Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo
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www.ildirittoamministrativo.it Pubblicato il 05/12/2016 N. 12141/2016 REG.PROV.COLL. N. 12311/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex sul art. ricorso numero 60 di cod. registro generale 12311 proc. del 2016, amm.; proposto da: Soc Willis Italia Spa (in proprio ed in qualità di mandataria del RTI con Filippi Broker srl), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia C.F. MNGRCC42L05F881A, Stefano Quadrio C.F. QDRSFN63M15F205E, Antonio Longo C.F. LNGNTN57P06A662G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Flaminia 56; contro Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Rossitto RSSGLC70T30F205E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini 67; nei confronti di Soc Sapri Brokers Srl e Soc Gbs General Broker Service Spa non costituiti in giudizio; per l'annullamento 1 C.F. www.ildirittoamministrativo.it - del provvedimento comunicato il 23.09.2016 con il quale la ricorrente (in RTI con Filippi broker srl) è stata esclusa dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degliEsperti Contabili; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori l'Avv. S. Quadrio e l'Avv. G. Rossitto.; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 1. Considerato che risulta fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso in esame sollevata dal Consiglio nazionale resistente alla luce del costante e risalente indirizzo seguito sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3688/2016, sez. III, 3026/2016, sez. V, n. 671/2015, n. 671, sez. VI, n. 6156 del 2014; Sez. V, n. 6284 del 2013, corroborato dai principi espressi dalla Corte di giustizia UE, Sez. V, 8 maggio 2014, C-161/13, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.), secondo cui: a) la piena conoscenza delle motivazioni dell’atto di esclusione dalla gara implica la decorrenza del termine decadenziale a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex art. 79, co. 5, codice dei contratti pubblici; b) l’art. 120, co. 5, c.p.a. , non prevedendo forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo, con precipuo riferimento alla possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con forme diverse rispetto a quelle divisate dal citato art. 79; c) la deroga al dies a quo del termine di impugnazione contenuta nell’art. 120 cit., rispetto alla comunicazione formale prevista dall’art. 79 cit., rileva anche quando l’amministrazione abbia comunque provveduto ad effettuare tale ultima comunicazione, e non solo ove quest’ultima avvenga oltre i termini indicati dalla norma; d) l’art. 79 cit. non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque 2 www.ildirittoamministrativo.it piena conoscenza dell’atto; ne consegue che esso non incide sul principio per il quale la piena conoscenza dell’atto al fine del decorso del termine di impugnazione può essere acquisita con forme diverse; e) il termine di 30 giorni sancito dall’art. 120, co. 5, c.p.a. e 79, co. 5 e 5-bis, codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006) per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dal momento in cui l’impresa, tramite il suo amministratore o rappresentante, viene edotta, nella sostanza, delle ragioni della esclusione indipendentemente da qualsivoglia successiva comunicazione formale; 2. Considerato pertanto che, alla seduta del 20 settembre 2016 (come emerge dal relativo verbale), nel corso della quale la Commissione ha espressamente disposto l’esclusione dalla gara del raggruppamento ricorrente (chiarendone, peraltro, i motivi oggetto di contestazione in questa sede), era presente un soggetto delegato dal legale rappresentante della società Willis Italia spa (sig.ra Arcangela Soccio); - che, tuttavia, il ricorso è stato portato alla notifica, per il tramite del servizio postale, in data 24 ottobre 2016 ovvero una volta trascorsi i trenta giorni previsti per l’impugnazione, a pena di decadenza, dall’art. 120, comma 5, del CPA; - che a nulla vale il riferimento all’art. 7 del disciplinare di gara fatto dalla difesa di parte ricorrente all’odierna camera di consiglio (secondo cui “….tutte le comunicazioni….tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti.”), posto che la predetta clausola, non costituendo fonte normativa, non è in grado di integrare né escludere l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza sopra richiamata al concetto di piena conoscenza dei provvedimenti lesivi in materia di appalti pubblici (basata proprio sulla lettura dell’art. 79 dell’allora vigente d.lgs n. 163 del 2006), mirando la stessa (clausola) a chiarire soltanto la praticabilità di una ulteriore modalità di comunicazione (ovvero tramite PEC), con presunzione di conoscenza da parte del destinatario, e senza che ciò costituisca deroga dell’indirizzo già chiarito in ordine alla decorrenza del dies a quo per la proposizione della relativa impugnazione (ovvero dal momento della piena conoscenza coincidente con il momento in cui l’operatore economico, tramite il suo rappresentante, viene reso edotto, nella sostanza, delle ragioni della esclusione, indipendentemente da qualsivoglia successiva comunicazione formale); 3. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del CPA e che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. 3 www.ildirittoamministrativo.it Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Consiglio nazionale resistente che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Gabriella De Michele, Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore Achille Sinatra, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Daniele Dongiovanni Gabriella De Michele IL SEGRETARIO 4