IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI 1. Premessa La

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IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI 1. Premessa La
IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI
1. Premessa
La categoria dei dirigenti si distingue rispetto a quelle degli altri lavoratori subordinati per le
sue caratteristiche peculiari, tali da comportare un trattamento differenziato sotto il profilo
normativo ed economico.
La particolare posizione dei dirigenti si riflette anche sulla struttura della contrattazione
collettiva che disciplina il loro rapporto di lavoro.
Questa si articola per grandi settori (dirigenti di aziende industriali, commerciali, agricole,
ecc.), per ciascuno dei quali è stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro fra la
Confederazione che raggruppa i datori di lavoro del settore e la relativa Federazione dei
dirigenti.
2. Nozione legale e contrattuale
I dirigenti costituiscono una delle quattro categorie (operai, impiegati, quadri e dirigenti)
nelle quali la legge (art. 2095, cod. civ.) inquadra i lavoratori subordinati.
La legge tuttavia non fornisce una nozione di dirigente, ma demanda l'individuazione dei
criteri discretivi della categoria alla legislazione speciale ed alla contrattazione collettiva.
Ed invero i contratti collettivi di categoria contengono generalmente l'indicazione dei
requisiti cui è subordinato il riconoscimento della qualifica dirigenziale, talvolta delineando
alcune figure "tipo" di dirigente.
Nel caso in cui difetti o non trovi applicazione una definizione contrattuale, oppure in
presenza di una clausola contrattuale di mero rinvio alla discrezionalità del datore di lavoro
ai fini del riconoscimento della qualifica - clausola ritenuta illegittima - occorre fare
riferimento alla nozione elaborata dalla giurisprudenza.
Dirigenti tecnici e amministrativi
Nell'ambito della categoria dirigenziale, la legge (ad es. nelle disposizioni relative all'orario
di lavoro ed al patto di non concorrenza) distingue espressamente le figure del dirigente
tecnico e del dirigente amministrativo.
Ai dirigenti amministrativi vengono generalmente riconosciuti sia poteri di rappresentanza
discrezionale verso l'esterno che prerogative interne ai fini di coordinamento generale e di
controllo gerarchico-disciplinare.
I dirigenti tecnici sono invece qualificati per l'elevata professionalità e la predisposizione
alla direzione tecnica dell'azienda affiancata da poteri di iniziativa interna idonei ad
incidere comunque sulle scelte generali dell'azienda.
Criteri distintivi con i quadri e gli impiegati dotati di funzioni direttive
I dirigenti si distinguono dai quadri e dagli impiegati con funzioni direttive, per l'ampiezza
dei poteri loro attribuiti.
Essi, infatti, partecipano con l'esercizio dei poteri decisionali discrezionali di cui sono
investiti alla determinazione degli obiettivi dell'azienda tramite scelte operative che si
ripercuotono sul suo complesso o su un suo rilevante ramo autonomo.
I quadri e i funzionari, invece, pur dotati di ampi poteri gestionali e gerarchici, sono
comunque preposti a singoli settori, uffici o servizi cui compete la semplice attuazione e lo
sviluppo degli obiettivi aziendali già determinati.
I poteri gestionali devoluti a questi ultimi non sono in grado di influenzare la
determinazione delle politiche e gli obiettivi dell'azienda nel suo complesso o in una sua
parte rilevante.
I quadri e gli impiegati con funzioni direttive costituiscono pertanto delle figure
professionali distinte e nessuna conseguenza, oltre a quelle espressamente previste nei
contratti collettivi, può essere fatta discendere dalla loro assimilazione ai dirigenti in sede
di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro.
3. Assunzione
I dirigenti, al pari delle altre categorie di lavoratori, possono essere assunti direttamente.
Il datore di lavoro, in base alle regole generali poste dal comma 2 dell'art. 9 bis, D.L. n.
510/1996, è tenuto a comunicare l'assunzione al servizio competente nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello d'instaurazione
del rapporto (ML nota n. 4746/2007).
Forma del contratto
I c.c.n.l. dispongono di norma che l'assunzione o la promozione rivestano la forma scritta;
tuttavia il rispetto di tale requisito formale non costituisce elemento essenziale ai fini del
perfezionamento dell'assunzione o della nomina con tale qualifica.
Contratto a termine e lavoro a progetto
In virtù dell'art. 10, comma 4 D.Lgs. n. 368/2001, è consentita l'assunzione a tempo
determinato, purchè risulti da atto scritto e sia di durata non superiore a 5 anni. Il dirigente
può comunque recedere con preavviso trascorso un triennio (v. anche la nota Lavoro a
tempo determinato).
Il dirigente può anche essere un lavoratore a progetto, a condizione che l'esercizio dei
poteri di spesa e di direzione risultino funzionali all'incarico e compatibili con la scelta
modalità di lavoro autonomo (v. anche la nota Lavoro a progetto; ML interpello n. 8/2009).
Patto di non concorrenza
Come richiesto dal disposto dell'art. 2125, cod. civ., il patto di non concorrenza con i
dirigenti deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e può avere una durata
massima di cinque anni dalla cessazione del rapporto.
4. Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 66/2003 nei confronti dei dirigenti non trova
applicazione la disciplina legale in materia di orario di lavoro contenuta nel decreto in
parola (per un maggior approfondimento sulla materia si v. l'argomento Orario di lavoro).
Tale esclusione si giustifica con le particolari caratteristiche qualitative dell'attività esplicata
dal dirigente, per la quale non possono stabilirsi vincoli di orario normali e costanti,
essendo la sua durata essenzialmente legata alla speciale natura delle funzioni e delle
connesse responsabilità, e quindi necessariamente variabile.
Limiti quantitativi globali delle prestazioni dei dirigenti
Anche per le prestazioni lavorative che possono essere richieste al dirigente sussiste
comunque un limite quantitativo globale (c.d. limite della ragionevolezza), da determinarsi
caso per caso in rapporto:
- alla esigenza di tutela della salute ed integrità psico-fisica dell'individuo;
- alle obiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta.
Part-time
Non sussistono in linea di principio preclusioni all'instaurazione del rapporto di lavoro parttime con personale dirigente.
Anzi dall'art. 19 del D.P.R. n. 58/1976, che in materia di adempimenti contributivi relativi ai
dirigenti di aziende industriali prevede espressamente l'ipotesi di prestazione di attività
lavorativa in favore di più aziende, si trae la conferma dell'ammissibilità di tale rapporto.
Al riguardo è tuttavia opportuno sottolineare come l'INPS con la circolare n. 65/1991 abbia
richiamato l'attenzione sulla circostanza che le mansioni del dirigente non possono sempre
conciliarsi in concreto con la predeterminazione dei tempi di lavoro propria del part-time.
5. Riposo settimanale, festività e ferie
Riposo settimanale
I dirigenti hanno diritto al riposo settimanale, in conformità al precetto posto dall'art. 36,
comma 3, Cost. (v. anche art. 2109, comma 1, cod. civ.).
Ferie
Il dirigente, al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato, ha diritto ex art. 36, comma 3,
Cost. ad un periodo di ferie annuali retribuite generalmente stabilite dai contratti collettivi.
In assenza di previsioni contrattuali - collettive e/o individuali - la loro durata e collocazione
è stabilita - ai sensi dell'art. 2109, comma 2, cod. civ. - tenendo conto delle esigenze
dell'azienda e degli interessi del prestatore, e in ogni caso nell'osservanza del limite della
ragionevolezza (v. anche l'argomento Ferie).
6. Retribuzione
Come per gli altri lavoratori subordinati, anche la retribuzione dei dirigenti deve essere
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro compiuto, in conformità ai principi
costituzionali in materia (art. 36, comma 1, Cost.).
Occorre peraltro aver presente che per i dirigenti la quantità del lavoro è elemento non
valutabile in base ad un mero criterio temporale, risultando soprattutto dalla intensità e
tempestività dell'impegno, spesso discontinuo e variamente concentrato in rapporto alle
più diverse esigenze.
Per le suesposte ragioni gli elementi retributivi definiti dalla contrattazione collettiva
concernente la categoria non sono collegati (come invece accade per gli operai e gli
impiegati) alla durata della prestazione.
Busta paga
Circa le modalità connesse al pagamento della retribuzione va rilevato che l'obbligo posto
dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4, di consegnare ai lavoratori un prospetto paga all'atto
della corresponsione della retribuzione, non riguarda i dirigenti.
7. Maternità
Ai dirigenti si applica la tutela legale prevista in generale per la maternità dal T.U. n.
151/2001.
Dal 1º aprile 2006, la legge 24 febbraio 2006, n. 104 ha esteso la tutela previdenziale
relativa alla maternità (D.Lgs. n. 151/2001) alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla
categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.
Pertanto, la corresponsione dei trattamenti economici (indennità di maternità/paternità)
sarà effettuata dall'INPS limitatamente a quei periodi di congedo di maternità e/o paternità
che si collocano dal 1º aprile 2006, ancorché riferibili ad eventi (parto o ingresso in
famiglia del minore) verificatisi anteriormente alla suddetta data (v. INPS circ. n. 76/2006).
Fino a tale data, invece, i trattamenti economici corrisposti in ragione della fruizione dei
congedi di maternità/paternità, dei congedi parentali e dei riposi c.d. "per allattamento" non
erano a carico dell'INPS ma dell'azienda nella misura fissata dai contratti collettivi (INPS
mess. n. 24332/2004).
8. Estinzione del rapporto
Alla categoria dei dirigenti non si applicano le norme limitatrici dei licenziamenti individuali,
contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604, nè le conseguenti previsioni di cui all'art. 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di
licenziamento ingiustificato, salvo l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato per i
motivi di cui al comma 1 dell'art. 18, L. n. 300/1970, nel qual caso il dirigente ha diritto alla
reintegrazione .
Pertanto, il rapporto di lavoro dei dirigenti si estingue secondo la normativa del codice
civile:
- alla scadenza del termine se a tempo determinato, fatta salva sempre la facoltà del
dirigente di recedere con preavviso dopo il decorso di un triennio, se il termine è stato
pattuito per una durata superiore (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 368/2001);
- per recesso della parte se a tempo indeterminato, con obbligo del preavviso o della
corresponsione di un'indennità sostitutiva (art. 2118 cod. civ.).
In entrambe le ipotesi è fatta sempre salva la facoltà di recesso senza preavviso di
ciascuna delle parti per giusta causa in qualsiasi momento (art. 2119 cod. civ.).
Forma del licenziamento
Il licenziamento dei dirigenti deve essere intimato per iscritto (art. 2, L. n. 108/1990) sotto
pena di inefficacia.
Assicurazione all'INAIL
Il dirigente che nel corso dello svolgimento della propria prestazione risulti esposto a
taluno dei rischi tutelati dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
gestita dall'INAIL deve essere obbligatoriamente assicurato entro 5 giorni presso tale
Istituto.
Da ultimo il D.Lgs. n. 38/2000, di riforma dell'INAIL, ha previsto all'art. 4 l'estensione della
tutela assicurativa obbligatoria ai dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
1124/1965 appartenenti all'area dirigenziale, anche se già tutelati da polizze privatistiche
previste da contratto o da legge (v. la nota INAIL Assicurazione: determinazione, denuncia
e versamento dei premi e INAIL circ. 13 marzo 2000).
Forme di previdenza e di assistenza integrative
I dirigenti del ramo industria, analogamente a quelli del commercio, godono di forme di
previdenza ed assistenza integrative gestite da fondi speciali.
L'obbligo di iscrizione dei dirigenti a tali fondi ha fondamento contrattuale e viene
disciplinato dai regolamenti allegati ai singoli c.c.n.l. di categoria che ne hanno previsto
l'istituzione. Tale fondamento comporta l'inapplicabilità in materia delle norme legali
previste per il funzionamento degli istituti previdenziali di diritto pubblico.
In particolare i dirigenti industriali godono di una forma previdenziale integrativa gestita
con i contributi versati ai fondi PREVINDAI, o PREVINDAPI se trattasi di piccola o media
impresa industriale, e di una forma di assistenza sanitaria integrativa finanziata con
contributi versati al Fondo FASI o FASDAPI.
Con riferimento all'assistenza sanitaria, le contribuzioni ai fondi godono di un trattamento
sostanzialmente equiparato a quello dei contributi obbligatori:
- le contribuzioni a carico del lavoratore e dell'azienda sono, nel loro complesso ed entro
limiti predeterminati, fiscalmente esenti (art. 51, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986);
- le contribuzioni dell'azienda sono soggette al solo contributo di solidarietà del 10% (art.
9-bis, D.L. n. 103/1991).
I dirigenti commerciali fruiscono di una forma di previdenza integrativa finanziata con i
contributi versati al Fondo Negri e di una forma di assicurazione sanitaria integrativa
finanziata con i contributi versati al Fondo Besusso (FASDAC).
E' inoltre prevista una terza forma integrativa polivalente (PREVIR o Fondo "Antonio
Pastore") finanziata con contributi versati al Fondo Mario Negri.
PREVINDAI
Soggetti obbligati
Sono tenute obbligatoriamente ad iscriversi al PREVINDAI (Fondo integrativo di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali) le imprese industriali per le quali non
operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con
il contributo delle imprese stesse, forme di previdenza integrativa complessivamente
analoghe a quelle garantite dal PREVINDAI (v. PREVINDAI circc. n. 1/1990; n. 15/1997).
Classi di appartenenza
I dirigenti iscritti al PREVINDAI vengono ripartiti tra le seguenti classi:
1) Classe 1 - Dirigente "vecchio" iscritto
Rientra nella predetta classe il dirigente iscritto al PREVINDAI prima del 28 aprile 1993
(data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993), anche per effetto del trasferimento da
altra forma pensionistica complementare alla quale il dirigente era già iscritto prima della
predetta data, istituita antecedentemente al 15 novembre 1992.
2) Classe 2 - Dirigente "nuovo" iscritto con prima occupazione precedente al 28 aprile
1993
Viene così classificato il dirigente ricompreso nella sospensiva delle iscrizioni ovvero
assunto o nominato a decorrere dal 1º gennaio 1996, qualora il suo primo rapporto di
lavoro dipendente sia iniziato antecedentemente al 28 aprile 1993.
3) Classe 3 - Dirigente "nuovo" iscritto con prima occupazione successiva al 27 aprile
1993
Rientra nella classe in parola il dirigente ricompreso nella sospensiva delle iscrizioni
ovvero assunto o nominato a decorrere dal 1º gennaio 1996, qualora il suo primo rapporto
di lavoro sia iniziato dopo il 27 aprile 1993.
Si precisa che la data di prima occupazione è quella di inizio del primo rapporto di lavoro
dipendente, a prescindere dalla qualifica e dal datore di lavoro da cui il dirigente è stato
assunto.
Adesione individuale (mod. 061)
Per i dirigenti "nuovi" iscritti (classi 2 e 3) la contribuzione può avvenire solo previa
manifestazione della volontà di aderire al Fondo.
A tal fine il dirigente deve compilare e sottoscrivere la prima sezione del modulo 061 e
consegnarlo all'azienda che, dopo aver completato la seconda sezione di sua pertinenza
(se non prestampata) ed averla sottoscritta, deve spedire la prima copia del modulo al
Fondo, trattenere la seconda e restituire al dirigente la terza.
Il modulo deve essere inviato al Fondo non oltre la data di scadenza del primo versamento
da effettuare per il dirigente interessato.
L'adesione così manifestata rimane valida anche per eventuali successivi rapporti di lavoro
regolati dal c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali.
Decorrenza della contribuzione
La contribuzione al PREVINDAI decorre:
- per la classe 1, dal 1º gennaio 1990 ovvero dalla data di assunzione o di nomina, se
successiva;
- per le classi 2 e 3, dal 1º gennaio 1996 ovvero dalla data di assunzione o di nomina, se
successiva.
Struttura della contribuzione
I contributi sono stabiliti in misura differenziata in base alla data di iscrizione e nell'ambito
di fasce di retribuzione.
Ai fini del computo dei contributi, sono ricompresi nella retribuzione imponibile tutti gli
elementi considerati utili per il calcolo del TFR, ad eccezione dei compensi ed indennizzi
percepiti per effetto della dislocazione all'estero.
Gli importi corrisposti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso rientrano tra gli elementi
imponibili anche per i "nuovi" iscritti che cessino a far data dal 1º gennaio 2010.
La contribuzione a carico azienda e a carico dirigente deve essere calcolata nei limiti del
massimale retributivo. Dal 1º gennaio 2010 è previsto un massimale retributivo unico per
"vecchi" e "nuovi" iscritti pari a 150.000,00 euro (PREVINDAI circ. n. 32/2010).
In caso di rapporti iniziati o cessati in corso d'anno è necessario operare il
riproporzionamento per dodicesimi dei limiti di massimale, considerando come mese intero
la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
E' istituito, a partire dal 2010, un livello minimo annuo di contribuzione a carico
dell'azienda, di 4.000,00 euro, 4.500,00 per il 2012 e 4.800,00 dal 2013 per i dirigenti che
versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso
l'impresa superiore a 6 anni compiuti (PREVINDAI comunicato 18 marzo 2013). Ai fini
dell'istituto in argomento non concorrono eventuali periodi di aspettativa non retribuita. Le
aziende, entro il mese di dicembre, devono verificare che il predetto contributo a proprio
carico sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito (PREVINDAI comunicato 10
dicembre 2012). Il versamento dell'eventuale conguaglio deve essere effettuato
unitamente ai contributi del 4º trimestre dell'anno. Nel caso di cessazione dei dirigenti in
corso d'anno, la verifica va operata all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e quanto
eventualmente dovuto a titolo di livello minimo va versato unitamente ai contributi del
trimestre nel quale ricade la cessazione.
In analogia con quanto avviene per il massimale, in caso di periodi contributivi inferiori
all'anno (ad esempio, adesione a PREVINDAI e/o cessazione del rapporto di lavoro in
corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo,
considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando
quella inferiore (PREVINDAI circ. n. 33/2010).
Le aziende possono versare a proprio carico contribuzione ulteriore rispetto alla misura
minima dovuta, senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei
dirigenti che contribuiscono al Fondo con la propria quota minima, a prescindere se
versino o meno contribuzione aggiuntiva.
La contribuzione aggiuntiva, il cui versamento avviene con le stesse modalità e con gli
stessi termini operanti per la contribuzione contrattuale minima, può essere effettuata con
versamenti sia ricorrenti che "una tantum" e può riguardare tutti i dirigenti o parte di essi.
Per quanto attiene l'ammontare, la contribuzione aggiuntiva può essere determinata in
percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR ovvero in cifra fissa.
La scelta del datore di lavoro di versare tale voce deve essere manifestata tramite la
dichiarazione contributiva trimestrale (modulo 050) ove la contribuzione aggiuntiva
aziendale dovrà essere indicata separatamente da quella minima (PREVINDAI circ. n.
33/2010).
Il contributo versato al Fondo (carico azienda+carico dirigente) rientra tra gli oneri
deducibili, con i seguenti vincoli (PREVINDAI circc. n. 22/2002; n. 23/2003):
- entro il 12% del reddito complessivo e, comunque entro il limite di deducibilità fiscale
fissato dall'art. 10, c. 1, lett. e-bis), D.P.R. n. 917/1986;
- sempreché venga versata una quota di TFR almeno pari alla metà del contributo;
- fino ad un massimo di € 5.164,57. Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il
datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come
previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986. Anche i contributi volontari
rientrano in tale previsione e la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei
redditi direttamente dall'interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da
tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo
quanto non dedotto.
La dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all'anno 2012 deve essere presentata
entro il 31 dicembre 2013, utilizzando, preferibilmente, l'apposita funzione, presente sul
sito internet del PREVINDAI, "059: Contr. non dedotti" che permette di compilare e
stampare il modulo 059. Per il completamento della procedura il modulo in questione,
debitamente sottoscritto, deve essere inviato esclusivamente via fax ai numeri riportati sul
modulo stesso (il modulo non deve, quindi, essere inoltrato tramite posta) (PREVINDAI
comunicato 6 settembre 2013).
Dal 1º gennaio 2006, il limite di € 5.164,57 è applicato anche ai vecchi iscritti, che hanno
potuto beneficiare nel precedente quinquennio di un limite superiore coincidente con il
contributo versato nel 1999, se superiore. E' infatti scaduta, al 31 dicembre 2005, la norma
transitoria che ha consentito tale beneficio (PREVINDAI circ. n. 28/2006).
Il predetto tetto di deducibilità fiscale rappresenta funzione di limite massimo e non deve
essere riproporzionato all'effettivo periodo di servizio come avviene per i massimali
contributivi.
Con effetto dal 1º gennaio 2006 viene superato il vincolo al rispetto, nel versamento del
contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato
in € 5.164,57 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.
A partire dal 2006, pertanto, il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, supererà il
citato limite (PREVINDAI circ. n. 29/2006).
Quota di TFR e conferimento al Fondo
Oltre al contributo a carico impresa e dirigente, deve essere versato al Fondo - quale
contributo - una quota o l'intero accantonamento annuale del TFR e precisamente:
- per i dirigenti della classe 1, una quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 3%
della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio,
utile ai fini del TFR;
- per i dirigenti della classe 2, una quota dell'accantonamento annuale del TFR pari al 4%
della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio,
utile ai fini del TFR;
- per i dirigenti della classe 3, l'intero accantonamento annuale del TFR (PREVINDAI circ.
n. n. 32/2010).
Il D.Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore il 1º gennaio 2007, ha fortemente innovato la
previdenza complementare a partire dal conferimento del trattamento di fine rapporto. Il
PREVINDAI in quanto Fondo preesistente alla nuova normativa sul conferimento del TFR
(decreto n. 252 citato) ha provveduto ad adeguarsi ad essa sulla base dei criteri che sono
stati individuati con il D.M. n. 62/2007. Essendo pertanto in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa, il PREVINDAI è idoneo a ricevere il versamento del TFR nelle modalità
previste, esplicita o tacita.
Con riferimento alle scelte di destinazione del TFR:
a) i dirigenti già iscritti al 31 dicembre 2006 possono decidere entro i primi sei mesi del
2007 di conferire al PREVINDAI il TFR residuo maturando oppure mantenerlo in azienda
(in tal caso, le imprese con almeno 50 dipendenti lo trasferiranno al "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto",
costituito presso l'INPS). Dal 1º luglio 2007, qualora il dirigente non si sia espresso, il TFR
residuo maturando verrà trasferito dal datore di lavoro al PREVINDAI;
b) i dirigenti non iscritti al 31 dicembre 2006 possono decidere di conferire il TFR
maturando al Fondo, nei tempi e con gli effetti sopra indicati, nelle misure contrattualmente
previste ovvero stabilite per legge, o di lasciarlo in azienda. Tali dirigenti possono anche
decidere se, oltre al TFR maturando, apportare al PREVINDAI il contributo a proprio
carico; in tal caso, il datore di lavoro è tenuto a contribuire al PREVINDAI con la quota
posta a suo carico.
I dirigenti di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, per i quali la disposizione
contrattuale prevede il versamento al Fondo di una quota di TFR pari al 3 o 4%
(rispettivamente dirigenti di classe 1 e 2), in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 7,
lett. c), punto 2 del D.Lgs. n. 252/2005 se scelgono di conferire il TFR al PREVINDAI
conferiscono tali quote; resta sempre salva però la possibilità di poter comunque conferire
integralmente il 100% del TFR.
Modalità e termini di versamento dei contributi
I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a
carico del dirigente, previa trattenuta del corrispondente importo sulla retribuzione. Per i
dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della
scadenza del primo trimestre utile.
I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati
entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè entro il 20 aprile, il 20
luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la
scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Le aziende che non versano i contributi entro i termini stabiliti sono tenute a corrispondere
al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua,
determinato - dal 1º gennaio 2005 - in misura pari al tasso ufficiale di riferimento in vigore
al 1º gennaio di ogni anno, maggiorato di 3,5 punti (PREVINDAI circ. n. 28/2006).
Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta,
il tasso di mora è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai
primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo.
I contributi e gli interessi di mora devono essere accreditati preferibilmente sul c/c bancario
intestato al Fondo.
Modulo per la denuncia dei contributi (mod. 050)
Le imprese sono tenute a dichiarare trimestralmente al PREVINDAI gli importi dei
contributi dovuti per ciascun dirigente. A tal fine è predisposto il mod. 050, in duplice copia.
Il primo esemplare viene spedito al PREVINDAI, il secondo trattenuto dall'impresa.
L'inoltro al PREVINDAI del mod. 050 va effettuato entro il termine previsto per il
versamento dei contributi relativi ad ogni singolo trimestre. A partire dalla dichiarazione del
primo trimestre 2004 (scadenza del versamento 20 aprile 2004), la compilazione del mod.
050 devono essere effettuate esclusivamente via internet (PREVINDAI circc. n. 24/2003 e
n. 25/2004).
I moduli 050, una volta confermati e stampati, devono essere inoltrati via fax datati,
timbrati e sottoscritti, senza lettere di accompagno e annotazioni (PREVINDAI comunicato
18 marzo 2013).
Compilazione mod. 050 - Dati relativi all'impresa
Sono di norma prestampati. Qualora non lo fossero, debbono essere indicati dall'impresa.
Se, invece, risultassero errati o incompleti deve essere comunicata al Fondo la variazione
da apportare, tramite l'apposito mod. 063.
Sul primo modulo (ovvero sull'unico modulo quando i dirigenti alle dipendenze non
superino sette unità) e solo su questo, contrassegnato in alto a destra da "Pag. 1", va
specificato:
- il numero di dirigenti per i quali si è effettuato il versamento;
- l'ammontare complessivo dei contributi versati dall'impresa per il periodo in esame (deve
essere indicato il medesimo importo che risulta dal bollettino di versamento).
Nell'apposita casella, in alto a destra, su ciascun modulo trasmesso, dovrà essere indicato
il numero complessivo di esemplari di mod. 050 restituiti al Fondo contestualmente.
Ovviamente, se il versamento si riferisce ad un numero di dirigenti inferiore o pari a sette e
si utilizza un solo modulo 050, si indicherà, in detta casella, "1".
Compilazione mod. 050 - Dati relativi a ciascun dirigente
- Codice, cognome e nome, classe, data di assunzione/nomina, codice fiscale
Tali dati sono di norma prestampati. L'impresa è tenuta comunque a verificarne la
esattezza e a comunicare eventuali variazioni tramite il mod. 063. Qualora l'impresa abbia
riportato, sulla precedente modulistica, un codice fiscale errato o ne avesse omesso
l'indicazione, viene prestampata, sotto le caselle degli importi contributivi, la dicitura
"indicare codice fiscale". In questi casi è necessario che venga riportato correttamente tale
dato nello specifico campo del modulo 050. Qualora i dati in parola non siano prestampati
(ad esempio dirigente neo assunto o neo nominato), l'impresa dovrà riportarli sul mod. 050
tenendo presente che:
- il codice dirigente da indicare è quello attribuito dal PREVINDAI in occasione di eventuali
precedenti rapporti di lavoro. In mancanza lasciare il campo vuoto;
- il cognome e nome debbono essere indicati omettendo i titoli;
- la data di assunzione/nomina deve essere riportata per intero (giorno, mese, anno); se
intervenuta anteriormente al 1º gennaio 1990, va indicato 01 01 1990.
- Data di ripristino
Deve essere indicata dall'impresa qualora il dirigente riprenda l'attività lavorativa nel
trimestre dopo aver usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita. Anche in questo
caso va riportato giorno, mese ed anno.
- Data di cessazione e relativa causale
Deve essere indicata la data (giorno, mese, anno) in cui si è risolto il rapporto di lavoro. In
ogni caso deve essere anche indicato il motivo di cessazione secondo la seguente
codifica:
A = Dimissioni
B = Licenziamento
C = Decesso
D = Risoluzione consensuale
E = Limiti di età
F = Trasferimento
G = Aspettativa.
- Data scadenza indennità sostitutiva di preavviso
Per i dirigenti della classe 1 deve essere indicata la data (giorno, mese, anno) di scadenza
dell'indennità sostitutiva di preavviso. L'indicazione di tale data deve essere riportata sul
modello relativo al trimestre nel quale si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
- Aliquota TFR
Va indicata, nel modulo del trimestre in cui si è verificata la cessazione, la stessa aliquota
fiscale applicata sul TFR
- Contributo dirigente superiore al 4% della retribuzione annua
Al fine di consentire al PREVINDAI, in quanto sostituto d'imposta, di operare correttamente
le trattenute fiscali all'atto della liquidazione delle prestazioni previdenziali, qualora il
dirigente opti per la riscossione del capitale, per ciascun dirigente deve essere dichiarato,
se l'importo dei contributi versati al Fondo per la quota parte a carico del dirigente stesso
ecceda il 4% della retribuzione annua complessivamente percepita.
Tale dato deve essere indicato sui moduli di competenza fino al 31 dicembre 2000;
successivamente non ha più rilevanza in base alle innovazioni introdotte alla fiscalità delle
prestazioni dei fondi pensione (D.Lgs. n. 47/2000).
- Contributo dovuto
Va indicato l'importo contributivo complessivamente dovuto sia a carico dell'impresa che
del dirigente comprensivo, per i "nuovi" iscritti, della quota o dell'intero TFR
- Contributo versato
Va indicato l'importo contributivo complessivamente versato, comprensivo della quota o
dell'intero TFR per i "nuovi" iscritti, sia a carico dell'impresa che del dirigente.
Modulo di designazione dei beneficiari (mod. 062)
Ai sensi dell'art. 10 comma 3-ter, del D.Lgs. n. 124/1993, i beneficiari delle prestazioni in
caso di decesso dell'iscritto sono il coniuge, ovvero i figli ovvero i genitori, se già viventi a
carico dell'iscritto. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore
iscritto al Fondo, la posizione resta acquisita al Fondo pensione. Al fine di consentire la
designazione, sempre nel caso di assenza dei familiari sopra elencati, è stato predisposto
il modulo 062 reperibile nel sito internet o richiedibile telefonicamente (PREVINDAI circ. n.
21/2002).
FASI
Soggetti obbligati
Il FASI (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di
beni e servizi) costituito nel 1981 dalle parti stipulanti del contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dirigenti di aziende industriali, opera a favore dei dirigenti, sia in servizio che in
pensione, e dei loro familiari (FASI circ. 1º gennaio 2013).
A seguito del c.c.n.l. 24 novembre 2004 possono iscriversi al Fondo tutti quei dirigenti a
cui, prescindendo dal tipo di azienda di appartenenza, viene applicato il c.c.n.l. per i
dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.
Unica deroga a tale regola generale è prevista per quei dirigenti ai quali viene applicato un
c.c.n.l. diverso da quello citato, che liberamente dovessero scegliere di iscriversi al FASI,
solo se appartenenti ad imprese associate al sistema CONFINDUSTRIA.
Adempimenti contributivi
I contributi dovuti al FASI, determinati in un importo fisso da corrispondersi per ogni
dipendente in servizio iscritto al Fondo secondo il criterio della infrazionabilità della
contribuzione, devono essere versati in quote trimestrali entro la fine del secondo mese di
ciascun trimestre di calendario al quale le quote stesse si riferiscono (FASI circ. 1º
gennaio 2013).
Il versamento delle quote trimestrali va correlato al numero dei dirigenti iscritti al FASI che
risultino alle dipendenze dell'azienda nel primo giorno di ciascun trimestre di calendario.
Il contributo dovuto dai dirigenti in servizio viene versato dal datore di lavoro, unitamente al
contributo aziendale, dopo aver effettuato la relativa trattenuta sulla retribuzione. A questi
fini il dirigente è tenuto a comunicare all'azienda la propria iscrizione al FASI (non devono
infatti essere versati contributi per i dirigenti che non abbiano rilasciato la dichiarazione o
che abbiano comunicato il proprio recesso dal Fondo).
E' altresì previsto un contributo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti pensionati,
commisurato ad un importo fisso moltiplicato per il numero complessivo dei dirigenti in
forza (iscritti e non iscritti al Fondo).
Per i dirigenti che si iscrivono o reiscrivono al Fondo è dovuta una quota di ingresso, il cui
ammontare è stabilito dalle Parti sociali, da corrispondersi unitamente al primo versamento
contributivo. Dal 1º gennaio 2006, la quota di ingresso è pari a 500,00 euro ed è dovuta:
- dai dirigenti in servizio che si iscrivono al Fondo oltre sei mesi dalla data di nomina;
- dai dirigenti pensionati, anche se già iscritti come dirigenti in servizio a forme di
assistenza sanitaria sostitutive del FASI;
- dai dirigenti che si iscrivono al FASI, in caso di confluenza collettiva;
- dai dirigenti all'estero che si iscrivono a sensi dell'articolo 2, lettera f) dello Statuto.
La quota di ingresso, dal 1º gennaio 2006, è maggiorata a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
- dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente, se la
domanda di iscrizione viene inoltrata oltre i 18 mesi dalla nomina o dall'assunzione;
- dirigenti già in servizio alla data della confluenza collettiva, che si iscrivono dopo 6 mesi
dalla data della confluenza stessa;
- dirigenti cancellati o receduti volontariamente dal Fondo (esclusa la perdita dei requisiti
dell'iscrizione al FASI) che successivamente si reiscrivono.
La quota di ingresso non è, invece, dovuta:
- dai dirigenti neo promossi ovvero assunti per la prima volta con la qualifica di dirigente,
purchè la domanda di iscrizione venga inoltrata al Fondo, con raccomandata, entro sei
mesi dalla nomina o dall'assunzione;
- dai titolari di pensione di reversibilità di pensionato iscritto al Fondo;
- dai titolari di pensione ai superstiti di dirigente iscritto al Fondo.
In riferimento all'Accordo siglato il 25 novembre 2009 tra CONFINDUSTRIA e
FEDERMANAGER, la contribuzione al Fondo, per l'anno 2013, è rimasta invariata rispetto
a quella fissata per l'anno 2012 (FASI circ. 1º gennaio 2013).
Iscrizioni nel corso del trimestre
Per i dirigenti che si iscrivono al Fondo nel corso del trimestre di calendario, l'azienda è
tenuta a corrispondere al FASI i ratei mensili della quota trimestrale a partire dalla data di
decorrenza dell'iscrizione (primo giorno del mese successivo a quello dell'invio al Fondo
della richiesta da parte del dirigente).
Modalità e termini di versamento
A decorrere dal 1º gennaio 2006, le sole modalità di versamento previste sono:
- il bollettino bancario ("bollettino freccia"), in uso presso il Sistema bancario,
automaticamente precompilato ed inviato dal FASI all'azienda per posta elettronica ed
utilizzabile su qualsiasi sportello bancario (anche in telebanking);
- la domiciliazione bancaria (RID), utilizzabile per l'importo concordato e valuta pari al
giorno di scadenza, previa autorizzazione una tantum dell'azienda al proprio Istituto di
credito, su un conto preventivamente indicato dalla stessa azienda.
Qualora nel corso del 1º, 2º, 3º o 4º trimestre dell'anno si dovessero verificare cessazioni
di rapporti di lavoro di dirigenti iscritti al Fondo o variazioni numeriche di dirigenti in forza,
rispetto al trimestre precedente, le aziende devono utilizzare i servizi disponibili sul sito
www.fasi.it, nella sezione "Accesso diretto", mediante utilizzo della Card (prevista
nell'ambito del progetto MyFasi) oppure della password aziendale.
In tal modo, le variazioni avranno effetto immediato ed eventuali comunicazioni saranno
fornite dal FASI in posta elettronica.
Con l'utilizzo della Card è possibile inserire on line le richieste di iscrizione di dirigenti
neonominati o assunti, evitando in tal modo la spedizione a mezzo posta ed in formato
cartaceo delle stesse (FASI circ. 1º gennaio 2013).
I termini per i versamenti sono:
- 28 oppure 29 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 agosto;
- 30 novembre.
Nel caso di versamento dei contributi oltre i termini è applicato un interesse di mora su
base annua pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti.
Fondo M. NEGRI e PREVIR (o Fondo "Antonio Pastore")
Generalità
Il Fondo di previdenza integrativa "Mario Negri" ha lo scopo di gestire i trattamenti
previdenziali ed assistenziali, integrativi delle assicurazioni sociali obbligatorie, a favore
dei dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario
avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini
generali.
Sono iscritti al Fondo, per tutta la durata del rapporto, tutti i dirigenti delle aziende di cui
sopra per i quali, in forza di contratti collettivi ed individuali o volontariamente, viene
corrisposta al Fondo una contribuzione a carattere previdenziale.
Adempimenti dei datori di lavoro
Le aziende sono tenute a comunicare al Fondo, a mezzo lettera raccomandata a/r, entro
30 giorni dall'assunzione o dalla nomina a dirigente, i dati anagrafici dell'interessato, la
data di assunzione in servizio o di nomina, il domicilio. Inoltre, sempre entro 30 giorni dalla
data di assunzione o di nomina del dirigente, le imprese di nuova costituzione o che non
hanno mai avuto rapporti di lavoro con dirigenti, devono trasmettere i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
2) dichiarazione dell'INPS attestante l'inquadramento dell'azienda nel settore "commercio"
ai fini previdenziali;
3) certificato di iscrizione ad un'organizzazione sindacale imprenditoriale facente capo alla
Confcommercio.
Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro 10 giorni. A norma dell'art. 3 del
regolamento, le aziende devono trasmettere al Fondo gli elementi necessari per
consentire al Fondo stesso l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di
controllo che gli competono.
Misura e versamento dei contributi
I contributi dovuti al Fondo "Mario Negri" devono essere versati dalle aziende nella misura
fissata dai contratti collettivi di lavoro, sia per la parte a loro carico che per la parte a carico
dei dirigenti (trattenuta dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione) e
devono essere riferiti ad una retribuzione convenzionale annua (Fondo Mario Negri circc.
n. 184/2001; n. 186/2001; n. 188/2001; n. 190/2002; n. 192/2002).
Il versamento deve essere eseguito trimestralmente, tramite la Banca Nazionale del
Lavoro, utilizzando il mod. FN-001 con l'indicazione di: numero di posizione, codice di
attività, ragione sociale e indirizzo dell'azienda, numero di matricola e cognome e nome di
ciascun dirigente, periodo di competenza, importo dei contributi da versare, eventuale
importo per interessi di mora.
La somma complessiva da versare deve essere accreditata al Fondo, con valuta
riconosciuta entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre
solare (e quindi entro il 10/1, 10/4, 10/7 e 10/10 di ciascun anno); in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro durante il trimestre, il versamento dovrà essere effettuato entro il 10º
giorno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Prescrizione
Per il termine di prescrizione dei contributi v. quanto esposto in materia nella nota INPS Versamento dei contributi.
In caso di omissione di versamento e di sopravvenuta prescrizione l'azienda può chiedere
al Fondo di costituire una rendita vitalizia reversibile, pari alla pensione o quota di
pensione che sarebbe spettata al dirigente in relazione ai contributi annui.
Assicurazione polivalente supplementare - PREVIR (o Fondo "Antonio Pastore")
In favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commerciale ed alberghiero
ed altre iscritte al Fondo di previdenza, a seguito di un accordo stipulato tra la
Confcommercio e la Federazione nazionale di categoria, è stata istituita l'assicurazione
polivalente supplementare - PREVIR ed ora intitolata ad Antonio Pastore.
L'esazione dei premi è affidata al Fondo "Mario Negri", al quale deve essere effettuato il
versamento dei relativi importi, in coincidenza con i pagamenti trimestrali dei contributi
dovuti per la previdenza integrativa gestita dal Fondo stesso.
Per il versamento deve essere utilizzato l'apposito mod. F.P. 2.
FASDAC (o Fondo "M. Besusso")
Generalità
Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali FASDAC, o Fondo
"M. Besusso" è stato costituito con i contratti collettivi del 1948 per i dirigenti delle aziende
commerciali e del 1953 per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione.
Il Fondo ha lo scopo di provvedere, in forma indiretta, all'assistenza sanitaria a favore dei
dirigenti di aziende ai quali si applicano i contratti collettivi del commercio, dei trasporti,
degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati tra le
Organizzazioni sindacali del settore, che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo stesso.
Possono essere iscritti al Fondo anche i dirigenti dipendenti dalle Organizzazioni stesse e,
su delibera del Consiglio di gestione del Fondo, dirigenti appartenenti ad altre categorie.
Il diritto all'assistenza sanitaria in parola è esteso anche al coniuge del dirigente e agli altri
familiari per i quali lo stesso abbia diritto a percepire gli assegni familiari a norma delle
vigenti leggi in materia.
Decorrenza dell'assistenza
L'assistenza ha inizio dalla data di nomina o dall'assunzione del dirigente, sempre che
l'azienda ne dia comunicazione al Fondo entro trenta giorni. Qualora la comunicazione
venga effettuata oltre tale termine, l'assistenza decorrerà dalla data della comunicazione
stessa, fermo restando il versamento dei contributi dal momento della nomina a dirigente.
Le prestazioni sono erogate nei limiti indicati dal citato regolamento.
Versamento dei contributi
I contributi dovuti al FASDAC devono essere versati dalle aziende nella misura stabilita,
sia per la quota a proprio carico che per quella a carico del dirigente e devono essere
riferiti ad una retribuzione convenzionale annua. Il versamento dei contributi deve essere
effettuato entro il 10º giorno successivo al trimestre di competenza e pertanto: entro il 10
aprile per il trimestre gennaio/marzo; entro il 10 luglio per il trimestre aprile/giugno; entro il
10 ottobre per il trimestre luglio/settembre; entro il 10 gennaio per il trimestre
ottobre/dicembre.
Il versamento, per il quale si deve utilizzare il mod. C/01 attraverso la "Procedura incassi
automatizzati" gestita dalla Banca Nazionale del Lavoro, può essere effettuato, oltreché
per contanti, anche a mezzo assegni circolari o bancari.
Decorrenza: 25 novembre 2009 - Scadenza: 31 dicembre 2013
Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dal
c.c.n.l. 25 novembre 2009 per i dirigenti delle aziende
produttrici di beni e servizi aderenti alla Confederazione
generale dell'industria italiana
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
Il periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione, ha una
durata non superiore a 6 mesi.
Anzianità di servizio
A tutti gli effetti contrattuali, rientrano nell'anzianità anche i periodi di servizio
prestati con altre qualifiche presso la stessa azienda.
Ai fini della determinazione dell'anzianità, le frazioni di mese superiori a 15
giorni si computano come mese intero.
Retribuzione mensile
Trattamento minimo complessivo di garanzia
Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è il parametro di riferimento
col quale confrontare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la retribuzione
complessiva annua del dirigente.
Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini del confronto sono:
- il minimo contrattuale (comprensivo dell'importo ex meccanismo di
variazione automatica);
- l'ex elemento di maggiorazione;
- gli scatti di anzianità;
- i superminimi, sovraminimi e/o gli assegni ad personam;
- tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in
forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile
collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente,
delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese
non documentabili.
Vengono prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei
cd. "piani vendita" (compensi di natura variabile corrisposti, con accordo
individuale o collettivo, ai dirigenti che svolgono attività direttamente connesse
alle vendite).
Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come
parametro per gli anni dal 2007 al 2013 è stabilito in:
Periodo
Anzianità di servizio con Anzianità di servizio con
qualifica di dirigente fino a 6 qualifica di dirigente superiore
anni compiuti
a 6 anni compiuti
Anno
2007
Anno
2010
Anno
2012
Anno
2013
€ 55.000,00
€ 70.000,00
€ 57.000,00
€ 72.000,00
€ 61.000,00
€ 76.000,00
€ 63.000,00
€ 80.000,00
Nota alla tabella
- Anzianità di servizio: si fa riferimento all'anzianità di servizio nell'azienda con
qualifica di dirigente.
Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il
livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la
corresponsione di un importo una tantum - utile ai fini del t.f.r. - da erogare, a
titolo di adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia, con la
retribuzione afferente il mese di dicembre.
A partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, il trattamento
economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità
normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario ad
assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo
complessivo di garanzia.
Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in
corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia spettante nell'anno
di inizio o cessazione del rapporto di lavoro sarà riproporzionato in relazione ai
mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese
intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, con corresponsione, se dovuto,
del relativo importo una tantum utile, nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, anche ai fini dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Il trattamento economico annuo complessivamente spettante al dirigente
continuerà ad essere erogato in 13 mensilità ovvero nel maggior numero di
mensilità aziendalmente previsto.
Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente al 24
novembre 2004 il "trattamento economico individuale" (minimo contrattuale,
comprensivo del meccanismo di variazione automatica, ex elemento di
maggiorazione, aumenti di anzianità, superminimi, sovraminimi e/o assegni ad
personam), sarà pari alla differenza tra il trattamento complessivo lordo
riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica eventualmente
corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.
Ferie
Il periodo annuale di ferie non può essere inferiore a 35 giorni, frazionabile
per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati e va goduto per almeno 2
settimane nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2 settimane nei 24
mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Le prime 2 settimane possono, a richiesta del dirigente, essere fruite
consecutivamente.
In caso di mancato godimento del periodo eccedente le 4 settimane
suddette entro il primo semestre successivo all'anno di maturazione, al dirigente
deve essere corrisposta, entro il successivo 31 luglio, la relativa indennità
sostitutiva.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Trasferta
Al dirigente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto
e alloggio.
Il rimborso spese non documentabili spettante in caso di trasferta di durata
non inferiore a 12 ore e non superiore a 2 settimane è fissato in cifra
nell'importo di:
- € 75,00 fino al 31 dicembre 2009;
- € 80,00 dal 1º gennaio 2010;
- € 85,00 dal 1º gennaio 2012.
Per trasferte di durata superiore alle 2 settimane o per trasferte all'estero
sono previsti accordi tra azienda e dirigente; in ogni caso è prevista la
corresponsione dell'importo di cui sopra, suscettibile di assorbimento in
eventuali trattamenti complessivi di trasferta.
Gli importi erogati a titolo di rimborso spese non documentabili non fanno
parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale, ivi compreso il t.f.r., e sono
suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto
allo stesso titolo.
Sono fatti salvi trattamenti aziendali o individuali di miglior favore.
Trasferimento
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso non
inferiore a 3 mesi (4 mesi per i dirigenti con familiari conviventi e a carico) (*).
Oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare e di trasporto
delle masserizie, spetta un'indennità di trasferimento nelle seguenti misure, non
computabili agli effetti del t.f.r.:
- due mensilità e mezza di retribuzione, al dirigente senza carico di famiglia;
- tre mensilità e mezza di retribuzione, al dirigente con familiari a carico.
Al dirigente spetta inoltre una somma pari alla differenza fra i canoni di
locazione, per un periodo non inferiore a due anni.
In caso di licenziamento non per giusta causa o di morte del dirigente entro
5 anni dal trasferimento, l'azienda è tenuta a rimborsare le spese relative al
rientro nella sede originaria del dirigente e/o dei familiari.
Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento non può essere disposto
nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età, se uomo o il
50º, se donna.
---------(*) In caso di inosservanza dei termini di preavviso, il dirigente viene
considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini stessi.
ASSENZE
Malattia
In caso di malattia al dirigente non in prova spetta la conservazione del
posto e la corresponsione dell'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi.
Superato il periodo di conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a
richiesta, ad un periodo di aspettativa non retribuito (con decorrenza
dell'anzianità ai fini del preavviso) fino ad un massimo di 6 mesi.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale la conservazione del
posto spetta fino alla guarigione o fino all'accertamento dello stato di invalidità
permanente, mentre la retribuzione viene corrisposta per un periodo massimo
di 30 mesi.
Maternità
Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità di cui al
D.Lgs. n. 151/2001, l'azienda - oltre ad anticipare la prestazione economica
corrisposta dall'Istituto previdenziale - integra la stessa fino al raggiungimento
del 100% della retribuzione mensile netta.
L'azienda inoltre anticipa i trattamenti economici dovuti dall'Istituto per
congedo parentale, riposi e permessi.
Aspettative
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi può essere
concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione ma con decorrenza
dell'anzianità di servizio ai fini del preavviso.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Periodo
La durata del periodo di preavviso è stabilita in 8 mesi per anzianità di
servizio fino a 2 anni, con un ulteriore mezzo mese per ogni anno successivo di
anzianità (o frazione di anno pari o superiore al semestre) fino ad un massimo
di altri 4 mesi.
In caso di dimissioni la durata del preavviso è pari ad 1/3 dei periodi di cui
sopra.
Dimissioni per motivi particolari
Mancata accettazione del trasferimento
Al dirigente che si dimette entro 60 giorni dalla comunicazione del
trasferimento fornendo un preavviso di 15 giorni viene corrisposto un
trattamento pari all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di
licenziamento (non utile ai fini dell'anzianità e del t.f.r.) ed un'indennità
supplementare al trattamento di fine rapporto commisurata ad 1/3 del preavviso
individuale maturato.
Trasferimento di proprietà dell'azienda
In caso di trasferimento di proprietà dell'azienda (compresi i casi di
concentrazioni, fusioni e scorpori), il dirigente che non intende continuare il
rapporto può procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto
cambiamento, alla risoluzione dello stesso con un preavviso di 15 giorni e con
riconoscimento di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità di mancato preavviso
spettante in caso di licenziamento (non utile ai fini dell'anzianità e del t.f.r.).
Rinvio a giudizio per fatti connessi alle funzioni attribuite
Il dirigente, che abbia in precedenza comunicato al datore di lavoro la
notifica dell'avviso di reato e sia stato successivamente rinviato a giudizio, può
risolvere il rapporto - previo preavviso di 15 giorni - con diritto ad un trattamento
pari all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento (non
utile ai fini dell'anzianità e del t.f.r.) e ad un'indennità supplementare al
trattamento di fine rapporto commisurata all'intero preavviso individuale
maturato.
Tale trattamento non spetta nei casi di dolo o colpa grave del dirigente,
accertati con sentenza passata in giudicato.
Mutamento di posizione
Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività
sostanzialmente incidente sulla propria posizione, risolva entro 60 giorni e
previo preavviso di 15 giorni, il rapporto di lavoro ha diritto ad un trattamento
pari all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento (non
utile ai fini dell'anzianità e del t.f.r.).
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la
retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Ai fini del computo si considerano tutti gli elementi della retribuzione aventi
carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni
altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti a carattere
occasionale.
Si considerano altresì: l'indennità di mancato preavviso (con esclusione di
quella corrisposta in caso di: dimissioni per mancata accettazione del
trasferimento, trasferimento di proprietà dell'azienda, rinvio a giudizio del
dirigente, mutamento di posizione del dirigente); l'equivalente del vitto e
dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente
concordata; le partecipazioni agli utili, le gratifiche non consuetudinarie e gli
aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del
favorevole andamento aziendale.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
Malattia
Forme di assistenza integrativa a favore dei dirigenti di aziende industriali
sono realizzate attraverso il Fondo FASI.
La contribuzione al Fondo per ogni dirigente in servizio iscritto è la seguente
(importi trimestrali):
Importi
Contributo
Fino
al Dal
31.12.2009
1.1.2010
A carico impresa per
360,00
dirigente in servizio
A carico impresa per
243,00
solidarietà
A carico dirigente
183,00
Dal
1.1.2011
Dal
1.1.2012
394
416
435
266
281
294
200
211
220
Infortunio
L'azienda è tenuta a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che
assicuri, comunque una sola volta, in caso di infortunio occorso anche non in
occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto, in caso di
invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità
lavorativa del dirigente, da riproporzionare in base al grado di invalidità
permanente parziale, determinato in base alla tabella annessa al T.U.
approvato con D.P.R. n. 1124/1965;
b) una somma pari a 5 annualità della retribuzione di fatto, in favore degli
aventi diritto, per il caso di morte che non sia preceduta da invalidità
permanente indennizzata ai sensi della precedente lett. a) e causata dal
medesimo evento.
L'azienda è tenuta altresì a stipulare una polizza che assicuri, in caso di
morte o di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro, per cause diverse dall'infortunio in genere e dalla malattia
professionale, una somma pari a € 129.114,22 (€ 150.000,00 dal 1º luglio
2010).
Se il nucleo familiare del dirigente è composto da uno o più figli a carico e/o
dal coniuge il massimale di copertura assicurativa è pari a € 180.759,91 (€
220.000,00 dal 1º luglio 2010).
Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l'importo di € 139,44
annue (€ 150,00 dal 1º luglio 2010).
Sostegno al reddito (GSR-FASI)
Gli accordi 27 luglio 2006, 25 gennaio 2008 e 25 novembre 2009
disciplinano un sistema di sostegno al reddito per i dirigenti involontariamente
disoccupati, integrativo dell'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS,
attraverso un'apposita gestione separata del FASI.
Il contributo a carico dell'azienda per ogni dirigente in servizio è pari ad €
100,00 annue.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PREVINDAI
Forme di previdenza integrativa a favore dei dirigenti di aziende industriali
sono realizzate attraverso il Fondo PREVINDAI.
Dal 1º gennaio 2010 la contribuzione al Fondo è la seguente:
Massimale
contributivo annuo
Aliquota a carico Aliquota a carico
impresa (%)
dirigente (%)
Fino a 150.000,00
4
4
Per la quota a carico dei dirigenti, le aziende effettueranno una trattenuta
sulla retribuzione.
Le aziende e il dirigente possono versare quote aggiuntive rispetto a quanto
stabilito dal contratto, con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione
del Fondo, senza limite di massimale.
Sempre dal 1º gennaio 2010, per i dirigenti in servizio al 1º gennaio 2010 e
per quelli assunti o nominati successivamente con anzianità dirigenziale presso
l'impresa superiore a 6 anni compiuti, il contributo annuo a carico dell'azienda
non può risultare inferiore ad € 4.000,00 (€ 4.500,00 per l'anno 2012; €
4.800,00 dal 2013).
Ai fini della determinazione della base retributiva si fa riferimento a tutti gli
elementi utili ai fini del il t.f.r. con esclusione dei compensi percepiti per effetto
della dislocazione in località estera.
Per i dirigenti cessati in corso d'anno il contributo minimo a carico
dell'azienda viene riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato
nell'anno di riferimento (a tal fine le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni
si considerano come mese intero).
Inoltre, una quota dell'accantonamento annuale del t.f.r. pari:
- al 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente
in servizio per i dirigenti di classe 1 (dirigente vecchio iscritto);
- al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente
in servizio per i dirigenti di classe 2 (dirigente nuovo iscritto con prima
occupazione precedente al 28 aprile 1993);
- l'intero accantonamento annuale del t.f.r., per i dirigenti di classe 3
(dirigente nuovo iscritto con prima occupazione successiva al 27 aprile 1993).
Per la disciplina complessiva del fondo, v. la nota Dirigenti d'azienda nel
modulo "Disciplina legale".
Decorrenza: 1º gennaio 2011 - Scadenza: 31 dicembre 2014 (*)
Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dalle
modifiche apportate dall'accordo di rinnovo 27 settembre
2011 al c.c.n.l. 23 gennaio 2008 (integrato dall'accordo 31 luglio
2013) per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e
dei servizi aderenti alla Confederazione generale italiana del
commercio e turismo (Confcommercio - Imprese per l'Italia)
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
Periodo di prova
Il patto di prova può essere convenuto solo per i dirigenti di nuova
assunzione, per una durata non superiore a 6 mesi. Dal computo sono esclusi
eventuali periodi di sospensione del rapporto.
Retribuzione mensile
Minimi tabellari
Il minimo contrattuale mensile è così elevato:
- € 3.890,00, dal 1º luglio 2013.
L'aumento del minimo contrattuale può essere assorbito, fino a
concorrenza, da eventuali superminimi concessi ad personam.
Fermo restando il minimo base di cui sopra, compete un aumento della
retribuzione di fatto pari a:
- € 155, dal 1º luglio 2013.
Ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1º ottobre 2011,
l'aumento retributivo decorre dall'anno successivo a quello di assunzione o
nomina.
Gli aumenti di cui sopra possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da
somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti
contrattuali.
Retribuzione variabile
Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali per la determinazione
dei criteri di quantificazione delle erogazioni economiche legate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di
obiettivi individuali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità o
altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonchè ai
risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Elementi retributivi ultramensili
Mensilità aggiuntive
E' prevista la corresponsione di una tredicesima in occasione della
ricorrenza natalizia e di una quattordicesima nel mese di giugno in misura pari
ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Le mensilità supplementari sono frazionabili per dodicesimi se il servizio
prestato è inferiore all'anno (a questi fini la frazione di mese superiore a 15
giorni è considerata come mese intero).
Per i dirigenti retribuiti in tutto od in parte con provvigioni o altri elementi
variabili, il calcolo delle mensilità supplementari è effettuato, per la parte
variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o,
comunque, nel minor periodo di servizio prestato.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Festività
Per il relativo trattamento il c.c.n.l. rinvia alle norme contrattuali collettive in
vigore per i quadri.
Ex festività
In sostituzione delle festività abolite per effetto del combinato disposto della
L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985 vengono attribuiti 4 giorni di permesso
retribuiti.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione danno luogo al pagamento
della relativa indennità sostitutiva.
Per la giornata del 4 novembre viene erogato il trattamento economico
previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
Il periodo annuale di ferie è di 30 giorni frazionabile per dodicesimi se il
servizio prestato è inferiore all'anno (a tal fine le frazioni superiori a 15 giorni
sono considerate come mese intero).
In attuazione del disposto del D.Lgs. n. 66/2003, le ferie non possono
essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di 4
settimane, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese
di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
Per i dirigenti retribuiti in tutto o in parte con provvigioni od altri elementi
variabili, la retribuzione è computata, per la parte variabile, sulla media degli
emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o, comunque, nel minor
periodo di servizio prestato.
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende il decorso.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Trasferta
Al dirigente in trasferta spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed
alloggio.
Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente è dovuto
il rimborso chilometrico da determinare in base alle tabelle pubblicate dall'ACI.
Trasferimento
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di
almeno 3 mesi (4 mesi per i dirigenti con familiari a carico).
Qualora per particolari ragioni di urgenza i suddetti termini non siano
rispettati, il dirigente è considerato in trasferta fino alla scadenza degli stessi,
con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine
settimana.
Il dirigente che risolva il rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione del
trasferimento motivando il recesso con la mancata accettazione dello stesso, ha
diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso.
Oltre al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento spetta al
dirigente un'indennità pari ad una mensilità e mezza di retribuzione (3 mensilità
se con familiari a carico) e la differenza fra i canoni di locazione (per un periodo
da convenire, comunque non inferiore a 18 mesi).
I dirigenti che hanno compiuto i 60 anni di età possono essere trasferiti solo
se consenzienti.
In caso di risoluzione del rapporto (non per giusta causa), l'azienda
rimborserà al dirigente trasferito le spese di rientro nella località di provenienza
(se intervenuto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto, salvo casi di forza
maggiore). In caso di decesso del dirigente trasferito, lo stesso trattamento è
riconosciuto ai familiari.
ASSENZE
Malattia
In caso di malattia al dirigente non in prova spetta la conservazione del
posto e la corresponsione dell'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi.
Nel caso in cui lo stato di malattia, documentato da regolari certificati
medici, perduri oltre il termine suddetto, il dirigente può chiedere un periodo di
aspettativa fino a 6 mesi senza l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di
corrispondere la retribuzione.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro al dirigente non in prova spetta la
conservazione del posto fino alla guarigione clinica o fin quando sia accertata
un'invalidità permanente totale o parziale, con decorrenza della normale
retribuzione, per un periodo massimo di 30 mesi.
Qualora il dirigente sia soggetto all'assicurazione obbligatoria, l'azienda è
tenuta ad erogare un trattamento integrativo dell'indennità erogata dall'INAIL
fino a concorrenza dell'intera retribuzione giornaliera netta.
Maternità
Per il periodo di congedi di maternità e paternità di cui al D.Lgs. n.
151/2001, l'azienda - oltre ad anticipare la prestazione economica corrisposta
dall'istituto previdenziale - integra la stessa fino al raggiungimento del 100%
della retribuzione mensile di fatto.
L'azienda inoltre, al fine di garantire l'effettiva corresponsione del 30% della
retribuzione di fatto spettante per il periodo di congedo parentale, è tenuta ad
integrare l'indennità calcolata dall'INPS, facendosi carico delle eventuali
differenze.
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio al dirigente spetta un congedo retribuito di 15
giorni di calendario.
Aspettative
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, è concesso un
periodo di aspettativa fino a 6 mesi, con facoltà, per l'azienda, di non
corrispondere in tutto o in parte la retribuzione.
Il periodo di aspettativa è valido ai soli fini del trattamento di fine rapporto e
dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In presenza di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni
consecutivi di calendario, la contribuzione ai Fondi Fasdac e Antonio Pastore
non viene sospesa.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Licenziamento
In caso di licenziamento sono previsti i seguenti periodi di preavviso.
Anni di servizio
fino al 4º
dal 5º al 8º
dal 9º al 12º
oltre il 12º
Durata/mesi
6
8
10
12
Dimissioni
In caso di dimissioni sono previsti i seguenti periodi di preavviso.
Anni di servizio
fino al 2º
dal 3º al 5º
oltre il 5º
Durata/mesi
2
3
4
Il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
ricevimento della comunicazione di recesso.
Con effetto per i licenziamenti comminati a partire dal 1º ottobre 2011, in
caso di licenziamento di dirigente in possesso dei requisiti di legge per la
pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso commisurate all'anzianità di
servizio sono sostituite da un preavviso unico di 30 giorni, integrato dalle
mensilità eventualmente necessarie al conseguimento dell'effettivo accesso al
trattamento pensionistico.
I redditi derivanti da piani di stock option non rilevano ai fini del calcolo
dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Dimissioni per motivi particolari
Mancata accettazione del trasferimento
Al dirigente che si dimetta entro 60 giorni dalla comunicazione del
trasferimento viene corrisposto un trattamento pari all'indennità di mancato
preavviso spettante in caso di licenziamento ed un'indennità supplementare
commisurata ad 1/3 del preavviso individuale maturato.
Il detrimento è ravvisabile qualora la distanza dalla sede originaria sia
superiore a 350 km.
Trasferimento di proprietà dell'azienda
Il dirigente che non intende continuare il rapporto in quanto il trasferimento
di proprietà determina un'effettiva situazione di detrimento professionale può
procedere, entro 6 mesi, alla risoluzione del rapporto con diritto all'indennità di
mancato preavviso spettante in caso di licenziamento.
Mutamento di posizione
Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni
sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il
rapporto di lavoro, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità di
mancato preavviso spettante in caso di licenziamento.
Tale trattamento viene corrisposto solo nel caso in cui l'evento determini nei
confronti del dirigente una effettiva situazione di detrimento.
Matrimonio
Il dirigente che risolve il rapporto a causa di matrimonio entro 6 mesi dalla
celebrazione, ha diritto all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di
licenziamento.
Maternità
Alla lavoratrice che si dimette entro sei mesi dal termine del periodo di
assenza obbligatoria o facoltativa (ovvero dalla conclusione dell'eventuale
periodo di aspettativa) è corrisposta l'indennità di mancato preavviso spettante
in caso di licenziamento.
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la
retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297.
I redditi derivanti da piani di stock option non rilevano ai fini del calcolo del
t.f.r.
Il numero delle richieste di anticipazione del t.f.r. da soddisfare annualmente
è pari al 50% di quelle che possono essere soddisfatte nello stesso anno,
secondo i criteri stabiliti dalla legge, per il restante personale (con
arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione).
ASSISTENZA INTEGRATIVA
Malattia
La retribuzione convenzionale annua per il fondo "Mario Besusso"
(FASDAC) è stabilita in € 45.940,00.
La contribuzione risulta ripartita nelle seguenti misure:
- 5,50% a carico azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo
della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della
quota di servizio;
- 2,41% (elevata, limitatamente all'anno 2014, al 2,46%) a carico azienda a
favore della Gestione dirigenti pensionati;
- 1,87% a carico del dirigente in servizio.
Per la disciplina complessiva del fondo, v. la nota Dirigenti d'azienda nel
modulo "Disciplina legale".
Infortunio
L'azienda deve inoltre stipulare nell'interesse del dirigente una polizza
contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
- in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non
consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 6 annualità
di retribuzione di fatto; qualora si tratti di invalidità permanente parziale, la
somma è proporzionata al grado di invalidità determinato in base alla tabella
annessa al D.P.R. n. 1124/1965;
- in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 5 annualità
di retribuzione di fatto.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO "MARIO NEGRI"
Ferma restando la retribuzione convenzionale annua di riferimento per il
contributo dovuto al fondo nella misura di € 59.224,54, le aliquote percentuali
per il computo della contribuzione sono le seguenti:
Contributo
Azienda
Dirigente
Integrativo
azienda
%
Dal
1.1.2011
Dal
1.1.2012
Dal
1.1.2013
Dal
1.1.2014
11,65
1,00
11,65
1,00
11,65
1,00
11,65
1,00
1,84
1,87
1,91
1,95
Il Fondo inoltre accoglie separatamente il t.f.r. comunque conferito.
Il versamento della contribuzione e del t.f.r. sono trimestrali.
Datore di lavoro e dirigente possono stipulare accordi individuali per
destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla
contribuzione integrativa ed ordinaria.
L'azienda deve versare, in via transitoria al Fondo, un contributo pari a €
258,24 annue (di cui € 129,12 a carico del dirigente, tramite trattenuta sulla
retribuzione) per il finanziamento di programmi di formazione ed aggiornamento
professionale (vd supra, par. Assistenza integrativa).
Dirigenti di prima nomina
Con riferimento alla contribuzione convenzionale versata al Fondo Mario
Negri ed al Fondo Antonio Pastore, le aziende possono optare per forme di
contribuzione ridotta (*) nei confronti dei dirigenti di prima nomina (DPN), vale a
dire:
- i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40º anno di età;
- i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore
a 3 anni, anche in aziende diverse, vengono nominati dirigenti entro il
compimento del 48º anno di età;
- i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
La permanenza in detta categoria ha carattere temporaneo: decorso un
triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del
dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applica
automaticamente la disciplina contrattuale generale.
ASSOCIAZIONE "ANTONIO PASTORE"
Il fondo di previdenza polivalente supplementare Antonio Pastore, è
finanziato mediante un contributo del 10% a carico del datore di lavoro, riferito
ad una retribuzione convenzionale annua di € 38.734,27, ed un contributo del
10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di €
13.944,34.
Dal 1º luglio 2004, la contribuzione è la seguente:
- € 4.803,05 in ragione d'anno a carico del datore di lavoro;
- € 464,81 in ragione d'anno a carico del dirigente.
Tali contributi, da versare con cadenza trimestrale, sono dovuti per tutti i
periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso
sostituito da indennità.
IL CONTRATTO COLLETTIVO EDILIZIA
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
MANSIONI
DIRITTI SINDACALI
AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA
RETRIBUZIONE
DURATA DELLA PRESTAZIONE
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
ASSENZE
SANZIONI DISCIPLINARI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
ASSISTENZA INTEGRATIVA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
APPRENDISTATO
CONTRATTO DI INSERIMENTO
LAVORO A TERMINE
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO PARZIALE
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PENSIONE
CONTRIBUTI
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Classificazione del personale
I lavoratori sono classificati nei seguenti 7 livelli, secondo un sistema di inquadramento
unico per operai, impiegati e quadri.
Livelli
7
6
5
4
3
2
1
Categorie
Quadri ed impiegati di 1ª cat. super
Impiegati di 1ª cat.
Impiegati di 2ª cat.
impiegati e operai di quarto livello
Impiegati di 3ª cat. e operai specializzati
Impiegati di 4ª cat. e operai qualificati
Impiegati di 4ª cat. (primo impiego) e operai comuni
Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da
esemplificazioni di profili professionali.
7º Livello
Quadri: lavoratori che svolgono, con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un
grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che
comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o
ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi
qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.
Impiegati: lavoratori con funzioni direttive che, oltre a possedere una specifica esperienza
professionale, siano formalmente preposti dalla direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni
per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di
particolare rilevanza dell'organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione
degli obiettivi dell'impresa.
6º Livello
Impiegati: lavoratori con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e
capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di
iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o
dagli impiegati di 1ª categoria super.
5º Livello
Impiegati: lavoratori che assolvono mansioni di concetto.
4º Livello
Impiegati: assistenti tecnici (già di 3ª categoria), programmatori, addetti alla grafica tecnica,
operatore per il recupero architettonico e operatore per il restauro di beni culturali, impiegati
amministrativi (coloro che, nell'ambito di strutture organizzative complesse, eseguono con
autonomia e con apporto di particolare competenza operazioni specifiche superiori a quelle del
3º livello, sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5º livello).
Operai: figure tassativamente elencate nel testo contrattuale.
3º Livello
Impiegati: impiegati di 3ª categoria (impiegati aventi mansioni che richiedono una generica
preparazione professionale).
Operai: operai specializzati (operai capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di
speciale competenza pratica conseguente da tirocinio o preparazione tecnico-pratica).
2º Livello
Impiegati: impiegati di 4ª categoria (impiegati addetti a mansioni esecutive che non
comportino l'inquadramento nelle categorie superiori).
Operai: operai qualificati (operai capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica
normale capacità per la loro esecuzione).
1º Livello
Impiegati: impiegati di 4ª categoria di primo impiego (*): dattilografi, centralinisti telefonici,
addetti a mansioni di scritturazione e copia, addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla
perforazione di schede meccanografiche.
Operai: operai comuni (operai che compiono semplici attribuzioni o lavori per i quali occorra
una attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni), compresi gli aiutanti degli operai.
---------(*) Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di
servizio nella specifica mansione.
Lavoratori muniti di attestato rilasciato dalla scuola edile
I lavoratori muniti di apposito attestato rilasciato dalla scuola edile assunti, non come
apprendisti, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, devono effettuare un
periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro, al termine del quale, se
confermati in servizio, conseguono la qualifica inerente alle mansioni svolte. Durante tale
periodo di adattamento i lavoratori hanno diritto al trattamento economico non inferiore a quello
corrispondente al 1º livello.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in
specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i
diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri,
periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono
essere assegnati a categoria inferiore al 5º livello, per i laureati, ed al 3º livello per i diplomati,
semprechè siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Operatori di macchine complesse
I lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei
consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in
possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole edili conforme alle normative vigenti negli Stati
della UE.
Periodo di prova
Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento
contrattuale:
Qualifiche
Impiegati
Operai
Categorie
1ª cat. sup.
1ª cat.
2ª cat. e assistenti
tecnici di 4º livello
altre cat.
Durata
6 mesi
5 mesi
4º livello
specializzati
qualificati
altri
25 giorni
20 giorni
15 giorni
5 giorni
3 mesi
2 mesi
Note alla tabella
- Durata: i giorni si intendono di effettivo lavoro.
- Operai specializzati: il periodo di prova è di 20 giorni lavorativi anche per gli autisti addetti alla conduzione ed al
funzionamento di autobetoniere o autobetopompe e per i conduttori di macchine operatrici assunti come operai
specializzati.
Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la
stessa impresa e con le stesse mansioni purchè il relativo rapporto non sia stato risolto da oltre
3 anni e gli impiegati che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse
mansioni da non oltre un anno.
La malattia intervenuta durante il periodo di prova ne sospende il decorso (sia per gli operai
che per gli impiegati) nei limiti di durata del periodo stesso.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale:
- per gli operai, il decorso del periodo di prova è sospeso per 30 giorni (l'integrazione del
trattamento economico a carico dell'azienda viene erogata all'operaio successivamente
confermato in servizio);
- per gli impiegati, il decorso del periodo di prova è sospeso fino alla guarigione clinica.
MANSIONI
Assegnazione a mansioni superiori
Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di:
- 2 mesi per gli operai;
- 3 mesi continuativi o 4 non continuativi per gli impiegati (7 mesi non continuativi per la
prima categoria super e la prima categoria);
- 6 mesi per i quadri.
Qualora l'operaio adibito a mansioni superiori abbia già acquisito, durante un precedente
rapporto, la relativa qualifica, tale qualifica superiore verrà nuovamente acquisita dopo un
periodo di svolgimento delle mansioni superiori di durata corrispondente al periodo di prova.
Dopo l'assegnazione definitiva gli impiegati devono beneficiare di una nuova retribuzione
(minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale e, fino al 31
dicembre 2010, elemento economico territoriale) superiore alla precedente di almeno il 20%
della differenza intercorrente fra i minimi di retribuzione delle due categorie.
Passaggio di qualifica
L'anzianità di servizio maturata come operaio è utile agli effetti del preavviso.
DIRITTI SINDACALI
Rappresentanze in azienda
Il numero dei componenti della R.S.U. e le modalità di costituzione e funzionamento sono
definiti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Nei cantieri di durata superiore a sei mesi (di lavoro effettivo) e che occupino almeno 25
lavoratori, qualora l'impresa principale o aggiudicataria (ovvero, in caso di Associazione
temporanea o Consorzio, l'impresa mandataria o capofila) occupi nell'unità produttiva meno di
16 dipendenti, si procede all'elezione di un rappresentante sindacale unitario dell'impresa
medesima, semprechè il numero dei dipendenti dell'impresa principale nonchè quello
complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per le lavorazioni del settore edile non
siano inferiori a 10. Tale rappresentante decade automaticamente quando il numero
complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere scende al di sotto dei 20.
Esercizio dei diritti sindacali
Assemblee
Il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro - con corresponsione della normale
retribuzione - è riconosciuto entro i seguenti limiti:
- 8 ore annue nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti e fino a 15;
- 10 ore annue, nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti.
Data e ora dell'assemblea devono essere portate a conoscenza della Direzione aziendale
con almeno 2 giorni di preavviso.
Ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea, il datore di lavoro è tenuto a mettere a
disposizione dei lavoratori un locale all'interno dell'azienda.
Permessi retribuiti
Ai lavoratori membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati
direttivi delle Federazioni e dei sindacati provinciali di categoria possono essere concessi brevi
permessi retribuiti, fino a 8 ore lavorative al mese, cumulabili nell'arco del trimestre, previa
richiesta scritta e compatibilmente con le esigenze di ordine tecnico-aziendale.
RETRIBUZIONE
Definizione
Operai
Sono elementi del trattamento economico, ai fini del calcolo degli istituti contrattuali: minimo
di retribuzione; superminimo individuale; indennità di contingenza; elemento economico
territoriale (*), indennità territoriale di settore; utile di cottimo; maggiorazione per i capisquadra;
ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di
rimborso spese.
---------(*) Conglobato, dal 1º gennaio 2011, nell'indennità territoriale di settore.
Impiegati
Sono elementi del trattamento economico globale: stipendio minimo tabellare; superminimo
collettivo; superminimo "ad personam" di merito; indennità di contingenza; premio di produzione
territoriale; elemento economico territoriale (*); indennità speciale per il personale non soggetto
a limitazioni di orario; aumenti periodici di anzianità; compensi e premi aventi carattere
continuativo e determinato; provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili; indennità
sostitutiva di mensa; indennità di cassa e di maneggio denaro; indennità per lavori in alta
montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria; indennità di zona malarica; ogni altra
indennità avente carattere specifico, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese anche in misura forfettaria; rateo della tredicesima mensilità, del premio annuo e del
premio di fedeltà.
---------(*) Conglobato, dal 1º gennaio 2011, nel premio di produzione territoriale.
Retribuzione mensile
Quota oraria e giornaliera
Il coefficiente per ottenere le quote orarie è 173 (208 per gli addetti a lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi).
Minimi tabellari
Gli importi riportati nelle tabelle che seguono sono riferiti a mese.
Dal 1º gennaio 2012
Livelli Minimi Contingenza Indennità di funzione E.d.r. confederale
7Q
7
6
5
4
3
2
1
1.600,71
1.600,71
1.440,63
1.200,52
1.120,51
1.040,46
936,42
800,36
533,83
533,83
529,63
523,35
521,25
519,16
516,43
512,87
140,00
---------------
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Note alle tabelle
- E.d.r. confederale: spetta per 13 mensilità ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992.
- Indennità di funzione: assorbe l'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
- Laureati e diplomati: superato il periodo di prova agli impiegati laureati o diplomati di scuole medie superiori, adibiti a
mansioni inerenti al loro titolo di studio, spettano le seguenti maggiorazioni sui minimi di retribuzione:
a) 5% per il periodo di permanenza nel 5º livello (per i laureati);
b) 8% per il periodo di permanenza nel 3º livello (per i diplomati).
- Caposquadra: al lavoratore che sia preposto a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di almeno 5
operai e che partecipi direttamente all'esecuzione dei lavori spetta - indipendentemente dalla categoria e qualifica di
appartenenza - una retribuzione in ogni caso non inferiore a quella dell'operaio qualificato (oltre alla relativa
maggiorazione del 10%).
Accantonamento presso la Cassa edile - Operai
Il trattamento spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dal datore di
lavoro con l'applicazione delle seguenti maggiorazioni alla retribuzione relativa alle ore di
prestazione normale ed al trattamento economico per festività nazionali e infrasettimanali, da
calcolare sui seguenti elementi della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità
di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale
di settore nonché, per i cottimisti, utile minimo ed effettivo di cottimo, sui premi di produzione o
cottimi impropri, e, per i capisquadra, la relativa maggiorazione.
Istituto
Ferie
Gratifica natalizia
%
8,50
10,00
18,50
Gli importi risultanti devono essere accantonati, al netto delle ritenute di legge determinate
secondo criteri convenzionali, presso la Cassa edile, che provvede a corrisponderli agli
interessati secondo modalità stabilite dagli accordi locali.
La maggiorazione spetta anche durante le assenze dal lavoro per malattia (anche
professionale) o infortunio e per congedo di maternità, nei limiti della conservazione del posto.
Nelle predette ipotesi di assenza per malattia e infortunio l'impresa è tenuta ad accantonare
presso la Cassa edile la differenza fra l'importo della percentuale (computato sulla base
dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere) ed il trattamento economico corrisposto
all'operaio per ferie e gratifica natalizia dagli Istituti assicuratori (*).
La Cassa edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie solo a seguito
del versamento da parte dell'impresa alla Cassa stessa delle somme percentuali di sua
competenza.
---------(*) A norma dell'allegato D) al c.c.n.l. 18 giugno 2008 il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa
edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
A questi fini, per i casi di malattia e infortunio o malattia professionale la maggiorazione è così computata:
Tipologia
Giornate di carenza INPS e INAIL
Dal 4º giorno di malattia in poi
Dal 4º al 90º giorno di infortunio o malattia professionale
Dal 91º giorno di infortunio o malattia professionale in poi
%
18,5
18,5
7,4
4,6
2) Accantonamento netto presso la Cassa edile
Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Tipologia
Giornate di carenza INPS e INAIL
Dal 4º giorno di malattia in poi
Dal 4º al 90º giorno di infortunio o malattia professionale
Dal 91º giorno di infortunio o malattia professionale in poi
%
14,2
14,2
5,7
3,6
Cottimo
Le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore all'8% dei minimi di retribuzione
(5% per i concottimisti).
Aumenti periodici di anzianità
Impiegati e quadri
Per ciascun biennio di servizio prestato il lavoratore ha diritto ad un aumento nelle seguenti
misure:
Livelli
Importi mensili
7Q
7
6
5
4
3
2e1
13,94
13,94
12,85
10,46
9,62
8,99
8,22
L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il
biennio.
Ogni impiegato può maturare un massimo di 5 aumenti.
Gli aumenti periodici in esame assorbono gli aumenti già concessi allo stesso titolo; non
possono, invece, essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè viceversa.
In caso di passaggio alla categoria superiore l'impiegato conserva in cifra l'importo degli
aumenti periodici già maturati.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio è utile per la maturazione dello
scatto successivo.
E' previsto un regime transitorio per gli impiegati in forza al 22 luglio 1979: mantengono in
cifra gli scatti maturati al 31 dicembre 1979 con il precedente regime (gli scatti maturati tra il 1º
luglio e il 31 dicembre 1979 sono commisurati al 5% del minimo di retribuzione e dell'indennità
di contingenza in vigore alla maturazione dello scatto) e proseguono nella maturazione degli
aumenti con il nuovo regime fino al numero complessivo di 14. Dal 1º gennaio 1980 hanno
diritto all'importo di € 2,58 per ogni scatto maturato al 31 dicembre 1979.
Operai - Anzianità professionale edile
Le Casse edili erogano agli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale.
Il relativo contributo - computato su minimo ed eventuale superminimo, indennità di
contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di
settore e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo - a carico del datore di lavoro è stabilito a livello
territoriale.
Elementi retributivi ultramensili
Mensilità aggiuntive
Gratifica natalizia - Operai
Per gli operai il relativo trattamento è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa
edile (v. par. Minimi tabellari).
Tredicesima mensilità - Impiegati
Va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia e non oltre il 20 dicembre, nella
misura di una mensilità della retribuzione, composta a questi fini dai seguenti elementi: minimo,
superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico
territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità speciale per il personale non soggetto a
limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e
determinato, provvigioni, interessenze e partecipazione agli utili, indennità sostituiva di mensa,
indennità di cassa e maneggio denaro, indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria
compressa e in galleria, indennità di zona malarica, ogni altra indennità a carattere specifico,
con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, e indennità funzione quadri.
La tredicesima mensilità è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore
all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerata, a questi fini, come
mese intero, quella inferiore va trascurata).
Premio annuo - Impiegati
Viene corrisposto agli impiegati non in prova il 30 giugno di ogni anno, in relazione
all'anzianità di servizio maturata nei 12 mesi precedenti, nella misura di una mensilità della
retribuzione come suindicata, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore
all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerata, a questi fini, come
mese intero, quella inferiore va trascurata).
Indennità variabili
Premio di fedeltà - Impiegati
Va corrisposto annualmente ai soli impiegati che abbiano compiuto 20 anni di servizio
ininterrotto ed effettivo (escluse anzianità convenzionali di carattere militare) presso la stessa
azienda o gruppo aziendale. Il premio è commisurato a una mensilità della retribuzione
composta, a questi fini, dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza,
premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010),
indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di
anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e
partecipazioni agli utili, indennità sostitutiva di mensa, indennità di cassa e maneggio denaro,
indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria, indennità di
zona malarica, ogni altra indennità a carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a
titolo di rimborso spese e, per i quadri, indennità di funzione.
Il pagamento del premio va effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio
dell'impiegato. L'impiegato che venga licenziato (non per motivi disciplinari) e che abbia già
maturato il diritto al premio, ha diritto a tanti dodicesimi del medesimo quanti sono i mesi interi di
servizio prestato dalla maturazione del precedente premio.
Indennità speciale per il personale direttivo non soggetto a limitazioni d'orario
Spetta al personale considerato direttivo dall'art. 3, n. 2, R.D. n. 1955/1923, nella misura
del 25% del minimo di retribuzione, dell'indennità di contingenza, del premio di produzione e
dell'elemento territoriale. E' in facoltà dell'impresa dedurre l'importo dell'indennità suddetta
dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della
particolare natura delle mansioni.
Indennità maneggio denaro - Impiegati
Spetta agli impiegati addetti normalmente al maneggio di denaro per riscossioni e
pagamenti, con responsabilità per errori.
L'indennità è commisurata all'8% del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.
Maggiorazione per i capisquadra
Spetta al lavoratore che sia preposto a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un
gruppo di almeno 5 operai e che partecipi direttamente all'esecuzione dei lavori, limitatamente
alla durata di tale incarico.
La maggiorazione è commisurata al 10% dei seguenti elementi della retribuzione: minimo
ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31
dicembre 2010), indennità territoriale di settore e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
Indennità per lavori speciali disagiati - Operai
Agli operai che lavorano nelle sottoelencate condizioni di disagio spettano le seguenti
indennità percentuali, da calcolare su: minimo di retribuzione ed eventuale superminimo,
indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità
territoriale di settore e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
Le percentuali non sono cumulabili (ad eccezione di quella relativa alla pioggia o neve) e
vanno corrisposte per il tempo di effettiva prestazione nei casi e nelle condizioni previste.
A) Indennità per lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima
mezz'ora (compresa la prima mezz'ora): 4% (situazioni extra: 5%);
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente
agli operai addetti alla manovra dei martelli): 5% (situazioni extra: 5%);
3) Lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti o normalmente
sottoposti a getti d'acqua o fango): 5% (situazioni extra: 12%);
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario: 8% (situazioni
extra: 15%);
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume:
8% (situazioni extra: 15%);
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: 8% (situazioni extra: 17%);
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando
l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con
vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli addetti condizioni di effettivo disagio: 10%
(situazioni extra: 10%);
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa
oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata
temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli
addetti condizioni di effettivo disagio: 10% (situazioni extra: 10%);
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in
condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili
che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi,
cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta per i lavori edili che,
in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei
quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si
riscontrano obiettive condizioni di nocività: 11% (situazioni extra: 17%);
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione):
12% (situazioni extra: 20%);
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 che
presentino condizioni di effettivo disagio: 13% (situazioni extra: 20%);
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: 13% (situazioni extra:
22%);
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: 16% (situazioni extra: 23%);
14) Lavori in acqua (intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti
dall'impresa, gli addetti sono costretti a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di
altezza superiore a cm. 12): 16% (situazioni extra: 28%);
15) Lavori su scale aeree tipo Porta: 17% (situazioni extra: 35%);
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione
di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del
basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato
stesso: 17% (situazioni extra: 35%);
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.: 19% (situazioni extra: 35%);
18) Lavori per fognature nuove in galleria: 19% (situazioni extra: 35%);
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3: 20% (situazioni
extra: 35%);
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: 21% (situazioni extra: 40%);
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.: 22% (situazioni extra: 40%);
22) Lavori in pozzi neri preesistenti: 27% (situazioni extra: 55%).
---------N.B.: In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali di maggiorazione per le provincie in situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle
Organizzazioni provinciali.
B) Indennità per lavori in galleria
La misura della percentuale dovuta al personale addetto ai lavori in galleria è determinata
dalle Organizzazioni territoriali, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento,
anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di
difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere
murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche
durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di
consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli
impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti
gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza
di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi
attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente
ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti
direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni
territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte
di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può
essere elevata fino al 30%.
C) Indennità per lavori in cassoni ad aria compressa
a) da 0 a 10 metri: 54%
b) da oltre 10 a 16 metri: 72%
c) da oltre 16 a 22 metri: 120%
d) oltre 22 metri: 180%
Per gli impiegati che ne avessero diritto, l'indennità viene assorbita da superminimi non
erogati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
D) Indennità per lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti (con o senza motore) che escono fuori dal porto: vanno
corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite
nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua (palombari): qualora la durata complessiva delle immersioni non sia
inferiore a un'ora e mezza o comunque le immersioni siano distribuite nel corso della giornata,
viene corrisposta per l'intera giornata un'indennità del 100%. Nel caso di una sola immersione di
durata inferiore ad un'ora e mezza l'indennità viene corrisposta per mezza giornata (4 ore).
Indennità per lavori in galleria - Impiegati
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera in galleria spetta un'indennità di € 25,82
mensili. Tale indennità viene assorbita da superminimi non erogati a titolo di merito o per altri
motivi specifici.
Indennità per lavori in alta montagna o zona malarica
Agli operai ed agli impiegati che da località non malariche vengano trasferiti in zona
malarica spetta un'apposita indennità. Tale indennità compete anche agli operai ed impiegati
che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente da altre imprese sul posto.
Inoltre, la detta indennità è conservata in caso di successivo trasferimento in altra zona
riconosciuta malarica.
Per le indennità per lavori in alta montagna si fa riferimento alle situazioni in atto
localmente.
Alloggiamenti
Nei cantieri lontani dai centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve
provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in idonei locali o baraccamenti, i lavoratori dipendenti
che non possono usufruire della propria abitazione.
All'operaio di produzione chiamato a pernottare nel cantiere con autorizzazione a dormire,
viene corrisposto, in aggiunta alla retribuzione giornaliera, un compenso giornaliero forfettario di
€ 0,52.
Indennità per disagiata sede - Impiegati
Qualora l'impiegato svolga la sua attività in località in cui non esistano possibilità di
alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località medesima con centri
abitati (il più vicino dei quali disti oltre 5 Km), l'azienda che non provveda al trasporto deve
corrispondere un indennizzo da concordare.
Indennità per uso mezzi di trasporto - Impiegati
All'impiegato che usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per ragioni di
servizio, va corrisposto un compenso da concordare tra le parti.
Indennità per lavori fuori zona - Impiegati
All'impiegato inviato ad espletare la sua attività in un luogo compreso entro 4 Km dal
confine del comune di assunzione è dovuto, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio,
un indennizzo in misura da stabilire aziendalmente.
Corresponsione della retribuzione
Operai
La retribuzione può essere corrisposta a cadenza settimanale, quattordicinale, quindicinale
o mensile.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere
corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni
familiari maturati.
La corresponsione del saldo va effettuata non oltre i quindici giorni dalla scadenza del
periodo di paga cui è riferita la retribuzione.
Impiegati
La retribuzione viene corrisposta alla fine di ogni mese.
Nel caso di ritardo che superi i 10 giorni decorrono gli interessi commisurati al tasso
ufficiale di sconto aumentato di 2 punti percentuali.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Orario giornaliero e settimanale
Orario normale
La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10
ore giornaliere. L'orario settimanale è normalmente ripartito su 5 giorni. A livello territoriale le
parti possono effettuare la ripartizione dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno.
Per obiettive esigenze tecnico-produttive le aziende possono ripartire l'orario su 6 giorni. In
tal caso, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da
calcolare sui seguenti elementi della retribuzione:
- per gli operai, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento
economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore e, per i
cottimisti, utile minimo di cottimo;
- per gli impiegati, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità
speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità.
Addetti a mansioni discontinue: l'orario normale degli operai addetti a lavori
discontinui o di semplice attesa o custodia (vale a dire quelli elencati nella
tabella approvata con R.D. n. 2657/1923, nonché - per espressa previsione
contrattuale - gli autisti di autobetoniere ed esclusi viceversa i gruisti) dei
guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel
magazzino o nelle vicinanze degli stessi, non può superare le 48 ore
settimanali medie annue.
Turnisti: per i turni diurni è corrisposta agli operai la maggiorazione del 9%,
da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione:
minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento
economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di
settore e, per i cottimisti, utile minimo ed effettivo di cottimo.
Riduzione annua
Sono previste 88 ore annue di permessi individuali che maturano in misura di un'ora ogni
20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato (comprese le ore di assenza per malattie ed
infortunio indennizzate nonchè quelle per congedo matrimoniale e, per le impiegate, quelle di
assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio). Tali permessi devono essere fruiti, a richiesta
dell'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. In caso di
mancato godimento, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo.
Relativamente agli operai il trattamento economico per tali ore di permesso maggiorazione del 4,95% da calcolare sulla retribuzione (*) relativa alle ore di lavoro normale
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività - non è più assolto mediante
accantonamento presso la Cassa Edile, ma viene corrisposto direttamente dall'azienda al
lavoratore in ciascun periodo di paga. In caso di mancata fruizione il relativo trattamento
economico è comunque assolto dal datore di lavoro mediante la corresponsione della predetta
percentuale.
Sono fatti salvi gli accordi a livello territoriale per la fruizione in via collettiva dei permessi
individuali.
---------(*) Costituita a tali fini da paga base di fatto, indennità di contingenza, ex indennità territoriale di settore, elemento
economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), premi di produzione o cottimi impropri, maggiorazione per i capi
squadra e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
Addetti mansioni discontinue: hanno diritto di fruire, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di maturazione, di 88 ore annue di riposo a
titolo di permessi individuali.
Per gli operai di produzione, custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e
inservienti, un'ora di permesso matura ogni 25 ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato.
Lavoro straordinario
Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore
annuali.
La media delle 48 ore settimanali è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione relativo al superamento delle 48 ore
settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, il cantiere deve essere inteso come unità
produttiva.
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le maggiorazioni percentuali riportate
nella tabella che segue, calcolate sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione:
- operai, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento economico
territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore e, per i cottimisti, utile
minimo ed effettivo di cottimo;
- impiegati, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), aumenti
periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato. Se si tratta
di impiegati retribuiti con provvigioni e interessenze, la base di computo è costituita dalla parte
fissa di tali elementi ovvero, se superiore, dalla somma di minimo, indennità di contingenza,
premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e
aumenti periodici di anzianità.
Lavoro straordinario
diurno
festivo
notturno
festivo notturno
Operai
Impiegati
35
55
40
70
35
55
47
70
Qualora venga occasionalmente richiesta all'impiegato una prestazione straordinaria, dopo
che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale, è dovuto, in
aggiunta alla retribuzione per le ore straordinarie prestate, un trattamento pari a 2 quote orarie
di retribuzione normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a 3 quote orarie di
retribuzione normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Lavoro notturno
Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6.
Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le maggiorazioni percentuali riportate
nella tabella che segue, calcolate sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione:
- operai, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento economico
territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore e, per i cottimisti, utile
minimo ed effettivo di cottimo;
- impiegati, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), aumenti
periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato. Se si tratta
di impiegati retribuiti con provvigioni e interessenze la base di computo è costituita dalla parte
fissa di tali elementi ovvero, se superiore, dalla somma di minimo, indennità di contingenza,
premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e
aumenti periodici di anzianità.
Tipologia
notturno
notturno per i lavori che possono eseguirsi solo di notte
Operai
Impiegati
28
16
34
-
Note alla tabella
- Guardiani notturni: in sostituzione della percentuale per lavoro ordinario notturno, spetta a tali lavoratori, per ogni ora
prestata fra le 22 e le 6, una maggiorazione commisurata all'8% dei seguenti elementi della retribuzione: minimo ed
eventuale superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale
(fino al 31 dicembre 2010).
Turnisti: per i turni notturni è corrisposta la seguente maggiorazione:
- 12% per gli operai, da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi
della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di
contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010),
indennità territoriale di settore e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo;
- 10% per gli impiegati, da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi
della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di
contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico
territoriale (fino al 31 dicembre 2010), aumenti periodici di anzianità,
compensi e premi avente carattere continuativo e determinato.
Le maggiorazioni di cui sopra non si cumulano con quelle per turni diurni,
lavoro straordinario e festivo.
Lavoro festivo
Per le prestazioni di lavoro festivo sono stabilite le maggiorazioni percentuali riportate nella
tabella che segue, calcolate sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione:
- operai, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento economico
territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore e, per i cottimisti, utile
minimo ed effettivo di cottimo;
- impiegati, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), aumenti
periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato. Se si tratta
di impiegati retribuiti con provvigioni e interessenze la base di computo è costituita dalla parte
fissa di tali elementi ovvero, se superiore, dalla somma di minimo, indennità di contingenza,
premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e
aumenti periodici di anzianità.
Tipologia
festivo diurno
festivo notturno
domenicale con riposo compensativo (esclusi i turnisti)
Operai
Impiegati
45
50
8
45
50
-
Note alla tabella
- Impiegati: la maggiorazione prevista per il lavoro festivo notturno non si applica alle prestazioni lavorative
comprese in turni periodici.
Riposo settimanale
L'eventuale spostamento della giornata di riposo settimanale va comunicato all'operaio
almeno 24 ore prima; in mancanza il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo.
L'operaio non turnista chiamato a prestare la propria opera di domenica ha diritto oltre al
giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana, alla maggiorazione per lavoro
domenicale.
In caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi o per
particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può
essere effettuato - previa verifica con le R.S.U. o, in mancanza, con le organizzazioni territoriali
dei lavoratori - cumulativamente per non più di 14 giorni continuativi.
Festività
In aggiunta alle festività previste dalla legge sono considerati festivi il giorno della
ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede il cantiere o, in alternativa, l'impresa, le
domeniche ed i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale.
Per gli operai il trattamento economico per le giornate di festività è ragguagliato a 8 quote
orarie dei seguenti elementi della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di
contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di
settore, utile minimo di cottimo, maggiorazione per i capisquadra.
Per gli operai il trattamento economico per le giornate di festività è dovuto anche nel caso
in cui queste coincidano con il sabato o la domenica.
In caso di coincidenza della festività con la domenica spetta agli impiegati una quota pari a
1/25 della retribuzione mensile.
Addetti a mansioni discontinue: il trattamento economico per le giornate di
festività è ragguagliato a 9,6 ore, da calcolare sui seguenti elementi della
retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza,
elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità
territoriale di settore, utile minimo di cottimo, maggiorazione per i
capisquadra.
Ex festività
Il trattamento delle festività soppresse per effetto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n.
792/1985 è assorbito dalla regolamentazione sui riposi annui.
Per il mese di novembre agli impiegati è erogata, in relazione alla festività soppressa del 4
novembre, una quota pari a 1/25 della retribuzione mensile; agli operai è corrisposto un
trattamento nella misura di 8 ore da calcolare sui seguenti elementi della retribuzione: minimo
ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31
dicembre 2010), indennità territoriale di settore, maggiorazione per i capisquadra e, per i
cottimisti, utile minimo di cottimo.
Addetti a mansioni discontinue: in relazione alla festività soppressa del 4
novembre ai discontinui è corrisposto un trattamento nella misura di 9,6 ore,
da calcolare sui seguenti elementi della retribuzione: minimo ed eventuale
superminimo, indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino
al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore, maggiorazione per i
capisquadra e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
Ferie
La durata delle ferie annuali è di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore per gli operai di
produzione) per ogni anno di servizio. Se il servizio prestato è inferiore ad un anno, la durata
delle ferie è rapportata ad un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità maturata (operai)
ovvero per quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato (impiegati).
Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai
lavoratori di usufruire di 2 delle 4 settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di
riferimento.
Per gli impiegati che abbiano maturato 14 anni di anzianità di servizio entro il 31 dicembre
1978, la durata delle ferie annuali è 5 settimane. In caso di mancato godimento della 5ª
settimana di ferie, l'impiegato ha diritto ad un'indennità sostitutiva da corrispondere entro 6 mesi
dal termine dell'anno di maturazione; in caso di corresponsione tardiva decorrono gli interessi
commisurati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti percentuali.
Tale indennità va computata sui seguenti elementi della retribuzione: minimo, superminimo,
indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino
al 31 dicembre 2010), indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario,
aumenti periodici di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato,
provvigioni, interessenze e partecipazione agli utili, indennità sostituiva di mensa, indennità di
cassa e maneggio denaro, indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa
e in galleria, indennità di zona malarica, ogni altra indennità a carattere specifico con esclusione
di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e indennità funzione quadri.
Per gli operai il trattamento relativo al periodo feriale, nei casi consentiti dalla legislazione,
è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa edile, risultando tale accantonamento
compatibile con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contempla alcuna indennità
sostitutiva delle ferie (v. par. Minimi tabellari).
Il decorso delle ferie è interrotto in caso di malattia regolarmente comunicata che comporti
ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni o una prognosi superiore a 10 giorni di calendario.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Trasferta
Operai
L'operaio inviato temporaneamente a prestare la propria opera in un cantiere diverso da
quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali definiti a livello locale ha diritto
al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria del 10% da computarsi sui seguenti elementi
della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, elemento
economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore e, per i
cottimisti, utile minimo di cottimo (*).
Tale trattamento non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato, tranne il caso in cui siano comandati a prestare
temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso, che comporti
maggiore percorrenza di oltre 10 km. dai confini del comune di assunzione.
La diaria non è dovuta se il lavoro si svolge nell'ambito del comune di residenza o abituale
dimora dell'operaio o quando questi venga favorito da un avvicinamento alla sua residenza o
abituale dimora.
Agli addetti ai lavori di armamento ferroviario è corrisposta un'indennità di cantiere
ferroviario commisurata al 15% degli elementi della retribuzione suindicati, per ogni ora di
effettiva prestazione. Tale indennità si intende sostitutiva della diaria del 10%.
In caso di pernottamento in luogo, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese di vitto e
alloggio, ove non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il
trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta (minimo di paga base, indennità di
contingenza, indennità territoriale di settore, quota assoggettata a contribuzione del trattamento
di trasferta) previsto dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere
inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base,
dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, in vigore nella provincia dove si
svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a 3 mesi, l'impresa ha
l'obbligo di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo di svolgimento dei lavori a decorrere dal
secondo periodo di paga successivo a quello in cui ha avuto inizio la trasferta, a condizione che
l'operaio stesso in detto periodo sia in trasferta per l'intero mese. E' prevista la facoltà per
l'impresa di effettuare la predetta iscrizione anche per il periodo di trasferta anteriore al termine
indicato.
Restano in ogni caso iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle
imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali,
armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con
posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione,
ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti
refrattari e antiacidi), difesa fluviale. Detta elencazione può essere integrata dalle Associazioni
stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
---------(*) Il trattamento economico complessivamente derivante all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di
retribuzione, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale (fino al 31
dicembre 2010) e quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta, previsti dal contratto integrativo della
circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di
minimo di retribuzione, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale
(fino al 31 dicembre 2010) della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione viene corrisposta a
titolo di indennità territoriale temporanea.
Impiegati
All'impiegato inviato occasionalmente in trasferta che si prolunghi almeno per una giornata
deve essere corrisposta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità pari al 15% delle spese
sostenute per il vitto e l'eventuale pernottamento. In alternativa, può essere concordata una
diaria giornaliera forfettaria. Nel caso in cui l'impresa provveda al vitto e all'alloggio l'impiegato
ha diritto ad un compenso forfettario preventivamente concordato con l'impresa.
Trasferimento
Operai
Oltre al rimborso delle spese di viaggio (compreso vitto e pernottamento) per il nucleo
familiare e di trasporto delle masserizie, all'operaio trasferito è dovuta un'indennità per lui e per i
familiari conviventi a carico da concordare caso per caso. In aggiunta a tale trattamento
all'operaio va corrisposta una somma "una tantum" a titolo di indennità da concordare con
l'impresa.
All'operaio licenziato (non per motivi disciplinari) entro due anni dal trasferimento è dovuto il
rimborso delle spese per il rientro nel luogo di origine, purchè avvenga entro un mese dalla
risoluzione del rapporto. Analogo trattamento è previsto nel caso di decesso entro 2 anni dal
trasferimento.
Impiegati
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto all'impiegato con un preavviso di
almeno 20 giorni. L'impiegato trasferito conserva, se più favorevole, il trattamento
precedentemente goduto, ad esclusione delle competenze inerenti alle condizioni locali o alle
particolari prestazioni effettuate nella sede di origine che non ricorrano nella nuova
destinazione.
Oltre al rimborso delle spese di viaggio (compreso vitto e pernottamento) per il nucleo
familiare e di trasporto delle masserizie, spetta un'indennità di trasferimento nelle seguenti
misure:
- all'impiegato senza carico di famiglia: 1/2 mensilità dei seguenti elementi della
retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione
territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e elemento economico territoriale e indennità funzione
quadri;
- all'impiegato con familiari a carico: una mensilità degli elementi della retribuzione suddetti
e un'indennità supplementare pari a 5 quote giornaliere dei medesimi elementi per ogni
familiare.
All'impiegato licenziato (non per motivi disciplinari) entro 10 anni dal trasferimento è dovuto
il trattamento di cui sopra per il rientro nel luogo di origine, purchè avvenga entro 3 mesi dalla
risoluzione del rapporto.
ASSENZE
Malattia
Conservazione del posto
In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i
periodi di seguito indicati:
Operai
Anni di servizio
Durata
fino a 3 e 1/2
oltre 3 e 1/2
9 mesi (270 gg.)
12 mesi (365 gg.)
Note alla tabella
- Durata: mesi consecutivi o giorni di calendario.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia i termini complessivi di
conservazione del posto sopra indicati sono calcolati, rispettivamente, nell'arco di 20 mesi
consecutivi (operai con anzianità di servizio fino a tre anni e mezzo) e di 24 mesi consecutivi
(operai con anzianità di servizio superiore a tre anni e mezzo).
Impiegati
Anni di servizio
Durata (mesi)
fino al 2º
dal 3º al 6º
oltre il 6º
6
9
12
Nel caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia i termini complessivi di
conservazione del posto per gli impiegati sono i seguenti:
Anni di servizio
Durata (mesi)
fino al 2º
dal 3º al 6º
oltre il 6º
9 nell'arco di 30
12 nell'arco di 30
15 nell'arco di 30
Trattamento economico
Operai
Durante l'assenza per malattia l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente agli operai e agli
apprendisti non in prova, entro i limiti del periodo di conservazione del posto, un trattamento
economico giornaliero - per 6 giorni alla settimana, con esclusione delle festività - determinato
applicando alla retribuzione oraria, composta a questi fini da minimo di retribuzione, indennità di
contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e indennità territoriale
di settore, i seguenti coefficienti:
a) dal 1º al 3º giorno:
- 0,5495, se la durata della malattia supera i 6 giorni;
- 1,0495, se la durata della malattia supera i 12 giorni;
b) dal 4º al 20º giorno: 0,3795 per le giornate indennizzate dall'INPS;
c) dal 21º al 180º giorno: 0,1565 per le giornate indennizzate dall'INPS;
d) dal 181º al compimento del 365º giorno: 0,5495 per le sole giornate non indennizzate
dall'INPS.
Le quote orarie così determinate vengono moltiplicate per il numero di ore corrispondente
ad 1/6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione (ovvero, in caso di lavoro
a tempo parziale, dell'orario settimanale stabilito).
La percentuale per riposi annui (4,95%) è erogata all'operaio per intero per i giorni di
carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni.
Nei casi di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale riconosciuta dall'INPS,
trova applicazione - ai fini dei coefficienti da applicare - la normativa dell'Istituto medesimo.
Se la malattia è intervenuta durante il periodo di preavviso, il trattamento calcolato in base
ai coefficienti sopra indicati è dovuto dall'impresa nei limiti dei periodi di conservazione del
posto previsti.
In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel mese di
calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento economico di cui sopra è ridotto di
1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Il trattamento corrisposto dall'impresa per malattia in base ai coefficienti sopra indicati viene
detratto da quanto dovuto alla Cassa edile, a qualsiasi titolo.
La deduzione spetta per l'intero trattamento corrisposto se, nel trimestre solare scaduto
prima dell'evento, risultino denunciate per l'interessato almeno 450 ore; in caso di lavoro a
tempo parziale o di denuncia di un numero di ore inferiore, la deduzione viene
proporzionalmente ridotta.
A tal fine sono da computare le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i
contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonchè quelle per malattia o infortunio
per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte
dell'impresa e le ore di sosta con richiesta di intervento della CIG.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, la deduzione spetta per intero.
Impiegati
Gli impiegati hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell'azienda,
fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione (*):
Anni di servizio
Durata dell'assenza
%
fino al 2º
dal 3º al 6º
6 mesi
primi 6 mesi
3 mesi successivi
primi 6 mesi
3 mesi successivi
ulteriori 3 mesi
100
100
50
100
75
50
oltre il 6º
In caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia il trattamento economico per i tre
mesi aggiuntivi è pari al 100% della retribuzione per il primo mese e al 50% per gli altri due.
---------(*) Che a questi fini è composta dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità speciale per il personale
non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi o premi a carattere continuativo e
determinato, provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili e indennità funzione quadri.
Addetti a mansioni discontinue: nei casi di malattia il relativo trattamento
economico è quello stabilito dal c.c.n.l. per gli operai di produzione.
In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel
mese di calendario precedente l'inizio della malattia o dell'infortunio, il
trattamento economico suddetto è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza
ingiustificata.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro agli operai non in prova spetta la conservazione del posto
per tutto il periodo di inabilità temporanea; in caso di malattia professionale l'operaio ha diritto
alla conservazione del posto per 9 mesi (270 giorni di calendario) cumulabili nell'arco di 12 mesi
consecutivi (365 giorni di calendario), nel caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia.
Se l'infortunio o la malattia professionale intervengono durante il periodo di preavviso,
l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 6 mesi.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'impiegato ha diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea.
Trattamento economico
Operai
Durante l'assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale l'impresa è tenuta ad
erogare mensilmente agli operai non in prova, entro i limiti del periodo di conservazione del
posto, un trattamento economico giornaliero - per 7 giorni alla settimana, comprese le festività determinato applicando alla retribuzione oraria, composta a questi fini da minimo di
retribuzione, indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre
2010) e indennità territoriale di settore, i seguenti coefficienti:
a) dal 4º al 90º giorno: 0,2538;
b) dal 91º giorno in poi: 0,0574.
Le quote orarie così determinate vengono moltiplicate per il numero di ore corrispondente
ad 1/7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione (ovvero, in caso di lavoro
a tempo parziale, dell'orario settimanale stabilito).
La percentuale per riposi annui è erogata all'operaio per intero il giorno dell'infortunio
(4,95%) mentre è erogata per il 60% (2,97%) per il 1º, 2º e 3º giorno successivi all'infortunio o
alla data di inizio della malattia professionale.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale intervenuti durante il periodo di
preavviso, il trattamento economico calcolato in base ai coefficienti sopra indicati è dovuto
dall'impresa nei limiti dei periodi di conservazione del posto previsti.
In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel mese di
calendario precedente l'inizio dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, il
trattamento economico di cui sopra è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Il trattamento economico corrisposto dall'impresa per infortunio sul lavoro o malattia
professionale in base ai coefficienti sopra indicati viene detratto da quanto dovuto alla Cassa
edile, a qualsiasi titolo.
La deduzione spetta per l'intero trattamento corrisposto se, nel trimestre solare scaduto
prima dell'evento, risultino denunciate per l'interessato almeno 450 ore; in caso di lavoro a
tempo parziale o di denuncia di un numero di ore inferiore, la deduzione viene
proporzionalmente ridotta.
A tal fine sono da computare le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i
contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonchè quelle per malattia o infortunio
per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte
dell'impresa e le ore di sosta con richiesta di intervento della CIG.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, la deduzione spetta per intero.
Impiegati
Gli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata
dall'INAIL, ad un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti
aliquote della retribuzione (*):
Anni di servizio
Durata dell'assenza
%
fino al 2º
dal 3º al 6º
6 mesi
primi 6 mesi
3 mesi successivi
primi 6 mesi
3 mesi successivi
ulteriori 3 mesi
100
100
50
100
75
50
oltre il 6º
Per le assenze che si prolungano oltre i termini suindicati, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un trattamento economico pari al 50% della retribuzione.
---------(*) Che a questi fini è composta dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità speciale per il personale
non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi o premi a carattere continuativo e
determinato, provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili e indennità funzione quadri.
Addetti a mansioni discontinue: nei casi di infortunio il relativo trattamento
economico è quello stabilito dal c.c.n.l. per gli operai di produzione.
In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel
mese di calendario precedente l'inizio della malattia o dell'infortunio, il
trattamento economico suddetto è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza
ingiustificata.
Maternità
Durante il periodo di congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto, oltre all'indennità
giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento
integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale della lavoratrice o del lavoratore valgono ai fini del diritto alla
prestazione per l'anzianità professionale edile.
Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale ha la durata di 15 giorni consecutivi.
Per gli impiegati la relativa retribuzione (minimo, superminimo, indennità di contingenza,
premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010),
indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di
anzianità, compensi o premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e
partecipazioni agli utili e indennità funzione quadri) è completamente a carico del datore di
lavoro; per gli operai non in prova il datore di lavoro deve corrispondere un'integrazione
dell'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'INPS, fino a concorrenza di 104 ore di
retribuzione; tale retribuzione a questi fini è composta da minimo ed eventuale superminimo,
indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità
territoriale di settore e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
Diritto allo studio
I lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio aventi una durata non inferiore a
150 ore di insegnamento effettivo - compresi nell'ordinamento scolastico e universitario con
riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre
facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del
c.c.n.l. e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti - possono
utilizzare permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio, utilizzabili
anche in un solo anno.
Nell'arco dell'anno potrà usufruire dei permessi il 3% dei lavoratori occupati nell'unità
produttiva (un lavoratore nelle unità che occupano almeno 18 dipendenti).
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi coincidano con periodi di sospensione o
riduzione di orario, la disciplina in esame non trova applicazione.
Permessi
Ai lavoratori che ne facciano richiesta potranno essere concessi per giustificati motivi brevi
permessi con facoltà, per l'azienda, di non corrispondere la retribuzione.
Aspettative
Aspettativa per motivi personali
All'operaio non in prova, al quale si concesso, per motivi di studio, personali o familiari, un
periodo di aspettativa, per una sola volta all'anno, di almeno 4 settimane consecutive, non
retribuito e senza maturazione dell'anzianità di servizio ad alcun effetto, è riconosciuta la
possibilità, qualora abbia la necessità di uscire e rientrare dal territorio nazionale, di usufruire di
tale aspettativa in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di 2 settimane. Il
viaggio di andata e ritorno deve essere comunque comprovato mediante opportune
documentazioni.
Il periodo di aspettativa può essere cumulato con le ferie ed i riposi annuali purché ciò sia
compatibile con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda.
Possono essere concessi periodi di aspettativa su richiesta dell'impiegato, senza
retribuzione nè decorrenza dell'anzianità di servizio. Qualora l'azienda accerti che durante
l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere
all'impiegato di riprendere servizio nel termine di 15 giorni.
Aspettativa per tossicodipendenza
E' prevista la concessione di un periodo di aspettativa fino a 3 anni non retribuito ai
lavoratori tossicodipendenti assunti a tempo indeterminato che intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture
terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali.
Ai lavoratori che abbiano la necessità attestata dal competente servizio pubblico di
concorrere al programma terapeutico seguito da un familiare tossicodipendente viene concesso
un periodo di aspettativa non retribuito con l'obbligo di fornire ogni 3 mesi un'attestazione circa
la prosecuzione della loro partecipazione al programma riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
E' prevista l'assunzione a termine per sostituire i lavoratori in aspettativa.
SANZIONI DISCIPLINARI
Tipologia delle sanzioni
Le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
e) licenziamento.
Comportamenti sanzionabili
La multa viene irrogata quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o la sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure di cui al Modello di organizzazione e
gestione adottato dall'impresa nonché le norme di cui al disciplinare interno;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del c.c.n.l. o commetta mancanze che
pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non
concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della
sospensione, mentre nei casi di minore gravità procedere al rimprovero verbale o scritto.
Quantificazione della sanzione
La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione (*). La sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 giorni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa edile.
---------(*) A questi fini la retribuzione è costituita:
- per gli impiegati, da stipendio minimo mensile, superminimo collettivo; superminimo "ad personam" di merito; indennità
di contingenza; premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità
speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario e aumenti periodici di anzianità e, per i quadri, indennità di
funzione;
- per gli operai da paga base di fatto, indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre
2010), indennità territoriale di settore; utile minimo di cottimo.
Licenziamento disciplinare
Il licenziamento può essere comminato nei seguenti casi.
- per giustificato motivo, con preavviso, per un notevole adempimento degli obblighi
contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al
regolare funzionamento di essa;
- per giusta causa, senza preavviso, nei casi che non consentano la prosecuzione
nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si
renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche
provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca
danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) riproduzione e asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o altri oggetti o
documenti di proprietà dell'azienda e/o del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del
cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata (*)
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni
nell'anno precedente;
i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute
nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui sopra, può essere disposta la
sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non
superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso
avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
---------(*) Vale a dire: assenza ingiustificata per tre giorni di seguito; oppure terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno,
in giorno successivo al festivo; ovvero assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno. Agli effetti della
recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Operai
Sono previsti i seguenti periodi di preavviso per gli operai non in prova:
Anni di servizio
fino al 3º
oltre il 3º
Periodo
una settimana
10 giorni di calendario
Impiegati
Per gli impiegati non in prova la durata del periodo di preavviso è la seguente:
Anni di
servizio
fino al 5º
dal 6º al 10º
oltre il 10º
1ª super e 1ª
categoria
2 mesi
3 mesi
4 mesi
2ª categoria (e imp. di 4º
altre
liv.)
categorie
1 mese e 1/2
1 mese
2 mesi
1 mese e 1/2
3 mesi
2 mesi
Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di
dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.
L'impiegato già in servizio alla data del 18 giugno 2008 mantiene "ad personam" l'eventuale
maggiore termine di preavviso di licenziamento cui abbia diritto in base a consuetudine o
contratto individuale.
Norme comuni
Le dimissioni devono essere presentate con le formalità previste dalla legge.
Tuttavia l'azienda può valutare come volontà di dimettersi - dopo 5 giorni di assenza - il
comportamento del lavoratore che receda in modo informale e non sia rintracciabile oppure,
convocato per iscritto, non si presenti al lavoro.
Per gli operai, l'indennità di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., è
equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi
della retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297:
- operai: minimo di retribuzione; indennità di contingenza, elemento economico territoriale
(fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di settore; superminimi "ad personam" di merito
o collettivi; trattamento economico per riposi annui, per ferie e per gratifica natalizia; utile di
cottimo e concottimo; indennità sostitutiva di mensa; indennità di trasporto; indennità per lavori
speciali disagiati (escluso gruppo A); indennità per lavori in alta montagna; indennità di cantiere
ferroviario;
- impiegati: minimo di retribuzione; indennità di contingenza; premio di produzione,
elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010); aumenti periodici di anzianità;
superminimi "ad personam" di merito o collettivi; tredicesima mensilità; premio annuo e premio
di fedeltà; indennità di cassa e di maneggio denaro; indennità sostitutiva di mensa; indennità
speciale a favore del personale direttivo; indennità di trasporto; indennità per lavori in galleria;
indennità per lavori in alta montagna; indennità di funzione quadri.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
Contributo alle Casse edili
L'entità del contributo è determinata a livello locale entro un massimo del 3%, da calcolare
sui seguenti elementi della retribuzione degli operai: minimo ed eventuale superminimo,
indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità
territoriale di settore e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.
Il contributo complessivo così stabilito è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per
1/6 a carico dei lavoratori.
Alla Cassa devono essere altresì versate le quote di adesione contrattuale, fissate come
segue:
- quota nazionale, 0,18% degli elementi della retribuzione suindicata maggiorati del 18,5%
e del 4,95%, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in parti uguali;
- quota territoriale, da stabilire con accordi locali, in misura paritetica.
Formazione professionale
Al fine di istituire e/o potenziare le Scuole edili è previsto un contributo a carico delle
imprese da fissare a livello territoriale in misura compresa tra lo 0,20% e l'1%, da calcolarsi sui
seguenti elementi della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di
contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), indennità territoriale di
settore, utile minimo di cottimo.
Le relative modalità di versamento sono stabilite dalle associazioni territoriali.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
La contrattazione territoriale di secondo livello avrà ad oggetto materie ed istituti diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli trattati a livello nazionale, specificamente individuati dal c.c.n.l.
La contrattazione integrativa avrà decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2011 e validità
triennale.
L'elemento economico territoriale può essere rinegoziato con decorrenza non anteriore al
1º gennaio 2010 per un importo massimo stabilito dalle Associazioni nazionali contraenti.
Elemento variabile della retribuzione
A decorrere dal 1º gennaio 2011, l'elemento economico territoriale (E.e.t.) cessa ed al suo
posto entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (E.v.r.).
Dalla stessa data gli importi in atto dell'E.e.t. saranno conglobati nei valori in vigore in
ciascuna circoscrizione territoriale dell'indennità territoriale di settore e del premio di produzione
degli impiegati.
L'E.v.r. - che ha validità triennale - viene fissato dalle Organizzazioni territoriali con
decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 come premio variabile ed espresso in misura
percentuale entro l'importo massimo del 6% (*) dei minimi in vigore al 1º gennaio 2010.
L'E.v.r. sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività
nel territorio e non inciderà sugli istituti retributivi contrattuali, compreso il t.f.r.
L'accordo di rinnovo 19 aprile 2010 definisce i criteri per la determinazione del premio.
E' confermata la proroga per l'anno 2010 (**) dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma
restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi
carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
------(*) Importo massimo stabilito dalle Associazioni nazionali.
(**) L'accordo 18 dicembre 2009 aveva disposto la proroga dei contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle date
che sarebbero state stabilite dall'accordo di rinnovo.
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
APPRENDISTATO
Per la disciplina interconfederale dell'apprendistato a decorrere dal 26 aprile 2012, si veda
l'Accordo interconfederale 18 aprile 2012.
Qualificazione professionale e durata
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve indicare la prestazione oggetto
del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del rapporto, il piano
formativo individuale (comprendente la descrizione del percorso formativo, la competenze da
acquisire, le competenze possedute, l'indicazione del tutor).
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle
maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l'impresa. Il datore di lavoro, qualora
non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un solo
apprendista.
La durata massima dell'apprendistato è così stabilita:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del 2º livello: 3 anni;
- qualifiche finali del 3º livello: 4 anni;
- qualifiche finali del 4º e 5º livello: 5 anni.
I periodi di servizio prestati come apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della
durata, purchè non separati da interruzioni superiori a 1 anno e semprechè riferiti alla stessa
attività lavorativa.
Le parti stipulanti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito
dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Periodo di prova
Il periodo di prova è regolamentato dalle disposizioni previste dal c.c.n.l. per gli operai e gli
impiegati, con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.
Inquadramento e retribuzione
Per l'apprendistato professionalizzante l'inquadramento ed il trattamento economico sono
quelli di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
In deroga a quanto sopra, l'inquadramento dell'apprendista ed il relativo trattamento
economico, nel caso di primo inserimento del settore, sono così determinati:
- 1º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2º e 3º livello
- 2º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4º livello
- 3º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5º livello.
Sempre nell'ipotesi di primo inserimento, a metà della durata del periodo di apprendistato
professionalizzante, purché non si tratti di rapporti finalizzati al conseguimento del 2º livello,
all'apprendista vengono riconosciuti l'inquadramento ed il trattamento economico di un livello
superiore a quello di assunzione.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il
trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell'istituto stesso.
Nelle more, agli apprendisti minorenni si applica la normativa di cui all'art. 93 del c.c.n.l. 29
gennaio 2000. I contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1º giugno
2005, hanno una durata massima di 3 anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori
viene erogata fino al sesto semestre. Per l'aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle
tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della legge n.
25/1955 di cui agli Allegati A e B del contratto 18 giugno 2008.
Malattia ed infortunio
Agli apprendisti è applicabile, in caso di malattia e infortunio sul lavoro e di malattia
professionale, la disciplina prevista per i qualificati.
Attività formativa
Il Formedil nazionale elaborerà i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Nelle more, l'apprendistato professionalizzante può essere adottato, oltre che con
riferimento ai profili di cui all'accordo 31 maggio 2005, anche per profili di carattere generale,
benché non espressamente previsti dal documento ISFOL, quali, ad esempio, le figure
professionali di tipo amministrativo.
La durata della formazione è la seguente:
- 120 ore annue per l'apprendistato professionalizzante;
- 240 ore annue nel caso di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49 comma 5, lettera a), D.Lgs. n.
276/2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze
dell'impresa. L'apprendista deve frequentare la scuola edile all'atto dell'assunzione o in ragione
della programmazione attuata dalla stessa scuola competente per territorio per lo svolgimento
di 24 ore comprensive delle 8 ore destinate alla sicurezza.
Preavviso
Il periodo di preavviso è quello previsto per gli operai e gli impiegati, con riferimento al
livello riconosciuto all'apprendista.
Prestazioni aggiuntive
Gli apprendisti iscritti alla Cassa edile possono beneficiare del trattamento di Cassa
integrazione guadagni ordinaria in caso di sospensione o interruzione dell'attività lavorativa per
eventi meteorologici per periodi non inferiori ad un giorno.
La prestazione - pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per l'evento suddetto
- sarà erogata dalla Cassa edile (con anticipazione della stessa da parte dell'impresa e
successivo rimborso) per un massimo di 150 ore/anno di interruzione.
A tal fine, le imprese che abbiano in forza apprendisti sono tenute al versamento di un
contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dall'apprendista.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Inquadramento e durata
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi
(estesa a 36 mesi per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o
psichico).
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale, può essere fissata una durata massima di 12 mesi.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento il
cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio
qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di
4º livello.
Per gli impiegati l'inquadramento ed il trattamento economico sono quelli di due livelli
inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Riguardo all'ipotesi di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con
professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento è di un livello
inferiore sia per la categoria operaia che per quella impiegatizia.
Attività formativa
La formazione teorica non deve essere inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di
nozioni di prevenzione antinfortunistica, che è necessariamente impartita nella fase iniziale del
rapporto e ha la durata di 8 ore, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale.
La formazione teorica, effettuata prioritariamente presso la scuola edile, è accompagnata
da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in
funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Malattia
Il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento, nel caso di malattia o infortunio non
sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 70 giorni. Nel corso di tale
periodo verrà applicato il c.c.n.l ed il c.c.p.l..
Trasformazione del rapporto
Qualora il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento sarà computato nell'anzianità di
servizio ai fini degli istituti legali e contrattuali, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti
periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
LAVORO A TERMINE
L'assunzione con contratto a termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Fatta eccezione per le ipotesi individuate dall'art. 10, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 368/2001,
il numero di lavoratori da utilizzare con contratto a termine per le ulteriori causali non può
superare, su una media annua (*), cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo
determinato, il 25% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa (con
arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni derivanti dall'applicazione della
percentuale).
E' comunque consentito instaurare almeno 7 contratti a termine e/o di somministrazione a
tempo determinato, purché non eccedenti 1/3 del numero dei lavoratori a tempo indeterminato
dell'impresa.
---------(*) La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Deroga assistita
Nell'ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo
contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potrà avere un'ulteriore durata non superiore a 8 mesi.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Ipotesi ammesse
Ferma restando la vigenza delle clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro
interinale in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, la somministrazione a tempo
determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di intensa attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di
nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non
possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a
quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non
programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le
mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Casi di esclusione
Il ricorso alla somministrazione è vietato nelle ipotesi di seguito indicate, in aggiunta a
quelle previste dalla legge:
- lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al D.Lgs. n. 66/2000;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, come definite dalla normativa in materia;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'utilizzo di esplosivi.
Nei casi sopra elencati la somministrazione è comunque consentita nei confronti delle
agenzie che siano state specificatamente abilitate allo svolgimento delle attività descritte.
Limiti percentuali
Il numero di lavoratori da utilizzare con contratto di somministrazione nelle ipotesi sopra
elencate nei numeri da 1) a 4) per gli operai non può superare, su una media annua (*),
cumulativamente con i contratti a termine, il 25% dei rapporti a tempo indeterminato in atto
nell'impresa (con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni derivanti
dall'applicazione della percentuale); tale percentuale è comprensiva anche, con eccezione delle
fattispecie individuate dall'art. 10, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 368/2001, dei contratti di
somministrazione a tempo determinato per gli impiegati).
E' comunque consentito instaurare almeno 7 rapporti somministrazione a tempo
determinato e/o di contratti a termine, purché non eccedenti 1/3 del numero di lavoratori a
tempo indeterminato dell'impresa.
---------(*) La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, con riduzione della prestazione rispetto all'orario normale giornaliero;
- verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, con combinazione delle due precedenti modalità.
L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell'orario di
lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno.
La retribuzione diretta e indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati
all'orario di lavoro concordato.
Le parti possono stabilire le condizioni per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa.
Limiti percentuali
La percentuale di lavoratori che possono essere assunti a part-time è stabilita nel 3% (*)
del totale degli assunti a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non
ecceda il 30% (*) degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Sono esclusi dai limiti quantitativi suddetti i contratti part-time stipulati per gli impiegati, per
gli operai non adibiti alla produzione, esclusi gli autisti, per gli operai di 4º livello, per gli operai
occupati in lavori di restauro ed archeologici, per gli operai che fruiscano di trattamento
pensionistico nonché per le trasformazioni di rapporti da full-time a part-time motivate dal gravi
problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o parenti di 1º
grado per malattia o disabilità che richiedano assistenza continua.
---------(*) I contratti a tempo parziale eccedenti detta percentuale, impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a
decorrere dalla data della delibera della Commissione Casse edili di recepimento che obbliga l'adozione di tale criterio
da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della Commissione stessa.
Lavoro supplementare
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive o amministrative, nel part-time
orizzontale, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso al lavoro supplementare, fino al
raggiungimento di 40 ore settimanali.
Le ore prestate entro tale limite sono retribuite con quote orarie di retribuzione diretta
maggiorate della percentuale del 20% (*), incidente su tutti gli istituti legali e contrattuali, indiretti
e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti alla Cassa edile e non incidente (per
gli impiegati) sul trf.
Nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso a lavoro
straordinario, retribuito con le relative maggiorazioni.
Clausole elastiche e flessibili
Per le fattispecie di part-time escluse da limiti quantitativi (v. supra), è in facoltà delle parti
introdurre nel contratto clausole che consentano la variazione della collocazione temporale
della prestazione (clausole flessibili) ovvero, nel part-time verticale o misto, la variazione in
aumento della prestazione (clausole elastiche).
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore prestate in aumento sarà applicata
una maggiorazione del 20% (*) della retribuzione.
L'aumento è consentito nel limite annuo del 30% delle normale prestazione a tempo
parziale.
In caso di applicazione di clausole flessibili, per le ore relative sarà applicata una
maggiorazione del 10% (*) della retribuzione, computata con gli stessi criteri del lavoro
supplementare.
------(*) Calcolata su paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre
2010), indennità territoriale di settore, eventuale utile di cottimo, per gli operai e calcolata forfettariamente su stipendio
minimo mensile, superminimo collettivo, superminimo "ad personam" di merito, ex indennità di contingenza, premio di
produzione territoriale, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010), aumenti periodici di anzianità e
compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato, per gli impiegati.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PENSIONE
Istituzione
La previdenza integrativa è realizzata mediante adesione al Fondo Prevedi, istituito in data
15 ottobre 2001 ed autorizzato all'esercizio dell'attività l'8 agosto 2002.
Soggetti associati
Destinatari del Fondo di previdenza complementare sono gli operai, gli impiegati ed i
quadri, non in prova, assunti:
- a tempo indeterminato;
- con contratto di formazione e lavoro;
- con contratto di apprendistato;
- a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 3 mesi.
Possono aderire al fondo anche i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dalla
organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti l'accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti,
nonché dagli enti paritetici di settore, alle condizioni previste dall'accordo istitutivo.
L'adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna di una scheda informativa.
CONTRIBUTI
Contribuzione
Il Fondo viene alimentato mediante contributi a carico delle imprese e dei lavoratori e da
quote del t.f.r. in corso di maturazione.
L'obbligo contributivo, che sorge in conseguenza dell'adesione da parte del lavoratore, è
così determinato:
- 1% della retribuzione utile ai fini del t.f.r. a carico del lavoratore, che può peraltro versare
contributi aggiuntivi alle condizioni previste dallo statuto del fondo;
- 1% della retribuzione come sopra determinata a carico del datore di lavoro;
- 18% dell'accantonamento del t.f.r. maturato nell'anno (100% nel caso di lavoratori di
prima assunzione successiva al 28 aprile 1993).
Contributo straordinario per lavori usuranti e pesanti
Il c.c.n.l. 18 giugno 2008 aveva affidato ad una Commissione paritetica la definizione delle
modalità di copertura degli oneri di accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie per i lavori
pesanti o usuranti e la determinazione dei criteri di ripartizione tra Istituto pubblico (sistema
obbligatorio) o Cassa edile (sistema mutualistico).
La Commissione doveva anche indicare come costituire un "Fondo lavori usuranti e
pesanti", a copertura di eventuali vuoti contributivi, a garanzia di un miglioramento dei tempi di
accesso alla previdenza obbligatoria. Il c.c.n.l. 18 giugno 2008 fissava i costi contrattuali nella
misura dello 0,10% della retribuzione.
L'accordo di rinnovo 19 aprile 2010 ha stabilito che detto contributo entra in vigore dal 1º
ottobre 2010 e che, in attesa della costituzione presso la Cassa edile del "Fondo lavori usuranti
e pesanti", il 50% del contributo vada versato al Fondo Prevedi.
Dal 1º ottobre 2010 dunque, e per un periodo di 2 anni, il contributo è così suddiviso:
- 0,05% della retribuzione al Prevedi;
- 0,05% della retribuzione al costituendo "Fondo lavori usuranti e pesanti".
La singola Cassa edile verserà al Prevedi:
- a dicembre 2011, il contributo raccolto fino a settembre 2011;
- a dicembre 2012, il contributo raccolto dal 1º ottobre 2011 al 30 settembre 2012.
Dal 1º ottobre 2012 cessa l'obbligo di contribuzione al Prevedi ed il contributo "lavori
usuranti e pesanti" è ripristinato nella misura dello 0,10%.
Contratto Collettivo Assicurazioni
1º gennaio 2010 - 30 giugno 2013
Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dalle modifiche
apportate dall'ipotesi di intesa 7 marzo 2012 al c.c.n.l. 17 settembre 2007
(*) per il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione
produttiva ed alla produzione dipendente dalle imprese di assicurazione
aderenti all'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)
---------(*) Integrato dal verbale 22 maggio 2008 e dall'accordo 14 giugno 2012 in materia di
apprendistato professionalizzante.
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
MANSIONI
DIRITTI SINDACALI
AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA
RETRIBUZIONE
DURATA DELLA PRESTAZIONE
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
ASSENZE
SANZIONI DISCIPLINARI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
ASSISTENZA INTEGRATIVA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
APPRENDISTATO
CONTRATTO DI INSERIMENTO
LAVORO A TERMINE
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PENSIONE
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Classificazione del personale
Personale amministrativo
Il sistema di classificazione del personale prevede 5 aree professionali (A, B, C, D, E) e 7
livelli retributivi; l'area B è suddivisa in 3 posizioni organizzative.
Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da
esemplificazioni di profili professionali.
Area A - Sez. A) - 7º livello retributivo
Funzionari: lavoratori che svolgono in autonomia funzioni importanti per l'impresa che
comportino una responsabilità di particolare rilevanza nonchè coloro che siano preposti in via
permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di più
capi ufficio o di uno o più funzionari.
Tale livello è articolato in 3 gradi.
Area A - Sez. B) - 6º livello retributivo
Quadri: lavoratori preposti, con grado elevato di capacità organizzativa, ad una unità
importante, anche in termini dimensionali, caratterizzata da una specifica competenza tecnicoprofessionale degli addetti e/o specialisti cui sia affidata la responsabilità di progetti significativi,
anche in termini temporali, per l'attuazione degli obiettivi dell'impresa e in cui operino addetti
caratterizzati da una specifica competenza tecnico-professionale.
Area B
Lavoratori che svolgono in via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente
e quantitativamente significativa, mansioni che possono richiedere significative competenze
tecnico-professionali.
In questa area sono previste 3 posizioni organizzative fra loro fungibili:
Posizione organizzativa 3ª, 6º livello retributivo: lavoratori che siano preposti in via
permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un
gruppo di lavoratori, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento
nell'area professionale B, posizioni organizzative 2 e 1 (o almeno uno dei quali sia vice capo
ufficio) e/o che, in autonomia ed in via continuativa e - ancorché non prevalente qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono compiti per i quali è richiesta
un'elevata competenza tecnico-professionale, acquisita normalmente con adeguato tirocinio e
corsi di specializzazione e sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Posizione organizzativa 2ª, 5º livello retributivo: lavoratori che siano preposti in via
permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento e controllo di un gruppo di
lavoratori parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto l'inquadramento nella posizione
organizzativa 1 o che siano preposti a coadiuvare in via permanente il capo ufficio nei suoi
compiti e/o che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non prevalente qualitativamente e quantitativamente significativa, avendo acquisito una specifica competenza,
svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale e/o forniscono assistenza e
consulenza per problemi complessi.
Posizione organizzativa 1ª, 4º livello retributivo: lavoratori che svolgono in via continuativa e
- ancorché non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa attività
impiegatizie di concetto operativamente autonome nei limiti delle direttive di carattere generale
impartite dal diretto superiore gerarchico.
Area C - 3º livello retributivo
Impiegati: lavoratori che sulla base di norme, procedure o prassi prestabilite svolgono in via
continuativa e - ancorchè non prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa
attività impiegatizie d'ordine ovvero svolgono in modo promiscuo attività impiegatizie esecutive
congiunte ad attività, anche manuali, ausiliarie al funzionamento degli uffici.
Operai: lavoratori che svolgono attività manuali complesse che richiedono specializzazione
o comportano l'uso, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di particolare
complessità o valore.
Area D - 2º livello retributivo
Operai: lavoratori che svolgono attività manuali e/o ausiliarie al funzionamento degli uffici
per abilitarsi alle quali occorrono semplici conoscenze professionali e/o per le quali è richiesto
un certo periodo di pratica.
Area E - 1º livello retributivo
Operai: lavoratori che svolgono attività manuali semplici.
Periti liquidatori, liquidatori e corrispondenti sinistri
Dopo 3 anni di permanenza nella mansione (Area B, posizione organizzativa 1, profilo c),
passano alla posizione organizzativa 2.
Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, il passaggio
avverrà alla scadenza dell'apprendistato.
Addetti alla produzione
I lavoratori sono classificati in 4 livelli e possono svolgere attività di promotore finanziario a
favore di un'impresa del gruppo assicurativo presso cui lavorano, previa autorizzazione
dell'impresa di appartenenza.
4º Livello
Lavoratori incaricati di programmare e/o coordinare e promuovere la produzione in un
determinato territorio o per determinate fasce di rischio o di settore o di utenza, sovrintendendo
ed assistendo l'organizzazione produttiva ovvero lavoratori incaricati in via permanente ed
esclusiva, per l'elevata capacità tecnico-professionale acquisita con una adeguata permanenza
nel 3º livello, della produzione per affari di notevole complessità e/o per fasce di clientela o
settore di utenza particolarmente qualificati.
3º Livello
Lavoratori con incarico di produzione, di organizzazione e di sovrintendenza sull'attività di
uno o più gruppi di venditori di livelli inferiori e/o con mansioni di analisi e valutazione dei singoli
rischi e delle caratteristiche della domanda.
2º Livello
Lavoratori con incarico di produzione.
1º Livello
Lavoratori da preparare professionalmente, con incarico di produzione.
Tali lavoratori passano al livello superiore dopo 5 anni di permanenza nel 1º livello.
Addetti al call center
I lavoratori sono classificati in 2 livelli, qui chiamati A e B. In sede aziendale viene definita
l'eventuale figura del coordinatore del team degli addetti (il cui trattamento economico è stabilito
dal c.c.n.l. - Allegato 4C).
A) Lavoratori che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di
centrali specializzate (call center) e con il supporto della tecnologia informatica, svolgono attività
di liquidazione dei sinistri secondo procedure altamente standardizzate che richiedono un
ridotto apporto di competenze assicurative ed operino, quindi, senza le tradizionali tecniche
liquidative (trattativa sull'an e/o sul quantum); nonchè lavoratori che, operando nell'ambito di call
center, svolgono compiti ausiliari strettamente conseguenti, funzionali e connessi a quegli degli
addetti del front office, necessari all'operatività delle iniziative assunte da questi e al
completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center
(addetti al back office). A questi addetti possono essere affidate mansioni composte. L'attività
telefonica non può comunque superare il 90% del tempo di lavoro, con riferimento alla durata
giornaliera.
B) Lavoratori che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di
centrali specializzate (call center) e con il supporto della tecnologia informatica, e seguendo
procedure altamente standardizzate che richiedono un ridotto apporto di competenze
assicurative, siano addetti alla vendita (sia inbound che outbound) di prodotti assicurativi
standardizzati. Detto personale può essere adibito anche ad attività ausiliarie della vendita.
Periodo di prova
E' previsto un periodo di prova non superiore a 3 mesi.
Sono esclusi dal periodo di prova i rapporti derivanti da contratti di apprendistato, di
inserimento ed a tempo determinato non inferiori a 9 mesi, trasformati in contratti a tempo
indeterminato.
MANSIONI
Assegnazione a mansioni superiori
Per il personale amministrativo il passaggio al livello superiore comporta l'inserimento nella
medesima classe stipendiale del livello di provenienza; il passaggio ad un livello diverso da
quello immediatamente superiore comporta il passaggio alla tabella del livello immediatamente
superiore con le modalità prima indicate ed il successivo inserimento nella classe stipendiale
della tabella del livello di destinazione il cui importo risulti immediatamente superiore.
Qualora al lavoratore amministrativo siano affidate - in via continuativa - mansioni inerenti
una posizione organizzativa superiore e, ancorché non prevalente, qualitativamente e
quantitativamente significativa, questi passerà a tutti gli effetti nella posizione organizzativa
superiore trascorsi 90 giorni dallo svolgimento delle suddette mansioni. I passaggi a mansioni
inerenti una posizione organizzativa inferiore rispetto a quella d'inquadramento non possono
superare, volta per volta, il 10% degli addetti all'Area professionale B.
Per gli addetti alla produzione il passaggio al livello superiore comporta l'inserimento nella
classe stipendiale il cui importo risulti immediatamente superiore, garantendo comunque un
vantaggio economico corrispondente al valore di 2 scatti del livello di provenienza.
Sia per il personale amministrativo che per gli addetti alla produzione e ai soli fini dello
scatto di classe viene riconosciuta l'anzianità in corso di maturazione, con un limite massimo di
2 anni per gli appartenenti all'ultima classe.
DIRITTI SINDACALI
Rappresentanze in azienda
Possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali con un numero di componenti
pari a:
- 2, nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- 3, nelle unità produttive oltre 200 e fino a 500 dipendenti;
- 4, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti.
Esercizio dei diritti sindacali
Permessi
I componenti delle R.S.A., con la carica di dirigente o non, per l'espletamento dei propri
compiti, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, possono usufruire di permessi retribuiti che
non possono superare globalmente, per ciascuna R.S.A., un monte ore annuo (*) pari a 1 ora
per ciascun dipendente dell'unità produttiva.
Nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, nei confronti delle R.S.A. delle
Organizzazioni sindacali che:
a) abbiano una consistenza numerica, accertata sulla base delle deleghe rilasciate alle
imprese, superiore a 1.300 iscritti;
b) abbiano iscritti in almeno 15 imprese socie dell'ANIA;
c) siano organizzate sulla base di organismi territoriali in almeno 10 province o
comprensori;
d) siano costituite con un numero di lavoratori iscritti pari o superiore a 5;
il monte ore di permessi retribuiti di cui sopra va incrementato con un ulteriore numero di
permessi retribuiti pari a:
- 15 minuti per ogni dipendenti dell'unità produttiva stessa, nelle unità produttive che
occupano da 201 fino a 600 dipendenti;
- 25 minuti per ogni dipendente dell'unità produttiva stessa, nelle unità produttive che
occupano oltre 600 dipendenti.
Qualora nella stessa azienda siano costitute più R.S.A. nell'ambito della stessa
organizzazione sindacale e sia istituito un organo di coordinamento delle stesse, in aggiunta al
monte ore sopra indicato, viene riconosciuto complessivamente per ciascuna R.S.A. un numero
di ore di permessi retribuiti, da utilizzarsi esclusivamente per la partecipazione alle riunioni di
detto organo, pari a:
- 24 ore all'anno per le imprese sino a 200 dipendenti;
- 32 ore all'anno per le imprese da 201 sino a 600 dipendenti;
- 40 ore all'anno per le imprese con oltre 600 dipendenti.
Per usufruire dei permessi i lavoratori che ne abbiano diritto devono darne preavviso
all'impresa, di norma 24 ore prima.
I permessi retribuiti non utilizzati nel corso dell'anno di pertinenza non possono essere
utilizzati negli anni successivi.
Non sono computabili nel monte ore i permessi retribuiti fruiti dai dirigenti delle R.S.A., nei
limiti numerici di cui all'art. 23, L. n. 300/1970:
- per la partecipazione agli incontri delle delegazioni nelle trattative per la contrattazione
aziendale e agli incontri con l'ANIA previsti dal protocollo 15 giugno 1980, allegato 5;
- per la partecipazione agli incontri con la direzione indetti su iniziativa della direzione
stessa, nel limite di due dirigenti per ciascuna R.S.A.
Ai rappresentanti aziendali delle OO.SS., firmatarie dell'accordo in tema di tutele sindacali
30 gennaio 2002, viene attribuito un monte ore complessivo annuo, per ciascuna delle predette
OO.SS., di 40 ore di permesso retribuito da fruire nell'ambito delle procedure di confronto
sindacale relative a gruppi di imprese.
Il testo contrattuale prevede, inoltre, norme specifiche per il personale che riveste cariche
sindacali a livello nazionale, ovvero di strutture territoriali periferiche all'interno delle
organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.
---------(*) Per anno si intende il periodo 1º febbraio-31 gennaio.
Assemblee
I lavoratori possono usufruire di 10 ore annue retribuite al fine di partecipare ad assemblee
indette durante l'orario di lavoro dalla R.S.A., previa comunicazione da far pervenire all'azienda
almeno 24 ore prima dell'effettuazione delle stesse.
AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA
Rappresentanti dei lavoratori
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - composto in parte da lavoratori
operanti presso la direzione generale ed in parte da lavoratori operanti presso le sedi
periferiche - è così individuato:
Rappresentanti
Dipendenti azienda
1
2
3
5
8
10
fino a 100
da 101 a 200
da 201 a 600
da 601 a 1.000
da 1.001 a 3.000
oltre 3.000
Permessi
Per l'esercizio delle proprie funzioni, ogni rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un
monte ore di permessi retribuiti pari a 50 ore annue, non comprensivo delle ore utilizzate per lo
svolgimento dell'attività consultiva e per la partecipazione alla riunione periodica.
RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Quota oraria e giornaliera
La paga oraria viene calcolata dividendo un dodicesimo della retribuzione annua
contrattuale (*) per i seguenti divisori:
Classificazione
Coefficiente
Personale amministrativo:
- a 37.00 ore settimanali
- a 37.30 ore settimanali
- a 43.00 ore settimanali
- a 44.30 ore settimanali
- a 45.00 ore settimanali
Addetti al call center
160
162
186
193
195
160
---------(*) Comprensiva, per gli addetti ai call center di cui alla lettera B), della media provvigionale.
Minimi tabellari
I minimi di retribuzione di seguito indicati sono espressi in valori mensili.
Personale amministrativo
A) Lavoratori in forza al 18 dicembre 1999
Livello/Classe
7 - 8ª classe
7 - 7ª classe
7 - 6ª classe
7 - 5ª classe
7 - 4ª classe
7 - 3ª classe
7 - 2ª classe
7 - 1ª classe
6 – 13ª classe
6 – 12ª classe
6 – 11ª classe
6 – 10ª classe
6 - 9ª classe
6 - 8ª classe
6 - 7ª classe
6 - 6ª classe
6 - 5ª classe
6 - 4ª classe
6 - 3ª classe
6 - 2ª classe
6 - 1ª classe
5 – 13ª classe
5 – 12ª classe
5 – 11ª classe
5 – 10ª classe
5 - 9ª classe
5 - 8ª classe
5 - 7ª classe
5 - 6ª classe
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
2.814,77
2.733,64
2.652,51
2.579,83
2.507,15
2.434,46
2.361,78
2.289,10
2.725,53
2.653,70
2.581,86
2.510,02
2.438,19
2.366,35
2.294,51
2.222,68
2.164,93
2.107,18
2.049,42
1.991,67
1.933,92
2.522,45
2.458,22
2.393,99
2.329,76
2.265,53
2.201,30
2.137,07
2.072,84
2.885,14
2.801,98
2.718,82
2.644,32
2.569,82
2.495,33
2.420,83
2.346,33
2.793,67
2.720,04
2.646,41
2.572,77
2.499,14
2.425,51
2.351,88
2.278,25
2.219,05
2.159,85
2.100,66
2.041,46
1.982,27
2.585,51
2.519,68
2.453,84
2.388,01
2.322,17
2.256,33
2.190,50
2.124,66
2.957,27
2.872,03
2.786,79
2.710,43
2.634,07
2.557,71
2.481,35
2.404,98
2.863,51
2.788,04
2.712,57
2.637,09
2.561,62
2.486,15
2.410,67
2.335,20
2.274,53
2.213,85
2.153,18
2.092,50
2.031,83
2.650,15
2.582,67
2.515,19
2.447,71
2.380,22
2.312,74
2.245,26
2.177,78
2.990,69
2.904,49
2.818,28
2.741,06
2.663,84
2.586,61
2.509,39
2.432,16
2.895,87
2.819,55
2.743,22
2.666,89
2.590,57
2.514,24
2.437,92
2.361,59
2.300,23
2.238,87
2.177,51
2.116,15
2.054,79
2.680,10
2.611,85
2.543,61
2.475,36
2.407,12
2.338,88
2.270,63
2.202,39
2.999,66
2.913,20
2.826,74
2.749,28
2.671,83
2.594,37
2.516,91
2.439,46
2.904,56
2.828,00
2.751,45
2.674,89
2.598,34
2.521,78
2.445,23
2.368,67
2.307,13
2.245,58
2.184,04
2.122,49
2.060,95
2.688,14
2.619,69
2.551,24
2.482,79
2.414,34
2.345,89
2.277,44
2.208,99
5 - 5ª classe
5 - 4ª classe
5 - 3ª classe
5 - 2ª classe
5 - 1ª classe
4 – 13ª classe
4 – 12ª classe
4 – 11ª classe
4 – 10ª classe
4 - 9ª classe
4 - 8ª classe
4 - 7ª classe
4 - 6ª classe
4 - 5ª classe
4 - 4ª classe
4 - 3ª classe
4 - 2ª classe
4 - 1ª classe
3 – 13ª classe
3 – 12ª classe
3 – 11ª classe
3 – 10ª classe
3 - 9ª classe
3 - 8ª classe
3 - 7ª classe
3 - 6ª classe
3 - 5ª classe
3 - 4ª classe
3 - 3ª classe
3 - 2ª classe
3 - 1ª classe
2 – 13ª classe
2 – 12ª classe
2 – 11ª classe
2 – 10ª classe
2 - 9ª classe
2 - 8ª classe
2 - 7ª classe
2 - 6ª classe
2 - 5ª classe
2 - 4ª classe
2 - 3ª classe
2 - 2ª classe
2 - 1ª classe
1 – 13ª classe
1 – 12ª classe
1 – 11ª classe
1 – 10ª classe
1 - 9ª classe
1 - 8ª classe
1 - 7ª classe
1 - 6ª classe
1 - 5ª classe
1 - 4ª classe
1 - 3ª classe
1 - 2ª classe
2.020,72
1.968,60
1.916,49
1.864,37
1.812,26
2.350,42
2.292,10
2.233,79
2.175,47
2.117,16
2.058,84
2.000,53
1.942,22
1.895,73
1.849,25
1.802,77
1.756,29
1.709,80
2.152,86
2.100,18
2.047,50
1.994,82
1.942,14
1.889,46
1.836,78
1.784,10
1.740,72
1.697,33
1.653,95
1.610,57
1.567,18
1.913,73
1.870,63
1.827,53
1.784,43
1.741,32
1.698,22
1.655,12
1.612,02
1.575,96
1.539,90
1.503,84
1.467,78
1.431,72
1.775,81
1.740,87
1.705,94
1.671,01
1.636,07
1.601,14
1.566,21
1.531,28
1.496,63
1.461,98
1.427,33
1.392,68
2.071,24
2.017,82
1.964,40
1.910,98
1.857,56
2.409,18
2.349,40
2.289,63
2.229,86
2.170,09
2.110,32
2.050,54
1.990,77
1.943,13
1.895,48
1.847,84
1.800,19
1.752,55
2.206,68
2.152,69
2.098,69
2.044,69
1.990,69
1.936,70
1.882,70
1.828,70
1.784,23
1.739,77
1.695,30
1.650,83
1.606,36
1.961,58
1.917,39
1.873,22
1.829,04
1.784,86
1.740,68
1.696,50
1.652,32
1.615,36
1.578,40
1.541,44
1.504,47
1.467,51
1.820,20
1.784,39
1.748,59
1.712,78
1.676,98
1.641,17
1.605,37
1.569,56
1.534,04
1.498,53
1.463,01
1.427,49
2.123,02
2.068,27
2.013,51
1.958,76
1.904,00
2.469,41
2.408,14
2.346,87
2.285,60
2.224,34
2.163,07
2.101,81
2.040,54
1.991,70
1.942,87
1.894,03
1.845,20
1.796,36
2.261,85
2.206,50
2.151,16
2.095,81
2.040,46
1.985,12
1.929,77
1.874,42
1.828,84
1.783,26
1.737,68
1.692,10
1.646,52
2.010,61
1.965,33
1.920,05
1.874,76
1.829,48
1.784,19
1.738,91
1.693,62
1.655,74
1.617,86
1.579,97
1.542,09
1.504,20
1.865,71
1.829,00
1.792,30
1.755,60
1.718,90
1.682,20
1.645,50
1.608,80
1.572,40
1.535,99
1.499,58
1.463,18
2.147,01
2.091,64
2.036,26
1.980,89
1.925,52
2.497,31
2.435,35
2.373,39
2.311,43
2.249,47
2.187,52
2.125,56
2.063,60
2.014,21
1.964,82
1.915,44
1.866,05
1.816,66
2.287,41
2.231,44
2.175,46
2.119,49
2.063,52
2.007,55
1.951,57
1.895,60
1.849,51
1.803,41
1.757,32
1.711,22
1.665,13
2.033,33
1.987,54
1.941,74
1.895,95
1.850,15
1.804,35
1.758,56
1.712,76
1.674,45
1.636,14
1.597,83
1.559,51
1.521,20
1.886,79
1.849,67
1.812,56
1.775,44
1.738,32
1.701,21
1.664,09
1.626,98
1.590,16
1.553,34
1.516,53
1.479,71
2.153,45
2.097,91
2.042,37
1.986,83
1.931,29
2.504,80
2.442,66
2.380,51
2.318,37
2.256,22
2.194,08
2.131,93
2.069,79
2.020,25
1.970,72
1.921,18
1.871,65
1.822,11
2.294,27
2.238,13
2.181,99
2.125,85
2.069,71
2.013,57
1.957,43
1.901,29
1.855,05
1.808,82
1.762,59
1.716,36
1.670,12
2.039,43
1.993,50
1.947,57
1.901,64
1.855,70
1.809,77
1.763,83
1.717,90
1.679,48
1.641,05
1.602,62
1.564,19
1.525,76
1.892,45
1.855,22
1.817,99
1.780,77
1.743,54
1.706,31
1.669,09
1.631,86
1.594,93
1.558,00
1.521,08
1.484,15
1 - 1ª classe
1.358,02
1.391,98
1.426,77
1.442,90
1.447,23
B) Lavoratori assunti dal 18 dicembre 1999
Livello/Classe
7 - 8ª classe
7 - 7ª classe
7 - 6ª classe
7 - 5ª classe
7 - 4ª classe
7 - 3ª classe
7 - 2ª classe
7 - 1ª classe
6 – 12ª classe
6 – 11ª classe
6 – 10ª classe
6 - 9ª classe
6 - 8ª classe
6 - 7ª classe
6 - 6ª classe
6 - 5ª classe
6 - 4ª classe
6 - 3ª classe
6 - 2ª classe
6 - 1ª classe
5 – 12ª classe
5 – 11ª classe
5 – 10ª classe
5 - 9ª classe
5 - 8ª classe
5 - 7ª classe
5 - 6ª classe
5 - 5ª classe
5 - 4ª classe
5 - 3ª classe
5 - 2ª classe
5 - 1ª classe
4 – 12ª classe
4 – 11ª classe
4 – 10ª classe
4 - 9ª classe
4 - 8ª classe
4 - 7ª classe
4 - 6ª classe
4 - 5ª classe
4 - 4ª classe
4 - 3ª classe
4 - 2ª classe
4 - 1ª classe
3 – 12ª classe
3 – 11ª classe
3 – 10ª classe
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
2.814,68
2.739,60
2.664,51
2.589,43
2.514,35
2.439,27
2.364,18
2.289,10
2.595,52
2.535,37
2.475,23
2.415,08
2.354,94
2.294,79
2.234,65
2.174,50
2.114,36
2.054,21
1.994,07
1.933,92
2.432,23
2.375,87
2.319,51
2.263,14
2.206,78
2.150,42
2.094,06
2.037,70
1.981,34
1.924,98
1.868,62
1.812,26
2.294,73
2.241,55
2.188,38
2.135,20
2.082,03
2.028,85
1.975,68
1.922,50
1.869,33
1.816,15
1.762,98
1.709,80
2.103,32
2.054,58
2.005,84
2.885,05
2.808,09
2.731,13
2.654,17
2.577,21
2.500,25
2.423,29
2.346,33
2.660,41
2.598,76
2.537,11
2.475,46
2.413,81
2.352,16
2.290,51
2.228,87
2.167,22
2.105,57
2.043,92
1.982,27
2.493,03
2.435,26
2.377,49
2.319,72
2.261,95
2.204,18
2.146,41
2.088,64
2.030,87
1.973,10
1.915,33
1.857,56
2.352,09
2.297,59
2.243,08
2.188,58
2.134,08
2.079,57
2.025,07
1.970,57
1.916,06
1.861,55
1.807,05
1.752,55
2.155,90
2.105,94
2.055,98
2.957,17
2.878,29
2.799,40
2.720,52
2.641,64
2.562,75
2.483,87
2.404,98
2.726,92
2.663,72
2.600,54
2.537,35
2.474,16
2.410,97
2.347,78
2.284,59
2.221,40
2.158,21
2.095,02
2.031,83
2.555,36
2.496,15
2.436,93
2.377,72
2.318,50
2.259,29
2.200,07
2.140,86
2.081,65
2.022,43
1.963,22
1.904,00
2.410,90
2.355,03
2.299,16
2.243,30
2.187,43
2.131,56
2.075,70
2.019,83
1.963,96
1.908,09
1.852,23
1.796,36
2.209,80
2.158,59
2.107,38
2.990,59
2.910,81
2.831,04
2.751,26
2.671,49
2.591,71
2.511,94
2.432,16
2.757,73
2.693,82
2.629,92
2.566,02
2.502,11
2.438,21
2.374,31
2.310,40
2.246,50
2.182,60
2.118,69
2.054,79
2.584,24
2.524,35
2.464,47
2.404,58
2.344,70
2.284,82
2.224,93
2.165,05
2.105,17
2.045,28
1.985,40
1.925,52
2.438,14
2.381,64
2.325,14
2.268,64
2.212,15
2.155,65
2.099,15
2.042,65
1.986,16
1.929,65
1.873,16
1.816,66
2.234,77
2.182,98
2.131,20
2.999,56
2.919,54
2.839,53
2.759,52
2.679,50
2.599,49
2.519,47
2.439,46
2.766,00
2.701,91
2.637,81
2.573,72
2.509,62
2.445,52
2.381,43
2.317,33
2.253,24
2.189,14
2.125,05
2.060,95
2.591,99
2.531,93
2.471,86
2.411,80
2.351,74
2.291,67
2.231,61
2.171,54
2.111,48
2.051,42
1.991,36
1.931,29
2.445,45
2.388,79
2.332,12
2.275,45
2.218,78
2.162,12
2.105,45
2.048,78
1.992,11
1.935,44
1.878,78
1.822,11
2.241,47
2.189,53
2.137,59
3 - 9ª classe
3 - 8ª classe
3 - 7ª classe
3 - 6ª classe
3 - 5ª classe
3 - 4ª classe
3 - 3ª classe
3 - 2ª classe
3 - 1ª classe
2 – 12ª classe
2 – 11ª classe
2 – 10ª classe
2 - 9ª classe
2 - 8ª classe
2 - 7ª classe
2 - 6ª classe
2 - 5ª classe
2 - 4ª classe
2 - 3ª classe
2 - 2ª classe
2 - 1ª classe
1 – 12ª classe
1 – 11ª classe
1 – 10ª classe
1 - 9ª classe
1 - 8ª classe
1 - 7ª classe
1 - 6ª classe
1 - 5ª classe
1 - 4ª classe
1 - 3ª classe
1 - 2ª classe
1 - 1ª classe
1.957,10
1.908,36
1.859,62
1.810,88
1.762,14
1.713,40
1.664,66
1.615,92
1.567,18
1.921,51
1.876,99
1.832,46
1.787,93
1.743,41
1.698,88
1.654,35
1.609,83
1.565,30
1.520,77
1.476,25
1.431,72
1.822,61
1.780,37
1.738,14
1.695,90
1.653,67
1.611,43
1.569,20
1.526,96
1.484,73
1.442,50
1.400,26
1.358,02
2.006,03
1.956,07
1.906,11
1.856,15
1.806,19
1.756,24
1.706,28
1.656,32
1.606,36
1.969,55
1.923,91
1.878,27
1.832,63
1.786,99
1.741,35
1.695,71
1.650,07
1.604,43
1.558,79
1.513,15
1.467,51
1.868,17
1.824,88
1.781,59
1.738,30
1.695,01
1.651,72
1.608,43
1.565,14
1.521,85
1.478,56
1.435,27
1.391,98
2.056,18
2.004,97
1.953,76
1.902,56
1.851,35
1.800,14
1.748,94
1.697,73
1.646,52
2.018,79
1.972,01
1.925,23
1.878,45
1.831,67
1.784,89
1.738,11
1.691,33
1.644,55
1.597,76
1.550,98
1.504,20
1.914,87
1.870,50
1.826,13
1.781,76
1.737,38
1.693,01
1.648,64
1.604,27
1.559,90
1.515,52
1.471,15
1.426,77
2.079,41
2.027,63
1.975,84
1.924,05
1.872,27
1.820,48
1.768,70
1.716,91
1.665,13
2.041,60
1.994,29
1.946,98
1.899,67
1.852,36
1.805,06
1.757,75
1.710,44
1.663,13
1.615,82
1.568,51
1.521,20
1.936,51
1.891,64
1.846,77
1.801,89
1.757,02
1.712,14
1.667,27
1.622,39
1.577,52
1.532,65
1.487,77
1.442,90
2.085,65
2.033,71
1.981,77
1.929,83
1.877,89
1.825,94
1.774,00
1.722,06
1.670,12
2.047,72
2.000,28
1.952,82
1.905,37
1.857,92
1.810,47
1.763,02
1.715,57
1.668,12
1.620,67
1.573,21
1.525,76
1.942,32
1.897,31
1.852,31
1.807,30
1.762,29
1.717,28
1.672,27
1.627,26
1.582,26
1.537,25
1.492,24
1.447,23
Nota alle tabelle
- Classi: Il periodo di permanenza nelle classi è il seguente:
a) personale in forza al 18 dicembre 1999: biennale, nelle classi da 1 a 6; triennale, nelle classi
successive, tranne l'ultima;
b) personale assunto successivamente: triennale in tutte le classi, salvo la 1ª che è
quadriennale e l'ultima.
Indennità annua di funzione
€ 870,65 dal 1º luglio 2013.
Indennità di carica (funzionari)
A) Lavoratori in forza al 18 dicembre 1999
Grado/Classe
3/6ª
3/5ª
3/4ª
3/3ª
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
813,13
756,40
699,66
643,04
833,46
775,31
717,15
659,11
854,30
794,69
735,08
675,59
863,95
803,67
743,39
683,22
866,55
806,08
745,62
685,27
3/2ª
3/1ª
2/6ª
2/5ª
2/4ª
2/3ª
2/2ª
2/1ª
1/6ª
1/5ª
1/4ª
1/3ª
1/2ª
1/1ª
586,30
529,56
663,21
608,56
553,90
499,31
444,66
390,00
496,55
444,94
393,50
342,06
290,61
239,17
600,96
542,80
679,79
623,77
567,75
511,79
455,77
399,75
508,96
456,06
403,33
350,61
297,88
245,15
615,98
556,37
696,78
639,36
581,94
524,58
467,17
409,75
521,68
467,46
413,42
359,37
305,33
251,28
622,94
562,66
704,66
646,59
588,52
530,51
472,45
414,38
527,58
472,74
418,09
363,43
308,78
254,12
624,81
564,35
706,77
648,53
590,29
532,10
473,86
415,62
529,16
474,16
419,34
364,52
309,70
254,88
B) Lavoratori assunti dopo il 18 dicembre 1999
Grado/Classe
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
779,21
716,79
654,38
591,97
529,56
630,47
570,36
510,24
450,12
390,00
465,51
408,93
352,34
295,76
239,17
798,69
734,71
670,74
606,77
542,80
646,24
584,61
522,99
461,37
399,75
477,15
419,15
361,15
303,15
245,15
818,65
753,08
687,51
621,94
556,37
662,39
599,23
536,07
472,91
409,75
489,08
429,63
370,18
310,73
251,28
827,90
761,59
695,28
628,97
562,66
669,88
606,00
542,13
478,25
414,38
494,61
434,48
374,36
314,24
254,12
830,39
763,88
697,37
630,86
564,35
671,89
607,82
543,75
479,69
415,62
496,09
435,79
375,49
315,19
254,88
3/5ª
3/4ª
3/3ª
3/2ª
3/1ª
2/5ª
2/4ª
2/3ª
2/2ª
2/1ª
1/5ª
1/4ª
1/3ª
1/2ª
1/1ª
Nota alle tabelle
- Passaggio da un grado di funzionario al grado successivo: relativamente all'indennità di carica il passaggio al grado
successivo avviene con inserimento nella medesima classe, conservando l'anzianità di scatto maturata.
Addetti alla produzione
Livello/Classe
4 - 13ª classe
4 - 12ª classe
4 - 11ª classe
4 - 10ª classe
4 - 9ª classe
4 - 8ª classe
4 - 7ª classe
4 - 6ª classe
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
1.721,78
1.689,81
1.657,89
1.625,92
1.593,94
1.562,11
1.530,13
1.498,16
1.764,83
1.732,05
1.699,34
1.666,56
1.633,79
1.601,16
1.568,39
1.535,61
1.808,95
1.775,35
1.741,82
1.708,23
1.674,63
1.641,19
1.607,60
1.574,00
1.829,39
1.795,42
1.761,50
1.727,53
1.693,56
1.659,74
1.625,76
1.591,79
1.834,88
1.800,80
1.766,79
1.732,71
1.698,64
1.664,71
1.630,64
1.596,57
4 - 5ª classe
4 - 4ª classe
4 - 3ª classe
4 - 2ª classe
4 - 1ª classe
3 - 10ª classe
3 - 9ª classe
3 - 8ª classe
3 - 7ª classe
3 - 6ª classe
3 - 5ª classe
3 - 4ª classe
3 - 3ª classe
3 - 2ª classe
3 - 1ª classe
2 - 8ª classe
2 - 7ª classe
2 - 6ª classe
2 - 5ª classe
2 - 4ª classe
2 - 3ª classe
2 - 2ª classe
2 - 1ª classe
1 - 5ª classe
1 - 4ª classe
1 - 3ª classe
1 - 2ª classe
1 - 1ª classe
1.466,24
1.434,27
1.402,38
1.370,46
1.338,48
1.322,60
1.298,03
1.273,57
1.249,04
1.224,51
1.200,05
1.175,52
1.151,00
1.126,54
1.102,01
763,79
749,75
735,68
721,70
707,68
693,61
679,62
665,58
593,18
581,38
569,57
557,77
545,96
1.502,90
1.470,12
1.437,44
1.404,72
1.371,95
1.355,66
1.330,48
1.305,41
1.280,26
1.255,12
1.230,06
1.204,91
1.179,70
1.154,70
1.129,56
782,89
768,50
754,07
739,74
725,37
710,95
696,61
682,22
608,01
595,92
583,81
571,72
559,61
1.540,47
1.506,88
1.473,37
1.439,84
1.406,24
1.389,56
1.363,74
1.338,04
1.312,27
1.286,50
1.260,81
1.235,03
1.209,27
1.183,57
1.157,80
802,46
787,71
772,93
758,24
743,50
728,72
714,03
699,28
623,21
610,81
598,41
586,01
573,60
1.557,88
1.523,90
1.490,02
1.456,11
1.422,14
1.405,26
1.379,15
1.353,16
1.327,10
1.301,04
1.275,05
1.248,99
1.222,93
1.196,95
1.170,88
811,53
796,61
781,66
766,80
751,90
736,96
722,10
707,18
630,25
617,72
605,17
592,63
580,09
1.562,55
1.528,48
1.494,49
1.460,48
1.426,40
1.409,47
1.383,29
1.357,22
1.331,08
1.304,94
1.278,88
1.252,73
1.226,60
1.200,54
1.174,39
813,96
799,00
784,01
769,10
754,16
739,17
724,26
709,30
632,14
619,57
606,98
594,41
581,83
Nota alla tabella
- Classi: per il livello 4º, il periodo di permanenza nelle classi da 1 a 6 è biennale; mentre nelle classi successive (tranne
l'ultima) è triennale; per i restanti livelli, detto periodo è biennale nelle prime 4 classi e triennale (tranne l'ultima) nelle
classi successive.
Terzo elemento (Addetti alla produzione)
E' corrisposto nelle seguenti misure mensili al solo personale in servizio alla data di stipula
del c.c.n.l. 29 ottobre 1987:
Livello/Classe
4/13ª
4/12ª
4/11ª
4/10ª
4/9ª
4/8ª
4/7ª
4/6ª
4/5ª
4/4ª
4/3ª
4/2ª
4/1ª
3/10ª
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
48,12
46,71
45,02
43,61
42,20
40,51
39,10
37,69
36,00
34,60
33,19
31,50
30,09
30,53
49,32
47,88
46,14
44,70
43,26
41,52
40,08
38,64
36,90
35,46
34,02
32,28
30,84
31,29
50,55
49,07
47,30
45,82
44,34
42,56
41,08
39,60
37,83
36,35
34,87
33,09
31,61
32,07
51,12
49,63
47,83
46,34
44,84
43,04
41,55
40,05
38,25
36,76
35,26
33,47
31,97
32,43
51,28
49,78
47,98
46,48
44,97
43,17
41,67
40,17
38,37
36,87
35,37
33,57
32,06
32,53
3/9ª
3/8ª
3/7ª
3/6ª
3/5ª
3/4ª
3/3ª
3/2ª
3/1ª
2/8ª
2/7ª
2/6ª
2/5ª
2/4ª
2/3ª
2/2ª
2/1ª
29,57
28,38
27,37
26,41
25,23
24,22
23,26
22,07
21,06
43,64
41,98
40,30
38,70
37,05
35,36
33,77
32,11
30,31
29,09
28,05
27,07
25,86
24,82
23,84
22,63
21,59
44,73
43,03
41,31
39,67
37,98
36,25
34,62
32,92
31,07
29,82
28,76
27,75
26,51
25,44
24,43
23,19
22,13
45,85
44,10
42,34
40,66
38,93
37,16
35,48
33,74
31,42
30,16
29,08
28,06
26,81
25,73
24,71
23,45
22,38
46,37
44,60
42,82
41,12
39,37
37,58
35,89
34,12
31,51
30,25
29,17
28,15
26,89
25,81
24,78
23,53
22,44
46,51
44,74
42,95
41,24
39,49
37,69
35,99
34,22
Note alla tabella
- Livello 4º: il periodo di permanenza nelle classi dalla 1ª alla 6ª è biennale, mentre nelle classi successive (tranne
l'ultima) è triennale.
- Livelli 3º e 2º: il periodo di permanenza è biennale nelle prime 4 classi e triennale (tranne l'ultima) nelle classi
successive.
Addetti al call center
Addetti di tipo A) e B)
Livello/Classe
Importi mensili
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
1.927,77
1.883,09
1.838,42
1.793,75
1.749,08
1.704,41
1.659,74
1.615,07
1.570,40
1.525,73
1.481,05
1.436,38
1.055,84
1.032,88
1.009,93
986,98
964,03
941,07
918,12
1.975,96
1.930,17
1.884,38
1.838,60
1.792,81
1.747,02
1.701,23
1.655,44
1.609,66
1.563,87
1.518,08
1.472,29
1.082,23
1.058,71
1.035,18
1.011,65
988,13
964,60
941,07
2.025,36
1.978,43
1.931,49
1.884,56
1.837,63
1.790,70
1.743,76
1.696,83
1.649,90
1.602,96
1.556,03
1.509,10
1.109,29
1.085,17
1.061,06
1.036,95
1.012,83
988,72
964,60
2.048,25
2.000,78
1.953,32
1.905,86
1.858,39
1.810,93
1.763,47
1.716,00
1.668,54
1.621,08
1.573,61
1.526,15
1.121,82
1.097,44
1.073,05
1.048,66
1.024,28
999,89
975,50
2.054,39
2.006,78
1.959,18
1.911,58
1.863,97
1.816,36
1.768,76
1.721,15
1.673,55
1.625,94
1.578,33
1.530,73
1.125,19
1.100,73
1.076,27
1.051,81
1.027,35
1.002,89
978,43
A - 12ª classe
A - 11ª classe
A - 10ª classe
A - 9ª classe
A - 8ª classe
A - 7ª classe
A - 6ª classe
A - 5ª classe
A - 4ª classe
A - 3ª classe
A - 2ª classe
A - 1ª classe
B - 7ª classe
B - 6ª classe
B - 5ª classe
B - 4ª classe
B - 3ª classe
B - 2ª classe
B - 1ª classe
Coordinatori di team
Classe
Importi mensili
12ª
11ª
10ª
9ª
8ª
7ª
6ª
5ª
4ª
3ª
2ª
1ª
fino al 31.12.2010
dal
1º.1.2011
dal
1º.1.2012
dal
1º.1.2013
dal
1º.7.2013
2.363,48
2.308,71
2.253,94
2.199,17
2.144,41
2.089,64
2.034,87
1.980,10
1.925,33
1.870,56
1.815,80
1.761,03
2.422,56
2.366,43
2.310,29
2.254,15
2.198,02
2.141,88
2.085,74
2.029,60
1.973,47
1.917,33
1.861,19
1.805,05
2.483,13
2.425,59
2.368,05
2.310,51
2.252,97
2.195,43
2.137,88
2.080,34
2.022,80
1.965,26
1.907,72
1.850,18
2.511,19
2.453,00
2.394,81
2.336,61
2.278,42
2.220,23
2.162,04
2.103,85
2.045,66
1.987,47
1.929,28
1.871,09
2.518,72
2.460,36
2.401,99
2.343,62
2.285,26
2.226,89
2.168,53
2.110,16
2.051,80
1.993,43
1.935,07
1.876,70
Nota alle tabelle
- Classi: il periodo di permanenza in tutte le classi, tranne l'ultima, è triennale. Per gli addetti di tipo A è, nella prima
classe, quadriennale.
Disciplina comune
Automatismi
Dopo 19 anni di permanenza nei livelli 3º, 2º e 1º al personale amministrativo, spetta il
trattamento economico previsto nel livello superiore per la medesima classe stipendiale del
livello di appartenenza, con conservazione dell'anzianità di scatto già maturata (con un limite
massimo di 2 anni per l'ultima classe). Per gli addetti alla produzione, dopo 19 anni di
permanenza nel 3º e 2º livello, spetta la retribuzione della classe del livello superiore il cui
importo sia immediatamente superiore a quello della classe di appartenenza, con un vantaggio
economico almeno pari a 3 scatti del livello di appartenenza.
Conglobamento
Per il personale amministrativo e per gli addetti alla produzione, gli importi in vigore a far
data dal 1º gennaio 2001 sono frutto del conglobamento dei minimi di retribuzione,
dell'indennità di contingenza e dell'E.d.r. di € 10,33 di cui al Protocollo 31 luglio 1992. Eventuali
istituti, sia del c.c.n.l. che dei contratti integrativi aziendali, preesistenti alla data di entrata in
vigore del c.c.n.l. 18 dicembre 1999, che facessero riferimento, quale base di calcolo, ad uno o
più dei tre elementi sopra indicati continueranno ad essere calcolati sulla base della precedente
normativa.
Classi di anzianità
Il computo dell'anzianità ai soli fini dello scatto, è effettuato con decorrenza:
- dal 1º giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta l'assunzione, se la
stessa è stata effettuata nel periodo compreso tra il 16 e il termine del mese;
- dal 1º giorno del mese di assunzione se la stessa è stata effettuata nel periodo tra il 1º e il
15 del mese.
Tale norma non si applica al personale amministrativo assunto prima del 15 giugno 1980 e
al personale addetto alla produzione assunto prima del 1º agosto 1983 per il quale, ai fini
dell'anzianità di scatto, resta ferma la previgente normativa.
Anzianità di servizio
Ai soli effetti del trattamento economico tabellare (minimi di retribuzione) sono riconosciute
ai dipendenti con cittadinanza italiana, che ne documentino il diritto entro un mese
dall'assunzione, le seguenti anzianità convenzionali (cumulabili):
- mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro o per servizio, invalidi vittime di atti di terrorismo: 1
anno;
- decorati al valore e/o promossi per merito di guerra: 1 anno;
- ex combattenti che abbiano prestato servizio in zona di operazioni: per la durata del
servizio o della prigionia (con un minimo di 6 mesi);
- altri ex combattenti: metà del periodo di prigionia (con un minimo di 6 mesi).
Qualora l'interessato consegua il titolo o ne ottenga il riconoscimento durante il rapporto di
lavoro, il beneficio decorre dal momento della notifica al datore di lavoro.
Assegno personale
Compete un assegno personale non assorbibile di importo pari a 6/36 del valore di scatto
tra la penultima e l'ultima classe tabellare e/o dell'indennità di carica alla medesima data:
- al personale in servizio a tempo indeterminato che al 17 settembre 2007 sia collocato da
almeno 30 mesi nell'ultima classe di tabella e/o di indennità di carica alla medesima data, con
decorrenza dal 1º novembre 2007;
- al personale in servizio a tempo indeterminato collocato nell'ultima classe di tabella e/o di
indennità di carica da meno di 30 mesi al 1º novembre 2007, a far data dal raggiungimento dei
30 mesi di permanenza nell'ultima classe.
L'importo dell'assegno è pari a 3/36 del valore di scatto tra la penultima e l'ultima classe di
tabella e/o di indennità di carica al 17 settembre 2007 per il personale collocato, alla medesima
data, nella penultima classe di tabella e/o di indennità di carica; questo viene attribuito al
momento dello scatto nell'ultima classe.
Inoltre compete un assegno personale non assorbibile di importo pari a 3/36 del valore di
scatto tra la penultima e l'ultima classe tabellare e/o dell'indennità di carica alla medesima data:
- al personale in servizio a tempo indeterminato che al 17 settembre 2007 sia collocato da
almeno 33 mesi nell'ultima classe di tabella e/o di indennità di carica alla medesima data, con
decorrenza dal 1º giugno 2009;
- al personale in servizio a tempo indeterminato collocato nell'ultima classe di tabella e/o di
indennità di carica da meno di 33 mesi al 1º giugno 2009, a far data dal raggiungimento dei 33
mesi di permanenza nell'ultima classe.
Al personale in servizio a tempo indeterminato al 17 settembre 2007, collocato nella
penultima classe di tabella e/o di indennità di carica al 1º giugno 2009, sarà attribuito, all'atto
dello scatto nell'ultima classe, un assegno personale non assorbibile pari ad 1,5/36 del valore di
scatto tra la penultima e l'ultima della tabella e/o dell'indennità di carica in vigore al 1º giugno
2009.
Addetti ai call center
Limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera B) (*) compete un assegno personale non
assorbibile di importo pari a 25/36 del valore di scatto tra la penultima e l'ultima classe tabellare
alla medesima data:
- al personale in servizio a tempo indeterminato che al 17 settembre 2007 sia collocato da
almeno 11 mesi nell'ultima classe di tabella alla medesima data, con decorrenza dal 1º gennaio
2009;
- al personale in servizio a tempo indeterminato collocato nell'ultima classe di tabella da
meno di 11 mesi al 1º gennaio 2009, a far data dal raggiungimento degli 11 mesi di
permanenza nell'ultima classe.
Al personale in servizio a tempo indeterminato al 17 settembre 2007, collocato nella
penultima classe di tabella al 1º gennaio 2009, sarà attribuito, all'atto dello scatto nell'ultima
classe, un assegno personale non assorbibile pari a 12,5/36 del valore di scatto tra la penultima
e l'ultima della tabella in vigore al 1º gennaio 2009.
---------(*) V. par. Classificazione del personale.
Aumenti periodici di anzianità
Il c.c.n.l. prevede minimi retributivi tabellari diversi a seconda delle classi di anzianità di
servizio.
Elementi retributivi ultramensili
Mensilità aggiuntive
Gratifica natalizia
Va corrisposta entro il 15 dicembre, in misura pari ad una mensilità di retribuzione.
Eventuali istituti, sia del c.c.n.l. che dei contratti integrativi aziendali, preesistenti alla data di
entrata in vigore del c.c.n.l. 18 dicembre 1999, che facessero riferimento alla tredicesima
mensilità continueranno ad essere calcolati sulla base della precedente normativa. La gratifica
è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.
All'importo della gratifica natalizia viene aggiunta una quota pari a:
- 1/12 della quota retributiva (75%) dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1º
ottobre - 30 settembre precedente (addetti alla produzione);
- 1/12 dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1º ottobre - 30 settembre
precedente (addetti al call center, livello B).
Quattordicesima mensilità
Va corrisposta entro il 15 giugno, in misura pari ad una mensilità di retribuzione,
frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.
Indennità variabili
Indennità maneggio denaro
Spetta ai cassieri che provvedono alle operazioni di entrata e di uscita di cassa con
maneggio di denaro, titoli, effetti ed ai quali sia accollato il relativo rischio (a detti lavoratori il
datore lavoro ha diritto di chiedere una cauzione), nella misura di € 45,10 mensili (€ 631,39
annui) fino al 31 dicembre 2010; € 46,23 (€ 647,17 annui) dal 1º gennaio 2011; € 47,38 (€
663,35 annui) dal 1º gennaio 2012; € 47,92 (€ 670,85 annui) dal 1º gennaio 2013; € 48,06 (€
672,86 annui) dal 1º luglio 2013.
Detto personale non risponde di eventuali biglietti falsi di taglio di € 100,00 ed € 50,00 la cui
contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature delle
quali l'interessato non disponga e se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente
accertata soltanto dalla Banca d'Italia, mentre risponde di eventuali biglietti esteri falsi qualora la
contraffazione sia accertabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Indennità di mensa
Ai dipendenti amministrativi con orario distribuito dal lunedì al venerdì, in servizio al 1º
gennaio 2000, spetta un assegno annuo ad personam, non assorbibile e non rivalutabile,
dall'importo di € 671,39. Detto assegno - da riproporzionarsi nei casi in cui l'indennità di mensa
prevista prima del 1º gennaio 2000 fosse percepita in misura ridotta - segue gli stressi criteri di
corresponsione e di entità che disciplinavano l'indennità di mensa.
In presenza di accordi aziendali, raggiunti precedentemente al c.c.n.l. 18 dicembre 1999,
che prevedano, in caso di passaggio ad un diverso regime di orario, la corresponsione
dell'indennità di mensa, quest'ultima viene sostituita dall'assegno in parola.
Ai lavoratori (compresi gli addetti al call center) che hanno diritto all'indennità di mensa
viene inoltre corrisposto un "buono pasto" di € 3,80 per ogni giornata intera di effettiva presenza
con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì. Gli incrementi del buono non sono attribuibili a
livello aziendale.
Qualora tuttavia la decorrenza degli aumenti dovesse coincidere con annualità in cui i
contratti aziendali avevano previsto incrementi assorbibili, la suddetta clausola di non
assorbibilità verrà differita alla scadenza del contratto aziendale.
Nel caso in cui, per ragioni tecnico-amministrative, non fosse consentita la corresponsione
del buono pasto nella nuova misura, verranno concordate idonee soluzioni in sede aziendale.
Premio di anzianità
E' corrisposto al compimento del 25º e del 35º anno di servizio effettivo prestato presso la
medesima impresa o impresa/società dello stesso gruppo assicurativo (anche con soluzione di
continuità, purchè non intervallato da servizio presso società esterna al gruppo) nella misura
rispettivamente dell'8% e del 16% della retribuzione annuale.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente intervenuta tra il 20º
e il 25º anno di servizio e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) avvenuta tra il 30º e il 35º anno
di servizio, il premio viene corrisposto in misura proporzionale (*).
Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi le diarie e i
rimborsi spese anche se forfettizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze. Per
quanto riguarda il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, la
retribuzione annua di riferimento è costituita dalla retribuzione tabellare, dall'indennità di
contingenza, E.d.r. nonché dalla quota retributiva (75%) dei compensi provvigionali pagati
nell'anno solare precedente.
Per il personale addetto al call center (limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera B) la
retribuzione annua di riferimento economico complessivo, nonché dai compensi provvigionali
pagati nell'anno solare precedente.
I periodi di lavoro a tempo parziale sono commisurati (per anni interi) alla retribuzione
ridotta. In presenza di frazioni di anno a tempo pieno e a tempo parziale viene presa in
considerazione come anno intero la frazione di durata maggiore in termini di giorni.
---------(*) La misura del premio è ridotta come segue:
Anno di servizio effettivo all'atto della
risoluzione del rapporto
% della retribuzione
in atto
Dopo il 20º
Dopo il 21º
Dopo il 22º
Dopo il 23º
Dopo il 24º
Dopo il 30º
Dopo il 31º
Dopo il 32º
Dopo il 33º
Dopo il 34º
6,40
6,72
7,04
7,36
7,68
13,71
14,17
14,63
15,09
15,54
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Orario giornaliero e settimanale
Orario normale
Per i dipendenti amministrativi la durata dell'orario normale è di 37 ore normalmente
distribuite su 5 giorni (8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e le restanti ore il venerdì), salvo
diversi accordi aziendali.
Per il personale in servizio al 29 ottobre 1987 presso le direzioni del Centro-Sud o presso le
gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napoli, Palermo e
Roma, l'orario di lavoro è normalmente distribuito su 6 giorni, dal lunedì al sabato, o secondo
accordi aziendali (nel periodo dal 1º ottobre al 31 marzo deve essere garantito nelle ore
pomeridiane dal lunedì al venerdì il funzionamento dei servizi essenziali, con il sistema del
recupero ovvero con il ritorno pomeridiano del 20% del personale).
L'attività degli addetti alla produzione deve svolgersi in modo tale da realizzare
normalmente un orario di lavoro non inferiore a 40 ore settimanali.
La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48
ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell'orario di lavoro dev'essere calcolata
con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi (fatti salvi periodi di riferimento diversi
previsti in sede aziendale).
Turnisti : possono essere stabiliti turni di lavoro (o una diversa distribuzione
di orario) per le seguenti categorie:
- impiegati addetti alla segreteria di Presidenza o di Direzione;
- commessi addetti alla Presidenza o alla Direzione;
- autisti;
- portieri e/o custodi di palazzo adibiti unicamente a sede della Compagnia;
- guardiani diurni e notturni;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti alle telescriventi;
- addetti al funzionamento degli impianti tecnici e alla manutenzione;
- addetti ai servizi posta;
- addetti ai servizi di pulizia.
Per i centri meccanografici e di elaborazione dati, esclusi i programmatori e
gli analisti, potranno essere stabiliti tre turni di lavoro giornalieri.
Con accordi aziendali possono essere individuate ulteriori categorie di
lavoratori soggetti ai turni di lavoro, nonché una diversa distribuzione
dell'orario e le rispettive modalità di attuazione.
Addetti a mansioni discontinue: per i commessi, autisti, guardiani e portieri
l'orario normale settimanale è il seguente:
- commessi: 37 ore e 30';
- autisti: 43 ore;
- guardiani diurni e notturni: 44 ore e 30';
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della compagnia:
45 ore.
Servizio di reperibilità
Per il personale operante presso la funzione Sistemi informatici/CED, può essere istituito
un servizio di reperibilità, strutturale od occasionale, al fine di assicurare la continuità dei servizi
e/o la funzionalità degli impianti.
Tale servizio trova applicazione dalla data di sottoscrizione del contratto presso le imprese
per le quali non sono operative altre forme di reperibilità, nelle quali, invece, restano ferme per
un periodo massimo di 18 mesi le situazioni in essere.
L'intervento in reperibilità consiste nell'attività svolta dal lavoratore a seguito di
segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. La reperibilità e la tempestività
devono essere garantite secondo modalità da individuare in sede aziendale; sempre in sede
aziendale vengono individuati i riposi compensativi, il trattamento economico, nonché eventuali
altre categorie di lavoratori interessati.
La reperibilità strutturale riguarda il personale operante presso la funzione Sistemi
informatici/CED, esclusi, salvo diverso accordo aziendale, i programmatori e gli analisti. Per
costoro:
- il numero dei giorni di reperibilità consentito nell'ambito della programmazione mese/anno
viene definito aziendalmente entro il limite massimo di 80 giorni annui, elevabili fino a 140 con il
consenso del lavoratore;
- l'introduzione e le modifiche alla programmazione delle giornate di reperibilità sono
oggetto di verifica con l'interessato con un preavviso pari, di norma, a 15 giorni, salvo cause di
forza maggiore per le quali il preavviso può scendere a 48 ore.
Per il personale interessato dalla reperibilità occasionale - legata, cioè, a specifici interventi
legati a particolari esigenze contenute nel tempo - il numero dei giorni di reperibilità non può
superare i 40 nell'anno, elevabili a 70 con il consenso del lavoratore interessato.
La reperibilità non può riguardare l'assenza per ferie e per studio e neppure: i lavoratori che
utilizzino i congedi parentali, ovvero con familiari gravemente malati e/o portatori di handicap; i
lavoratori part-time, con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato. Sono, altresì,
esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali.
Riduzione annua
Sono concessi permessi retribuiti per 8 ore annue (fruibili ad ore o a mezze giornate) a tutti
i lavoratori, ad eccezione dei funzionari (7º livello retributivo), da utilizzare con le stesse
modalità di fruizione della banca ore. Detti permessi possono essere goduti dai lavoratori
dell'area professionale A, 6º livello retributivo anche a giornate intere.
In caso di prestazione lavorativa ad orario ridotto e di assunzione o cessazione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno, il monte ore di cui sopra è ridotto proporzionalmente.
Eventuali analoghe discipline preesistenti in sede aziendale devono essere armonizzate.
Addetti al call center
In caso di assenze per le quali siano riconosciuti permessi retribuiti, la retribuzione
spettante viene computata anche sulla media dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare
precedente, rapportando ad un anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Lavoro straordinario
Per i dipendenti amministrativi e per gli addetti al call center è considerato straordinario il
lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.
E' previsto un limite al lavoro straordinario di 90 ore annue "pro capite". Inoltre viene
costituito un monte ore annuo aggiuntivo di lavoro straordinario determinato in misura pari a 15
ore per ciascun dipendente in servizio al 1º gennaio, al quale sia applicabile la normativa sul
lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto, di norma, con un preavviso di 24 ore.
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali
della paga oraria:
Lavoro straordinario
diurno
notturno (dalle 22 alle 6)
%
25
45
Nota alla tabella
- Straordinario notturno: la percentuale trova applicazione - per gli addetti al call center - soltanto quando il lavoro
notturno non rientra in turni di lavoro ordinario.
Lavoro festivo
E' considerato festivo il lavoro effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei
giorni di festività di cui alle leggi nn. 260/1949, 90/1954, 336/2000 e al D.P.R. n. 792/1985.
Per le prestazioni di lavoro festivo o domenicale ai lavoratori spetta una maggiorazione
percentuale della paga oraria pari al 30%. Tale percentuale trova applicazione - per gli addetti
al call center - soltanto quando il lavoro festivo non rientra in turni di lavoro ordinario.
Flessibilità
In sede aziendale possono essere concordati regimi di flessibilità dell'orario di lavoro tali da
comportare - nell'arco di 12 mesi - un orario medio di 37 ore settimanali, con un massimo di 47
ore ed un minimo di 27 ore settimanali. Nelle settimane interessate da tali programmi non viene
utilizzato il meccanismo della banca ore.
Banca ore
E' attiva una banca-ore presso la quale accantonare parte delle ore di lavoro eccedenti
l'orario giornaliero normale, secondo le modalità di seguito indicate, salvo diverso accordo
raggiunto fra le parti in sede aziendale.
Le prime 50 ore annue di lavoro straordinario vengono compensate con la corresponsione
di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione, l'utilizzo delle quali viene
concordato fra impresa ed interessato. Il godimento di tali ore, se non effettuato entro 5 mesi
dalla maturazione, avviene:
- per recuperi orari, dei quali deve essere dato un preavviso all'azienda di almeno 2 giorni
lavorativi;
- per recuperi giornalieri, secondo le modalità di fruizione delle ferie.
Le ore eccedenti le 50, invece, vengono retribuite come ore di lavoro straordinario.
I permessi compensativi possono essere fruiti - previo accordo tra impresa e lavoratore anche prima dell'effettivo svolgimento della prestazione eccedente l'orario giornaliero normale.
Festività
In aggiunta alle festività previste dalla legge sono considerati festivi il 16 agosto, il giorno
della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa ed il Venerdì santo.
Sono considerati semi-festivi i giorni del 14 agosto, 2 novembre, 24 e 31 dicembre nei quali
la prestazione lavorativa avrà termine alle ore 12 (fatta eccezione per il personale
amministrativo inquadrato nei livelli 2º e 1º il quale terminerà alle ore 12.15 e per i portieri e/o i
custodi di palazzo adibito unicamente a sede di compagnia che termineranno alle ore 12.30).
La giornata del 14 agosto viene considerata interamente come permesso retribuito
straordinario.
Ex festività
In sostituzione delle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e
del D.P.R. n. 792/1985, vengono attribuite corrispondenti giornate di permesso straordinario
retribuito, semprechè i lavoratori in tali giornate ex festive abbiano prestato la propria attività o,
se assenti, abbiano comunque percepito la retribuzione (il permesso straordinario compete
anche quando l'assenza è dovuta a sciopero ovvero a congedo di maternità/paternità).
Ferie
Personale amministrativo
Nel corso dell'anno (1º gennaio-31 dicembre) i lavoratori hanno diritto al seguente periodo
annuale di ferie:
Qualifica /Anni di servizio
Periodo/Giorni
orario su 5 giorni
orario su 6 giorni
25
30
20
25
24
30
funzionari, capi ufficio e vice capi ufficio
restante personale:
- primi 5 anni successivi all'assunzione
- anni successivi
Nota alla tabella
- Periodo: giorni lavorativi. Per i lavoratori con orario ripartito su 5 giorni non si computano come ferie le domeniche, i
sabati e le festività infrasettimanali (intere); per i lavoratori con orario ripartito su 6 giorni non si computano come ferie le
domeniche e le festività infrasettimanali (intere).
Addetti alla produzione
Il periodo annuale di ferie è di 20 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 5 anni solari
successivi a quello di assunzione e di 25 giorni lavorativi per gli anni successivi.
La retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita dalla retribuzione tabellare,
dall'indennità di contingenza e dall'E.d.r., nonché, per ogni settimana di ferie, da un importo pari
ad 1/360mo della quota retributiva (75%) dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare
precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Addetti al call center
Il periodo annuale di ferie - riferito ad un orario di lavoro settimanale ripartito su 5 giorni - è
di 20 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 5 anni solari successivi a quello di assunzione e di
25 giorni lavorativi per gli anni successivi; in caso di diversa distribuzione dell'orario di lavoro, i
giorni di ferie vengono riproporzionati.
Ai fini del calcolo delle ferie non si computano le domeniche, i sabati e le festività
infrasettimanali intere, qualora non rientranti fra le giornate ordinariamente lavorative, oltre ai
giorni non rientranti nello schema di distribuzione dell'orario individuale.
Limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera B) (*), la retribuzione del periodo feriale è
composta dal trattamento economico complessivo nonchè, per ogni giornata di ferie, da un
importo pari a tanti 280mi dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da
riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno
l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale viene corrisposta il mese successivo a quello di fruizione delle
ferie.
Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine
anno in tanti 280mi - quanti sono i giorni di ferie spettanti - dei compensi provvigionali pagati
nell'anno da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando
ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
---------(*) V. par. Classificazione del personale.
Disciplina comune
Nell'anno di assunzione al lavoratore spetta un periodo di ferie ragguagliato ad un
dodicesimo delle misure indicate per ogni mese intero di servizio prestato.
In caso di risoluzione del rapporto in corso d'anno al lavoratore vengono riconosciuti tanti
dodicesimi del periodo di ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati, con arrotondamento
all'unità (per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente
superiore o inferiore alla mezza giornata) del numero dei giorni di ferie.
Il periodo di ferie viene ridotto per dodicesimi in ragione dei mesi interi di assenza. Tale
riduzione non si applica in caso di malattia o infortunio.
La malattia intervenuta durante le ferie ne sospende il decorso.
Le ferie devono essere utilizzate nel corso dell'anno. In ogni caso vanno godute per almeno
2 settimane - consecutive in caso di richiesta del lavoratore - nel corso dell'anno di maturazione
e per ulteriori 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo
termine diverso stabilito dalla contrattazione aziendale.
Le eventuali ferie eccedenti rispetto ai periodi suddetti devono essere utilizzate nel corso
dell'anno e, comunque, entro 18 mesi dalla fine dell'anno in cui sono maturate. Qualora non
fosse possibile, trascorso tale termine dovrà essere corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie
residue.
Frazionamento del periodo di ferie
Soltanto per imprescindibili esigenze di servizio, il datore di lavoro può frazionare i periodi
di ferie:
- superiori a 20 gg. per il personale amministrativo con orario di lavoro su 5 gg. settimanali
(purché uno dei due periodi non sia inferiore a 15 gg. ovvero a 18 gg. per i funzionari);
- superiori a 24 gg. per il personale amministrativo con orario di lavoro su 6 gg. settimanali
(purché uno dei due periodi non sia inferiore a 18 gg. ovvero a 21 gg. per i funzionari);
- superiori a 20 giorni per il personale addetto alla produzione (purché uno dei due periodi
non sia inferiore a 15 giorni).
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Trasferta
Il datore di lavoro può inviare il lavoratore in missione temporanea fuori residenza o zona,
con un preavviso, di norma, di 48 ore.
Al lavoratore inviato in missione per un periodo di almeno 3 settimane consecutive (2
settimane per i funzionari) spetta il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni
fine settimana.
Salvo il consenso dell'interessato, ciascuna missione non potrà superare i 6 mesi nel corso
dell'anno e le missioni non potranno complessivamente superare 160 giorni lavorativi.
Trasferimento
Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto al dipendente con un preavviso non
inferiore a 3 mesi (4 mesi per il personale con familiari conviventi o conviventi more uxorio).
Oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare e di trasporto delle
masserizie, spetta un'indennità di trasferimento nelle seguenti misure:
- al lavoratore senza carico di famiglia, 2 mensilità di retribuzione;
- al lavoratore con familiari a carico, 3 mensilità di retribuzione.
Per gli addetti alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la determinazione di tale
indennità è costituita dalla retribuzione tabellare, dall'indennità di contingenza, dall'E.d.r.,
nonchè dalla quota retributiva (75%) dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare
precedente (rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato).
Al lavoratore trasferito spetta inoltre, per un periodo non superiore ad un anno, il rimborso
della differenza fra i canoni di locazione (e il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per un
periodo massimo di 6 mesi).
Nel caso di morte del lavoratore che si verifichi entro 5 anni dal trasferimento, l'impresa è
tenuta a rimborsare le spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
Il lavoratore ultracinquantenne che abbia maturato almeno 15 anni di servizio (*) non può
essere trasferito senza il suo consenso (a meno che non si tratti di trasferimento di personale
con grado preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate).
---------(*) Almeno 10 anni di servizio per i lavoratori provenienti da liquidazione coatta amministrativa.
ASSENZE
Malattia
Conservazione del posto
In caso di malattia ogni lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per
12 mesi (18 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni). Ai fini del
computo del periodo di comporto le assenze per malattia verificatesi nei 40 mesi precedenti
ciascun giorno di assenza si cumulano, se non separate da un intervallo di almeno 4 mesi (*).
Sono escluse dal computo le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni
continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Nelle sole ipotesi di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi
multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed Aids conclamato, ovvero in altri casi
eventualmente individuati dall'impresa, i periodi di conservazione del posto previsti in via
generale vengono elevati a 15 mesi per anzianità di servizio fino a 10 anni ed a 24 per anzianità
di servizio oltre i 10 anni.
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, previa richiesta scritta
da presentarsi prima della scadenza del termine, ad un periodo di aspettativa (senza
decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata di 12 mesi.
---------(*) In caso di intervallo inferiore, il lavoratore ha diritto di scegliere tra l'utilizzo del residuo periodo di conservazione del
posto secondo i criteri sopra indicati ed il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato.
Trattamento economico
I lavoratori non in prova hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione per tutto il
periodo di comporto.
Per il personale addetto alla produzione, la retribuzione da corrispondersi durante il periodo
di comporto è costituita dalla retribuzione tabellare, dall'indennità di contingenza, dall'E.d.r.
nonché da un importo ragguagliato ad un trecentosessantesimo della quota retributiva (75%)
dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente (rapportando ad anno l'eventuale
minor periodo di servizio prestato) per ciascun giorno di assenza (l'importo aggiuntivo è dovuto per gli addetti alla produzione - solo qualora l'assenza duri più di 2 giorni).
Limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera B) (*), la retribuzione dovuta per i periodi di
comporto è costituita dal trattamento economico complessivo, nonché da un importo pari a tanti
280mi, quanti sono i giorni di assenza dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare
precedente, da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e
rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Tale media provvigionale viene corrisposta il mese successivo a quello dell'assenza per
malattia.
Nell'anno di assunzione, l'importo relativo ai compensi provvigionali sarà determinato a fine
anno in tanti 280mi - quanti sono i giorni di malattia - dei compensi provvigionali pagati nell'anno
da riparametrare in caso di diminuzione o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno
l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
---------(*) V. par. Classificazione del personale.
Permessi per cure idrotermali
Per le cure idrotermali vengono concessi permessi retribuiti nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente normativa.
Per il personale addetto alla produzione, la retribuzione da corrispondersi sarà determinata
con lo stesso criterio previsto per la retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Malattia tubercolare
Per il periodo di conservazione del posto eccedente i limiti contrattuali del comporto spetta
al lavoratore affetto da tbc una indennità mensile pari al 50% dell'ultima retribuzione percepita.
Per il personale addetto alla produzione ed al call center (limitatamente ai lavoratori di
livello B) la retribuzione è calcolata con i criteri previsti in caso di malattia comune.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto
In caso di infortunio sul lavoro ogni lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per 12 mesi (18 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 10 anni).
Sono escluse dal computo le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni
continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi.
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, previa richiesta scritta
da presentarsi prima della scadenza del termine, ad un periodo di aspettativa (senza
decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata di 12 mesi.
Trattamento economico
I lavoratori non in prova hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione per tutto il
periodo di comporto.
Maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (i due mesi precedenti al parto ed i
tre mesi successivi) le lavoratrici hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera che viene anticipata
dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda
ragguagliato al 20% della retribuzione di riferimento per il calcolo della predetta indennità.
Il periodo di assenza facoltativa viene considerato agli effetti del t.f.r., computando nella
retribuzione utile l'equivalente del trattamento cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto.
Gli arretrati spettanti per il rinnovo del c.c.n.l. devono essere corrisposti in ogni caso di
gravidanza o puerperio, compresa l'aspettativa facoltativa.
Addetti ai call center
Per le lavoratrici dei call center addette alla vendita, il trattamento integrativo a carico
azienda, ragguagliato al 20% della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità Inps,
comprende la media provvigionale.
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di
15 giorni consecutivi di calendario.
Per il personale addetto alla produzione ed al call center (limitatamente ai lavoratori di
livello B) la retribuzione da corrispondersi sarà determinata con lo stesso criterio previsto per la
determinazione della retribuzione spettante nei periodi di ferie.
Diritto allo studio
Partecipazione a corsi
In aggiunta ad altre modalità di attuazione, in sede di contrattazione aziendale può essere
concordata l'istituzione di un monte ore complessivo nella misura di almeno 2 ore annue per
dipendente (ovvero un'aliquota minima di personale) da destinare a corsi di formazione.
All'interno di detto monte ore, viene individuata una parte volta alla partecipazione a corsi
formativi per il personale interessato da processi di mobilità.
La partecipazione ad eventuali corsi professionali viene decisa dall'impresa in relazione alle
esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché alle attitudini professionali dei lavoratori e
alle eventuali richieste degli stessi.
Il costo della partecipazione ai corsi è a carico dell'impresa.
Congedi per la formazione
Al lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda che ne
faccia richiesta con preavviso non inferiore a 90 giorni, può essere accordato un congedo non
retribuito per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, da utilizzare in modo
continuativo o frazionato nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Permessi
Possono essere accordati brevi permessi per giustificati motivi personali o di famiglia, con
facoltà dell'azienda di non corrispondere la retribuzione.
In caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente
separato), di un parente entro il 2º grado o del convivente (purché la stabile convivenza risulti
da certificazione anagrafica), competono 3 giorni di permesso retribuito.
I congedi per malattia del figlio, spettanti, alternativamente, ad entrambi i genitori ai sensi
dell'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, sono estesi sino al compimento del 10º anno di età del
bambino.
Aspettative
Aspettativa per motivi personali
Il lavoratore con anzianità di effettivo servizio di almeno 3 anni ha diritto ad un'aspettativa
(non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio) fino a 2 mesi, frazionabile in due
periodi (non inferiori a 15 giorni di calendario) preceduti da un preavviso di 15 giorni.
L'aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi 5 anni dall'inizio dell'aspettativa
precedente o, nell'ipotesi di frazionamento, dall'inizio del primo periodo della stessa.
Nel caso in cui l'aspettativa venga richiesta frazionata, ed il lavoratore rientri
anticipatamente, si considerano come usufruiti almeno 15 giorni.
Motivi personali o di famiglia possono giustificare la concessione di un periodo di
aspettativa della durata massima di un anno con facoltà per l'impresa di corrispondere la
retribuzione per il primo mese (il periodo eccedente i primi 4 mesi non comporta maturazione di
anzianità ad alcun effetto).
L'equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto per i primi 4 mesi di
aspettativa viene computato ai fini del t.f.r.
Aspettativa per tossicodipendenza
E' prevista la concessione di un periodo di aspettativa ai lavoratori tossicodipendenti
assunti a tempo indeterminato che debbano effettuare terapie riabilitative presso strutture
pubbliche o comunità terapeutiche, fino ad un massimo di 3 anni.
Viene altresì concesso, con le medesime modalità, un periodo d'aspettativa ai lavoratori
con familiari tossicodipendenti per concorrere al programma di recupero degli stessi, qualora il
servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
I primi quattro mesi di assenza vengono considerati agli effetti del t.f.r., computando nella
retribuzione utile l'equivalente del trattamento cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di
normale svolgimento del rapporto.
L'applicazione della suddetta disciplina viene estesa ai casi di alcolismo conclamato,
purché sia presentata opportuna certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria
pubblica competente.
SANZIONI DISCIPLINARI
Tipologia delle sanzioni
Possono essere irrogati i seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione alla gravità della
mancanza:
a) rimprovero verbale;
b) biasimo inflitto per iscritto;
c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10
giorni.
Quantificazione della sanzione
In caso di sospensione dal servizio, qualora vi siano familiari a carico o ragioni di necessità,
l'Impresa corrisponderà, oltre agli assegni familiari di legge eventualmente spettanti, un
contributo alimentare in misura del 60% della residua retribuzione normale mensile (*) che
sarebbe spettata al lavoratore stesso per il periodo di sospensione; il 40% della retribuzione
non spettante al lavoratore per la sospensione viene devoluto ai fondi assistenziali aziendali, o,
in mancanza, al dopolavoro aziendale o, in mancanza di quest'ultimo, ad Enti od Istituzioni
aventi finalità umanitarie.
In attesa di deliberare l'eventuale provvedimento disciplinare - quando sia richiesto dalla
natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti della mancanza stessa - può essere
disposta, dalla data di comunicazione della contestazione e comunque non oltre cinque giorni
dalla ricezione della eventuale risposta del lavoratore, la sospensione temporanea dal servizio
per il tempo strettamente necessario, ferma restando la corresponsione degli emolumenti (**). Il
periodo di sospensione è computabile ai fini della anzianità.
Il lavoratore sottoposto a procedimento penale per reato non colposo, deve darne
immediata notizia all'Impresa, anche tramite l'Organizzazione sindacale cui aderisce.
Qualora subisca anche la limitazione della libertà personale, detto lavoratore è senz'altro
sospeso dal servizio e, a decorrere dal 31º giorno successivo, dal trattamento economico, fino
che tale limitazione permanga. Se non si tratta di reato contro l'Impresa, a decorrere dal 31º
giorno, al lavoratore sospeso sarà corrisposto un assegno pari al 50% della normale
retribuzione mensile.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'assegno di cui sopra deve essere restituito e
viene recuperato sulle competenze ed altri trattamenti a qualunque titolo dovuti.
---------(*) Per il personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione, la retribuzione cui riferirsi per la
determinazione del contributo alimentare è costituita dalla retribuzione complessiva annua, esclusi i compensi
provvigionali.
(**) Costituiti da:
- retribuzione tabellare nonché da un importo ragguagliato ad 1/160mo della quota retributiva (75%) dei compensi
provvigionali pagati nell'anno solare precedente ciascun giorno di assenza (personale addetto alla produzione);
- trattamento economico complessivo, nonché da un importo pari ad 1/160mo dei compensi provvigionali pagati
nell'anno solare precedente ciascun giorno di assenza (personale addetto al call center di livello B).
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Periodo
La durata del periodo di preavviso è di 6 mesi per anzianità di servizio fino a 25 anni e di 9
mesi per anzianità di servizio superiori (per i funzionari rispettivamente 7 e 10 mesi).
In caso di dimissioni la durata del preavviso è di 1 mese.
Il termine iniziale del preavviso decorre dal 1º o dal 16º giorno del mese.
Indennità sostitutiva
Nel computo dell'indennità sostitutiva del preavviso vanno considerate anche le diarie
forfetizzate (nella misura del 40% del loro ammontare) e, per gli addetti alla produzione, i
compensi provvigionali (nella misura del 100%).
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la retribuzione
considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Le diarie corrisposte in misura forfettaria vengono incluse nella base di computo del t.f.r.,
limitatamente al 40% del loro ammontare.
I compensi provvigionali per gli addetti alla produzione vengono computati nella misura del
100% del loro ammontare. Per tali soggetti la parte delle spettanze determinate sulla base dei
compensi provvigionali viene corrisposta entro 90 gg. dalla cessazione dal servizio.
Per i lavoratori dei call center addetti alla vendita, la media provvigionale viene calcolata in
280mi, in analogia con quanto previsto per le ferie e la malattia dagli artt. 33 e 44 del c.c.n.l.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
E' previsto un trattamento sanitario integrativo, il cui finanziamento avviene:
- per i funzionari, tramite la stipula di apposita polizza assicurativa a carico dell'impresa,
ovvero attraverso la costituzione di una cassa assistenza o altre forme simili;
- per gli altri lavoratori, mediante un contributo a carico dell'impresa pari allo 0,50% della
retribuzione utile ai fini della previdenza integrativa, le cui modalità di utilizzo vengono stabilite a
livello aziendale.
E' inoltre prevista una forma di assistenza integrativa allo scopo di far fronte all'insorgenza
di eventi imprevisti ed invalidanti tali da comportare uno stato di non autosufficienza (long term
care). Le imprese verseranno annualmente una quota pari allo 0,50% della retribuzione annua
tabellare al Fondo Ltc.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
E' prevista la contrattazione integrativa a livello aziendale o di gruppo assicurativo sulle
materie e nei limiti stabiliti dal c.c.n.l.
I contratti integrativi hanno durata quadriennale.
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
APPRENDISTATO
Con l'accordo 14 giugno 2012 le Parti hanno dato operatività alla nuova disciplina
dell'apprendistato introdotta dal D.Lgs. n. 167/2011 (Testo unico sull'apprendistato), anche in
considerazione della scadenza, il 25 aprile 2012, del semestre transitorio previsto dall'art. 7,
comma 7, del T.U.
Con tale accordo pertanto le disposizioni di cui all'Allegato n. 18, Cap. 3 del c.c.n.l. 17
settembre 2007 vengono integralmente sostituite.
Disciplina ex c.c.n.l. 17 settembre 2007
Dal 1º giorno del mese successivo a quello di definizione dei profili formativi, introdotti dal
verbale 22 maggio 2008, è applicabile la disciplina dell'apprendistato professionalizzante.
Norme particolari sono previste per il caso di assunzioni resesi necessarie in conseguenza
di riduzioni di personale.
Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato dalle imprese
che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia scaduto nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che
non abbiano superato il periodo di prova, quelli che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa, quelli che al termine dell'apprendistato abbiano rifiutato la trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato. Tale limitazione non si applica quando nei 24 mesi precedenti siano
venuti a scadere almeno 8 contratti di apprendistato.
Tale limitazione trova applicazione decorsi 4 anni dalla prima assunzione con contratto di
apprendistato professionalizzante.
Qualificazione professionale e durata
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche
dell'area professionale C e della posizione organizzativa 1 dell'area professionale B.
La durata massima è di 4 anni.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova non può essere superiore a 35 giorni.
Inquadramento
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
- primo anno: due livelli retributivi sotto quello di destinazione finale;
- secondo e terzo anno: un livello retributivo sotto quello di destinazione finale;
- quarto anno: inquadramento al livello retributivo di destinazione finale.
Anzianità di servizio
In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato è
computato nell'anzianità di servizio ed ai fini degli scatti di anzianità e degli automatismi.
Attività formativa
L'attività formativa, erogata dall'impresa o da soggetti accreditati, è pari a 120 ore annue.
Il verbale 22 maggio 2008 ha introdotto i profili formativi.
Disciplina ex accordo 14 giugno 2012
Condizioni di applicabilità
Il contratto di apprendistato non potrà essere utilizzato dalle imprese che non abbiano
mantenuto in servizio almeno il 60% (personale amministrativo) o il 50% (personale addetto alla
produzione) degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti la
nuova assunzione.
A tale fine non si computano i lavoratori cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Sarà in ogni caso consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già
confermati o in caso non ci sia stata nessuna conferma degli apprendisti pregressi.
Inquadramento e retribuzione
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per il conseguimento delle seguenti
qualifiche:
a) personale amministrativo
- 3º livello, area professionale C;
- 4º livello area professionale B;
- 5º livello profilo d) area professionale B.
b) personale addetto alla produzione: 2º livello.
L'inquadramento e il relativo trattamento economico per i livelli 3º, 4º e 5º (profilo d) sono
così determinati:
- primo anno: due livelli di inquadramento inferiori rispetto a quello di destinazione finale;
- restante periodo: un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di destinazione
finale.
L'inquadramento degli apprendisti assunti per il conseguimento delle mansioni del 2º livello
del personale addetto alla produzione sarà al 1º livello per tutto il periodo di apprendistato. Il
conseguimento del 2º livello avverrà comunque dopo il quarto anno di assunzione.
Durata
La durata del contratto di apprendistato non può superare i 3 anni per il conseguimento
delle mansioni comprese nel 4º e 5º livello (profilo d) del personale amministrativo e per quelle
comprese nel 2º livello del personale addetto alla produzione; non può essere maggiore di due
anni per il conseguimento delle mansioni comprese nel 3º livello retributivo.
In ogni caso la durata minima del contratto di apprendistato è di 2 anni.
In caso di assenza per malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo per gravi motivi
familiari di cui all'art. 2 del D.M. n. 278/2000, aspettative o congedi previsti dalla legge per
coloro che ricoprono cariche pubbliche, per un periodo superiore a 30 giorni, l'impresa può
prolungare il rapporto oltre la durata stabilita, previa comunicazione all'interessato.
Il rapporto può essere costituito anche a tempo parziale (escluso il personale addetto alla
produzione), purché con durata non inferiore a 25 ore settimanali.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova non può essere superiore a 45 giorni.
Anzianità di servizio
Il periodo di apprendistato si computa per intero ai fini dell'anzianità di servizio, degli scatti
di anzianità e degli automatismi.
Malattia
In caso di malattia o infortunio, gli apprendisti non in prova, hanno diritto alla conservazione
del posto, per un periodo complessivo pari a:
- 6 mesi, per rapporti di apprendistato di 3 anni;
- 4 mesi, per rapporti di apprendistato di 2 anni.
Attività formativa
L'Impresa è tenuta ad erogare una formazione adeguata, orientata al conseguimento della
qualifica professionale e all'acquisizione delle competenze necessarie.
La durata minima della formazione per il raggiungimento di tali competenze è fissata in 180
ore complessive per le mansioni di 4º e 5º livello, di 120 ore per le mansioni di 3º livello e di 90
ore per il 2º livello del personale addetto alla produzione.
In assenza di regolamentazioni regionali relative all'offerta formativa pubblica l'azienda
provvederà a svolgere le attività formative di base e trasversali. In tal caso la durata della
formazione è fissata in 120 ore in caso di apprendistato di durata triennale e 80 ore in caso di
apprendistato di durata biennale.
Il periodo di formazione dovrà in ogni caso terminare almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto di apprendistato.
L'accordo 14 giugno 2012 fornisce altresì i profili formativi per l'Area professionale B, 5º
livello retributivo profilo d) e per l'addetto alla produzione del 2º livello, mentre conferma i profili
formativi definiti con accordo del 22 maggio 2008 per il 3º livello retributivo dell'Area
professionale C e per il 4º livello dell'area professionale B.
Preavviso
Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di 1 mese (o la
corrispondente indennità sostitutiva) che decorre dal termine del periodo di formazione.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento non potrà essere utilizzato dalle imprese che non abbiano
mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento
sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
In contratto, che deve essere stipulato in forma scritta, deve indicare il progetto individuale,
la durata da 9 a 18 mesi (fino a 36 mesi in caso di grave handicap ovvero durate diverse in
caso di reinserimento), l'eventuale periodo di prova, l'orario di lavoro, le modalità della
formazione.
L'inquadramento non può essere inferiore per più di un livello rispetto alla categoria che
spetta ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per le
quali è preordinato il progetto di inserimento.
Oltre alla formazione antinfortunistica, l'attività formativa è pari a:
- 8 ore, per i contratti di 9 mesi;
- 16 ore, per i contratti oltre 9 e fino a 14 mesi;
- 24 ore, per i contratti oltre 14 mesi e nei casi di grave handicap.
In caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di inserimento è
computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti legali e contrattuali.
LAVORO A TERMINE
Nel caso di contratto a termine superiore a 10 mesi, l'azienda informerà i lavoratori circa
posti vacanti, per mansioni equivalenti, quando siano trascorsi almeno 5 mesi dall'inizio del
rapporto a temine e per non più di 3 mesi successivi alla scadenza del medesimo.
Durata
La durata complessiva non può essere superiore a 36 mesi, comprensivi di eventuali
proroghe e rinnovi e per lo svolgimento di mansioni equivalenti.
Limiti percentuali
Il numero massimo di lavoratori da assumere a termine non può superare le seguenti
percentuali degli assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori assunti nella fase
di avvio di nuova attività per la durata massima di 12 mesi e del personale addetto
all'organizzazione produttiva ed alla produzione:
Dipendenti
%
fino a 500
da 501 a 1.500
oltre 1.500
10
9
8
Qualora l'applicazione delle suddette percentuali dia un risultato inferiore a 12, è possibile
stipulare fino a 12 contratti.
Nel caso di aziende facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le percentuali suddette
sono aumentate di 6 punti percentuali per ciascuna azienda, fermo restando che nel gruppo
non può essere utilizzato un numero di contratti a termine superiore a quello corrispondente alla
somma dei tempi determinati calcolati sulla base delle quote spettanti alle singole imprese.
La determinazione della percentuale dei lavoratori utilizzabili è riferita al numero di
lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. I
lavoratori a tempo parziale sono computati quali frazioni di un tempo pieno. Le eventuali frazioni
sono arrotondate all'unità superiore.
Nel caso di utilizzo di contratti a termine per l'assunzione di addetti ai call center, ai limiti
sopra indicati si aggiunge un'ulteriore quota, fruibile unicamente per l'assunzione di tali
lavoratori, pari alle seguenti percentuali di lavoratori in forza con contratto a tempo
indeterminato, con esclusione del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla
produzione:
Dipendenti
%
fino a 500
da 501 a 1.500
oltre 1.500
20
18
14
Qualora un'impresa occupi più di 3.000 dipendenti, il numero massimo dei lavoratori a
termine non può essere superiore a 570.
Attività formativa
Oltre ad un'adeguata formazione antinfortunistica, la formazione dev'essere almeno pari
ad:
- 8 ore, per contratti fino a 9 mesi;
- 16 ore, per contratti superiori a 9 e fino a 15 mesi;
- 24 ore, per contratti superiori a 15 mesi.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
I lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non possono superare
la media del 6% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto a tempo
indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente (le frazioni derivanti dall'applicazione della
percentuale di cui sopra sono arrotondate all'unità superiore); in alternativa, è consentita la
stipulazione di contratti di somministrazione sino ad un massimo di 8 lavoratori.
Nel caso di aziende facenti parte di un unico gruppo assicurativo, le percentuali suddette
sono aumentate di 6 punti percentuali per ciascuna impresa, fermo restando che nel gruppo
non può essere utilizzato un numero di contratti di somministrazione superiore alla somma delle
quote, non maggiorate, spettanti alle singole imprese.
Durata
Fino al 30 giugno 2008, le imprese si impegnano a non porre in essere contratti di
somministrazione di durata superiore a 36 mesi.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PENSIONE
Il trattamento pensionistico complementare si attua mediante fondi pensione aziendali. Ove
non sia in essere un fondo pensione aziendale già costituito si provvederà alla costituzione di
un Fondo di previdenza ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993. Le imprese che fanno parte di un
gruppo assicurativo possono costituire un Fondo pensione unico per tutti i lavoratori del gruppo.
CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Contribuzione
Il finanziamento del trattamento pensionistico complementare è a carico dell'impresa e dei
lavoratori iscritti al Fondo pensione.
1) Contributo a carico dell'impresa
La misura minima del contributo a carico delle imprese è pari al 2% della retribuzione come
sotto determinata. Successivamente, la determinazione di tale contributo è demandata alla
sede aziendale. Il versamento del contributo viene effettuato, salvo diverse determinazioni in
sede aziendale, al 1º di gennaio di ciascun anno.
2) Contributo a carico dei lavoratori
E' pari alle seguenti misure minime:
- 75% della retribuzione annua, così come determinata dal c.c.n.l., per coloro che
conferiscono in misura parziale il t.f.r. maturando al fondo aziendale e/o di gruppo;
- 50% del contributo a carico dell'impresa per coloro che mantengono in azienda il t.f.r.
maturando.
Per coloro che conferiscono l'intero t.f.r. maturando al fondo aziendale e/o di gruppo, il
contributo obbligatorio si intende assorbito dal conferimento del t.f.r. stesso.
La retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo dell'impresa, è costituita
dall'importo annuo previsto, momento del versamento del contributo, per la classe di
appartenenza della tabella stipendiale, nonché dell'indennità di carica per i funzionari (se trattasi
di personale amministrativo) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale
produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore interessato si trova inserito.
Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva
(75%), dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al
versamento.
Per gli addetti al call center - limitatamente ai lavoratori del gruppo B) - il contributo sarà
calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente
il versamento.
Prestazioni
Scopo del Fondo pensione è quello di garantire ai lavoratori soci una prestazione
pensionistica complementare sotto forma di rendita.
I lavoratori "vecchi iscritti" (*) hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare al
momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di
anzianità a carico dell'INPS.
I lavoratori "nuovi iscritti"(*) hanno diritto alla prestazione pensionistica complementare per
vecchiaia o per anzianità solamente se siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) per la pensione complementare di vecchiaia, aver maturato almeno 5 anni di
partecipazione al Fondo;
b) per la pensione complementare di anzianità, aver maturato almeno 15 anni di
partecipazione al Fondo e un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
Il lavoratore ha facoltà di chiedere al Fondo che la prestazione gli venga liquidata in
capitale; per i lavoratori nuovi iscritti la liquidazione in capitale può essere effettuata nei limiti
stabiliti dalla legge.
I lavoratori per i quali per almeno 8 anni siano stati versati contributi al Fondo possono
conseguire una anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie
ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto
della prima casa di abitazione per sè o per i figli. Ai fini della determinazione dell'anzianità
necessaria per avvalersi della facoltà di cui sopra sono considerati utili tutti i periodi di effettiva
contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dai lavoratori iscritti per i quali non
sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.
---------(*) Con l'espressione "vecchi iscritti" si intendono i lavoratori che alla data del 28 aprile 1993 fossero iscritti ad un fondo
pensione, anche se denominato Cassa aziendale di previdenza, o ad altra forma pensionistica complementare, purchè
costituiti prima del 15 novembre 1992.
Sono, invece, "nuovi iscritti" quei lavoratori che non si trovino nella predetta situazione.
Trasferimento e riscatto
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte del lavoratore,
che intervenga prima della maturazione dei requisiti richiesti per avere diritto a pensione
complementare, il lavoratore può optare per il:
a) trasferimento della posizione individuale ad un fondo pensione al quale possa avere
accesso in funzione della nuova attività svolta;
b) trasferimento della posizione individuale ad un fondo pensione aperto;
c) riscatto della posizione individuale maturata.
Gli adempimenti conseguenti all'esercizio delle stesse saranno espletati entro il termine di
sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
Misure, modalità e termini di esercizio delle opzioni di cui sopra vengono stabilite dallo
statuto del Fondo.
In caso di morte del lavoratore iscritto al Fondo pensione prima del pensionamento per
vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero,
se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.
Al di fuori dei casi di risoluzione del rapporto, i lavoratori iscritti al Fondo hanno facoltà di
trasferire la loro intera posizione individuale ad altro fondo, sempreché ricorrano le seguenti
condizioni:
- il trasferimento sia chiesto non prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso,
limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo;
- il trasferimento sia chiesto dopo almeno tre anni di permanenza nel Fondo,
successivamente.
Le modalità del trasferimento vengono stabilite in sede aziendale.
Il CCNL DEL CREDITO
Decorrenza: 19 gennaio 2012 - Scadenza: 30 giugno 2014
Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dalle modifiche
apportate dall'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 al c.c.n.l. 8 dicembre
2007 (*) per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla
1ª alla 3ª) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
---------(*) Integrato dal verbale di accordo 22 dicembre 2008 in materia di assistenza integrativa e
dall'accordo 24 aprile 2012 in materia di apprendistato professionalizzante.
N.d.R. Il c.c.n.l. si applica, a decorrere dal 1º gennaio 2012, al Settore intermediazione
mobiliare - Sim, a seguito dell'accordo 15 dicembre 2011.
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
MANSIONI
RETRIBUZIONE
DURATA DELLA PRESTAZIONE
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
ASSENZE
SANZIONI DISCIPLINARI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
ASSISTENZA INTEGRATIVA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
APPRENDISTATO
LAVORO A TEMPO PARZIALE
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
CONTRATTO DI INSERIMENTO
TELELAVORO
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PENSIONE
DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO
ASSUNZIONE
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione dei lavoratori è articolato su 3 aree professionali omogenee al
di sopra delle quali è prevista la categoria dei quadri direttivi. All'interno delle singole categorie e
aree sono individuati livelli retributivi differenziati in relazione ai profili professionali (4 livelli per
la categoria dei quadri direttivi, 4 per la 3ª area professionale, 3 per la 2ª e 1 per la 1ª).
Quadri direttivi
Sono quadri direttivi i lavoratori stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via
continuativa e prevalente mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata
preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una
significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero
elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori
appartenenti alla stessa categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità
connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti
collaboratori.
Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei
confronti di terzi in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e
discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali, conferite al
riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere
meramente certificativo o dichiarativo o simili.
L'eventuale differenza di trattamento economico derivante dalla ristrutturazione tabellare ex
art. 66 del c.c.n.l. 11 luglio 1999 viene conservata come assegno ad personam, non
riassorbibile, e computabile ai fini del t.f.r., dell'eventuale quota del premio di rendimento
eccedente lo standard di settore e dei trattamenti di previdenza aziendali.
3ª area professionale
Lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività
caratterizzate da contributi professionali operativi, e/o specialistici anche di natura tecnica e/o
commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice
diligenza di esecuzione.
Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma
circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite
dall'Azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
Nell'ambito della predetta declaratoria generale:
- nel 1º livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via
continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente
standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di
problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di
altri lavoratori;
- nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di
svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla
combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei
risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel
coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di
unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie,
sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
2ª area professionale
Lavoratori stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente
la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e
d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze
acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.
Sono altresì inquadrati nella 2ª area professionale - 3º livello retributivo - i lavoratori assunti
successivamente al 1º novembre 1999 per una delle attività richiedenti specifica
regolamentazione ai sensi dell'art. 2 del c.c.n.l. (intermediazione mobiliare, leasing e factoring,
credito al consumo, gestione carte di credito e debito e sistemi di pagamento, servizi o reparti di
elaborazione dati, centri servizi per attività amministrativo/contabili non di sportello, gestione
amministrativa degli immobili d'uso), e che siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere,
in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo, contabile o tecnico, nel
rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con
limitato grado di autonomia funzionale.
1ª area professionale
Lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici,
per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di prativa operativa e/o conoscenze di
tipo elementare (es. personale di pulizia, personale di fatica e custodia, guardia notturna).
Periodo di prova
La durata del periodo di prova non può essere superiore a 3 mesi (30 giorni per i lavoratori
inquadrati nella 1ª area professionale e per il personale operaio).
Sono esonerati dal periodo di prova i lavoratori che abbiano già prestato servizio presso la
stessa azienda (o banche incorporate) per almeno 3 mesi.
MANSIONI
Assegnazione a mansioni superiori
Nel caso in cui l'azienda incarichi il lavoratore di sostituirne altro di livello retributivo
superiore, anche se di diversa area professionale, l'interessato ha diritto dopo 3 mesi di servizio
- da realizzarsi anche nel corso di un semestre, purché vi siano almeno 30 giorni lavorativi di
servizio continuativo - al livello retributivo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Qualora, invece, si tratti di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del
posto, l'attribuzione del grado o qualifica superiore avviene in caso di cessazione del rapporto di
lavoro dell'assente, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dall'inizio della sostituzione, ovvero in
ogni caso - tranne che per i passaggi dal 1º al 2º livello della 2ª area professionale, per quelli
nell'ambito della 3ª area professionale dopo 9 mesi dall'inizio della sostituzione.
Nell'ambito della categoria dei quadri direttivi, può essere attuata la piena fungibilità di
mansioni rispettivamente fra 1º, 2º e 3º livello retributivo e fra il 2º, 3º e 4º. Nel caso in cui sia
stata attribuita l'indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto al
livello immediatamente inferiore.
Per il periodo di vigenza del contratto, la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei
quadri direttivi è estesa, in base all'accordo 19 gennaio 2012, tra il 1º ed il 4º livello retributivo.
Nel caso di assegnazione del quadro direttivo a mansioni superiori, essa diviene definitiva,
ove non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro, dopo un periodo di 5 mesi di svolgimento delle mansioni medesime.
RETRIBUZIONE
Definizione
Aree professionali
Sono elementi del trattamento economico le voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex
ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità e, ove spettanti, indennità varie.
Quadri direttivi
Sono elementi del trattamento economico le voci stipendio, scatti di anzianità, importo ex
ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità e, ove spettanti, indennità varie,
assegno ex intesa 8 dicembre 2007 e assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione
tabellare (art. 66 del c.c.n.l. 11 luglio 1999).
Retribuzione mensile
Minimi tabellari
Dal 1º giugno 2013
Livello
Minimo
E.d.r. contrattuale
Q/4
3.946,41
140,41
Q/3
Q/2
Q/1
3/4
3/3
3/2
3/1
3/1 - Livello di inserimento professionale
2/3
2/2
2/1
1/GN
1
3.342,87
2.984,11
2.807,27
2.461,90
2.290,06
2.160,99
2.048,65
1.679,89
1.924,59
1.850,50
1.800,52
1.721,75
1.676,47
123,29
109,59
105,48
93,00
89,04
85,62
82,19
67,40
78,08
75,34
73,29
69,86
68,49
Livello
Minimo
E.d.r. contrattuale
Q/4
Q/3
Q/2
Q/1
3/4
3/3
3/2
3/1
3/1 - Livello di inserimento professionale
2/3
2/2
2/1
1/GN
1
3.946,41
3.342,87
2.984,11
2.807,27
2.461,90
2.290,06
2.160,99
2.048,65
1.679,89
1.924,59
1.850,50
1.800,52
1.721,75
1.676,47
238,70
209,59
186,30
179,32
170,00
151,37
145,55
139,73
114,58
132,74
128,08
124,59
118,77
116,44
Dal 1º giugno 2014
Note alle tabelle
- E.d.r.: dal 1º giugno 2012 e fino al 30 giugno 2014 vengono corrisposti gli importi indicati in tabella per 13 mensilità a
titolo di Elemento distinto della retribuzione. Tali importi non vengono computati agli effetti degli istituti contrattuali, del
t.f.r. e ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale. L'aumento verrà
inserito nello stipendio mensile a decorrere dal 1º luglio 2014 con i criteri che verranno stabiliti dalle parti.
- 3ª/1 Inserimento professionale: ai lavoratori assunti nella 3ª area professionale, 1º livello retributivo, con contratto a
tempo indeterminato (o apprendistato) a decorrere dal 1º febbraio 2012 è attribuito lo stipendio mensile indicato in
tabella per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione.
Contratti complementari
Per il personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012 per svolgere le attività
complementari e accessorie previste dal c.c.n.l. (v. par. orario di lavoro) lo stipendio mensile è
ridotto del 20%.
Elemento di garanzia retributiva
In attuazione dell'Accordo 24 ottobre 2011, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende
prive di contrattazione di secondo livello, che non abbiano percepito altri trattamenti economici
collettivi oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., viene istituito un elemento di garanzia retributiva
pari ad € 258 annui.
Apposito elemento della retribuzione
Trascorsi 3 mesi dalla scadenza del contratto nazionale, in caso di mancato rinnovo, verrà
corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di
inflazione applicato allo stipendio mensile. Tale erogazione cesserà dalla data di decorrenza del
rinnovo del contratto collettivo.
Contributo per la formazione
Le aziende che abbiano conferito all'ABI mandato di rappresentanza sindacale devono
erogare per ogni dipendente a tempo indeterminato un contributo di € 1,00 a favore di
Enbicredito, per il finanziamento di progetti di formazione e riqualificazione professionale.
Aumenti periodici di anzianità
Gli scatti di anzianità sono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso
di maturazione al 1º novembre 1999). In tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio
al 3º o 4º livello retributivo dei quadri direttivi, il primo scatto matura dopo 4 anni.
Il numero massimo di scatti maturabili è pari a 8 per il personale delle aree professionali da
1 a 3 e per il 1º e 2º livello dei quadri direttivi, e a 7 per il 3º e 4º livello dei quadri direttivi
(decorrenti dalla data di assunzione o nomina).
Il personale in servizio al 19 dicembre 1994 (1º luglio 1995 per gli ex funzionari) continua a
maturare il numero di scatti precedentemente previsto (*).
---------(*) Per il personale delle aree professionali, 12 scatti. Per gli ex funzionari 9 aumenti periodici; in caso di assunzione o
nomina a decorrere dal 1º luglio 1995, 7 aumenti.
Gli importi unitari degli scatti sono così determinati.
Area/Livello
retributivo
Q/4
Q/3
Q/2
Q/1
3ª/4
3ª/3
3ª/2
3ª/1
2ª/3
2ª/2
2ª/1
1ª/guardia nott.
1ª/altri ausiliari
Importi mensili
fino al
30.6.2009
dal
1.7.2009
dal
1.10.2009
dal
1.12.2009
dal
1.7.2010
dal
1.12.2010
91,07
91,07
39,70
39,70
39,70
39,70
39,70
39,70
33,99
27,78
27,78
20,22
19,21
91,75
91,75
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
34,25
27,99
27,99
20,37
19,36
93,20
93,20
40,63
40,63
40,63
40,63
40,63
40,63
34,79
28,43
28,43
20,69
19,67
93,90
93,90
40,93
40,93
40,93
40,93
40,93
40,93
35,05
28,64
28,64
20,85
19,82
94,60
94,60
41,24
41,24
41,24
41,24
41,24
41,24
35,31
28,85
28,85
21,01
19,97
95,31
95,31
41,55
41,55
41,55
41,55
41,55
41,55
35,57
29,07
29,07
21,17
20,12
E' convenuta inoltre la corresponsione per ciascuno scatto di anzianità di un importo
denominato "importo ex ristrutturazione tabellare", nelle misure indicate in tabella.
Area/Livello
retributivo
Q/4
Q/3
Q/2
Importi mensili
fino al
30.6.2009
dal
1.7.2009
dal
1.10.2009
dal
1.12.2009
dal
1.7.2010
dal
1.12.2010
13,65
13,65
7,64
13,76
13,76
7,69
13,98
13,98
7,81
14,08
14,08
7,87
14,19
14,19
7,93
14,30
14,30
7,99
Q/1
3ª/4
3ª/3
3ª/2
3ª/1
2ª/3
2ª/2
2ª/1
1ª/guardia nott.
1ª/altri ausiliari
7,64
7,64
7,64
7,64
7,64
6,54
5,34
5,34
3,89
3,70
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
6,58
5,38
5,38
3,92
3,72
7,81
7,81
7,81
7,81
7,81
6,68
5,47
5,47
3,98
3,78
7,87
7,87
7,87
7,87
7,87
6,73
5,51
5,51
4,01
3,81
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
6,78
5,55
5,55
4,04
3,84
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
6,83
5,59
5,59
4,07
3,87
Scatti di anzianità e passaggi di livello
In caso di passaggio del lavoratore inquadrato nella 3ª area professionale al 1º o 2º livello
dei quadri direttivi, ovvero di passaggio del lavoratore di 2ª area professionale, 3º livello
retributivo, al 1º livello retributivo della 3ª area professionale, l'interessato mantiene il numero di
scatti e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all'atto del passaggio nelle misure
previste per il nuovo inquadramento.
Nei casi di passaggi diversi da quelli di cui sopra, al lavoratore è attribuito un numero di
scatti e di importi ex ristrutturazione tabellare - nelle misure previste per il nuovo inquadramento
- per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l'interessato ha
globalmente maturato allo stesso titolo nel precedente inquadramento.
A tale ricalcolo del numero di scatti maturati si procede in ogni caso nell'ipotesi in cui il
lavoratore abbia fruito, prima del passaggio, di un numero di scatti superiore all'anzianità di
servizio effettiva e convenzionale maturata.
In tutti i casi di passaggio a livello superiore, il numero di scatti da riconoscere
all'interessato non può comunque superare quello maturabile dai lavoratori del nuovo livello di
appartenenza con pari anzianità di servizio e convenzionale. Inoltre, lo scatto di anzianità in
corso di maturazione all'atto del passaggio di livello è utile ai fini della maturazione del
successivo scatto.
Assegni per anzianità
Le misure degli assegni mensili per anzianità in vigore dal 1º gennaio 2004 sono le
seguenti:
Area/Livello retributivo
Importi
3ª/3
3ª/2
2ª/3
2ª/2
2ª/1
1ª
23,71
23,71
33,87
22,35
22,35
14,90
Elementi retributivi ultramensili
Mensilità aggiuntive
La struttura della retribuzione è articolata, per tutte le categorie di personale, in 13
mensilità.
La gratificazione natalizia - da corrispondere entro il 20 dicembre sulla base delle voci
retributive per le quali sia prevista l'erogazione per 13 mensilità - è frazionabile per dodicesimi
se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando come mese intero l'eventuale frazione),
nonchè in caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico.
Aziende già destinatarie del c.c.n.l. ACRI
Ai fini del computo della 13ª mensilità, nei confronti del personale già destinatario dei
contratti collettivi ACRI in servizio al 1º novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali sono
computati sulla media degli ultimi 12 mesi (dal 1º dicembre dell'anno precedente al 30
novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori
sono computate nella misura del 40%.
In occasione della tredicesima mensilità, inoltre, è prevista la corresponsione - al solo
personale in servizio di cui sopra, con esclusione dei quadri direttivi di 3º e 4º livello, già
funzionari - di un importo a titolo di "differenza ex mensa" pari a € 9,92.
Premi legati alla produttività
Premio di rendimento
Viene riconosciuto secondo la normativa in atto al 23 novembre 1990. A decorrere dal 1º
gennaio 2000 il premio annuale di rendimento, nella misura standard di settore (misura
utilizzata per la c.d. azienda tipo per il professionale della 1ª, 2ª, 3ª area professionale e per i
quadri direttivi di 1º e 2º livello; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi di 3º e 4º
livello), viene ridistribuito su 13 mensilità. Al personale in servizio al 1º novembre 1999, le quote
eventualmente eccedenti la misura di cui sopra vengono conservate, previo ricalcolo del relativo
importo annuale, con la denominazione di "ex premio di rendimento" senza possibilità di ulteriori
modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione. Tali quote vengono
riconosciute anche al personale assunto successivamente al 1º novembre 1999 dalle aziende
che non applichino un sistema di previdenza complementare.
L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore non viene
erogata in caso di giudizio annuale professionale negativo del lavoratore.
L'azienda può corrispondere ai quadri direttivi un premio annuale a fronte di un impegno
temporale particolarmente significativo durante l'anno (art. 81 del c.c.n.l.).
Premio di produttività/premio aziendale
E' prevista la contrattazione a livello aziendale (*) - entro il mese di aprile dell'anno di
riferimento - di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,
concordati tra le parti, volti al raggiungimento di incrementi della produttività del lavoro, della
qualità e della competitività.
Tale premio verrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo conto degli apporti
professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
Il premio aziendale - da erogare al personale non in prova sotto forma di una tantum - nei
casi di assenza dal servizio (esclusi i periodi di ferie) viene ridotto di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica per le assenze retribuite non
superiori ai 3 mesi; per le assenze di durata superiore, la riduzione non si applica per i primi 3
mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione in parola, inoltre, non si applica per il
periodo di astensione obbligatoria per maternità di 5 mesi.
Il premio aziendale non viene erogato in caso di giudizio professionale annuale negativo
del lavoratore.
---------(*) Il premio aziendale può essere anche oggetto di specifici Protocolli di intesa stipulati tra l'impresa capogruppo e la
delegazione sindacale di gruppo.
Premio variabile di risultato
In sede aziendale le parti possono prevedere un premio di risultato (in sostituzione del
premio aziendale), da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di produttività e
redditività aziendale o di gruppo nonché di altri obiettivi generici o specifici per gruppi omogenei
di posizioni lavorative.
Indennità variabili
Indennità di mensa
Per ogni giornata di effettuazione della pausa intermedia è dovuto ai lavoratori (eccetto i
quadri direttivi di 3º e 4º livello) un "ticket" per la consumazione del pasto per l'importo di € 1,81
giornaliere.
Indennità di rischio
Spetta nei casi indicati nella tabella, con esclusione dei periodi di assenza (non dovuta a
ferie o malattia) di durata superiore a un mese.
Qualifica
Quadri direttivi, 3ª area professionale e 2ª area
professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli addetti a
mansioni operaie):
- cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di
valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo
sportello dei contanti
- addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di
valori (esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º livello retributivo)
- cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di
valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo
sportello non contanti
- cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo
sportello
- addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle
bollette e similari (esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º livello
retributivo)
- addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere
- addetti alla stanza di compensazione che svolgano
mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile
allo sportello
2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli
addetti a mansioni operaie):
- che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile
allo sportello
Capoluoghi di provincia e
centri con intenso movimento
bancario
Altri
centri
126,62
94,95
126,62
94,95
90,24
67,67
64,21
48,11
62,52
46,85
55,06
41,31
48,60
36,38
36,38
27,23
Nota alla tabella
- Le misure indicate in tabella per i cassieri con maneggio valori relativamente alle operazioni di sportello contanti o non
contanti, per gli addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori, ovvero incassano effetti, bollette e
similari sono proporzionalmente maggiorate, fino ad un massimo del 20%, in caso di adibizione giornaliera allo sportello
per oltre 5 ore, e ulteriormente maggiorate del 14% qualora la predetta adibizione sia superiore alle 6 ore.
Per il settore intermediazione mobiliare - Sim, a decorrere dal 1º gennaio 2012 l'indennità di
cassa sarà sostituita dall'indennità di rischio e corrisposta nelle misure previste dal c.c.n.l.
Credito.
Se l'indennità di cassa fosse superiore, la differenza sarà conglobata nella voce
"superminimo non assorbibile".
Indennità per lavori svolti in locali sotterranei
E' corrisposta al personale adibito in via continuativa e prevalente ai lavori indicati, nella
misura di € 45,99.
Sono considerati sotterranei i locali posti, per oltre metà dell'altezza, al di sotto del livello
stradale.
Indennità di reperibilità e rimborso spese
Ai lavoratori appartenenti a particolari servizi (*) con obbligo di reperibilità spetta il seguente
trattamento:
- un'indennità di € 30,68, ragguagliate ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di €
13,95;
- il rimborso delle spese di trasporto in caso di intervento;
- limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, un compenso per la
durata dell'intervento pari alla retribuzione per lavoro straordinario, con un minimo di € 18,42.
---------(*) Centri elettronici, personale necessario per l'estrazione di valori, addetti a sistemi di sicurezza, addetti a presidi di
impianti tecnologici, addetti a servizi automatizzati all'utenza.
Indennità centralinisti non vedenti
L'indennità prevista dalla legge per i centralinisti non vedenti è fissata in € 6,00 giornalieri,
elevata a € 7,00 in caso di orario di lavoro distribuito su 5 giorni.
Indennità di "ruolo chiave"
Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato attività di "ruolo chiave" per almeno 12
mesi (da computare a decorrere dall'assegnazione e comunque non prima dell'8 dicembre
2007), cui venga revocato l'incarico spetta - in luogo dell'indennità di ruolo chiave - un assegno
"ad personam" riassorbibile.
Compensi per commessi o ausiliari adibiti a vigilanza
Ai commessi adibiti a turno a custodia diurna o vigilanza notturna dei locali dell'azienda (2ª
area professionale, 1º livello retributivo) spettano i seguenti compensi:
Tipologia
Importi
custodia diurna di sabato
pernottamento
vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno
vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno
49,04
18,42
24,52
14,71
Agli ausiliari che sostituiscono il guardiano notturno (1ª area professionale) spettano i
seguenti compensi:
Tipologia
Importi
solo pernottamento
vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno
vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno
10,74
14,71
9,21
Nota alle tabelle
- Vigilanza notturna: in aggiunta ai compensi indicati in tabella viene concesso, in caso di vigilanza notturna, un giorno
di riposo compensativo nella giornata successiva.
Concorso spese tranviarie
E' corrisposto ai lavoratori (esclusi i quadri direttivi di 3º e 4º livello) che prestano servizio in
centri con popolazione superiore a 200 mila abitanti, nelle seguenti misure mensili per 12
mensilità:
Città
Verona
Catania
Bari e Taranto
Venezia
Padova e Palermo
Trieste
Bologna
Importi
1,11
1,21
1,24
1,27
1,34
1,47
1,50
Messina, Napoli e Torino
Genova
Firenze
Roma
Milano
1,55
1,70
2,01
2,32
2,92
Corresponsione della retribuzione
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
Orario giornaliero e settimanale
Orario normale
L'orario di lavoro settimanale è stabilito in 37 ore, distribuite normalmente dal lunedì al
venerdì (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, per i guardiani
notturni nonché per i lavoratori che svolgono attività accessorie e complementari). In alternativa,
è possibile osservare un orario di 37 ore e 30 minuti settimanali, riversando nella banca ore la
relativa differenza (23 ore annuali).
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore - con esclusione di ulteriori riduzioni di
orario e specifiche indennità - nei casi di articolazione:
- su 4 giorni (4x9) o su 6 giorni (6x6);
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
L'orario di lavoro giornaliero può essere fissato, anche per gruppi omogenei di lavoratori,
secondo i seguenti nastri orari:
a) nastro orario standard - tra le ore 8.00 e le ore 17.15 (*) - applicabile a tutti i lavoratori;
b) nastro orario extra standard - tra le ore 7.00 e le ore 19.15 (*) - applicabile al massimo al
13% del personale dell'azienda e al 10% delle succursali. Nei casi in cui l'orario giornaliero
termini oltre le ore 18.15 ed entro le ore 19.15, spetta un'indennità di € 3,68 per ogni giorno in
cui viene effettuato tale orario.
Orario di sportello
La durata dell'orario di sportello può essere fissata dall'azienda tra le ore 8 e le ore 20.
Di tale articolazione l'azienda deve dare informazione preventiva agli organismi sindacali
aziendali.
Qualora l'impresa volesse fissare l'inizio dell'orario di lavoro fra le ore 7 e le ore 8 ovvero il
termine tra le 20 e le 22 deve avviare un confronto con gli organismi sindacali per individuare,
con apposito accordo, soluzioni condivise.
Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti
presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.),
complessi industriali, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands), sportelli
cambio, posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali. Presso
tali succursali, nonchè presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o
di pubblica utilità, l'orario di lavoro e di sportello può essere distribuito in modo da
ricomprendere il sabato (nelle succursali site in località turistiche il lavoratore non può essere
utilizzato per più di 20 sabati l'anno, salvo il caso di orario settimanale 6x6 o 4x9).
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti
giornalieri, prolungabili a 7 ore previa intesa a livello aziendale.
In caso di distribuzione settimanale "4x9", il lavoratore può essere adibito allo sportello per
un massimo di 8 ore giornaliere, prolungabili a 8 ore e 30 minuti previa intesa a livello
aziendale.
Lavoro su sei giorni
Al personale che svolge nella giornata di sabato (settimana dal lunedì al sabato, dal lunedì
pomeriggio al sabato mattina, dal martedì al sabato) attività di promozione e consulenza ovvero
è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati
e grandi magazzini, spetta il compenso di € 18,42, non cumulabile con l'indennità di turno, per
ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
Contratti complementari
Per il personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012 per svolgere le attività
complementari e accessorie previste dal contratto collettivo (*) è previsto un orario settimanale
di 40 ore, con il riconoscimento di una riduzione di 2,5 ore per ogni settimana effettivamente
lavorata.
---------(*) In base all'art. 3 del c.c.n.l. sono considerate attività complementari o accessorie: il servizio portafoglio e cassa,
trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office; trattamento delle banconote; trattamento
della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori; attività di supporto tecnico-funzionale per self-banking,
POS, elettronic banking e banca telefonica; gestione di archivi, magazzini, economato, servizi centralizzati di sicurezza
e vigilanza.
Riduzione annua
Viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, frazionabile nel limite
minimo di un'ora.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.
E' previsto un limite al lavoro straordinario di 100 ore annue "pro capite" che devono essere
contenute nel limite di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.
Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali
della paga oraria.
La paga oraria viene calcolata considerando 1/360 della retribuzione annua per ogni
giornata diviso 7,5.
Tipologia
%
straordinario
straordinario al sabato (per orario distribuito da lunedì a venerdì)
straordinario al lunedì (per orario distribuito dal martedì al sabato)
straordinario notturno (dalle 22 alle 6)
straordinario notturno festivo
25
30
30
55
65
Lavoro festivo
E' considerato festivo il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale, nella giornata di
domenica ovvero in una delle festività infrasettimanali previste dal contratto.
Per le prestazioni di lavoro festivo sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali della
paga oraria.
La paga oraria viene calcolata considerando 1/360 della retribuzione annua per ogni
giornata diviso 7,5.
Tipologia
nel giorno di riposo settimanale
domenicale
festivo infrasettimanale
Note alla tabella
%
25
20
30
- Lavoro nel giorno di riposo settimanale: oltre alla maggiorazione indicata viene concessa una giornata di riposo
compensativo. I commessi adibiti a turno alla vigilanza diurna in giornata destinata al riposo settimanale hanno diritto,
oltre al riposo compensativo, ad un compenso pari al 30% della paga oraria.
- Lavoro domenicale: la maggiorazione indicata spetta qualora la giornata non coincida con quella destinata al riposo
settimanale.
- Festivo infrasettimanale: in caso di prestazione lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in sostituzione della
retribuzione e delle relative maggiorazioni contrattualmente previste, il lavoratore può chiedere di fruire di un
corrispondente permesso, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Flessibilità
Per esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, si può ricorrere ad un
orario "multiperiodale", distribuito in modo tale da superare, per un periodo massimo di 4 mesi
nell'anno, l'orario settimanale contrattualmente stabilito, con corrispondente previsione di
prestazioni ridotte nel restante periodo. In ogni caso, la prestazione del singolo lavoratore non
può essere superiore a 9 ore e 30 minuti giornalieri e 48 ore settimanali, nè inferiore a 5 ore
giornaliere e 25 settimanali. Salvo casi eccezionali, è esclusa la prestazione di lavoro
straordinario nei periodi di "maggior lavoro".
I lavoratori interessati (dai quali sono esclusi quelli a tempo parziale) percepiscono la
retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in
quelli di riduzione dell'orario stesso.
Tale regime di orario può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2%
del personale dipendente dall'azienda.
Banca ore
L'azienda può richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale
entro il limite di 2 ore giornaliere, e 10 settimanali.
Le prime 50 ore di tali prestazioni aggiuntive non costituiscono lavoro straordinario e
devono obbligatoriamente essere recuperate secondo il meccanismo della banca ore. Nei primi
6 mesi di svolgimento delle prestazioni aggiuntive, il recupero può essere effettuato previo
accordo tra azienda e lavoratore. Oltre tale termine, ed entro 24 mesi dal predetto svolgimento,
il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno:
- 1 giorno, in caso di recupero orario;
- 5 giorni, in caso di recupero fino a 2 giorni;
- 10 giorni, in caso di recupero superiore a 2 giorni.
I giorni si intendono lavorativi.
Trascorso tale termine l'azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con il
lavoratore - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di
lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'azienda provvederà ad indicare,
entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
Nei casi di assenze prolungate - quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e
non - che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore
interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo
termine da concordare con l'impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per
lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del
rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
Previa intesa aziendale, il meccanismo della banca ore può operare anche tramite una
riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa.
Le prestazioni di lavoro aggiuntivo superiori alle 50 ore, ed entro le 100 ore, danno diritto, a
scelta del lavoratore, al recupero secondo il meccanismo della banca ore ovvero al compenso
per lavoro straordinario. Le prestazioni aggiuntive superiori alle 100 ore danno diritto al
compenso per lavoro straordinario.
Festività
In aggiunta alle festività previste dalla legge sono considerati semi-festivi il 14 agosto, il 24
dicembre, il 31 dicembre e il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove è ubicata
l'unità produttiva.
Per il personale il cui normale orario di lavoro comporta la prestazione in giornata di sabato
è considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
Nei giorni semifestivi la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del
personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre
le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal
personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per
ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
In caso di coincidenza della festività del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno con la
domenica l'azienda ha facoltà di riconoscere, in alternativa al compenso aggiuntivo e d'intesa
col lavoratore, altrettante giornate di permesso.
Ex festività
In sostituzione delle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e
del D.P.R. n. 792/1985, cadenti in giorni lavorativi, vengono attribuite corrispondenti giornate di
permesso retribuito.
Tali permessi vengono usufruiti nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno.
In caso di mancata utilizzazione viene corrisposta un'indennità sostitutiva commisurata
all'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza (1/360 della retribuzione annua, per ogni
giornata di permesso) entro la fine di febbraio dell'anno successivo.
Disciplina transitoria
Per gli anni 2012-2016, in via sperimentale, i permessi per ex festività dei Quadri direttivi
sono ridotti di una giornata che è destinata a finanziare il Fondo per l'occupazione (vd. infra,
Fondo per l'occupazione).
Ferie
Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:
Area/Livello
Anni di servizio
Giorni lavorativi
Quadri direttivi
3ª/4
fino al 10º
oltre il 10º
fino al 5º
dal 6º al 10º
oltre il 10º
26
22
25
20
22
25
Altre aree/livelli
Ai lavoratori assunti durante l'anno spettano 20 giorni di ferie, da proporzionare in relazione
ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di
mese.
Ai quadri direttivi assunti durante l'anno direttamente con tale inquadramento spettano 2
giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello
stesso anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di
20 giorni.
Ai fini del computo delle ferie si considerano le giornate lavorative dal lunedì al venerdì.
Le ferie possono essere divise in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni
lavorativi.
Il periodo di ferie viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza dal
servizio durante l'anno.
In caso di assenza per malattia la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che
l'assenza si prolunghi per l'intero anno.
Non si computano nella durata delle ferie le giornate di malattia sopravvenuta.
Nel caso di cessazione del rapporto, al lavoratore viene liquidata la retribuzione
corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi
interi di servizio prestato dal 1º gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per
ogni giornata).
Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, L. n. 68/1999, durante l'anno in
cui è intervenuta l'assunzione spetta un periodo di ferie comunque non inferiore a 6 giorni (12
se quadri direttivi) se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni (20 se
quadri direttivi) se è avvenuta nel primo.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Trasferta
Oltre al rimborso delle spese al lavoratore inviato in trasferta spetta una diaria giornaliera
fissata annualmente dalle parti.
Si riportano gli importi in atto:
Abitanti
Centri fino a
200.000
Centri da 200.001
a 500.000
Centri da 500.001
a 1.000.000
Centri oltre
1.000.000
Quadri
direttivi
3ª e 2ª area
profess., 3º liv.
retrib.
2ª area profess.,
1º e 2º liv. retrib.
1ª area
profess.
133,66
79,40
62,75
58,88
147,03
87,34
69,02
64,76
160,40
95,29
75,30
70,65
173,76
103,22
81,57
76,53
Nei confronti dei quadri direttivi, il trattamento di diaria per missioni in Italia come all'estero
resta escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.
La misura della diaria è ridotta del 6% quando l'alloggio per il pernottamento è fornito
dall'azienda.
Per missioni di durata prevista superiore a 30 giorni, la misura della diaria è ridotta del 15%
a decorrere dal 31º giorno. Tale disposizione non si applica ai quadri direttivi, per i quali, invece,
per missioni di durata superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a decorrere dal 15º
giorno successivo all'apposita comunicazione scritta da parte dell'azienda, e comunque dopo i
primi 45 giorni.
Il trattamento di diaria viene corrisposto in proporzione di un terzo rispettivamente per ogni
pasto e per il pernottamento; per missioni di durata superiore alle 10 ore non può darsi luogo ad
un'erogazione inferiore a due terzi della diaria.
In alternativa al trattamento di cui sopra il lavoratore inviato in trasferta può optare per il
rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo stabilito per la
diaria.
Per le missioni all'estero, se superiori a 4 giorni al mese, oltre al rimborso delle spese di
viaggio e permanenza, spetta una diaria non inferiore alla metà di quella stabilita per le trasferte
in territorio nazionale.
Al personale che effettua meno di 5 giorni di missione nel corso di un mese di calendario escluse dal computo le c.d. missioni a corto raggio (ovvero gli spostamenti entro i 25 chilometri
dal luogo di residenza/abituale dimora del lavoratore) - viene riconosciuto, in luogo del
trattamento di diaria e comunque non oltre il relativo importo, il rimborso a piè di lista delle
spese di viaggio, vitto e alloggio; dal quinto giorno di missione nel mese in poi continua ad
applicarsi la disciplina della diaria.
Non costituisce "corto raggio" l'ipotesi in cui il lavoratore effettua, nella stessa giornata, più
spostamenti che superano complessivamente i 50 km tra località, ciascuna delle quali,
singolarmente considerata, non dista oltre 25 km dalla residenza/abituale dimora del lavoratore.
Trasferimento
Aree professionali dalla 1ª alla 3ª
Il trasferimento va comunicato con 15 o 30 giorni di calendario di preavviso a seconda che
la località di destinazione abbia distanza rispettivamente inferiore o superiore ai 30 Km.
I lavoratori che abbiano compiuto 45 anni di età ed almeno 22 anni di servizio possono
essere trasferiti solo se consenzienti (salvo che la località di destinazione disti meno di 30 Km.
o si tratti di lavoratore preposto o da preporre a succursali).
Oltre al rimborso delle spese di viaggio per il nucleo familiare e di trasporto delle
masserizie, nonchè al rimborso dell'eventuale perdita del canone di locazione in caso di
trasferimento con cambio effettivo di residenza spetta:
- al lavoratore senza carico di famiglia, la diaria per il tempo strettamente necessario al
trasloco con un minimo di 3 giorni;
- al lavoratore con familiari a carico, la diaria per un minimo di 15 giorni ed un massimo di
30, più tante diarie, nella misura del 60%, per quanti sono i familiari (compresa la persona di
servizio) per il tempo strettamente necessario al trasloco.
Al lavoratore trasferito spetta inoltre, per 5 anni (con riduzione a partire dal terzo anno), un
contributo pari alla differenza tra i canoni di locazione.
In sostituzione del meccanismo del "contributo alloggio", l'azienda ha facoltà di riconoscere
il trattamento di fornitura dell'alloggio alle condizioni previste per i quadri direttivi.
In caso di risoluzione del rapporto (con esclusione dell'ipotesi di licenziamento per giusta
causa e dimissioni non per giusta causa) entro 2 anni dal trasferimento, l'azienda provvederà al
rimborso delle spese (escluse diarie) per il rientro nella località di provenienza o di assunzione,
che intervenga entro 6 mesi dalla risoluzione.
Quadri direttivi
Il trasferimento va comunicato con almeno 45 giorni di calendario di preavviso nel caso di
lavoratore con carico di famiglia e con almeno 30 giorni nel caso di assenza di carico di
famiglia.
Ove non sia possibile rispettare i suddetti termini di preavviso, il lavoratore beneficerà di
un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
I quadri direttivi di 1º e 2º livello che abbiano compiuto 47 anni di età ed almeno 22 anni di
servizio possono essere trasferiti solo se consenzienti (salvo che la località di destinazione disti
meno di 50 km o si tratti di lavoratore preposto o da preporre a succursale).
Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, oltre al rimborso delle spese di
viaggio per il nucleo familiare e di trasporto delle masserizie e al rimborso dell'eventuale perdita
di canone di locazione, spetta:
- al lavoratore senza carico di famiglia, la diaria (o in alternativa, il rimborso a piè di lista)
per il tempo necessario al trasloco con un massimo normalmente di 60 giorni;
- al lavoratore con familiari a carico, la diaria (o in alternativa, il rimborso a piè di lista) per il
tempo necessario al trasloco con un massimo normalmente di 120 giorni. In più tante diarie,
nella misura del 60%, quanti sono i familiari trasferiti (compresa la persona di servizio) per il
tempo necessario al trasloco.
Per i trasferimenti che comportino cambiamento effettivo di residenza, inoltre, l'azienda è
tenuta a fornire ai quadri direttivi l'alloggio, in locazione o sublocazione, per un canone di
locazione convenzionale determinato in applicazione dell'art. 1 del D.M. 30 dicembre 2002, e
per una durata massima di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per i trasferimenti in atto
al 31 ottobre 1999).
Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza, i quadri
direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità "una tantum" pari a 1 mensilità e 1/2, qualora
l'effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato, 4 mensilità qualora concerna anche i
familiari a carico. Detta indennità è pari a 2 mensilità se la distanza della piazza (comune) di
destinazione è superiore ai 100 km (5 mensilità se con familiari a carico).
Ai fini di cui sopra la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli
emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico
lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento ha avuto luogo.
In particolare, il c.c.n.l. prevede che debbano essere assunti a base di computo:
- per il 1º e 2º livello, l'85,09 dello stipendio;
- per il 3º e 4º livello, l'89,00% dello stipendio e (solo per il 3º livello) dell'assegno ad
personam per ristrutturazione tabellare; l'86,96 del detto assegno, per la parte relativa alle ex
maggiorazioni di grado.
Per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola voce "scatti di
anzianità", escluso l'importo "ex ristrutturazione tabellare".
In caso di risoluzione del rapporto (esclusi i casi di licenziamento per giusta causa ovvero
dimissioni non per giusta causa) entro 5 anni dal trasferimento, l'azienda provvederà al
rimborso delle spese (escluse diarie) per il rientro in altra località del territorio nazionale, che
intervenga entro un anno dalla risoluzione.
ASSENZE
Malattia
In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto ed
alla normale retribuzione per i seguenti periodi:
Anni di servizio
fino al 5º
dal 6º al 10º
dall'11º al 15º
dal 16º al 20º
dal 21º al 25º
oltre il 25º
Mesi
6
8
12
15
18
22
Il periodo di assenza può essere calcolato dall'azienda con riferimento ai 48 mesi
precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato.
In tal caso i periodi di conservazione del posto con diritto al trattamento economico
sono i seguenti:
Anni di servizio
fino al 5º
dal 6º al 10º
dall'11º al 15º
dal 16º al 20º
dal 21º al 25º
oltre il 25º
Mesi
8
10
14
18
22
24
In ogni caso, per l'ultimo periodo di assenza non può essere praticato un trattamento meno
favorevole di quello previsto dal R.D.L. n. 1825/1924.
Il periodo di conservazione del posto è aumentato del 50%, con un minimo di 12 ed un
massimo di 30 mesi complessivi, in caso di cure per Tbc, Aids o di malattie di carattere
oncologico.
Il termine finale del trattamento di malattia non può comunque eccedere il 6º mese dalla
data in cui il lavoratore ultrasessantenne è entrato in possesso dei requisiti di legge per la
pensione di vecchiaia.
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, a richiesta, ad un
periodo di aspettativa (senza decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata di 8 mesi (*).
La durata complessiva di più periodi di aspettativa non può superare i 12 mesi in un
quinquennio.
Il lavoratore a tempo indeterminato, tossicodipendente o etilista accertato, può fruire di
un'aspettativa non retribuita non superiore a 3 anni, per sottoporsi a programmi terapeutici o di
riabilitazione.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del
posto ed alla normale retribuzione, con deduzione delle somme che il lavoratore ha diritto di
riscuotere da parte degli istituti assicuratori, per i seguenti periodi:
Anni di servizio
Mesi
fino al 5º
dal 6º al 10º
dall'11º al 15º
dal 16º al 20º
dal 21º al 25º
oltre il 25º
6
8
12
15
18
22
Il periodo di assenza può essere calcolato dall'azienda con riferimento ai 48 mesi
precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato.
In tal caso i periodi di conservazione del posto con diritto al trattamento economico
sono i seguenti:
Anni di servizio
fino al 5º
dal 6º al 10º
dall'11º e fino al 15º
dal 16º al 20º
dal 21º al 25º
oltre il 25º
Mesi
8
10
14
18
22
24
Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, a richiesta, ad un
periodo di aspettativa (senza decorrenza dell'anzianità di servizio) della durata di 8 mesi (*).
La durata complessiva di più periodi di aspettativa non può superare i 12 mesi in un
quinquennio.
---------(*) Questa facoltà non può essere esercitata dal lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti di legge
per la pensione di vecchiaia. In ogni caso il periodo di aspettativa già concesso non può prolungarsi oltre la data in cui
l'interessato ha maturato i requisiti in parola.
Maternità
Nei primi 5 mesi di assenza spetta alle lavoratrici un'integrazione dell'indennità di maternità
anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, fino al raggiungimento della normale
retribuzione.
Nel caso in cui nel periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applica la
relativa disciplina.
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni
consecutivi di calendario.
Diritto allo studio
Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti ed ai lavoratori iscritti ai corsi di laurea (anche brevi) in una delle
discipline che davano titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale (*) spetta una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi - un giorno di permesso retribuito
per ciascuna giornata di esame, nonché (agli universitari) un giorno di permesso retribuito da
fruire nella giornata lavorativa precedente.
In aggiunta ai precedenti permessi, ai lavoratori che frequentano corsi universitari (in
discipline che danno titolo a riconoscimento di anzianità convenzionale) ovvero in scuole statali
o legalmente riconosciute di istruzione secondaria di primo o secondo grado (escluse quelle a
carattere artistico) spetta a richiesta per sostenere l'esame di laurea o di licenza un permesso
retribuito di 8 giorni lavorativi, 5 nel caso di laurea e 3 nel caso di laurea magistrale. Agli stessi,
inoltre, è concesso un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da usufruire in 4 gruppi di 5 ore,
per ciascun anno previsto dal corso legale di studi ed eventualmente per due anni ulteriori. I
lavoratori di cui sopra possono ottenere, una sola volta per ciascun ciclo di studi, un permesso
straordinario non retribuito fino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.
I lavoratori contemporaneamente assenti per l'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti
non possono eccedere il 5% dei lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti alla
medesima unità produttiva.
E' infine prevista la corresponsione di un premio per il conseguimento della laurea e di
borse di studio annuali, nelle misure e alle condizioni stabilite dal c.c.n.l.
---------(*) Giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie
letterarie, filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie, nonchè matematica, ingegneria,
architettura, agraria e scienze statistiche (demografiche o attuariali), se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle
mansioni che saranno affidate al dipendente.
Permessi
Per giustificati motivi personali o familiari possono essere concessi brevi permessi retribuiti.
Per il settore intermediazione mobiliare - Sim, le ore maturate e non godute al 31 dicembre
2011 restano accantonate e saranno godute entro il 30 giugno 2012.
Formazione
Sono previsti i seguenti gruppi di ore destinate alla formazione del personale, da svolgere
anche con metodi di autoformazione:
- 24 ore annuali retribuite da svolgere durante il normale orario di lavoro;
- 26 ore annuali, di cui 8 retribuite da svolgere in orario di lavoro, e 18 non retribuite, da
svolgere fuori dell'orario di lavoro.
Tale ultimo gruppo di ore viene offerto al lavoratore per quote inscindibili di ore retribuite e
non retribuite.
Le eventuali ore non fruite nel periodo annuale o pluriennale possono essere utilizzate nei
9 mesi successivi alla scadenza del periodo suddetto.
Aspettative
Per gravi motivi personali o familiari possono essere concessi adeguati periodi di
aspettativa, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato,
l'azienda concede una aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di un anno, frazionabile in
due periodi.
L'aspettativa è prevista anche per l'assistenza del figlio fra i 3 e gli 8 anni, affetto da gravi
patologie.
SANZIONI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della qualità delle mancanze,
con i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino a 10 giorni;
4) licenziamento con o senza preavviso.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva sono stabiliti nelle seguenti misure.
Licenziamento per superamento del periodo di comporto
- Quadri direttivi: 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore 1/2 mese
per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di 5 mesi.
- 3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie): 1/2
mensilità per ogni anno di effettivo servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 8 mensilità.
- 2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie): 1/3
di mensilità per ogni anno di effettivo servizio, con un minimo di 1 e 1/2 ed un massimo di 6
mensilità.
- 1ª area professionale, nonchè gli addetti a mansioni operaie: 1/4 di mensilità per ogni
anno di effettivo servizio, con un minimo di 1 ed un massimo di 4 mensilità.
Nel caso in cui un lavoratore venga a beneficiare con effetto immediato di un trattamento di
pensione più favorevole di quello risultante dalle norme sull'assicurazione obbligatoria,
l'indennità sostitutiva del preavviso compete nelle seguenti misure:
1) se il trattamento di pensione spetta nella misura massima
Aree/Livelli/Qualifiche
Durata
quadri direttivi
3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
1ª area professionale, nonché addetti a mansioni operaie
4 mesi
2 mesi
45 giorni
1 mese e 1/4
2) se il trattamento di pensione è inferiore al massimo, le mensilità risultanti dal ragguaglio
all'anzianità di servizio sono ridotte del 25%.
Licenziamento per superamento dei limiti di età
Al lavoratore ultrasessantenne in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia spetta un'indennità sostitutiva del preavviso di ammontare pari al
seguente numero di mensilità della retribuzione:
Anni di
effettivo
servizio
Mensilità di retribuzione
Quadri
direttivi
fino al 5º
dal 6º al 10º
oltre il 10º
3ª e 2ª area profess., 3º 2ª area profess., 1º e 2º
liv. (esclusi addetti a
liv. (esclusi addetti a
mansioni operaie)
mansioni operaie)
4
5
6
2
3
4
1
2
3
1ª area profess.,
nonché addetti a
mansioni operaie
1
1 e 1/2
2
Nel caso in cui il lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di pensione più
favorevole di quello risultante dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, l'indennità sostitutiva
è commisurata a 4 mesi per i quadri direttivi; 2 mesi la 3ª e 2ª area professionale, 3º livello
retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie); 45 giorni per la 2ª area professionale, 1º e 2º
livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie); 1 mese e 1/4 per la 1ª area
professionale, nonchè per gli addetti a mansioni operaie.
Licenziamento per giustificato motivo
La durata del periodo di preavviso è così articolata:
Anni di
effettivo
servizio
Mesi
fino al 5º
dal 6º al 10º
dall'11º al
15º
oltre il 15º
Quadri
direttivi
3ª e 2ª area profess., 3º
liv. (esclusi addetti a
mansioni operaie)
2ª area profes., 1º e 2º
liv. (esclusi addetti a
mansioni operaie)
1ª area profess.,
nonché addetti a
mansioni operaie
5
6
3
4
2
2 e 1/4
1 e 1/2
2
7
5
3
2 e 1/2
8
6
4
3
Dimissioni
La durata del periodo di preavviso è di 1 mese.
In caso di dimissioni per giusta causa al lavoratore spettano, oltre al trattamento previsto
sub c):
- per anzianità fino al 10º anno di servizio effettivo, 4 mensilità di retribuzione;
- per anzianità superiori, 6 mensilità di retribuzione.
Se il lavoratore dimissionario ultrasessantenne è in possesso dei requisiti per la pensione
di vecchiaia ha invece diritto al relativo trattamento (v. supra).
In caso di dimissioni per superamento del periodo di comporto il lavoratore è esonerato
dall'obbligo del preavviso.
Morte del lavoratore
Spetta un'indennità sostitutiva del preavviso di ammontare pari al seguente numero di
mensilità della retribuzione:
Anni di
effettivo
servizio
Mensilità di retribuzione
Quadri
direttivi
fino al 5º
5
1/2 (con un
dal 6º al 10º massimo di
5)
1/2 (con un
oltre il 10º
massimo di
5)
3ª e 2ª area profess.,
2ª area profess., 1º e
3º liv. (esclusi addetti a 2º liv. (esclusi addetti a
mansioni operaie)
mansioni operaie)
1ª area profess.,
nonché addetti a
mansioni operaie
2
1
1
3
2
1 e 1/2
4
3
2
Se i congiunti del lavoratore deceduto vengono a beneficiare di un trattamento di pensione
più favorevole di quello risultante dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, l'indennità
sostitutiva del preavviso è commisurata a:
Qualifiche
Quadri direttivi
3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi addetti a mansioni operaie)
1ª area professionale, nonché addetti a mansioni operaie
Mesi
5
3
2 e 1/2
1 e 3/4
Durante il periodo di preavviso in servizio, eccetto il caso di dimissioni, l'azienda è tenuta
ad accordare al lavoratore adeguati permessi non inferiori a 2 ore giornaliere per la ricerca di
altra occupazione.
Aziende già destinatarie dei cc.nn.nn.l. ACRI
Per il personale delle aziende di cui sopra continuano a trovare applicazione, limitatamente
ai lavoratori in servizio al 1º novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dai cc.nn.nn.l.
ACRI 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi
della retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297:
a) per le aree professionali dalla 1ª alla 3ª: stipendio, scatti di anzianità, importo ex
ristrutturazione tabellare, assegno temporaneo per gli apprendisti, assegno di anzianità,
indennità di rischio, indennità per lavori svolti in locali sotterranei, concorso spese tranviarie,
indennità per orari giornalieri che finiscono dopo le 18,15 e fino alle 19,15, indennità di turno
diurno, assegni da automatismi, ex premio di rendimento aziendale;
b) per i quadri direttivi: stipendio e tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico
aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti,
l'indennità di rischio.
Al personale già destinatario del c.c.n.l. 19 dicembre 1994 ACRI appartenente alle aree
professionali, in servizio al 1º novembre 1999, continua ad applicarsi la relativa normativa
contenuta nel suddetto c.c.n.l.
Regime transitorio
Nel periodo 1º gennaio 2012-31 dicembre 2014 il trattamento di fine rapporto è calcolato
esclusivamente sulle voci di stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
ASSISTENZA INTEGRATIVA
Borse di studio
Importi annui al titolo indicato vengono corrisposti - con le modalità indicate dal c.c.n.l. - ai
figli (o persone equiparate) dei dipendenti per la frequenza a corsi regolari di studio in scuole di
istruzione secondaria ovvero a corsi universitari (comprese le c.d. lauree brevi).
Detti importi sono pari a € 74,89 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo
grado, € 105,87 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado, € 216,91
per gli universitari (gli ultimi due importi sono elevati rispettivamente di € 51,65 e di € 77,47 se i
corsi di studio si svolgono in località diversa da quella di residenza).
Entro il 1º anno di iscrizione ad un corso di laurea, viene corrisposto un importo pari a €
116,20.
Premi per conseguimento di titoli di studio
Ai lavoratori che conseguono dopo l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con
esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di €
133,51.
Ai lavoratori non laureati che conseguono dopo l'assunzione, secondo l'ordinamento
anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, una delle lauree che danno titolo al riconoscimento
contrattuale di anzianità convenzionali, viene attribuito, per una sola volta, un premio di €
221,57. Tale premio compete nella misura di € 136,35 a chi abbia conseguito a far tempo dal 1º
gennaio 2002 una c.d. laurea breve di durata triennale. Con riguardo ai titoli di studio
universitari conseguiti ai sensi del predetto decreto ministeriale, il premio compete nelle
seguenti misure:
- € 136,35 al conseguimento della laurea;
- € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.
Provvidenze per i disabili
Ai dipendenti, per ogni figlio (o persona equiparata) a carico portatore di handicap di età
inferiore a 26 anni, viene corrisposto, entro il mese di giugno di ogni anno, un importo di €
103,29.
Fondo per l'occupazione
Per favorire la creazione di nuova occupazione viene istituito un Fondo nazionale per il
sostegno all'occupazione, gestito attraverso l'Ente bilaterale nazionale (Enbicredito).
Dal 1º gennaio 2012 il Fondo è alimentato dai contributi dei dipendenti a tempo
indeterminato e degli apprendisti, per un periodo sperimentale di 5 anni, nella misura di:
- una giornata lavorativa annua pro-capite, pari a 7 ore e 30 minuti, da detrarre dal monte
ore di riduzione annua dell'orario (23 ore), per le aree professionali;
- una giornata di ex festività, per i quadri direttivi.
Il fondo eroga alle aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo di € 2.500 per
ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato (o stabilizzazione di
contratti a tempo determinato, di inserimento, a progetto o di somministrazione) o come
apprendista e che rientri nelle seguenti fattispecie:
- disoccupati fino a 32 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo a prescindere dall'età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;
- donne delle aree geografiche svantaggiate.
La corresponsione avviene al termine del periodo di prova.
Il fondo può intervenire inoltre in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario
in forza di "contratti di solidarietà espansivi": in tal caso l'importo è erogato direttamente al
lavoratore.
Assistenza sanitaria
A decorrere dal 1º gennaio 2008 è prevista una forma di assistenza integrativa del servizio
pubblico, allo scopo di far fronte all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti tali da
comportare uno stato di non autosufficienza (long term care). Il contributo annuale a copertura
dell'assistenza sanitaria garantita attraverso la CASDIC, è pari a € 50 (€ 100 dal 1º gennaio
2012).
Le modalità dell'istituto (es. inizio della copertura assicurativa, tipologia di prestazioni
garantite, modalità di versamento) sono regolate da specifiche intese tra le parti (v. anche
accordo 22 dicembre 2008).
Quadri direttivi
E' previsto in favore dei quadri direttivi di 3º e 4º livello un trattamento di assistenza
sanitaria integrativa per malattie e infortuni. La spesa annua a carico dell'azienda è fissata in €
361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare. Tale trattamento non
è cumulabile con analoghe provvidenze concesse aziendalmente e non è utile ai fini del
computo dell'ex premio di rendimento e del t.f.r.
Per le aziende già destinatarie del c.c.n.l. ACRI 16 giugno 1995 continuano ad applicarsi, in
luogo della disciplina sopra esposta, le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
E' previsto un 2º livello di contrattazione sulle materie e con le modalità stabilite dal c.c.n.l.
In particolare è rimessa alla contrattazione di secondo livello la definizione dei seguenti
aspetti:
- criteri di determinazione del premio aziendale;
- garanzie per la sicurezza del lavoro e tutela delle condizioni igienico-sanitarie
nell'ambiente di lavoro;
- assistenza sanitaria;
- previdenza complementare.
Inoltre i contratti aziendali possono definire, anche in via sperimentale e temporanea,
specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal contratto nazionale,
relativamente alla prestazione lavorativa, agli orari e all'organizzazione del lavoro.
I contratti integrativi avranno durata triennale e decorrenza non anteriore al 1º gennaio
2012 e scadenza con il 31 dicembre 2014.
PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI
APPRENDISTATO
Con l'accordo 24 aprile 2012 le parti hanno dato operatività alla nuova disciplina
dell'apprendistato introdotta dal D.Lgs. n. 167/2011 (Testo unico sull'apprendistato), anche in
considerazione della scadenza, il 25 aprile 2012, del semestre transitorio previsto dall'art. 7,
comma 7, del T.U.
La seguente disciplina si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante siglati dal
26 aprile 2012.
Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere al 25 aprile 2012 continua ad
applicarsi la disciplina di cui all'art. 28 e all'appendice 5 del c.c.n.l. 8 dicembre 2007.
L'impresa non potrà ricorrere per lo stesso lavoratore al contratto di apprendistato dopo
aver utilizzato il contratto di inserimento e viceversa.
Inquadramento e durata
L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione
corrispondente ai profili professionali della 3ª area professionale.
L'apprendista è inquadrato al 1º livello retributivo della 3ª area professionale, con il livello
retributivo di inserimento professionale di € 1.679,89 mensili (*), per l'intero periodo di
apprendistato.
La durata massima è di 3 anni.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto
superiore a 30 giorni, l'impresa può prolungare il rapporto oltre la durata stabilita.
Il rapporto può essere costituito anche a tempo parziale, purchè con durata non inferiore a
25 ore settimanali.
---------(*) Introdotto dall'art. 15 dell'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova non può essere superiore a 2 mesi.
Anzianità
Il periodo di apprendistato si computa per intero ai fini dell'anzianità di servizio e
limitatamente alla metà ai fini degli scatti di anzianità e degli automatismi.
Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio, per gli apprendisti non in prova, oltre alla conservazione del
posto, l'azienda corrisponde un trattamento economico integrativo, per la differenza, delle
indennità erogate dagli Enti previdenziali, per un periodo complessivo pari a:
- 6 mesi, in caso di comporto secco;
- 8 mesi, in caso di comporto per sommatoria.
Attività formativa
Sono previste 120 ore, per il triennio, di formazione di base e trasversale e 80 ore medie
per anno di formazione professionalizzante.
L'accordo 24 aprile 2012 fornisce altresì i profili formativi.
Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'impresa alla fine del periodo di
apprendistato, all'apprendista spetta un preavviso di 1 mese, da riconoscersi tramite la
corrispondente indennità sostitutiva.
Settore intermediazione mobiliare - Sim
Le assunzioni con contratto di apprendistato dal 1º gennaio 2012 sono disciplinate dal
c.c.n.l. Credito.
Per i contratti in essere al 1º gennaio 2012, al conseguimento della qualifica gli apprendisti
saranno inquadrati nei profili rientranti nella 3ª area professionale, secondo la tabella di
corrispondenza di cui all'accordo 15 dicembre 2011.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Limiti percentuali
Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale attivabili non può superare i seguenti limiti
massimi:
- 20% del personale in servizio a tempo pieno, per i casi di passaggio a tempo parziale di
lavoratori già in servizio;
- 10% del complesso del personale, per le nuove assunzioni.
Tali percentuali si intendono riferite al complesso del personale rilevato al 31 dicembre
dell'anno precedente.
Orario di lavoro
Per le tre aree professionali, l'orario di lavoro del personale a tempo parziale può essere
compreso tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti settimanali, con un tetto massimo di 9 ore giornaliere.
Per il personale della 1ª area professionale o addetto a mansioni operaie nell'ambito della
2ª area, l'orario settimanale può essere inferiore a 15 ore.
Ai lavoratori a tempo parziale delle tre aree professionali le riduzioni di orario previste per il
personale a tempo pieno sono riproporzionate in base al minore orario effettuato.
Lavoro supplementare
Prestazioni supplementari possono essere richieste, nei limiti di 2 ore al giorno e di 50 ore
annue, al ricorrere delle seguenti esigenze organizzative:
- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenza imprevista di altro dipendente della medesima unità operativa.
In caso di svolgimento di lavoro supplementare, il lavoratore può, in alternativa al relativo
compenso, optare per fruire di permessi a recupero, secondo il meccanismo della banca ore.
Retribuzione
Il trattamento economico è proporzionale all'entità della prestazione.
L'indennità di rischio, ove spettante, viene corrisposta con un minimo pari a 2/5 del valore
giornaliero della stessa.
L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta quando l'adibizione a tali
attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un
lavoratore a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Il numero dei contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 5% del
personale dipendente a tempo indeterminato (8% per le imprese che occupano fino a 1.500
dipendenti a tempo indeterminato).
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il numero dei contratti di inserimento non può superare il 5% del personale dipendente a
tempo indeterminato (8% per le imprese che occupano fino a 1.500 dipendenti a tempo
indeterminato).
L'impresa non potrà ricorrere per lo stesso lavoratore al contratto di inserimento dopo aver
utilizzato il contratto di apprendistato e viceversa.
Per il settore intermediazione mobiliare - Sim, che dal 1º gennaio 2012 confluisce nel
c.c.n.l. Credito, è stabilito che i contratti di inserimento in essere al 1º gennaio 2012
proseguiranno fino alla scadenza stabilita dalla lettera di assunzione.
TELELAVORO
A titolo sperimentale viene introdotta la disciplina del telelavoro, da sottoporre comunque a
verifica in occasione dell'emanazione della prevista legge in materia.
Il rapporto subordinato di telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
- presso il domicilio del lavoratore;
- in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
- sotto forma di telelavoro mobile.
Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite
dall'azienda, d'intesa con l'interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne
tempestiva e motivata comunicazione all'azienda.
Il telelavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale
corrispondente a quello degli altri dipendenti con medesimo inquadramento che prestino la
propria attività con le modalità tradizionali.
L'azienda provvede a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie alla prestazione, le
quali vengono fornite in comodato d'uso. Le spese di manutenzione e di esercizio, nonchè di
ripristino dei locali nei casi di cessazione del rapporto, sono a carico dell'azienda.
Nell'ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro già in essere in telelavoro a tempo
indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con
le modalità tradizionali.
Tra azienda e lavoratore vengono concordati rientri periodici in azienda a fini formativi.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
FONDO PENSIONE
Le parti individuano in Previbank il Fondo di previdenza complementare residuale di settore
cui possono aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.
Le modalità operative verranno successivamente individuate.
Settore intermediazione mobiliare - Sim
I lavoratori del settore intermediazione mobiliare - Sim potranno continuare ad aderire al
fondo Arti & Mestieri oppure potranno aderire ad altro fondo pensione, a parità di condizioni.
La contribuzione al fondo resta invariata (2,7% a carico azienda e 1% a carico del
lavoratore della retribuzione utile ai fini del t.f.r.). Qualora il c.c.n.l. Credito dovesse stabilire
un'aliquota a carico azienda superiore al 2,7%, le aziende dovranno applicare la nuova aliquota.