delibera rettifica pgt-3

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delibera rettifica pgt-3
OGGETTO: RETTIFICA DELL’ART. 6 COMMA 13 (EX COMMA 12) DELLE NORME DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE A SEGUITO DELLA SENTENZA N.01613/2015
– T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE PRIMA.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, dott. Fabio Binelli, così riferisce:
“Con la definitiva approvazione del PGT del comune di Varese è divenuto efficace l’art. 6 comma 12
(divenuto comma 13 a seguito dell’osservazione n. 690) delle norme di attuazione del Piano delle Regole
nel quale viene previsto, tra l’altro, che i nuovi esercizi adibiti a sale gioco/scommesse, videolottery
terminal possono essere localizzati solo ad una distanza di almeno 500 mt da luoghi sensibili come scuole di
ogni ordine e grado, luoghi di culto ecc.
A seguito di tale disposto il comune di Varese ha dapprima avviato il procedimento amministrativo e in
seguito, in data 10.11.2014 - P.G.N. 70371/14, ha ordinato a società privata di astenersi dall’insediare e
svolgere le attività in argomento nei locali siti in Varese agli indirizzi indicati dalla società stessa.
Con ricorso numero di registro generale 200 del 2015 tale società ha effettuato ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia per l’annullamento del provvedimento sopra menzionato e degli
atti presupposti al medesimo, ossia l’art.6 comma 13 del P.d.R.
Con sentenza n. 01613/2015 il T.A.R. Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso, disponendo
l’annullamento del provvedimento con cui il comune ha ordinato all’operatore privato che aveva
presentato ricorso di astenersi dall’insediare e svolgere le attività di “Negozio ippico e sportivo e sala VLT”
nella parte in cui esso si riferisce all’attività di raccolta di videoscommesse e ritenendolo legittimo nella
parte in cui è rivolto a impedire l’utilizzo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps (slot e
VLT) installati a seguito di sostituzione tecnica rispetto a quelli già esistenti;
Tale decisione del Tar è maturata sulla scorta della motivazione in forza della quale i comuni non sono
competenti ad imporre, tramite strumenti urbanistici, limiti distanziometrici all’insediamento di imprese
operanti attività di gioco e scommesse rispetto ai luoghi sensibili, sostituendosi al legislatore regionale. Ciò
con riferimento al fatto che la Regione Lombardia ha ritenuto di imporre i suddetti limiti solo per la
collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, senza trattare
l’insediamento delle nuove attività di raccolta scommesse vicine ai cosiddetti luoghi sensibili.
Fa altresì parte dell’apparato motivazionale della sentenza la considerazione, espressa dal collegio, in base
alla quale il potere di pianificazione del comune trova un limite nell’impossibilità di introdurre divieti o
estenderli in aggiunta a quanto già stabilito dalla norma regionale; inoltre la materia del contrasto alle
ludopatie appartiene in via prioritaria alla tutela della salute e non a quella del governo del territorio.
Dalla lettura del suo testo, è possibile evincere che il dispositivo della sentenza interviene con effetti
demolitori non solo sul provvedimento impugnato, ma anche sulle norme del piano delle regole del PGT
(articolo 6, comma 12) anch’esse oggetto di impugnazione;
Dato atto che è possibile raggiungere questa conclusione sulla scorta della formulazione letterale del
dispositivo della sentenza in cui può leggersi che (il Tar) “definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto [e pertanto sia con riferimento al provvedimento di diniego che al piano delle regole,
ndr], lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”;
Ciò resta confermato dalla lettura della motivazione della sentenza che converge nel senso di ritenere
viziata la potestà regolamentare esercitata dal comune con la disposizione del PGT nella parte in cui ha
disposto dell’attività di raccolta di scommesse;
Il richiamo del dispositivo della sentenza alla motivazione non solo nel senso di conferire alla decisione un
preciso iter logico, ma anche di contribuire a definire la portata del giudicato è confermata dalla migliore
dottrina secondo cui [la motivazione della sentenza del giudice amministrativo acquista] “un rilievo diverso
dalla motivazione della sentenza del giudice civile. Quest’ultimo, infatti, conclude la sentenza con un
dispositivo articolato e che precisa esattamente gli effetti che produce la decisione, assegnando alla
motivazione soltanto il compito di spiegare le ragioni della regolamentazione degli interessi in contesa,
disciplinata dal dispositivo. La sentenza del giudice amministrativo, invece, si conclude, in caso di
accoglimento, con un dispositivo di mero annullamento dell’atto, rendendo necessario l’esame della
motivazione per comprendere, non solo e non tanto le ragioni della decisione, ma soprattutto il profilo
ricostruttivo e la riedizione del potere cui l’amministrazione è tenuta in esecuzione della sentenza. La
motivazione, cioè, reca in sé non soltanto il perché della soluzione della lite in un determinato modo, ma
anche la soluzione stessa. L’effetto conformativo della sentenza, dunque, si ricava dalla motivazione che ha
una funzione diversa e più rilevante rispetto a quella della sentenza civile” (F.G. Scoca, Giustizia
Amministrativa, Giappichelli);
Tale circostanza si raccorda con la natura conformativa degli effetti determinati dalla sentenza, in forza dei
quali discende al comune l’obbligo di adeguare alle prescrizioni ivi contenute non solo la propria azione
puntuale relativa alla tutela del bene della vita che il ricorrente ha mirato a preservare con il proprio ricorso
oppositivo, ma anche quella avente le caratteristiche della generalità e dell’astrattezza esercitata attraverso
la normazione urbanistica contenuta nel PGT e che, nel caso di specie, ha costituito l’atto presupposto
correlato a quello impugnato da un collegamento non meramente occasionale, ma genetico;
La circostanza che l’interesse leso dal provvedimento annullato dalla sentenza avesse caratteristiche
oppositive e non pretensive fa sì che la decisione del Tar sia senz’altro auto esecutiva e pertanto non
necessiti di ulteriori provvedimenti di cui l’amministrazione debba farsi carico (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II
Ter, 17 dicembre 2013, n. 10910);
Il fatto, tuttavia, che essa abbia riguardato anche una statuizione amministrativa che non termina il
dispiegamento dei propri effetti in relazione a una singola vicenda ma, in quanto disposizione
regolamentare, sia destinata a produrli in relazione a tutte le fattispecie ricadenti sotto la sua regolazione,
fa sì che si renda opportuno, alla stregua del principio di buona amministrazione e in ossequio al canone di
certezza delle fonti normative, operare una riscrittura dell’articolo 6, comma 13, del piano delle regole che
recepisca quanto disposto dal Tar;
Ciò può avvenire attraverso una modifica dell’articolo 6, comma 13, che espunga dal testo vigente le
disposizioni in contrasto con la sentenza e le sostituisca con altre che siano invece conformi a quanto
statuito dal Tar;
Si ritiene che tale riscrittura, in quanto meramente ripropositiva di una pronuncia giurisdizionale avente
efficacia di cosa giudicata, possa aver luogo attraverso lo strumento della correzione, prevista dall’articolo
13, comma 14 bis, della l.r. 12/05;
Considerato che detta correzione consiste nella sostituzione del citato articolo 6, comma 13, secondo gli
allegati alla presente deliberazione e di seguito riportati:
1. Testo originale art.6 del PdR.pdf
2. Testo comparato art.6 del PdR.pdf
3. Testo modificato art.6 del PdR.pdf
secondo i disposti dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/05 e s.m.i. che dà facoltà ai comuni di procedere a
rettifiche degli atti del P.G.T. non costituenti variante agli stessi.
Dato atto che gli atti allegati alla presente deliberazione nonché la sua bozza sono stati pubblicati sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’articolo 39 del d. lgs.
33/2013, a far data dal 31.03.2016;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la relazione che precede e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere della Commissione Urbanistica espresso nella seduta del 22 marzo 2016;
Preso atto che la Giunta Comunale nella seduta del ………………….. ha condiviso i contenuti della presente
delibera;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Capo Area IX – Gestione
Territorio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, come da allegato;
Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3,
del Regolamento di Contabilità, come da allegato;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che le modifiche alla normativa urbanistico edilizia non costituiscono variante urbanistica e, di
conseguenza, non devono essere assoggettate a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o procedura di
esclusione;
Per propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 45 dello Statuto Comunale;
Ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/05 e s.m.i.
DELIBERA
1. in adempimento di quanto disposto dalla sentenza Tar Lombardia 1613/2015 e per le motivazioni
espresse in premessa, di correggere, l’art. 6 comma 13 delle norme di attuazione del Piano delle
regole del PGT del comune di Varese, come riportato negli allegati alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà depositato presso la Segreteria Generale per 15
giorni e inviato, per conoscenza, alla Provincia di Varese e alla Giunta Regionale;
3. di demandare all’Area IX – Gestione del Territorio le procedure previste dalla normativa di
riferimento, per l’assolvimento degli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento;