REGOLAMENTO SALONE CASA DEL POPOLO

Transcript

REGOLAMENTO SALONE CASA DEL POPOLO
COMUNE DI FUBINE
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SALONE CASA DEL POPOLO
Art . 1
Coloro che intendono avere la disponibilità del locale denominato "Salone della casa del Popolo"
devono farne richiesta scritta al Sindaco, in carta semplice, indicando generalità e il domicilio del
richiedente, il motivo e la durata dell'utilizzazione stessa, il testo della richiesta dovrà inoltre contenere
la dichiarazione di presa visione deI presente regolamento.
Art .2
Nel caso di più richieste per lo stesso periodo, costituirà preferenza la data e il numero di protocollo
della richiesta avanzata in data anteriore.
La richiesta dovrà pervenire 7 giorni prima del giorno di utilizzazione.
Art . 3
L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le sue riunioni la struttura in oggetto, con
prelazione assoluta su qualsiasi richiesta.
Art . 4
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento della relativa tariffa ai sensi dell'art. 35 della
Legge 142 verrà determinato con apposita deliberazione della giunta Comunale intendendo che dovrà
essere corrisposto l'importo pari al periodo di occupazione reale, non della manifestazione pura e
semplice, cioè dal momento in cui vengono consegnate le chiavi del locale da parte
dell'Amministrazione all'utente al momento in cui vengono riconsegnate alla stessa.
Il richiedente dovrà sottoscrivere atto di impegno a corrispondere al Comune, qualora si verificassero
danni anche involontari alle strutture, l'importo necessario a porre in pristino a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione Comunale.
Art . 5
L'autorizzazione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo;
l'utilizzatore dovrà procurarsi a sua cura e sotto la propria responsabilità tutti i permessi, le licenze e
quant' altro previsto dalla legislazione vigente, necessarie allo svolgimento della manifestazione per fa
quale è stata richiesta disponibilità della sala. Af riguardo, il rilascio dell'autorizzazione potrà essere
subordinato alla preventiva presentazione da parte dell'interessato della prescritta documentazione.
L'autorizzazione è sempre revocabile.
Art . 6
Le tariffe determinate dalla Giunta Comunale saranno commisurate al tipo di utilizzo della struttura e
alla durata dell'occupazione.
Art . 7
Si specifica che per occupazioni superiori alle 6 ore si dovrà pagare la tariffa intera giornaliera.
Si specifica che nel caso di manifestazioni che si protraggano oltre la mezzanotte, non è dovuta
alcuna tariffa suppletiva rispetto a quella originariamente versata.
Art . 8
I locali dovranno essere consegnati nelle stesse condizioni in cui verranno concessi, ponendo a carico
dell'utente la pulizia dello stesso, il suo riordino, l'allontanamento dei rifiuti e la loro collocazione negli
appositi cassonetti.
Art . 9
Le tariffe dovranno tenere in considerazione la possibilità di utilizzazione della struttura anche per
frazioni della giornata, da un minimo di 1 ora e 30 minuti giornaliere per coloro che intendono utilizzare
la struttura per almeno quattro volte in un mese, differenziando il periodo estivo da quello invernale.
Art . 10
Per coloro che intendono utilizzare la struttura per oltre 10 volte in un anno per scopi sociali è
possibile stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione previa presentazione di dettagliato
programma, usufruendo di un abbattimento tariffario del 30%.
Art . 11
L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere l'uso temporaneo del locale, su richiesta di
associazioni o enti, pubblici o privati, non aventi scopo di lucro, a specifico scopo umanitario, o che
svolgono attività di promozione economica, culturale, sportiva, educazione e sociale, particolar-mente
qualificante per l'immagine della comunità locale e ritenuta meritevole di sostegno.
La Giunta Comunale stabilirà le modalità di rimborso delle spese sostenute dalla Amministrazione per
la gestione del locale.