4 schema di contratto - Autostrada del Brennero

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4 schema di contratto - Autostrada del Brennero
SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO
autostrada
del
Brennero
ACQUISTO N. 11 AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE IN
AUTOSTRADA
CIG: 6364988A40
4
SCHEMA DI CONTRATTO
REVISIONE:
DATA:
DESCRIZIONE:
REDAZIONE:
VERIFICA:
APPROVAZIONE:
0
GIUGNO 2015
EMISSIONE
M. Bertoluzza
E. Bevilacqua
C. Costa
DATA PROGETTO:
IL PROGETTISTA
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
GIUGNO 2015
dott. Mauro Azzolini
dott. Peter Frick
Sommario
PREMESSA ....................................................................................................................... 2
Art. 1 – Oggetto della fornitura ........................................................................................... 2
Art. 2 – Importo contrattuale .............................................................................................. 2
Art. 3 – Modalità e tempi della fornitura ............................................................................. 2
Art. 4 – Garanzia e pacchetto di manutenzione ................................................................. 4
Art. 5 – Rete dei punti di assistenza .................................................................................. 5
Art. 6 – Subappalto ............................................................................................................ 7
Art. 7 – Contestazioni e Penalità e inadempienze contrattuali ........................................... 7
Art. 8 – Verifica di conformità ............................................................................................. 8
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto............................................................................ 8
Art. 10 – Risoluzione del contratto ..................................................................................... 8
Art. 11 – Foro competente ................................................................................................. 9
Art. 12 – Cauzione definitiva .............................................................................................. 9
Art. 13 – Pagamenti ........................................................................................................... 9
Art. 14 – Nomina di un referente ...................................................................................... 10
Art. 15 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. .................................. 10
Art. 16 – Trattamento dei dati personali ........................................................................... 10
Art. 17 – Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 ................. 11
Art. 18 - Referenti per la stazione appaltante .................................................................. 12
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PREMESSA
Il presente schema di contratto fissa le norme regolanti la fornitura, di n. 11 autoveicoli per i
servizio di Polizia Stradale in autostrada.
Nel presente schema di contratto l’Impresa fornitrice è denominata “Fornitore”, l’Autostrada del
Brennero S.p.A. è denominata “Società”, entrambe denominate anche “Parti”.
Il dettaglio della fornitura è riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Art. 1 – Oggetto della fornitura
La fornitura consiste in.11 autoveicoli station wagon aventi le caratteristiche e l’allestimento per il
servizio di polizia stradale in autostrada riportati nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
Art. 2 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale corrisponde all’importo determinato dall’offerta formulata dal concorrente in
sede di gara sulla base del ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo assoggettabile a
ribasso di euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00) al quale verranno sommati gli
oneri per la sicurezza pari a euro 33,57 (trentatre/57).
L’importo contrattuale s’intende comprensivo delle spese di immatricolazione, trasporto degli
autoveicoli presso la sede della Società, allestimento Polizia Stradale, pacchetto di manutenzione
ordinaria e straordinaria per 60 (sessanta) mesi o 250.000 (duecentocinquantamila) chilometri.
Art. 3 – Modalità e tempi della fornitura
Successivamente alla sottoscrizione del contratto verrà redatto il verbale di avvio dell’esecuzione
del contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 304 del D.P.R. n. 207 del 2010. In caso di
urgenza l’avvio dell’esecuzione del contratto, inteso come ordine di inizio delle prestazioni, potrà
essere disposto una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, in pendenza della stipula
del contratto. In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause
soggettive dell’aggiudicatario la Società procederà alla revoca dell’aggiudicazione con
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incameramento della cauzione provvisoria senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di
spese già sostenute da parte dell’aggiudicatario.
Con la firma del verbale di avvio dell’esecuzione il legale rappresentante dell’aggiudicatario o
persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dell’aggiudicatario, che firmerà la
corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
L’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti la messa a disposizione
(indicando anche il luogo) dell’autoveicolo “prototipo” per concordare con l’Autocentro di Polizia
Stradale di competenza la data per l’effettuazione della visione dell’autoveicolo in questione. Il
veicolo “prototipo” dovrà essere immatricolato per la data di visione dello stesso. Alla visione del
prototipo sarà presente anche personale della Società.
Dopo l’accettazione del veicolo “prototipo” da parte l’Autocentro di Polizia Stradale di competenza
il fornitore dovrà comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti per la consegna la messa a
disposizione (indicando anche il luogo) degli autoveicoli per concordare con il menzionato
Autocentro di Polizia Stradale di competenza la data per l’effettuazione del collaudo definitivo da
parte di quest’ultimo. Per la data del collaudo tutti i veicoli dovranno essere immatricolati.
Al termine del procedimento di collaudo da parte dell’Autocentro della Polizia Stradale di
competenza sarà redatto un verbale (“Verbale di Collaudo”), per certificare l’idoneità dei veicoli a
espletare il Servizio di Polizia Stradale in autostrada. Al collaudo sarà presente anche personale
della Società, per verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolato speciale d’appalto e
scheda tecnica.
Nel verbale dovranno essere riportati, oltre al chilometraggio del veicolo, la data e l’ora di
consegna, eventuali osservazioni sullo stesso e sulle relative dotazioni.
La consegna degli autoveicoli nuovi dovrà avvenire entro 200 (duecento) giorni naturali
consecutivi dall’avvio dell’esecuzione del contratto (art. 302 DPR n°207 del 2010), al netto dei
giorni utilizzati per la visione del veicolo prototipo e per il collaudo definitivo.
La consegna degli autoveicoli nuovi, già immatricolati, conformi al prototipo accettato da parte
dell’Autocentro della Polizia Stradale e da parte della Società nonché collaudati dal medesimo
Autocentro della Polizia Stradale, dovrà avvenire presso la Sede della Società, in via Berlino 10,
38121 Trento o altro sito che verrà indicato dalla Società stessa, nei giorni feriali, dal lunedì al
venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La data e l’ora di consegna della fornitura
dovranno essere preventivamente e dovrà essere concordata con il Direttore d’Esecuzione del
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Contratto o suo delegato e dovranno essere confermate da parte del Fornitore a mezzo fax,
lettera o e-mail.
Alla consegna degli autoveicoli alla Società verrà redatto un verbale di consegna che costituirà
prova dell’avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi e dovrà attestare l’efficienza dei
veicoli e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e targhe.
Nel caso in cui l’Autocentro Polizia Stradale competente per il collaudo della fornitura ritenga non
idonei gli autoveicoli, la Società non potrà accettare le autovetture anche se immatricolate e
intestate alla stessa. Tutte le spese necessarie per la restituzione degli autoveicoli al fornitore
(eventuali passaggi proprietà, trasporto ecc.) sono a carico dello stesso fornitore. In tal caso
l’impresa dovrà provvedere alla sostituzione dei veicoli a propria cura e spese pena la risoluzione
del contratto, l’incameramento della cauzione e il rimborso di qualsiasi danno alla Società, e la
comunicazione all’ANAC per i provvedimenti necessari.
Art. 4 – Garanzia e pacchetto di manutenzione
La fornitura dovrà comprendere un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria con una
durata di 60 mesi dalla data di consegna degli autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio
massimo di km 250.000 per ogni singolo veicolo (il raggiungimento di una delle citate condizioni
esclude l’altra). La manutenzione dovrà comprendere a titolo esemplificativo: la sostituzione delle
pastiglie dei freni, la sostituzione dei dischi dei freni, la sostituzione del kit frizione, la sostituzione
delle spazzole tergi-vetro, la sostituzione della batteria, la pulizia del serbatoio carburante (anche
se dovuto a residui causati da carburante impuro), la sostituzione del cambio, l’eventuale
rifacimento del motore ad esclusione solamente delle riparazioni conseguenti a incidenti, il
cambio pneumatici, i rabbocchi dei liquidi, la sostituzione delle lampade ad esclusione di quelle
dei proiettori allo xeno che rimarranno a carico dell’aggiudicatario.
La fornitura dovrà inoltre comprendere una garanzia totale e la manutenzione, per un periodo di
60 mesi, (escluse anomalie derivanti da danneggiamenti o incidenti) anche per la barra carenata,
con dispositivi luminosi d’emergenza e display per messaggi variabili, nonché per l’allestimento
“Polizia Stradale” in generale (compreso il montaggio).
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L’offerente dovrà inoltre garantire assistenza, manutenzione e riparazione della barra
lampeggiante e dell’allestimento in generale in tutti i punti della rete di assistenza di cui all’articolo
5.
Pacchetto di manutenzione e garanzia decorrono dalla data di consegna degli autoveicoli
presso la sede della Società.
Art. 5 – Rete dei punti di assistenza
Il Fornitore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di
Punti di Assistenza con essa convenzionati su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nelle
località di seguito indicate (ubicate lungo l’asse dell’autostrada Brennero – Modena):
- Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ);
- Bolzano;
- Trento;
- Verona;
- Modena;
o, in ogni caso, in comuni limitrofi in un raggio non superiore a km 25 rispetto alle sopra indicate
località.
Il Fornitore dovrà fornire, contestualmente alla consegna degli autoveicoli, gli estremi identificativi
completi di tutti i punti di assistenza citati nonché un prontuario da utilizzare per attivare la richiesta di
soccorso.
Il Fornitore dovrà provvedere alla manutenzione programmata alle varie percorrenze
chilometriche (con tolleranza di più o meno 1000 km), nonché a tutti gli interventi correttivi che
non derivino da incidente.
Il tempo massimo di riconsegna delle vetture ricoverate presso la rete assistenziale per
manutenzione programmata (tagliando manutenzione oppure piccole riparazioni) è di 72 ore dal
momento del ricovero dell’autovettura.
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Il tempo massimo di riconsegna delle vetture ricoverate presso la rete assistenziale per
riparazioni di manutenzione straordinaria (es: sostituzione cambio, sostituzione motore) è di 168
ore dal momento del ricovero dell’autovettura.
Ad ogni ricovero sarà redatto il foglio di lavoro che dovrà essere sottoscritto dal personale della
Polizia Stradale che consegna il veicolo e dal personale accettatore del veicolo presso la
concessionaria/officina autorizzata.
Sul menzionato foglio di lavoro dovrà essere indicato:
- marca/modello/targa del veicolo;
- la Sottosezione Polizia Stradale che consegna il veicolo;
- la data e l’ora ricovero veicolo;
- una breve descrizione dell’intervento da eseguire (es: tagliando manutenzione, sostituzione
pastiglie e dischi freni, ecc.);
- la data e l’ora restituzione del veicolo,
- la firma di un responsabile per la Polizia Stradale e una firma di un responsabile per la
concessionaria/officina autorizzata.
Inoltre dovrà essere consegnato un documento in doppia copia su carta intestata con indicato
l’elenco degli interventi eseguiti.
Il servizio di soccorso stradale, operante ininterrottamente nell’arco delle ventiquattro ore e
sull’intero tratto autostradale, dovrà essere garantito per tutto il periodo di tempo durante il quale
il Fornitore è tenuto a provvedere alla manutenzione programmata e alle riparazioni richieste nel
presente schema di contratto, e dovrà intervenire entro due ore dal momento della segnalazione
dell’inconveniente (il Fornitore dovrà fornire una guida pratica per come eseguire la richiesta di
intervento). I veicoli dovranno essere condotti (a spese del Fornitore) presso un punto di
assistenza sopra indicato, nello specifico:
- recupero autoveicolo tra il km 0 e il km 121 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di
assistenza di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ) o di Bolzano;
- recupero autoveicolo tra il km 121 e il km 180 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto
di assistenza di Trento;
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- recupero autoveicolo tra il km 180 e il km 277 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto
di assistenza di Verona;
- recupero autoveicolo tra il km 277 e il km 313,50 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il
punto di assistenza di Modena.
Trascorso tale periodo il recupero sarà effettuato, in danno della ditta, con altro vettore.
Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza il
Fornitore dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, impegnarsi a ripristinarne il numero. Resta
inteso che i Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima località
(come sopra citato) di quelli sostituiti.
Art. 6 – Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni di cui all’articolo 118 del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006.
Art. 7 – Contestazioni e Penalità e inadempienze contrattuali
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui
all’articolo 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascun autoveicolo
ordinato e non ancora consegnato, una penale pari all’1 per mille del valore offerto per il
medesimo autoveicolo.
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti per la
manutenzione programmata il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascun
autoveicolo ordinato e non ancora consegnato, una penale pari allo 0,5 per mille del valore
offerto per il medesimo autoveicolo.
L’applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il
risarcimento per eventuali maggiori danni.
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Art. 8 – Verifica di conformità
Entro 45 giorni dalla consegna degli autoveicoli secondo le modalità di cui all’articolo 3 si
procederà alla verifica di conformità con l’emissione del relativo certificato da parte del direttore
dell’esecuzione del contratto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 322 del D.P.R. n. 207 del
2010.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procederà al saldo del
corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva per il 80% dell’importo
complessivo. Il restante 20% sarà svincolato alla scadenza del periodo di copertura della
garanzia e pacchetto di manutenzione (minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna degli
autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio massimo di km 250.000 riferito all’ultimo
autoveicolo ancora soggetto alla manutenzione), previa verifica di conformità del servizio
medesimo.
Art. 9 – Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione del Contratto.
Art. 10 – Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 136-137 del codice dei contratti, la Società può, secondo
le modalità di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore, risolvere di diritto il
contratto, nei seguenti casi:
- perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e dal presente schema di contratto, nonché dalla normativa vigente per l’esercizio
dell’attività oggetto della fornitura;
- subappalto non autorizzato dalla Società.
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Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia relativa alla gara e al conseguente contratto è competente in via esclusiva
il Foro di Trento.
Art. 12 – Cauzione definitiva
Il Fornitore, ai fini della stipula del contratto, presta cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113
del D.Lgs n. 163 del 2006, e secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 123 del 2004, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
La fidejussione dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 gg. a semplice
richiesta scritta della Società, la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 cod. civ.; l’efficacia
della medesima dovrà essere prevista fino ad espressa liberazione da parte di Autostrada del
Brennero S.p.A.
In caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, edizione corrente, il Fornitore, previa
produzione di originale o copia conforme all’originale della certificazione stessa, ha la facoltà di
ridurre del 50% la cauzione definitiva.
Art. 13 – Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati, previa presentazione di fattura a norma di legge entro
quarantacinque giorni dall’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, previa verifica della
regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale dell’aggiudicatario tramite
DURC, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
Le fatture dovranno riportare il CIG assegnato alla presente procedura, dovranno indicare la
tipologia del veicolo acquistato e il numero di targa o di telaio e dovranno riportare le coordinate
bancarie per l’effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario utilizzando il
numero di conto corrente dedicato comunicato alla Società.
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Art. 14 – Nomina di un referente
Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico
del referente unico a cui affidare la gestione dell’appalto.
Art. 15 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Fornitore sarà tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In ordine al coordinamento ed all’informazione reciproca di cui all’art. 26, comma 2, lettera b) del
citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività
oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
In capo alla Società rimarrà l’obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione
ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art. 16 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), Società e Fornitore si daranno reciproco atto che i rispettivi dati personali verranno
trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per
adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste
dalla normativa vigente. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare
l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni.
I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai
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rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità
elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei
diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai
documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo
quando previsto dalla normativa vigente.
Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'art. 7 del
Codice (D.Lgs. 196/2003), rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento
di dati personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciale.
Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino
10, 38121 Trento.
Art. 17 – Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001
Il Fornitore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbligherà a non porre in
essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e
amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e
gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero
SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero
determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere
dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
Il Fornitore si impegnerà ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti
da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero SpA e del Responsabile interno
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dell’area cui il presente contratto si riferisce.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà
di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente
dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per il Fornitore di sostenere ogni danno e
pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere
indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale
inadempimento.
Art. 18 - Referenti per la stazione appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Peter Frick, Capo Servizio Affari Generali
Tecnici della Società.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel geom. Marco Bertoluzza, dipendente
della Società.
EB/MB
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