Statuto Confindustria Marche
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Statuto Confindustria Marche
Statuto di Confindustria Marche Approvato dalla Giunta di Confindustria Marche il 25 giugno 2012 Art. 1- Costituzione, Sede e denominazione Tra le Associazioni Industriali delle Marche operanti nell’ambito della Confindustria è costituita, con sede in Ancona, la Federazione Regionale degli Industriali delle Marche, denominata “Confindustria Marche”. Confindustria Marche aderisce a Confindustria con adozione del logo della Confindustria ed esercita il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Confindustria Marche adotta il Codice etico Confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza. Confindustria Marche non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. E’ prevista la possibilità di sedi secondarie e di uffici staccati previa approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 2 – Finalità, funzioni, compiti e scopi Confindustria Marche, nel rispetto delle norme dello Statuto confederale, è apartitica e con particolare riguardo agli articoli 3 e 9, persegue le finalità, esercita le funzioni e svolge i compiti di seguito indicati: a) rappresentanza e tutela degli interessi del settore industriale a livello regionale; b) coordinamento delle Associazioni componenti nell’individuazione degli obiettivi di rilevante interesse per la categoria e nell’espletamento delle attività istituzionali a favore delle imprese aderenti; c) promozione di forme e strumenti di sinergia tra le componenti del sistema confindustriale regionale e nazionale per assicurare economicità complessiva, efficienza ed efficacia delle attività destinate alle imprese; d) partecipazione alla formazione degli organi di Confindustria secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti confederali nonché attività di raccordo e cooperazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni di settore; e) consulenza e informazione a favore delle Associazioni aderenti, relativamente ai problemi di maggiore interesse per il sistema industriale; f) istituzione e gestione unitaria di servizi di comune interesse, per delega delle Associazioni aderenti, ogniqualvolta si possano realizzare economie di scala. g) promozione della cultura di impresa che va intesa anche come valore positivo per la società, rispetto dei principi di mercato e di libera concorrenza; h) svolgimento di attività di analisi e studio su aspetti congiunturali del settore industriale nella regione; i) partecipazione all’attività di programmazione e di pianificazione territoriale della Regione Marche per uno sviluppo regionale integrato, concertato, sostenibile e territorialmente 2 equilibrato; j) promozione e sostegno in ordine alle politiche per la ricerca e l’innovazione, per l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane e per la formazione permanente delle risorse umane al fine di mantenere adeguati i livelli di competitività sui mercati mondiali; k) collaborazione con la Regione ed altre pubbliche amministrazioni di livello regionale, con le autonomie funzionali, con le Istituzioni comunitarie nonché con le altre formazioni sociali, politiche e sindacali regionali per l’individuazione, la predisposizione e l’attuazione di progetti regionali riguardanti lo sviluppo socio-economico e la rete infrastrutturale del territorio marchigiano. Art. 3- Diritti ed Obblighi L’adesione a Confindustria Marche comporta per le Associazioni federate il diritto alla consulenza ed all’assistenza nelle materie attribuite alla competenza di Confindustria Marche stessa. Essa comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e di agire in conformità alle deliberazioni prese dagli Organi Direttivi federali. Le Associazioni federate dovranno fornire una copia del proprio Statuto, l’elenco dei componenti degli organi sociali e trasmettere le informazioni sulle deliberazioni dei propri Organismi Direttivi relative a materie considerate di interesse di Confindustria Marche. Esse segnaleranno, ogni semestre, le variazioni dei propri quadri direttivi e forniranno un elenco aggiornato delle proprie aziende associate con relativo numero di dipendenti. Art. 4- Contributi A Confindustria Marche le Associazioni Federate versano un contributo minimo annuale pari al 6% dei contributi associativi risultanti dal bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea di ciascuna Associazione federata per l’anno precedente da erogarsi in rate uguali, quadrimestrali, anticipate. La Giunta con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti e la presenza della maggioranza delle Associazioni federate potrà deliberare eventuali contributi straordinari (proporzionali e non) finalizzati a specifiche occorrenze. Le Associazioni non in regola con il versamento dei contributi ordinari e straordinari, salvo determinazioni diverse e motivate della Giunta, non possono partecipare agli Organi ed alle delibere di Confindustria Marche, ed i loro associati non possono ricoprire cariche federali. Art. 5 - Organi di Confindustria Marche Sono Organi di Confindustria Marche: - la Giunta; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - i Vicepresidenti; - il Collegio dei Revisori Contabili; - I Probiviri Tutte le cariche di Confindustria Marche sono gratuite e possono essere ricoperte, ad eccezione dei Revisori Contabili e dei Probiviri, soltanto da rappresentanti di aziende aderenti alle Associazioni Federate, in regola con il completo inquadramento. E’ altresì condizione per l’accesso alle cariche la piena affidabilità dei candidati sotto l’aspetto legale e morale. 3 Si applica la delibera della Giunta Confederale per l’incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative. Art. 6 – Giunta – Composizione e durata La Giunta Confindustria Marche è formata: - dal Presidente; - dai Presidenti delle Associazioni federate; - dai componenti il Consiglio Direttivo che non ne facciano già parte ad altro titolo; - dagli ex Presidenti di Confindustria Marche, purché soci o aventi responsabilità in aziende aderenti alle Associazioni Federate; - dal Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria; - dal Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori; - dai Presidenti delle Consulte di settore regolarmente costituite ai sensi del successivo art. 18; ed inoltre, da un numero variabile di membri per ogni Associazione territoriale tenendo conto della loro incidenza ponderale così calcolata: 1) si pone uguale a 100 l’importo totale dei contributi ordinari percepiti da Confindustria Marche nell’esercizio finanziario nel corso del quale viene eletta la giunta Regionale; 2) si calcola l’incidenza percentuale dei contributi versati da ciascuna Associazione federata; 3) si attribuisce a ciascuna Associazione il numero dei rappresentanti, secondo le seguenti proporzionalità: - un rappresentante ogni tre punti percentuali fino al 15% del valore di cui al punto 2); - un rappresentante ogni cinque punti percentuali fra il 16 e il 25%; - un rappresentante ogni sette punti percentuali dal 26% in poi. Gli arrotondamenti vengono fatti al numero superiore quando il resto sia maggiore della metà della percentuale richiesta per ottenere un altro rappresentante. Ciascuna Associazione federata indica i nominativi dei propri rappresentanti entro il 30 luglio dell’anno successivo a quello in cui vengono nominati il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Questi componenti la Giunta durano in carica tre anni. Scaduto il termine di cui sopra la nuova Giunta entra in carica in presenza delle designazioni della maggioranza delle Associazioni Federate. I componenti di Giunta possono permanere allo stesso titolo per una durata massima di 6 anni consecutivi. Il Presidente può nominare quali componenti di Giunta Confindustria Marche tre persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale regionale; esse durano in carica fino alla scadenza del Presidente che li ha nominati. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni di Giunta persone che possono fornire contributi alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché coloro che hanno cariche confindustriali a livello nazionale. Art. 7- Giunta - Compiti La Giunta Confindustria Marche è l’organo rappresentativo dell’imprenditoria regionale nelle sue varie articolazioni; al suo interno vengono dibattute e determinate le linee politiche di attività di Confindustria Marche. Sono compiti della Giunta: a) eleggere il Presidente di Confindustria Marche e, su proposta di quest’ultimo, i Vicepresidenti; b) determinare gli indirizzi generali ed approvare il programma di attività del Presidente; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) approvare le determinazioni contributive; 4 e) approvare gli indirizzi generali dell’attività di Confindustria Marche e verificare i risultati raggiunti; f) nominare la Commissione di designazione del Presidente; g) eleggere i Probiviri e i Revisori dei Conti; h) riconoscere le Consulte di settore ed approvarne i regolamenti; i) modificare il presente Statuto con il voto favorevole di due quinti dei componenti di Giunta. Art. 8- Giunta – Funzionamento La Giunta si riunisce di norma tre volte l’anno ed, inoltre, ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda 1/4 dei componenti la Giunta medesima, oppure un’Associazione costituente; in caso di impedimento del Presidente, viene convocata dal Vicepresidente. Nell’occasione delle riunioni ordinarie il Presidente svolgerà una relazione sull’attività svolta nel corso del quadrimestre precedente ed illustrerà il progetto di attività per il quadrimestre successivo. La Giunta di Confindustria Marche è convocata con lettera da inviare per fax o e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d’urgenza, la Giunta può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni. Nelle convocazioni devono essere indicati data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. In apertura della riunione viene effettuata la verifica del quorum costitutivo e l’approvazione del verbale della seduta precedente. La partecipazione non è delegabile. Sono ammessi collegamenti in videoconferenza o con altri strumenti similari, previo accertamento dell’identità dei soggetti. La videoconferenza costituisce lo strumento preferenziale di partecipazione “virtuale” ed alternativa a quella fisica; sono comunque ammesse anche altre modalità come l’audioconferenza. Rimane esclusa ogni possibilità di videoconferenza e audio conferenza nel caso di votazione a scrutinio segreto. La Giunta in materia ordinaria ed in seconda convocazione – prevista dopo un’ora dalla prima convocazione - potrà deliberare con qualsiasi numero di presenti. Le deliberazioni sono considerate valide se hanno il parere favorevole della metà più uno dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti e le schede bianche. In caso di parità, per le votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente. Per l’elezione del Presidente è indispensabile la presenza di due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie (art. 7) è necessario il voto favorevole di due quinti dei componenti di Giunta; per lo scioglimento di Confindustria Marche (art. 27) è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei componenti della Giunta; è possibile il referendum, che si svolgerà secondo le procedure confederali. Alle riunioni prenderanno parte con funzioni consultive i Direttori delle Associazioni Federate e il Direttore di Confindustria Marche che funge da Segretario verbalizzante. Vi è automatica decadenza dei componenti a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate. Art. 9- Consiglio Direttivo – Composizione e Durata Il Consiglio Direttivo è formato: - dal Presidente di Confindustria Marche; - dai Presidenti delle Associazioni federate, - dai cinque componenti designati in numero di uno da ciascuna Associazione Territoriale federata; i componenti designati dalle Associazioni territoriali federate decadono automaticamente in occasione della cessazione del mandato del Presidente della Associazione medesima; - dall’ultimo Past President. - dal Presidente Comitato Regionale Piccola Industria; 5 - dal Presidente Comitato Regionale Giovani Imprenditori; - dal Presidente Consulta Regionale Costruttori Edili. Il Presidente inoltre propone al Consiglio Direttivo l’attribuzione di formali deleghe o incarichi a componenti il Consiglio stesso o ad altri imprenditori quali responsabili del Centro Studi e dell’Amministrazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo le persone che possono dare un contributo alla discussione degli argomenti previsti dall’ordine del giorno, nonché coloro che hanno cariche confindustriali a livello nazionale. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono permanere allo stesso titolo per una durata massima di 6 anni. Art. 10- Consiglio Direttivo - Compiti Al Consiglio Direttivo spetta di: 1) attuare le deliberazioni della Giunta; 2) individuare le azioni e i comportamenti operativi, necessari a concretizzare gli indirizzi politici fissati dalla Giunta; 3) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione della Giunta e deliberare sui capitoli di spesa più significativi nell’ambito delle previsioni di bilancio; 4) deliberare la nomina e la revoca del Direttore Generale di Confindustria Marche; 5) deliberare sulle assunzioni del personale di Confindustria Marche ed approvare le modifiche status e la struttura retributiva; 6) deliberare sulla struttura funzionale di Confindustria Marche e sulle conseguenti mansioni attribuite al personale; 7) esercitare, in via transitoria e permanente, eventuali funzioni di competenza della Giunta, su precisa delega della stessa; 8) assumere in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Giunta, convocando la medesima per la ratifica entro 15 giorni dalla deliberazione; 9) nominare i rappresentanti di Confindustria Marche in tutti gli organismi ove tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta. Art. 11- Consiglio Direttivo - Funzionamento Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese secondo un calendario stabilito dal Presidente, previa apposita convocazione. Viene convocato dal Presidente ogni volta si presenti la necessità, anche su richiesta motivata di ¼ dei componenti. Il Consiglio Direttivo prende le sue deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tenendo conto di astenuti e schede bianche. Esso viene convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente con lettera fax o e-mail da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione. La lettera di convocazione deve contenere, oltre al luogo, la data e l’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via d’urgenza, con preavviso di 3 giorni Ciascuno dei componenti il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto ed in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. La partecipazione non è delegabile. Sono ammessi collegamenti in videoconferenza o con altri strumenti similari, previo accertamento dell’identità dei soggetti. La videoconferenza costituisce lo strumento preferenziale di partecipazione “virtuale” ed alternativa a quella fisica; sono comunque ammesse anche altre modalità come l’audioconferenza. Rimane 6 esclusa ogni possibilità di videoconferenza e audio conferenza nel caso di votazione a scrutinio segreto. In apertura della riunione viene effettuata la verifica del quorum costitutivo e l’approvazione del verbale della seduta precedente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono parte con voto consultivo i Direttori delle Associazioni Federate ed il Direttore di Confindustria Marche; quest’ultimo svolge le funzioni di segretario verbalizzante. I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o siano assenti al 50% delle riunioni nel corso di un anno solare decadono automaticamente dalla carica; in tal caso il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione su designazione dell’Associazione di appartenenza del Consigliere decaduto, salvo ratifica da parte della Giunta di Confindustria Marche nella prima riunione successiva. Art. 12- Presidente - Elezione La Giunta di Confindustria Marche elegge una Commissione di Designazione, composta di cinque membri scelti anche al di fuori dei propri componenti, ai quali affida il compito di individuare e proporre tra tutti i soci delle Associazioni Federate, con esperienza associativa consolidata e riconosciuta, uno o più nominativi per l’elezione del Presidente. La Commissione di Designazione ascolta chiunque ritenga opportuno e comunque interpella: a) gli ex Presidenti di Confindustria Marche; b) i Presidenti delle Associazioni territoriali Federate; c) i Presidenti delle Consulte regionali di settore; d) i Presidenti del Comitato Regionale della Piccola Industria e del Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori; e) tutti gli altri componenti della Giunta di Confindustria Marche. Essa, entro trenta giorni dall’affidamento dell’incarico, comunicherà il risultato del proprio lavoro alla Giunta di Confindustria Marche, che procederà alla elezione del Presidente secondo le disposizioni dell’art. 8. In caso di necessità il mandato alla Commissione sarà rinnovato per altri trenta giorni. Art. 13 Presidente e Vicepresidente operativo Il Presidente di Confindustria Marche è eletto dalla Giunta a scrutinio segreto tra i candidati proposti dalla Commissione di designazione tra tutti i soci delle Associazioni Federate secondo quanto previsto dall’art. 8; dura in carica tre anni. La carica di Presidente di Confindustria Marche non è compatibile con la carica di Presidente di una Associazione federata. In caso di cumulo l’opzione deve essere esercitata entro 15 giorni dalla nomina. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio, la rappresentanza legale di Confindustria Marche e provvede alla sua ordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, il Vice presidente più anziano assume le funzioni di Presidente. In caso di impedimento definitivo del Presidente si deve procedere alla nuova elezione entro 3 mesi. Il Presidente eletto potrà indicare tra i componenti designati del Consiglio Direttivo il Vicepresidente operativo, sottoponendo tale nominativo alla elezione da parte della Giunta di Confindustria Marche. Il Vicepresidente operativo dura in carica tre anni. Esso non può appartenere alla stessa Associazione della quale è socio il Presidente ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Presidente e lo coadiuva nello svolgimento delle attività di Confindustria Marche. 7 Art. 14 – Vicepresidenti di diritto Rivestono la qualifica di Vicepresidenti di diritto di Confindustria Marche i Presidenti del Comitato Regionale Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale Piccola Industria nonché i Presidenti in carica delle Associazioni Territoriali federate. Art. 15- Presidente e Vicepresidente operativo - Compiti Al Presidente spetta di: a) esercitare a tutti gli effetti e in tutte le sedi la rappresentanza di Confindustria Marche; b) convocare e presiedere le riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria Marche; c) curare l’attuazione delle deliberazioni degli stessi organismi; d) curare il buon andamento generale di Confindustria Marche; e) esercitare ogni atto che non sia di competenza di uno degli altri Organi, in base al presente Statuto. Il Vicepresidente operativo coadiuva il Presidente nell’esecuzione dei compiti ad esso spettanti ovvero assolve agli incarichi che il medesimo può affidargli, occasionalmente o stabilmente. Il Vicepresidente è responsabile del suo operato di fronte al Presidente ed al Consiglio Direttivo. Art. 16 – Collegio dei Revisori contabili La Giunta, in anni diversi dall’elezione del Presidente, elegge a scrutinio segreto un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci dell’Associazione, in una lista di almeno dieci candidati. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Giunta, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni federate. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. Ciascun componente di Giunta può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte, in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica tre anni, scadono in anno diverso da quello dell’elezione del Presidente e sono rieleggibili senza limite di mandato. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce alla Giunta con la relazione sul Bilancio consuntivo dell’esercizio; al Collegio sono demandate, in quanto applicabili, le funzioni di cui all’art. 2404 del Codice Civile. I Revisori contabili assistono alle riunioni della Giunta. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età. Art. 17 - Probiviri La Giunta in ogni triennio (in anno diverso da quello dell’elezione del Presidente) elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun componente la Giunta può esprimere fino a un massimo di due preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare la Giunta chiamata all’elezione, il Presidente invita le Associazioni federate a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa. 8 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra Organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia scelto tra i cinque eletti dalla Giunta. Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i tre Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso la nomina sarà richiesta dai due probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Ancona che provvederà alla scelta sempre tra i cinque Probiviri eletti dalla Giunta. Il Presidente del Collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Confindustria Marche entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dalla Giunta designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dalla Giunta, convocati in collegio speciale. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. Art. 18 - Rapporti con le Associazioni di Categoria e Consulte di Settore Anche sulla base delle norme statutarie nazionali, Confindustria Marche è interlocutore delle Associazioni Nazionali di Categoria su materie di Politica Industriale Regionale. Con le Associazioni Nazionali di Categoria Confindustria Marche, d’intesa con le Associazioni federate, può stipulare contratti di servizio organizzativo finalizzati a migliorare l’assistenza e la 9 rappresentanza delle imprese del settore di riferimento. A tale fine i settori merceologici presenti in ambito regionale possono dare vita a Consulte. Esse hanno carattere consultivo e sono costituite da rappresentanti delle imprese e delle Associazioni Federate nelle quali il settore è presente. Le Consulte sottoporranno all’approvazione della Giunta di Confindustria Marche un Regolamento operativo, nell’ambito del quale siano previsti il numero dei componenti, la loro distribuzione fra le Associazioni Federate, le modalità di funzionamento, la nomina del Presidente. Il Regolamento dovrà comunque essere conforme allo spirito del presente Statuto; esso dovrà inoltre precisare che sono compiti della Consulta: a) proporre, promuovere e gestire iniziative e interventi a favore del settore, sentita la Presidenza di Confindustria Marche; b) esprimere pareri su problemi di interesse del settore, quando ve ne sia richiesta da uno degli Organi di Confindustria Marche; c) coordinare a livello regionale l’attività delle corrispondenti Sezioni delle Associazioni Federate; d) predisporre studi e rilevazioni di dati; e) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi di rappresentanti del settore da nominare in seno a quegli Organismi, nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa. Gli impegni di spesa delle Consulte, a carico del bilancio di Confindustria Marche, devono essere concordati con il Consiglio Direttivo. Art. 19- Comitato Regionale per la Piccola Industria Il Comitato regionale per la Piccola Industria è composto da quindici membri nominati in ragione di tre da ciascun Comitato Piccola Industria delle Associazioni Federate. Il Comitato, così costituito, elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti. Il Presidente è Vicepresidente di diritto di Confindustria Marche e fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo. Spetta al Comitato di: a) esprimere pareri in ordine a problemi riguardanti le imprese di minori dimensioni, quando ne sia richiesto da uno degli Organi di Confindustria Marche; b) proporre alla Presidenza di Confindustria Marche iniziative ed interventi a favore delle imprese di minori dimensioni; c) predisporre studi o rilevazioni di dati; d) proporre al Presidente i nominativi di rappresentanti in seno a quegli organismi nei quali la presenza delle imprese di minori dimensioni sia prevista o ammessa. Il Comitato può predisporre un Regolamento, contenente le norme per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dalla Giunta di Confindustria Marche. Art. 20 - Comitato Regionale Giovani Imprenditori Il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori è composto da quindici membri nominati in ragione di tre da ciascuno dei Gruppi Territoriali delle Associazioni Federate. Il Comitato, così costituito, elegge nel proprio seno il Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente è Vicepresidente di diritto di Confindustria Marche e fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo. Spetta al Comitato di: a) esprimere pareri in ordine a problemi di varia natura, quando ne sia richiesto da uno degli Organi di Confindustria Marche; b) coordinare a livello regionale l’attività dei Gruppi esistenti in seno alle Associazioni Federate; 10 c) proporre alla Presidenza di Confindustria Marche iniziative ed interventi; d) svolgere, in accordo con il Consiglio Direttivo di Confindustria Marche, attività conformi allo spirito emergente degli Statuti della Confindustria e delle Associazioni Federate nelle parti di competenza; e) nominare i propri rappresentanti in seno agli Organi Confederali dei Giovani Imprenditori; f) svolgere funzioni di tramite con il Comitato Centrale Giovani Imprenditori di Confindustria. Il Comitato può predisporre un Regolamento, contenente le norme per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dalla Giunta di Confindustria Marche. Art. 21- Centro Studi In relazione a quanto previsto dall’art. 2, lettera h), sarà istituito un Centro Studi regionale, con il compito di svolgere nel quadro degli obiettivi di Confindustria Marche, un’attività di studio e di ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico di interesse regionale. Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica agli Organi di Confindustria Marche e delle Associazioni costituenti e alle formazioni regionali aderenti su particolari argomenti ad esso sottoposti. Al Centro Studi è preposto un Consigliere Incaricato nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Art. 22 - Amministratore L’Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito su proposta del Presidente. L’Amministratore sovrintende all’amministrazione del patrimonio e alla gestione dei fondi di Confindustria Marche. All’uopo ha il potere, con firma congiunta a quella del Direttore Generale, di: a) emettere assegni bancari per conto di Confindustria Marche su conti correnti della stessa presso Istituti di Credito, per far fronte alle spese; b) girare per l’incasso vaglia, assegni ed effetti bancari; c) compiere ogni altra operazione bancaria; d) fare qualsiasi operazione presso amministrazioni di Stato, regionali, provinciali e comunali, postali, telegrafiche e telefoniche, presso le dogane, le Ferrovie dello Stato, le esattorie comunali e simili. Art. 23 – Direttore Generale Il Direttore Generale coadiuva il Presidente, il Vicepresidente, l’Amministratore ed i componenti il Consiglio Direttivo nell’esecuzione dell’attività di Confindustria Marche. E’ responsabile del funzionamento della struttura di Confindustria Marche e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa. E’ nominato o revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; lo stesso Organo ne precisa le attribuzioni e ne fissa il trattamento economico e normativo. Egli è il capo del personale e propone al Consiglio Direttivo assunzioni e licenziamenti. Provvede ai collegamenti ed ai raccordi ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, tra tutte le componenti del sistema confindustriale. Il Direttore Generale, con firma congiunta a quella dell’Amministratore, ha i seguenti poteri: a) emettere assegni bancari per conto di Confindustria Marche su conti correnti della stessa presso Istituti di Credito, per far fronte alle spese; b) girare per l’incasso vaglia, assegni ed effetti bancari; c) compiere ogni altra operazione bancaria; 11 d) fare qualsiasi operazione presso amministrazioni di Stato, regionali, provinciali e comunali, postali, telegrafiche e telefoniche, presso le dogane, le Ferrovie dello Stato, le esattorie comunali e simili. Art. 24 - Disposizioni generali sulle cariche Le cariche federali sono elette a scrutinio segreto e sono sempre gratuite. Le candidature, salvo il caso particolare concernente la Presidenza, vengono espresse liberamente dai componenti degli organi competenti alle elezioni. Allorché si tratti di eleggere Organi collegiali o comunque cariche plurime, si attua il criterio del voto limitato, nel senso che ciascun elettore può votare per un numero di candidati che non superi i 2/3 dei seggi da coprire. Tutte le cariche durano tre anni e possono essere ricoperte allo stesso titolo fino ad un massimo di sei anni consecutivi, fatte salve le disposizioni specifiche relative al Presidente e Vicepresidente operativo (art.13), al Collegio dei Revisori Contabili (art. 16) e dei Probiviri (art. 17). Possono accedere alle cariche sociali, con eccezione fatta per i Sindaci Revisori ed i Probiviri, i rappresentanti delle aziende socie delle Associazioni Federate; se l’azienda rappresentata perde la qualità di socio il rappresentante decade automaticamente dalla carica. Le cariche presuppongono posizioni di responsabilità aziendale di grado rilevante, come definito dal Regolamento Confederale. I componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta di Confindustria Marche sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento: • della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale; • della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale; • dell’assunzione di: o incarichi non elettivi di contenuto politico; o posizioni direttive in una formazione politica. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri di Confindustria Marche deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d’ufficio il Collegio dei Probiviri confederali. L’incompatibilità non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi di Confindustria Marche una valutazione di opportunità vincolante. Valgono inoltre i seguenti principi confederali: Non sono rieleggibili, nell’immediato, i componenti dichiarati decaduti. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Vige il principio inderogabile dello scrutinio segreto per le nomine e le deliberazioni su persone. Vige la regola della equiparazione delle schede bianche ad astensioni. I pareggi e ballottaggi seguono la direttiva confederale. Il numero dei candidati deve essere sempre superiore al numero degli eligendi. Per la formalizzazione delle candidature per le cariche è previsto il parere obbligatorio dei Probiviri, preventivo alla elezione. Art. 25 - Patrimonio e Amministrazione Il Fondo comune di Confindustria Marche è formato: a) dai contributi versati dalle Associazioni Federate di cui all’art. 4; b) dagli eventuali contributi derivanti dal “Fondo Start-up” e dal “Fondo Regionale di sistema” di cui all’art. 9 dello Statuto di Confindustria. c) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali; 12 d) dai beni mobili e immobili e da ogni altro valore che venga in legittimo possesso di Confindustria Marche; Con il Fondo comune si provvede alle spese di funzionamento di Confindustria Marche ed a tutte le occorrenze delle attività federali. Il Fondo Comune, è indivisibile fra gli associati per tutta la durata della Federazione e non si provvede alla distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione. Art. 26 - Amministrazione e Fondo L’esercizio finanziario di Confindustria Marche è annuale e decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente; esso comporta la compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, secondo le indicazioni dei regolamenti confederali, bilanci che sono predisposti dall’Amministratore di concerto con il Direttore; con apposite relazioni illustrative essi sono annualmente sottoposti all’approvazione della Giunta entro il mese di ottobre. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale. Art. 27 – Scioglimento di Confindustria Marche Lo scioglimento di Confindustria Marche è deliberato dalla Giunta con ¾ dei voti favorevoli di tutti i suoi componenti. La delibera non può essere adottata senza una preliminare consultazione di Confindustria. Nella delibera di scioglimento la Giunta altresì nomina un Collegio di Liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue a fini di pubblica utilità o ad altri enti con scopi analoghi. Art. 28 – Riferimento Statuto Confindustria Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento, ove applicabile e per analogia, allo Statuto di Confindustria ed ai regolamenti da esso derivanti. Art. 29 – Norma disciplina transitoria Per garantire il rinnovo in anni alternati fra la Presidenza e il Collegio dei Revisori contabili, il Collegio dei Revisori eletto nel 2012 scadrà nella Giunta elettiva del 2016. 13