Visualizza Allegato

Transcript

Visualizza Allegato
CIRCOLARE L. 118 : TUTELE CRESCENTI, COMUNICAZIONE
DELL’OFFERTA DI CONCILIAZIONE DAL 1° GIUGNO
E’ operativa dal 1° giugno sul portale “Cliclavoro”la procedura che consentirà ai datori di
lavoro – ove, a seguito del licenziamento di un lavoratore assunto con contratto a tutele
crescenti, al fine di evitare un eventuale contenzioso con il medesimo, si avvalgano della
nuova conciliazione agevolata di cui all’art. 6 del DLgs. 23/2015 – di integrare la
comunicazione di cessazione del rapporto con l’ulteriore comunicazione, recante l’esito del
procedimento conciliativo, prescritta da tale norma. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro
con la nota n. 2788 del 27 maggio 2015, provvedendo a illustrare le modalità di effettuazione
del nuovo adempimento, finalizzato, nelle intenzioni del legislatore, a contribuire al
monitoraggio sull’andamento dell’istituto recentemente introdotto.
Si ricorda che il DLgs. 23/2015, nel riformare il regime di tutela nel caso di recesso datoriale
illegittimo, è altresì intervenuto sugli strumenti conciliativi in materia di lavoro, delineando
uno strumento innovativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento,
destinato ad applicarsi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda e dal motivo,
economico o disciplinare, posto alla base del provvedimento espulsivo, esclusivamente ai
lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti, vale a dire i lavoratori:
- assunti a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale a decorrere dal 7 marzo 2015;
- interessati, dopo il 7 marzo 2015, da provvedimenti di conversione a tempo indeterminato
di un precedente contratto a tempo determinato ovvero di conferma e “passaggio in
qualifica” al termine del periodo formativo di un rapporto di apprendistato;
- assunti, sia prima che dopo il 7 marzo 2015, da aziende che, successivamente a tale data,
superino la soglia dei 15 dipendenti in virtù di nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Con riguardo al licenziamento dei c.d. “vecchi assunti”, esclusi, in generale, dalle “tutele
crescenti”, resta, invece, precluso anche l’accesso al nuovo istituto. Quest’ultimo si presenta
Framinia srl
[email protected]
www.framinia.it
Roma
Via Paolo Emilio, 34
00192 Roma
T +39 06 32609173
F +39 06 3202654
come una forma di conciliazione che può essere attivata volontariamente dal datore di
lavoro:
Milano
Via Conca del Naviglio, 7
20123 Milano
T +39 02 2666043
F +39 02 26681400
Foggia
Viale XXIV Maggio, 1
71122 Foggia
T +39 0881 310502
F +39 0881 310420
- entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ossia entro 60 giorni dalla
ricezione della sua comunicazione da parte del lavoratore);
- in una sede “protetta” (Commissioni di conciliazione istituite presso la DTL o in sede
sindacale, Commissioni di certificazione,ecc.);
- mediante offerta e consegna al lavoratore in tale sede, tramite assegno circolare, di un
importo predeterminato per legge – non soggetto a contribuzione previdenziale e fiscalmente
esente – pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni
anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di 18 mensilità, ovvero a mezza
mensilità per anno lavorativo, con un minimo di una e un massimo di sei mensilità, per le
aziende aventi fino a 15 dipendenti;
- in cambio della rinuncia ad impugnare il licenziamento. La nuova procedura si caratterizza
per la collocazione temporale in un momento non preventivo, ma successivo all’intimazione
del licenziamento, per la natura facoltativa, per la snellezza e la rapidità, nonché per la forte
incentivazione, stante la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva, della somma offerta.
Essa appare, quindi, particolarmente appetibile per le parti, consentendo loro, a fronte del
riconoscimento di una somma simile a quella che potrebbe essere liquidata dal giudice, di
evitare l’attesa dei tempi del giudizio (regolato dal rito ordinario e non più dallo speciale “rito
Fornero”) e ottenere un consistente risparmio in termini di spese legali.
A fronte di tutto ciò, i datori di lavoro sono stati, però, gravati dell’obbligo di procedere ad
una doppia comunicazione:
- la prima, consistente nella “tradizionale” comunicazione obbligatoria telematica di
cessazione del rapporto di lavoro, da trasmettere ai Centri per l’impiego entro i cinque giorni
successivi al licenziamento;
- la seconda, ad integrazione della prima, da trasmettere al medesimo destinatario entro 65
giorni dalla cessazione del rapporto, indicando l’avvenuta o non avvenuta conciliazione. È,
appunto, tale comunicazione integrativa a essere oggetto della nota ministeriale in
commento, la quale spiega che, dal 1° giugno 2015, nella sezione “Adempimenti” del portale
“Cliclavoro” sarà disponibile la nuova applicazione denominata “Unilav_Conciliazione”, cui i
datori di lavoro potranno accedere per fornire le informazioni relative al procedimento di
conciliazione, previa registrazione al portale e inserimento del codice rilasciato al momento
della comunicazione telematica di cessazione.
A livello contenutistico, riproposti dal sistema i dati già comunicati (relativi a lavoratore,
datore di lavoro, rapporto di lavoro), dovranno essere compilati solo i seguenti campi
ulteriori:
- data di proposta dell’offerta di conciliazione ed esito (SI/NO) di tale offerta;
- in caso di esito positivo, sede presso la quale il procedimento di offerta è stato effettuato,
importo offerto ed esito del procedimento (SI/NO), a seconda che il lavoratore abbia
accettato o meno lo stesso.
Al termine di tali operazioni, vi sarà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della
comunicazione effettuata.
Il Ministero conclude richiamando l’attenzione sul fatto che anche la nuova comunicazione
telematica relativa all’offerta di conciliazione è obbligatoria: la sua omissione è, infatti,
espressamente assoggettata dalla legge alla medesima sanzione, da 100 a 500 euro, prevista
per l’omissione della comunicazione di cessazione.
Roma, 10/07/2015
FRAMINIA SRL