Regolamento per l`installazione di impianti solari termici, fotovoltaici

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Regolamento per l`installazione di impianti solari termici, fotovoltaici
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA
UFFICIO TECNICO- AREA URBANISTICA
45 Corso Matteotti 53041 Asciano Siena | fax 0577 719 161 responsabile Riccardo Sforzi architetto 0577 714 514 [email protected] REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, FOTOVOLTAICI ED EOLICI
Per l’attenzione dimostrata, si ringrazia l’ing. Leonardo Carta
2
Indice
Art. 1
Principi generali
4
Art. 2
Le fonti rinnovabili nel piano strutturale di asciano
4
Art. 3
Impianti ammessi e lessico tecnico
4
Art. 4
Limiti dimensionali
5
Art. 5
Procedura
6
Art. 6
Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti di
copertura
7
Art. 7
Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra
7
Art. 8
Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture
pertinenziali minori
8
Art. 9
8
Specifiche in merito ai centri storici
Art. 10 Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di
pertinenza PTC
9
Art. 11 Specifiche in merito agli impianti eolici
9
Allegato 1
Quadro normativo
11
Allegato 2
Estratti del PS
13
Allegato 3
Modulo per l’avvio della procedura relativa all’installazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili
23
Allegato 4
Tabella sintetica relativa alle procedure
24
Allegato 5
Riquadri virtuali
26
3
Art. 1
Principi generali
1
Il presente regolamento norma, nel territorio del Comune di Asciano, l’installazione
di impianti per la produzione di energia attraverso le seguenti fonti rinnovabili non
fossili; ovvero e più precisamente: pannelli per solare termico, pannelli fotovoltaici
ed impianti eolici.
2
Le continue novità tecnologiche che gravano su tale impiantistica unitamente alla
crescente domanda d’impiego di energia auto-prodotta da parte dei cittadini hanno
reso necessario dettare la presente disciplina da intendersi come specificatamente
mirata alla tutela dei caratteri paesaggistici del territorio comunale che, come noto,
risultano,
in
relazione
alle
visuali
panoramiche,
estremamente
sensibili
all’introduzione di qualsiasi corpo ad esso storicamente estraneo.
Art. 2
Le fonti rinnovabili nel piano strutturale di asciano
1
Il presente Regolamento svolge una importante funzione di collegamento ponte tra
la fase di adozione del Pano strutturale (di seguito denominato PS) che apre ed
indirizza verso le installazioni di cui all’art. 1, (conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile promosso dalla LR 1/2005), ed il futuro Regolamento
urbanistico (di seguito denominato RU) che andrà a regolare le modalità attuative
con specifiche puntuali, per ogni toponimo.
2
Al fine di esporre in forma esauriente quanto introdotto, si rimanda all’ “Allegato 1 Quadro normativo” e all’ “Allegato 2 - Estratti del PS”.
Art. 3
Impianti ammessi e lessico tecnico
1
In tutto il territorio del Comune di Asciano è ammessa l’installazione degli impianti
di cui all’art. 1 con modalità istruttorie differenti per ognuno degli ambiti di territorio
che seguono:
a) centri storici: s’intendono i tessuti di Asciano definiti dal PS come “città
storica” e “città moderna storicizzata”, e quello dell’abitato di Chiusure
(nel PS “frazione urbana” di Chiusure);
4
b) tessuti urbani recenti: s’intendono i tessuti urbani dei centri abitati di
Asciano, Arbia, Castelnuovo Berardenga Scalo, Torre a Castello e loro
nuclei satelliti, con esclusione dei centri storici e delle aree della
produzione;
c) aree industriali: s’intendono le aree della produzione definite dal PS;
d) aree agricole: s’intendono le aree esterne ai tessuti urbani (ivi compreso
il Parco Rurale del capoluogo), definite dal PS “aree a prevalente o
esclusiva destinazione agricola”;
e) aree a tutela paesaggistica: sono gli ambiti urbani e extraurbani su cui
grava il vincolo ex L. 1497/39;
f)
aree SIC-SIR: sono i siti d’interesse comunitario identificati dal PS;
g) aree di pertinenza PTC: sono aree su cui gravano le norme L8 e L9 del
PTC di Siena.
2
Si specificano inoltre le seguenti definizioni tecniche:
a) falda principale: trattasi della falda di copertura del fabbricato maggiormente
evidente nella percezione complessiva del sito medesimo;
b) copertura secondaria: trattasi di coperture di volumi secondari aggregati al
corpo di fabbrica o strutture pertinenziali a questo contigue;
c) veduta di transito: trattasi del punto di percorrenza carrabile (ubicato in strade
provinciali, comunali, vicinali, poderali) da cui è visualizzabile il sito in cui sono
posizionati gli impianti;
d) azione di mitigazione: qualsiasi intervento relativo ad attenuare la percezione
visiva degli impianti;
e) cortina funzionale: barriera visiva che, pur coprendo gli impianti alla
percezione, ne consente il pieno funzionamento;
f)
superficie radiante: superficie complessiva tappezzata di pannelli fotovoltaici o
solari termici.
Art. 4
Limiti dimensionali
1
In questa fase provvisoria governata dal presente Regolamento sono ammissibili
esclusivamente impianti commisurati ai seguenti parametri:
5
2
a) solare termico
massimo 100 mq di superficie radiante;
b) pannelli fotovoltaici
massimo 20 kw;
c) eolico
massimo 60 kw.
In questa fase transitoria, gli impianti dovranno essere commisurati all’effettivo
bisogno energetico del richiedente, ed in ogni caso dovranno rientrare nei
parametri di cui sopra (i parametri sono dedotti dalla normativa nazionale e
regionale).
3
Qualsiasi
impianto
promosso
ad
un
parametro
maggiore
potrà
essere
eventualmente autorizzato solo dopo l’approvazione del RU e conformemente alle
procedure previste (valutazione impatto ambientale, autorizzazione unica, etc.): da
detta prescrizione sono esclusi gli impianti installati al servizio di Enti pubblici,
comunque approvati tramite atti degli organi competenti.
4
Nella tabella di cui all’ “Allegato 4 - Tabella sintetica relativa alle procedure” sono
riportate, in forma sintetica, le procedure necessarie alle istruttorie che combinano i
parametri del presente articolo con quelli dell’art. 3.
Art. 5
Procedura
1
Al fine di installare gli impianti di cui all’art. 1 il richiedente ne fa richiesta all’UT
inoltrando al medesimo il modello di cui all’ “Allegato 3 – Modulo per l’avvio della
procedura relativa all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili” debitamente compilato e firmato dalla proprietà richiedente. L’UT
contatterà il richiedente per: o comunicare direttamente l’occorrente per la
successiva procedura o concordare un sopralluogo tecnico sul posto.
2
Qualora fosse necessario l’UT potrà stabilire ulteriori condizioni sulle modalità di
realizzazione, quali:
a) ubicazioni alternative dell’impianto;
b) possibili azioni di mitigazione;
c) cortine funzionali auspicabili.
3
In questa fase di consulenza preliminare dell’UT non è dovuto alcun atto o
elaborato firmato da tecnico professionista.
6
4
Successivamente alla fase propedeutica di cui sopra, l’interessato, in funzione del
tipo di impianto e della localizzazione del sito, attraverso la tabella di cui all’
“Allegato 4 - Tabella sintetica relativa alle procedure,” procede alla presentazione
di
dichiarazione di inizio attività (DIA) o semplice comunicazione a firma del
dichiarante.
Art. 6
Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli nei tetti di
copertura
1
Fermo restando quanto indicato agli artt. 66 e 67 del PS, si riportano alcune
indicazioni mirate alla disposizione dei pannelli sulle coperture:
a) il posizionamento dei pannelli dovrà essere equidistante ai bordi della
falda e, nel caso su questa insista una parete verticale in appoggio (muro
in comunione, abbaino, terrazza a tasca, etc.), qualora le condizioni di
irraggiamento lo rendano possibile, i pannelli si dovranno accostare a
tale innesto murario;
b) in caso di falda con linea di gronda o di colmo articolata in più livelli si
dovrà tener conto di quanto indicato nell’ “Allegato 5 – Riquadri virtuali”
ovvero dell’inserimento di un unico agglomerato di pannelli all’interno del
riquadro virtuale ritenuto più adatto;
c) pur se preferibile un unico agglomerato di pannelli è ammissibile
prevedere, nel caso di limitate superfici di copertura, anche due o più
agglomerati di pannelli di più piccole dimensioni (sulla falda principale,
sulle secondarie, sulle strutture pertinenziali, a terra, etc.).
Art. 7
Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli a terra
1
I pannelli a terra devono essere collocati nell’area di pertinenza del fabbricato e
preferibilmente il più vicino possibile ad uno dei volumi presenti.
2
La distribuzione a terra dei pannelli dovrà avvenire:
a) nel caso di distribuzione piana creando un dislivello massimo di 30 cm
tra il piano di campagna ed il piano impianti, con struttura di sostegno
dimensionata al carico dei pannelli ed ai carichi accidentali; la struttura di
7
fondazione dovrà essere in piccoli plinti corrispondenti agli appoggi a
terra; nel caso sia necessario collocare elementi tecnologici di corredo, si
potranno creare misurate piastre cementizie;
b) nel caso di distribuzione inclinata l’altezza massima del piano impianti
non dovrà superare i 130 cm;
c) lievi deroghe a suddetti limiti di 30 cm e 130 cm sono ammesse a
condizione di prevedere opportune azioni di mitigazione.
3
Sia le strutture piane che quelle inclinate dovranno prevedere una cortina
funzionale al loro intorno di arbusti vegetativi e di fusti alberati tali da non interferire
con la pennellatura radiante (coni d’ombra, orientamenti, etc.).
Art. 8
Indirizzi in merito alla dislocazione degli impianti a pannelli su strutture
pertinenziali minori
1
Il piano strutturale potrà regolamentare la distribuzione dei pannelli solari termici o
fotovoltaici al di sopra di strutture provvisionali in legno o metallo previste per il
ricovero di automezzi
2
Art. 9
In tal caso, i pannelli costituiranno gli elementi di copertura di tali strutture.
Specifiche in merito ai centri storici
1
Fino all’approvazione del RU, e fermo restando quanto previsto dall’art. 5, per
quanto ubicato nei centri storici di Asciano e Chiusure (cfr. art. 3):
a) l’allestimento dovrà tenere conto di tutte le vedute di transito che
insistono sul sito in oggetto, articolando su queste le opportune azioni di
mitigazione;
b) in caso di edifici plurifamiliari l’allestimento deve essere concordato tra le
diverse proprietà e deve dare adito ad un unico impianto;
c) gli impianti non dovranno comunque mai essere visibili dalle strade
interne al centro storico;
d) in merito agli impianti eolici nei centri storici, come specificato all’art. 11,
sono ammissibili esclusivamente installazioni di impianti di tipo “microeolico” ancorati alle coperture;
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e) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono
essere complanari alla copertura stessa, senza dare origine a sbalzi
incongrui di quote e/o di inclinazioni;
f)
eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici
stessi.
Art. 10
Specifiche in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di
pertinenza PTC
1
Fino all’approvazione del RU, e fermo restando quanto previsto dall’art. 5, per
quanto ubicato nelle aree a tutela paesaggistica (di cui al “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” D. Lgs. n. 42/2004, già tutelate dalla ex L. n. 1497/39,
ora abrogata) e nelle aree di pertinenza PTC (cfr. art. 3):
a) per quanto concerne residenze domestiche civili, sono ammessi impianti
a pannelli fotovoltaici per una produzione massima di 5 kw e solari
termici per un’estensione massima di 21 mq;
b) per le aziende agricole, fermi restando i limiti di cui all’art. 4, è consentita
l’installazione di impianti per una produzione pari al consumo aziendale;
c) eventuali impianti a terra dovranno essere di tipo rimuovibile;
d) fermo restando quanto previsto dall’art. 11, gli impianti eolici dovranno
essere integrati agli edifici esistenti salvo comprovata dimostrazione di
mancata o scarsa efficienza rispetto ad impianti non integrati;
e) in caso di impianti a pannelli posizionati su coperture, i pannelli devono
essere complanari alla copertura stessa; senza dare origine a sbalzi
incongrui di quote e/o di inclinazioni;
f)
eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici
stessi.
Art. 11
Specifiche in merito agli impianti eolici
1
Nel caso di supporto verticale ancorato a terra, fino all’approvazione del RU
saranno ammissibili esclusivamente impianti eolici costituiti da un solo elemento di
supporto e comunque ubicati nelle aree esterne ai centri storici (cfr. art. 3).
9
2
Il sostegno dovrà essere ubicato più vicino possibile a corpi di fabbrica esistenti o,
se lontano da questi, integrato a masse boschive.
3
Fino al RU all’interno dei centri storici (ed a seguito della fase preliminare - cfr. art.
5 cc. 1, 2 e 3), potranno essere ammissibili impianti eolici ancorati alla copertura
(micro-eolico).
4
Si precisa che per le zone limitrofe alle aree SIC - SIR, l’installazione di impianti
eolici è soggetta a valutazione di incidenza.
10
Allegato 1
Quadro normativo
Qui di seguito si elencano, in ordine cronologico, le norme relative alla produzione
di energia da fonti rinnovabili.
03.11.1998
legge regionale n. 79
Norme
per
l’applicazione
della
valutazione
di
impatto
ambientale
29.12.2003
decreto legislativo n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità
03.01.2005
legge regionale n. 1
Norme per il governo del territorio
24.02.2005
legge regionale n. 39
Disposizioni in materia di energia
24.12.2007
legge n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008
02.05.2008
amministrazione provinciale di Siena – servizio ambiente
circolare in materia di energie rinnovabili
26.05.2008
delibera della giunta regionale n. 390
Circolare per una prima applicazione in ambito regionale, della
L. 24-12-2007 n.244 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008” in
11
materia di installazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili
30.05.2008
decreto legislativo n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE
16.06.2008
delibera della giunta regionale n. 454
D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e
del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC)
e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione
08.07.2008
consiglio regionale
PIER (piano di indirizzo energetico regionale)
12
Allegato 2
Estratti del PS
Nel presente allegato, si riportano i principali brani delle “norme tecniche di
attuazione – PD b” del PS che trattano dell’argomento in oggetto, specificando che
di questi sono evidenziati in neretto i passaggi su cui il presente regolamento
indirizza
i
necessari
provvedimenti
in
attesa
del
RU
in
cui
saranno
specificatamente dettagliati.
Titolo I - Generalità
art. 1 “Il Piano Strutturale: definizione, contenuti e campo di applicazione”
1. Il Piano Strutturale (PS), elaborato ai sensi delle vigenti leggi, è lo strumento di
pianificazione territoriale del Comune di Asciano che definisce gli obiettivi, gli
indirizzi e le azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del
territorio, così da favorirne uno sviluppo sostenibile tenendo presente le aspettative
espresse dalla comunità locale, nel rispetto ed in relazione ai principî ed alle regole
generali dello statuto del territorio, contenuto nello stesso PS, in coerenza con gli
strumenti di pianificazione di Regione e Provincia.
[...]
Titolo IV – La tutela e il miglioramento dell’integrità fisica del territorio
art. 29 “Limiti per l’uso e le trasformazioni fisiche del territorio”
1. Il PS di Asciano attribuisce priorità alla tutela dell’integrità fisica del territorio,
intesa come preservazione da fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei
connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici,
atmosfera, considerati singolarmente e nel complesso, con particolare riferimento
alle trasformazioni indotte dalle forme di insediamento dell’uomo.
[...]
Capo IV – Ecosistemi della flora e della fauna
art. 61 “Norme particolari per le aree ricadenti nei SIR (LR 56/2000)”
[...]
13
3. Il PS recepisce le norme tecniche relative alle misure di conservazione dei Siti di
importanza regionale (SIR) approvate con DGR n. 644 del 5/07/2004, per il
mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli
habitat naturali e/o delle specie presenti. Inoltre il PS recepisce la DGR n. 923
dell’11/12/2006, relativa alle “Misure di conservazione per la tutela delle Zone di
Protezione Speciale (ZPS), per la quale, fino all’approvazione dei piani di gestione,
previsti al comma 1, art. 3 della LR 56/2000, tra le altre cose è vietato:
- realizzare nuovi impianti eolici;
[...]
Capo VI – Energia e rifiuti
art. 64 “Risparmio energetico”
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici e dell’uso dei
combustibili fossili, gli atti di governo del territorio considerano le
caratteristiche del luogo, ai fini dell’uso razionale e integrato di energia sia in
forma attiva che passiva, ed in particolare:
- le caratteristiche fisiche, quelle climatiche e microclimatiche e contestuali
(esposizione, orientamento, venti prevalenti, densità delle aree verdi e specie di
piantumazioni, etc.) dei luoghi;
- le condizioni di illuminazione naturale e la condizione solare (esposizione ed
irraggiamento), in relazione alle diverse destinazioni degli edifici.
2. Nella definizione di insediamenti di nuovo impianto, di ristrutturazione
urbanistica degli insediamenti esistenti e del tracciato di nuove strade, gli atti di
governo del territorio si basano sui seguenti criteri:
a) garanzia dell’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per
particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
b) garanzia dell’esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati
o progettati;
c) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati
circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, pur
consentendo una buona illuminazione interna;
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d) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione
e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
e) riduzione dell’effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura
durante l’estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la
progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come
attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.
3. Al fine di favorire una riduzione dei consumi e l’incremento della produzione di
energia da fonti rinnovabili gli atti di governo del territorio dovranno prevedere la
progressiva estensione delle seguenti misure:
- l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile in applicazione delle “Linee guida”
regionali;
- applicazione della normativa tecnica sulle caratteristiche costruttive degli edifici
che riduca il fabbisogno nelle abitazioni, aumentando l’isolamento termico degli
edifici e valorizzando gli apporti passivi e l’efficienza negli usi;
- l’uso di fonti energetiche rinnovabili e da autoproduzione, da utilizzare e integrare
negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell’acqua igienico-sanitaria e la
produzione di energia elettrica;
- l’uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato
e l’uso di caldaie a condensazione;
- la promozione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale;
- la promozione, anche attraverso l’erogazione di incentivazioni a carattere
finanziario, della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili
con particolare riferimento alla fonte termica solare e fotovoltaica, alle biomasse e
alla fonte eolica (mini-eolico).
4. Per gli interventi relativi all’utilizzo della fonte solare termica e solare fotovoltaica
e per la fonte eolica (mini-eolico) gli atti di governo del territorio dovranno indicare
norme specifiche in merito ai criteri costruttivi da utilizzare.
[...]
Titolo V – Il paesaggio
art. 66 “Obiettivi generali per il paesaggio”
15
1. Il Piano Strutturale riconosce il paesaggio quale espressione dalle
relazioni complesse fra identità storica e culturale, dinamiche socio
economiche, morfologia e uso del suolo, caratteri e tipi ambientali ed
insediativi, aspetti fisici e geologici, e come tale l’elemento più consono a
rappresentare la complessità e la profondità delle identità del territorio.
2. Il PS stabilisce gli obiettivi per la conservazione, il recupero, la
riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e delle aree e dei beni
costituenti i valori riconosciuti del territorio, al fine di garantirne la tutela nei
processi evolutivi. Sono per questo obiettivi di piano:
- il riconoscimento e la preservazione dei corridoi ecologici e delle aree naturali, nei
loro caratteri propri, mantenendole nel loro stato d’integrità o promuovendo azioni
per aumentarne la funzionalità e/o per l’attenuazione delle criticità rilevate;
- la riqualificazione delle aree rurali e urbane in condizioni di degrado funzionale o
fisico delle strutture, mitigando le criticità e valorizzando gli elementi caratterizzanti
e fondanti;
- il mantenimento dei caratteri fondanti e delle relazioni fra morfologia dei
luoghi, strutture insediate e la campagna circostante, con particolare
attenzione, alle zone di frangia che caratterizzano le viste dei centri urbani e
delle frazioni, i nuclei minori e i beni storico architettonici isolati, comprese
anche le zone dell’intorno o pertinenze che contribuiscono alla percezione
paesistica.
3. Il PS Definisce azioni finalizzate allo sviluppo e al mantenimento dei livelli
di qualità dei paesaggi ed analogamente a quanto previsto nella
Convenzione Europea per il Paesaggio, individua le seguenti strategie
paesaggistiche:
- preservazione dei caratteri e delle qualità ambientali e paesaggistiche che
vengono riconosciute di rilevante valore e che si conservano tuttora
sufficientemente integre;
- manutenzione e adeguamento dei caratteri e delle qualità ambientali e
paesaggistiche di riconosciuto valore, secondo i principi dello sviluppo
16
sostenibile, al fine di garantire la compatibilità della conservazione con le
legittime esigenze della società e dell’economia locale;
- recupero o nuova configurazione di caratteri e qualità ambientali e
paesaggistiche
in
via
di
compromissione
o
già
compromesse
irreversibilmente.
art. 67 “Tutela del paesaggio: discipline generali”
1. L’integrità paesistica del territorio è data dal rapporto tra beni puntuali
(risorse naturali, beni architettonici, storici, testimoniali e documenti della
cultura e dell’attività umana, geotopi, biotopi), contesto ed intorno fisico nel
quale essi sono collocati. Oggetto specifico della tutela, nelle trasformazioni
che interessano il territorio e le sue parti, è quindi non tanto il singolo
elemento quanto la relazione tra i numerosi elementi che compongono il
paesaggio e la sua percezione d’insieme.
2. Per la salvaguardia e la tutela attiva del paesaggio il PS, all’interno dello Statuto
del Territorio, detta norme specifiche riguardanti le risorse ed i beni definiti nel
Titolo III e nel Titolo IV, inoltre nel presente Titolo definisce:
a) le discipline paesaggistiche generali riferite a tutto il territorio comunale,
contenute nel presente articolo;
b) le discipline paesaggistiche riferite a ciascun Sistema territoriale di paesaggio, di
cui ai successivi artt. 68 - 75.
3. Le azioni di trasformazione previste dal RU e dagli altri atti comunali dovranno
essere sottoposte alla verifica di compatibilità, in riferimento alla tutela del
paesaggio ascianese, ovvero sull’accertamento di:
a) congruità dell’intervento proposto con i valori riconosciuti da vincoli di legge
presenti sul territorio;
b)
coerenza dell’intervento
proposto
con
i seguenti
obiettivi
di
qualità
paesaggistica:
- mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie dei
luoghi, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e
dei materiali costruttivi tradizionali;
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- previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi valori riconosciuti e tali da
non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla
salvaguardia delle aree agricole;
- riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori
preesistenti:
- possibilità di creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- mantenimento delle relazioni percettive storicamente determinatesi tra contesto
agricolo e componenti del sistema insediativo, quali centri storici, frazioni e luoghi
di antica formazione, aggregati e beni storico – architettonici, ed edificato rurale
tradizionale.
4. Le azioni di trasformazione previste dal Regolamento Urbanistico e dagli altri atti
comunali, devono rispettare le seguenti prescrizioni generali:
- nelle aree di pertinenza, in prossimità dei centri storici e dei manufatti di valore
storico e architettonico e dei fronti degli edifici che creano margine urbano di centri
e nuclei minori, si dovrà porre particolare attenzione agli interventi. Il RU preciserà
una disciplina di dettaglio tenendo conto dell’esigenza primaria di conservare e
migliorare lo stato dei luoghi e di tutelare i beni storico – architettonici, le ville, gli
edifici specialistici, gli aggregati e le loro pertinenze;
- nel caso di nuovi edifici, anche agricoli si dovrà valutare la tipologia e la
dimensione del corpo di fabbrica in relazione al contesto in cui è inserito creando
un forte legame fra gli elementi caratterizzanti le strutture insediate e quelle
inserite, le volumetrie e i loro rapporti dimensionali dovranno rispettare quelli dei
corpi di fabbrica caratteristici dell’identità locale, privilegiando strutture di
dimensioni non impattanti;
- in linea di massima si ritiene che gli edifici debbano coerentemente inserirsi nel
contesto ambientale esistente e che a tal fine si debba tener conto di una
concordanza di linee compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature,
ferma restando l’opportunità di richiamarsi, soprattutto nel caso di nuove
costruzioni, agli edifici preesistenti tipologicamente più rappresentativi e di una
modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita; si ammettono
18
altresì soluzioni architettoniche moderne, purché si tenga presente la necessità di
stabilire coerenza e congruità fra le parti componenti il sito;
- nel caso di cambiamento di destinazione d’uso da agricola a residenziale civile,
gli spazi e le volumetrie a servizio della nuova destinazione dovranno essere
computate e mantenute nei loro caratteri originali, comprese le aree di pertinenza,
soprattutto in presenza di strutture edilizie tradizionali e di pregio, vegetazione di
pregio, piazzali tradizionali, aie e giardini storici o di pregio; nei casi in cui fossero
presenti specie vegetali con caratteri eterogenei o in contrasto con il contesto, si
dovrà prevederne il taglio e la sostituzione;
- la presenza di muretti a secco e gradoni per il modellamento dei versanti ai fini di
coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica sono considerati elementi
tradizionali di valenza storico - culturale e identificano paesaggi di pregio;
- il RU dovrà definire regole tipo-morfologiche (anche riferite a materiali, colori e
collocazioni) per le nuove edificazioni urbane e rurali, gli annessi agricoli, le
trasformazioni e le addizioni agli edifici esistenti, approfondendo il contesto in cui l’
intervento si inserisce, in considerazione dei caratteri specifici descritti nell’Atlante
dei sistemi di paesaggio.
Linee elettriche, e infrastrutture per comunicazione
- le linee che attraversano la campagna devono seguire corridoi infrastrutturali
dove sono già presenti strade e tracciati o linee ferroviarie, laddove per certi tratti
questo non risulti possibile, le linee devono seguire tracciati ondulati, tipici della
campagna senese e non eccessivamente rettilinei in maniera tale da non creare
fughe prospettiche o immagini artificiali;
- occorre salvaguardare le visuali d’interesse panoramico, evitando di occupare il
campo visivo in primo piano e le zone maggiormente esposte alla vista dalle
principali strade e sentieri,
- i tralicci ed i pali delle linee elettriche e le strutture di sostegno degli impianti per
la comunicazione devono integrarsi con gli elementi caratterizzanti del paesaggio,
tramite un disegno proprio e non studiato solo per le prestazioni tecniche con
colorazioni troppo chiare o brillanti;
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- i tralicci e i pali non devono interferire con beni culturali, e presenze storiche
architettoniche di pregio o naturalistiche di pregio;
- nel caso di zone boscate i pali devono sporgere il meno possibile al di sopra delle
cime degli alberi;
- per le antenne dovrà sempre essere valutata la possibilità di inserire strutture in
elevazione piccole ma in numero maggiore, piuttosto che un unico palo di maggior
altezza;
- si predilige la collocazione a mezza costa integrata con la vegetazione boschiva
ad alto fusto, evitando di intervenire su crinali e/o dorsali collinari;
- particolare attenzione, l’installazione degli impianti in conche naturali e/o versanti
vallivi caratterizzati da particolare integrità dei connotati naturalistici e paesistico ambientali;
- per quanto riguarda i corsi d’acqua, si dovranno evitare linee che seguano il
tracciato naturale delle rive a breve distanza dalle stesse (per evitare interferenze
in ambienti ripariali di particolare delicatezza); i corsi d’acqua debbono
preferibilmente essere attraversati perpendicolarmente al loro andamento;
- i volumi tecnici a sevizio degli impianti dovranno essere realizzate preferibilmente
all’interno di elementi già costruiti come muri esistenti, anche di contenimento, o
seminterrati con tetti verdi, per ridurre il più possibile l’impatto visivo;
Pannelli solari termici e fotovoltaici
L'installazione di pannelli per la captazione dell’energia solare potrà essere
ammissibile a condizione che il posizionamento dell'impianto garantisca di
minimizzarne la visibilità ed assicurarne il miglior inserimento nell'ambiente
circostante, tenendo presente che:
- dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi
significativi;
- prioritariamente dovrà essere ricercata una posizione su corpi edilizi minori
secondari e poco visibili, posti nel resede a quota inferiore rispetto al corpo
principale o a terra, nel caso non sia possibile utilizzare le coperture o che
questo garantisca un minor impatto nel paesaggio; i pannelli potranno
20
essere ubicati su idonei supporti a fianco degli edifici quando questi siano
dotati di una idonea area di pertinenza;
- gli elementi posti sulla copertura dovranno essere a questi complanari. In
particolare:
- negli edifici esistenti i pannelli dovranno essere di norma collocati in
appoggio alla falda, a filo tetto, sul manto di copertura, senza l’impiego
di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi
dalla falda stessa;
- i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e
mantenersi comunque in qualsiasi punto ad una quota inferiore
rispetto a quella di colmo dell'edificio;
- per gli edifici di nuova costruzione o per gli interventi di recupero
edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto, i pannelli dovranno
essere inseriti in falda, all’interno del pacchetto costruttivo, così da
risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di
copertura;
- per gli edifici prospettanti su piazze o spazi aperti del tessuto edilizio
storico e di valore, la non visibilità degli impianti dalla pubblica via,
dovrà essere dimostrata mediante documentazione fotografica redatta
con riprese effettuate da più angolazioni, che attesti la non
percettibilità degli stessi;
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle
volumetrie esistenti;
- gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia da cedere in rete
o a terzi, possono essere collocati sulle coperture degli edifici destinati ad
attività produttive, sia agricole, che del settore secondario, sia a terra, in ogni
caso solo dopo verifica di compatibilità, che dimostri la coerenza con gli
obiettivi di qualità paesaggistica di cui al precedente comma.
Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti può derogarsi solo in casi
particolari e con puntuale e specifica motivazione documentata con
immagini e materiali che dimostrino il risultato migliore conseguibile. Il RU
21
potrà comunque dettagliare ulteriori discipline, sempre al fine della tutela dei
valori riconosciuti ed in relazione alla schedatura del patrimonio edilizio. Gli
edifici, gli annessi, le aree di pertinenza dovranno essere valutate in base alla
visibilità nel contesto in cui sono inserite, per i loro caratteri tipologici, la
presenza o meno di strutture di valore, e lo stato di degrado.
5. Il PS – riconoscendo che esso stesso è in continuo mutamento per
l’azione di processi fisici e naturali e per l’azione dell’uomo, anche ai fini
produttivi – attraverso la definizione di interventi ammissibili che non
compromettano la conservazione, ma ne promuovano lo sviluppo in modo
armonioso e secondo le aspettative della popolazione, persegue la
salvaguardia attiva del paesaggio anche tramite gli indirizzi relativi al sistema
funzionale dell’agricoltura in cui:
- si definiscono le condizioni per la realizzazione di infrastrutture per la
mobilità esterne ai centri urbani e degli impianti a rete e per il loro
inserimento paesaggistico;
- si definiscono regole tipo-morfologiche per le nuove edificazioni, per le
trasformazioni e le addizioni agli edifici esistenti, per gli annessi agricoli, per
le sistemazioni del territorio aperto e per gli interventi relativi alle attività
integrative a quelle agricole;
- si orientano i PMAA e le trasformazioni a questi correlati.
22
Allegato 3
Modulo per l’avvio della procedura relativa all’installazione di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili
all’attenzione dell’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune di Asciano
45 Corso Matteotti 53041 ASCIANO (SI)
tel 0577 714 514 | 0577 714 515 | 0577 714 523 || fax 0577 719 161
Il sottoscritto _______________________________________________________
in qualità di proprietario dell’immobile posto nel Comune di Asciano,
località ____________________________________________________________
via/strada/piazza_________________________________________ n. civ. ______
CHIEDE
di essere contattato ad uno dei numeri telefonici sotto elencati
recapito 1 ________________________ recapito 2 ________________________
al fine di concordare un sopralluogo tecnico sul posto o definire telefonicamente la
procedura istruttoria relativamente all’allestimento di un
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
ovvero di un impianto costituito da:
(selezionare il tipo di impianto)
PANNELLI SOLARI TERMICI
PANNELLI FOTOVOLTAICI
PALA EOLICA
L’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica del Comune di Asciano si impegna:
- a non divulgare i dati segnalati nella presente richiesta;
- a contattare telefonicamente il mittente della presente richiesta il più velocemente
possibile.
In caso di mancato contatto da parte dell’Ufficio Tecnico – Area Urbanistica, il
mittente
è
pregato
di
chiedere
spiegazioni
ai
recapiti
telefonici
citati
nell’intestazione.
Asciano, lì _________________
Firma
del
richiedente
23
Allegato 4
Tabella sintetica relativa alle procedure
superficie
o potenza
radiante
minore di
20 mq
3.
aree
industriali
comun.
4.
aree
agricole
comun.
5.
aree a
6.
tutela
aree
paesagSIC – SIR
gistica
1. c. paes.
2. n. o.
1. incid.
3. comun.
2. comun.
(cfr. art. 10)
7.
aree di
pertinenza
PTC
2.
tessuti
urbani
recenti
1.
centri
storici
comun.
comun.
(cfr. art. 10)
comun.
(cfr. art. 9)
DIA
DIA
(cfr. art. 10)
DIA
(cfr. art. 9)
RU
RU
DIA
DIA
1. c. paes.
2. n. o.
1. incid.
3. DIA
2. DIA
(cfr. art. 10)
maggiore
RU
di 100 mq
RU
RU
comun.
1. c. paes.
2. n. o.
1. incid.
3. comun.
2. comun.
(cfr. art. 10)
comun.
comun.
(cfr. art. 10)
comun.
(cfr. art. 9)
DIA
DIA
(cfr. art. 10)
DIA
(cfr. art. 9)
RU
RU
tra 20 e
100 mq
minore di
3 kw
comun.
RU
RU
tra 3 e
20 kw
DIA
DIA
1. c. paes.
2. n. o.
1. incid.
3. DIA
2. DIA
(cfr. art. 10)
maggiore
di 20 kw
RU
RU
RU
comun.
1. c. paes.
2. n. o.
vietato
3. comun.
(cfr. PS)
(cfr. art. 10)
comun.
comun.
(cfr. art. 10)
DIA
DIA
(cfr. art. 10)
minore di
5 kw
EOLICO
CLASSIFICAZIONE RELATIVA ALL’AMBITO DI TERRITORIO (cfr. art. 3)
comun.
RU
tra 5 e
60 kw
DIA
DIA
1. c. paes.
2. n. o.
vietato
3. DIA
(cfr. PS)
(cfr. art. 10)
maggiore
di 60kw
RU
RU
RU
vietato
(cfr. PS)
RU
RU
MICRO – EOLICO (cfr. art. 11)
FOTOVOLTAICO
SOLARE TERMICO
TIPO
classificazione
impianto
RU
24
comu
n.
X
X
LEGENDA
comun.
il richiedente invia all’UT una semplice comunicazione firmata
da lui stesso, dopodiché può procedere con l’istallazione
dell’impianto. In questo caso non è richiesto l’intervento di un
tecnico abilitato
DIA
il richiedente, tramite un tecnico abilitato di sua fiducia, invia
all’UT una DIA corredata di tutti gli allegati obbligatori
RU
si rende necessario rinviare la disciplina all’approvazione del
regolamento urbanistico, che potrà dettagliare possibilità e
modalità di installazione degli impianti (cfr. art. 4 c. 3)
c. paes.
la
pratica
è
sottoposta
all’esame
della
commissione
paesaggistica
n. o.
si rende necessario il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza
incid.
è necessaria la relazione di incidenza a firma di tecnico abilitato
di fiducia al fine di poter richiedere la valutazione di incidenza
alla Regione Toscana
vietato (cfr. PS)
il PS, all’art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione, vieta
l’installazione degli impianti eolici all’interno delle aree SIC SIR
X
l’art. 11 vieta l’installazione di impianti eolici con supporto
verticale ancorato a terra all’interno dei centri storici. Quindi gli
unici impianti eolici ammessi in detti ambiti sono del tipo “microeolico”. Pertanto risulta privo di senso normare impianti
superiori ai 5 kw
cfr. art. 9
si rimanda all’art. 9 del presente regolamento per “specifiche in
merito ai centri storici”
cfr. art. 10
si rimanda all’art. 10 del presente regolamento per “specifiche
in merito alle aree a tutela paesaggistica e alle aree di
pertinenza PTC”
25
Allegato 5
Riquadri virtuali
1
esempio di tetto su cui si intende installare un impianto a pannelli (prospetto)
2
generazione dei riquadri virtuali (prolungamenti, qui tratteggiati, delle linee di
colmo e di gronda)
26
3
posizionamenti auspicabili di impianti a pannelli
27
4
posizionamenti non auspicabili di impianti a pannelli
28