scheda riassuntiva

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SCHEDA RIASSUNTIVA – PROCEDURA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE
(ATTUAZIONE DIRETTIVA PER SANZIONI E PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI
DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI STRANIERI (D.LGS. 109/2012 E D.I.
29 AGOSTO 2012).
1. CHI PUO' FARE DOMANDA:
- datori di lavoro italiani;
- datori di lavoro comunitari;
- datori di lavoro extracomunitari solo se titolari di permesso di soggiorno CE SLP per
soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- datori di lavoro extracomunitari titolari di carta di soggiorno come familiari di cittadino
comunitario o titolari di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadino comunitario;
- datori di lavoro extracomunitari che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per
familiare di cittadino comunitario.
2. QUALI DATORI DI LAVORO NON POSSONO FARE DOMANDA:
- datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento o sfruttamento della
prostituzione o di minori, intermediazione illecita di lavoratori, reati di utilizzo di
manodopera immigrata irregolare;
- datori di lavoro che in occasione di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri o
di emersione non hanno poi provveduto alla sottoscrizione del contratto di
soggiorno e all’effettiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza
maggiore non imputabili al datore di lavoro;
- datori di lavoro che non dispongano di un reddito superiore alla soglia minima (definita
con decreto Interministeriale del 29.08.2012) vedi punto n.5.
3. QUALI LAVORATORI STRANIERI NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA
PROCEDURA:
a) quelli che siano destinatari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo;
b) i segnalati per la non ammissione in Area Schengen (per la cancellazione delle
segnalazioni Schengen vedere: http://www.meltingpot.org/articolo14831.html);
c) quanti siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di
patteggiamento, per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p.1 ; quanti siano stati, invece,
condannati, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per
uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p2., saranno sottoposti a valutazione discrezionale della
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Si tratta dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; fanno parte di questa
categoria: i delitti contro la personalità dello Stato, devastazione e saccheggio, delitti contro l’incolumità pubblica,
riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, delitti di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile, violenza sessuale, furto, rapina, traffico d’armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti,
terrorismo ed eversione, associazione a delinquere e di stampo mafioso.
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Si tratta dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato per delitti non colposi, consumati
o tentati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di delitti colposi
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre gli agenti di polizia
Questura competente rispetto alla pericolostà sociale.
d) quanti siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato
o di altro paese dell'Area Schengen.
4. QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA:
a) il datore di lavoro deve occupare lo straniero irregolarmente da almeno tre mesi alla
data di entrata in vigore del D.lgs.(ossia almeno dal 9 maggio 2012) e continuare ad
occuparlo alla data di presentazione della dichiarazione di emersione (si deve presentare
dal 15 settembre al 15 ottobre);
b) il lavoratore straniero deve essere presente in Italia – in modo ininterrotto - almeno
dal 31.12.2011 o da data precedente;
c) la presenza in Italia almeno alla data del 31.12.2011 deve essere attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici. In base a quanto precisato nel
telefax del 04.10.2012 dell'Avvocatura Generale di Stato, per organismi pubblici si
intendono anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per
delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Esempi:
certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica
dei figli del lavoratore, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti
dalle forze pubbliche come multe di ogni genere, titolarità di schede telefoniche di
operatori italiani, certificazioni provenienti da centri di accoglienza e/o di ricovero
autorizzati o anche religiosi, documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o
consolari in Italia. Il requisito della mancata interruzione del soggiorno, invece, si
presume salvo evidenze contrarie.
5. QUALI LIMITI DI REDDITO SONO RICHIESTI AL DATORE DI LAVORO:
il Decreto Interministeriale del 29/08/2012 indica, per il datore di lavoro persona fisica, ente
o società, come reddito imponibile o fatturato che risultano dall'ultima dichiarazione dei
redditi o dal bilancio di esercizio precedente:
- per rapporti di lavoro subordinato, non inferiore a 30.000 euro annui;
- per rapporti di lavoro domestico, non inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare
è composto da un solo soggetto percettore di reddito (anche in presenza di più
componenti); non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, composto da
più soggetti conviventi percettori di reddito. Il requisito reddituale si dimostra con
l'esibizione dell'ultima dichiarazione dei redditi; qualora questa sia inferiore al minimo
richiesto, è possibile dimostrare, tramite la produzione delle buste paga del 2012, che al
momento della dichiarazione di emersione il datore di lavoro ha già raggiunto la soglia di
reddito stabilita.
Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga la soglia di reddito autonomamente,
questa può essere integrata con il reddito del coniuge o di parenti entro il 2° grado
anche se non conviventi. In tal caso la soglia di reddito da dimostrare è 27.000 euro.
giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: peculato mediante profitto
dell'errore altrui (art. 316 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.), violenza o
minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336, co.2, c.p.), commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze
alimentari nocive (artt. 443 e 444 c.p.), corruzione di minorenni (art. 530 c.p.); lesione personale (art. 582 c.p.), furto (art.
624 c.p.); danneggiamento aggravato (art. 635, co.2, c.p.), truffa (art. 640 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.),
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt.3 e 24 comma 1 , L.110/1975), falsa attestazione o
dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.), fraudolente
alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali (art.495-ter c.p.).
Inoltre il datore di lavoro deve presentare documentazione idonea a dimostrare la
parentela (se sono atti contenuti nei registri dello Stato Civile è sufficiente una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000; in caso
contrario, sarà necessario un certificato straniero tradotto e legalizzato dal consolato
italiano del Paese d'origine che attesti il rapporto di coniugio o di parentela).
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o
handicap, che ne limitano l'autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per
un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
6. QUALI SONO I TIPI DI CONTRATTI DI LAVORO per cui è consentita la
regolarizzazione:
- tutti i rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, solo se a
tempo pieno;
- in via eccezionale, anche rapporti di lavoro part-time (purché di almeno 20 ore
settimanali) solo se rapporti di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
7. QUALI SONO I COSTI:
- il datore di lavoro deve versare, prima di presentare la dichiarazione, un contributo
forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore dichiarato. Il versamento va effettuato
utilizzando esclusivamente il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici
postali o scaricabile dai siti internet istituzionali (Min. Interno, Min. Lavoro e Politiche
sociali, Agenzia delle Entrate, INPS);
- il datore di lavoro deve dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in materia
retributiva, contributiva, e fiscale, per una durata minima del rapporto di lavoro di sei
mesi o alla maggior durata effettiva. In particolare, le somme dovute a titolo retributivo in
base al CCNL riferibile all'attività svolta, devono corrispondere alle retribuzioni minime
giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della l.389/89, e sono oggetto di
dichiarazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore, all'atto della stipula del
contratto di soggiorno. Il datore di lavoro dovrà anche dimostrare l'adempimento degli
obblighi contributivi maturati dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla
data di stipula del contratto di soggiorno (e comunque per un periodo non inferiore a sei
mesi). Infine dovrà attestare mediante autocertificazione anche la regolarizzazione, ai fini
fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del
rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi (si tratta delle
ritenute da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore).
8. DA CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA E CON QUALE PROCEDURA:
- la domanda va presentata unicamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico per
l'Immigrazione della Prefettura competente seguendo la procedura indicata nel Decreto
Interministeriale del 29/08/2012 e dalla circolare congiunta del 07/09/2012.
- la domanda si può presentare solo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. Il datore di
lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, dalle ore 8.00 del 15 settembre alle
ore 24.00 del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura
UTG competente utilizzando le modalità informatiche (le istruzioni sono disponibili su
www.interno.gov.it). Dopo l'invio della dichiarazione, all'interno del sito web, sarà
disponibile la ricevuta con l'indicazione della data di invio telematico. Copia della ricevuta
va consegnata al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della
domanda di emersione.
- Lo Sportello Unico acquisisce dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i
pareri sulla dichiarazione di emersione. La Questura verifica l'insussistenza di motivi
ostativi alla dichiarazione di emersione, riguardanti il datore di lavoro, previsti dall'art.5
comma 3 del d.lgs. 109/2012. La Direzione Territoriale del Lavoro esprime invece il proprio
parere sulla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro indicati dal decreto
interministeriale. Inoltre procede agli accertamenti relativi alla congruità delle condizioni di
lavoro applicate e ai requisiti previsti per i datori di lavoro persone giuridiche, oltre alla
verifica del requisito previsto dall'art.5 comma 4 sulla conclusione delle procedure di
ingresso e assunzione del lavoratore straniero. Se in questa ipotesi viene espresso parere
negativo, il datore di lavoro potrà produrre documentazione che attesti le cause di forza
maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette.
- Ricevuti i pareri, lo Sportello Unico convoca le parti ed effettua ulteriori adempimenti.
Successivamente si procede alla stipula del contratto di soggiorno con la sottoscrizione
dell'apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore. A quest'ultimo viene
consegnato il modello 209 da spedire tramite gli uffici postali, per la richiesta di permesso
di soggiorno.
La mancata presentazione presso lo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza
giustificati motivi, comporta l'archiviazione della pratica.
9. COSA PUO’ SUCCEDERE AGLI INTERESSATI DURANTE LA PROCEDURA DI
EMERSIONE: dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (9 agosto 2012) fino
alla conclusione del procedimento di regolarizzazione sono sospesi i procedimenti penali
e amministrativi nei confronti:
a) dei datori di lavoro per gli illeciti relativi all'impiego di lavoratori stranieri irregolari che
quindi durante tutta la durata della procedura non possono essere perseguiti;
b) dei lavoratori stranieri per le violazioni delle norme sul soggiorno che invece non
possono essere né perseguiti né espulsi.
10. QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DELLA DOMANDA:
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di emersione o di archiviazione
del procedimento o di rigetto della dichiarazione, cessa la sospensione dei procedimenti
penali e amministrativi e quindi:
a) il datore di lavoro può essere sottoposto a procedimento penale e amministrativo, salvo
che l'esito negativo della regolarizzazione non dipenda dalla volontà o dal comportamento
del datore di lavoro;
b) il lavoratore straniero può essere perseguito penalmente ed espulso.