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CIRCOLARE L. 118 : TUTELE CRESCENTI, COMUNICAZIONE DELL’OFFERTA DI CONCILIAZIONE DAL 1° GIUGNO E’ operativa dal 1° giugno sul portale “Cliclavoro”la procedura che consentirà ai datori di lavoro – ove, a seguito del licenziamento di un lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, al fine di evitare un eventuale contenzioso con il medesimo, si avvalgano della nuova conciliazione agevolata di cui all’art. 6 del DLgs. 23/2015 – di integrare la comunicazione di cessazione del rapporto con l’ulteriore comunicazione, recante l’esito del procedimento conciliativo, prescritta da tale norma. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro con la nota n. 2788 del 27 maggio 2015, provvedendo a illustrare le modalità di effettuazione del nuovo adempimento, finalizzato, nelle intenzioni del legislatore, a contribuire al monitoraggio sull’andamento dell’istituto recentemente introdotto. Si ricorda che il DLgs. 23/2015, nel riformare il regime di tutela nel caso di recesso datoriale illegittimo, è altresì intervenuto sugli strumenti conciliativi in materia di lavoro, delineando uno strumento innovativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento, destinato ad applicarsi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda e dal motivo, economico o disciplinare, posto alla base del provvedimento espulsivo, esclusivamente ai lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, vale a dire i lavoratori: - assunti a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale a decorrere dal 7 marzo 2015; - interessati, dopo il 7 marzo 2015, da provvedimenti di conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato ovvero di conferma e “passaggio in qualifica” al termine del periodo formativo di un rapporto di apprendistato; - assunti, sia prima che dopo il 7 marzo 2015, da aziende che, successivamente a tale data, superino la soglia dei 15 dipendenti in virtù di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Con riguardo al licenziamento dei c.d. “vecchi assunti”, esclusi, in generale, dalle “tutele crescenti”, resta, invece, precluso anche l’accesso al nuovo istituto. Quest’ultimo si presenta Framinia srl [email protected] www.framinia.it Roma Via Paolo Emilio, 34 00192 Roma T +39 06 32609173 F +39 06 3202654 come una forma di conciliazione che può essere attivata volontariamente dal datore di lavoro: Milano Via Conca del Naviglio, 7 20123 Milano T +39 02 2666043 F +39 02 26681400 Foggia Viale XXIV Maggio, 1 71122 Foggia T +39 0881 310502 F +39 0881 310420 - entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ossia entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione da parte del lavoratore); - in una sede “protetta” (Commissioni di conciliazione istituite presso la DTL o in sede sindacale, Commissioni di certificazione,ecc.); - mediante offerta e consegna al lavoratore in tale sede, tramite assegno circolare, di un importo predeterminato per legge – non soggetto a contribuzione previdenziale e fiscalmente esente – pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di 18 mensilità, ovvero a mezza mensilità per anno lavorativo, con un minimo di una e un massimo di sei mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti; - in cambio della rinuncia ad impugnare il licenziamento. La nuova procedura si caratterizza per la collocazione temporale in un momento non preventivo, ma successivo all’intimazione del licenziamento, per la natura facoltativa, per la snellezza e la rapidità, nonché per la forte incentivazione, stante la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, della somma offerta. Essa appare, quindi, particolarmente appetibile per le parti, consentendo loro, a fronte del riconoscimento di una somma simile a quella che potrebbe essere liquidata dal giudice, di evitare l’attesa dei tempi del giudizio (regolato dal rito ordinario e non più dallo speciale “rito Fornero”) e ottenere un consistente risparmio in termini di spese legali. A fronte di tutto ciò, i datori di lavoro sono stati, però, gravati dell’obbligo di procedere ad una doppia comunicazione: - la prima, consistente nella “tradizionale” comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro, da trasmettere ai Centri per l’impiego entro i cinque giorni successivi al licenziamento; - la seconda, ad integrazione della prima, da trasmettere al medesimo destinatario entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, indicando l’avvenuta o non avvenuta conciliazione. È, appunto, tale comunicazione integrativa a essere oggetto della nota ministeriale in commento, la quale spiega che, dal 1° giugno 2015, nella sezione “Adempimenti” del portale “Cliclavoro” sarà disponibile la nuova applicazione denominata “Unilav_Conciliazione”, cui i datori di lavoro potranno accedere per fornire le informazioni relative al procedimento di conciliazione, previa registrazione al portale e inserimento del codice rilasciato al momento della comunicazione telematica di cessazione. A livello contenutistico, riproposti dal sistema i dati già comunicati (relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro), dovranno essere compilati solo i seguenti campi ulteriori: - data di proposta dell’offerta di conciliazione ed esito (SI/NO) di tale offerta; - in caso di esito positivo, sede presso la quale il procedimento di offerta è stato effettuato, importo offerto ed esito del procedimento (SI/NO), a seconda che il lavoratore abbia accettato o meno lo stesso. Al termine di tali operazioni, vi sarà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata. Il Ministero conclude richiamando l’attenzione sul fatto che anche la nuova comunicazione telematica relativa all’offerta di conciliazione è obbligatoria: la sua omissione è, infatti, espressamente assoggettata dalla legge alla medesima sanzione, da 100 a 500 euro, prevista per l’omissione della comunicazione di cessazione. Roma, 10/07/2015 FRAMINIA SRL