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QUADERNI DELLA VIGILANZA PRIVATA IL DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI CAPACITÀ TECNICA E QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
QUADERNI DELLA
VIGILANZA PRIVATA
IL DECRETO MINISTERIALE IN
MATERIA DI CAPACITÀ TECNICA
E QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLI
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
E.Bi.N.Vi.P.
ENTE BILATERALE
NAZIONALE
VIGILANZA PRIVATA
E.Bi.N.Vi.P.
ENTE BILATERALE NAZIONALE
VIGILANZA PRIVATA
L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata è un organismo paritetico costituito nel
2002 su iniziativa delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori: A.N.I.V.P.; ASSIV; ASSVIGILANZA; UNIV; AGCI Produzione e
Servizi di Lavoro; Lega Coop Servizi; CONFCOOPERATIVE e FILCAMS - CGIL; FISASCAT - CISL; UILTuCS.
L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di
lucro ed ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore
della Vigilanza privata con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale
delle Guardie Giurate, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee.
In aggiunta a tali funzioni, assume particolare rilevanza il rilascio della Certificazione
liberatoria, strumento di attestazione di correttezza dello svolgimento dell’attività, recepito in specifica norma di legge dall’ordinamento vigente. Inoltre rilascia il parere di
conformità per i contratti di apprendistato in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia.
Di specifica rilevanza assumono le iniziative editoriali riguardanti particolari argomenti dei comportamenti delle Guardie Giurate nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il presente quaderno illustra le indicazioni specifiche del Decreto ministeriale in materia
di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilanza privata e aggiorna i contenuti del “Vademecum della Guardia Particolare Giurata incaricata di pubblico servizio”.
Via Gaeta, 23 - 00185 Roma
Tel. 06 4820303 - Fax 06 48976060
[email protected] - www.ebinvip.it
QUADERNI DELLA
VIGILANZA PRIVATA
IL DECRETO MINISTERIALE
IN MATERIA DI CAPACITÀ
TECNICA E QUALITÀ DEI
SERVIZI DEGLI ISTITUTI
DI VIGILANZA PRIVATA
E.Bi.N.Vi.P.
ENTE BILATERALE
NAZIONALE
VIGILANZA PRIVATA
CREDITS
Il Quaderno è stato realizzato a cura di:
Vincenzo ACUNZO – Sostituto Commissario della Polizia di Stato – Coordinatore dell’Unità organizzativa per la Vigilanza privata del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ha collaborato:
la dott.ssa Angela Gabriele, sia alla redazione del Quaderno che all’opera di coordinamento e revisione generale del Quaderno
Alla Cabina di Regia che ha definito gli argomenti trattati e ne ha coordinato la redazione hanno partecipato:
Parmenio Stroppa
Luigi Gabriele
Vincenzo Dell’Orefice
Manlio Mazziotta
Claudio Moro
Giuseppe Simonazzi
L’editing è stato curato da Paolo Proietti
Indice
Presentazione
pag.
5
1.1 IL DECRETO
pag.
9
1.2 L’ARTICOLATO
pag. 11
• art. 1 – Ambito di applicazione
pag. 11
• art. 2 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e
professionali degli Istituti di Vigilanza privata
• art. 3 – Requisiti e qualità dei servizi
pag. 13
pag. 16
• artt. 4 e 5 – Caratteristiche e requisiti organizzativi e
professionali degli Istituti di investigazione privata e
di informazioni commerciali.
Qualità dei servizi di investigazione privata e di
informazione commerciale.
pag. 22
• art. 6 – Requisiti professionali e formativi delle guardie
particolari giurate
pag. 24
• art. 7 – Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
pag. 26
• art. 8 – Disposizioni transitorie e finali
pag. 27
3
pag. 29
1.3 GLI ALLEGATI
• Allegato A – Requisiti minimi di qualità degli Istituti di
Vigilanza (di cui all’art. 257, comma 4, del Regolamento
di esecuzione TULPS)
pag. 29
• Allegato B – Requisiti professionali minimi del titolare
della licenza, dell’institore, del direttore tecnico
pag. 39
• Allegato C – Caratteristiche minime cui deve conformarsi
il progetto organizzativo e tecnico-operativo degli Istituti
di Vigilanza privata (di cui all’articolo 257, comma 2,
del Regolamento di esecuzione)
pag. 41
• Allegato D – Requisiti operativi minimi degli Istituti
di Vigilanza e regole tecniche dei servizi (di cui all’art. 257,
commi 3 e 4 , del Regolamento di esecuzione)
pag. 43
• Allegato E – Requisiti minimi per le infrastrutture per
le telecomunicazioni
pag. 67
• Allegato F – Tabelle del capitale sociale (e/o patrimonio)
e delle cauzioni degli Istituti di Vigilanza privata
pag. 69
• Allegato F1 – Tabella delle coperture assicurative
responsabilità civile contro terzi – responsabilità civile
contrattuale degli Istituti di Vigilanza privata
pag. 73
pag. 75
2. CONCLUSIONI
4
Presentazione
Con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, è
stata realizzata un’ampia revisione della normativa in materia di vigilanza privata, sia per adeguarne i contenuti alla disciplina comunitaria, in
esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, del 13 dicembre 2007, sia, allo stesso tempo, per dare esecuzione
alle disposizioni di carattere legislativo già adottate in materia con l’art.
4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito in Legge 6 giugno
2008, n. 101).
Il D.P.R. 153/2008 rappresenta, in realtà, non la fine di un percorso bensì
l’inizio di un cammino che, una volta completato, condurrà gli Istituti di Vigilanza privata a trasformarsi da “istituti” in “imprese”, da “operatori della vigilanza” a “professionisti della sicurezza privata”, da “prestatori d’opera” a
“fornitori di servizi integrati”; allo stesso modo le guardie giurate dovranno
evolvere da “operai della vigilanza” in “operatori di sicurezza privata”.
Il nuovo ordinamento continua, però, a manifestare la necessità di ulteriori interventi amministrativi di attuazione, anche per aspetti di particolare rilievo.
Tra questi interventi rientra – sicuramente primo tra gli altri in quanto, per
certi aspetti, preparatorio degli altri adempimenti attuativi – il Decreto che
definisce i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d. capacità tecnica)
per la vigilanza ed il trasporto valori e per le investigazioni private e le
informazioni commerciali.
5
Quindi, dopo un lavoro durato circa un anno, che ha visto coinvolti – secondo le specifiche competenze istituzionali – oltre al Ministero dell’Interno, la Commissione Consultiva Centrale per le attività di cui all’art. 134
del TULPS, l’Ente Nazionale di Unificazione – UNI, le Organizzazioni sindacali delle guardie giurate e le Associazioni degli imprenditori, e dopo
il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato emanato il Decreto del
Ministro dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269, entrato in vigore il 16 marzo 2011, il quale si pone l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dei principi fissati dal D.P.R. 153/2008.
In particolare il D.M. 269/2010 realizza (o meglio prova a realizzare):
■ il superamento del limite provinciale della licenza, lasciando alle imprese il compito di determinare i propri ambiti territoriali, in un quadro
di regole omogenee per tipologia di servizi e per ampiezza degli ambiti territoriali entro i quali si intende operare;
■ il perseguimento di una più elevata qualità organizzativa ed operativa
dei servizi, attraverso un’azione di forte controllo sulla “capacità tecnica” dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata, come espressamente previsto dalla legge (art. 136, comma 1, del TULPS),
individuando le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto
organizzativo ed i requisiti di qualità degli Istituti e dei servizi.
Considerate le significative innovazioni introdotte dal D.M., che comporteranno non solo una profonda trasformazione, in tempi contenuti (18 mesi), degli Istituti di Vigilanza ed Investigazione privata già autorizzati ma
anche la rivisitazione degli attuali procedimenti autorizzatori da parte delle Prefetture, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, a tal proposito,
emanato una direttiva operativa (circolare del 24 marzo 2011) al fine di
rendere il più possibile omogenea l’applicazione delle disposizioni regolamentari sul territorio nazionale.
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Con il Decreto è stato compiuto un primo grande passo nella direzione
del miglioramento della qualità dei servizi resi dagli istituti, quindi nella
qualità e sicurezza del lavoro delle guardie giurate.
Un primo grande passo anche nella tutela del lavoro delle guardie, cercando di fissare il principio che non esiste qualità del lavoro disgiunta dal
rispetto delle regole in materia di obblighi contributivi e retributivi, previsioni contrattuali, norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Qualità dei servizi significa, poi, anche consolidamento delle aziende sane, maggiori aperture del mercato a fronte di una riduzione o ridimensionamento dei soggetti operanti, e, quindi, maggiori possibilità occupazionali e (si spera) miglioramenti salariali.
Questi risultati il Decreto si propone di raggiungerli fissando, per la prima volta, le regole per il governo del settore, avendo ben chiaro l’obiettivo: la qualità dei servizi.
Regole. Questa è la vera novità del decreto, fissare principi generali ai
quali tutti, imprenditori, guardie giurate, utenti, pubblica amministrazione, si devono conformare.
Con una semplice metafora, il D.P.R. 153/2008 ha fatto l’autostrada, il
decreto ministeriale in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilanza privata ha posto la segnaletica: adesso il viaggio
verso la qualità può avere inizio.
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IL D.M. 1 DICEMBRE 2010, N. 269
1.1 Il Decreto
Il decreto in parola reca: “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di
cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e
di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo
svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.
I tratti significativi del Decreto si possono riassumere in:
■ Individuazione delle caratteristiche e dei requisiti organizzativi e professionali degli Istituti di Vigilanza privata (art. 2);
■ Individuazione dei requisiti e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilanza privata (art. 3);
■ Individuazione delle caratteristiche e dei requisiti organizzativi e professionali degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali (art. 4);
■ Fissazione dei criteri di qualità dei servizi di investigazione privata e
di informazione commerciale (art. 5).
Il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, dal punto di vista formale, si compone
di 8 articoli e 9 allegati, che costituiscono parte integrante del Decreto.
✻✻✻
Di seguito analizzeremo gli aspetti principali degli articoli e degli allegati, evidenziando le differenze con la normativa precedente.
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1.2 L’articolato
Art. 1
Ambito di applicazione
IERI
Mentre per i requisiti soggettivi, che attengono a qualità personali del
titolare della licenza e che vengono valutati all’atto del rilascio della
licenza ed in sede di rinnovo della stessa, si procedeva – prima della
riforma come oggi – ad una valutazione oggettiva da parte dell’Autorità, senza elementi di discrezionalità (ad es. la valutazione dei precedenti penali), ai sensi dell’art. 136 del TULPS (R.D. 773/1931), la
capacità tecnica era un elemento dinamico, da dimostrare e soggetto
alla valutazione discrezionale da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (il Prefetto).
In mancanza di parametri precisi, la dimostrazione della sussistenza
della capacità tecnica – intesa come il complesso della capacità organizzative ed operative del titolare della licenza, valutate unitamente all’insieme delle dotazioni organiche, di mezzi, tecnologie ed apparati di sicurezza dell’Istituto di Vigilanza – era affidata all’iniziativa degli interessati e alla discrezione di chi valutava.
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OGGI
L’art. 1 individua l’ambito applicativo del Decreto, il quale, con riferimento agli Istituti, ai servizi e alle attività di cui agli artt. 257 e 257-bis del
Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940), stabilisce:
☞ Caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo
per gli Istituti di Vigilanza privata (art. 257, comma 2);
➤ Allegati A, C ed E
☞ Requisiti minimi di qualità degli Istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione e le caratteristiche tecniche cui deve conformarsi il Regolamento tecnico dei servizi (art. 257, comma 3);
➤ Allegato D
☞ Requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione
dell’Istituto e lo svolgimento di incarichi organizzativi;
➤ Allegato B
☞ Modalità per la dimostrazione del possesso dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti;
➤ Allegato A
☞ Requisiti professionali e di capacità tecnica e le caratteristiche minime
del progetto organizzativo e tecnico-operativo richiesti per gli Istituti di
investigazione privata e gli Istituti di informazione commerciale.
➤ Allegati G e H
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Art. 2
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali
degli Istituti di Vigilanza privata
IERI
L’art. 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS, prima della modifica intervenuta con il D.P.R. 153/2008, stabiliva che la domanda
per ottenere la licenza doveva contenere l’indicazione della Provincia
(o Comune della Provincia) ove s’intendeva svolgere l’attività, delle tariffe che s’intendevano applicare, dell’organico delle guardie adibitevi, dell’orario di lavoro, dei mezzi e delle modalità con le quali il servizio doveva essere eseguito, del rapporto di lavoro instaurato con le
guardie giurate. Tutti questi elementi dovevano essere inseriti dal Prefetto nel provvedimento di autorizzazione.
La licenza autorizzava ad operare solo nell’ambito della Provincia di riferimento del Prefetto che l’aveva rilasciata. Analogamente, le guardie giurate dipendenti potevano lavorare solo nell’ambito di quella Provincia.
Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell’Istituto doveva essere autorizzata dal Prefetto.
OGGI
Viene meno il vincolo del limite provinciale, il quale, insieme alla dimensione territoriale dell’Istituto, viene rimesso alla libera scelta imprenditoriale (iniziale o successiva).
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Il riferimento al criterio territoriale, peraltro, non incide in alcun modo sulla libertà di scelta e di movimento degli operatori (è possibile operare in
assoluta autonomia e libertà nella dimensione territoriale scelta): la provincia non è infatti da intendersi come criterio minimo, bensì come riferimento, entro il quale restano salve tutte le diverse scelte imprenditoriali.
La norma individua nuovi parametri di “capacità tecnica”, definiti per tipologia di servizi, ambito dimensionale e sviluppo territoriale dell’attività.
Le caratteristiche minime ed i requisiti qualitativi e strutturali richiesti agli
Istituti di Vigilanza privata sono dunque rapportati ai seguenti parametri:
☞ Classi funzionali ➝ in base al tipo di attività da svolgere;
☞ Livelli dimensionali ➝ in base al numero di guardie giurate impiegate
per lo svolgimento dei servizi di vigilanza;
☞ Ambiti territoriali ➝ in base allo sviluppo territoriale dell’attività.
➤ Allegati A, B, C, D, E, F e F1
A. Classi funzionali
☞ Classe A ➝ Attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile)
di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;
☞ Classe B ➝ Ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;
☞ Classe C ➝ Servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;
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☞ Classe D ➝ Servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento
e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;
☞ Classe E ➝ Servizi di custodia e deposito valori.
B. Livelli dimensionali
☞ Livello 1 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate non
inferiore a 6 e non superiore a 25;
☞ Livello 2 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate non
inferiore a 26 e non superiore a 50;
☞ Livello 3 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate non
inferiore a 51 e non superiore a 100;
☞ Livello 4 ➝ Servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.
C. Ambiti territoriali
(individuati con riferimento alla tabelle ISTAT
sulla popolazione residente)
☞ Ambito 1 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da
confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti;
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☞ Ambito 2 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
☞ Ambito 3 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con
l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;
☞ Ambito 4 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di
abitanti;
☞ Ambito 5 ➝ Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.
Art. 3
Requisiti e qualità dei servizi
IERI
Stante il disposto dell’art. 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS, l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione doveva essere strutturata in modo da far emergere:
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IERI
• i servizi che il richiedente intendeva svolgere;
• la “capacità economica” del richiedente, intesa come la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per far fronte all’adempimento delle obbligazioni connesse allo svolgimento dei servizi che si intendevano effettuare;
• la congruità dell’apparato tecnico-logistico necessario all’esecuzione dei servizi richiesti;
• il numero e la qualificazione professionale delle guardie giurate che
si intendeva impiegare, che dovevano risultare sempre commisurate all’entità e alla tipologia di servizi e alla diffusione sul territorio.
In mancanza, però, di chiare indicazioni nella legge, la dimostrazione degli elementi sopra indicati era rimessa alla libera scelta del richiedente, con risultati, spesso, inadeguati.
OGGI
La norma reca una sintesi descrittiva dei servizi di sicurezza privata autorizzabili e delle rispettive modalità operative, al fine di conferire omogeneità alla definizione degli stessi sul territorio nazionale e, conseguentemente, di prevenire sia eventuali situazioni di confusione nell’utenza che
possibili pregiudizi agli Istituti di Vigilanza all’atto della loro partecipazione a gare per l’affidamento di servizi.
Il Decreto, anche allo scopo di arginare il fenomeno dell'uso strumentale
di figure diverse dalle guardie giurate (vedi portieri) in ambienti che, al
contrario, manifestano specifiche esigenze di sicurezza, delimita dunque
il perimetro delle attività che devono essere svolte tassativamente tramite
operatori di Istituti di Vigilanza.
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➤ Allegato D
In particolare, alla lettera d) della norma si chiarisce espressamente che
l'attività di vigilanza dei beni esposti negli esercizi commerciali è di pertinenza della Vigilanza privata, non anche degli Istituti di Investigazione,
ai quali, invece, resta in capo la sola attività di intelligence, intesa come
indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e delle differenze
inventariali.
Quanto alle attività di telesorveglianza e televigilanza di cui alle lettere e)
ed f), le rispettive previsioni consentono di superare una tipica criticità della vigilanza privata, consistente nell’offrire servizi di vigilanza finalizzati
esclusivamente a promuovere l’intervento delle Forze di Polizia in caso di
allarme.
Si rende dunque inscindibile il binomio vigilanza/intervento in loco, stabilendo che, anche per i servizi di vigilanza elettronica, l’Istituto di Vigilanza dovrà comunque assicurare l’intervento delle guardie giurate – proprie o di Istituti associati o con i quali l’utente abbia direttamente stipulato apposito contratto – sul posto.
Rimangono espressamente esclusi dalla previsione solo i servizi finalizzati alla localizzazione satellitare degli autoveicoli, che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso: in tal caso il servizio si
configura come un antifurto, ancorché molto sofisticato (non a caso alcune case automobilistiche prestigiose lo offrono come accessorio sui modelli di punta).
Atteso, comunque, il contributo che i servizi di televigilanza possono offrire in particolare per il controllo del territorio, la norma prevede che gli
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Istituti di Vigilanza possano allertare, sulla base di specifiche intese e nei
casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio
per la prevenzione e repressione dei reati.
L’assenza di definizioni recate dalla legge (il Testo Unico fa riferimento all’attività di vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari senza specificare in che modo si estrinseca questa attività), comportava che, spesso, i medesimi servizi venissero definiti in maniera diversa nei provvedimenti rilasciati da differenti Prefetti, creando situazioni di confusione nell’utenza ma anche possibili pregiudizi alle aziende di vigilanza all’atto di partecipazione a gare per l’affidamento di
servizi.
Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui alla lettera A dell’art.
2, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:
☞ a) Vigilanza ispettiva ➝ Servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
☞ b) Vigilanza fissa ➝ Servizio svolto presso un determinato obiettivo,
che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste (ad es. il controllo
antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti);
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☞ c) Vigilanza antirapina ➝ Servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri
beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
☞ d) Vigilanza antitaccheggio ➝ Servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
☞ e) Telesorveglianza ➝ Servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l’esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso;
☞ f) Televigilanza ➝ Servizio di controllo a distanza di un bene mobile
od immobile con l’ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata.
Gli Istituti di Vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività
ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del
territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
☞ g) Intervento sugli allarmi ➝ Servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della recezione di un
segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall’utente titolare del bene mobile ed immobile;
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☞ h) Scorta valori ➝ Servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di
valori, di proprietà dello stesso Istituto di Vigilanza o di terzi;
☞ i) Trasporto valori ➝ Servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l’utilizzo di veicoli dell’Istituto di Vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento;
☞ j) Deposito e custodia valori ➝ Servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all’Istituto di Vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con
sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI,
CEN/CENELEC applicabili.
Rientrano altresì nei servizi individuati dalla norma le altre attività di sicurezza per conto dei privati (diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza
complementare), previste da specifiche norme di legge o di regolamento,
comunque svolte da Istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del TULPS,
che non siano altrimenti disciplinati (ad esempio i servizi di stewarding,
previsti dal D.M. 8 agosto 2007, oppure quelli di assistenza nei locali di
pubblico spettacolo, di cui al D.M. 6 ottobre 2009).
La scelta di non elencare le attività attualmente previste da particolari norme di legge o di regolamento è evidentemente dettata dall’intento di lasciare aperta la possibilità di ricomprendere nella disposizione nuove attività che, in futuro, dovessero essere ricondotte nell’alveo della sicurezza
complementare da specifiche norme di legge.
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Artt. 4 e 5
Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli Istituti
di investigazione privata e di informazioni commerciali
Qualità dei servizi di investigazione privata e
di informazione commerciale
Gli artt. 4 e 5 del Decreto, analogamente a quanto previsto per gli Istituti di Vigilanza privata, forniscono, rispettivamente, l’individuazione delle
tipologie di attività in cui possono estrinsecarsi i servizi di investigazione
privata e di informazione commerciale e la definizione dei servizi autorizzabili.
➤ Allegati G, H e F2
La disposizione mira a distinguere nettamente l’attività di investigazione
privata da quella di informazioni commerciali in quanto, ancorché accomunate nella norma di riferimento e pur indirizzandosi entrambe alla salvaguardia della sicurezza, concernono sfere differenti, come differenti risultano tanto l’organizzazione interna, quanto il “prodotto” offerto dalle
imprese di investigazione e da quelle di informazione economica, che soddisfano esigenze di mercato che nulla hanno in comune.
L’attività di informazioni commerciali, infatti, è caratterizzata non solo dalla raccolta di dati relativi alle imprese, concernenti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese, ma dall’elaborazione delle
informazioni, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.
Il servizio di informazione economica alle imprese comporta la circolazione di dati e notizie sul sistema economico e soddisfa le finalità di pubblico interesse correlate allo sviluppo del sistema imprenditoriale ed alla
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trasparenza del mercato: si tratta, in definitiva, di un servizio volto a ridimensionare quanto più possibile la sfera del rischio correlata al credito, in ogni suo aspetto.
Ai servizi offerti dalle imprese di informazione economica è estranea quindi un’attività di tipo investigativo.
In particolare, per quanto riguarda il c.d. “antitaccheggio investigativo” (inteso come indagini volte ad individuare le cause degli ammanchi e le differenze inventariali negli esercizi della grande distribuzione), l’art. 5 sgombra il campo da un frequente equivoco interpretativo - spesso surrettiziamente utilizzato - che riconduceva questa attività, di fatto, ad una custodia
di beni esposti alla pubblica fede operata da soggetti (i collaboratori degli Istituti d’investigazione) che operavano in abiti civili ed in forma dissimulata, pur essendo privi della necessaria qualifica di guardia giurata.
La norma in esame, a tal fine, non utilizza il termine “antitaccheggio” –
che il Decreto più coerentemente riserva alla Vigilanza privata (cfr. art.
3), preferendo piuttosto la definizione di “indagine in ambito commerciale (…) volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni
reperite direttamente presso i locali del committente” (art. 5, c. 1, punto
a.III).
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Art. 6
Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate
IERI
L’art. 138 del TULPS prevede che Prefetto approvare la nomina a guardia giurata sussistendone i requisiti, tra i quali saper leggere e scrivere e essere iscritto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali e
a quella degli Infortuni sul lavoro.
Saper leggere e scrivere, che oggi appare una condizione ovvia, quando è stato emanato il Testo Unico (nel 1931) poteva essere un requisito culturale accettabile, se si considerava l’elevato tasso di analfabetismo del paese.
Il requisito dell’iscrizione all’INPS ed all’INAIL rivestiva (e ancora riveste) un particolare valore poiché ribadiva, in primo luogo, che nessun
rapporto di lavoro può essere instaurato se non nel rispetto di tutte le
norme in materia di previdenza ed assistenza. In secondo luogo, in tal
modo si legava indissolubilmente la qualifica all’effettiva chiamata i n
servizio della guardia; si voleva (e come vedremo si vuole ancora),
cioè, escludere che la nomina venisse attribuita come una sorta di generica abilitazione all’esercizio della vigilanza privata, ancorandola
invece al concreto svolgimento di determinate funzioni al servizio di
un determinato datore di lavoro.
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OGGI
L’art. 6 ribadisce che in tema di requisiti professionali e di formazione delle guardie giurate dispone il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del TULPS, il quale prevede espressamente che “Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate”.
Il comma 2 affronta il dibattuto tema della possibilità di richiedere il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata come lavoratore autonomo,
prevedendo espressamente che “Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt.133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
La norma, nonostante – sia pur limitati – precedenti in senso contrario, ribadisce, alla luce del vigente sistema normativo, l’inscindibile connessione della figura della guardia giurata ad un datore di lavoro (privato od
ente), il quale la assume alle proprie dipendenze e che, quale logico corollario, è tenuto ad assolvere i relativi obblighi previdenziali ed assistenziali mediante l’iscrizione del lavoratore all'Inps e all'Inail.
Fin dalla sua originaria formulazione il TULPS ha riservato grande attenzione al necessario rapporto di dipendenza che deve intercorrere fra la
guardia giurata e il soggetto (privato proprietario, nell’ipotesi regolamentata dall’art. 133, ovvero Istituto di Vigilanza, nell’ipotesi di cui all’art. 134)
che ne richiede la nomina e la impiega, prevedendo tra i requisiti che la
guardia deve possedere l’“…essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro…” (art. 138).
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L’indefettibilità del rapporto è stata poi sottolineata dal D.P.R. 153/2008 il
quale, all’art. 257-ter, comma 4, prevede che il titolare della licenza deve
esibire “…almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità
contributiva, la certificazione attestante l’integrale rispetto, per il personale
dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché
la certificazione dell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l’integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e
territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate…”. Analogamente, il successivo art. 257-quater, comma 3, lett. a, prevede tra le cause di
revoca o sospensione della licenza “…il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente…”.
L’estrema delicatezza dei servizi di vigilanza privata e il relativo grado di
pericolo degli stessi, nonché l’elevato livello di specializzazione operativa richiesto, giustificano ampiamente tale impostazione.
Art. 7
Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali
L’art. 7 descrive le procedure per la modifica degli Allegati al Decreto, stabilendo che le eventuali modifiche saranno disposte con decreto del Ministro dell’Interno, acquisito il parere della Commissione Consultiva Centrale, di cui all’articolo 260-quater del Regolamento di Esecuzione del TULPS, e sentito l’Ente Nazionale di Unificazione, attenendosi in tal modo ad
una logica analoga a quella seguita nella predisposizione del Decreto in
esame.
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Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
La disposizione finale del Decreto fissa i seguenti termini:
☞ 18 mesi – entro i quali gli Istituti già operanti alla data di entrata in vigore del Decreto dovranno adeguarsi alle disposizioni dello stesso;
☞ 36 mesi – è la durata della fase transitoria per gli investigatori privati e gli informatori commerciali, relativamente ai soli requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale, in considerazione del
fatto che, come si vedrà esaminando l’Allegato G, per tali operatori è
stato previsto il requisito del possesso della laurea, almeno triennale,
nonché per le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. j;
☞ esecutività immediata – per i casi di richieste di estensione territoriale
o di ampliamento dei servizi per licenze già assentite;
Di particolare rilievo è, inoltre, la disposizione di cui al comma 4, in base alla quale gli Istituti autorizzati, alla data di entrata in vigore del Decreto, ad
operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell’art. 134 del TULPS, devono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia in cui l’Istituto ha eletto la sede principale.
Si pone, in tal modo, fine ad una prassi – necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle autorizzazioni in questione – che vedeva la titolarità di più autorizzazioni in capo al medesimo soggetto, al fine di operare in province diverse; ciò in evidente contrasto con il principio, sancito dall’art. 8 del TULPS, della personalità dell’autorizzazione di polizia.
Infine, l’ultimo comma prevede che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti derivanti dall’applicazione del Decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nella legislazione vigente.
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1.3 Gli allegati
ALLEGATO A – REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DEGLI ISTITUTI
DI VIGILANZA (di cui all’art. 257, comma 4,
del Regolamento di esecuzione TULPS)
Il primo Allegato del Decreto in esame attiene ai requisiti organizzativi
minimi degli Istituti di Vigilanza privata.
Il documento consiste di 8 punti (articolati a loro volta in ulteriori voci specifiche), corrispondenti ad altrettante categorie di requisiti, il cui rispetto
è condizione necessaria ed imprescindibile ai fini dell’operatività dell’Istituto stesso.
Coerentemente con la disciplina comunitaria e con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), rimane
invariata la possibilità, per l’imprenditore, di scegliere, senza alcun limite imposto dalla disposizione in esame, la forma d’impresa che ritenga
più idonea (impresa individuale, società di persone, società di capitali).
Nello specifico, i punti previsti dall’Allegato A sono i seguenti:
1. Iscrizione nel Registro delle Imprese
L’ Istituto di Vigilanza privata deve essere iscritto nel registro delle imprese commerciali, a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i.
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2. Requisiti Soggettivi
Tale previsione, coniugando la necessaria flessibilità dell’impresa con gli
oneri di verifica di affidabilità spettanti all’Amministrazione, chiarisce il
concetto di “assetto proprietario dell’Istituto”, di cui all’art. 257, lett. b),
del Regolamento di esecuzione, ampliando il novero dei soggetti ai quali il rispetto dei seguenti requisiti è imposto; ciò, in particolare, al fine di
scongiurare possibili collusioni o implicazioni in reati da parte di “figure” le quali, pur non essendo direttamente coinvolte nella gestione dell’impresa, incidono in maniera “consistente” sull’assetto proprietario della stessa.
Si riferiscono a:
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
impresa
titolare di licenza
altri soggetti muniti della rappresentanza legale
componenti del consiglio di amministrazione
soci accomandatari
institori
direttori tecnici
Si prevede che:
☞ i soggetti sopraindicati devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento di esecuzione del TULPS (2.1);
☞ il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardia giurata
(2.2);
☞ il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell’istituto (2.3).
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Come è evidente, il punto 2.2 sancisce il divieto, in capo al titolare della licenza, di rivestire la qualifica di guardia giurata.
Ciò in ossequio al consolidato orientamento dell’Amministrazione per il
quale – pur non rinvenendosi alcun espresso divieto legislativo – dal complesso delle disposizioni del TULPS, ed in particolare dall’art. 8 – il quale, sancendo la natura strettamente personale della licenza, comporta che
il titolare della stessa debba assumere, in prima persona, il compito di svolgere le attività autorizzate, con il relativo diretto ed immediato carico di
responsabilità nei confronti dell’Autorità –, sarebbe agevolmente ricavabile l’impossibilità, per il titolare della licenza ex art. 134, di essere contestualmente in possesso del decreto di nomina a guardia giurata.
3. Condotta imprenditoriale e commerciale
Si riferisce a:
☞
☞
☞
☞
☞
☞
impresa
titolare di licenza
altri soggetti muniti della rappresentanza legale
componenti del consiglio di amministrazione
soci accomandatari
institori
Si prevede che:
☞ i soggetti sopra indicati non devono aver rivestito alcuna delle suddette cariche in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta
a liquidazione coatta amministrativa negli ultimi 5 anni o sia, all’atto
dell’istanza per il rilascio della licenza, sottoposta ad amministrazione controllata (3.1);
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☞ devono avere la capacità di obbligarsi di cui all’art. 134 del TULPS e,
in particolare, non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (3.2);
☞ devono dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l’integrale
rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria e della contrattazione territoriale di secondo livello (tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione
della certificazione del competente Ente Bilaterale nazionale) (3.3);
☞ non devono essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in
Legge 22 novembre 2002, n. 266, o deve comunque essersi concluso
il periodo di emersione (3.4);
☞ non devono aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (3.5);
☞ devono essere in regola con gli adempimenti tributari, salvo quanto previsto al punto 6.3 (3.6).
4. Struttura organizzativa
La disposizione fissa i requisiti minimi in termini di sedi, organico e centrali operative; tali requisiti devono essere rapportati all’ambito territoriale di riferimento e, in ogni caso, essere idonei a garantire la qualità dei
servizi resi e la sicurezza degli operatori.
In particolare, si prevede che le sedi siano munite di impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza a norma della Legge 5 maggio 1990, n. 46, e del
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e che le centrali operative siano in grado
di garantire la comunicazione diretta con il personale operativo impiega-
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to nei servizi sul territorio, nonché il supporto ed il coordinamento del personale stesso.
La norma introduce il concetto di “centro di comunicazione”, inteso come
struttura, di livello inferiore alla “centrale operativa”, deputata alla gestione delle comunicazioni; tale struttura è ammessa per istituti di livello dimensionale, classe funzionale e ambito territoriale ridotti, ovvero come centro di supporto rispetto ad una centrale operativa principale.
L’Istituto di Vigilanza deve avere:
☞ una struttura organizzativa, di gruppo e di impresa, coerente e funzionale all’attività che si intende svolgere e ai livelli dimensionali e ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendente almeno (4.1):
• una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della Legge 5 maggio 1990, n. 46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per le attività e gli adempimenti di cui all’art. 135
del TULPS (4.1.1);
(4.1.2)
• un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il
tempo di effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all’Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all’art. 2, classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto c), nn. 1 e 2;
• una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E,
tipologia B, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto c), nn. 1 e 2;
• una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E,
tipologia C, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto c), n. 3;
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• una centrale operativa, a norma UNI 11068:2005 “Centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” e
successivi aggiornamenti ed eventuali successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di
cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territoriale di cui
al punto c), n. 4;
• un’ulteriore centrale, a norma UNI 11068:2005 “Centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” ed
eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all’Allegato E, tipologia C, che possano operare in back
up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2, classi A, B, D ed E, svolta nell’ambito territoriale
di cui al punto c), n. 5.
(4.1.3)
• una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui all’Allegato D del Regolamento, le prescrizioni del Questore e l’ambito dimensionale e territoriale;
(4.1.4)
• una struttura organizzativa aziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, che assicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di
un direttore tecnico; per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie giurate anche un addetto al coordinamento
e controllo che può coincidere con l’operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.
(4.1.5)
• la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordi-
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namento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione
ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;
(4.1.6)
• l’assolvimento degli oneri di formazione previsti dal D.M. di cui all’art. 138, comma 2 del TULPS, e dall’Allegato D del Regolamento;
(4.1.7)
• l’Istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti
3, 4 e 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio
che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l’Istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei
servizi;
(4.1.8)
• per ogni area di operatività dell’Istituto distante oltre 100 Km in linea d’aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l’Istituto dovrà avere punti operativi (distaccati) per il supporto logistico
e di sicurezza al personale operativo impiegato in servizio in tali aree;
(4.1.9)
• in ogni area di operatività l’Istituto dovrà dimostrare di possedere una
dotazione di automezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;
(4.1.10)
• per specifiche e motivate esigenze, connesse ad esempio alla conformazione del territorio, all’eccezionalità del servizio, alla particolare
ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. lega-
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te a sistemi GSM, WiMAX, ecc.) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi;
☞ essere in possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi – Istituti di Vigilanza privata – Requisiti” e successivi aggiornamenti (4.2).
5. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche
L’Istituto di Vigilanza deve avere:
☞ disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con
le attività richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione
alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio (5.1);
☞ disponibilità delle attrezzature di sala operativa di cui al precedente
punto 4.1.2 (5.2);
☞ disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di 1 mezzo di riserva ogni 10. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è
previsto, e presentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell’Allegato D del Regolamento (5.3);
☞ disponibilità di mezzi di protezione individuale, commisurati al numero delle guardie particolari dipendenti e ai servizi da svolgere, maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza definiti nelle Direttive Europee pertinenti e relative norme armonizzate, o comunque alle normative UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili (5.4);
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☞ per il servizio di deposito valori affidati in custodia all’Istituto, proprietà
o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria (5.5).
6. Capacità economico-finanziaria
L’Istituto di Vigilanza deve:
☞ avere, in aggiunta alla cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e
mantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno pari a quanto previsto nell’Allegato F del Regolamento, in funzione della configurazione
definita dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza
(6.1);
☞ essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi, commisurata alla
tipologia dei servizi da svolgere/svolti e ai livelli dimensionali dell’Istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1 (6.2);
☞ avere, nel caso di debiti tributari accertati, le disponibilità finanziare
occorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fronte agli stessi (6.3).
Il possesso dei requisiti sopra indicati è accertato dalla certificazione di
qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti
dall’articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato
in ogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assi-
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curative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre accertamenti
mirati.
Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, per particolari servizi, dalle altre disposizioni in vigore.
7. Definizione delle tariffe
L’Istituto di Vigilanza deve:
☞ essersi attenuto, nella individuazione delle tariffe, a criteri di (7.1):
• coerenza con la licenza e con il progetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto (7.1.1);
• piena copertura dei costi indicati dall’art. 257-quinquies del Regolamento di esecuzione del TULPS, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento le tabelle
del costo del lavoro delle guardie giurate, sulla base della determinazione degli oneri derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale (7.1.2).
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ALLEGATO B - REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DEL TITOLARE DELLA
LICENZA, DELL’INSTITORE, DEL DIRETTORE TECNICO
L’Allegato B, oltre a chiarire finalmente che il titolare di licenza non può
essere anche una guardia giurata, indica i requisiti professionali minimi
necessari per poter rivestire funzioni apicali all'interno di un Istituto di Vigilanza privata.
1. Requisiti professionali
Oltre ai più “classici” requisiti di studio e di esperienza nello specifico settore della Vigilanza Privata, il Decreto prevede la possibilità di aver maturato la suddetta pregressa esperienza anche nel campo delle Forze di
Polizia, con il limite, d’altra parte, che si tratti di una esperienza comprovata nel settore della sicurezza privata per almeno 5 anni. A garanzia di
correttezza dei comportamenti e di effettività del bagaglio di esperienza
è previsto che l’interessato debba aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di 1 anno e da non più di 4 anni.
Si riferisce a:
☞ titolare di licenza
☞ institore
☞ direttore tecnico
Si prevede che:
☞ i soggetti sopraindicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• diploma di scuola media superiore;
• devono aver ricoperto documentate funzioni direttive nell’ambito di
Istituti di Vigilanza privata, con alle dipendenze almeno 20 guardie
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giurate, per un periodo di almeno 3 anni, o delle Forze dell’ordine,
con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per
un periodo di almeno 5 anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di 1 anno e non più di 4 anni;
• ovvero devono aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stages operativi presso Istituti di Vigilanza privata;
• per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l’institore
e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI
10459:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security aziendale”.
Il diploma di scuola media superiore non è richiesto ai soggetti che alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza da almeno 5 anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un’esperienza di almeno 18 mesi nella funzione (2).
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ALLEGATO C - CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI
IL PROGETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO-OPERATIVO
DI CUI ALL’ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
L’Allegato C illustra dettagliatamente gli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti nel progetto organizzativo e tecnico-operativo
di cui all’art. 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione; ciò anche
a tutela di chi lo presenta.
La disposizione, dettando regole univoche per la predisposizione dei progetti, mira a realizzare un sistema omogeneo sul territorio nazionale, comprimendo la discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nella valutazione delle istanze; contestualmente il soggetto che predispone il progetto tecnico-organizzativo potrà contare su di una sostanziale parità di
trattamento in qualunque Provincia venga presentata l’istanza di autorizzazione.
Il progetto organizzativo e tecnico-operativo:
☞ è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al
Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante (1).
☞ deve illustrare dettagliatamente:
• l’ambito territoriale in cui si intende operare;
• il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedi secondarie e la centrale operativa dell’Istituto;
• le tecnologie che intende impiegare;
• la natura dei servizi che l’Istituto intende svolgere;
• il numero delle guardie che si ritiene di dover impiegare;
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• la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto;
• i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza;
Quanto sopra secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli
Allegati A, B ed E del presente Regolamento (2).
Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:
☞ della coerenza dei servizi;
☞ della sicurezza delle guardie giurate;
☞ delle prescrizioni di sicurezza pubblica, secondo le direttive tecniche
impartite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
☞ della raggiungibilità operativa delle guardie giurate; a tal fine si richiede, obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), una sede operativa principale nel luogo in cui si richiede la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale (operatività) distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o da
altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, come indicato nell’Allegato E, per il supporto logistico e
la sicurezza operativa del personale impiegato in servizio (3).
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ALLEGATO D – REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI
DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI
(Art. 257, commi 3 e 4, del Regolamento di esecuzione)
L’allegato D, articolato in 5 sezioni, riproduce, armonizzandole in un unico corpus normativo, le disposizioni di maggior rilievo contenute, di regola, nei Regolamenti di servizio degli Istituti di Vigilanza privata predisposti – fino ad oggi – dalle Questure, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 12
novembre 1936, n. 2144.
Come noto, secondo una prassi consolidata, il Regolamento di servizio
viene predisposto dai Questori, per poi essere notificato agli Istituti con
efficacia, evidentemente, limitata all’ambito territoriale di competenza dell’Autorità competente ad approvarlo (la Provincia). Tale prassi, ancorché
non pienamente rispondente al dettato dell’art. 1 del citato R.D.L. – il quale, testualmente, al comma 1 prevede che “gli istituti di vigilanza privata
(…) sono posti per quanto riguarda il servizio alla dipendenza del Questore che ne vigila pure l’Ordinamento” –, oltre che, sovente, neppure condivisa dalla giustizia amministrativa e ordinaria, è comunque sempre stata giustificata dalla circostanza che, prima della riforma del 2008, gli Istituti di Vigilanza potevano operare esclusivamente nell’ambito della Provincia di riferimento della licenza.
“Giustificazione”, evidentemente, non più condivisibile alla luce delle importanti innovazioni introdotte in tema dal Decreto. Il venir meno del limite provinciale dell’autorizzazione e la conseguente possibilità per gli Istituti di Vigilanza di operare in diversi ambiti territoriali, in ragione della
propria organizzazione aziendale, rende, infatti, concretamente impossi-
Cfr. TAR Emilia Romagna – Sentenza n. 453 del 10.4.2003; TAR Toscana – Sentenza
n. 1336 del 17.7.2007; TAR Lombardia – Sez. Brescia – Sentenza n. 363 del 6.8.2009;
Tribunale Penale di Pistoia – Sentenza n. 123 del 16.2.2009.
1
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bile il mantenimento della suddetta prassi, obbligando, di converso, ad
una applicazione letterale della norma.
Ciascun Istituto dovrà dunque predisporre il proprio Regolamento, tenendo conto della tipologia di servizi autorizzati, degli ambiti territoriali di operatività (valutandone l’estensione, la conformazione geografica,
le caratteristiche sociali), dell’organizzazione aziendale (comprese le strutture, i mezzi e le tecnologie a disposizione), del numero e della professionalità delle guardie giurate dipendenti. Il Regolamento dovrà, quindi, essere sottoposto al Questore della Provincia presso la quale si trova la sede principale dell’Istituto, il quale ne valuterà l’approvazione,
d’intesa con i Questori delle altre Province interessate, imponendo le prescrizioni che ritenga necessarie nel pubblico interesse.
Le disposizioni contenute nell’Allegato in esame si pongono, quindi, l’obiettivo di creare una regolamentazione il più omogenea possibile sul
territorio nazionale, superando in tal modo i particolarismi delle varie realtà
territoriali, offrendo, al contempo, uno strumento concretamente efficace
per la predisposizione, da parte degli Istituti, del Regolamento di servizio, e per la relativa approvazione da parte dei Questori.
A tal proposito si evidenzia che la predisposizione dei Regolamenti da
parte degli Istituti di Vigilanza dovrà aver luogo una volta che gli stessi
abbiano completato l’adeguamento al Decreto (entro 18 mesi dall’entrata in vigore dello stesso); nelle more continueranno a trovare applicazione i Regolamenti provinciali esistenti, ovvero quelli degli Istituti sino ad ora
approvati.
In linea generale, i requisiti operativi minimi e le regole tecniche previste
dall’Allegato in esame sono state elaborate tenendo presenti:
☞ le “migliori prassi” idonee a rendere effettive ed efficaci le misure di
sicurezza;
☞ l’effettiva durata dei servizi operativi e dei periodi di riposo fra un ser-
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vizio e l’altro, limitando il ricorso alla prestazione di lavoro straordinario nei limiti consentiti dal contratto nazionale di categoria;
☞ l’efficacia e la funzionalità della sala operativa, dei mezzi dell’Istituto
e delle protezioni individuali per il personale operante;
☞ l’accuratezza delle misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella
definizione dei servizi, nonché la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi;
☞ la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento delle guardie giurate;
la circolazione delle informazioni e delle comunicazioni tra l’Istituto di Vigilanza, la Questura di riferimento (quella della sede principale) e le altre Questure eventualmente interessate dai servizi dell’Istituto stesso.
I. Disposizioni generali riguardanti l’organizzazione
dei servizi e l’impiego delle guardie giurate
Passando all’esame concreto del contenuto dell’Allegato D, la I sezione è
dedicata alle disposizioni generali riguardanti l’organizzazione dei servizi e l’impiego delle guardie giurate.
☞ I punti 1.a e 1.b recano, rispettivamente, gli adempimenti e obblighi – elencati in maniera dettagliata – posti a carico del titolare dell’Istituto di Vigilanza (o, in sua vece, l’institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell’Istituto) e delle guardie
giurate.
Quanto agli obblighi posti a carico delle guardie giurate, la norma prevede che le stesse debbano:
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• essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni
mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da
specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
Prima dell’inizio del servizio devono:
• essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall’Istituto di Vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
• assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
In particolare, prima dell’inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
• l’efficienza dell’arma utilizzata in servizio;
• l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
• l’efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc.…) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.
Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio deve darsi immediata
notizia all’Istituto mediante comunicazione alla Centrale Operativa.
Inoltre, le guardie giurate:
• non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni
richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o
di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del TULPS;
• sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;
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• hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle
armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.
☞ Il punto 1.c disciplina invece le modalità di assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate, richiamando, a tal proposito, le
tradizionali previsioni di cui al Regolamento di esecuzione del TULPS.
La norma prevede che il titolare dell’Istituto di Vigilanza, a seguito dell’esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica il
possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del
Prefetto territorialmente competente. L’impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata abbia ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, e abbia prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del Regolamento di esecuzione, previo superamento con esito
positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall’Istituto di Vigilanza interessato (fatte salve le guardie assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un
anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione).
☞ Il punto 1.d, relativo all’orario di lavoro, prevede espressamente che
quest’ultimo sia quello stabilito dal CCNL di categoria e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio deve essere inoltre trasmessa copia della certificazione
liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai 6 mesi dall'Ente Bilaterale nazionale previsto dal CCNL, attestante l'integrale e corretta applicazione dello stesso.
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☞ I punti 1.e, 1.f e 1.g sono infine dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate (con specifico
riferimento alle esercitazioni di tiro).
☞ Quanto alla formazione (1.e), la norma prevede che – fino all’emanazione di apposito Decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione –, l’Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle
guardie giurate dipendenti, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata
di almeno 48 ore.
I corsi di formazione, articolati in lezioni teoriche e pratiche, perseguono i seguenti obiettivi:
• conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata e
le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative
alla sicurezza sul lavoro;
• conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;
• conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;
• frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;
• addestramento all’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di
ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;
• conoscenza approfondita delle norme del TULPS in materia di vigilanza privata;
• Regolamento di attuazione e Decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall’Autorità di P.S.;
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• nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspet-
•
•
•
•
ti normativi relativi all’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso,
custodia e detenzione armi;
nozioni di diritto costituzionale;
contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;
aspetti etico professionali;
nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di
cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.
Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate dovranno superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come
previsto dalla normativa vigente.
È fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono
servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico
con profitto (fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252-bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione).
Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina
dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi.
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Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie
giurate, i titolari degli Istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata
interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.
Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di apprendistato.
☞ Relativamente all’aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate (1.f), la norma prevede che – fino all’emanazione dell’apposito Decreto del Ministero dell’Interno –, il titolare dell’Istituto di Vigilanza predispone con cadenza annuale un documento informativo
di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti; lo stesso provvederà inoltre all’organizzazione dei corsi necessari
all’aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte e
utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero
implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al miglioramento dell’efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e legislative per l’attività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d’arma.
Le materie oggetto di aggiornamento professionale saranno le medesime di cui al precedente punto 1.e, curando in particolare l’approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.
☞ In tema di esercitazioni di tiro (1.g), la norma prevede che per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo
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del porto d’armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con
quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma; il titolare dell'Istituto o un suo delegato
provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti.
Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a 50, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro
con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.
II. Adempimenti particolari relativi ai servizi
La II sezione dell’Allegato tratta degli adempimenti particolari relativi ai
servizi da espletare, articolandosi in distinte sottovoci.
☞ Il punto 2.a si riferisce, in primo luogo, alle disposizioni e agli ordini
di servizio, i quali devono essere predisposti, comunicati, registrati e
custoditi secondo specifiche modalità descritte dalla stessa norma, e rispetto ai quali i soggetti interessati sono tenuti al segreto d’ufficio e ad
usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.
Inoltre, si prevede che le guardie giurate indossino nell'espletamento
del servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provincia
in cui l’Istituto ha la sede principale ovvero, in casi particolari o per
specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del Questore territorialmente competente, il distintivo, anche esso
approvato dal Prefetto, il quale deve essere esposto in modo ben visibile.
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☞ Il punto 2.b individua le dotazioni e gli equipaggiamenti delle guardie giurate (divisa, distintivo, armi, veicoli e relativo equipaggiamento), enunciando le relative prescrizioni.
In primo luogo, la norma stabilisce che spetta agli Istituti di Vigilanza
provvedere affinché le guardie giurate, per l'espletamento dei singoli
servizi, abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto
organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio dell’Istituto, le quali devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.
Ogni guardia giurata per l’espletamento dei servizi sarà dotata della
divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell’Istituto o
del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente
con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe
è ammesso solo in situazioni eccezionali e deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della Provincia ove l’Istituto ha la sede principale, sentiti i Questori interessati.
Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque
preventivamente autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare
per i servizi automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilità
dell’ Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate in
uniforme e devono essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell’ Istituto nelle caratteristiche appro-
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vate dall’ Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la denominazione dell’Istituto di Vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi
dello stesso nonché le uniformi del personale, non devono recare riferimenti al termine “polizia” o “carabinieri” o altri consimili ovvero ad
attività riservate agli organi di polizia.
I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive
e funzionali individuate con il Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, n. 332/1998, e a quanto previsto
dal Decreto in esame, anche con riguardo alle normative che regolano la circolazione stradale.
L’Istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito
registro i controlli e le manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.
L’impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l’eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore, è di norma subordinato all’osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:
• le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;
• il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l’impiego delle munizioni spezzate;
• il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo
e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato;
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• l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di Polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa.
• è vietato presso gli Istituti di Vigilanza istituire armerie o comunque
destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per
l’arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione
del Questore. In tal caso l’arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità
della guardia giurata titolare dell’arma stessa.
• è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell’Istituto il tipo, la marca e la matricola dell’arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L’arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione del
Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente
con l’arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all’Istituto di Vigilanza.
• è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a
qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.
☞ Il punto 2.c attiene al rapporto di lavoro delle guardie giurate con l’Istituto di Vigilanza privata, il quale è regolato dal complesso delle disposizioni contenute nel CCNL di categoria e dagli accordi integrativi
stipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché dal
complesso delle disposizioni normative in materia.
I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guardia giurata sono sanzionati con le procedure ed i provvedimenti con-
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templati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a cura del titolare dell’Istituto al Questore territorialmente competente, unitamente alla
sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione.
Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sulle guardie giurate, ai sensi delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia.
☞ Infine, il punto 2.d è dedicato alla Centrale Operativa, con riferimento particolare alla sede, alle tecnologie impiegate e alle modalità di svolgimento del servizio.
L’attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità del
titolare dell’Istituto, di regola senza soluzione di continuità nell’arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei servizi dell’Istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei turni di operatività. L’accesso alla Centrale Operativa è precluso ai soggetti non autorizzati; la struttura della Centrale deve essere tale da prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone non
autorizzate.
Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque
in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di accesso alla Centrale di persone non autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal titolare dell’Istituto, il quale è tenuto a fornire, oltre ai manuali
operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere all’occorrenza l’immediato intervento delle Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questore
o, in mancanza, previe specifiche intese con la Questura.
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Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni. Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso alle guardie giurate. I registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei
locali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.
In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell'Istituto, ovvero un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino
immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni
opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.
III. Dei singoli servizi di vigilanza privata
La III sezione dell’Allegato assume particolare rilievo, occupandosi di definire in maniera chiara e coerente con l’art. 3 del Decreto le diverse tipologie di servizi nei quali si può estrinsecare l’attività di vigilanza privata.
☞ Il punto 3.a offre una specifica elencazione (articolata in 11 punti) delle diverse tipologie di servizi disimpegnati dagli Istituti di Vigilanza
privata per mezzo delle proprie guardie giurate dipendenti e dei mezzi a propria disposizione, indicando di seguito gli adempimenti generali cui le guardie giurate devono attenersi nello svolgimento di ciascuno dei servizi.
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☞ Il punto 3.b, relativo ai servizi di piantonamento, si apre con l’importante definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.
Tale definizione (3.b.1) risponde alla necessità – esplicitamente manifestata anche dalle Parti Sociali della vigilanza privata mediante un “avviso comune” – di meglio definire il contenuto dell’art. 256-bis del Regolamento di esecuzione – nella parte in cui individua i servizi di esclusiva pertinenza delle guardie giurate –, in quanto l’indeterminatezza
dei concetti di “obiettivo sensibile” e “speciali esigenze di sicurezza”
ha portato, nel tempo, al verificarsi di forme di “erosione” della norma, con la conseguenza che, ad esempio, alcune filiali di istituti di credito, o edifici sede di importanti agenzie pubbliche, ovvero siti di produzione e gestione dell’energia, sono stati affidati a soggetti privi della qualifica di guardia giurata, con evidente detrimento del sistema di
“sicurezza complementare” disegnato dalla riforma normativa del 2008.
Per tale ragione la disposizione in esame sancisce l’obbligatorietà del ricorso a guardie giurate – escludendo quindi la possibilità di affidare i servizi, ad esempio, ad agenzie di portierato –, qualora non vi provvedano
direttamente le Forze dell’Ordine, per le attività di vigilanza inerenti:
• aziende pubbliche o private del settore energetico (sia laddove si tratti di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti
di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
• aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
• raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.
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Analogamente, la disposizione sottrae all’ambito locale i siti con speciali esigenze di sicurezza (art. 256-bis, c. 3, del Regolamento di esecuzione del TULPS), individuandoli espressamente:
• siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità e
l’operatività (ad es. aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
• siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a
persone autorizzate (ad es. strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…);
• siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
• siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di
alto valore artistico ed economico).
In generale, infine, la disposizione chiarisce che è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.
In tal modo viene, ulteriormente, definita la spinosa questione della differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata, rientrando evidentemente i primi, per esclusione, nelle fattispecie non espressamente previste dalla norma in esame.
La linea scelta dal Decreto, peraltro, appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza che già operava una distinzione
tra la mera vigilanza passiva – la quale può essere espletata da personale diverso dalle guardie giurate – ed i “(…) compiti di vigilanza
attiva – che possono comportare l’uso delle armi, la prevenzione e l’immediata repressione dei reati in concorso con le forze dell’ordine, che
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ricadono nel regime di controllo e di autorizzazione previsto dagli artt.
133 e seguenti del t.u.l.p.s. (…) –”, ritenendo tali compiti assimilabili
a quelli svolti “(…) dagli appartenenti alla forze di polizia e distinti,
per tale ragione, dalla attività di portierato, la quale si caratterizza, invece, per essere destinata a garantire l’ordinata utilizzazione dell’immobile da parte dei fruitori senza che vengano in alcun modo in rilevo (se non in via del tutto mediata ed indiretta) finalità di prevenzione
e sicurezza”.2
☞ Il punto 3.b.2 prosegue nella definizione dei servizi occupandosi del servizio di vigilanza fissa diurna o notturna, il quale deve essere espletato,
con riferimento alla natura dell’obiettivo da vigilare, da guardie giurate
armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento e – qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione – munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di
intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell’Istituto.
La guardia giurata dovrà inoltre essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell’Istituto, il quale, d'intesa con il cliente, adotterà ogni utile accorgimento finalizzato
a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.
☞ I successivi punti 3.c e 3.e si occupano, rispettivamente, del servizio
di vigilanza saltuaria in zona e del servizio di intervento su allarme,
Cfr. Cassazione Penale – Sez. I, Sentenza n. 14258 del 12.4.2006; Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 654 del 14.2.2007; TAR Lombardia – Sez. III – Sentenza n.
1674 del 25.5.2010.
2
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chiarendo espressamente di quali dotazioni debba disporre la guardia
giurata che effettua il servizio (…veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto con i contrassegni distintivi ed il
logo dell’Istituto approvati dalle Autorità competenti…) e affermando
il principio per il quale, di norma, tali servizi sono disimpegnati da una
sola guardia giurata, a condizione che l’Istituto sia in grado di organizzarli in modo tale che, nel caso l’operatore rilevi un’effettiva situazione di pericolo, sul posto possa concorrere almeno un’altra pattuglia
di supporto, inviata dalla Centrale Operativa.
☞ Il punto 3.d definisce i servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza, i quali consistono, rispettivamente, nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto e nell’effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate
nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa.
☞ Il punto 3.f definisce i servizi di vigilanza fissa antirapina, i quali consistono nella vigilanza fissa interna o esterna all’obiettivo, da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un
richiamo per possibili azioni criminose.
☞ Il punto 3.g illustra le diverse modalità di svolgimento del servizio,
consistenti in:
• servizio esterno (alle banche, uffici postali ed altri simili obiettivi) (3.g.1);
• servizio svolto in box blindato all’interno dell’obiettivo da vigilare
(3.g.2);
• servizi svolti con l’impiego di unità cinofile (3.g.3).
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☞ Il punto 3.h definisce il servizio di antitaccheggio, il quale si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito
della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia
di persona che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il
furto e/o il danneggiamento dei beni stessi.
☞ Particolare attenzione l’Allegato in esame presta alle regole per l’attività di custodia (3.i), trasporto (3.l) e scorta di valori (3.m), risultando evidente come proprio in tali settori di attività sia maggiormente sentita la necessità di un’omogeneizzazione delle procedure operative.
☞ Significativo, in tal senso, è anche il richiamo operato, per quel che
concerne le attività di trattamento del denaro (3.i.1) – intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità – alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in
conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell’Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale.
A tal proposito si chiarisce che tali attività non devono essere necessariamente svolte da guardie giurate; l’art. 256-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS, infatti, definisce come attività di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, “…la vigilanza nei
luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti…”, e non il trattamento
(da leggersi “maneggio”) del denaro. Tale attività di trattamento è, nel
caso degli Istituti di Vigilanza privata, strumentale all’attività di custodia
e, soprattutto, di trasporto valori; in questo senso può anche essere disimpegnata da guardie giurate, seppur non in via esclusiva.
☞ Al punto 3.l, per quanto concerne il trasporto dei valori, vengono individuate le relative disposizioni generali (3.l.1), le disposizioni particolari per il trasporto del contante (3.l.2), nonché dei massimali pre-
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visti per il trasporto (3.l.3), tenendo presente che, essendo venuto meno il limite provinciale della licenza, e in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono attualmente essere disimpegnati senza limiti territoriali.
Relativamente ai massimali dei valori trasportati si osserva come gli stessi potrebbero risultare non sempre adeguati alle effettive esigenze, in
considerazione, soprattutto, del completamento del piano di riorganizzazione della Banca d’Italia (c.d. Piano Draghi), il quale comporterà
una maggiore circolazione del denaro e percorrenze più lunghe.
A tal fine, fermo restando il limite generale di € 8.000.000 trasportabili, la disposizione in esame demanda ai Questori la valutazione di
particolari esigenze di implemento dei massimali, stabilendo che “(…)
laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l’istituto ha sede, sentiti i Questori delle province interessate dal trasporto”.
☞ Un occhio di riguardo è stato riservato, come da tradizione dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza in questo settore, alle tecnologie per la difesa passiva dei valori, individuando non dei singoli sistemi bensì due filosofie di difesa: 1) rendere inutilizzabile (e quindi non
appetibile) il bene; 2) non consentire l’asportazione dei valori dal furgone (3.l.4).
In analogia con quanto previsto per gli “obiettivi sensibili” e le “speciali esigenze di sicurezza”, la bozza di Decreto sottoposta al Consiglio di Stato recava anche la definizione di beni di rilevante valore
economico; l’intervento proposto dall’Amministrazione è stato però ritenuto impraticabile e, quindi, la previsione è stata espunta dal testo
definitivo.
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Cionondimeno, dal punto di vista squisitamente operativo, per quel che
concerne il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, si ritiene che
tali beni, quando per dimensioni non possano essere trasportati con furgoni blindati, possano essere invece trasportati su mezzi di terzi, scortati da guardie giurate, ovvero su mezzi dell’Istituto di Vigilanza diversi da quelli utilizzati per il trasporto di valori.
I trasporti di beni di rilevante valore economico si effettuano con le modalità indicate nelle Tabelle di cui al punto in esame, e con i massimali ivi indicati aumentati del doppio, fino a un massimo di € 6.000.000.
Oltre tale importo i trasporti dovranno essere specificamente autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d’intesa con i Questori delle Province interessate, tenendo conto, tra l’altro, del massimale
assicurato.
☞ Una questione a parte è rappresentata dai servizi di scorta ai trasporti di armi o parti di armi e agli esplosivi, previsti dalla vigente legislazione di Pubblica Sicurezza e dalla normativa anti-terrorismo (L.
155/2005).
Il Decreto in esame non poteva affrontare nel dettaglio la regolamentazione di tali servizi, attesa la loro specificità. Pertanto, fissati dall’Allegato i principi generali relativi all’attività di scorta (3.m), saranno i
Questori competenti a dover approvare le specifiche modalità di svolgimento del servizio, tenendo presente la tipologia (armi, parti di armi, esplosivi, detonatori, ecc.) e la quantità del materiale trasportato,
la lunghezza del percorso, nonché le peculiarità degli ambiti territoriali interessati dal trasporto, imponendo le prescrizioni ritenute necessarie, sentiti i Questori delle Province interessate al trasporto al fine di garantire la massima sicurezza ed omogeneità di tali servizi sul territorio
nazionale.
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IV. Casi particolari di impiego di guardie giurate e/o di mezzi.
Servizi occasionali e temporanei
La IV sezione dell’Allegato tratta i casi particolari di impiego delle guardie giurate e/o di mezzi.
☞ Il punto 4.a prevede, a fronte di temporanee esigenze connesse alla
domanda di eccezionali servizi di vigilanza (a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di Vigilanza privata diversi), la possibilità, per il titolare di un Istituto, di essere autorizzato dal Questore all’impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri Istituti della stessa o di un’altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta.
Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.
☞ Il punto 4.b enuncia specifiche disposizioni per l’impiego delle guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall’art. 251 del Regolamento di esecuzione, subordinando tale possibilità a particolari adempimenti, espressamente elencati dalla norma.
☞ Il punto 4.c, infine, prevede che gli Istituti di Vigilanza possano svolgere, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia che ha rilasciato
la licenza, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati.
In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d’intesa con il Questore territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento
del servizio limitatamente all’arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.
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V. Disposizioni finali
La V sezione dell’Allegato, contenente le disposizioni finali, disciplina lo
scambio informativo tra l’Istituto di Vigilanza privata e le Questure interessate (quella di riferimento, che approva il Regolamento, e quelle delle altre Province in cui l’Istituto opera), regolando in maniera specifica le
attività che coinvolgono più Uffici, anche al fine di realizzare un adeguato coordinamento tra gli stessi.
☞ In particolare il punto 5.d, nel richiamare il disposto dell’art. 4 del R.D.L.
12 novembre 1936, n. 2144, secondo il quale è attribuito al Questore il potere disciplinare sulle guardie giurate, prevede che, nel caso
di Istituti di Vigilanza che operino in ambiti territoriali composti da diverse Province, l’adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore della Provincia presso la quale la guardia opera ed ha commesso la violazione. Tale segnalazione non deve considerarsi un automatismo ma
solo il frutto della valutazione della portata dei fatti da parte dell’Ufficio che procede al controllo, che valuterà conseguentemente la necessità dell’informativa al Questore che deve adottare il provvedimento.
Per quanto concerne il potere disciplinare del Questore, il Decreto non
poteva, evidentemente, recare in dettaglio le sanzioni disciplinari che
lo stesso può adottare nei confronti delle guardie giurate; d’altra parte, più coerentemente con il carattere generale della norma, la disposizione in esame richiama l’attenzione sulla necessità che nella scelta
delle sanzioni da applicare il Questore tenga conto della gravità del
fatto, non trascurando comunque il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle stesse.
In generale si ritiene che il Questore debba procedere per le mancanze che incidano sulla sicurezza del servizio e delle guardie giurate, la-
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sciando al titolare dell’Istituto di Vigilanza le contestazioni ed i provvedimenti relativi ai fatti di lieve entità (episodi comportamentali).
☞ Infine, il punto 5.e stabilisce che le regole tecniche disciplinano sia il
servizio delle guardie giurate dipendenti dagli Istituti di Vigilanza, ai
sensi del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, sia, per quanto compatibili, delle guardie giurate nominate ai sensi dell’art. 133 del TULPS,
giusto disposto del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, in tal modo chiarendo definitivamente un ricorrente dubbio interpretativo.
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ALLEGATO E – REQUISITI MINIMI PER LE INFRASTRUTTURE
PER LE TELECOMUNICAZIONI
L’Allegato E, premettendo che “l’impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni è esclusivo e limitato ai servizi d’istituto”, elenca i requisiti
tecnologici e strutturali, nonché le dotazioni tecniche, di cui le Centrali
Operative degli Istituti di Vigilanza privata devono disporre.
In ordine crescente ed in relazione alle classi funzionali e agli ambiti territoriali, come definiti dall’art. 2 del Decreto e come stabilito dal punto 4.1.2
dell’Allegato A, si distinguono tre tipologie di infrastrutture per le telecomunicazioni, i cui requisiti minimi sono specificamente indicati per ciascuna di esse:
☞ Centro di comunicazione (A)
☞ Centrale operativa (B)
☞ Centrale operativa avanzata (C)
La disposizione prevede inoltre che i controlli sui sistemi di comunicazione (radio e telefonica) – solo per tali sistemi e non anche per gli altri
impianti indicati nel Decreto, quali quelli di climatizzazione o antincendio – sono svolti dagli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, il quale provvederà secondo quanto stabilito dal D.M. 15 febbraio 2006, recante “Individuazione delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per
contro terzi, ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003,
n. 366”.
Conseguentemente non dovranno più essere richieste alle Zone Telecomunicazioni le verifiche circa l’efficacia dei sistemi di comunicazione degli
Istituti di Vigilanza.
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Resta inteso che, in sede di controllo presso la sede dell’Istituto, la Questura dovrà in ogni caso verificare:
• l’operatività della Centrale in concomitanza con le fasi di erogazione dei servizi offerti dall’Istituto, fermo restando quanto previsto dal
punto 4.1.2 dell’Allegato A;
• che i sistemi di comunicazione siano in grado di garantire la direzione unitaria, la controllabilità, il coordinamento e l’assistenza del
personale operante.
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ALLEGATO F – TABELLE DEL CAPITALE SOCIALE (E/O PATRIMONIO) E
DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
L’Allegato F fissa il capitale sociale (e/o patrimonio netto) degli Istituti di
Vigilanza, nonché la cauzione che dagli stessi deve essere prestata; il tutto parametrato, in modo crescente, in relazione ai servizi e al territorio
autorizzati in licenza.
La disposizione enuncia, in primo luogo, che gli Istituti di Vigilanza devono avere nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle
società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata
dell’attività, almeno pari a quello calcolato con le modalità indicate nella
tabella riportata nello stesso Allegato, in relazione alle caratteristiche individuate dall’art. 2, c. 2, lett. a) e b), del Regolamento.
Con le medesime modalità viene individuato l’importo della cauzione, di
cui all’art. 137 del TULPS, prestata nei modi previsti dalla legge.
Per quanto concerne il capitale sociale, in primo luogo, è importante sottolineare come la possibilità di fissare dei limiti relativamente al capitale
minimo sia una regola normalmente accettata a livello comunitario come
a livello nazionale (un tipico esempio è costituito dalla regolamentazione
dei rapporti con la Banca d’Italia). Addirittura, a livello comunitario, il capitale sociale è uno dei parametri richiesti per l’attuazione del framework
sul ricircolo del denaro nell’ambito dell’ Eurosistema.
In ordine, invece, alla cauzione, l’esigenza di definire parametri univoci
per l’individuazione della stessa deve essere letta in relazione alla possibilità di esercitare con una sola licenza di vigilanza privata nell’ambito
territoriale prescelto dal richiedente, il quale può essere provinciale, ultraprovinciale, regionale ovvero nazionale. Conseguentemente la cauzione
non potrà più essere, come accadeva antecedentemente alla riforma, ca-
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librata esclusivamente in base alle peculiarità del territorio in cui l’impresa opera e, quindi, demandata all’esclusiva valutazione dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.
Appare, invece, più coerente con le finalità della cauzione – in particolare
con l’intento di garantire non l’adempimento civilistico delle obbligazioni assunte dal titolare della licenza nell’esercizio della propria attività, bensì l’assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge, non solo di pubblica sicurezza,
connessi alla conduzione dell’Istituto (comprese le prescrizioni imposte nella
licenza) – la scelta di determinarne l’ammontare ancorandolo a parametri
certi, quali la classe funzionale, il livello dimensionale, l’ambito territoriale, le
infrastrutture utilizzate e la complessità degli apparati tecnologici impiegati.
Resta, evidentemente, rimessa alle valutazioni del Prefetto la misura dell’incameramento previsto dal comma 3 dell’art. 137 del TULPS, collegata alla gravità del comportamento posto in essere, sempre nel rispetto del
principio generale che assiste l’attività sanzionatoria amministrativa, ossia quello della gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Per quel che concerne l’adeguamento delle cauzioni degli Istituti già autorizzati all’atto dell’entrata in vigore del Decreto, si ritiene che si possa procedere al suddetto adeguamento all’atto del rinnovo annuale del titolo, sulla base dei parametri fissati dall’Allegato in esame e considerando la situazione
– in termini di estensione territoriale, servizi autorizzati e numero di guardie
giurate dipendenti – dell’Istituto al momento del rinnovo. Resta inteso che, decorsi i 18 mesi della fase transitoria, la cauzione andrà adeguata in base all’eventuale nuovo assetto che gli Istituti nel frattempo si siano dati.
Procedendo in tale maniera, si potrà evitare di dover adeguare le cauzioni per tutti gli Istituti contemporaneamente alla scadenza della fase di adeguamento, eventualità che comporterebbe un notevole aggravio per gli Uffici che si occupano di curare i relativi procedimenti amministrativi.
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Di seguito le Tabelle riportate dall’Allegato:
A mero titolo esemplificativo si riportano di seguito tre simulazioni di determinazione della cauzione:
☞ Esempio 1: Istituto di Vigilanza che richiede di operare nelle Classi funzionali A, B, D, E, in Ambito 1 e, in particolare, in una città
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come Grosseto, con un Livello dimensionale 2 (tra 26 e 50 dipendenti).
Cauzione: € 90.000 (come da Allegato F).
Essendo Grosseto una Provincia con una popolazione residente pari
a 227.063 abitanti (dato ISTAT), e quindi inferiore ai 300.000 abitanti previsti dall’Allegato F, la cauzione non deve essere ulteriormente incrementata in funzione della popolazione.
☞ Esempio 2: Istituto di Vigilanza che richiede di operare nelle Classi
funzionali A, B, D, E, Ambito 1, in una città quale Arezzo, con Livello
dimensionale pari a 2 (tra 26 e 50 dipendenti).
Cauzione: € 90.000 (come da Allegato F), cui aggiungere la quota legata alla popolazione.
Considerato che da fonte ISTAT risultano in Provincia di Arezzo 348.127
abitanti, aggiungendo alla cauzione precedentemente calcolata 1.000
€ ogni 10.000 abitanti (348.127/10.000x1.000 = € 34.812), la cauzione risulterà pari ad € 124.812 (90.000+34.812).
☞ Esempio 3: Istituto di Vigilanza che richiede di operare nelle Classi funzionali A, B, D, E, Ambito territoriale 4, coincidente con la Regione
Toscana, con livello dimensionale 4 (oltre 100 dipendenti).
Cauzione: € 150.000 (come da Allegato F), cui aggiungere la quota
legata alla popolazione.
Considerato che da fonte ISTAT risulta nella Regione Toscana una popolazione residente pari a 3.730.130 abitanti, aggiungendo alla cauzione precedentemente calcolata 1.000 € ogni 10.000 abitanti fino ai
3.000.000 di abitanti (3.000.000/10.000x1.000 = € 300.000) e 500
€ ogni 10.000 abitanti, oltre i 3.000.000 di abitanti,
(730.130/10.000x500 = € 36.506), la cauzione definitiva sarà pari
ad € 486.506 (150.000+300.000+36.506).
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ALLEGATO F1 – TABELLA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
RESPONSABILITÀ CIVILE CONTO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE
CONTRATTUALE DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
L’Allegato F1 fissa le coperture assicurative minime richieste all’Istituto di
Vigilanza, parametrate in modo crescente in relazione ai servizi e al territorio autorizzati in licenza. La disposizione è di particolare rilievo in ragione del fatto che fissa, per la prima volta, l’obbligo per gli Istituti di Vigilanza di munirsi di un’adeguata copertura assicurativa.
Di seguito le Tabelle riportate dall’Allegato:
Gli Allegati F2, G e H, infine, riportano le Tabelle delle cauzioni, i requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza e le
caratteristiche minime del progetto organizzativo relativi agli Istituti di Investigazione privata e di Informazioni commerciali.
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2. Conclusioni
Abbiamo detto che il Decreto fissa le regole.
È evidente che rispettare le regole non è facile, richiede impegno, determinazione e (a volte) sacrificio, che, all’inizio, saranno concentrati nei 18
mesi che il Decreto prevede per l’adeguamento alle nuove regole.
Sarà un periodo difficile, di lavoro duro, non solo per le aziende (e la
Pubblica Amministrazione chiamata a governare la transizione) ma anche per i lavoratori che dovranno affrontare le possibili difficoltà di questo periodo (diversa organizzazione del lavoro, differente distribuzione sul
territorio, gestione unificata degli Istituti, per citare qualche esempio), tenendo presente che solo al termine dell’adeguamento degli Istituti si potrà partire con una nuova stagione della sicurezza privata.
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Finito di stampare nel mese di maggio 2011
dalla Tipolitografia CSR - Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma
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ENTE BILATERALE NAZIONALE
VIGILANZA PRIVATA
L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata è un organismo paritetico costituito nel
2002 su iniziativa delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori: A.N.I.V.P.; ASSIV; ASSVIGILANZA; UNIV; AGCI Produzione e
Servizi di Lavoro; Lega Coop Servizi; CONFCOOPERATIVE e FILCAMS - CGIL; FISASCAT - CISL; UILTuCS.
L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di
lucro ed ha tra i suoi obiettivi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore
della Vigilanza privata con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale
delle Guardie Giurate, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed europee.
In aggiunta a tali funzioni, assume particolare rilevanza il rilascio della Certificazione
liberatoria, strumento di attestazione di correttezza dello svolgimento dell’attività, recepito in specifica norma di legge dall’ordinamento vigente. Inoltre rilascia il parere di
conformità per i contratti di apprendistato in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia.
Di specifica rilevanza assumono le iniziative editoriali riguardanti particolari argomenti dei comportamenti delle Guardie Giurate nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il presente quaderno illustra le indicazioni specifiche del Decreto ministeriale in materia
di capacità tecnica e qualità dei servizi degli Istituti di Vigilanza privata e aggiorna i contenuti del “Vademecum della Guardia Particolare Giurata incaricata di pubblico servizio”.
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QUADERNI DELLA VIGILANZA PRIVATA IL DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI CAPACITÀ TECNICA E QUALITÀ DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
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MATERIA DI CAPACITÀ TECNICA
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