perdite e socio accomandante
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perdite e socio accomandante
Venerdì,17Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 4LUGLIO2011 PERDITEESOCIOACCOMANDANTE Alsocioaccomandantel’imputazionedelleperditeancheeccedentiilcapitaleserealizzateinanni diversi Il caso di cui oggi ci occuperemo riguarda il realizzo di perdite in capo a delle sas, eccedenti il capitale sociale realizzateinannidiversiequindil’esattaimputazioneincapoagliaccomandanti. Siamodifrontealcasodiunasasconcapitalesocialeparia100,duesocial50%(socioaccomandanteesocio accomandatario),cherealizzanel2010unaperditadi120.Lastessasocietàanchenel2011realizzaunaperdita paria90. Siponeaquestopuntoilproblemasoprattuttonel2011dell’imputazionedellaperditaalsocioaccomandantedal momentocheilrealizzodellaperditaanchenel2010haazzeratoilpatrimoniosociale. Ai fini dell’inquadramento della tematica è’ necessario fare una distinzione tra disciplina fiscale e disciplina civilistica.Ai fini civilistici la riduzione del capitale per perdite comporta modificazione dell'atto costitutivo. I soci decideranno, visto che non esiste un obbligo di capitale minimo nelle società in accomandita semplice, se ricostruireilcapitaleoppureno. Ai fini fiscali l’art. 8, comma 2, TUIR, prescrive, che, analogamente alla ripartizione del reddito, per le società di persone la perdita deve essere attribuita ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. RelativamentealleS.a.s.unanormativaspecificadisciplinailcasodiperditeeccedentil’ammontaredelcapitale sociale. In tale ipotesi, la ripartizione dell’eccedenza tra i soci non avviene secondo la regola generale citata, in quanto l’ultimoperiododelcomma2,dell’art.8,TUIRspecificaespressamentechetaleregolaèapplicabileaisolisoci accomandatari. Pertanto per i soci accomandanti la deducibilità della perdita dal reddito è commisurata al valore massimo rappresentatodallaquotadipartecipazione,mentreperisociaccomandatariladeducibilitàèconcessaoltrelaloro quotadipartecipazione. Questaregolaapparentementesempliceèforieradimoltiproblemiperchèintroducesurrettiziamenteunasortadi regolapromiscuanellasasperlaqualeseioimputo,interminiesclusivamentefiscali,alsocioaccomandatario l'eccedenzadiperditacheilsocioaccomandantenonpuòdetrarreècomeseaffermassichel'imputazionedella perditaavvieneindifformitàallaclausolasocietariadiripartoinfunzionedellequotedipartecipazione.Ineffettiin termini civilistici l'accomandatario risulterà inciso della sola quota di competenza stabilita in funzione della partecipazione al capitale, mentre beneficierà di un risparmio fiscale computato anche sulle eccedenze a lui trasmesse dagli accomandanti. La tematica oggetto del quesito, è da anni nel mirino della dottrina che, a più riprese,haaffermatolacontraddizionedellanormacontenutanell'art.8co.2delTUIR. Stante,comunque,l’autonomiadeiperiodidiimpostastabilitadall’articolo7delTuir,aifinifiscalilaquotamassima attribuibilealsocioaccomandantedeveessereconsiderataperciascunperiododiimposta. Pertanto ritornando al caso esposto, al socio accomandante si ritiene possibile imputare la perdita conseguita anchenel2011. AUTORE:DIRETTORE:ANTONIOGIGLIOTTI ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it