N.RF055 Anno 2015 OGGETTO BILANCIO 2014

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N.RF055 Anno 2015 OGGETTO BILANCIO 2014
Anno 2015
N.RF055
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
BILANCIO 2014 - REDAZIONE CON I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC
RIFERIMENTI
PRINCIPI CONTABILI OIC
CIRCOLARE DEL 04/03/2015
Sintesi: si riepilogano le principali novità dei principi contabili nazionali applicabili ai bilanci chiusi a
decorrere dal 31/12/2014. Oggetto di revisione da parte dell’OIC sono stati 19 principi, mentre rimane in
corso di revisione solo l’OIC 24 relativo alle immobilizzazioni immateriali.
STRUTTURA DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI
I principi contabili sono stati in primo luogo revisionati nella loro struttura. Il nuovo formato ( simile
agli IAS internazionali) è caratterizzato dalla presenza di paragrafi suddivisi nelle seguenti sezioni:




finalità del principio
ambito di applicazione
classificazione e contenuto delle voci
rilevazione iniziale
 valutazione e rilevazioni successive
 casi particolari
 Nota integrativa
Inoltre, si osserva che:
 in calce al singolo principio sono presenti specifiche “Appendici” contenenti l’applicazione
operativa delle nuove disposizioni ed i riferimenti normativi
 sono eliminate le “Note”, il cui contenuto, se rilevante, è stato riportato direttamente nel testo.
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
Al fine di dare un quadro di sintesi, si riportano di seguito i singoli documenti revisionati,
evidenziando, per ciascuno di essi, il contenuto e le principali novità apportate.
OIC 9
Contenuto
Principali
novità
SVALUTAZIONI PERDITE DUREVOLI DI VALORE IMM. MATERIALI E IMMATERIALI
nuovo principio contabile che sostituisce le indicazioni degli OIC 16 e 24, dedicati
rispettivamente alle immobilizzazioni materiali ed alle immobilizzazioni immateriali.
 per determinare il valore recuperabile delle immobilizzazioni (qualora non sia
possibile stimarlo) si assume come modello di riferimento quello basato
sull’attualizzazione dei flussi di cassa
 per determinare le perdite durevoli di valore da parte delle società di minori
dimensioni (ossia le società che per 2 esercizi consecutivi non superino nel proprio
bilancio due dei tre seguenti limiti: numero medio dei dipendenti: 250, totale attivo di
bilancio: 20 milioni di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di
euro) si prevede l’utilizzo del metodo basato sulla capacità di ammortamento
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Il bilancio di esercizio relativo al 2014 dovrà essere redatto tenendo conto delle “nuove” versioni
dei principi contabili nazionali rilasciate dall’OIC. Oggetto di revisione sono stati 19 documenti,
mentre rimane in corso di revisione solo l’OIC 24 relativo alle immobilizzazioni immateriali.
Redazione Fiscale
Contenuto
RENDICONTO FINANZIARIO
nuovo principio contabile che sostituisce le indicazioni contenute nell’OIC 12 e
raccomanda la redazione dello stesso da parte di tutte le tipologie societarie.
 la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del Rendiconto è
rappresentata dalle disponibilità liquide; è stata, infatti, eliminata la risorsa
finanziaria del capitale circolante netto, in quanto considerata obsoleta, poco
utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale
 sono state riformulate, come segue, le definizioni di gestione reddituale, attività di
investimento e attività di finanziamento:
GESTIONE
REDDITUALE
ATTIVITÀ DI
INVESTIMENTO
Principali
novità
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ATTIVITÀ DI
FINANZIAMENTO
comprende “i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e
distribuzione di beni e della fornitura di servizi e gli altri flussi non
ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento”.
Il flusso finanziario può essere determinato con il metodo indiretto o
con quelli metodo diretto. L’OIC non individua un metodo preferibile;
diversamente gli IAS i propendono per il metodo diretto.
comprende i flussi collegati all’acquisto/vendita di:
- immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
- attività finanziarie non immobilizzate
comprende i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione
di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di debito.
 è stata introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o
dal capitale di debito nella presentazione del flusso dell’attività di finanziamento
è stato specificato che:
 il flusso finanziario derivante dall’acquisizione di una società controllata (nel bilancio
consolidato) o di un ramo di azienda (nel bilancio d’esercizio) è presentato
distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide
acquisite o dismesse come parte dell’operazione;
 i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura sono presentati nella stessa
categoria dei flussi finanziari dell’elemento coperto;
 i dividendi ricevuti e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella
gestione reddituale e nell’attività di finanziamento
 le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella gestione reddituale.
Sono state inserite alcune indicazioni relative:
 l’aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari
 il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari.
 il rendiconto finanziario consolidato.
OIC 12
Contenuto
COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
il Principio contabile fornisce indicazioni relative al solo contenuto del Conto Economico;
lo stesso incorpora ora anche il Documento l’Interpretativo n. 1 del precedente OIC 12.
E’ eliminata la parte relativa al Rendiconto finanziario, ora oggetto del “nuovo” OIC 10.
L’utilizzo è raccomandato anche a società di persone/ditte individuali commerciali.
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OIC 10
Info Fisco 055/2015
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 sono state eliminate alcune appendici contenute nella precedente versione dell’OIC
12 in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili.
 sono inserite ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e
rappresentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico
(art. 2423-ter c.c.), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento,
aggiunta, adattamento e comparazione delle voci
Rispetto alla versione posta in consultazione si rilevano le seguenti differenze:
Appendici C,
D, E, F e G
Appendice H
Principali
novità
OIC 13
Contenuto
Principali
novità
sono state richiamate alcune norme del Codice civile relative ai consorzi
riporta le semplificazioni previste per la redazione del bilancio abbreviato
sono dedicate all’informativa sugli strumenti finanziari partecipativi, alle
operazioni di leasing e sale /lease back, alle operazioni di compravendita
con obbligo di retrocessione, all’informativa sull’attività di direzione e
coordinamento di società, all’informativa relativa a operazioni con parti
correlate e accordi fuori bilancio
illustra le motivazioni delle scelte operate nel principio contabile
E’ stata chiarita la definizione di attività straordinaria; in particolare, per attività
straordinaria si intende l’attività che “include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea
all’attività ordinaria della società”.
Sono classificati straordinari i proventi /oneri che derivano da:
 eventi accidentali e infrequenti
 operazioni infrequenti estranee all’attività ordinaria della società
Pertanto, la straordinarietà di un evento o di un’operazione è determinata in funzione
della loro natura rispetto all’ordinaria attività della società.
 è stato rivisto il contenuto delle voci del conto economico per tener conto degli
aggiornamenti realizzati sui principi contabili OIC
 se un elemento dell’attivo/passivo ricade sotto più voci dello schema, l’iscrizione
dell’elemento è effettuata nella voce che il redattore ritiene più rilevante per le
esigenze conoscitive degli utilizzatori, salvo non si preveda un trattamento specifico.
Nota integrativa
 le informazioni sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico
 sono fornite precisazioni riguardo i criteri di valutazione adottati (art. 2427 c.c.)
RIMANENZE
aggiornamento del Principio contabile
 è riformulata la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari.
Analogamente all’ OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”, è riconosciuta la possibilità
di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in
proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa.
In ogni caso, il limite alla capitalizzazione è dato dal valore di realizzazione del bene.
 riguardo i criteri di valutazione, il metodo generale “per la determinazione del costo
dei beni è il costo specifico”. In base a quanto previsto dall’art. 2426, n. 10), c.c, è
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Appendice A
Appendice B
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A.5
B.6
B.11 o A.2
OIC 14
Contenuto
Principali
novità
OIC 15
Contenuto
Principali
novità
INDICAZIONI NEL CONTO ECONOMICO
I contributi trovano collocazione in tale voce
i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci sono, quindi, rilevati tra i costi di produzione, al lordo dei contributi
in conto esercizio ricevuti per tali acquisti
la variazione delle rimanenze è iscritta in tale voce al netto dei contributi
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
aggiornamento del Principio contabile. Nella “nuova” versione viene posta particolare
attenzione alla gestione della tesoreria accentrata utilizzata da alcuni gruppi di società
per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie.
è introdotta una disciplina organica del cash pooling; in particolare, viene previsto che,
nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la quota di pertinenza di
ciascuna società del saldo del c/c comune si classifica tra i crediti/debiti verso la società
che amministra il cash pooling. Nel bilancio della società gestrice del fondo comune,
tali crediti/debiti sono classificati simmetricamente.
CREDITI
aggiornamento del Principio contabile
VENDITA A RATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ: il ricavo di vendita ed il relativo credito
vanno rilevati all’atto della consegna del bene, a prescindere dal passaggio di proprietà
SCORPORO COMPONENTE FINANZIARI IMPLICITI NEI CREDITI
Il “nuovo” principio fornisce alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione
dei crediti commerciali caratterizzati da dilazioni di pagamento con scadenza oltre 12
mesi senza interessi o con interessi bassi.
In particolare, tali crediti si rilevano al valore nominale e cioè in base all’effettivo diritto
di credito che essi rappresentano, la cui contropartita è rilevata distintamente tra:
 il ricavo relativo alla vendita del bene o alla prestazione di servizi
 gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.
L’ammontare del ricavo di vendita/prestazione servizi è rappresentato dal corrispettivo
del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del
bene/servizio. L’ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza
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riconosciuta la possibilità di valutare il magazzino caratterizzato da beni fungibili con
criteri alternativi a quello del costo specifico: costo medio ponderato, LIFO e FIFO.
In merito agli ulteriori metodi di determinazione delle rimanenze, ossia:
- al metodo dei prezzi al dettaglio
- al metodo dei costi standard
il nuovo Principio contabile fornisce una breve descrizione del metodo del prezzo al
dettaglio con un esempio applicativo.
 viene chiarito il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi
all’acquisto di materiali, a fini della valutazione delle rimanenze; i contributi in conto
esercizio ricevuti vanno portati in deduzione del costo d’acquisto, permettendo così
di sospendere i costi effettivamente sostenuti, al netto dei contributi ricevuti.
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tra il valore nominale del credito e l’ammontare del corrispettivo e si rileva inizialmente
tra i risconti passivi. Gli interessi attivi sono considerati di competenza dello o degli
esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente sulla
durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione
in cui dura il credito è quello maturato in tale periodo. Tale differenza è ripartita in
modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo
finché non sia interamente incassato.
 sono chiariti alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti
(concetto di classi omogenee) nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei
crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati).
CANCELLAZIONE DEI CREDITI
E’ stata inserita una sezione dedicata alla cancellazione dei crediti dal bilancio nella
quale si propone un modello contabile basato sul trasferimento dei rischi inerenti al
credito oggetto di smobilizzo; se il credito è cancellato a seguito di un’operazione di
cessione che comporta il trasferimento di tutti i rischi, in bilancio va iscritta la perdita
da cessione (B.14 di CE), costituita dalla seguente differenza:
corrispettivo - il valore nominale del credito al netto del Fondo svalutazione
OIC 16
Contenuto
Principali
novità
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
aggiornamento del Principio contabile. E’ eliminata la parte relativa alle perdite
durevoli di valore, ora oggetto di un nuovo specifico principio contabile (OIC 9).
 viene eliminata la previsione che consentiva di non scorporare il valore del
terreno dai fabbricati su cui essi insistono qualora il valore del terreno tende a
coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito; la rilevazione
distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento fornisca una migliore
rappresentazione del bilancio
 è stata riformulata la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari. Viene
riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia specifici che
generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativa.
AMMORTAMENTO
 va calcolato anche per i cespiti non utilizzati per un lungo periodo di tempo
 va interrotto nel momento in cui valore residuo (valore realizzabile al termine della vita
utile) risulta almeno pari al valore netto contabile del cespite
 è possibile utilizzare il metodo a quote decrescenti ovvero a quote variabili, ma non
quello a quote crescenti in quanto contrastante con il principio della prudenza.
ULTERIORI CHIARIMENTI
 le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente rivalutati transitano per il
Conto economico salvo eventuale diversa previsione di legge.
 le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte al presumibile
valore di mercato al lordo dei costi accessori.
 i contributi in c/impianti, possono ora essere rilevati quando sussiste la ragionevole
certezza che le condizioni richieste per il riconoscimento siano soddisfatte e che gli
stessi saranno erogati, ossia quando risultano acquisiti in via definitiva.
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OIC 17
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Principali
novità
BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Nella “nuova” versione il principio affronta, in 2 sezioni distinte, la disciplina del
bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto (precedente OIC 21)
BILANCIO CONSOLIDATO
 è riformulata la disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento.
 l’eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla “data
di acquisizione del controllo”, in quanto tecnicamente più corretta. Viene, tuttavia,
ammesso l’utilizzo della “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidamento”, stante l’esplicito richiamo normativo.
 nel caso in cui la redazione del bilancio consolidato sia successiva ad un periodo di
esonero e non risulti disponibile una documentazione adeguata, il consolidamento
è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento.
Se, invece, si tratta di una subholding che redige per la prima volta il consolidato il
principio raccomanda che il consolidato sia effettuato con riferimento alla data
originaria di acquisto delle partecipazioni;
 sono state chiarite la classificazione in bilancio e le modalità di utilizzo del “Fondo di
consolidamento per rischi e oneri futuri”.
 è stato precisato il trattamento contabile della cessione parziale di partecipazione
senza perdita di controllo;
 è stata chiarita la disciplina contabile del leasing nel consolidato; ovvero
privilegiare, l’utilizzo del metodo finanziario rispetto a quello patrimoniale; è
comunque ammesso contabilizzare le operazioni di leasing finanziario con il metodo
patrimoniale anche nel bilancio consolidato. In questo caso si forniscono in nota
integrativa le specifiche informazioni richieste dall’articolo 2427, numero 22;
 è stata riformulata le nozione di controllo e di collegamento nonché di esonero e
di esclusione dall’area di consolidamento; si è semplificata la parte relativa
all’informativa ed eliminata la disciplina contabile dei bilanci aggregati.
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
 il patrimonio netto contabile della partecipata, da porre a confronto con il costo di
acquisto della partecipazione ai fini del calcolo della differenza, è calcolato alla
“data di acquisizione”. Viene, tuttavia, ammesso l’utilizzo della “data dell’ultimo
bilancio della partecipata”, stante l’esplicito richiamo normativo.
 è stato chiarito il trattamento di utili/perdite derivanti da operazioni realizzate tra
la partecipante e una partecipata; in particolare, lo storno degli utili e delle perdite
realizzati con la partecipata va operato in proporzione alla frazione del capitale
sociale posseduta dalla partecipante. Gli altri soci della partecipata, a differenza del
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 sono stati forniti chiarimenti in materia di “component approach”, prevedendo che
qualora un’immobilizzazione includa componenti, pertinenze o accessori con vita
utile diversa dal cespite principale, l’ammortamento degli stessi va calcolato in
maniera distinta rispetto al bene principale.
Nella Nota integrativa vanno indicati il metodo e il coefficiente utilizzati per le
diverse componenti, oggetto di ammortamento separato.




OIC 18
Contenuto
Principali
novità
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consolidato, non sono inclusi nel patrimonio della partecipante, e quindi le
operazioni compiute con loro costituiscono a tutti gli effetti utili/perdite realizzati
con terzi
è stato precisato il trattamento contabile previsto in presenza di un “cattivo
affare”, cioè quando il prezzo della partecipazione eccede il valore delle attività
acquisite.
in presenza di operazioni sul capitale della partecipata, che determinano una
variazione della quota della partecipante, è stabilito che “… la variazione di valore
della partecipazione va iscritta alla stregua di un’operazione realizzativa effettuata
con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione”
in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, va
determinata la differenza tra il prezzo d’acquisto della quota aggiuntiva e
l’ammontare pari “all’incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto
contabile risultante dall’ultimo bilancio della partecipata”
è eliminata l’opzione che consentiva di utilizzare il cd metodo patrimoniale per
l’imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della
partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto. Pertanto, vengono ora
disciplinati solo gli aspetti dell’applicazione del cd metodo reddituale.
RATEI E RISCONTI
aggiornamento del Principio contabile
 sono precisate le condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti ossia:
- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o
posticipata rispetto a prestazioni comuni a 2 o più esercizi consecutivi
- l’entità varia con il trascorrere del tempo
 è eliminata la richiesta di distinguere i ratei e risconti nello Stato patrimoniale
quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere
comunque fornita in Nota Integrativa.
 non sono considerati ratei/risconti:
- gli anticipi ricevuti o pagati in corso d’anno a fronte di canoni di locazione che
maturano solo nell’esercizio successivo
- le fatture da emettere / ricevere
- gli interessi attivi maturati e non ancora accreditati sul c/c
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 sono stati chiariti i criteri di valutazione dei ratei e risconti da iscrivere in bilancio e
le poste di Conto economico interessate dalle rettifiche di valore; in particolare:
RISCONTI ATTIVI
RATEI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
essendo proventi differiti ad uno o più esercizi, “non pongono
problemi di valutazione in sede di bilancio”.
 rispetto alla versione in consultazione, è stata aggiunto il trattamento contabile
del maxi-canone nell’ambito delle operazioni di leasing finanziario.
 è previsto che, se rilevante, nella Nota integrativa va evidenziata la ripartizione
entro e oltre l’esercizio successivo e quella oltre i 5 anni
OIC 19
Contenuto
Principali
novità
DEBITI
Nella “nuova” versione il principio tratta esclusivamente la tematica dei debiti, mentre
la disciplina relativa ai fondi per rischi e oneri e al TFR è ora inclusa nel nuovo OIC 31.
 in relazione ai debiti commerciali, è stata rivista la disciplina dello scorporo degli
interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi.
In particolare lo scorporo va effettuato se:
- il valore nominale dei debiti eccede significativamente il prezzo di mercato del
bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un
interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;
- la dilazione concessa supera 12 mesi
 sono state fornite ulteriori indicazioni circa il contenuto delle voci “D.3 – Debiti
verso soci per finanziamenti” e “D.11 - Debiti verso controllanti”; in particolare:
D3 “Debiti verso soci
per finanziamenti”
D11 “Debiti verso
controllanti”
vanno indicati i finanziamenti concessi dai soci alla società per i
quali quest’ultima ha un obbligo di restituzione.
Condizione essenziale ai fini dell’iscrizione è il diritto del socio alla
restituzione non rilevando né la natura fruttifera di tali debiti, né
il fatto che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura
proporzionale alle quote di partecipazione
vanno indicati anche i debiti verso le controllanti che controllano
la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie”
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RATEI ATTIVI
essendo assimilabili ai crediti, sono valutati secondo il presumibile
valore di realizzazione. Se quest’ultimo è inferiore al valore contabile
va effettuata una svalutazione utilizzando la voce B.10.d di Conto
economico, la quale comprende le svalutazioni dei ratei e dei risconti
di natura non finanziaria (derivanti, ad esempio, da contratti
d’affitto). Le svalutazioni dei ratei di natura finanziaria (ad esempio,
interessi) vanno incluse nelle voci delle classi C o D
è necessario valutare il futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti. Se il beneficio è inferiore alla quota riscontata va rilevata
l’eventuale perdita di valore nella voce B.10.d di Conto economico
(ovvero C o D se di natura finanziaria), in contropartita alla riduzione
del risconto attivo.
essendo assimilabili ai debiti, vanno esposti al valore nominale e per
gli stessi non vi è una valutazione di fine esercizio
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OIC 20
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Principali
novità
OIC 21
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Principali
novità
TITOLI DI DEBITO
Nella “nuova” versione il principio tratta solo la disciplina dei titoli di debito, mentre
quella relativa le partecipazioni è stata inserita nel nuovo OIC 21.
 è riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione; in particolare è
stabilito che “il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante
dall’applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza”. Così, un titolo
trasferito dal circolante all’immobilizzato, va valutato, alla data di cambiamento di
destinazione, al minore tra costo e il valore di mercato e solo alla fine dell’esercizio la
valutazione è effettuata utilizzando il criterio previsto dalla nuova classificazione.
 ai fini della plus/minusvalenza da realizzo non si tiene conto delle spese di cessione.
 sono definiti in modo chiaro i criteri per la determinazione del costo degli strumenti
finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri - art. 2426 co. 1 n. 10 c.c.)
 è riformulata la disciplina degli obblighi di informativa per meglio garantire il
coordinamento con il dettato dell’articolo 2427-bis.
 viene chiarito che, ai fini della classificazione dei titoli, ciò che rileva è il
management intent, ovvero l’effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato
portafoglio, modificando così la previgente disciplina classificatoria che si basava, tra
l’altro, sulla facoltà che l’impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato.
PARTECIPAZIONI E AZIONI PROPRIE
Nella “nuova” versione il principio tratta esclusivamente la tematica delle
partecipazioni e delle azioni proprie, mentre quella relativa al metodo del patrimonio
netto è ora inclusa nel nuovo OIC 17.
 è riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione.
 ai fini della plus/minusvalenza da realizzo non si tiene conto delle spese di
cessione, nel presupposto che questo approccio dia attuazione al principio che
prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura
 sono stati definiti in modo chiaro i criteri per la determinazione del costo degli
strumenti finanziari immobilizzati (costo specifico e/o criteri art. 2426 co. c.c.).
 è modificato il trattamento contabile dei diritti di opzione; in particolare è stato
eliminato l’obbligo di svalutare una partecipazione nell’ipotesi in cui i suddetti diritti
non siano esercitati. Ciò in quanto il mancato esercizio dell’opzione rappresenta
“soltanto un indicatore potenziale di perdita durevole di valore”
 è introdotta una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi
attribuiti sotto forma di azioni proprie, prevedendo che tali operazioni non
comportano la rilevazione di un provento. E’ , inoltre, chiarito che la distribuzione di
dividendi da parte della partecipata genera sempre, in capo alla partecipante,
proventi finanziari, a prescindere dalla natura delle riserve distribuite.
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 sono state introdotte indicazioni specifiche relative a:
- obbligazioni indicizzate
- prestiti obbligazionari subordinati
- debiti soggetti a condizioni sospensive; per questi è precisato che essi vanno
rilevati nei Fondi rischi e oneri al sussistere delle condizioni richieste.
Redazione Fiscale
OIC 22
Contenuto
Principali
novità
Info Fisco 055/2015
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CONTI D’ORDINE
aggiornamento del Principio contabile
 sono fornite le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi
presso la società, beni della società presso terzi, oltre che di garanzia personale e
garanzia reale.
 non devono essere rappresentati nei conti d’ordine quegli accadimenti che sono
già stati oggetto di rilevazione nello SP, nel CE e/o nella Nota integrativa (es. beni
della società presso terzi in quanto già rilevati tra le rimanenze e depositi cauzionali ricevuti)
OIC 23
Contenuto
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
aggiornamento del Principio contabile. Sono stati eliminati i paragrafi riguardanti le
commesse in valuta estera, ora inseriti nell’OIC 26.
 sono aggiunte alcune definizioni (es. ricavi e costi di commessa, ricavo maturato,
revisione prezzo, varianti, stato avanzamento lavori, incentivi).
Principali
novità
 sono individuati i seguenti requisiti al cui sussistere è utilizzabile il criterio della
percentuale di completamento (valutazione dei lavori al corrispettivo maturato):
- esistenza di un contratto vincolante per le parti che ne definisce le obbligazioni
- diritto al corrispettivo per la società, che matura con ragionevole certezza in
relazione alla esecuzione dei lavori
- progressivamente durante l’esecuzione dei lavori
- assenza di situazioni di incertezza sulle condizioni contrattuali o di fattori esterni
che possono rendere incerta la capacità dei contraenti di adempiere le proprie
obbligazioni
- possibilità di stimare attendibilmente il risultato di commessa.
Se non sono rispettate tali condizioni si applica il criterio della commessa completata
 in presenza di commesse a breve termine, è possibile applicare il criterio della
commessa completata o il criterio della percentuale di completamento.
 in merito agli anticipi ed acconti, viene precisato che gli stessi vanno iscritti tra le
passività al momento della rilevazione iniziale con riclassificazione tra i ricavi solo al
momento della fatturazione definitiva dei lavori. La rilevazione a ricavo è
effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia riconosciuto
all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti; fino a quando non
vi è questa certezza, gli anticipi/acconti continuano ad essere rilevati tra le passività
 viene previsto che la perdita probabile per il completamento della commessa è
rilevata a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione; solo nel caso in
cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri.
 vengono introdotte nuove indicazioni relativamente agli incentivi e alle richieste di
corrispettivi aggiuntivi; tali valori vanno indicati tra i ricavi di commessa:
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 è riformulata la disciplina degli impegni; in particolare, viene precisato che sono
iscritti nei conti d’ordine gli impegni che, per natura e ammontare, possono
incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società e,
quindi, la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.
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in caso di accettazione formale del committente;
pur in mancanza di una formale accettazione, se alla data del bilancio si ritiene
probabile, in base all’esperienza storica o alle più recenti informazioni, che gli
incentivi / richieste di corrispettivi siano accettati
 è modificato il trattamento dei costi per l’acquisizione della commessa e dei costi
preoperativi, che, al ricorrere di determinate condizioni, sono ora inclusi tra i costi
della commessa e non più capitalizzati/ammortizzati come imm. immateriali
Contenuto
Principali
novità
OIC 26
Contenuto
IMPOSTE SUL REDDITO
Il principio contabile incorpora:
- il documento interpretativo 2 del precedente OIC 25
- in tema di affrancamento dell’avviamento, il documento interpretativo 3.
 sono stati eliminati i riferimenti al disinquinamento fiscale
 è disciplinata in modo organico la fiscalità differita distinguendo tra operazioni che
hanno effetto sul conto economico e operazioni che non hanno effetto sul conto
economico (es: operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione ).
Per queste ultime tipologie di operazioni viene precisato che non si procede alla
rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:
rilevazione iniziale dell’avviamento
rilevazione iniziale di un’attività/passività che non influenza direttamente il
risultato civilistico/reddituale e non è un’operazione straordinaria
 è aggiornata la disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo in base alle recenti
modifiche; al riguardo viene affermato che le imposte anticipate possono originarsi
anche dal riporto a nuovo delle perdite fiscali. L’iscrizione di tali imposte è legata
alla certezza di utilizzare negli esercizi successivi la perdita fiscale da cui emerge
l’imposta anticipata. Qualora non sussistano requisiti di ragionevole certezza
l’imposta anticipata va iscritta nell’esercizio in cui detti requisiti sono rispettati.
 l’aliquota fiscale applicabile per il calcolo delle imposte differite e anticipate è
quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno.
 è disciplinato il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e
dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione
di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene
l’operazione straordinaria.
 in tema di rivalutazione di attività, è stato disciplinato il trattamento dell’imposta
sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.
OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA
aggiornamento del Principio contabile
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OIC 25
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Info Fisco 055/2015
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 è stata vista la disciplina relativa la conversione delle poste in valuta estera alla
data del bilancio; in particolare è precisato che:
POSTE NON MONETARIE
vanno iscritte al tasso a pronti alla data di chiusura
dell’esercizio, imputando utili e perdite su cambi a CE
vanno iscritte al tasso di cambio corrente alla data
dell’acquisto, vale a dire al costo di iscrizione iniziale
Principali
novità
 sono stati esplicitati i criteri di conversione da adottare per i fondi per rischi e
oneri, i conti d’ordine e i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta estera.
In particolare:
- conti d’ordine e Fondi rischi e oneri: vanno convertiti al tasso di cambio alla
data di chiusura dell’esercizio
- lavori in corso su ordinazione in valuta: la modalità di conversione è
differenziata a seconda che nella valutazione sia stato utilizzato il criterio della
commessa completata (da convertire al cambio storico) o quello della percentuale
di completamento (da convertire al cambio alla data di chiusura dell’esercizio).
OIC 28
Contenuto
PATRIMONIO NETTO
aggiornamento del Principio contabile
 è riordinata l’elencazione delle riserve di patrimonio netto (“A.VII - Altre riserve”)
 i “Versamenti in conto futuro aumento di capitale” sono iscritti nel patrimonio netto
solo a condizione che non siano restituibili.
 è inserita una disciplina organica in materia di rilevazione iniziale delle riserve
 la rinuncia a un credito (di qualsiasi natura, anche commerciale) da parte dei soci è
trattata contabilmente alla stregua di un apporto di capitale.
Pertanto, in tal caso, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito
della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.
Principali
novità
OIC 29
Contenuto
Principali
novità
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, STIME, CORREZIONE DI ERRORI, EVENTI E
OPERAZIONI STRAORDINARIE, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
aggiornamento del Principio contabile
 è rivisto il trattamento della rilevazione in bilancio degli effetti di cambiamento di un
principio contabile. In particolare è stabilito che “il metodo prospettico” (secondo il
quale il nuovo principio va applicato “solo a eventi ed operazioni a partire
dall’esercizio in cui interviene il cambiamento”) va utilizzato solo quando:
- non è e possibile calcolare l’effetto pregresso del cambiamento di principio
- la determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa
 è eliminata la distinzione tra errori determinanti e non determinanti
 è ampliata la fattispecie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, al fine
di trattare in maniera più completa gli eventi che possono comportare un problema
di continuità aziendale.
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POSTE MONETARIE
(es. crediti, debiti)
OIC 31
Contenuto
Principali
novità
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Pag. 13 / 13
FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nuovo principio contabile che sostituisce le indicazioni relative ai fondi per rischi e oneri
e al TFR dapprima contenute nell’OIC 19.
 gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività a cui si
riferisce l’operazione dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura”.
Pertanto, se l’accantonamento si riferisce a rischi o oneri attinenti:
- l’attività caratteristica e/o accessoria va iscritto nelle voci più pertinenti, diverse
dalle voci B.12 o B.13, da utilizzare solo in via residuale.
- la gestione finanziaria/straordinaria l’iscrizione va effettuata nelle classi C e E del
conto economico.
 è eliminata la previsione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine di
tener conto dei fenomeni di inflazione
 sono introdotte nuove disposizioni in merito:
- alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti: è previsto un accantonamento da
utilizzare nel momento in cui verranno sostenuti i costi per il ritiro dei beni;
- alla rilevazione dei fondi recupero ambientale: è previsto un accantonamento
pari alla stima dei costi presumibili da sostenere in relazione alla situazione
esistente
- all’utilizzo dei fondi e al trattamento dei fondi eccedenti, che va effettuato in
modo diretto e solo relativamente a spese e passività per le quali il fondo è stato
costituito; in caso di eccedenza del fondo quest’ultimo va ridotto o eliminato
 sono state aggiornate le disposizioni relative al trattamento del TFR per tener conto
delle modifiche introdotte con la L. 296/2006; in particolare, ora è precisato che,
l’onere relativo al TFR rimane a carico dell’impresa che annualmente provvederà a
registrare il relativo costo nella voce B.9.c di CE iscrivendo in contropartita, nella
voce D.13 di SP, il debito relativo alle quote non ancora versate. Va evidenziato che la
rivalutazione delle quote versate non è più a carico dell’impresa ma grava sul Fondo
di Tesoreria o sugli altri Fondi di previdenza complementare.
 è ampliata la disciplina dei requisiti per poter procedere all’iscrizione dei Fondi rischi
e oneri: natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di
sopravvenienza della passività indeterminati, ammontare della passività
attendibilmente stimabile
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