18. 2. 91 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 41/51

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18. 2. 91 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 41/51
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
18. 2. 91
N. C 41/51
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 88/77/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti
da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea
destinati alla propulsione dei veicoli (*)
(91/C 41/17)
Il Consiglio, in data 29 giugno 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 a
del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato
economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.
La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in
materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson in
data 9 novembre 1990.
Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 novembre 1990, nel corso della 281a sessione
plenaria, a maggioranza, con 4 astensioni, il seguente parere.
1. Introduzione
1.1. Il Comitato ritiene che la proposta fatta al Consiglio rivesta una grande importanza: si rammarica
pertanto che venga presentata come modifica alla Direttiva 88/77/CEE (che modifica la Direttiva 70/156/CEE)
da-o * he, a suo parere, sarebbe stato preferibile presentarla come una nuova direttiva. Affinché tutti i requisiti
delle direttive precedenti, nella versione modificata,
siano veramente chiari, il Consiglio dovrebbe redigere
e divulgare un documento esauriente sulla posizione
finale.
1.2.
Il particolato è ora contemplato nei valori limite
assieme alle emissioni di inquinanti gassosi.
1.3.
L'inquinamento non conosce frontiere e il Comitato è consapevole del danno che a lungo termine verrà
inflitto all'ambiente se le emissioni pericolose originate
dai carburanti non verranno ridotte quanto prima.
1.4.
L'aumento di veicoli con motori ad accensione
spontanea rende questo elemento del problema sempre
più importante.
1.5.
Si deve giungere quanto prima ad un equilibrio
in cui l'industria continui a tenere conto delle questioni
ambientali. È inevitabile che l'interesse del pubblico sia
risvegliato dalle proposte, in particolare ci si preoccupa
degli effetti negativi sulla salute pubblica.
1.6.
Il Comitato approva le misure proposte al Consiglio ma prevede che i termini delle due fasi potranno
essere rispettati soltanto a condizione che
b) ogni Stato membro prenda rapidamente misure concrete per agevolare le prove e la certificazione necessarie.
2. Carburante diesel
2.1.
Il nesso esistente tra l'industria petrolifera di
raffinazione che fornisce carburante diesel e i produttori
di veicoli è fondamentale per il successo della seconda
fase del programma definito dal Consiglio. Il calendario
del relativo svolgimento deve essere coordinato su scala
internazionale dato che entrambe le industrie interessate aspettano le delibere del Comitato europeo per la
standardizzazione (CEN) a cui è stato richesto di definire le future specifiche europee per i carburanti diesel.
2.2. Indipendentemente dal ritardo dovuto alla relazione del CEN, ci vorrà altro tempo per soddisfare i
requisiti. È risaputo che l'industria di raffinazione è
pronta a cooperare pienamente, ma il fattore tempo per
i nuovi processi di costruzione e conversione necessari
nonché i relativi investimenti non vengono forse interamente riconosciuti nel calendario previsto.
2.3.
Il fatto che il Consiglio abbia proposto due fasi
dimostra che esso è consapevole della posizione relativa
alle necessità di specifiche migliorate per il carburante
diesel di riferimento. Secondo il Comitato tale consapevolezza dimostra quanto sia necessaria ed urgente una
direttiva aggiornata sul contenuto di zolfo nel carburante diesel, tenendo conto che i nuovi carburanti diesel
dovranno essere disponibili per i nuovi modelli di veicoli due anni prima della scadenza richiesta.
a) si decida, entro breve, sulle specifiche di carburante
diesel migliorato e
3. Produzione di veicoli
(!) GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 6.
3.1.
Per quanto riguarda il programma della prima
fase, che prevede che tutti i modelli esistenti siano
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modificati e ricevano entro il 31 dicembre 1992 un
certificato di conformità, il Comitato tiene a sottolineare che le strutture attualmente esistenti in numerosi
Stati membri sono per il momento alquanto inadeguate
a soddisfare i requisiti necessari per la certificazione ed
il controllo. I componenti indispensabili e la preparazione del personale tecnico ed amministrativo devono essere assicurati con urgenza : ciò non rientra tra le funzioni
dei produttori di motori o dell'industria di raffinazione
del petrolio e, se si vuole raggiungere l'obiettivo, tale
compito deve essere immediatamente intrapreso dagli
Stati membri.
3.2. Il Comitato si chiede se sia il caso di sollevare
obiezioni sulla validità della procedura in parola relativa alla misurazione dei livelli delle emissioni di scarico
originate dai veicoli commerciali con motore ad accensione spontanea. La procedura di prova «tipo 13»
del Regolamento n. 49 è ampiamente riconosciuta in
Europa come d'altronde è anche stabilito il suo nesso
con il metodo di prova applicato negli Stali Uniti.
3.3.
I produttori europei del settore della fabbricazione di veicoli con motori ad accensione spontanea
hanno già avviato la messa a punto di motori e componenti (come, ad esempio, iniettori e pompe) conformemente alle procedure di prova concordate nel Regolamento delle Nazioni Unite — Commissione economica
per l'Europa-ECE n. 49 dai paesi della Comunità, dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e del
Consiglio di mutua assistenza economica (COMECON). Pertanto, il Comitato raccomanda che il Consiglio tenga conto, nella sua decisione finale, delle procedure di prova e delle norme sulle emissioni concordate
in base al Regolamento 49 per ottenere, a livello europeo, l'uniformità dei requisiti sulle emissioni. Nel caso
in cui il Comitato europeo per la standardizzazione
(CEN) proponesse una specifica diversa per il carburante diesel vi sarebbero confusione e notevoli difficoltà di
produzione per i produttori.
3.4. La sostituzione di tutti i modelli in produzione
pone innegabili problemi di ordine tecnico e di progettazione soprattutto dal momento che la Direttiva 88/77/
CEE si applica, a partire dal 1° ottobre 1990, ad ogni
tipo di veicolo commerciale con motore ad accensione
spontanea.
3.5. Nella consapevolezza di quanto sia importante
per l'ambiente in generale e per la salute del pubblico
il rispetto delle varie fasi, si sollecitano gli Stati membri
a soddisfare i requisiti non appena la direttiva verrà
adottata. L'approvazione durante il 1990 della direttiva
da parte del Consiglio, e l'adozione da parte degli Stati
membri della normativa nazionale necessaria entro sei
mesi da tale data sono essenziali. Malgrado la cooperazione tra il Consiglio e gli Stati membri, si riconosce
che il rispetto delle scadenze e dei valori limite delle
emissioni provoca limitazioni reali nella produzione.
Sarà pertanto necessaria la buona volontà dì ogni settore affinché le date delle fasi vengano rispettate, in modo
particolare visto che la Direttiva 88/77/CEE accordava
due anni per l'applicazione ad ogni tipo di veicolo.
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Le date proposte dalla Commissione per le due fasi
sono :
Prima fase
Seconda fase
Nuovo tipo di motori
1. 7. 1992
1. 10. 1996
Tutti i tipi di motori
1. 1. 1993
1. 10. 1997
4.
Il Comitato deve ancora una volta sottolineare, il
più energicamente possibile, gli obblighi che hanno gli
Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della
normativa richiesta dalle direttive comunitarie circa i
livelli di emissioni di scarico dei veicoli e i fattori
di sicurezza. I nuovi veicoli vengono messi su strada
conformemente ai requisiti, ma fin troppo spesso non
vengono effettuati i controli regolari successivi, pregiudicando in tal modo la sicurezza ed inquinando in
modo ingiustificato l'ambiente. Il Consiglio è invitato a
trovare una soluzione, ponendo anche fine alle importazioni da paesi terzi di veicoli di occasione che non siano
conformi alle norme.
5. Conclusioni
5.1.
Il Comitato ribadisce di accettare gli obiettivi
fissati dal Consiglio ed è convinto che siano raggiungibili a condizione che le misure per le prove e per la
certificazione siano rivedute e siano stabilite immediatamente le specifiche migliorate per il carburante diesel.
Prendendo atto che il 31 dicembre 1992 è una data
importante per il libero mercato della Comunità europea, è particolarmente opportuno che la prima fase,
relativa ai modelli attualmente in produzione, permetta
la libertà di movimento, con la diffusione di una norma
comune in tutti gli Stati membri.
5.2.
Il Comitato ritiene che una normativa europea
uniforme per i veicoli con motori ad accensione spontanea sia preferibile ad una normativa valida soltanto per
la Comunità europea.
5.3.
La salute e la sicurezza del pubblico nonché il
miglioramento dell'ambiente dipendono dall'emanazione e dall'attuazione di tutte le direttive esistenti in
materia di veicoli, come anche dalle misure relative ai
valori limite delle emissioni di scarico esaminate dal
Consiglio. Tale obiettivo può essere raggiunto soltanto
a condizione che ogni Stato membro presti regolarmente la dovuta attenzione al controllo dei veicoli già in
circolazione, come pure ai requisiti collegati al fattore
sicurezza.
5.4.
Il Comitato ribadisce le due condizioni essenziali
per il rispetto delle varie scadenze fissate: l'adozione,
entro la fine del 1990, da parte del Consiglio della
proposta di direttiva che modifica la direttiva e la
susseguente attuazione della normativa da parte di tutti
gli Stati membri entro sei mesi da tale data.
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5.5.
Articolo 3 — Questo articolo dovrebbe essere
modificato in modo da indicare che gli Stati membri
emanino le disposizioni legislative, regolamentari ed
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amministrative entro sei mesi dalla data di adozione
della direttiva da parte del Consiglio.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1990.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Francois STAEDELIN
ALLEGATO
Il seguente emendamento, basato sul parere della Sezione e presentato in conformità al Regolamento interno,
è stato respinto durante la discussione :
«2.2. È necessario che oltre a prevedere una scadenza precisa per quanto riguarda la definizione delle
specifiche di carburante diesel migliorato, si affidi agli Stati membri il compito di garantire che l'industria di
raffinazione adegui per tempo i processi di produzione al conseguimento di questo obiettivo. »
Votazione
Voti favorevoli : 27, voti contrari : 33, astensioni : 6.