUESITO: Se l`amministratore di una srl dichiara di
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QUESITO: Se l`amministratore di una srl dichiara di
QUESITO: Se l'amministratore di una srl dichiara di non poter ricostruire movimenti di cassa per circa 100.000 euro, si configura una ipotesi sospetta e potenzialmente segnalabile ai fini dell'antiriciclaggio? In pratica ho una cassa di oltre 100.000 euro, in quanto ci sono continui prelievi da banca e con poche giustificazioni di spesa per cassa. RISPOSTA: L’art.41, comma 1, ultimo periodo del DLG 231/2007 prevede espressamente che “E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Al riguardo la circolare del MEF del 2011 ha anche specificato che “ … le operazioni di prelievo e/o versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 e, pertanto, non comportano obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art.51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa …”. Alla luce di quanto sopra, il comportamento dell’amministratore può comportare un’ipotesi potenzialmente segnalabile sicuramente da parte degli intermediari finanziari ove ravvisino la violazione della normativa sopra evidenziata. Anche il professionista può valutare se inviare apposita segnalazione se vi è un ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contanti, nonchè inviare apposita comunicazione al MEF ove si ravvisi la violazione dei limiti di cui all’art.49 del decreto antiriciclaggio. La valutazione è però di tipo soggettivo, vale a dire che spetta al professionista in ultima istanza decidere se inviare apposita segnalazione mentre è sicuramente obbligato a fare la comunicazione al MEF, ove ravvisi la violazione dei limiti di cui all’art.49 sopra citato. In definitiva, occorre valutare con cura se effettuare o meno la segnalazione, considerando se l’accumulo di cassa è costante nel tempo e da quanto tempo dura ed, inoltre, occorre avere cura di vagliare bene le motivazioni date dall’amministratore (a parte l’impossibilità di ricostruzione), conservando comunque traccia nel fascicolo del cliente delle motivazioni per effettuare o meno la segnalazione. Se comunque il collega deciderà di effettuare la comunicazione al MEF per la violazione di cui al precedente articolo 49, tale scelta potrà essere comunicata al proprio cliente. Se, invece, decidesse di operare una segnalazione all’UIF, allora in tal caso vigerebbe l’obbligo di riservatezza.