convenzione per l`erogazione di prestazioni di

Transcript

convenzione per l`erogazione di prestazioni di
All.1 alla delib. .________del________________
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
ALLOGGIAMENTO E DI VITTO A FAVORE DI CITTADINI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE GIUNTI VIA TERRA SUL TERRITORIO
DI BIELLA
Tra
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Biella (C.F. 90035050021)
persona del Viceprefetto Vicario Patrizia Bianchetto
e
nella
Consorzio I.R.I.S. (C.90035050021) –- con sede legale in Biella, Via Losana, n.20,
nella persona del legale rappresentante Dott. Paolo Gallana, d’ora in poi indicato come
titolare del servizio;
VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;
VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del
Ministro dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le
Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di
sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore
degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati
individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle
esigenze;
CONSIDERATO
- che questa provincia è dallo scorso mese di giugno interessata dall’arrivo di
migranti che si presentano autonomamente presso la Questura di Biella per
presentare la domanda di riconoscimento la protezione internazionale;
- che le strutture di accoglienza straordinaria sono al completo ed alcune di esse
sono in condizioni di sovraffollamento;
RICHIAMATE le convenzioni REPP. I.R.I.S. N. 1011 del 12/10/2015 (per n. 25 posti
costo € 21/die) e N. 1014 del 29/10/2015 integrata con N. 1019 del 20/11/2015 ( per
n. complessivi 24 posti costo € 20,61/die)
CONSIDERATO che il Consorzio IRIS ha confermato la disponibilità a proseguire nel
servizio anche per il prossimo mese di gennaio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Soggetti
La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura di Biella e il Consorzio I.R.I.S.
al fine di coordinare a livello territoriale, su mandato della Prefettura, le attività di prima
assistenza dei cittadini stranieri richiedenti asilo privi di dimora e assistenza .
All.1 alla delib. .________del________________
Si dà atto che il Consorzio I.R.I.S., titolare del servizio di cui alla presente convenzione,
fornirà le prestazioni per il tramite dell’ATS costituita fra Cooperativa Sociale
M.Cecilia- capo fila- Cooperativa Sociale Il Cammino, Cooperativa Sociale Anteo,
Cooperativa Sociale Animazione Valdocco, Consorzio Sociale Il Filo da Tessere,
Diocesi di Biella -Caritas Diocesana, Associazione di Volontariato “La Rete”, a cui
affiderà direttamente il servizio e a cui trasferirà, interamente, le somme erogate dalla
Prefettura inerenti le prestazioni fornite.
Articolo 2
Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto la assistenza fino ad un massimo di n. 49 cittadini
stranieri richiedenti asilo suddivisi in due unità di servizio, una ubicata al piano terra per
n. 25 unità e al primo piano per n. 24 unità, ciascuna dotata di ingresso autonomo.
Il Consorzio I.R.I.S., titolare del servizio, si impegna ad offrire, mediante il soggetto
gestore sopra individuato, i seguenti Servizi Minimi:
In relazione alla struttura:
Copertura assicurativa dell’immobile a fronte dei possibili danni allo stesso derivanti
dall’attività di assistenza.
In relazione ai cittadini stranieri ospitati
1) Servizi di gestione amministrativa
a) Produzione di un report giornaliero contenente
n. pernottamenti
n. colazioni
n. cene
Il report dovrà essere trasmesso quotidianamente (riferito al giorno precedente) alla
Prefettura per posta elettronica, tramite il soggetto gestore che provvederà ad inviarlo
anche al Consorzio.
b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell’efficienza degli impianti della
struttura mediante il soggetto gestore che si impegna a segnalare immediatamente
eventuali disservizi, e i provvedimenti adottati per risolverli.
2) Servizi di assistenza generica alla persona
a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della struttura,
nonché sulla relativa organizzazione anche mediante il supporto di un mediatore
culturale;
b) Servizio di mediazione
c) Servizio di lavanderia: lavaggio indumenti c/o lavanderia a gettoni, mediante
erogazione settimanale di n. 1 gettone / buono lavaggio per 11 kg;
d) Servizio docce c/o bagni pubblici mediante consegna di n 3 buoni settimanali.
e) Altri servizi di assistenza generica alla persona
All.1 alla delib. .________del________________
3) Servizi di pulizia e igiene ambientale
Il titolare del servizio, mediante il soggetto gestore, provvederà ai servizi di pulizia ed
alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.
4) Erogazione dei pasti
Il servizio dovrà essere svolto con una somministrazione di prima colazione e cena, in
base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle
specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008.
Nella scelta degli alimenti sarà posta la necessaria cura nel proporre menù non in
contrasto con i diversi principi e le differenti abitudini alimentari degli ospiti. In
particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli conosciuti costituiti da regole
alimentari dettate dalle diverse scelte religiose maggiormente ricorrenti tra gli utenti del
servizio. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate,
dovranno essere fornite diete adeguate.
I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge
per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene. I pasti dovranno
essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate,
etc.).
5) Fornitura di beni
La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito
elencati:
- prodotti per l’igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo
necessario al momento dell’accoglienza presso la struttura e, all’occorrenza, il rinnovo
dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l’igiene e il decoro della
persona.
Il rinnovo di generi consumabili con l’uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta
igienica, ecc.)
Articolo 3
Responsabilità
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Biella sono esonerati da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero
verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
Articolo 4
Determinazione dell'importo della convenzione
Per il servizio di cui all’art. 2 la Prefettura liquiderà al contraente il seguente
corrispettivo massimo di Euro 31.608,84 al netto dell’IVA ( di cui € 16.275,00 per i
25 posti realtivi al Servizio ubicato al Piano Terra e € 15.333,84 per i 24 posti relativi
al Servizio ubicato al Primo Piano), pro die per ciascun ospite per il servizio di
pernottamento, giornata alimentare (colazione –cena), fornitura di beni per l’igiene
All.1 alla delib. .________del________________
personale ed il vestiario, nonché per l’assistenza generica alla persona;
Articolo 5
Pagamenti
La Prefettura-UTG di Biella provvede al pagamento degli oneri economici connessi
all’attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le
procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali
verifica degli inadempimenti, DURC etc), nei limiti delle risorse assegnate.
Il gestore presenterà, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno,
idonea fatturazione per il Servizio prestato al Consorzio. Quest’ultimo farà pervenire
alla Prefettura di Biella la rendicontazione e, a seguito di liquidazione, trasferirà i fondi
al soggetto gestore.
La fatturazione al Consorzio dovrà avvenire nel rispetto dell’art.2, comma 1, della legge
23 dicembre 2014, n.190, (c.d. legge di stabilità), secondo la quale i soggetti passivi
dell’IVA che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni a favore delle Pubbliche
Amministrazioni emettono fattura ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633,
con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, indicando, pertanto, l’importo dell’IVA in
fattura, come previsto dall’art.21 del citato D.P.R.
La liquidazione del corrispettivo avverrà in base all’attestazione giornaliera delle
presenze e dei pasti erogati
A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle
presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.
I pagamenti a cura della Prefettura verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla
data di ricezione del documento contabile, presentato dal Consorzio, sopra menzionato,
fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.
Articolo 6
Monitoraggio e controllo
La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri
incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni.
Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare all’Ente titolare del servizio e alla
Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.
Articolo 7
Durata
Gli effetti della presente convenzione, decorrono dal 01/01/2016 al 31/01/2016 fino
alla
concorrenza
dell’importo
massimo
di
Euro
31.608,84
(trentunomilaseicentootto//84), al netto di IVA, fermo restando la permanenza degli
ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per
l’Immigrazione e l’Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura – di cessazione
anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.
Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di
prima accoglienza indicati all’articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data
dell’ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.
All.1 alla delib. .________del________________
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo
conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 9
Prescrizioni
La presente convenzione deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti e oneri
previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura
utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i
requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 10
Recesso
La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei
modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.
Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto
esecuzione.
Articolo 11
Risoluzione
La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla
risoluzione della convezione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di
posti di cui all’art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso.
Articolo 12
Copertura assicurativa
A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei
confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’ente titolare del servizio, mediante il
soggetto gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.
Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti
saranno a totale carico del Gestore.
Articolo 13
Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Consorzio si impegna al controllo in merito alla scrupolosa osservanza, da parte del
All.1 alla delib. .________del________________
gestore del servizio di cui trattasi, del disposto di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine, il Consorzio si impegna ad acquisire, nei termini definiti nel contratto con il
soggetto gestore gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuerà i pagamenti con
le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad
operare sul suddetto conto.
Biella,
Letto, approvato e sottoscritto.
Biella,
Per la Prefettura - UTG di Biella
Il Viceprefetto Vicario
Per l’ente titolare del Servizio
Il Presidente del Consorzio I.R.I.S. di Biella