Mossa - Incentivi fiscali IVA - DEGANO
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Mossa - Incentivi fiscali IVA - DEGANO
ARES COMUNE DI MOSSA Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile INCENTIVI FISCALI Martedì 19 novembre 2013 Mossa Relatore ing. Claudio Degano LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA GLI INTERVENTI EDILIZI SOGGIACIONO A TRE DIVERSE ALIQUOTE I.V.A. : 4% - 10% - 22% La definitiva stabilizzazione delle agevolazioni I.V.A. in campo edile operata dalla Legge Finanziaria per il 2010 (L. 191/2009), ha reso permanente un regime che finora si era retto su proroghe più o meno annuali in materia fiscale responsabilità LA CORRETTA APPLICAZIONE L’applicazione della corretta aliquota I.V.A. è complessa ma… l’unica certezza è la sentenza Suprema Corte di Cassazione n. 3291 del 2 marzo 2012, che individua l’impresa quale unico responsabile della corretta applicazione dell’aliquota I.V.A. l’impresa deve verificare la posizione dei terzi con cui ha operato, le dichiarazioni o informazioni e dati adoperati per la determinazione dell’imposta e della sua aliquota, della cui esattezza la parte contribuente è unica responsabile verso il fisco (salvo rivalsa dopo il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi) LA FONTE NORMATIVA La legislazione che disciplina l'imposta sul valore aggiunto è il D.P.R. n°633 del 26 ottobre 1972 e i suoi diversi allegati tra cui, in particolare: la Tabella A, parte II, che elenca i beni e servizi soggetti ad aliquota nella misura del 4% la Tabella A, parte III, che elenca, invece, i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% L’I.V.A. AL 4% cessione o realizzazione di case di abitazione “non di lusso” secondo D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, purché permanga l'originaria destinazione (c.d. prima casa) L’I.V.A. AL 4% cessione o realizzazione di costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione L’I.V.A. AL 4% cessioni di beni “finiti” per la costruzione dei fabbricati art. 13 - legge n. 408/1949 (Legge Tupini - Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso) e delle costruzioni rurali ad uso abitativo i beni “finiti” per la Circolare 25/364695 del 1979 del Ministero delle Finanze, concorrono a formare la costruzione degli immobili senza perdere la loro individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie) sono esclusi i beni che, pur considerati prodotti finiti per chi li cede, rappresentano materie prime e semilavorate per chi li impiega nella costruzione degli immobili (mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.) L’I.V.A. AL 4% ampliamento o completamento degli edifici aventi i requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione, già costruiti o in corso di costruzione. per la circolare n. 219/2000 Ministero delle Finanze, ampliamento e completamento soggiacciono alla stessa aliquota applicabile alla costruzione del bene ex novo, sia poiché l’intervento deve essere considerato una nuova parziale costruzione, sia per l’analogia con l’ammissibilità ad aliquota agevolata dell’acquisto con atto separato e successivo di pertinenze dell’abitazione principale L’I.V.A. AL 4% nel caso di intervento “misto” di ampliamento e restauro o ristrutturazione, l'applicazione dell’aliquota dovrà essere effettuata al 4% per l'ampliamento ed al 10% per la parte rimanente ovviamente l’abitazione dovrà conservare anche dopo i lavori di ampliamento le caratteristiche “non di lusso” e non dovrà costituirsi una nuova unità immobiliare L’I.V.A. AL 4% lavori per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche L’I.V.A. AL 10% cessione o realizzazione di immobili e pertinenze a prevalente destinazione abitativa privata (categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10) aventi requisiti “non di lusso” secondo i criteri di cui al D.M. LL.PP. 2 agosto 1969, indipendentemente dall’effettivo utilizzo (non è rilevante un’effettiva occupazione abitativa o non abitativa o promiscua, rileva la destinazione) cessione da parte dell’impresa costruttrice di fabbricati o porzioni degli stessi (diversi dalle predette case d’abitazione) di cui all’art. 13 della L. 408/1949 (Legge Tupini) L’I.V.A. AL 10% cessione o realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica a prevalente destinazione abitativa per le abitazioni il termine “privato” della definizione normativa non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell’immobile, ma al fatto che venga adibito a dimora di privati; cessione o realizzazione delle pertinenze di immobili abitativi, anche se la pertinenza è situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa L’I.V.A. AL 10% cessione o realizzazione degli edifici aventi finalità di istruzione, cura e beneficenza assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della L. 659/1961, purché costituiscano stabile residenza di collettività (ad es. collegi, orfanotrofi, ospizi, monasteri, conventi), indipendentemente dalla classificazione catastale cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati da parte delle imprese esecutrici dei lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sui medesimi edifici L’I.V.A. AL 10% lavori per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione cessione di beni c.d. “finiti”, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001. L’agevolazione spetta sia in caso di acquisto direttamente da parte del committente dei lavori, che della ditta che li esegue L’I.V.A. AL 10% realizzazione o cessione di opere di urbanizzazione, di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, di impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte rinnovabile. L’aliquota agevolata si applica anche alla cessione di beni “finiti” forniti per la costruzione delle opere sopraelencate L’I.V.A. AL 10% interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001 realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa lavori per la realizzazione di opere “interne” quali realizzazione di ripostigli, caminetto, pareti divisorie con l’esclusione, ad esempio, di librerie, mobili o cucine anche se eseguite in muratura SPESE TECNICHE non rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti poiché non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta SUBAPPALTO per i subappalti, l’aliquota I.V.A. si determina in riferimento all’appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti, come da indicazioni contenute nella C.M. 01.03.2001, n. 19/E in caso di “reverse charge”, l’appaltatore dovrà integrare la fattura senza IVA dal subappaltatore, con l’aliquota di cui al contratto principale (4%o 10%) I BENI SIGNIFICATIVI individuati con D.M. Finanze 29 dicembre 1999, emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488/99 il valore di tali beni assume rilevanza rispetto alla fornitura nell'ambito delle prestazioni agevolate. ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell'aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza I BENI SIGNIFICATIVI ESEMPIO: SOSTITUZIONE CALDAIA spesa per acquisto caldaia € 2.500 manodopera e i beni di consumo utilizzati durante l’intervento € 850 IVA 10% su € 850 + parte della caldaia per € 850 IVA 22% sui restanti € 1.650 (2.500 – 850) € 170 di IVA agevolata al 10% (850 + 850) € 363 di IVA al 22% sul residuo dei beni significativi acquistati (2.500 – 850) Totale 2.500+850+(IVA 533) = 3.883 (media 16%) SINGOLI ELEMENTI il limite per i beni significativi riguarda i beni nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono se fornite nell'ambito di una prestazione di servizi in un intervento di recupero agevolato e confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione, indipendentemente dall’effettivo valore delle singole parti PRECISAZIONE per la quantificazione del valore, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti secondo le condizioni contrattuali il valore dei beni significativi è quello risultante dal contratto, anche se un valore inferiore a quello sostenuto all’atto dell’acquisto da parte del fornitore non può essere “ben visto” dall’Amministrazione Finanziaria in caso di controllo ELENCO DI ALCUNI BENI FINITI Apparecchi sanitari - Bruciatori per caldaie - Cabina doccia e doccia/sauna – Caldaie – Caminetti Cassette di scarico - Centraline elettroniche per impianti di riscaldamento e/o condizionamento Condizionamento (impianti) - Contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento – Depuratori Dolcificatori d’acqua - Filtri - Solare termico Fotovoltaico - Infissi - Lavelli - Scaldabagni - Scale a chiocciola - Stufe - Tubazioni impianti di scarico acque bianche o nere o acqua calda o fredda Vasche (anche idromassaggio) I BENI FINITI Devono sussistere TRE condizioni per applicare le aliquote IVA ridotte: - l’oggetto della cessione deve riguardare beni “finiti”; - i beni finiti devono essere utilizzati per interventi edilizi per cui è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4% o al 10%; - l’acquirente deve rilasciare al fornitore una dichiarazione di responsabilità sull’utilizzo dei beni Risulta opportuno allegare copia del titolo abilitativo edilizio per consentire al fornitore (responsabile per l’aliquota applicata) di verificare i requisiti necessari all’ottenimento dell’agevolazione ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile COMUNE DI MOSSA IL COMUNE DI MOSSA E ARES RINGRAZIANO I PARTECIPANTI PER L’ATTENZIONE