i cento anni nel “palazzaccio” - Ordine degli Avvocati di ROMA

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i cento anni nel “palazzaccio” - Ordine degli Avvocati di ROMA
N. 1
giugno 2011
Speciale centenario
I CENTO ANNI
NEL “PALAZZACCIO”
1911-2011
di Antonio Conte
DA OLTRE UN SECOLO A FIANCO
DEI CITTADINI E DELLE ISTITUZIONI
PER GARANTIRE UN’AVVOCATURA
LIBERA E INDIPENDENTE
S
ono certo di rappresentare il naturale sentimento di orgoglio che pervade i tanti Colleghi - che hanno avuto, in anteprima, la notizia (e sono molti) - per l’iniziativa dell’attuale
Consiglio, di organizzare la celebrazione dei 100
anni dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’interno del Palazzaccio (prima di allora l’Ordine era
ubicato nei locali della Congregazione dell’Oratorio, in Piazza della Chiesa Nuova), per consentire
alle giovani generazioni di Avvocati di conoscere
la meravigliosa storia dell’Avvocatura Romana.
Tutto il Consiglio auspica che questo evento verrà festeggiato da migliaia di Colleghi, perchè la
presenza dell’Ordine di Roma, all’interno del Palazzaccio, ha sempre rappresentato un elemento di
grande rilievo per tutta la Classe forense. Ne è prova
l’appassionata partecipazione di tutti gli Ordini forensi italiani quando vi fu una inspiegabile frizione,
oggi superata, con la Suprema Corte di cassazione,
due anni or sono. Da sempre, l’Ordine degli Avvocati di Roma è un punto di riferimento per tutti gli
Avvocati italiani che vengono a Roma per discutere
innanzi alla Suprema Corte di cassazione.
Basti ciò per spiegare l’importanza e il significato di questi 100 anni. Da allora, l’Avvocatura ha
saputo trovare il rango che le compete e assumersi le sue responsabilità, con coraggio e capacità,
fronteggiando il dramma del tempo che trascorre,
che cadenza il declino inesorabile di una Amministrazione della Giustizia sempre più carente, con
l’Avvocato, che deve assolvere all’incarico difensivo, sempre più tra mille difficoltà, tutelando gli
interessi del cittadino/cliente che vorrebbe giustizia
con successo e in tempi ragionevoli. Questo rende
l’idea, con due semplici parole, di quanto sia complesso oggi svolgere la nostra professione.
continua a pagina 2
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I cento anni dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Un convegno, una mostra e un libro per
celebrare il secolo di vita
6
La mediazione in materia
civile e commerciale
La nascita travagliata del provvedimento
non ha frenato la formazione di
numerosi mediatori presso l’Organismo
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Il punto su tre anni di
formazione continua
L’attività formativa dell’Ordine e
la proposta di corsi di formazione a
distanza (E-Learning)
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Nuova immagine per Foro
Romano e Temi Romana,
lanciati anche sul web
Le due pubblicazioni dell’Ordine
vengono ridisegnate e rilanciate anche in
versione online
il presidente dell’ordine degli avvocati
di roma antonio conte e il sindaco
di roma gianni alemanno durante
l’incontro che ha sancito la nuova
convenzione tra ordine e comune
speciale
centenario
a
cura del presidente
consiglio dell’ordine
avv. antonio conte
del
segue da pagina 1
IL 20 E 21 GIUGNO CELEBRIAMO
IL SECOLO DI VITA DELL’ORDINE
CAPITOLINO E DEL PALAZZO
DI GIUSTIZIA, CON UN LIBRO,
UNA MOSTRA E UN CONVEGNO
I
Colleghi Consiglieri dell’Ordine sanno quanto
è arduo l’impegno, per il nostro Consesso, di
aver avuto l’altissimo onore di organizzare e
sacralizzare questo evento eccezionale per la storia dell’Avvocatura romana.
Il grandissimo onore di un Consiglio che è consapevole dell’ineguagliabile valore del patrimonio
storico dell’Avvocatura romana, di cui oggi siamo
eredi, sta nella responsabilità che ci spetta di mostrarcene degni custodi e continuatori, mai dimenticando l’ampiezza di orizzonti che ha animato
gli spiriti più altamente rappresentativi del genio
dell’Avvocatura romana.
Ripeto, è un compito arduo, che ci emoziona fortemente, perchè dobbiamo consegnare il testimone
di una vita intemerata al servizio di un ideale supremo di giustizia e libertà per continuare le luminose tradizioni dell’Ordine forense romano.
I prossimi 20 e 21 giugno 2011, saranno giorni in
cui gioia e commozione si intrecceranno e, forse,
ci sovrasteranno, ma vicino a noi avremo sicuramente le centinaia di Grandi Avvocati che ci hanno preceduto e che hanno reso la nostra, la regina
delle attività: la professione forense.
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Tanti anni fa, Pasquale Stanislao mancini, acclamato primo Presidente del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, nel discorso di insediamento così tratteggiava la figura dell’avvocato:
«quanto poco all’esperienza addimostrata suffraghino l’ingegno e gli studi senza la prima virtù,
una probità a tutta prova riconosciuta e rispettata
dalla pubblica opinione, una perpetua e costante
volontà di attribuire a ciascuno il suo, di dimenticare sempre ed in tutte le occasioni se stesso,
ed ogni utilità della sua persona, della sua casta,
del suo partito, per rendere unicamente e perennemente omaggio alla grande ed eterna idea della
Giustizia».
Così come, tanti anni fa, m.K. Gandhi diceva: «Mi
resi conto che la vera funzione dell’Avvocato è di
unire parti che si sono disunite; la lezione s’impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte
del tempo per ottenere compromessi privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro,
certamente non l’anima. Io sono un avvocato».
PROGRAMMA PER
LA CELEBRAZIONE
DEL CENTENARIO
dell’insediamento
del consiglio dell’ordine
di roma NEL palazzo
di giustizia
20 E 21 GIUGNO 2011
ed infine, ancor mille e mille anni prima, l’Avvocato per eccellenza, marco Tullio Cicerone,
definiva così la Categoria dell’Avvocatura: «Non
solus nostro imperio militare credimus illos qui
gladiis, clypeis et thoracibus nituntur, sed etiam
Advocatos. militant namque causarum patroni,
qui gloriosae vocis confisi munimine, laborantium
spem, vitam et posteros defendunt».
«Nel nostro impero non crediamo che militino solamente coloro che sono armati di spada, di elmo
e di scudo, ma pure gli Avvocati. Poichè militano i
patroni delle cause, i quali con la loro voce gloriosamente difendono la speranza dei miseri, la vita
ed i posteri».
Noi siamo gli eredi di tutto ciò.
Dobbiamo esserne degni.
Grazie.
Antonio Conte
Speciale
centenario
i Cento anni
dell’ordine
degli avvocati
di roma
perenne di sapienza e di lavoro che fu di conforto
e di guida nelle autorevoli decisioni vostre.
Magistratura e Curia, nella costante ricerca del
vero, furono e sono sacerdoti di una medesima
Giustizia, ministri di una medesima legge.
E alla Curia di Roma è oggi specialmente rivolta
la mia parola, a questa curia che vide le sue origini
prime in questa grande patria della giurisprudenza
Gentili Signore e Signori,
in cui la casa del giureconsulto era ritenuta come
[…] ricorre il centenario della inaugurazione di totìius oracolum civitatis.
questo splendido Palazzo di Giustizia.
E questa Curia nel suo costume, per quel carattere di universalità che le viene
dalla tradizione di quel diritto, nel quale fu sempre mae20 giugno 2011
stra, è qui il centro di tutte le
Curie della penisola.
“SALA AVVOCATI”
Perché qui convengono in
Ordine degli Avvocati di Roma
seno a lei per l’esercizio del
loro ministero, avvocati di
Ore 15,00Saluto di benvenuto e presentazione relatori
ogni parte d’Italia, ed essa li
accoglie con un sentimento
Ore 16,00 Convegno
che è della più intima colle “100 anni Ordine degli Avvocati Roma”
ganza fraterna, guidata solo
dal culto di quelle leggi per
Ore 17,30 Presentazione del libro
cui Roma communis patria est.
“100 anni Ordine degli Avvocati Roma”
E a questa Curia, così preclara per queste sue tradizioni,
Ore 18,00 Inaugurazione mostra fotografica
di cui serba vivo il ricordo e
“100 anni Ordine degli Avvocati Roma”
l’onore, io, consegnandole in
(La mostra si snoda nei corridoi del Palazzo di Giustizia)
questo edificio la nuova sede,
in nome del Governo, rivolgo
Ore 19,00 Cocktail di congedo
il mio migliore augurio e il
mio cordiale saluto».
21 giugno 2011
Ore 13,00-19,00Visita alla mostra
Open coffee
fotografica
In quella fastosa cerimonia del 4 gennaio del 1911
alla quale parteciparono re Vittorio Emanuele III e
le massime Autorità dello Stato, il discorso inaugurale fu pronunciato dall’Avv. Fani, Ministro di
Grazia e Giustizia dell’epoca.
Dopo aver esaltato l’alto compito svolto dagli insigni magistrati della Corte Suprema di Cassazione,
guida sicura del diritto, nel solco di una gloriosa
tradizione risalente ai fasti gloriosi dei glossatori
e dopo aver annoverato le nobili funzioni dell’Avvocatura, istituzioni entrambe degne di una sede
così prestigiosa, il Ministro così si era espresso:
«In questa solennità della Giustizia, sarebbe mia
colpa scordare l’Ordine al quale io medesimo mi
onoro di appartenere. Presidio di libertà nei liberi
reggimenti – l’Ordine degli Avvocati- seppe nei
tempi di oppressione, sollevarsi e resistere contro
ogni maniera di tirannide.
Ma con i suoi studi, con la sua dottrina, con i giureconsulti che ne sono l’orgoglio, esso Ordine seppe altresì dare a voi, insigni giudici, un contributo
È trascorso un secolo da allora e, tra alterne fortune,
nel turbinio delle innovazioni legislative, nel progredire
del mondo del Diritto e della Civiltà, gli sponsali
Magistratura – Avvocatura costituiscono una sicurezza per il futuro.
È vero, può sicuramente affermarsi, che le appassionate parole del Ministro Fani debbano ritenersi
la celebrazione degli sponsali tra Magistratura e
Avvocatura, unite da un ideale che indissolubilmente li vincola sulla strada del progresso e delle
conquiste sociali.
Voglio ricordare che Wernerius Bononiens iudex,
e cioè Irnerio giudice bolognese, insigne giureconsulto del dodicesimo secolo (a lui si devono
la nascita dell’Università e le glosse al Corpus
iuris) prima di diventare iudex, come risulta da
documenti imperiali al tempo di Enrico V (1116
– 1118), era stato Causidicus, cioè avvocato alla
Corte della contessa Matilde di Canossa.
Non mi resta che formulare solo un augurio, che
si vada sempre avanti insieme, Magistratura e Avvocatura, verso traguardi più luminosi.
Giovanni Cipollone
Pubblichiamo
un estratto
dell’intervento
dell’avvocato
Giovanni CipollOne,
decano del
Consiglio
dell’Ordine di Roma,
tenuto durante la
manifestazione
di sabato
18 dicembre 2010,
in occasione della
XXXIII conferenza
dei giovani
avvocati
3
editoriale
IL RUOLO
DELL’O.U.A.
UNA OCCASIONE
MANCATA
C
ome è riferito da Cicerone, nel tempio di
Apollo sul Palatino, erano esposti i ritratti
di Druso, Tiberio, Germanico, imagines
virorum illustrium ingenii e di tanti illustri personaggi, tra cui grandi maestri dell’arte oratoria.
fra tali personaggi primeggiavano i patroni, coloro che, nell’interesse delle città romane, provenienti dalle varie province, avevano presentato al
Senato di Roma, alle corti giudiziarie, con grande
efficacia oratoria, istanze, perorazioni o rivendicazioni delle città che rappresentavano, ottenendo
giustizia.
Spesso il patrono prescelto era un personaggio
molto in vista, che aveva ricoperto la carica di governatore.
Ad esempio, dalla Cilicia proveniva Appio Claudio Pulcro, figura prestigiosa e Console nel 54 a. C.
la figura del patrono assume pertanto la veste di
intermediario privilegiato.
Di grande rilevanza sociale è il patto stipulato tra
il patrono e la città rappresentata e significativa è
la formula adoperata da Q. Oppio: «mi riprometto
di essere per voi sempre causa di qualche beneficio».
Sottolineata da più fonti è l’opera prestata dai patroni in difesa dei santuari di alcune città che vantavano il diritto di essere esenti da onerose tasse
imposte dai romani.
Parimenti efficace è la partecipazione dei patroni
nelle cause di arbitrato tra Stati confinanti.
Attualmente, nel confuso periodo storico in cui viviamo, nella assurda pretesa di riformare la società
sovrapponendo disegni di legge e creando norme
che solo sulla carta promuovono e facilitano arbitrati, conciliazioni, mediazioni e nella speranza
che i cittadini trovino soluzioni pacifiche all’insorgere di controversie civili e commerciali, il legislatore spesso ha mostrato assoluta cecità.
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Infatti, non ha tenuto in alcun conto le proposte
formulate dalle specifiche categorie sociali, destinatarie delle riforme legislative e, quindi, a perfetta conoscenza delle relative problematiche.
l’avvocatura italiana aveva dato vita ad una apposita istituzione, l’O.U.A., Organismo Unitario
Avvocatura che avrebbe dovuto esplicare la funzione di patrono nella esplicazione delle motivate
istanze dei professionisti forensi.
a
consigliere
giovanni cipollone
cura del
avv.
forse il fallimento dell’opera dei patroni da noi
prescelti, potrebbe essere attribuita alla loro scarsa
caratura – come qualcuno sostiene – oppure, con
maggiore probabilità, alla insignificante forza politica ad essi attribuita da chi, nell’esercizio del
proprio imperium, dimostra di essere insensibile a
qualsiasi rivendicazione giustamente prospettata.
Al momento, non può farsi altro che esprimere la
nostra disapprovazione, preceduta da una convinta
damnatio.
È però triste dover constatare che la nave dello
Stato, cosiddetto democratico, non abbia mi raggiunto un porto sicuro.
Giovanni Cipollone
primo
piano
convenzione
con l’anagrafe
del comune
di roma
I
l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma e in particolare il Presidente Avv. Antonio Conte, il Segretario avv. Rodolfo murra,
il Tesoriere Avv. francesco Gianzi, il Consigliere
avv. Alessandro Graziani e gli avv.ti Nicola Polisini e massimiliano Cesali de Il movimento forense
hanno ideato e realizzato un servizio per gli Avvocati del foro romano, che consentirà agli iscritti
l’accesso on-line alla Banca Dati Anagrafica del
Comune di Roma.
Questa innovazione, consentirà un defaticamento
delle strutture comunali e municipali preposte al
rilascio delle certificazioni, permettendo nel contempo agli avvocati di offrire ai propri assistiti un
servizio migliore, più celere e costantemente aggiornato.
le modalità dell’accredito al servizio sono state illustrate nel corso della conferenza stampa che si è
tenuta il 14 marzo scorso, in Piazza Cavour presso
l’Aula Avvocati della Corte di Cassazione, durante
la quale è stato anche sottoscritto il protocollo di
intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Roma rappresentato dal proprio Presidente Antonio Conte e il
Sindaco di Roma Capitale On. Gianni Alemanno,
alla presenza del vice Sindaco Sen. Cutrufo e del
direttore generale dell’anagrafe di Roma Capitale
Dott. Ottavianelli. Gli avvocati del foro di Roma,
grazie a questo servizio, potranno consultare
ed interrogare, direttamente dal proprio studio,
l’Anagrafe del Comune di Roma nonchè stampare autonomamente diverse tipologie di certificati:
Cittadinanza italiana, matrimonio, Nascita, Residenza, Residenza A.I.R.e.,
Residenza e cittadinanza,
Residenza e cittadinanza
il presidente dell’ordine degli avvocati
A.I.R.e., Residenza e stato
di roma antonio conte e alcuni
libero, Residenza, cittadiconsiglieri con il sindaco di roma
nanza e stato libero, Stato
gianni alemanno
di famiglia, Stato di famiglia A.I.R.e., Stato libero,
che avranno il medesimo
valore di quelli rilasciati
dagli uffici comunali.
l’iniziativa si inserisce
nel più ampio processo di
informatizzazione
della
professione forense intrapreso dal Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, Antonio
Conte che ha commentato:
«Sono molto grato al Sindaco Alemanno per l’impegno profuso nel concludere
questo accordo che aiuterà
i colleghi nel disbrigo di
pratiche altrimenti faticose.
Ringrazio di cuore i colleghi del Consiglio e de Il
movimento forense per la
loro attiva collaborazione,
senza la quale questa iniziativa non avrebbe certamente visto la luce».
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Mediazione
civile
La mediazione
in materia civile
e commerciale
L
a mediazione in materia civile e commerciale dinanzi all’Organismo di Mediazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma
La mediazione in materia civile e commerciale
Con Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 è
stato introdotta, nel nostro ordinamento, la mediazione in materia civile e commerciale, finalizzata
ad assistere due o più soggetti: -sia nella ricerca
di un accordo amichevole per la composizione di
una controversia (c.d. mediazione facilitativa);
-sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione valutativa).
Il procedimento di mediazione è regolato dal D.lgs
28/2010, dal D.M. 180/2010 e dal Regolamento
previsto dell’Organismo scelto.
La mediazione è strumento del tutto diverso dal
processo: - fa emergere i reali bisogni delle parti
e si conclude non con una decisione, ma con un
accordo frutto dell’autodeterminazione dei partecipanti; - tutte le parti della mediazione potranno
risultare vincitrici (c.d. principio win to win); - le
parti e i loro difensori non sono vincolati da formalismi processuali (non vi sono memorie, né
comparse da redigere); - le parti potranno comunque raggiungere – anche con un solo incontro – un
accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed
interessi.
Le diverse tipologie previste:
AMediazione obbligatoria;
BMediazione Delegata/Consigliata;
CMediazione volontaria/facoltativa;
DMediazione su clausola contrattuale.
6
A - Mediazione obbligatoria (art. 5 c. 1 - D.Lgs
28/2010) - Dal 20 marzo 2011 il procedimento di
mediazione è obbligatorio per le seguenti materie:
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal
20 marzo 2012 l’obbligatorietà sarà estesa anche
per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, la responsabilità
civile automobilistica e per il condominio.
Non è obbligatorio attivare il procedimento di mediazione: “a) nei procedimenti per ingiunzione,
inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle
a cura del
Coordinatore
dell’Organismo di mediazione
Avv. Domenico Condello
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del
rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura
civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla
pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo
703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei
procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale”, (art.5 c.
4 D.Lgs 28/2010).
Nella ipotesi di mancato avvio del procedimento,
il Giudice (d’ufficio o su richiesta delle parti) alla
prima udienza può verificare che le parti abbiano
preventivamente tentato la mediazione e – in difetto - rinvierà la causa, assegnando loro un termine
(15 giorni) per provvedervi. La parte interessata
attiverà il procedimento davanti ad un organismo.
La mancata attivazione determinerà l’improcedibilità della domanda. Se il procedimento è stato
attivato e non si è ancora concluso, il giudice potrebbe anche disporre un altro rinvio.
B-Mediazione Delegata/Consigliata (art. 5 c. 2
- D.Lgs 28/2010) - Durante un procedimento vertente su materie disponibili, il Giudice può invitare le parti ad attivare il procedimento di mediazione fino alla precisazione delle conclusioni. Anche
in sede di appello, il giudice può consigliare alle
parti di tentare la mediazione, valutata la natura, lo
stato della causa oltre che il loro comportamento
fino alla precisazione delle conclusioni. Le parti
possono aderire all’invio ed attivare il procedimento di mediazione davanti ad un Organismo.
C - Mediazione volontaria/facoltativa (art. 2 D.Lgs 28/2010) - Sono le parti che decidono di
usare lo strumento della mediazione per risolvere
le liti concernenti questioni disponibili, anche se
non è obbligatoria.
D - Mediazione su clausola contrattuale (art.
5, comma 5 - D.Lgs 28/2010) - La mediazione
può essere infine obbligatoria, al di fuori della
previsione normativa, in quanto contemplata in
un contratto, nello statuto o nell’atto costitutivo
dell’ente parte in causa. Il c. 5 dell’art 5 precisa:
“Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo
dell’ente prevedono una clausola di mediazione o
conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il
Mediazione
giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta
nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi.
La domanda e’ presentata davanti all’organismo
indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare, successivamente al contratto o allo
statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di
un diverso organismo iscritto”.
Effetti della domanda – Il procedimento di mediazione produce su prescrizione e decadenze gli
effetti della domanda giudiziale. Ciò consente
alle parti di ricercare una soluzione bonaria senza
l’impellenza dei termini di legge. “Dal momento
della comunicazione alle altre parti, la domanda
di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro
il medesimo termine di decadenza, decorrente dal
deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso
la segreteria dell’organismo.” (art. 5 c. 6)
Durata del procedimento - Il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a quattro
mesi, che decorrono dalla data di deposito della
domanda di mediazione ovvero dalla scadenza
determinata dal giudice per il deposito della. Il
termine può essere prorogato con l’accordo delle
parti e non è soggetto a sospensione feriale. (art.
6 - D.Lgs 28/2010)
La competenza territoriale dell’Organismo - Il
procedimento di mediazione si deve svolgere presso un Organismo pubblico o privato accreditato
presso il Ministero della Giustizia. Le parti possono scegliere liberamente l’Organismo. E’ necessario precisare soltanto che, in caso di insuccesso del
procedimento, nel successivo processo il giudice
potrà verificare che la scelta dell’organismo non
sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza
di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo ed i fatti della lite o la residenza o il domicilio delle controparti. La controparte può inoltre
eccepire detto comportamento come giustificato
motivo a non partecipare. In caso di più domande
relative alla stessa controversia, il procedimento
di mediazione si svolge davanti all’organismo
presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo di presentazione della
domanda si ha riguardo al momento in cui la controparte abbia ricevuto la relativa comunicazione.
civile
I costi della mediazione - Il regime delle indennità è regolamentato dall’art. 17 c. 4 e 5 del D.Lgs
28/2010 e dall’art. 16 del D.M. 180/2010. L’indennità massima, dovuta agli Organismi, è determinata dalla tabella A, allegata al D.M. 180/2010.
Sono previste le spese di avvio e le indennità. Le
spese di avvio ammontano a € 40,00, da versare
al momento della presentazione della domanda di
avvio del procedimento di mediazione dalla parte istante e al momento dell’adesione dalla parte chiamata. Le indennità, previste negli importi
massimi nella citata tabella A, subiscono riduzioni
o aumenti con riferimento alle disposizioni di cui
all’articolo 16 e sono dovute dalle parti che partecipano al procedimento. Il pagamento dell’indennità grava solidalmente tra le parti. Più parti, che
si pongono quali unico centro di interessi vengono
considerate come unità ai fini del pagamento delle
indennità. Gli importi devono essere corrisposti in
misura non inferiore alla metà, prima dell’incontro fissato davanti al mediatore. L’articolo art. 16
c. 5 prevede, inoltre, la possibilità di applicazione
delle indennità in misura minima. Il minimo deve
essere determinato con riferimento al massimo
fissato per lo scaglione precedente a quello effettivamente applicabile. Le spese di mediazione
comprendono l’onorario del mediatore per l’intero
procedimento di mediazione ed indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Regime tributario, esenzioni e credito d’imposta
- Nel procedimento di mediazione non sono dovuti
il contributo unificato, nè bolli e pagamenti di diritti di copia o diritti di qualsiasi specie e natura (art.
7 c. 2). Il verbale di accordo è esente dall’imposta
di registro entro € 50.000,00. L’imposta è dovuta
per la parte eccedente (art. 7 c. 3). Se le parti raggiungono l’accordo, viene riconosciuto un credito
d’imposta per un massimo di € 500,00; in caso di
mancato accordo il credito d’imposta è pari ad un
massimo di € 250,00. (Art. 7 - D.Lgs 28/2010). Il
verbale di accordo diventa titolo esecutivo dopo
l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale. Se l’accordo viene adempiuto, non essendo
più necessaria l’omologa, il verbale rimane una
scrittura contrattuale tra le parti ed in quanto tale,
non essendo un atto giudiziario, non è assoggettato
all’imposta di registro. Questo sistema, determinando un grande risparmio fiscale e altri benefici
(esenzione contributo unificato e credito d’imposta), potrebbe portare ad incentivare la parte a mandare le controversie in mediazione volontaria.
L’Organismo di mediazione forense di Roma
dell’Ordine degli Avvocati - Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dopo aver ribadito
la contrarietà alla normativa di attuazione della
mediazione obbligatoria ed alla mancata previsione dell’assistenza tecnica ha ritenuto comunque
opportuno costituire nel Luglio 2010 una struttura
per gestire direttamente questo nuovo istituto.
7
Mediazione
civile
Le motivazioni di detta scelta sono state diverse:
gestire la Mediazione con avvocati mediatori per
avere professionisti altamente qualificati, imparziali e soggetti alle rigorose norme deontologiche
forensi; utilizzare la possibilità prevista dall’art.
18 del D.Lgs 28/2010 di avere una struttura all’interno degli uffici giudiziari; frenare la spinta alla
privatizzazione della giustizia in favore di Organismi privati; mettere a disposizione degli utenti un
ufficio informativo per consentire un avvio semplice e veloce del procedimento; riappropriarsi dei
servizi di Conciliazione attivati negli ultimi anni
dalle Camere di Commercio.
L’Organismo di Mediazione Forense di Roma
dell’Ordine degli Avvocati è stato accreditato dal
Ministero in data 1 Ottobre 2010 ed iscritto al n.
127 del Registro degli Organismi. Il 21 Marzo
2011, data di inizio della obbligatorietà del procedimento per alcune materie, l’Organismo ha attivato la segreteria operativa nella aula 103 II piano
del Tribunale Civile di Roma, Viale Giulio Cesare
54/B. ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 28/2011.
L’Organismo di mediazione forense di Roma è
stato costituito:
1 per creare una struttura di diretta emanazione
da un ente pubblico non economico (Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati), senza finalità di
lucro e con tutte le garanzie che sono previste;
8
2 per consentire agli utenti della giustizia di poter continuare a rivolgersi agli Avvocati, anche
se la normativa non prevede l’assistenza tecnica obbligatoria. L’Organismo di mediazione
forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati ha
stabilito, con il proprio regolamento, che “Nella ipotesi in cui la parte istante e/o la parte
chiamata o altra parte sia assistita in tutto il
procedimento di Mediazione da un Avvocato
iscritto all’Albo o da un Praticante abilitato
iscritto al registro si applicano i minimi previsti nelle allegate tabelle” (art. 12. 8. Regolamento);
3 per ridurre al minimo i costi di accesso alla
giustizia:
a. sono dovute le spese di avvio pari a € 40,00
dalla parte istante e dalla parte chiamata che
partecipa;
b. prima della data fissata per l’incontro deve essere corrisposto un importo non inferiore alla
metà dell’indennità prevista;
c. per le cause di valore indeterminato si applica
lo scaglione da 25.000 a 50.000. Si applica lo
scaglione da 50.000 a 250.000 per le cause di
particolare importanza, complessità e difficoltà con riferimento alla questione trattata;
d. il sistema delle indennità previsto dal Regolamento dell’Organismo permette particolari
agevolazioni per gli utenti che avviano il procedimento, onde consentire loro di farsi assistere anche in questa fase dagli avvocati;
e. il regolamento prevede che nella ipotesi in cui
“l’incontro non abbia avuto luogo perché la
parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato
espressamente di non voler aderire e l’istante
ha dichiarato di non volervi comunque procedere, […..] si applicano indennità ridotte e
forfettizzate;
4. per mettere a disposizione mediatori altamente qualificati, imparziali e soggetti al Codice
deontologico forense. I mediatori facenti parte
dell’elenco dell’Organismo di mediazione forense di Roma sono tutti avvocati iscritti all’albo formati, con un corso di 50 ore, dall’Ente
di formazione dei Mediatori Forensi di Roma
dell’Ordine degli avvocati accreditato al n. 147
presso il Ministero della Giustizia.
(Altre informazioni e tabelle indennità sul sito
www.mediazioneforenseroma.it)
mediazione
civile
Lettera del Presidente
del Consiglio nazionale
forense, prof. avv. Guido
Alpa al Presidente
dell’ordine degli avvocati
di roma avv. antonio
Conte per l’impegno
profuso nei confronti
del ministro alfano
sul tema della mediazione
Carissimo,
grazie di cuore per esserTi fatto tramite con il Ministro della Giustizia e aver
promosso l’incontro di ieri sera, dal quale sono emersi risultati importanti
per l’Avvocatura, precedentemente non acquisiti da alcuna altra componente:
il coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali nella redazione di progetti
di riforma della giustizia, l’obbligatorietà della difesa dell’avvocato in ogni
procedimento di mediazione obbligatoria, la istituzione di una “cabina di regia” per la previsione di misure rivolte a coinvolgere l’ Avvocatura nella giurisdizione.
Sono certo che, date queste premesse, Consiglio nazionale forense e Ordini,
rafforzando il legame istituzionale e facendosi latori delle istanze dell’Avvocatura in un confronto serrato, franco e conclusivo con il Ministro, potranno
concludere questo percorso con grande soddisfazione per tutti gli avvocati,
anche in questi momenti di crisi economica.
Un cordiale saluto
Guido Alpa
Roma, 11 maggio 2011
Nel corso dell’incontro del 17 maggio tra il Capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia e
il Presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, riunitisi a seguito della riunione con il ministro della Giustizia On. Angelino Alfano, è stato confermato l’avvio di una cabina di regia tra ministero
e Avvocatura in tema di mediazione civile.
9
Formazione
il punto sulla
formazione
continua
S
il software
consente
di iscriversi,
cancellarsi e
mettersi in lista
di attesa per i
corsi, nonché
di gestire
la propria
posizione crediti
in autonomia
10
i è da poco concluso il primo triennio di formazione professionale obbligatoria ed è quindi tempo di un primo bilancio.
Il principio di un costante aggiornamento professionale da parte di chi è quotidianamente chiamato a difendere primari diritti dei cittadini appare sacrosanto. Tuttavia non vi è dubbio che la nuova disciplina
abbia comportato serie difficoltà connesse sia alla
gestione che alla fruizione degli eventi formativi.
I tempi stretti intercorsi tra l’emanazione del regolamento da parte del Consiglio Nazionale Forense
e la sua entrata in vigore hanno comportato – per
un Ordine numeroso com’è il nostro – uno sforzo
notevole corredato da inevitabili disagi.
Il Consiglio dell’Ordine di Roma, da sempre, propone ai propri iscritti formazione esclusivamente a titolo
gratuito e tale indirizzo è stato mantenuto – al contrario di ciò che accade presso la maggior parte degli
altri Ordini – anche con l’avvento della nuova disciplina. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione
dei componenti delle commissioni consiliari, che si
sono prodigati nell’organizzazione del piano formativo e dei molti illustri colleghi che hanno gratuitamente messo a disposizione il loro tempo svolgendo
la funzione di relatori. Questo ha consentito la produzione di un numero di eventi formativi moltiplicato
in maniera esponenziale rispetto al passato. Moltissime sono state le richieste di accreditamento di corsi
e convegni pervenute da parte di enti e associazioni
professionali, sia a titolo gratuito che a pagamento,
singolarmente valutate da parte del Consiglio.
Il percorso è stato graduale e non privo di difficoltà.
Il regolamento di attuazione è stato piu’ volte modificato ed integrato via via che si delineavano particolari esigenze e/o criticità segnalate dai colleghi.
Oggi, a distanza di tre anni , quel percorso, se non
può dirsi concluso, ha obiettivamente fatto passi
da gigante. È stato recentemente acquistato un programma software di gestione della formazione che
consente, per tutti gli eventi consiliari, di prenotarsi,
di disdire la prenotazione effettuata con automatico
subentro del primo iscritto nell’apposita lista d’attesa, di stampare l’attestato di presenza direttamente
dal sito, di aggiornare e consultare in tempo reale la
propria posizione crediti.
Il regolamento di attuazione ha subito numerose
modifiche sia in punto di esoneri che di requisiti
per ottenere l’accreditamento. Oggi un’apposita
commissione composta da colleghi esperti in tutte
le principali aree del diritto esamina ogni singola richiesta al fine di far sì che ad essere accreditati siano
solo gli eventi effettivamente utili e qualificati dal
punto di vista dell’aggiornamento professionale.
La piattaforma e learning è stata recentemente arricchita da quattro nuovi eventi (altrettanti saranno
A
Consigliere
Avv. Livia Rossi
cura del
a breve disponibili) , ciò agevola una piu’ comoda
fruizione degli eventi formativi per i quali – in tale
modalità – si è deliberato di concedere un numero
doppio di crediti.
Il cammino intrapreso in questi tre anni ha portato
il Consiglio a svolgere delle valutazioni di natura
sostanziale oltre che gestionale.
Lo scorso triennio – definito “sperimentale” – prevedeva il conseguimento di 50 crediti di cui 6 nelle
materie obbligatorie (deontologia , previdenza, ordinamento professionale).
Il Consiglio ha preso atto delle difficoltà e dei sacrifici sostenuti dai colleghi nell’assolvere l’obbligo,
specie in un Foro come il nostro dove la mole degli
impegni e le distanze sono del tutto peculiari rispetto alla maggior parte delle altre località. Ad oggi,
sono ancora in molti a non aver inviato l’autocertificazione per il triennio 2008/10, segno evidente delle suddette difficoltà che i colleghi hanno incontrato. Alla luce di ciò il Consiglio ha ritenuto non solo
di recepire la delibera con cui il CNF ha stabilito
di prorogare al 31 luglio 2011 il temine ultimo per
conseguire crediti da imputare al triennio precedente, ma ha anche rivendicato la propria autonomia
regolamentare riducendo il numero dei crediti da
conseguire nel triennio appena cominciato.
Il CNF, con delibera 25 febbraio 2011, ha infatti ridotto
da 90 a 75 i crediti originariamente previsti per il triennio in corso. Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha ritenuto di dover andare oltre. Si è infatti tenuto conto non
solo delle difficoltà logistiche di cui si diceva, ma anche
delle ulteriori incombenze di natura formativa con cui
dobbiamo e dovremo confrontarci: i corsi imposti dalla legge sulla media conciliazione, per esempio, che
sono lunghi, impegnativi e che non valgono ai fini della formazione obbligatoria come da delibera del CNF.
O ancora i corsi per conseguire il titolo di specialista (normativa non ancora in vigore ma di probabile imminente attuazione), ancor piu’ impegnativi ed
anch’essi non validi ai fini della formazione obbligatoria.
Il Consiglio, pur riconoscendo l’esigenza dell’aggiornamento professionale, ha ritenuto che essa
non possa e non debba ripercuotersi negativamente
sulla vita professionale dell’Avvocato sacrificandone troppo i tempi e per questo motivo ha ritenuto
sufficiente il conseguimento di 60 crediti nel triennio (20 ogni anno di cui 17 ordinari e 3 nelle materie obbligatorie).
Sono passati tre anni ed è stato percorso un discreto
tragitto, ma la strada è ancora lunga e la materia
in continua evoluzione nel tentativo di far sì che la
formazione permanente non sia uno sterile obbligo
fine a sé stesso ma un effettivo strumento di qualificazione professionale dell’Avvocato.
Formazione
L’offerta
di E-learning
Pubblichiamo alcuni dei titoli di corsi di formazione a distanza disponibili gratuitamente sul sito dell’Ordine
L’onere della prova nel
processo tributario - (2 C.F.P.)
Riforma del diritto
fallimentare - (2 C.F.P.)
Relatore
Durata
Crediti
Relatore
Durata
Crediti
G. Di Matteo
53 min.
2
A. Melucco
50 min.
2
Programma del corso
-La prova nel processo contenzioso tributario
- Il ruolo delle parti, le presunzioni e l’inversione
dell’onere della prova
- I mezzi di prova e i poteri istruttori del giudice
tributario
-Le dichiarazioni di terzi e il divieto della prova
testimoniale
-L’efficacia del processo penale nel giudizio
tributario. La disapplicazione degli atti
illegittimi
Il procedimento disciplinare
(2 C.F.P.)
Relatore
Durata
Crediti
L. Rossi
50 min.
2
Programma del corso
- Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell’Ordine: natura amministrativa e relative conseguenze
- Illecito deontologico tipico e atipico, competenza e genesi del procedimento disciplinare
- Iter del procedimento disciplinare
- Sanzioni, ricusazione
- Impugnazioni: il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense e il ricorso per cassazione
Successione mediata di leggi
penali nel tempo - (2 C.F.P.)
Relatore
Durata
Crediti
D. Giugni
43 min.
2
Programma del corso
- Il principio costituzionale della irretroattività
della legge penale
- Cenni alla disciplina codicistica sulla
successione di leggi penali nel tempo
- Il nodo interpretativo delle modificazioni
mediate della fattispecie
-Le soluzioni giurisdizionali
-L’approdo delle SS. UU. in tema di omesso
allontanamento dello straniero
Programma del corso
- Introduzione
-L’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di
fallimento
- Nuova istruttoria prefallimentare e onere
della prova
- Impugnazione della sentenza dichiarativa
di fallimento
- Regime transitorio
Pacchetto sicurezza
Nuove misure penali
(2 C.F.P.)
Relatore
Durata
Crediti
F. Rocchi
53 min.
2
Programma del corso
- Profili dell’illegittimità costituzionale della
c.d. aggravante della clandestinità
(art. 61, n.11-bis c.p.)
- Ambito di applicazione soggettivo
dell’aggravante della clandestinità
-Effetti dell’aggravante sull’esecuzione della
pena detentiva e ambito di applicazione
soggettivo dell’aggravante della clandestinità
- Il reato di immigrazione clandestina
-Modifiche in materia di misure di
sicurezza dell’espulsione dello straniero o
dell’allontanamento del cittadino comunitario
i CORSI SONO
DISPONIBILI
PER AVVOCATI
E PRATICANTI,
ACCEDENDO, CON
L’AUTENTICAZIONE
MEDIANTE USER
E PASSWORD SUL
SITO DELL’ORDINE
Aspetti problematici dei
contratti bancari: interessi
nel conto corrente
Relatore
Durata
Crediti
A. Volanti
44 min.
2
Programma del corso
- Interessi nella disciplina civilistica
- Interessi nel conto corrente bancario
- Sentenze della Cassazione del 1999 e le
modifiche del TUB
- Intervento della Corte Costituzionale
- Aspetti problematici: ripetizione
e prescrizione
11
Notizie
dall’ordine
MASSIMARIO
DISCIPLINARE
A cura
Consigliere Segretario
Avv. Rodolfo Murra
del
Pubblichiamo una selezione
delle massime delle decisioni
assunte in sede disciplinare
dall’Ordine di Roma
19 gennaio 2011
Est. Rossi
1. – Rapporti con i colleghi – Missiva inviata al collega – Contenente toni intimidatori – Viola i doveri di lealtà e correttezza.
1. – Viene meno ai doveri di lealtà e correttezza nei confronti del Collega, l’avvocato che gli invia una
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale, dopo aver preannunciato l’opposizione al precetto
notificatogli dal Collega nell’interesse del proprio cliente, lo invita e diffida ad astenersi da qualsiasi attività esecutiva, sottolineando che gli atti esecutivi posti in essere dopo il decimo giorno dalla notifica del
precetto potranno dar luogo a responsabilità aggravata, assumendo il tono della missiva in questione una
sorta di intimidazione volta a dissuadere la collega da intraprendere iniziative potenzialmente pregiudizievoli alla controparte. (Nella specie, ai fini del trattamento sanzionatorio, si è tenuto conto dell’assenza di
precedenti a carico dell’incolpato nonché della probabile occasionalità della condotta suesposta; pertanto,
il Collegio ha irrogato solo l’avvertimento).
24 gennaio 2011
Est. Rossi
1. – Rapporti con i colleghi – Comportamenti molesti – Espressioni offensive – Vita privata – Doveri
di dignità, probità e decoro – Rilievo deontologico – Sussiste.
1. – Realizza un illecito deontologico l’avvocato che nei confronti di un collega ponga in essere reiterati
comportamenti molesti e non graditi tali da turbare la vita di relazione e colleganza del medesimo, allorquando una tale condotta, ancorché non riguardante l’attività professionale ma la vita privata, rivesta una
indubbia rilevanza esterna tale da incidere negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro della classe
forense, conformemente al disposto di cui all’art. 5 del Codice Deontologico Forense. (Nella decisione
di cui in massima, l’avvocato aveva ripetutamente minacciato un collega, con il quale in passato aveva
intrattenuto una relazione sentimentale, inviandogli numerosissimi fax, sms e telefonate contenenti espressioni ingiuriose ed offensive, procurandogli inoltre danni all’autovettura e compiendo aggressioni nei suoi
confronti).
31 gennaio 2011
Est. Graziani
1. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Art. 24 Codice Deontologico Forense – Obbligo di corrispondere – Costituisce prova documentale – E’ disciplinarmente rilevante.
1. – Le mancate risposte alle convocazioni ed alle richieste di deduzioni del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza costituiscono prova documentale della disattenzione dell’incolpato al proprio dovere di corrispondenza di cui all’art. 24 del Codice Deontologico Forense.
14 febbraio 2011
Est. Fasciotti
1. – Attività defensionale – Dovere di diligenza e correttezza – Omissione adempimenti relativi al
giudizio – Costituisce violazione deontologica.
1. – L’avvocato che omette di redigere gli atti processuali nei termini, diserti le udienze, non iscriva a ruolo
un atto di citazione in appello, facendo in tal modo decorrere il temine per l’impugnazione del provvedimento, commette una mancanza disciplinare, in contrasto con i principi della deontologia forense, come
tale sanzionabile.
12
Notizie
1. – Attività defensionale – Dovere di diligenza e correttezza – Omissione adempimenti relativi al
giudizio – Mala gestione di danaro altrui – Costituisce violazione deontologica.
dall’ordine
14 febbraio 2011
Est. Fasciotti
1. – E’ in contrasto con i principi della deontologia forense il comportamento dell’avvocato che omette
di proporre l’azione affidatagli e di iscrivere a ruolo l’atto introduttivo di un giudizio e che non rimette
gli importi incassati per conto del cliente, disattendendo specificatamente le norme etiche che regolano la
fattispecie di gestione di danaro altrui. (Al professionista è stata irrogata la sanzione della censura, avendo
lo stesso compromesso la dignità professionale propria e dell’intera categoria forense).
1. – Rapporti con i colleghi – Condifensore – Obbligo di provvedere al compenso – Non sussiste.
2. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Incolpato – Obbligo di corrispondere – Anche in caso di
assicurazioni da parte dell’esponente – Sussiste.
14 febbraio 2011
Est. Rossi
1. – Non sussiste alcun obbligo da parte dell’avvocato di attivarsi al fine di ottener il pagamento dei compensi del collega che assume la qualifica di co-difensore, nominato dalla parte, e non di domiciliatario.
2. – E’ preciso obbligo dell’incolpato in un procedimento disciplinare corrispondere con il Consiglio
dell’Ordine di appartenenza anche quando l’esponente abbia fornito assicurazioni all’Istituzione, gravando solo su di esso l’obbligo di risposta.
1. – Rapporti con i terzi – Violazione del dovere etico – Rifiuto di essere sottoposto ai controlli di
sicurezza – Ai varchi degli Uffici giudiziari – E’ disciplinarmente rilevante.
7 marzo 2011
Est. Murra
1. – Viola le norme deontologiche relative alla verità, al rispetto e al decoro, il professionista che – senza
alcun valido motivo – intende sottrarsi ai controlli di sicurezza disposti ai Varchi di accesso agli Uffici giudiziari. (Nel caso in esame, l’avvocato, nonostante intimato più volte dalle Forze dell’Ordine del Palazzo
di Giustizia, si era rifiutato di far passare la propria borsa all’interno del rapiscan, adducendo che la propria
qualifica professionale lo esonerava dal predetto controllo di sicurezza. Il Collegio però non ha nella specie
irrogato alcuna condanna in considerazione delle specifiche peculiarità del caso).
1. – Attività defensionale – False generalità – Dichiarate dal professionista – Lesione alla classe forense – Integra responsabilità disciplinare.
16 marzo 2011
Est. Murra
1. – Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, il professionista che, nell’esercizio
dell’attività defensionale, dichiara false generalità e fornisce un nominativo appartenente a soggetto diverso e che ometta di specificare la propria qualifica professionale, determinando, tale atteggiamento, una situazione di grave lesione alla categoria forense (Nella specie, è stata irrogata la sanzione della sospensione
dall’esercizio professionale per otto mesi).
1. – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza – Omissione deposito atto introduttivo del
giudizio – A causa del mancato versamento del contributo unificato da parte del cliente – Costituisce
violazione deontologica – Sanzione disciplinare – Può essere mantenuta nei minimi edittali.
24 marzo 2011
Est. Gianzi
1. – Ancorché costituisce mancanza disciplinare dell’avvocato, in contrasto con i principi della deontologia forense, non fornire al cliente le necessarie informazioni sulla causa, l’omessa restituzione della
documentazione nonché il non aver iscritto a ruolo un atto per il quale la parte aveva conferito mandato, la
sanzione irrogata all’esito di un procedimento disciplinare può essere mantenuta nei minimi edittali previsti quando è provato che l’atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato redatto, non è stato depositato
a causa del mancato versamento del contributo unificato da parte del cliente. (Nella specie, l’incolpata
ammetteva gli addebiti contestatile e di aver mentito sulla circostanza che il giudizio era pendente; in
questo caso, anche in considerazione del fatto che il legale ha dimostrato di aver avuto gravi problemi
familiari e ritenuto che a suo carico vi era una sola sanzione disciplinare pregressa, è stata ritenuta congrua
la sanzione della censura).
13
Notizie
dall’ordine
Avvocati
indipendenti,
avvocati “speciali”
e giuristi d’impresa
si confrontano
Un convegno di studio il 12 luglio affronterà
le problematiche comuni e le opportunità di
collaborazione tra le diverse figure di avvocato.
«L
a contrapposizione tra avvocati del libero foro, avvocati iscritti all’Albo speciale e giuristi d’impresa, va affrontata
senza preconcetti», così Antonio Conte, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha tenuto a battesimo, lo scorso aprile la nuova Commissione consiliare per lo studio dei rapporti tra il
libero foro e gli avvocati che prestano la propria
attività presso le Pubbliche amministrazioni o le
aziende private.
La commissione sarà coordinata dall’avv. Rodolfo Murra, consigliere segretario dell’Ordine,
nonché procuratore legale del Comune di Roma
e dall’avv. Ferdinando Emanuele, già consigliere
dell’Ordine.
Nell’intento dei creatori, la Commissione si occuperà di promuovere lo studio dei bisogni e dei
problemi comuni alle diverse categorie di giuristi, allo scopo di individuare e attivare iniziative
che favoriscano lo scambio e le sinergie tra le diverse figure.
«Seduti allo stesso tavolo i rappresentanti dell’av-
vocatura e i legali d’azienda potranno dialogare –
ha dichiarato Murra- ascoltando gli uni le istanze
degli altri, senza preconcetti ideologici.
La legge deve continuare a garantire la nostra
indipendenza, ma occorre anche tutelare il ruolo
di chi svolge un lavoro dipendente. -Aggiunge
Murra- Il Giurista d’impresa e l’avvocato iscritto all’Albo speciale sono professionisti, con un
chiaro profilo tecnico-legale, che per conto del
proprio datore di lavoro si occupano dell’assistenza nella stesura e nell’esame di atti e contratti
e sono impegnati in una vasta attività di consulenza. Il giurista d’impresa -conclude Murra- in
particolare non è iscritto all’albo degli avvocati
a causa del divieto della legge professionale, ma
la sua preparazione non va considerata inferiore a
quella di chi esercita nel libero foro».
Giovanna Ligas, avvocato e presidente di AIGI,
Associazione Italiana Giuristi d’Impresa che
rappresenta oltre 1200 giuristi impiegati presso
medie e grandi aziende, si batte per il riconoscimento della figura del giurista d’impresa ha dicharato: «La collaborazione tra avvocati e giuristi
d’impresa è necessaria, sono convinta che questa
commissione svolgerà un lavoro utilissimo».
La prima concreta azione promossa dalla Commissione è un convegno di studio che si terrà il
prossimo 12 luglio, dalle ore 14,00 presso l’Aula
Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Roma, con
l’intento di individuare azioni concrete a sostegno della collaborazione tra giuristi, a cominciare dalle problematiche condivise, quali i percorsi
formativi in comune e la comprensione e soddisfazione dei bisogni giuridici di enti e aziende.
I
14
l 24 gennaio 2011 è venuto a mancare improvvisamente il caro collega ed esimio professore, Gian Franco Lami. Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche è stato iscritto per
lunghi anni all’Albo ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Roma, svolgendo con ardore
la sua professione fino a quando non ha deciso di optare per la carriera universitaria, con il
relativo passaggio all’albo speciale.
Allievo di Augusto del Noce, ha insegnato dapprima Scienza Politica all’Università di Teramo, e successivamente Filosofia Politica all’Università di Roma La Sapienza, oltre ad essere
“professore visitatore” alla Pontificia Università Urbaniana. Fondò, oltre vent’anni fa, l’Associazione Nazionale di Cultura nel Giornalismo che ogni anno ha consegnato il premio Penna
d’Oro a eminenti personalità della cultura distintesi nel campo giornalistico.
Tra i suoi lavori: Introduzione a Adriano Tilgher (1990), Introduzione a Eric Voegelin (1993), Introduzione a
Augusto Del Noce (1999). Ha curato l’edizione italiana di numerosi autori stranieri tra cui Eric Voegelin. Tra i
suoi ultimi libri, citiamo: Socrate Platone Aristotele, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005; Augustea, Julius Evola,
(1941-1943); La Stampa (1942-1943), Fondazione Julius Evola, Roma-Pesaro 2006; Tra utopia e utopismo, Il
Cerchio, Rimini 2008; Filosofi cattolici del Novecento. La Tradizione in Augusto Del Noce (a cura di), FrancoAngeli, Milano 2009; Lo stato degli studi voegeliniani a cinquant’anni da Ordine e Storia (a cura di), FrancoAngeli, Milano 2011. Ad ulteriore dimostrazione del suo instancabile impegno nel campo culturale e universitario,
aveva recentissimamente fondato un’altra associazione culturale, la Scuola Romana di Filosofia Politica, che
rappresentava il suo tentativo di convogliare le risorse di uomini di cultura e dei giovani universitari e ricercatori
a lui vicini, dando un punto di riferimento vitale e in continua evoluzione.
Ha collaborato con il Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, partecipando attivamente a
più di una commissione di studi. Non ha voluto cerimonie funebri. Vogliamo dedicargli il nostro ricordo.
I colleghi e gli amici
Notizie
L’ordine
in cifre
31.12.2010
1° quadrimestre 2011
dall’ordine
Totale
Iscrizioni Avvocati e Praticanti
Avvocati
16.855
Cassazionisti
16.848
5.711
5.949
Totale
22.566
22.797
Albo ordinario
21.323
326
21.649
Elenco speciale
974
51
1.025
Professori
269
5
274
151
151
Totale cancellazioni/decessi/etc
Totale
22.566
22.797
Praticanti (dal 01/01/2004)
3.511
3.516
Praticanti abilitati
2.134
2.110
dati complessivi
al 31/12/2010
COLLEGHI DEFUNTI
periodo
01-01-2011 - 30/04/2011
Iscrizioni Avvocati e Praticanti
Albo ordinario
21.323
21.649
Avvocati
16.855
16.848
5.711
5.949
974
1.025
Cassazionisti
Elenco speciale
Professori
269
274
Praricanti
3.511
3.516
Praticanti abilitati
2.134
2.110
Cancellazioni e trasferimenti Avvocati
Trasferiti
30
Cancellati
103
Decessi Avvocati
Decessi
17
Avvocati radiati
Radiati
1
Gennaio 2011
Gianfranco Massafra
Pietro Mazzoncini
Febbraio 2011
Giorgio Celli
Franco Minucci
Claudio Coccia
Amulio Piccioni
Giovanni Massaro
Carlo Nicolò
Antonio Appella
Beniamino Sartore
Marzo 2011
Giuseppe Buffa
Carmelo Caruso
Donatella D’Ottavio
Maria Tiziana Saffioti
Raffaele Iavicoli
Aprile 2011
Ferdinando Ferri
Vittorio Iannelli
Riepilogo delle presenze consiliari
Gennaio, febbraio, marzo e aprile 2011
Conte
20
Condello
17
Murra
18
Graziani
20
Gianzi
19
Vaglio
20
Cassiani
17
Rossi
19
Cipollone
20
Cerè
10
Barbantini
16
Di Tosto
19
Fasciotti
20
Arditi di Castelvetere
18
Nesta
19
15
FOROMANO
Siglato PROTOCOLLO
d’intesa PER
il GIUDICE DI PACE
N
onostante gli sforzi compiuti dalle Cancellerie, l’Ufficio del Giudice di Pace
Civile di Roma si trova da tempo gravato di un preoccupante arretrato.
Le sentenze redatte dal Giudice e giacenti in attesa di pubblicazione mediante il deposito in cancelleria, sono oramai oltre 126 mila, di cui circa il
70% riguardano sanzioni amministrative.
Per porre rimedio a questa situazione, che si riflette, con effetti particolarmente negativi, sui
cittadini e sugli avvocati, l’Ordine degli Avvocati
di Roma ha offerto la propria disponibilità a contribuire, mediante il distaccamento di sei persone
reclutate con contratto a tempo determinato tra
giovani motivati che saranno selezionati, da destinare allo smaltimento di questo arretrato.
La procedura per la realizzazione di questa azione
a sostegno dell’Ufficio del Giudice è stata messa
Notiziario
del consiglio
dell’Ordine
degli avvocati
di Roma
a punto nel corso di questi ultimi mesi grazie al
comune sforzo di Tribunale di Roma, Ministero della Giustizia, Ufficio del Giudice di Pace e
Ordine degli Avvocati che sosterrà integralmente
l’onere economico dell’iniziativa.
Dal canto suo il Presidente del Tribunale ha garantito di vigilare affinché l’UNEP della Corte di
Appello di Roma provveda con sollecitudine alla
notifica dei biglietti di cancelleria attestanti il deposito delle sentenze.
«Abbiamo ritenuto prioritario sostenere colleghi
e cittadini nel recupero di una efficienza accettabile e di avere il dovere di contribuire ai costi della Giustizia –ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Antonio Conte- siamo
certi che il beneficio che deriva dalla collaborazione sarà diretto e indiretto e aprirà la strada a
ulteriori sinergie in futuro».
FORO ROMANO
on line
C
omunicare agli iscritti e informarli
dell’attività del Consiglio dell’Ordine,
della giurisprudenza disciplinare, delle
opportunità formative, delle convenzioni e di altro ancora è da sempre uno sforzo compiuto con
piacere da colleghi e consiglieri. Per adeguarci
a nuove modalità comunicative, più moderne e,
16
perché no, meno onerose, il Consiglio ha ritenuto di procedere ad un restyling grafico ed editoriale di Foro Romano e Temi Romana, le due
pubblicazioni curate dall’Ordine e di renderle
fruibili anche online, mentre una versione cartacea, più snella, sarà distribuita in alcuni punti di
ritrovo presso l’Ordine e il Tribunale di Roma.
Direttore Responsabile: Antonio Conte
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