Mossa - Incentivi fiscali IVA - DEGANO

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Mossa - Incentivi fiscali IVA - DEGANO
ARES
COMUNE DI
MOSSA
Agenzia Regionale per
l’Edilizia Sostenibile
INCENTIVI FISCALI
Martedì 19 novembre 2013
Mossa
Relatore ing. Claudio Degano
LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA
GLI INTERVENTI EDILIZI SOGGIACIONO A TRE
DIVERSE ALIQUOTE I.V.A. :
4%
-
10%
-
22%
La definitiva stabilizzazione delle agevolazioni I.V.A.
in campo edile operata dalla Legge Finanziaria per il
2010 (L. 191/2009), ha reso permanente un regime
che finora si era retto su proroghe più o meno annuali
in materia fiscale
responsabilità
LA CORRETTA APPLICAZIONE
L’applicazione della corretta aliquota I.V.A. è
complessa ma…
l’unica certezza è la sentenza Suprema Corte
di Cassazione n. 3291 del 2 marzo 2012, che
individua l’impresa quale unico responsabile
della corretta applicazione dell’aliquota I.V.A.
l’impresa deve verificare la posizione dei terzi
con cui ha operato, le dichiarazioni o
informazioni e dati adoperati per la
determinazione dell’imposta e della sua
aliquota, della cui esattezza la parte
contribuente è unica responsabile verso il
fisco (salvo rivalsa dopo il pagamento della
maggiore imposta, delle sanzioni e degli
interessi)
LA FONTE NORMATIVA
La legislazione che disciplina l'imposta sul valore
aggiunto è il D.P.R. n°633 del 26 ottobre 1972 e i suoi
diversi allegati tra cui, in particolare:
la Tabella A, parte II, che elenca i beni e servizi
soggetti ad aliquota nella misura del 4%
la Tabella A, parte III, che elenca, invece, i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10%
L’I.V.A. AL 4%
cessione o realizzazione di case di abitazione “non di
lusso” secondo D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, purché
permanga l'originaria destinazione (c.d. prima casa)
L’I.V.A. AL 4%
cessione o realizzazione di costruzioni rurali
destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno
o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o
all'allevamento del bestiame e alle attività connesse,
cedute da imprese costruttrici, ancorché non
ultimate, purché permanga l'originaria destinazione
L’I.V.A. AL 4%
cessioni di beni “finiti” per la costruzione dei fabbricati
art. 13 - legge n. 408/1949 (Legge Tupini - Le case di
abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere
di abitazione di lusso)
e delle costruzioni rurali ad uso
abitativo
i beni “finiti” per la Circolare 25/364695 del 1979 del
Ministero delle Finanze, concorrono a formare la
costruzione degli immobili senza perdere la loro
individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie)
sono esclusi i beni che, pur considerati prodotti finiti
per chi li cede, rappresentano materie prime e
semilavorate per chi li impiega nella costruzione degli
immobili (mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.)
L’I.V.A. AL 4%
ampliamento o completamento degli edifici aventi i
requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione, già
costruiti o in corso di costruzione.
per la circolare n. 219/2000 Ministero delle Finanze,
ampliamento e completamento soggiacciono alla
stessa aliquota applicabile alla costruzione del bene
ex novo, sia poiché l’intervento deve essere
considerato una nuova parziale costruzione, sia per
l’analogia con l’ammissibilità ad aliquota agevolata
dell’acquisto con atto separato e successivo di
pertinenze dell’abitazione principale
L’I.V.A. AL 4%
nel caso di intervento “misto” di ampliamento e
restauro o ristrutturazione, l'applicazione dell’aliquota
dovrà essere effettuata al 4% per l'ampliamento ed al
10% per la parte rimanente
ovviamente l’abitazione dovrà conservare anche
dopo i lavori di ampliamento le caratteristiche “non di
lusso” e non dovrà costituirsi una nuova unità
immobiliare
L’I.V.A. AL 4%
lavori per la realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento o all’eliminazione delle
barriere architettoniche
L’I.V.A. AL 10%
cessione o realizzazione di immobili e pertinenze a
prevalente destinazione abitativa privata (categorie
catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10) aventi
requisiti “non di lusso” secondo i criteri di cui al D.M.
LL.PP.
2
agosto
1969,
indipendentemente
dall’effettivo utilizzo
(non è rilevante un’effettiva occupazione abitativa o
non abitativa o promiscua, rileva la destinazione)
cessione da parte dell’impresa costruttrice di
fabbricati o porzioni degli stessi (diversi dalle
predette case d’abitazione) di cui all’art. 13 della L.
408/1949 (Legge Tupini)
L’I.V.A. AL 10%
cessione o realizzazione di edifici di edilizia
residenziale pubblica a prevalente destinazione
abitativa
per le abitazioni il termine “privato” della definizione
normativa non è riferito alla natura pubblica o privata
del possessore dell’immobile, ma al fatto che venga
adibito a dimora di privati;
cessione o realizzazione delle pertinenze di immobili
abitativi, anche se la pertinenza è situata in un
edificio non a prevalente destinazione abitativa
L’I.V.A. AL 10%
cessione o realizzazione degli edifici aventi finalità di
istruzione, cura e beneficenza assimilati alle case di
abitazione non di lusso ai sensi della L. 659/1961,
purché costituiscano stabile residenza di collettività
(ad es. collegi, orfanotrofi, ospizi, monasteri,
conventi), indipendentemente dalla classificazione
catastale
cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati da parte
delle imprese esecutrici dei lavori di restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione sui
medesimi edifici
L’I.V.A. AL 10%
lavori per gli interventi di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione
cessione di beni c.d. “finiti”, con esclusione di materie
prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli
interventi di restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione, individuate dall’articolo 3, lettere c) e
d) del D.P.R. n. 380/2001. L’agevolazione spetta sia
in caso di acquisto direttamente da parte del
committente dei lavori, che della ditta che li esegue
L’I.V.A. AL 10%
realizzazione o cessione di opere di urbanizzazione,
di impianti di depurazione destinati ad essere
collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai
relativi collettori di adduzione, di impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte rinnovabile.
L’aliquota agevolata si applica anche alla cessione di
beni “finiti” forniti per la costruzione delle opere
sopraelencate
L’I.V.A. AL 10%
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui alle lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 realizzati
su immobili a prevalente destinazione abitativa
lavori per la realizzazione di opere “interne” quali
realizzazione di ripostigli, caminetto, pareti divisorie
con l’esclusione, ad esempio, di librerie, mobili o
cucine anche se eseguite in muratura
SPESE TECNICHE
non rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da
professionisti poiché non hanno ad oggetto la
materiale realizzazione dell'intervento ma risultano a
questo collegate solo in maniera indiretta
SUBAPPALTO
per i subappalti, l’aliquota I.V.A. si determina in
riferimento all’appalto principale, estendendosi poi a
tutti i subappalti, come da indicazioni contenute nella
C.M. 01.03.2001, n. 19/E
in caso di “reverse charge”, l’appaltatore dovrà
integrare la fattura senza IVA dal subappaltatore, con
l’aliquota di cui al contratto principale (4%o 10%)
I BENI SIGNIFICATIVI
individuati con D.M. Finanze 29 dicembre 1999,
emanato in attuazione della previsione contenuta
nell'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/99
il valore di tali beni assume rilevanza rispetto alla
fornitura nell'ambito delle prestazioni agevolate.
ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni,
caldaie,
videocitofoni,
apparecchiature
di
condizionamento e ricircolo dell'aria, sanitari e
rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza
I BENI SIGNIFICATIVI
ESEMPIO:
SOSTITUZIONE CALDAIA
spesa per acquisto caldaia € 2.500
manodopera e i beni di consumo utilizzati durante
l’intervento € 850
IVA 10% su € 850 + parte della caldaia per € 850
IVA 22% sui restanti € 1.650 (2.500 – 850)
€ 170 di IVA agevolata al 10% (850 + 850)
€ 363 di IVA al 22% sul residuo dei beni significativi
acquistati (2.500 – 850)
Totale 2.500+850+(IVA 533) = 3.883 (media 16%)
SINGOLI ELEMENTI
il limite per i beni significativi riguarda i beni nella loro
interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi
staccati che li compongono se fornite nell'ambito di
una prestazione di servizi in un intervento di recupero
agevolato e confluiscono nel trattamento fiscale
previsto per la prestazione, indipendentemente
dall’effettivo valore delle singole parti
PRECISAZIONE
per la quantificazione del valore, la base imponibile è
costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti
secondo le condizioni contrattuali
il valore dei beni significativi è quello risultante dal
contratto, anche se un valore inferiore a quello
sostenuto all’atto dell’acquisto da parte del fornitore
non può essere “ben visto” dall’Amministrazione
Finanziaria in caso di controllo
ELENCO DI ALCUNI BENI FINITI
Apparecchi sanitari - Bruciatori per caldaie - Cabina
doccia e doccia/sauna – Caldaie – Caminetti Cassette di scarico - Centraline elettroniche per
impianti di riscaldamento e/o condizionamento Condizionamento (impianti) - Contatori e misuratori
per impianti idraulici e di riscaldamento – Depuratori Dolcificatori d’acqua - Filtri - Solare termico Fotovoltaico - Infissi - Lavelli - Scaldabagni - Scale a
chiocciola - Stufe - Tubazioni impianti di scarico
acque bianche o nere o acqua calda o fredda Vasche (anche idromassaggio)
I BENI FINITI
Devono sussistere TRE condizioni per applicare le
aliquote IVA ridotte:
- l’oggetto della cessione deve riguardare beni “finiti”;
- i beni finiti devono essere utilizzati per interventi
edilizi per cui è prevista l’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta al 4% o al 10%;
- l’acquirente deve rilasciare al fornitore una
dichiarazione di responsabilità sull’utilizzo dei beni
Risulta opportuno allegare copia del titolo abilitativo
edilizio per consentire al fornitore (responsabile per
l’aliquota applicata) di verificare i requisiti necessari
all’ottenimento dell’agevolazione
ARES
Agenzia Regionale per
l’Edilizia Sostenibile
COMUNE DI
MOSSA
IL COMUNE DI MOSSA E ARES
RINGRAZIANO I PARTECIPANTI PER
L’ATTENZIONE