18. 2. 91 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 41/51
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18. 2. 91 N. C 41/51 Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (*) (91/C 41/17) Il Consiglio, in data 29 giugno 1990, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 a del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pearson in data 9 novembre 1990. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 novembre 1990, nel corso della 281a sessione plenaria, a maggioranza, con 4 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Il Comitato ritiene che la proposta fatta al Consiglio rivesta una grande importanza: si rammarica pertanto che venga presentata come modifica alla Direttiva 88/77/CEE (che modifica la Direttiva 70/156/CEE) da-o * he, a suo parere, sarebbe stato preferibile presentarla come una nuova direttiva. Affinché tutti i requisiti delle direttive precedenti, nella versione modificata, siano veramente chiari, il Consiglio dovrebbe redigere e divulgare un documento esauriente sulla posizione finale. 1.2. Il particolato è ora contemplato nei valori limite assieme alle emissioni di inquinanti gassosi. 1.3. L'inquinamento non conosce frontiere e il Comitato è consapevole del danno che a lungo termine verrà inflitto all'ambiente se le emissioni pericolose originate dai carburanti non verranno ridotte quanto prima. 1.4. L'aumento di veicoli con motori ad accensione spontanea rende questo elemento del problema sempre più importante. 1.5. Si deve giungere quanto prima ad un equilibrio in cui l'industria continui a tenere conto delle questioni ambientali. È inevitabile che l'interesse del pubblico sia risvegliato dalle proposte, in particolare ci si preoccupa degli effetti negativi sulla salute pubblica. 1.6. Il Comitato approva le misure proposte al Consiglio ma prevede che i termini delle due fasi potranno essere rispettati soltanto a condizione che b) ogni Stato membro prenda rapidamente misure concrete per agevolare le prove e la certificazione necessarie. 2. Carburante diesel 2.1. Il nesso esistente tra l'industria petrolifera di raffinazione che fornisce carburante diesel e i produttori di veicoli è fondamentale per il successo della seconda fase del programma definito dal Consiglio. Il calendario del relativo svolgimento deve essere coordinato su scala internazionale dato che entrambe le industrie interessate aspettano le delibere del Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) a cui è stato richesto di definire le future specifiche europee per i carburanti diesel. 2.2. Indipendentemente dal ritardo dovuto alla relazione del CEN, ci vorrà altro tempo per soddisfare i requisiti. È risaputo che l'industria di raffinazione è pronta a cooperare pienamente, ma il fattore tempo per i nuovi processi di costruzione e conversione necessari nonché i relativi investimenti non vengono forse interamente riconosciuti nel calendario previsto. 2.3. Il fatto che il Consiglio abbia proposto due fasi dimostra che esso è consapevole della posizione relativa alle necessità di specifiche migliorate per il carburante diesel di riferimento. Secondo il Comitato tale consapevolezza dimostra quanto sia necessaria ed urgente una direttiva aggiornata sul contenuto di zolfo nel carburante diesel, tenendo conto che i nuovi carburanti diesel dovranno essere disponibili per i nuovi modelli di veicoli due anni prima della scadenza richiesta. a) si decida, entro breve, sulle specifiche di carburante diesel migliorato e 3. Produzione di veicoli (!) GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 6. 3.1. Per quanto riguarda il programma della prima fase, che prevede che tutti i modelli esistenti siano N. C 41/52 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee modificati e ricevano entro il 31 dicembre 1992 un certificato di conformità, il Comitato tiene a sottolineare che le strutture attualmente esistenti in numerosi Stati membri sono per il momento alquanto inadeguate a soddisfare i requisiti necessari per la certificazione ed il controllo. I componenti indispensabili e la preparazione del personale tecnico ed amministrativo devono essere assicurati con urgenza : ciò non rientra tra le funzioni dei produttori di motori o dell'industria di raffinazione del petrolio e, se si vuole raggiungere l'obiettivo, tale compito deve essere immediatamente intrapreso dagli Stati membri. 3.2. Il Comitato si chiede se sia il caso di sollevare obiezioni sulla validità della procedura in parola relativa alla misurazione dei livelli delle emissioni di scarico originate dai veicoli commerciali con motore ad accensione spontanea. La procedura di prova «tipo 13» del Regolamento n. 49 è ampiamente riconosciuta in Europa come d'altronde è anche stabilito il suo nesso con il metodo di prova applicato negli Stali Uniti. 3.3. I produttori europei del settore della fabbricazione di veicoli con motori ad accensione spontanea hanno già avviato la messa a punto di motori e componenti (come, ad esempio, iniettori e pompe) conformemente alle procedure di prova concordate nel Regolamento delle Nazioni Unite — Commissione economica per l'Europa-ECE n. 49 dai paesi della Comunità, dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e del Consiglio di mutua assistenza economica (COMECON). Pertanto, il Comitato raccomanda che il Consiglio tenga conto, nella sua decisione finale, delle procedure di prova e delle norme sulle emissioni concordate in base al Regolamento 49 per ottenere, a livello europeo, l'uniformità dei requisiti sulle emissioni. Nel caso in cui il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) proponesse una specifica diversa per il carburante diesel vi sarebbero confusione e notevoli difficoltà di produzione per i produttori. 3.4. La sostituzione di tutti i modelli in produzione pone innegabili problemi di ordine tecnico e di progettazione soprattutto dal momento che la Direttiva 88/77/ CEE si applica, a partire dal 1° ottobre 1990, ad ogni tipo di veicolo commerciale con motore ad accensione spontanea. 3.5. Nella consapevolezza di quanto sia importante per l'ambiente in generale e per la salute del pubblico il rispetto delle varie fasi, si sollecitano gli Stati membri a soddisfare i requisiti non appena la direttiva verrà adottata. L'approvazione durante il 1990 della direttiva da parte del Consiglio, e l'adozione da parte degli Stati membri della normativa nazionale necessaria entro sei mesi da tale data sono essenziali. Malgrado la cooperazione tra il Consiglio e gli Stati membri, si riconosce che il rispetto delle scadenze e dei valori limite delle emissioni provoca limitazioni reali nella produzione. Sarà pertanto necessaria la buona volontà dì ogni settore affinché le date delle fasi vengano rispettate, in modo particolare visto che la Direttiva 88/77/CEE accordava due anni per l'applicazione ad ogni tipo di veicolo. 18. 2. 91 Le date proposte dalla Commissione per le due fasi sono : Prima fase Seconda fase Nuovo tipo di motori 1. 7. 1992 1. 10. 1996 Tutti i tipi di motori 1. 1. 1993 1. 10. 1997 4. Il Comitato deve ancora una volta sottolineare, il più energicamente possibile, gli obblighi che hanno gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della normativa richiesta dalle direttive comunitarie circa i livelli di emissioni di scarico dei veicoli e i fattori di sicurezza. I nuovi veicoli vengono messi su strada conformemente ai requisiti, ma fin troppo spesso non vengono effettuati i controli regolari successivi, pregiudicando in tal modo la sicurezza ed inquinando in modo ingiustificato l'ambiente. Il Consiglio è invitato a trovare una soluzione, ponendo anche fine alle importazioni da paesi terzi di veicoli di occasione che non siano conformi alle norme. 5. Conclusioni 5.1. Il Comitato ribadisce di accettare gli obiettivi fissati dal Consiglio ed è convinto che siano raggiungibili a condizione che le misure per le prove e per la certificazione siano rivedute e siano stabilite immediatamente le specifiche migliorate per il carburante diesel. Prendendo atto che il 31 dicembre 1992 è una data importante per il libero mercato della Comunità europea, è particolarmente opportuno che la prima fase, relativa ai modelli attualmente in produzione, permetta la libertà di movimento, con la diffusione di una norma comune in tutti gli Stati membri. 5.2. Il Comitato ritiene che una normativa europea uniforme per i veicoli con motori ad accensione spontanea sia preferibile ad una normativa valida soltanto per la Comunità europea. 5.3. La salute e la sicurezza del pubblico nonché il miglioramento dell'ambiente dipendono dall'emanazione e dall'attuazione di tutte le direttive esistenti in materia di veicoli, come anche dalle misure relative ai valori limite delle emissioni di scarico esaminate dal Consiglio. Tale obiettivo può essere raggiunto soltanto a condizione che ogni Stato membro presti regolarmente la dovuta attenzione al controllo dei veicoli già in circolazione, come pure ai requisiti collegati al fattore sicurezza. 5.4. Il Comitato ribadisce le due condizioni essenziali per il rispetto delle varie scadenze fissate: l'adozione, entro la fine del 1990, da parte del Consiglio della proposta di direttiva che modifica la direttiva e la susseguente attuazione della normativa da parte di tutti gli Stati membri entro sei mesi da tale data. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18. 2. 91 5.5. Articolo 3 — Questo articolo dovrebbe essere modificato in modo da indicare che gli Stati membri emanino le disposizioni legislative, regolamentari ed N. C 41/53 amministrative entro sei mesi dalla data di adozione della direttiva da parte del Consiglio. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1990. Il Presidente del Comitato economico e sociale Francois STAEDELIN ALLEGATO Il seguente emendamento, basato sul parere della Sezione e presentato in conformità al Regolamento interno, è stato respinto durante la discussione : «2.2. È necessario che oltre a prevedere una scadenza precisa per quanto riguarda la definizione delle specifiche di carburante diesel migliorato, si affidi agli Stati membri il compito di garantire che l'industria di raffinazione adegui per tempo i processi di produzione al conseguimento di questo obiettivo. » Votazione Voti favorevoli : 27, voti contrari : 33, astensioni : 6.