Pucci - Export credit rev

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Pucci - Export credit rev
Le contingencies policies
Verona 22 aprile 2015
Avv. Ernesto Pucci
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Contingencies policies
Si tratta di polizze sussidiarie rispetto alla polizza trasporti (polizza principale) che
operano perlopiù in secondo rischio nel caso di inadempimento del primo
assicuratore con cui siano state assicurate le merci ovvero nel caso in cui la polizza
sottoscritta da controparte non copra tali danni.
Ve ne sono a tutela degli interessi del compratore o del venditore e presuppongono:
• l’obbligo di stipula dell’assicurazione in capo a controparte o secondo condizioni
imposte da controparte (in termini generali, l’obbligo dell’assicurazione spetta al
venditore ove siano stati convenuti termini di resa CIF; in capo al compratore
ove la resa sia regolata dalle regole FOB, CFR o simili) e;
• l’inadempimento del primo assicuratore e/o del compratore.
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Contingencies policies – quando si possono utilizzare
Tali polizze sono frequenti :
- quando l’obbligo dell’assicurazione esce dalla sfera di controllo dell’assicurato
per avere le parti concordato, o per essere alle medesime imposta, ad esempio
in forza di leggi applicabili nel paese in cui ha sede una delle parti, l’applicazione
di termini di resa Incoterms che prevedano gli obblighi di assicurazione in capo a
controparte;
-ovvero quando il venditore abbia accordato una dilazione di pagamento delle
merci al compratore.
In alcuni casi le contingencies arrivano a coprire in primo rischio,
l’inadempimento del compratore o del venditore, indipendentemente
dall’esistenza o dalla validità di una polizza sottoscritta dalla controparte.
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alcuni tipi di contingencies - 1
•
Vi sono contingencies policies che, con termini di resa CIF, coprono il
compratore dal rischio di inadempimento del primo assicuratore per errore,
malafede nell’interpretazione del contratto di assicurazione in primo rischio,
insolvenza, impossibilità ad effettuare il pagamento, anche per restrizioni
valutarie, purché dovute a cause sopraggiunte alla sottoscrizione della polizza.
•
Viceversa, il venditore può essere garantito dal medesimo rischio di
inadempimento del primo assicuratore (errore, malafede, etc.), ove per
contratto o per legge del paese di destinazione della merce, il venditore
medesimo sia tenuto ad assicurare la merce con un assicuratore estero.
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alcuni tipi di contingencies - 2
•
Vi sono contingencies che coprono il venditore dal rischio di inadempimento del
compratore, ad esempio ove le merci debbano essere consegnate in base a
regole FOB, EXW, CFR o similari sempre che le merci rimangano o diventino
proprietà del compratore assicurato.
La copertura si attiva ove il compratore si rifiuti di ritirare le merci spedite o i
documenti di titolarità delle medesime, ovvero quando il venditore ex post, a
salvaguardia del proprio interesse, eserciti sulle merci una riserva di proprietà. In
caso di sinistro, l’assicuratore le considera come se ab origine fossero state
vendute con termini di resa CIF. Altra Condizione di validità della garanzia è,
evidentemente, il fatto che il compratore non abbia notizia dell’esistenza della
medesima.
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alcuni tipi di contingencies - 3
•
Rispetto al compratore, vi sono poi polizze di assicurazione delle merci (sempre
denominate contingencies) che garantiscono al medesimo una copertura più
ampia rispetto a quella abituale.
La garanzia opera in primo e/o in secondo rischio, indipendentemente
dall’esistenza e dalla validità dell’assicurazione sottoscritta dal venditore;
naturalmente ove i danni siano occorsi nella tratta di responsabilità del
venditore e siano risarcibili in base alla polizza dal venditore medesimo, il
compratore dovrà consentire all’assicuratore di agire in surroga nei confronti del
primo assicuratore.
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Considerazioni finali
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Le contingencies policies sono un’ulteriore possibilità di copertura dei rischi
correlati alle operazioni commerciali internazionali (al di fuori dell’ambito di
operatività di SACE/Simest);
In particolare sono dirette a garantire i rischi del venditore (o del compratore)
nelle fase della spedizione in cui il medesimo non ha più (o non ancora) il
possesso e la proprietà dei beni trasportati (il momento della consegna può non
coincidere con il trasferimento della proprietà);
Sono prodotti abbastanza semplici e che hanno finalità diverse (che solo in parte
possono coincidere) rispetto a quelli di cui si è parlato oggi (export credit); sono
in uso da tantissimi anni nel settore dei trasporti marittimi ma non molto
conosciuti/utilizzati in Italia;
Da un punto di vista pratico, il cliente potrà individuare la copertura che ritiene
più idonea alle proprie esigenze scegliendo in un’amplissima gamma di clausolari
perlopiù stranieri (e soggetti alla legge straniera), assistito da un professionista; i
clausolari stranieri per essere applicabili dovranno poi essere richiamati dalla
tradizionale polizza Italiana trasporti;