Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo

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Pubblicato il 05/12/2016
N. 12141/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12311/2016 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
sul
art.
ricorso
numero
60
di
cod.
registro
generale
12311
proc.
del
2016,
amm.;
proposto
da:
Soc Willis Italia Spa (in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con Filippi Broker srl), in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia C.F.
MNGRCC42L05F881A, Stefano Quadrio C.F. QDRSFN63M15F205E, Antonio Longo C.F.
LNGNTN57P06A662G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
Flaminia 56;
contro
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale
rappresentante
p.t.,
rappresentato
e
difeso
dall'avvocato
Gianluca
Rossitto
RSSGLC70T30F205E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini 67;
nei confronti di
Soc Sapri Brokers Srl e Soc Gbs General Broker Service Spa non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
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C.F.
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- del provvedimento comunicato il 23.09.2016 con il quale la ricorrente (in RTI con Filippi broker
srl) è stata esclusa dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo in favore del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degliEsperti Contabili;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi
per le parti i difensori l'Avv. S. Quadrio e l'Avv. G. Rossitto.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Considerato che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso in esame sollevata dal
Consiglio nazionale resistente alla luce del costante e risalente indirizzo seguito sul punto dalla
giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3688/2016, sez. III, 3026/2016, sez. V,
n. 671/2015, n. 671, sez. VI, n. 6156 del 2014; Sez. V, n. 6284 del 2013, corroborato dai principi
espressi dalla Corte di giustizia UE, Sez. V, 8 maggio 2014, C-161/13, cui si rinvia ai sensi degli
artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.), secondo cui:
a) la piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del
termine decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79, co. 5, codice
dei contratti pubblici;
b) l’art. 120, co. 5, c.p.a. , non prevedendo forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, non
incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla
possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia
acquisita con forme diverse rispetto a quelle divisate dal citato art. 79;
c) la deroga al dies a quo del termine di impugnazione contenuta nell’art. 120 cit., rispetto alla
comunicazione formale prevista dall’art. 79 cit., rileva anche quando l’amministrazione abbia
comunque provveduto ad effettuare tale ultima comunicazione, e non solo ove quest’ultima
avvenga oltre i termini indicati dalla norma;
d) l’art. 79 cit. non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di
decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque
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piena conoscenza dell’atto; ne consegue che esso non incide sul principio per il quale la piena
conoscenza dell’atto al fine del decorso del termine di impugnazione può essere acquisita con forme
diverse;
e) il termine di 30 giorni sancito dall’art. 120, co. 5, c.p.a. e 79, co. 5 e 5-bis, codice degli appalti
(d.lgs. n. 163 del 2006) per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dal momento in cui
l’impresa, tramite il suo amministratore o rappresentante, viene edotta, nella sostanza, delle ragioni
della esclusione indipendentemente da qualsivoglia successiva comunicazione formale;
2. Considerato pertanto che, alla seduta del 20 settembre 2016 (come emerge dal relativo verbale),
nel corso della quale la Commissione ha espressamente disposto l’esclusione dalla gara del
raggruppamento ricorrente (chiarendone, peraltro, i motivi oggetto di contestazione in questa sede),
era presente un soggetto delegato dal legale rappresentante della società Willis Italia spa (sig.ra
Arcangela Soccio);
- che, tuttavia, il ricorso è stato portato alla notifica, per il tramite del servizio postale, in data 24
ottobre 2016 ovvero una volta trascorsi i trenta giorni previsti per l’impugnazione, a pena di
decadenza, dall’art. 120, comma 5, del CPA;
- che a nulla vale il riferimento all’art. 7 del disciplinare di gara fatto dalla difesa di parte ricorrente
all’odierna camera di consiglio (secondo cui “….tutte le comunicazioni….tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
PEC indicato dai concorrenti.”), posto che la predetta clausola, non costituendo fonte normativa,
non è in grado di integrare né escludere l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra
richiamata al concetto di piena conoscenza dei provvedimenti lesivi in materia di appalti pubblici
(basata proprio sulla lettura dell’art. 79 dell’allora vigente d.lgs n. 163 del 2006), mirando la stessa
(clausola) a chiarire soltanto la praticabilità di una ulteriore modalità di comunicazione (ovvero
tramite PEC), con presunzione di conoscenza da parte del destinatario, e senza che ciò costituisca
deroga dell’indirizzo già chiarito in ordine alla decorrenza del dies a quo per la proposizione della
relativa impugnazione (ovvero dal momento della piena conoscenza coincidente con il momento in
cui l’operatore economico, tramite il suo rappresentante, viene reso edotto, nella sostanza, delle
ragioni della esclusione, indipendentemente da qualsivoglia successiva comunicazione formale);
3. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lett. a) del CPA e che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza nella
misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
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Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consiglio nazionale
resistente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni
Gabriella De Michele
IL SEGRETARIO
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