No alla casa se il figlio è autosufficiente No alla casa
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No alla casa se il figlio è autosufficiente No alla casa
videnziali le indicazioni date ziale di un credito privilegiato stizia Ue con la pronuncia del 7 attesta che il credito non avrebbe un trattamento più favorevole in caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato La vicenda Il procedimento ha avuto inizio preventivo avanzata da una Srl. Trattato sul funzionamento dell’Ue) di un tribunale italiano, a cui un’impresa aveva preconcordato preventivo che ipotiz- «di accertare - si legge nella che, a causa dello stato di insol- trate si era opposta, ritenendo il- chiesto se fosse ammissibile un concordato preventivo che to membro interessato non parziale del credito dello Stato dito Iva in misura maggiore». ne del pagamento parziale di un comma 1, 7Il debitore che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza può proporre ai creditori un concordato preventivo per tentare il risanamento ed evitare il fallimento. Il concordato preventivo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. È possibile anche prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore. re in stato di insolvenza può preda di concordato preventivo re solo parzialmente un debito clusione che «la non falcidiabilità di Iva e ritenute deve essere confinata nell’ambito della transazione fiscale». un esperto indipendente accerti un trattamento migliore in ipo- La conclusione del Tribunale In base a queste premesse, il Tribunale di Livorno chiarisce che «la decisione si fonda sulla recentissima sentenza» della Corte europea. © RIPRODUZIONE RISERVATA IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze citate in questa pagina www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com Divorzio. L’abitazione familiare non è assegnata al genitore con cui convivono i ragazzi ma resta al coniuge proprietario esclusivo No alla casa se il figlio è autosufficiente pNo all’assegnazione della casa familiare al coniuge con cui vive il figlio maggiorenne che ha raggiunto l’autonomia economica. Lo ribadisce il Tribunale di Gela (giudice Strazzanti) in un’ordinanza depositata lo scorso 14 marzo. Il provvedimento è stato pronunciato in un giudizio di divorzio, dopo la comparizione dei coniugi separati all’udienza presidenziale. La moglie aveva chiesto l’assegnazio- ne dell’abitazione familiare, dove viveva con il figlio. Dal canto suo, anche il marito aveva domandato l’attribuzione della casa coniugale, di cui è proprietario esclusivo. Nel decidere sulle richieste delle parti, il giudice osserva che, in base all’articolo 6, comma 6, della legge sul divorzio (898/70), l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli o con il quale convi- vono oltre la maggiore età. In ogni caso, quando stabilisce a chi assegnare la residenza, il giudice è tenuto a valutare le condizioni economiche dei coniugi e a favorire quello più debole. La norma - aggiunge il Tribunale - va interpretata nel senso che l’assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con il figlio maggiorenne richiede la non autosufficienza di quest’ultimo. Altrimenti, l’attribuzione dell’abitazione coniugale comporterebbe «una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà», che durerebbe «tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario» ai danni dell’altro. Nel caso in esame, il figlio convivente con la madre è maggiorenne e autosufficiente, tant’è che la donna non aveva chiesto un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del ragazzo. Peraltro, la moglie separata è proprietaria di un altro immobile, con cui «può far fronte alla propria esigenza abitativa». In mancanza delle condizioni previste dalla legge sul divorzio, il Tribunale non deve dunque pronunciare alcuna statuizione sull’assegnazione della residenza, sicché «l’uso e l’abitazione dell’immobile» - conclude l’ordinanza - dovranno «seguire il diritto di proprietà». La decisione è conforme alla giurisprudenza della Cassazione. Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che le norme in esame subordinano l’assegnazione dell’apparta- mento coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, che vivano con i genitori. Di conseguenza, se non ricorre questo presupposto, «la casa in comproprietà ha affermato la Cassazione nella sentenza 387 del 2012 non può essere assegnata dal giudice in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (di separazione o divorzio)» e il suo uso è disciplinato dalle norme sulla comunione dei beni. An.Po. © RIPRODUZIONE RISERVATA