faq – gas fluorurati ad effetto serra - Associazione Artigiani e Piccole

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faq – gas fluorurati ad effetto serra - Associazione Artigiani e Piccole
F.A.Q. – GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
 Come si stabilisce se un’impresa si deve iscrivere al Registro (e deve iscrivere i suoi
lavoratori)?
 Se l’impresa opera con i gas fluorurati serra è sempre tenuta ad iscriversi, nella sezione
IMPRESE; debbono essere iscritte – nella sezione PERSONE - anche tutte le persone che
operano su tali gas. Non debbono essere iscritti i soggetti che, pur facendo parte della
suddetta impresa svolgono altre attività (commerciale, amministrazione, produzione) che
non attengono ai gas serra.
 Quali sono i gas fluorurati serra che fanno rientrare un’impresa nel campo di applicazione
del DPR N. 43/2012?
 Sono quelli di cui all’elenco presente sul Regolamento CE n.842/2006, all’Allegato I, parte 1.
 Quali sono i veicoli - se hanno climatizzatori contenenti gas fluorurati serra - che
impongono l’obbligo per imprese e lavoratori che vi operano di iscriversi al Registro?
 È obbligata ad iscriversi al Registro l’impresa che opera sulle autovetture sino a 8 posti
compreso il conducente e sui veicoli trasporto merci aventi una massa di riferimento minore
o uguale a 1305 Kg (massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria
del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg).
 Un’impresa individuale che opera sui gas fluorurati serra può iscriversi nella sola sezione
IMPRESE o deve iscriversi anche in quella PERSONE?
 Deve iscriversi in entrambe le sezioni.
 In un’impresa con più lavoratori il datore di lavoro/legale rappresentante deve iscriversi
anch’egli nel Registro?
 Se opera coi gas fluorurati serra sì: è equiparato in tutto ai suoi lavoratori; se non opera coi
gas serra (si occupa di altre attività) non si iscriverà. L’impresa si dovrà, comunque, sempre
iscrivere.
 I certificati provvisori valgono per le imprese che operano nel settore autoriparazione?
 No: il regime in questione vale solo ed esclusivamente per le imprese che operano coi gas
fluorurati serra ed appartengono al settore impianti di refrigerazione/antincendio.
 Qual è la corretta successione temporale della procedura di iscrizione, fra persone ed
impresa?
 Il sistema informatico prevede che si operi prima con l’iscrizione delle persone e poi con
quella delle imprese. Se l'impresa richiede il certificato provvisorio deve indicare di
impiegare persone in possesso di certificato provvisorio.
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Quindi deve iscriversi prima la persona, richiedendo il certificato provvisorio
e poi , una volta che la CCIAA abbia rilasciato tale certificato alla persona, potrà iscriversi
l'impresa.
 Come si computano i 60 gg di tempo concessi alle imprese per iscriversi nel Registro?
 Si computano dall’11 febbraio: ne deriva che i 60 gg terminano alle ore 24.00 del 12 aprile
2013. Fino quella data si può continuare ad operare senza alcuna iscrizione al Registro per
entrambe le categorie interessate dal DPR n. 43.
 Cosa succede decorsi i 60 gg di tempo per l’iscrizione, senza che un’impresa tenuta ad
iscriversi al Registro abbia adempiuto?
 Se si tratta di autoriparazione, dal 61° giorno l’impresa non può più svolgere l’attività
inerente ai climatizzatori dei veicoli (SALVO CHE NON FACCIA UN MERO RABBOCCO DI GAS
SERRA: VEDI OLTRE) senza esporsi al rischio di pesanti sanzioni. Per continuare a svolgere
legittimamente l’attività in questione è necessario che i lavoratori della suddetta impresa
conseguano un ATTESTATO e che l’impresa ed i lavoratori vengano iscritti nel Registro.
 Se si tratta di installazione impianti di refrigerazione/antincendio dal 61° giorno l’impresa
non può più svolgere l’attività in materia di climatizzazione senza esporsi al rischio di
pesanti sanzioni, a meno che, in sede di iscrizione, non abbia richiesto ed ottenuto il
certificato provvisorio. Inoltre, non potrà beneficiare per i propri lavoratori del regime dei
cosiddetti certificati provvisori.
 Cosa si intende, nel comparto dell’autoriparazione, per “mero rabbocco di gas” del
climatizzatore?
 Si tratta di un’operazione che, se svolta in via esclusiva, secondo il Ministero dell’Ambiente
non impone l’obbligo per imprese e persone di iscriversi nel Registro dei gas fluorurati serra
né ovviamente, men che mai, quello di ottenere da parte delle imprese alcun attestato,
come specificato oltre poiché esula dal campo di applicazione del DPR n. 43.
 Cosa sono i certificati provvisori?
 Riguardano le PERSONE che operano in imprese che operano sui gas serra e che
appartengono a categorie diverse dall’autoriparazione. Consentono all’impresa che li
richieda per i propri lavoratori di iscrivere i lavoratori stessi nella sezione PERSONE del
Registro e di continuare ad operare per 6 mesi dalla loro emissione. I certificati in parola
consentono alle imprese di far seguire, nei suddetti 6 mesi, ai lavoratori iscritti, dei corsi di
formazione finalizzati al superamento dell’esame per il conseguimento del certificato
definitivo (noto anche come “patentino del frigorista”).
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 Chi può ottenere il certificato provvisorio?
 Solo chi, come persona fisica, è in possesso di almeno due anni di esperienza nel settore in
forma documentata (contratti di lavoro, contratti d’appalto, lettere di incarico eccetera). Il
possesso di tale requisito deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio: la CCIAA potrà effettuare controlli a campione per verificare l’effettivo possesso
 Chi eroga i corsi di formazione per il settore dell’autoriparazione?
Si tratta di soggetti qualificati come Organismi di Attestazione: società private che sono state
certificate da Organismi di certificazione a loro volta accreditati da ACCREDIA sulla base di
appositi Regolamenti Tecnici (RT). l'elenco degli organismi è disponibile, in continuo
aggiornamento, sul sito www.fgas.it. nell'area Registro / consultazione, impostando una
ricerca degli organismi in base ai seguenti parametri:
 Attività 307/2008
 Profilo: attestazione delle imprese e delle persone
 Un’Associazione/società di servizi può erogare tali corsi?
 Sì, a condizione di farsi certificare come Organismo di Attestazione (vedi sopra). La
certificazione viene rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità
 C’è un esame al termine del corso per il settore dell’autoriparazione?
 No: viene rilasciato, a cura dell’Organismo di Attestazione, ad ogni lavoratore, un attestato
che NON ha scadenza. Non si può quindi essere bocciati. L’attestato “segue” il lavoratore e
non è di proprietà dell’azienda.
 I corsi per il settore dell’autoriparazione sono obbligatori?
 Sì: non essendo previsto alcun esame ma il mero rilascio di un attestato, a fine formazione.
 Che materie tratta il corso di formazione per il rilascio dell’attestato?
 Due: funzionamento dei climatizzatori dei veicoli a motore; recupero ecocompatibile dei gas
fluorurati serra dai climatizzatori dei veicoli a motore.
 Chi eroga i corsi di formazione per il settore impianti di refrigerazione/antincendio
finalizzati al superamento dell’esame per l’ottenimento dei certificati definitivi?
 Non vi sono requisiti particolari o specifici per cui tali corsi può erogarli chiunque.
 I corsi di cui sopra sono obbligatori ai fini del sostenimento dell’esame?
 Assolutamente no. È obbligatorio, invece, per ottenere un certificato definitivo, sostenere e
superare una prova scritta ed una pratica.
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 Chi organizza gli esami per l’ottenimento dei certificati definitivi per il settore impianti di
refrigerazione/antincendio?
 Si tratta di soggetti qualificati come Organismi di Valutazione, accreditati da ACCREDIA; per
sapere quali sono gli Organismi autorizzati basta vedere: www.fgas.it nell'area Registro /
consultazione, impostando una ricerca degli organismi in base ai seguenti parametri:
 Attività 303 (per la refrigerazione) e 304 (per l’antincendio)
 Profilo: attestazione delle imprese e delle persone
 Un’Associazione/società di servizi può erogare i corsi e/o organizzare gli esami per il
settore impiantistico della refrigerazione/antincendio?
 Sì, a condizione di farsi certificare da ACCREDIA.
 Non è proprio così la società può svolgere i corsi (non obbligatori) anche senza essere
accreditata. Ma gli esami solo se accreditati
 C’è un esame al termine del corso per il settore impianti di refrigerazione/antincendio?
 Sì: un esame scritto (test a risposta multipla) ed una prova pratica, in laboratorio, sulle
attrezzature contenenti i gas serra. Solo superando entrambe le prove il lavoratore otterrà
il certificato definitivo; tale certificato dura 10 anni. Il certificato è PERSONALE del
lavoratore; se costui cambia azienda - per qualunque motivo - risulterà sempre qualificato.
 Se si è qualificati secondo la propria normativa di settore (autoriparazione – Legge 122;
impianti – DM 37) si è esentati dall’iscrizione al Registro e/o dai corsi?
 Assolutamente no: il DPR n. 43 si occupa di tematiche ambientali e si AGGIUNGE alle
rispettive normative di settore, che non offrono quindi alcuna “scorciatoia” alle
imprese/persone che operano coi gas serra.
 Che significa che l’impresa del settore impianti di refrigerazione/antincendio deve
ottenere una certificazione per iscriversi nella rispettiva sezione?
 Che un Organismo accreditato da Accredia, non necessariamente lo stesso che eroga la
formazione e/o organizza la prova di esame per le persone, deve accertare che l’impresa
possegga degli elementi tecnici ed organizzativi minimi che dimostrino che essa opera “in
qualità”. Tali elementi sono stati individuati da ACCREDIA in appositi Regolamenti Tecnici
(RT). Tra di essi vi sono:
 Disponibilità di personale certificato in misura proporzionale al fatturato
dell’impresa per lo specifico settore
 Presenza di procedure organizzative
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 Anche l’impresa del settore autoriparazione deve ottenere una certificazione ai fini
dell’iscrizione?
 Assolutamente no.
 Quali soggetti hanno diritto a deroghe all’obbligo di ottenere un certificato? In che
termini?
Alcuni soggetti possono comunicare al registro di possedere i requisiti per ottenere una
deroga all’obbligo di certificazione.
Installazione impianti di refrigerazione/antincendio:
Deroga di 2 anni dall’obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che
contengono gas fluorurati ad effetto serra a condizione che le attività:


Siano svolte nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità
pratiche in vista dell'esame;
Siano svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla
tale attività.
Deroga di 1 anno dall’obbligo di certificazione le persone che svolgono attività:



Sugli impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra;
Di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
Di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li
contengono.
Quanto sopra a condizione che le attività siano svolte nell'ambito di un apprendistato
finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame e siano effettuate
sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale
attività.
Autoriparazione:
E’ infine prevista una deroga di 1 anno dall’obbligo di attestazione per le persone che
svolgono l’attività seguente:

Recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei
veicoli a motore, unicamente a condizione che le persone medesime siano iscritte ad un
corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla
l'attività di recupero e purché l'attività in questione sia svolta, in azienda, sotto la
supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.
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 Il contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici ed installatori d’impianti
artigiani prevede la possibilità di assumere apprendisti anche ai fini di cui sopra
(ottenimento di deroghe per l’ottenimento d’un certificato)?
 Sì.
 Chi monta split (climatizzatori domestici) è esentato dalla normativa di cui al DPR n. 43?
 No: deve iscriversi al Registro ed ottenere un certificato provvisorio; successivamente deve
ottenere un certificato definitivo. Inoltre, l’impresa che effettua installazione di split va
iscritta nell’apposita sezione del Registro, previa certificazione.
 Chi monta climatizzatori e/o impianti di refrigerazione su barche, aerei, navi, auto,
caravan, treni, roulotte etc. rientra nel campo di applicazione del DPR n. 43?
 No: si tratta di fattispecie (ancora) non regolamentate ai fini dei gas fluorurati serra.
 Chi ripara professionalmente RAEE contenenti gas serra è esentato dalla normativa di cui
al DPR n. 43?
Se si tratta di RAEE afferenti apparecchiature fisse non è esentato.
 L’autodemolitore è esentato dalla normativa di cui al DPR n. 43?
 Assolutamente no: nella definizione di recupero gas si ritiene compresa anche l’attività
svolta dal demolitore su veicoli rientranti nel DPR n. 43.
 I mezzi diversi dai veicoli a motore come definiti dal DPR n. 43 sono esentati da quanto
previsto dal DPR (es: autobus, pulmini, autotreni, etc)?
 Sì, sono ancora fuori dal campo di applicazione e nessun tipo di certificazione/qualificazione
è ancora richiesta ad imprese/lavoratori per operare sugli impianti di climatizzazione di tali
mezzi.
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