Decreto “semplificazioni”

Transcript

Decreto “semplificazioni”
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI
Anno 2012 – Circ. n. 43 – 07.05.2012 - 43/FS/om
TITOLO:
Decreto “semplificazioni” – Conversione in legge – Legge n. 44 del 26 aprile 2012.
Contenuto in sintesi
Con il documento di seguito illustrato il D.L. n 16 del 2 marzo 2012 (il c.d. “decreto
semplificazioni”) è stato convertito in legge.
In sede di conversione in legge sono state apportate alcune importanti modifiche fiscali tra
le quali si segnalano le seguenti:
- le modifiche alla disciplina dell’imposta municipale principale (IMU) e in particolare le
modalità di pagamento dell’imposta per l’anno 2012;
- il trattamento fiscale ai fini dell’IMU e delle imposte sui redditi degli immobili di interesse
storico e artistico;
- l’esonero dall’emissione della fattura per l’attività di organizzazione di escursioni, visite
della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dall’agenzia di viaggi e turismo;
- l’adeguamento dei limiti di volume d’affari per la tenuta del bollettario madre e figlia;
- l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto con dimensioni
proporzionali alla dimensione dei beni sulle gru mobili, sulle gru a torri adoperate nei
cantieri edili e sulle macchine da cantiere;
- l’introduzione “a regime” della proroga dei termini per gli adempimenti fiscali e i
versamenti del mese di agosto;
- l’obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e d’affitto di beni immobili
per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (non più 100), anche se non tutte locate o
affittate;
- le nuove disposizioni in materia di scudo fiscale e sull’imposta immobili all’estero.
---------Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che sul Supplemento ordinario n.
85/L alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2012 è stata pubblicata la legge n. 44 del 26
aprile 2012, recante: ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.
Si inizia di seguito, l’illustrazione delle disposizioni fiscali, contenute nella legge di
conversione in esame.
Pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 4-bis)
Si ricorda che l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che gli enti pubblici, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro,
verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.
In sede di conversione in legge è stato previsto che gli enti pubblici, in presenza della
suddetta segnalazione, sono comunque tenuti a procedere al pagamento, in favore del
beneficiario, delle somme che eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato
l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
Cessione delle eccedenze IRES nell’ambito dei gruppi societari (art. 2, comma 3)
In caso di cessione delle eccedenze IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del
consolidato fiscale (art. 122 del D.P.R. n. 917/1986), la mancata indicazione degli estremi
del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia della cessione
dal punto di vista fiscale.
Il testo originario del decreto subordinava l’applicazione della suddetta norma al fatto che il
cessionario fosse lo stesso soggetto consolidante; in sede di conversione in legge, la
citata condizione è stata soppressa.
Regime del margine per le cessioni di contratti di leasing (art. 2, comma 6-bis)
In sede di conversione in legge, nell’art. 36 del D.L. n. 41/1995, in materia di base
imponibile per il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di
antiquariato o da collezione, è stato inserito il nuovo comma 10-bis, che prevede
l’applicabilità del regime del margine anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria
acquistati presso privati o dai soggetti passivi d’imposta comunitari in regime di franchigia
nel proprio Stato membro e da soggetti passivi d’imposta, che abbiano assoggettato
l’operazione al regime speciale.
Fatturazione dei servizi delle agenzie di viaggio (art. 2, comma 13-ter)
In sede di conversione in legge è stato previsto che l’emissione della fattura non è
obbligatoria, per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed
eventi similari, effettuata dall’agenzia di viaggi e turismo.
Resta fermo l’obbligo di emettere la fattura nel caso in cui il cliente la richieda non oltre il
momento di effettuazione dell’operazione.
Regime premiale per le attività trasparenti (art. 2, comma 13-quater)
Si ricorda che al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale
ovvero attività di impresa sia in forma individuale sia in forma societaria (vd. art. 5 del
T.U.II.RR.), sono riconosciuti, alle condizioni che si elencheranno di seguito, i seguenti
benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,
esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (vd. art. 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'articolo 54, secondo
comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972);
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (vd. art. 43,
primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, e art. 57, primo comma, del D.P.R. n.
633/1972).
I suddetti benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente, direttamente o tramite
gli intermediari abilitati:
• provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle
fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti
a fattura;
• istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica,
professionale o di impresa esercitata (per un esame completo vedi ns. circ.
n.125/2011).
In sede di conversione in legge è stato stabilito che i suddetti contribuenti, oltre all’invio
telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e/o ricevute e
delle risultanze degli acquisti e/o delle cessioni non soggetti a fattura, dovranno effettuare,
anche i seguenti adempimenti:
- predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della
dichiarazione IVA,
- predisposizione del Mod. 770 Semplificato, del Mod. CUD e dei modelli di versamento
periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale.
Bollettario madre e figlia (art. 3, comma 4-quater)
Sono stati innalzati i limiti di volume d’affari per la tenuta del bollettario madre e figlia
previsti dall’art. 32, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 (semplificazioni per i contribuenti
minori relative alla fatturazione e alla registrazione).
In particolare, le imprese, aventi per oggetto prestazioni di servizi, che hanno conseguito
nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a euro 400.000, e quelle, aventi per
oggetto altre attività, che hanno conseguito nell’anno precedente un volume d’affari non
superiore a euro 700.000, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione
mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
Nei confronti dei contribuenti, che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, resta
applicabile il limite di euro 700.000, relativamente a tutte le attività esercitate.
Imposta di pubblicità su gru e su macchine da cantiere (art. 3, comma 16-sexies)
In sede di conversione in legge è stata prevista l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle
gru mobili, sulle gru a torri adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
La suddetta norma sarà disciplinata da un apposito decreto ministeriale, che sarà emanato
entro il 31 maggio 2012.
Termine per adempimenti fiscali (art. 3-quater)
In sede di conversione in legge è stata introdotta la regola generale che gli adempimenti
fiscali e i versamenti delle imposte e delle ritenute, che hanno scadenza dal 1° al 20
agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione.
Fideiussione per immobili assoggettati a cedolare secca (art. 4, comma 1-bis)
In sede di conversione in legge è stato stabilito che sui contratti di locazione aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, le imposte di
registro e di bollo non si applicano anche alla fideiussione prestata per il conduttore.
Imposta di scopo (art. 4, comma 1-quater)
A decorrere dall’applicazione dell’IMU in via sperimentale (dal 1° gennaio 2012) l’imposta
di scopo si applica o continua ad applicarsi, se già istituita, con riferimento alla base
imponibile e alla disciplina vigente per l’IMU.
Contributo unificato nel processo tributario (art. 6, comma 5-duodecies)
L’art. 18 del D.P.R. n. 115/2002, in materia di spese di giustizia, prevede l’esenzione
dell’imposta di bollo per gli atti e procedimenti soggetti a contributo unificato.
Il provvedimento in esame stabilisce che la citata norma si interpreta nel senso che, fra gli
atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le
annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di
sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del
pignoramento immobiliare, per le quali è invariata la disciplina dell’imposta di bollo.
Attività di pianificazione degli accertamenti (art. 8, comma 8)
Nel testo originario del decreto “semplificazioni” era stato introdotto l’obbligo di creare liste
selettive di controllo per la mancata emissione di scontrini, ricevute e/o fatture (vedi ns.
circ. n. 34/2012).
In sede di conversione in legge è stato previsto che le segnalazioni non anonime di
violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello
scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi, saranno tenute in conto dalle
Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza, nell’ambito della loro attività di pianificazione
degli accertamenti. Tali segnalazioni non saranno quindi più utilizzate a livello centrale ai
fini dell’elaborazione delle liste selettive come previsto nel testo originario del decreto.
Registrazione telematica dei contratti di locazione (art. 8, comma 10-bis)
In sede di conversione in legge è stato introdotto l’obbligo di registrazione telematica dei
contratti di locazione e d’affitto di beni immobili per i possessori di almeno 10 unità
immobiliari (non più 100), anche se non tutte locate o affittate.
Sono tenuti, altresì, ad adottare la procedura di registrazione telematica gli agenti d’affari
in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari.