Regolamento per l`installazione di impianti solari termici, fotovoltaici
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Regolamento per l`installazione di impianti solari termici, fotovoltaici
COMUNE DI ASCIANO PROVINCIA DI SIENA UFFICIO TECNICO- AREA URBANISTICA 45 Corso Matteotti 53041 Asciano Siena | fax 0577 719 161 responsabile Riccardo Sforzi architetto 0577 714 514 [email protected] REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI Per l’attenzione dimostrata, si ringrazia l’ing. Leonardo Carta 2 Indice Art. 1 Principi generali 4 Art. 2 Le fonti rinnovabili nel piano strutturale di asciano 4 Art. 3 Impianti ammessi e lessico tecnico 4 Art. 4 Limiti dimensionali 5 Art. 5 Procedura 6 Art. 6 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti di copertura 7 Art. 7 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra 7 Art. 8 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture pertinenziali minori 8 Art. 9 8 Specifiche in merito ai centri storici Art. 10 Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di pertinenza PTC 9 Art. 11 Specifiche in merito agli impianti eolici 9 Allegato 1 Quadro normativo 11 Allegato 2 Estratti del PS 13 Allegato 3 Modulo per l’avvio della procedura relativa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 23 Allegato 4 Tabella sintetica relativa alle procedure 24 Allegato 5 Riquadri virtuali 26 3 Art. 1 Principi generali 1 Il presente regolamento norma, nel territorio del Comune di Asciano, l’installazione di impianti per la produzione di energia attraverso le seguenti fonti rinnovabili non fossili; ovvero e più precisamente: pannelli per solare termico, pannelli fotovoltaici ed impianti eolici. 2 Le continue novità tecnologiche che gravano su tale impiantistica unitamente alla crescente domanda d’impiego di energia auto-prodotta da parte dei cittadini hanno reso necessario dettare la presente disciplina da intendersi come specificatamente mirata alla tutela dei caratteri paesaggistici del territorio comunale che, come noto, risultano, in relazione alle visuali panoramiche, estremamente sensibili all’introduzione di qualsiasi corpo ad esso storicamente estraneo. Art. 2 Le fonti rinnovabili nel piano strutturale di asciano 1 Il presente Regolamento svolge una importante funzione di collegamento ponte tra la fase di adozione del Pano strutturale (di seguito denominato PS) che apre ed indirizza verso le installazioni di cui all’art. 1, (conformemente al principio dello sviluppo sostenibile promosso dalla LR 1/2005), ed il futuro Regolamento urbanistico (di seguito denominato RU) che andrà a regolare le modalità attuative con specifiche puntuali, per ogni toponimo. 2 Al fine di esporre in forma esauriente quanto introdotto, si rimanda all’ “Allegato 1 Quadro normativo” e all’ “Allegato 2 - Estratti del PS”. Art. 3 Impianti ammessi e lessico tecnico 1 In tutto il territorio del Comune di Asciano è ammessa l’installazione degli impianti di cui all’art. 1 con modalità istruttorie differenti per ognuno degli ambiti di territorio che seguono: a) centri storici: s’intendono i tessuti di Asciano definiti dal PS come “città storica” e “città moderna storicizzata”, e quello dell’abitato di Chiusure (nel PS “frazione urbana” di Chiusure); 4 b) tessuti urbani recenti: s’intendono i tessuti urbani dei centri abitati di Asciano, Arbia, Castelnuovo Berardenga Scalo, Torre a Castello e loro nuclei satelliti, con esclusione dei centri storici e delle aree della produzione; c) aree industriali: s’intendono le aree della produzione definite dal PS; d) aree agricole: s’intendono le aree esterne ai tessuti urbani (ivi compreso il Parco Rurale del capoluogo), definite dal PS “aree a prevalente o esclusiva destinazione agricola”; e) aree a tutela paesaggistica: sono gli ambiti urbani e extraurbani su cui grava il vincolo ex L. 1497/39; f) aree SIC-SIR: sono i siti d’interesse comunitario identificati dal PS; g) aree di pertinenza PTC: sono aree su cui gravano le norme L8 e L9 del PTC di Siena. 2 Si specificano inoltre le seguenti definizioni tecniche: a) falda principale: trattasi della falda di copertura del fabbricato maggiormente evidente nella percezione complessiva del sito medesimo; b) copertura secondaria: trattasi di coperture di volumi secondari aggregati al corpo di fabbrica o strutture pertinenziali a questo contigue; c) veduta di transito: trattasi del punto di percorrenza carrabile (ubicato in strade provinciali, comunali, vicinali, poderali) da cui è visualizzabile il sito in cui sono posizionati gli impianti; d) azione di mitigazione: qualsiasi intervento relativo ad attenuare la percezione visiva degli impianti; e) cortina funzionale: barriera visiva che, pur coprendo gli impianti alla percezione, ne consente il pieno funzionamento; f) superficie radiante: superficie complessiva tappezzata di pannelli fotovoltaici o solari termici. Art. 4 Limiti dimensionali 1 In questa fase provvisoria governata dal presente Regolamento sono ammissibili esclusivamente impianti commisurati ai seguenti parametri: 5 2 a) solare termico massimo 100 mq di superficie radiante; b) pannelli fotovoltaici massimo 20 kw; c) eolico massimo 60 kw. In questa fase transitoria, gli impianti dovranno essere commisurati all’effettivo bisogno energetico del richiedente, ed in ogni caso dovranno rientrare nei parametri di cui sopra (i parametri sono dedotti dalla normativa nazionale e regionale). 3 Qualsiasi impianto promosso ad un parametro maggiore potrà essere eventualmente autorizzato solo dopo l’approvazione del RU e conformemente alle procedure previste (valutazione impatto ambientale, autorizzazione unica, etc.): da detta prescrizione sono esclusi gli impianti installati al servizio di Enti pubblici, comunque approvati tramite atti degli organi competenti. 4 Nella tabella di cui all’ “Allegato 4 - Tabella sintetica relativa alle procedure” sono riportate, in forma sintetica, le procedure necessarie alle istruttorie che combinano i parametri del presente articolo con quelli dell’art. 3. Art. 5 Procedura 1 Al fine di installare gli impianti di cui all’art. 1 il richiedente ne fa richiesta all’UT inoltrando al medesimo il modello di cui all’ “Allegato 3 – Modulo per l’avvio della procedura relativa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” debitamente compilato e firmato dalla proprietà richiedente. L’UT contatterà il richiedente per: o comunicare direttamente l’occorrente per la successiva procedura o concordare un sopralluogo tecnico sul posto. 2 Qualora fosse necessario l’UT potrà stabilire ulteriori condizioni sulle modalità di realizzazione, quali: a) ubicazioni alternative dell’impianto; b) possibili azioni di mitigazione; c) cortine funzionali auspicabili. 3 In questa fase di consulenza preliminare dell’UT non è dovuto alcun atto o elaborato firmato da tecnico professionista. 6 4 Successivamente alla fase propedeutica di cui sopra, l’interessato, in funzione del tipo di impianto e della localizzazione del sito, attraverso la tabella di cui all’ “Allegato 4 - Tabella sintetica relativa alle procedure,” procede alla presentazione di dichiarazione di inizio attività (DIA) o semplice comunicazione a firma del dichiarante. Art. 6 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti di copertura 1 Fermo restando quanto indicato agli artt. 66 e 67 del PS, si riportano alcune indicazioni mirate alla disposizione dei pannelli sulle coperture: a) il posizionamento dei pannelli dovrà essere equidistante ai bordi della falda e, nel caso su questa insista una parete verticale in appoggio (muro in comunione, abbaino, terrazza a tasca, etc.), qualora le condizioni di irraggiamento lo rendano possibile, i pannelli si dovranno accostare a tale innesto murario; b) in caso di falda con linea di gronda o di colmo articolata in più livelli si dovrà tener conto di quanto indicato nell’ “Allegato 5 – Riquadri virtuali” ovvero dell’inserimento di un unico agglomerato di pannelli all’interno del riquadro virtuale ritenuto più adatto; c) pur se preferibile un unico agglomerato di pannelli è ammissibile prevedere, nel caso di limitate superfici di copertura, anche due o più agglomerati di pannelli di più piccole dimensioni (sulla falda principale, sulle secondarie, sulle strutture pertinenziali, a terra, etc.). Art. 7 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra 1 I pannelli a terra devono essere collocati nell’area di pertinenza del fabbricato e preferibilmente il più vicino possibile ad uno dei volumi presenti. 2 La distribuzione a terra dei pannelli dovrà avvenire: a) nel caso di distribuzione piana creando un dislivello massimo di 30 cm tra il piano di campagna ed il piano impianti, con struttura di sostegno dimensionata al carico dei pannelli ed ai carichi accidentali; la struttura di 7 fondazione dovrà essere in piccoli plinti corrispondenti agli appoggi a terra; nel caso sia necessario collocare elementi tecnologici di corredo, si potranno creare misurate piastre cementizie; b) nel caso di distribuzione inclinata l’altezza massima del piano impianti non dovrà superare i 130 cm; c) lievi deroghe a suddetti limiti di 30 cm e 130 cm sono ammesse a condizione di prevedere opportune azioni di mitigazione. 3 Sia le strutture piane che quelle inclinate dovranno prevedere una cortina funzionale al loro intorno di arbusti vegetativi e di fusti alberati tali da non interferire con la pennellatura radiante (coni d’ombra, orientamenti, etc.). Art. 8 Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture pertinenziali minori 1 Il piano strutturale potrà regolamentare la distribuzione dei pannelli solari termici o fotovoltaici al di sopra di strutture provvisionali in legno o metallo previste per il ricovero di automezzi 2 Art. 9 In tal caso, i pannelli costituiranno gli elementi di copertura di tali strutture. Specifiche in merito ai centri storici 1 Fino all’approvazione del RU, e fermo restando quanto previsto dall’art. 5, per quanto ubicato nei centri storici di Asciano e Chiusure (cfr. art. 3): a) l’allestimento dovrà tenere conto di tutte le vedute di transito che insistono sul sito in oggetto, articolando su queste le opportune azioni di mitigazione; b) in caso di edifici plurifamiliari l’allestimento deve essere concordato tra le diverse proprietà e deve dare adito ad un unico impianto; c) gli impianti non dovranno comunque mai essere visibili dalle strade interne al centro storico; d) in merito agli impianti eolici nei centri storici, come specificato all’art. 11, sono ammissibili esclusivamente installazioni di impianti di tipo “microeolico” ancorati alle coperture; 8 e) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono essere complanari alla copertura stessa, senza dare origine a sbalzi incongrui di quote e/o di inclinazioni; f) eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi. Art. 10 Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di pertinenza PTC 1 Fino all’approvazione del RU, e fermo restando quanto previsto dall’art. 5, per quanto ubicato nelle aree a tutela paesaggistica (di cui al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” D. Lgs. n. 42/2004, già tutelate dalla ex L. n. 1497/39, ora abrogata) e nelle aree di pertinenza PTC (cfr. art. 3): a) per quanto concerne residenze domestiche civili, sono ammessi impianti a pannelli fotovoltaici per una produzione massima di 5 kw e solari termici per un’estensione massima di 21 mq; b) per le aziende agricole, fermi restando i limiti di cui all’art. 4, è consentita l’installazione di impianti per una produzione pari al consumo aziendale; c) eventuali impianti a terra dovranno essere di tipo rimuovibile; d) fermo restando quanto previsto dall’art. 11, gli impianti eolici dovranno essere integrati agli edifici esistenti salvo comprovata dimostrazione di mancata o scarsa efficienza rispetto ad impianti non integrati; e) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono essere complanari alla copertura stessa; senza dare origine a sbalzi incongrui di quote e/o di inclinazioni; f) eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi. Art. 11 Specifiche in merito agli impianti eolici 1 Nel caso di supporto verticale ancorato a terra, fino all’approvazione del RU saranno ammissibili esclusivamente impianti eolici costituiti da un solo elemento di supporto e comunque ubicati nelle aree esterne ai centri storici (cfr. art. 3). 9 2 Il sostegno dovrà essere ubicato più vicino possibile a corpi di fabbrica esistenti o, se lontano da questi, integrato a masse boschive. 3 Fino al RU all’interno dei centri storici (ed a seguito della fase preliminare - cfr. art. 5 cc. 1, 2 e 3), potranno essere ammissibili impianti eolici ancorati alla copertura (micro-eolico). 4 Si precisa che per le zone limitrofe alle aree SIC - SIR, l’installazione di impianti eolici è soggetta a valutazione di incidenza. 10 Allegato 1 Quadro normativo Qui di seguito si elencano, in ordine cronologico, le norme relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 03.11.1998 legge regionale n. 79 Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale 29.12.2003 decreto legislativo n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità 03.01.2005 legge regionale n. 1 Norme per il governo del territorio 24.02.2005 legge regionale n. 39 Disposizioni in materia di energia 24.12.2007 legge n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008 02.05.2008 amministrazione provinciale di Siena – servizio ambiente circolare in materia di energie rinnovabili 26.05.2008 delibera della giunta regionale n. 390 Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della L. 24-12-2007 n.244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008” in 11 materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 30.05.2008 decreto legislativo n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE 16.06.2008 delibera della giunta regionale n. 454 D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione 08.07.2008 consiglio regionale PIER (piano di indirizzo energetico regionale) 12 Allegato 2 Estratti del PS Nel presente allegato, si riportano i principali brani delle “norme tecniche di attuazione – PD b” del PS che trattano dell’argomento in oggetto, specificando che di questi sono evidenziati in neretto i passaggi su cui il presente regolamento indirizza i necessari provvedimenti in attesa del RU in cui saranno specificatamente dettagliati. Titolo I - Generalità art. 1 “Il Piano Strutturale: definizione, contenuti e campo di applicazione” 1. Il Piano Strutturale (PS), elaborato ai sensi delle vigenti leggi, è lo strumento di pianificazione territoriale del Comune di Asciano che definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio, così da favorirne uno sviluppo sostenibile tenendo presente le aspettative espresse dalla comunità locale, nel rispetto ed in relazione ai principî ed alle regole generali dello statuto del territorio, contenuto nello stesso PS, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di Regione e Provincia. [...] Titolo IV – La tutela e il miglioramento dell’integrità fisica del territorio art. 29 “Limiti per l’uso e le trasformazioni fisiche del territorio” 1. Il PS di Asciano attribuisce priorità alla tutela dell’integrità fisica del territorio, intesa come preservazione da fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera, considerati singolarmente e nel complesso, con particolare riferimento alle trasformazioni indotte dalle forme di insediamento dell’uomo. [...] Capo IV – Ecosistemi della flora e della fauna art. 61 “Norme particolari per le aree ricadenti nei SIR (LR 56/2000)” [...] 13 3. Il PS recepisce le norme tecniche relative alle misure di conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR) approvate con DGR n. 644 del 5/07/2004, per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e/o delle specie presenti. Inoltre il PS recepisce la DGR n. 923 dell’11/12/2006, relativa alle “Misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), per la quale, fino all’approvazione dei piani di gestione, previsti al comma 1, art. 3 della LR 56/2000, tra le altre cose è vietato: - realizzare nuovi impianti eolici; [...] Capo VI – Energia e rifiuti art. 64 “Risparmio energetico” 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici e dell’uso dei combustibili fossili, gli atti di governo del territorio considerano le caratteristiche del luogo, ai fini dell’uso razionale e integrato di energia sia in forma attiva che passiva, ed in particolare: - le caratteristiche fisiche, quelle climatiche e microclimatiche e contestuali (esposizione, orientamento, venti prevalenti, densità delle aree verdi e specie di piantumazioni, etc.) dei luoghi; - le condizioni di illuminazione naturale e la condizione solare (esposizione ed irraggiamento), in relazione alle diverse destinazioni degli edifici. 2. Nella definizione di insediamenti di nuovo impianto, di ristrutturazione urbanistica degli insediamenti esistenti e del tracciato di nuove strade, gli atti di governo del territorio si basano sui seguenti criteri: a) garanzia dell’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano; b) garanzia dell’esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati; c) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna; 14 d) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani; e) riduzione dell’effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l’estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica. 3. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili gli atti di governo del territorio dovranno prevedere la progressiva estensione delle seguenti misure: - l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile in applicazione delle “Linee guida” regionali; - applicazione della normativa tecnica sulle caratteristiche costruttive degli edifici che riduca il fabbisogno nelle abitazioni, aumentando l’isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti passivi e l’efficienza negli usi; - l’uso di fonti energetiche rinnovabili e da autoproduzione, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell’acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica; - l’uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato e l’uso di caldaie a condensazione; - la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale; - la promozione, anche attraverso l’erogazione di incentivazioni a carattere finanziario, della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento alla fonte termica solare e fotovoltaica, alle biomasse e alla fonte eolica (mini-eolico). 4. Per gli interventi relativi all’utilizzo della fonte solare termica e solare fotovoltaica e per la fonte eolica (mini-eolico) gli atti di governo del territorio dovranno indicare norme specifiche in merito ai criteri costruttivi da utilizzare. [...] Titolo V – Il paesaggio art. 66 “Obiettivi generali per il paesaggio” 15 1. Il Piano Strutturale riconosce il paesaggio quale espressione dalle relazioni complesse fra identità storica e culturale, dinamiche socio economiche, morfologia e uso del suolo, caratteri e tipi ambientali ed insediativi, aspetti fisici e geologici, e come tale l’elemento più consono a rappresentare la complessità e la profondità delle identità del territorio. 2. Il PS stabilisce gli obiettivi per la conservazione, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e delle aree e dei beni costituenti i valori riconosciuti del territorio, al fine di garantirne la tutela nei processi evolutivi. Sono per questo obiettivi di piano: - il riconoscimento e la preservazione dei corridoi ecologici e delle aree naturali, nei loro caratteri propri, mantenendole nel loro stato d’integrità o promuovendo azioni per aumentarne la funzionalità e/o per l’attenuazione delle criticità rilevate; - la riqualificazione delle aree rurali e urbane in condizioni di degrado funzionale o fisico delle strutture, mitigando le criticità e valorizzando gli elementi caratterizzanti e fondanti; - il mantenimento dei caratteri fondanti e delle relazioni fra morfologia dei luoghi, strutture insediate e la campagna circostante, con particolare attenzione, alle zone di frangia che caratterizzano le viste dei centri urbani e delle frazioni, i nuclei minori e i beni storico architettonici isolati, comprese anche le zone dell’intorno o pertinenze che contribuiscono alla percezione paesistica. 3. Il PS Definisce azioni finalizzate allo sviluppo e al mantenimento dei livelli di qualità dei paesaggi ed analogamente a quanto previsto nella Convenzione Europea per il Paesaggio, individua le seguenti strategie paesaggistiche: - preservazione dei caratteri e delle qualità ambientali e paesaggistiche che vengono riconosciute di rilevante valore e che si conservano tuttora sufficientemente integre; - manutenzione e adeguamento dei caratteri e delle qualità ambientali e paesaggistiche di riconosciuto valore, secondo i principi dello sviluppo 16 sostenibile, al fine di garantire la compatibilità della conservazione con le legittime esigenze della società e dell’economia locale; - recupero o nuova configurazione di caratteri e qualità ambientali e paesaggistiche in via di compromissione o già compromesse irreversibilmente. art. 67 “Tutela del paesaggio: discipline generali” 1. L’integrità paesistica del territorio è data dal rapporto tra beni puntuali (risorse naturali, beni architettonici, storici, testimoniali e documenti della cultura e dell’attività umana, geotopi, biotopi), contesto ed intorno fisico nel quale essi sono collocati. Oggetto specifico della tutela, nelle trasformazioni che interessano il territorio e le sue parti, è quindi non tanto il singolo elemento quanto la relazione tra i numerosi elementi che compongono il paesaggio e la sua percezione d’insieme. 2. Per la salvaguardia e la tutela attiva del paesaggio il PS, all’interno dello Statuto del Territorio, detta norme specifiche riguardanti le risorse ed i beni definiti nel Titolo III e nel Titolo IV, inoltre nel presente Titolo definisce: a) le discipline paesaggistiche generali riferite a tutto il territorio comunale, contenute nel presente articolo; b) le discipline paesaggistiche riferite a ciascun Sistema territoriale di paesaggio, di cui ai successivi artt. 68 - 75. 3. Le azioni di trasformazione previste dal RU e dagli altri atti comunali dovranno essere sottoposte alla verifica di compatibilità, in riferimento alla tutela del paesaggio ascianese, ovvero sull’accertamento di: a) congruità dell’intervento proposto con i valori riconosciuti da vincoli di legge presenti sul territorio; b) coerenza dell’intervento proposto con i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica: - mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie dei luoghi, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali; 17 - previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole; - riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti: - possibilità di creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati; - mantenimento delle relazioni percettive storicamente determinatesi tra contesto agricolo e componenti del sistema insediativo, quali centri storici, frazioni e luoghi di antica formazione, aggregati e beni storico – architettonici, ed edificato rurale tradizionale. 4. Le azioni di trasformazione previste dal Regolamento Urbanistico e dagli altri atti comunali, devono rispettare le seguenti prescrizioni generali: - nelle aree di pertinenza, in prossimità dei centri storici e dei manufatti di valore storico e architettonico e dei fronti degli edifici che creano margine urbano di centri e nuclei minori, si dovrà porre particolare attenzione agli interventi. Il RU preciserà una disciplina di dettaglio tenendo conto dell’esigenza primaria di conservare e migliorare lo stato dei luoghi e di tutelare i beni storico – architettonici, le ville, gli edifici specialistici, gli aggregati e le loro pertinenze; - nel caso di nuovi edifici, anche agricoli si dovrà valutare la tipologia e la dimensione del corpo di fabbrica in relazione al contesto in cui è inserito creando un forte legame fra gli elementi caratterizzanti le strutture insediate e quelle inserite, le volumetrie e i loro rapporti dimensionali dovranno rispettare quelli dei corpi di fabbrica caratteristici dell’identità locale, privilegiando strutture di dimensioni non impattanti; - in linea di massima si ritiene che gli edifici debbano coerentemente inserirsi nel contesto ambientale esistente e che a tal fine si debba tener conto di una concordanza di linee compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature, ferma restando l’opportunità di richiamarsi, soprattutto nel caso di nuove costruzioni, agli edifici preesistenti tipologicamente più rappresentativi e di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita; si ammettono 18 altresì soluzioni architettoniche moderne, purché si tenga presente la necessità di stabilire coerenza e congruità fra le parti componenti il sito; - nel caso di cambiamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale civile, gli spazi e le volumetrie a servizio della nuova destinazione dovranno essere computate e mantenute nei loro caratteri originali, comprese le aree di pertinenza, soprattutto in presenza di strutture edilizie tradizionali e di pregio, vegetazione di pregio, piazzali tradizionali, aie e giardini storici o di pregio; nei casi in cui fossero presenti specie vegetali con caratteri eterogenei o in contrasto con il contesto, si dovrà prevederne il taglio e la sostituzione; - la presenza di muretti a secco e gradoni per il modellamento dei versanti ai fini di coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica sono considerati elementi tradizionali di valenza storico - culturale e identificano paesaggi di pregio; - il RU dovrà definire regole tipo-morfologiche (anche riferite a materiali, colori e collocazioni) per le nuove edificazioni urbane e rurali, gli annessi agricoli, le trasformazioni e le addizioni agli edifici esistenti, approfondendo il contesto in cui l’ intervento si inserisce, in considerazione dei caratteri specifici descritti nell’Atlante dei sistemi di paesaggio. Linee elettriche, e infrastrutture per comunicazione - le linee che attraversano la campagna devono seguire corridoi infrastrutturali dove sono già presenti strade e tracciati o linee ferroviarie, laddove per certi tratti questo non risulti possibile, le linee devono seguire tracciati ondulati, tipici della campagna senese e non eccessivamente rettilinei in maniera tale da non creare fughe prospettiche o immagini artificiali; - occorre salvaguardare le visuali d’interesse panoramico, evitando di occupare il campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista dalle principali strade e sentieri, - i tralicci ed i pali delle linee elettriche e le strutture di sostegno degli impianti per la comunicazione devono integrarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio, tramite un disegno proprio e non studiato solo per le prestazioni tecniche con colorazioni troppo chiare o brillanti; 19 - i tralicci e i pali non devono interferire con beni culturali, e presenze storiche architettoniche di pregio o naturalistiche di pregio; - nel caso di zone boscate i pali devono sporgere il meno possibile al di sopra delle cime degli alberi; - per le antenne dovrà sempre essere valutata la possibilità di inserire strutture in elevazione piccole ma in numero maggiore, piuttosto che un unico palo di maggior altezza; - si predilige la collocazione a mezza costa integrata con la vegetazione boschiva ad alto fusto, evitando di intervenire su crinali e/o dorsali collinari; - particolare attenzione, l’installazione degli impianti in conche naturali e/o versanti vallivi caratterizzati da particolare integrità dei connotati naturalistici e paesistico ambientali; - per quanto riguarda i corsi d’acqua, si dovranno evitare linee che seguano il tracciato naturale delle rive a breve distanza dalle stesse (per evitare interferenze in ambienti ripariali di particolare delicatezza); i corsi d’acqua debbono preferibilmente essere attraversati perpendicolarmente al loro andamento; - i volumi tecnici a sevizio degli impianti dovranno essere realizzate preferibilmente all’interno di elementi già costruiti come muri esistenti, anche di contenimento, o seminterrati con tetti verdi, per ridurre il più possibile l’impatto visivo; Pannelli solari termici e fotovoltaici L'installazione di pannelli per la captazione dell’energia solare potrà essere ammissibile a condizione che il posizionamento dell'impianto garantisca di minimizzarne la visibilità ed assicurarne il miglior inserimento nell'ambiente circostante, tenendo presente che: - dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi; - prioritariamente dovrà essere ricercata una posizione su corpi edilizi minori secondari e poco visibili, posti nel resede a quota inferiore rispetto al corpo principale o a terra, nel caso non sia possibile utilizzare le coperture o che questo garantisca un minor impatto nel paesaggio; i pannelli potranno 20 essere ubicati su idonei supporti a fianco degli edifici quando questi siano dotati di una idonea area di pertinenza; - gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questi complanari. In particolare: - negli edifici esistenti i pannelli dovranno essere di norma collocati in appoggio alla falda, a filo tetto, sul manto di copertura, senza l’impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; - i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio; - per gli edifici di nuova costruzione o per gli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno essere inseriti in falda, all’interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura; - per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti del tessuto edilizio storico e di valore, la non visibilità degli impianti dalla pubblica via, dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica redatta con riprese effettuate da più angolazioni, che attesti la non percettibilità degli stessi; - eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti; - gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia da cedere in rete o a terzi, possono essere collocati sulle coperture degli edifici destinati ad attività produttive, sia agricole, che del settore secondario, sia a terra, in ogni caso solo dopo verifica di compatibilità, che dimostri la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui al precedente comma. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti può derogarsi solo in casi particolari e con puntuale e specifica motivazione documentata con immagini e materiali che dimostrino il risultato migliore conseguibile. Il RU 21 potrà comunque dettagliare ulteriori discipline, sempre al fine della tutela dei valori riconosciuti ed in relazione alla schedatura del patrimonio edilizio. Gli edifici, gli annessi, le aree di pertinenza dovranno essere valutate in base alla visibilità nel contesto in cui sono inserite, per i loro caratteri tipologici, la presenza o meno di strutture di valore, e lo stato di degrado. 5. Il PS – riconoscendo che esso stesso è in continuo mutamento per l’azione di processi fisici e naturali e per l’azione dell’uomo, anche ai fini produttivi – attraverso la definizione di interventi ammissibili che non compromettano la conservazione, ma ne promuovano lo sviluppo in modo armonioso e secondo le aspettative della popolazione, persegue la salvaguardia attiva del paesaggio anche tramite gli indirizzi relativi al sistema funzionale dell’agricoltura in cui: - si definiscono le condizioni per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità esterne ai centri urbani e degli impianti a rete e per il loro inserimento paesaggistico; - si definiscono regole tipo-morfologiche per le nuove edificazioni, per le trasformazioni e le addizioni agli edifici esistenti, per gli annessi agricoli, per le sistemazioni del territorio aperto e per gli interventi relativi alle attività integrative a quelle agricole; - si orientano i PMAA e le trasformazioni a questi correlati. 22 Allegato 3 Modulo per l’avvio della procedura relativa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all’attenzione dell’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune di Asciano 45 Corso Matteotti 53041 ASCIANO (SI) tel 0577 714 514 | 0577 714 515 | 0577 714 523 || fax 0577 719 161 Il sottoscritto _______________________________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile posto nel Comune di Asciano, località ____________________________________________________________ via/strada/piazza_________________________________________ n. civ. ______ CHIEDE di essere contattato ad uno dei numeri telefonici sotto elencati recapito 1 ________________________ recapito 2 ________________________ al fine di concordare un sopralluogo tecnico sul posto o definire telefonicamente la procedura istruttoria relativamente all’allestimento di un IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ovvero di un impianto costituito da: (selezionare il tipo di impianto) PANNELLI SOLARI TERMICI PANNELLI FOTOVOLTAICI PALA EOLICA L’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune di Asciano si impegna: - a non divulgare i dati segnalati nella presente richiesta; - a contattare telefonicamente il mittente della presente richiesta il più velocemente possibile. In caso di mancato contatto da parte dell’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica, il mittente è pregato di chiedere spiegazioni ai recapiti telefonici citati nell’intestazione. Asciano, lì _________________ Firma del richiedente 23 Allegato 4 Tabella sintetica relativa alle procedure superficie o potenza radiante minore di 20 mq 3. aree industriali comun. 4. aree agricole comun. 5. aree a 6. tutela aree paesagSIC – SIR gistica 1. c. paes. 2. n. o. 1. incid. 3. comun. 2. comun. (cfr. art. 10) 7. aree di pertinenza PTC 2. tessuti urbani recenti 1. centri storici comun. comun. (cfr. art. 10) comun. (cfr. art. 9) DIA DIA (cfr. art. 10) DIA (cfr. art. 9) RU RU DIA DIA 1. c. paes. 2. n. o. 1. incid. 3. DIA 2. DIA (cfr. art. 10) maggiore RU di 100 mq RU RU comun. 1. c. paes. 2. n. o. 1. incid. 3. comun. 2. comun. (cfr. art. 10) comun. comun. (cfr. art. 10) comun. (cfr. art. 9) DIA DIA (cfr. art. 10) DIA (cfr. art. 9) RU RU tra 20 e 100 mq minore di 3 kw comun. RU RU tra 3 e 20 kw DIA DIA 1. c. paes. 2. n. o. 1. incid. 3. DIA 2. DIA (cfr. art. 10) maggiore di 20 kw RU RU RU comun. 1. c. paes. 2. n. o. vietato 3. comun. (cfr. PS) (cfr. art. 10) comun. comun. (cfr. art. 10) DIA DIA (cfr. art. 10) minore di 5 kw EOLICO CLASSIFICAZIONE RELATIVA ALL’AMBITO DI TERRITORIO (cfr. art. 3) comun. RU tra 5 e 60 kw DIA DIA 1. c. paes. 2. n. o. vietato 3. DIA (cfr. PS) (cfr. art. 10) maggiore di 60kw RU RU RU vietato (cfr. PS) RU RU MICRO – EOLICO (cfr. art. 11) FOTOVOLTAICO SOLARE TERMICO TIPO classificazione impianto RU 24 comu n. X X LEGENDA comun. il richiedente invia all’UT una semplice comunicazione firmata da lui stesso, dopodiché può procedere con l’istallazione dell’impianto. In questo caso non è richiesto l’intervento di un tecnico abilitato DIA il richiedente, tramite un tecnico abilitato di sua fiducia, invia all’UT una DIA corredata di tutti gli allegati obbligatori RU si rende necessario rinviare la disciplina all’approvazione del regolamento urbanistico, che potrà dettagliare possibilità e modalità di installazione degli impianti (cfr. art. 4 c. 3) c. paes. la pratica è sottoposta all’esame della commissione paesaggistica n. o. si rende necessario il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza incid. è necessaria la relazione di incidenza a firma di tecnico abilitato di fiducia al fine di poter richiedere la valutazione di incidenza alla Regione Toscana vietato (cfr. PS) il PS, all’art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione, vieta l’installazione degli impianti eolici all’interno delle aree SIC SIR X l’art. 11 vieta l’installazione di impianti eolici con supporto verticale ancorato a terra all’interno dei centri storici. Quindi gli unici impianti eolici ammessi in detti ambiti sono del tipo “microeolico”. Pertanto risulta privo di senso normare impianti superiori ai 5 kw cfr. art. 9 si rimanda all’art. 9 del presente regolamento per “specifiche in merito ai centri storici” cfr. art. 10 si rimanda all’art. 10 del presente regolamento per “specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di pertinenza PTC” 25 Allegato 5 Riquadri virtuali 1 esempio di tetto su cui si intende installare un impianto a pannelli (prospetto) 2 generazione dei riquadri virtuali (prolungamenti, qui tratteggiati, delle linee di colmo e di gronda) 26 3 posizionamenti auspicabili di impianti a pannelli 27 4 posizionamenti non auspicabili di impianti a pannelli 28