Le principali novità introdotte dal regolamento ue 1169 2011

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Le principali novità introdotte dal regolamento ue 1169 2011
Le principali novità introdotte dal
Regolamento UE 1169/2011
2015 © Dott. Rossella Gallio
Bologna, 16 aprile 2014
ABROGAZIONI E MODIFICHE
Abroga la direttiva 87/250/CEE (titolo alcolometrico
volumico bevande) della Commissione, la direttiva
90/496/CEE
(etichettatura
nutrizionale)
del
Consiglio,
la
direttiva
1999/10/CE
della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE (etichettatura)
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE (etichettatura prodotti contenenti chinino
e caffeina) e 2008/5/CE (indicazioni obbligatorie
ulteriori) della Commissione e il regolamento (CE) n.
608/2004 (alimenti addizionati di fitosteroli) della
Commissione
Modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio


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PREVEDE
35 misure di esecuzione
17 obbligatorie
9 con
deadline
3
18 opzionali
8 senza
deadline
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NOVITÀ
applicabilità
principi
definizioni
Indicazioni obbligatorie
Impostazione grafica
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SI APPLICA
agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi
della catena alimentare quando le loro attività
riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori.


a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli
destinati alla fornitura delle collettività.
ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto
quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di
Stati membri cui si applica il trattato

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PRINCIPI GENERALI
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
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
Garanzia di un congruo periodo transitorio e
individuazione di data certa per l’applicabilità
delle norme che stabiliscono nuovi requisiti
Possibilità di immissione di alimenti che non
soddisfano i nuovi requisiti nel periodo transitorio
e smaltimento degli stock immessi sul mercato
prima della scadenza del periodo transitorio sino
ad esaurimento
Estensione del divieto di
ingannevolezza a
nuove fattispecie
Unico soggetto responsabile
Presentazione e leggibilità

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Indicazioni obbligatorie
Indicazioni volontarie
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DEFINIZIONI
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INTRODUCE ALCUNE IMPORTANTI DEFINIZIONI:
Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso
o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in
cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al
consumo immediato da parte del consumatore finale

Alimento preimballato: l'unità di vendita destinata a essere presentata come
tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e
dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita,
avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che
il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio;
«alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita
su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;


Luogo di provenienza: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene
l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli
articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale
o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non
costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza
del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;
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Ingrediente primario: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che
rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati
abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i
quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa
(QUID).
Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere
lette da un unico angolo visuale;
Campo Visivo principale: il campo visivo di un imballaggio più
probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento
dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il
carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di
fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte
principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore
alimentare;
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Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno,
immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato,
marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore
di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore
Etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o
commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura
su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta
che accompagna o si riferisce a tale alimento;
Leggibilità: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali
l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è
determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la
spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra
larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il
contrasto significativo tra scritta e sfondo;
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denominazione legale : la denominazione di un alimento
prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in
mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto
al consumatore finale o alle collettività
denominazione usuale : una denominazione che è accettata
quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro
nel quale tale alimento è venduto, senza che siano
necessarie ulteriori spiegazioni;



denominazione descrittiva : una denominazione che
descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è
sufficientemente chiara affinché i consumatori
determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri
prodotti con i quali potrebbe essere confuso
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Origine: Il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale
prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
Regolamento (CEE) n. 2913/92
Articolo 23: Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in
tale paese.
Articolo 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più
paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in
un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione.
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INDICAZIONI OBBLIGATORIE
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INDICAZIONI OBBLIGATORIE – art.9

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da
una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o
intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora
presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;

e) la quantità netta dell’alimento;

f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;

h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui
all’articolo 8, paragrafo 1;

i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso
adeguato dell’alimento;

k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico
volumico effettivo;

l) 15
una dichiarazione nutrizionale.
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NOVITÀ


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



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Indicazioni complementari
Denominazione dell’alimento
Ingredienti
Termine minimo di conservazione, data di scadenza,
data di congelamento
Condizioni di conservazione o d’uso
Paese di origine o luogo di provenienza
Dichiarazione nutrizionale
Esenzioni
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ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE novità (ALL. III)

Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con
caffeina aggiunta
 Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di
fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo
 Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non
trasformati a base di pesce congelati (deve essere
riportata la data di congelamento o la data del primo
congelamento per i prodotti che sono stati congelati più
di una volta)
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DENOMINAZIONE
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carne/pesce ricomposto
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INGREDIENTI
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INGREDIENTI –
artt.2,18, 20, 21, 22, Allegato VII
«ingrediente»qualunque
sostanza
o
prodotto,
compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e
qualunque costituente di un ingrediente composto
utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche
se sotto forma modificata; i residui non sono
considerati come ingredienti
...Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro
denominazione specifica, conformemente
previste all’articolo 17 e all’allegato VI…
alle
regole
Le prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei
paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite
nell’allegato VII
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NOVITÀ

Allergeni - Ripetizione dell’allergene per ciascun ingrediente o coadiuvante
tecnologico
Indicazione degli allergeni su imballaggi o contenitori la cui superficie
maggiore misura meno di 10 cm2

Oli e grassi vegetali – va indicata la specie vegetale da cui derivano.
Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato»

Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente all'art. 16 del
Regolamento (CE) n. 1334/2008.

Acqua e ingredienti volatili- devono essere indicati se aggiunti alla
carne, alle preparazioni a base di carni, ai prodotti della pesca non
trasformati ed ali molluschi bivalvi non trasformati

Nano-materiali ingegnerizzati - dovranno comparire tra virgolette, in
lista ingredienti, come«nano-…» (non ancora regolamentati)
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ALLERGENI
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E’ obbligatoria l'indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante
tecnologico che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato
II (o derivato da tale sostanza o prodotto) utilizzati nella
fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente
nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata
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nei prodotti alimentari non preimballati
nei prodotti venduti al dettaglio e nei punti di ristoro
collettivo

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NOTA MINSAL 16 febbraio 2015 – in sintesi

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


Libertà di scelta per l’operatore in relazione al
supporto sul quale riportare le informazioni previste;
Disponibilità di un cartello informativo, chiaramente
visibile dal consumatore;
Il cartello informativo esposto al pubblico può essere
generico e riferire la disponibilità di informazioni
aggiuntive, su richiesta del cliente;
Verificabilità (forma scritta) delle informazioni;
Obbligo di formazione del personale incaricato di
fornire le informazioni al consumatore ed evidenza
documentale dell’avvenuta formazione
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ALLERGENI
In mancanza dell’elenco ingredienti, l’indicazione include il
termine «contiene» seguito dal nome della sostanza/prodotto
allergenico


Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento
provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto
figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato
nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante
tecnologico in questione
Le indicazioni sull’allergene non richieste se la
denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla
sostanza o al prodotto; es.:


30
Latte di soia aromatizzato al cioccolato dove la lecitina di soia è
presente nell’aroma
 Alimento nella cui denominazione è presente «yogurt,
formaggio, panna, ecc.» in quanto è evidente per il
consumatore che il prodotto contiene latte
 Farina di frumento
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
•
L’art.21 armonizza le modalità con cui l’informazione sulla presenza di
sostanze o prodotti che possono causare allergie o intolleranze deve essere
fornita. L’obiettivo principale è quello di assicurare che i consumatori che
soffrono di allergie e intolleranze siano in grado di identificare facilmente tali
sostanze.
Utilizzo del nome presente nella lista di cui
all’ALLEGATO II
Evidenziazione grafica
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze
Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da
un'unica sostanza o un prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'etichetta
deve riportare chiaramente tale indicazione.
Tuttavia, questo non significa che il riferimento al componente deve essere
ripetuto tutte le volte che queste sostanze sono presenti.
Es. un alimento che comprende additivi alimentari, i vettori e coadiuvanti
tecnologici derivati dal grano potrebbe essere etichettato come segue:
"...
- Additivo (1)
- Additivo (1)
- Carrier (1)
- Coadiuvante tecnologico (1)
- ... "
(1) da grano.
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni
sulle sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze
Per le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze devono
essere utilizzate le denominazioni dell'allegato II.
In alcuni casi, i nomi specifici di alimenti potrebbero non essere tanto
comprensibili per il consumatore, come quelli generici forniti nell'all. II
Esempio: pesci o molluschi
Poiché l'obiettivo è quello di consentire al consumatore di identificare gli
ingredienti alimentari che possono scatenare le reazioni allergiche, in
alcuni casi, potrebbe essere consentito fornire nominativi diversi da quelli
elencati nell'allegato.
Esempio:
«Merluzzo» invece di pesce
«Ostrica», «cozze» invece di molluschi
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze
Altri esempi
- Latte: burro, panna, formaggi, yogurt ...
- Pesce: salmone, tonno ...
- Crostacei: gamberi, aragoste, granchi, ...
Come il consumatore comprende il nome degli alimenti in questione può
variare tra gli Stati membri, è quindi necessaria una valutazione caso
per caso
Dato il rischio importante associato con le allergie alimentari, se non vi è
alcun dubbio circa la comprensione del consumatore, i nomi generici
(come riportato nell'allegato II) devono essere forniti ed evidenziati
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
Nel caso di ingredienti e coadiuvanti tecnologici derivati
da frutta a guscio, che termini devono essere indicati
come 'chiaro riferimento': ‘frutta a guscio' o il loro nome
specifico?
La frutta a guscio deve essere dichiarata nella lista degli
ingredienti con il nome specifico, cioè mandorle,
nocciole, noci, anacardi, noci del Pecan, noci del
Brasile, pistacchi, noci di macadamia o Queensland.
Esempio: nocciole tostate, aromi (mandorle)
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
Nel caso di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine, deve essere
indicato come "chiaro riferimento": "glutine" o il nome specifico del cereale?
I cereali contenenti glutine devono essere dichiarati nella lista degli ingredienti
con il nome specifico del cereale, cioè grano (come farro e grano segale, orzo,
avena
Esempio: farina di frumento, aceto di malto d'orzo, fiocchi di avena
La parola 'glutine' può essere aggiunta su base volontaria, ma è il nome
specifico del cereale che deve essere evidenziato, non il glutine
Esempio: farina di frumento (contiene glutine)
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze
Nel caso di ingredienti composti contenenti le sostanze
elencate nell'allegato II, va evidenziato il nome
dell'ingrediente composto o dei suoi singoli ingredienti ?
Se un ingrediente composto contiene sostanze che
provocano allergie o intolleranze, queste dovrebbero
essere evidenziate nella lista degli ingredienti
Esempio: Ingredienti: - Margarina, farina, ripieno di crema
(tuorli d'uovo, zucchero, acqua, ...)
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Linee guida relative alla fornitura di informazioni sulle
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze –
alimenti non preimballati
Nel caso di alimenti non preimballati contenenti un ingrediente
composto costituito da una o più sostanze elencate nell'allegato II,
come devono essere indicati l'ingrediente o il suo singolo ingrediente ?
Quando si indicano gli allergeni, i nomi in cui vengono indicati tali
sostanze devono fare riferimento al nome della sostanza o del prodotto
figurante nell'allegato II.
Nel caso degli ingredienti composti utilizzati in alimenti non preimballati
per le quali non è richiesto l'elenco degli ingredienti, l'indicazione degli
allergeni si riferisce alla presenza dell’ingrediente singolo e non
l'ingrediente composto, con gli allergeni evidenziati
Ad esempio: nel caso di un panino con la maionese fatta di uova,
l’informazione fornita dovrebbe essere "uovo"
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TMC, DATA DI SCADENZA, DATA DI CONGELAMENTO
D.lgs 109/92 e s.m.i.
artt.10 e 10bis (fino al
12/12/2014)
REG. (UE) N. 1169/2011
art.24 e All.X (dal
13/12/2014)
Termine minimo di
conservazione
Termine minimo di
conservazione
"da consumarsi preferibilmente
entro" quando la data contiene
l'indicazione del giorno
"da consumarsi preferibilmente
entro la fine«, negli altri casi
"da consumarsi preferibilmente entro il
…" quando la data comporta l’indicazione
del giorno,
- "da consumarsi preferibilmente entro
fine …", negli altri casi;
Data di scadenza
Data di scadenza
"da consumare entro …";
"da consumarsi entro
gg/mm (ev.aaaa)"
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[indicata su ogni singola porzione
preconfezionata (All.X) +
condizioni di conservazione
Data di congelamento
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(gg/mm/aaaa)
DATA DI SCADENZA

. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista
microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo
un breve periodo, un pericolo immediato per la salute
umana, il termine minimo di conservazione è sostituito
dalla data di scadenza seguita dalla descrizione delle
condizioni di conservazione da rispettare

Successivamente alla data di scadenza un alimento è
considerato a rischio a norma dell’articolo 14, paragrafi
da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002.
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la data di scadenza è indicata su ogni singola porzione
preconfezionata
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TMC – ESENZIONI - Allegato X









ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o
tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si
applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose,
vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a
base di frutta diversa dall’uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00
ottenute da uva o mosto di uva,
delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume,
dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono
normalmente consumati entro le ventiquattro ore successive alla
fabbricazione,
aceti,
sale da cucina,
zuccheri allo stato solido,
prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati
e/o colorati,
delle gomme da masticare e prodotti analoghi.
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TMC - ESENZIONI
NON PIÙ PREVISTE PER:
 le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di
frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti
individuali di capacità superiore a 5 litri destinati
alle collettività;
 i gelati monodose
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CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE o USO
artt.25 e 27

Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di
conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere
indicate.

Per consentire una conservazione o un uso adeguato
degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono
essere indicate le condizioni di conservazione e/o il
periodo di consumo, se del caso.

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Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in
modo da consentire un uso adeguato dello stesso.
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PAESE DI ORIGINE O LUOGO DI
PROVENIENZA – art. 26
Fatte salve disposizioni comunitarie specifiche tra cui
DOP, IGP, STG
Obbligatoria (art. 26 par. 2):
- Nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza
reali
- per le carni suine, ovi-caprine e di pollame
(Regolamento UE
1337/2013)
Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un
prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di
quello del suo ingrediente primario (art. 26 par. 3):
-
E’ indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza
dell’ingrediente primario, oppure il paese d'origine o il luogo di
provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da
quello del prodotto alimentare. (soggetta ad adozione atti di
esecuzione)
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LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA – art.
26, par. 2, lettera b) – Regolamento UE 1337/2013
carne suina, ovina, caprina e il pollame freschi, refrigerati e
congelati Preconfezionati




“Allevato in (nome dello Stato membro o del Paese
Terzo)”indicando l’ultimo Stato membro o Paese Terzo nel quale
l'animale è stato allevato per un periodo di:
almeno 4 mesi o , nel caso in cui l'animale viene macellato giovane di
sei mesi, il periodo di allevamento dopo che l'animale ha raggiunto un
peso vivo di 30 kg , ma l'intero periodo di allevamento , se l'animale
viene macellato con un peso vivo inferiore a 80 kg per i SUINI;
almeno sei mesi o l'intero periodo di allevamento in caso l'animale
viene macellato giovane di sei mesi per gli OVINI e i CAPRINI;
almeno un mese o l'intero periodo di allevamento dopo essere stato
messo all'ingrasso nel caso in cui l'animale viene macellato giovane di
un mese per il POLLAME
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LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA – art.
26, par. 2, lettera b) – Regolamento UE 1337/2013
carne suina, ovina, caprina e il pollame freschi, refrigerati e
congelati preconfezionati



“Macellato in (nome dello Stato membro o Paese Terzo)”
indicando lo Stato membro o il Paese Terzo dove l'animale è stato
macellato;
il codice di riferimento che assicura il legame tra la carne e
l'animale/gruppo di animali
“Allevato e Macellato in (nome dello Stato membro o Paese
Terzo)” nel caso in cui l'animale sia stato allevato (per almeno due
mesi o per un mese se si tratta di pollame) e macellato nello stesso
Stato membro o Paese Terzo
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

Indicazione di ogni Stato membro o Paese terzo di allevamento e
macello in caso di imballaggio contenente diversi tagli di carne, della
stessa specie o di specie differenti, ottenuti da animali allevati e macellati in
diversi Stati membri o Paesi Terzi
“Allevato in: NON UE” e “Macellato in: Paese terzo” per la carne fresca
refrigerata e congelata importata nell’UE per la quale non tutte le
informazioni richieste siano disponibili





carni macinate e i ritagli:
Allevato e Macellato in: UE se prodotti da carne derivata da animali
allevati e macellati in diversi Stati Membri
“Allevato e Macellato in: NON UE” se prodotti da carne importata o da
animali importati
“Allevato in: NON UE” e “Macellato in: Nome dello Stato membro” se
prodotti esclusivamente da carne di animali da macello importati
“Allevato e Macellato in: UE e NON UE” quando contengono sia carne
UE, che carne importata
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
OBBLIGATORI
 a) il valore energetico; e
 b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati,
zuccheri, proteine e sale.
FACOLTATIVI
 a) acidi grassi monoinsaturi;
 b) acidi grassi polinsaturi;
 c) polioli;
 d) amido;
 e) fibre;
 f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A,
punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto
definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
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ESENZIONI DALL’OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE – Allegato V







Prodotti monoingrediente non trasformati (Carne, frutta,
verdura, farina)
Tè, caffè, spezie, altre piante aromatiche, sale, aceto
Acque per il consumo umano
Aromi, additivi, edulcoranti da tavola, enzimi, coadiuvanti
tecnologici, gelatine e gelificanti per marmellate, lievito,
gomme da masticare
Confezioni piccole (superficie maggiore più piccola di 25 cm2)
Gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti
direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al
consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio
che forniscono direttamente al consumatore finale
Bevande alcoliche (in deroga, l’etichettatura nutrizionale può
essere assente o limitata al solo contenuto energetico
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ESEMPI
Farina
Riso parboiled
Oli vegetali
Zucchero
Aceto di fermentazione
con sale aggiunto
Aceti di fermentazione e
succedanei compresi
quelli con aromi
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Si
Si
No
No
No
Si
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CALCOLO VALORI DI RIFERIMENTO
art. 31
Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione
(kcal/kJ) (Allegato XIV)
 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono
all’alimento così com’è venduto. Se del caso, tali informazioni possono
riguardare l’alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità
di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato
e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo
 I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi
relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e
accettati
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolera
nces_december_2012_it.pdf

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MODALITÀ DI ESPRESSIONE
artt. 32-33
 PER
100 g O 100 ml
obbligatoria per il valore energetico e per tutti i
nutrienti.
Per vitamine e minerali obbligo di indicare la
percentuale dei Valori Nutritivi di Riferimento di
cui all’Allegato XIII, parte A, punto 1
 PER
PORZIONE O UNITÀ DI CONSUMO
In aggiunta alla forma di espressione per 100 g o
100 ml indicandone il numero in etichetta o in caso
di indicazioni ripetute nel campo visivo principale
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UNITÀ DI CONSUMO
unità che può essere consumata individualmente


facilmente riconoscibile dal consumatore
non corrispondente necessariamente a una porzione
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EX GDA (PERCENTUALE DELLE ASSUNZIONI DI
RIFERIMENTO) - art. 32, paragrafi 4 e 5
AMMESSE
solo per:
Valore energetico e nutrienti obbligatori (art. 30.1)
 Nutrienti che possono essere ripetuti (art. 30.3)
 Nutrienti nelle bevande alcoliche (art. 30.4)
 Nutrienti in alimenti non preimballati (art. 30.5)
A CONDIZIONE CHE
in loro stretta prossimità figuri la seguente dicitura
supplementare: "Assunzioni di riferimento di un adulto
medio (8400 kJ/2000 kcal)".

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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE – con elementi
facoltativi
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DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE COMPLETA
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ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
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CAMPO VISIVO PRINCIPALE
Ripetibilità, anche solo per porzione o unità di
consumo, nel campo visivo principale di:
 a) valore energetico;
 oppure
b) valore energetico accompagnato dalla quantità di
grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
Sia come valori assoluti sia come percentuali di
assunzione di riferimento
N.B. in ogni caso il valore energetico è espresso anche
per 100 g o per 100 ml
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ESEMPIO DI FOP (ex GDA) (1)
energia
energia
586 kJ
140 kcal
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)".
FONTE: Food Drink Europe 2013
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ESEMPIO DI FOP (ex GDA) (2)
energia, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri, sale
Per porzione (25g):
energia
586 kJ
140 kcal
7%*
grassi
11,3 g
16%*
Acidi
grassi saturi
zuccheri
3,0 g
6,1 g
sale
1,4 g
15%*
7%*
23%*
Per 100g:
2343 kJ / 560 kcal
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
FONTE: Food Drink Europe 2013
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BOP – Back of pack
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FORME DI ESPRESSIONE E
PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI (art.36)
IL VALORE ENERGETICO E I NUTRIENTI POSSONO ESSERE, IN
AGGIUNTA, INDICATE VOLONTARIAMENTE PER MEZZO DI ALTRE FORME
DI ESPRESSIONE SE:
si basano su ricerche accurate e fondate e su consultazioni con
consumatori e gruppi interessati facilitano la comprensione al
consumatore sul contributo e sull’ importanza dell ’alimento ai fini
dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta


sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che
il consumatore medio comprende tali forme di espressione o
presentazione;

devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare
ostacoli alla libera circolazione delle merci
Gli Stati membri possono chiedere agli operatori di non utilizzarli nel caso
in cui non in linea con i requisiti del Regolamento.
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SIMBOLI
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SIMBOLI
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UK
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ESENZIONI
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ESENZIONI


Bevande alcoliche: esenzione da obblighi di lista
ingredienti e informazioni nutrizionali
Micro-confezioni-superficie confezione <10cm2:



denominazione di vendita, allergeni eventualmente
presenti, peso netto, TMC o data di scadenza
L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche
con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e
comunque deve essere disponibile su richiesta del
consumatore
Bottiglie in vetro: (bottiglie di vetro con vuoto a
rendere): denominazione di vendita, allergeni, peso
netto, TMC o data di scadenza, indicazioni
nutrizionali
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IMPOSTAZIONE GRAFICA
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NOVITÀ

Messa a disposizione e posizionamento delle
informazioni obbligatorie

Presentazione e leggibilità
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artt. 9, 12 e 13
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti:
per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente
accessibili e sugli alimenti preimballati appaiono direttamente
sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
 sono apposte in un punto evidente in modo da essere
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente
indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate,
limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri
elementi suscettibili di interferire e sono stampate in modo da
assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana
(altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a
1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie
maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della
dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore
a 0,9 mm.
 sono espresse mediante parole e numeri. In aggiunta essere
espresse attraverso pittogrammi o simboli

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76
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LEGGIBILITÀ

«leggibilità»:
l’apparenza
fisica
delle
informazioni, tramite le quali l’informazione è
visivamente accessibile al pubblico in generale e
che è determinata da diversi fattori, tra cui le
dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere
e righe, lo spessore, il tipo di colore, la
proporzione tra larghezza e altezza delle lettere,
la superficie del materiale nonché il contrasto
significativo tra scritta e sfondo”.
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COMPLIANCE NORMATIVA METROLOGICA

dimensioni dei caratteri indicanti il valore della quantità
nominale (cioè il valore numerico)
 - non superiore a 50 g/ml
2mm minimo*
 - 50 g/ml - 200 g/ml
3mm minimo*
 - 200g/ml – 1 Kg/L
4mm minimo*
 - superiore ad 1 Kg/L
6mm minimo*
* Valori relativi all’altezza numerica e non all’altezza della X

dimensioni della e metrologica:
 3mm minimo
È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con
indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini
analoghi.
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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
NUTRIZIONALE

Indicazioni obbligatorie e facoltative nello stesso campo
visivo e, possibilmente in formato tabellare (per 100g o
100 ml, in aggiunta per porzione purché quantificata o,
ancora come % assunzione di riferimento)

Applicabilità delle regole generali in tema di leggibilità
di cui all’art. 13:



dimensione minima del carattere pari a 1,2 mm nel caso di imballaggi
o contenitori la cui superficie maggiore è > 80 cm2;
dimensione minima del carattere pari a 0,9 mm nel caso di imballaggi
o contenitori la cui superficie maggiore è < 80 cm2
Dimensione minima dei caratteri pari a 1,2mm per le
informazioni nutrizionali ripetute nel campo visivo
principale, a prescindere dalle dimensioni della confezione
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PRESENTAZIONE
denominazione / quantità netta / titolo
alcolometrico volumico effettivo appaiono
nello stesso campo visivo.

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quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma
commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale
e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
o
quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per
esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato
le indicazioni obbligatorie possono comparire sui documenti commerciali
che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti
accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o
contemporaneamente alla consegna
IN OGNI CASO
le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere
a), f), g) e h), figurano anche sull’imballaggio
esterno nel quale gli alimenti preimballati sono
presentati al momento della commercializzazione.
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art. 37
Le informazioni volontarie sugli alimenti NON possono
occupare lo spazio disponibile per le informazioni
obbligatorie sugli alimenti
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STATO DELL’ARTE
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SITUAZIONE ATTUALE
UE
 Origine







carne suina, ovina/caprina, di volatili (Regolamento UE 1337/2013)
Ingrediente primario se differente, in caso di indicazione volontaria ( bozza di
Regolamento annullata)
Linee guida sulle tolleranze ammesse per l’espressione dei valori
nutrizionali (pubblicate)
FAQ
Regolamento UE
1155/2013, che modifica il regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le
informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta
negli alimenti
Regolamento UE 78/2014 che modifica l’allegato II e III per quanto
riguarda determinati cereali che provocano allergie e prodotti alimentari
addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di
fitostanolo.
Regolamento UE 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti
l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua
presenza in misura ridotta negli alimenti
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SITUAZIONE ATTUALE
ITALIA
 Nota MISE del 30 settembre 2014 su art. 8 responsabilità
 Nota MISE del 28 luglio 2014 dell’Ufficio Legislativo del
MiSE agli Uffici Legislativi di MIPAAF e Ministero della
Salute sull’applicazione dell’articolo 26 “Paese d’origine e
luogo di provenienza” del regolamento (UE) n. 1169/2011



Circolare del 6 marzo 2015 che chiarisce l’applicabilità delle
sanzioni ex art.18 D. Lgs.109/92 nelle more dell’adozione del
decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria
Nota MISE dell’11 dicembre 2014 sulle disposizioni del
regolamento ancora oggetto di corretta interpretazione da parte
della DG Sanco
Nota MINSAL del 6 febbraio 2015 recante indicazioni
sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle
collettività
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IN PROGRESS
UE
 Implementazione FAQ ( generale, nutrizionale, vendita a distanza,
carni e pesce)
 Linee guida su QUID
 Linee guida su modalità di indicazione degli allergeni
 Nanomateriali
 Valutazione della relazione sull’indicazione obbligatoria degli acidi
grassi trans
 Valutazioni di impatto e relazioni sull’indicazione obbligatoria del
Paese di origine o del luogo di provenienza:






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Carni utilizzate come ingrediente (conclusa)
Carni diverse da bovine, ovine, suine, di volatili
Latte e latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari
Alimenti non trasformati
Prodotti a base di un unico ingrediente
Ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento
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IN PROGRESS
ITALIA




Presentazione di quesiti specifici alla Commissione europea
per emanazione di provvedimento di aggiornamento del D.
Lgs.109/92 alla luce delle risposte ottenute
Bozza di Decreto di modifica del D. Lgs. 109/92
Schema di decreto legislativo recante la disciplina
sanzionatoria
Linee guida sulle tolleranze
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