iter procedimentale per approvazione dei piani urbanistici

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iter procedimentale per approvazione dei piani urbanistici
ITER PROCEDIMENTALE PER APPROVAZIONE
DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA).
Anche in Campania la legge urbanistica, per dare esecuzione alle previsioni del piano urbanistico comunale
ed alla eventuale programmazione triennale degli interventi sul territorio deliberata dal Consiglio Comunale
( art.25 comma 1), dispone un ulteriore livello di pianificazione, si tratta dei cosidetti Piani urbanistici
attuativi (acronimo - PUA), che di seguito si riportano e previsti dalla LEGGE N. 16 DEL 22/12/2004: “
NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”
art. 26. Piani urbanistici attuativi.
omissis.
2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150,
articoli 13 e 28;
b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n.
865, articolo 27;
d) i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alla
legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla legge regionale 18 ottobre 2002, n. 26;
e) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
f) i programmi di recupero urbano di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11,
convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Il procedimento di formazione del PUA era, originariamente, disciplinato dall’articolo 27 della legge
Regionale n. 16 del 22/12/2004, mentre dal 23/08/2011, entrata in vigore del Regolamento di attuazione
del governo del territorio del 04/08/2011 n. 5, il procedimento di formazione del PUA è stato modificato.
Il Regolamento ha confermato la modifica sostanziale del detto procedimento, con la competenza ad
approvare tali piani, di esclusiva spettanza della Giunta Comunale, senza alcun intervento del Consiglio
Comunale. Tale competenza è stata, altresì, confermata anche dall’art. 5 comma 13 punto b) della legge
n. 106 del 12/07/2011 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia ( decreto sviluppo ).
Pertanto alla luce delle norme suindicate, la nuova procedura di formazione dei piani urbanistici
attuativi, è la seguente:
Art. 10 del Regolamento di attuazione del governo del territorio del 04/08/2011 n. 5
(Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi)
1. L’amministrazione comunale verifica, prima dell’adozione, che il PUA è compatibile con il PUC
e con i piani di settore comunali.
2. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli
strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all’albo pretorio. La fase di
pubblicazione è stabilità in trenta giorni.
4. La Giunta comunale approva il PUA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 5 valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione.
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5. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell’attività pianificatoria, l’amministrazione
comunale prima dell’approvazione trasmette il PUA all’amministrazione provinciale per
eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di
tutti gli elaborati.
Decorso tale termine la Giunta comunale procede all’approvazione del PUA.
6. Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
7. Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90.
8. L’approvazione del PUA, provvisto di elaborati progettuali, di pareri e di autorizzazioni
obbligatori sui singoli progetti facenti parte del PUA, richiesti prima dell’approvazione, può
produrre gli effetti previsti all’articolo 2 della legge regionale n. 28 novembre 2001 n.19
(Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l’esercizio di interventi sostitutivi –
Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – Approvazione di
piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del
programma pluriennale di attuazione – Norme in materia di parcheggi pertinenziali – Modifiche
alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
9. Nel rispetto dei principi degli articoli 1 e 8 della legge regionale n. 16/2004, le disposizioni
dell’articolo 39 del DPR. n. 380/2001 si applicano soltanto ad interventi da realizzare in ambiti
interprovinciali quando si accerta il contrasto con le disposizioni vincolanti del piano territoriale
regionale.
Sicuro di aver dato una particolare utilità con la presente recensione, sono stato, altresì, sollecitato in
modo particolare dalla lettura della delibera di Giunta Comunale n. 55 del 30/07/2012 pubblicata all’albo
pretorio del Comune di Comiziano (NA), avente ad oggetto: “ Convenzione per la realizzazione e gestione
del PIP ubicato in Via Nazionale delle Puglie SS7 bis nel Comune di Comiziano. Schema di accordo
integrativo- approvazione ”; leggendo la proposta del Responsabile del 3° Servizio, unitamente all’accordo
integrativo, allegati alla suindicata delibera, sobbalzando dalla sedia mi sono chiesto: ma il mio grandissimo
Maestro di diritto urbanistico e amministrativo dell'Università di Napoli - Facoltà di Ingegneria, il Prof.
Vincenzo Carbone – ex I° Presidente di Cassazione , cosa mi ha insegnato?
Difatti, due passaggi, che fedelmente si riportano, si evincono per una non mera infondatezza giuridica:
omissis……
 nel frattempo sono scaduti i vincoli preordinati all’esproprio delle aree oggetto dell’intervento;
omissis…..
3) il concedente (COMUNE) si obbliga ad intraprendere, nelle more, le procedure preordinate alla
reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio delle aree oggetto dell’intervento;
Tali affermazioni, offendono la professionalità di Noi Tecnici e sono in netto contrasto con le norme basilari
e principali di tecnica urbanistica ed amministrativa, infatti:
1) i piani esecutivi, tra cui il piano degli insediamenti produttivi, una volta approvati hanno validità
decennale( escluso i piani per l'edilizia economica e popolare);
2) che senso ha la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio delle aree oggetto dell’intervento, visto
che tale adempimento non ha alcun applicazione per tale piano esecutivo e la scadenza del piano degli
insediamenti produttivi di questo Comune, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116 del
14/11/2006, scadrà solamente il 27/11/2016 ?
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Come è ben noto, ai cultori e anche ai non addetti in materia, il Piano per gli insediamenti produttivi,
facente parte dei piani urbanistici attuativi, una volta approvato, acquista valore di piano particolareggiato
ed efficacia per dieci anni. Tale approvazione è avvenuta con decreto Sindacale n. 12 del 16/11/2006
pubblicato sul BURC n. 53 del 27/11/2006. Pertanto la scadenza del Piano per gli insediamenti produttivi,
avverrà in data 27/11/2016.
Il Piano per gli insediamenti produttivi (acronimo : P.I.P.) previsto dall’art. 27 della legge n. 865/71 è uno
strumento urbanistico di natura attuativa, dotato di efficacia decennale dalla data di approvazione ed
avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, la cui funzione è quella di incentivare le imprese,
offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto ed espansione: come tale, trascorsi i
dieci anni, l’Amministrazione non può disporre alcuna proroga dello stesso, potendo invece unicamente
valutare l’opportunità di predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta
pianificatoria attuativa rimasta inattuata. Una volta scaduto il PIP non può valere, agli stessi fini la scelta
pianificatori effettuata in sede di adozione del PRG. Sono infatti, completamente diversi i livelli di
intervento e le finalità dei due strumenti urbanistici, l’uno di carattere generale e sovraordinato, l’altro
avente, invece, natura di piano particolareggiato di esecuzione, con valore di dichiarazione di pubblica
utilità delle opere in esso previste. L’amministrazione, pertanto, scaduto l’originario PIP, può soltanto
valutare l’opportunità di predisporne uno nuovo ( e non reiterazione di vincoli), esperendo ab initio tutte
le relative attività procedimentali previste dalla legge. (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza
2.12.2011, n. 6363).
Con la consapevolezza, altresì, di aver dato una uniformità di procedura, eliminando eventuali
complicazioni ed incertezze, per la formazione dei piani urbanistici attuativi(PUA), a tutti gli operatori del
settore e, in particolare, ai progettisti dei piani ed ai colleghi tecnici comunali.
Nell’attesa di una prossima recensione anche sulla reiterazione di vincoli urbanistici, perequazione
urbanistica, lavori pubblici, etc, invito i tecnici, addetti ai lavori, ad un confronto o dibattito su tali
argomentazioni o altre problematiche di interesse generale, fondamentali per accrescere un bagaglio
culturale che sembra sempre insufficiente e obsoleto.
Comiziano 17 agosto 2012
Il Responsabile Tecnico del 4° Servizio
del Comune di Comiziano (NA)
Ing. Franco Giuseppe Nappi
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