fiba cisl - FIBASERVICE

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fiba cisl - FIBASERVICE
TUTTO
CHE
SAPERE
E
NON
QUELLO
AVRESTE
SUL
AVETE
VOLUTO
CONTRATTO...
MAI
OSATO
CHIEDERE
DOMANDE E RISPOSTE
SUI PROBLEMI E SUI DIRITTI
DI CHI LAVORA IN BANCA
FIBA CISL Ancona
Presentazione
Con questo opuscolo la FIBA/CISL di Ancona intende continuare la tradizione di informazione ai propri iscritti fornendo
uno strumento utile e di più facile consultazione del contratto
nazionale.
La FIBA/CISL di Ancona, come già avvenuto in passato, ha
ritenuto più proficuo offrire ai propri iscritti un “regalo” utile, anziché farsi condizionare dalla discutibile moda
individual-consumistica che consiste nel consegnare agli associati, in occasione del tesseramento, agende - penne - orologi ecc...
Per la campagna di tesseramento 2002 la FIBA/CISL di
Ancona, invece, intende proporre ai propri iscritti un servizio capace di dare risposte esaurienti ai quesiti che giornalmente si pongono sul posto di lavoro.
Sicuramente un iscritto informato capace di valutare i propri
diritti e le modalità con cui esercitarli è più tutelato.
In questa pubblicazione tentiamo di diffondere informazione/
formazione, elementi fondamentali per una democrazia reale, in modo semplice, cercando di fornire risposte alle domande che solitamente sorgono sul contratto e sulle leggi,
ruolo, questo, fra i più nobili a cui deve tendere un sindacato
come il nostro.
FIBA/CISL di Ancona
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SOMMARIO
Cosa dice il contratto ...
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ANTICIPAZIONE DEL T.F.R.
ANZIANITA’ CONVENZIONALI
ASPETTATIVA
BREVI PERMESSI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
DIMISSIONI
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE
FERIE
EX FESTIVITA’
FLESSIBILITA’ INDIVIDUALI
BANCA DELLE ORE E LAVORO STRAORDINARIO
MALATTIA
MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALL’AVANZAMENTO
MISSIONI
PART-TIME
PERIODO DI PROVA
PERMESSI RETRIBUITI
PERMESSI DI STUDIO
TRASFERIMENTI
... e cosa dicono le leggi
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CONGEDO MATRIMONIALE
DONAZIONE DI SANGUE
GRAVIDANZA E PUERPERIO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
RICHIAMO ALLE ARMI
SERVIZIO MILITARE (O CIVILE)
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Cosa dice il
contratto ...
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Anticipazione del T.F.R.
CHI PUÒ’ USUFRUIRNE ?
Può essere richiesta dal lavoratore con almeno 8 anni di servizio effettuato presso la stessa azienda.
PER QUALI MOTIVI ?
-astensione facoltativa per maternità;
-spese sanitarie “straordinarie” riconosciute dalle competenti
strutture pubbliche per sè o per i familiari conviventi;
-acquisto prima casa di abitazione, per sè o per i figli;
-ristrutturazione della propria casa (lavori contestuali all’acquisto o necessari per attestata inagibilità);
-acquisto o costruzione di vani contigui nel caso l’abitazione
divenga inadeguata (n. vani, esclusi servizi, ripostigli e accessori, inferiore ai componenti il nucleo familiare);
-sostituzione della casa divenuta inadeguata;
-congedi per formazione.
QUALI SONO I LIMITI NUMERICI ?
Annualmente debbono essere soddisfatte un numero di domande pari al 10% degli aventi titolo e comunque del 4% dei
dipendenti.
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QUAL E’ L’AMMONTARE DEL T.F.R. UTILIZZABILE?
-fino al 70%
E’ POSSIBILE REITERARE LA DOMANDA DI
ANTICIPO DEL T.F.R. ?
SI: solo per spese sanitarie per sè o per i familiari conviventi
fino a concorrenza dell’importo utilizzabile. Quindi: chi ha ottenuto un’anticipazione per spese sanitarie può chiederle
nuovamente sia per le altre spese sanitarie che per l’acquisto della prima casa di abitazione.
Chi ha ottenuto un’anticipazione per acquisto prima casa di
abitazione può chiederla solamente per spese sanitarie.
Le domande reiterate non entrano nel conteggio delle anticipazioni concedibili nell’anno e nell’anno successivo.
L’anticipazione per spese non sostenute o inferiori al preventivo va restituita.
QUALI SONO I CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ?
a) le domande vanno soddisfatte in ordine cronologico: quelle eventualmente eccedenti il plafond annuo saranno riportate nello stesso ordine al 1° gennaio dell’anno successivo e
verranno soddisfatte sempreché permangono i requisiti previsti.
b) la domanda deve essere completa di tutti i documenti richiesti per poter essere considerata; l’erogazione avverrà
dopo il perfezionamento della pratica.
QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE PER LE SPESE SANITARIE ?
a) preventivi o ricevute di spesa;
b) certificato della competente struttura pubblica che riconosce la necessità di terapie od intervento straordinario.
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QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE
PER L’ACQUISTO DELLA CASA ?
a) promessa di compravendita, estratto notarile, autorizzazione edilizia, preventivi dei lavori da eseguire, dichiarazione
giurata ecc. (secondo i casi);
b) fatture, atti notarili ecc. (al perfezionamento della pratica);
c) atto notorio che il lavoratore o il figlio non sono proprietari
di altra casa (da presentare subito).
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Anzianità convenzionali
Le disposizioni contrattuali nazionali in tema di anzianità convenzionali contenute, rispettivamente, nei Ccnl 19 dicembre
1994 (ABI e ACRI) e 22 giugno 1995 (ABI) e 16 giugno 1995
(ACRI) sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2002, ad
eccezione del servizio prestato precedentemente presso altre aziende di credito, di cui l’attuale azienda abbia assunto la
prosecuzione degli affari, nella misura del 70%.
!
Ricordiamo che:
le anzianità convenzionali hanno effetto su:
scatti triennali - ferie - comporto per malattia.
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Aspettativa
PUÒ ESSERE ACCORDATO UN PERIODO DI ASPETTATIVA ?
SI: per motivi di studio, familiari e personali un periodo di 1
anno, anche frazionato in 2 periodi.
NOTA: Le Aziende accoglieranno le domande di aspettativa dirette a soddisfare la necessità di assistenza ai
figli di età compresa fra i 3 e i 4 anni affetti da patologie di
particolari gravità.
Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata,
l’azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
SI PUÒ INTERROMPERE L’ASPETTATIVA ?
SI, il lavoratore può chiedere di interrompere l’aspettativa.
PUÒ ESSERE REVOCATO IL PERIODO DI ASPETTATIVA CONCESSO ?
SI: nel caso vengano a cessare i motivi per i quali era stata
richiesta.
L’ASPETTATIVA DA’ DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE
ED AL RICONOSCIMENTO DELLE ANZIANITA’ DI
SERVIZIO ?
NO: il periodo trascorso in aspettativa non comporta, a qual-
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siasi effetto, decorso dell’anzianità e percezione della retribuzione (ad eccezione degli assegni familiari).
Brevi permessi
E’ POSSIBILE OTTENERE DEI BREVI PERMESSI?
SI, l’azienda può accordare brevi permessi retribuiti per giustificati motivi personali o familiari.
Tali permessi non sono computabili nelle ferie annuali.
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Contrattazione integrativa
aziendale
COS’E’ LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE (CIA) ?
E’ la contrattazione di secondo livello (il 1° livello si concretizza
con il Ccnl) od integrativa al contratto collettivo nazionale di
lavoro specifica per ogni singola azienda.
QUAL E’ LA DURATA DELLA CIA ?
4 anni
QUALI MATERIE SI POSSONO TRATTARE ?
Le materie oggetto di trattativa sono indicate nell’art. 22 (Ccnl)
e sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente del
lavoro.
QUANDO SI POSSONO PRESENTARE LE RICHIESTE?
Le richieste di rinnovo dei CIA devono essere presentate in
tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
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UNA VOLTA PRESENTATA LA PIATTAFORMA
RIVENDICATIVA SI POSSONO INTRAPRENDERE
SUBITO INIZIATIVE SINDACALI ?
NO: nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali
nè procederanno ad azioni dirette.
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Dimissioni
Fra le varie ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ci sono
le dimissioni volontarie (caso maggiormente ricorrente).
COME COMUNICARE LE DIMISSIONI VOLONTARIE?
Per iscritto
CON QUALE PREAVVISO ?
1 mese
NOTA: è in facoltà dell’azienda di far cessare il preavviso anche prima della data prevista, corrispondendo però
l’intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
COSA SPETTA AL LAVORATORE DIMISSIONARIO ?
L’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
E SE IL LAVORATORE NON RISPETTA IL PREAVVISO ?
Se tra azienda e lavoratore non interviene alcun accordo per
abbreviare la durata del preavviso c’è l’obbligo di effettuarlo
interamente. Nel caso in cui il lavoratore, per sua scelta, intenda cessare il rapporto di lavoro prima della scadenza del
preavviso potrà vedersi addebitato l’importo corrispondente
dello stesso.
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Diritti e doveri del personale
QUALI SONO I DIRITTI ?
a) Rivestire cariche pubbliche elettive e di nomina;
b) Rivestire cariche sindacali;
c) Aderire ad organismi sindacali;
d) Ricevere dall’azienda informativa sulle procedure interne
di lavoro e le normative che le regolano nonché le disposizioni generali di comportamento.
QUALI SONO I DOVERI ?
a) Dare all’azienda, nella esplicazione della propria attività di
lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le
direttive dell’azienda stessa e le norme del contratto, e di osservare il segreto di ufficio;
b) Giustificare le assenze all’azienda senza ritardo;
c) Comunicare con sollecitudine alla direzione ogni mutamento di residenza e di domicilio;
INOLTRE AL LAVORATORE E’ VIETATO DI:
a) Prestare ai terzi la propria opera - salvo preventiva autorizzazione della Direzione - o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’azienda o incompatibile con i doveri di
ufficio;
b) Accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non
compatibili con la posizione di lavoratore bancario, ivi com-
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presa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi
collegiali tributari comunque denominati, nei casi in cui tale
partecipazione non sia obbligatoria per legge;
c) Fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;
d) Allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
e) Entrare o trattenersi nei locali dell’azienda fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e
con autorizzazione della direzione o per partecipazione ad
assemblee sindacali;
f) Garantire la consegna delle chiavi necessarie per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello: obbligo che grava
sui detentori delle chiavi;
g) Denunciare - entro la presentazione della situazione giornaliera di cassa - le eventuali eccedenze o deficienze di cassa: obbligo che grava sul personale di cassa o comunque
incaricato del maneggio dei valori;
h) Dare immediata notizia dello svolgimento di indagini preliminari ovvero dell’esercizio di azione penale di cui il lavoratore sia venuto a conoscenza per atto dell’autorità giudiziaria;
analogo obbligo incombe sul lavoratore che abbia soltanto
ricevuto informazione di garanzia.
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Ferie
Le ferie sono:
IRRINUNCIABILI - NON MONETIZZABILI - LA MALATTIA INTERROMPE IL PERIODO DI FERIE
DA CHI VENGONO FISSATI I TURNI DI FERIE?
Tempestivamente dall’azienda, confermati al personale e rispettati.
Solo in casi eccezionali possono essere variati con intesa tra
il lavoratore e l’azienda.
COME VENGONO FISSATI I PERIODI DI FERIE ?
In base alle richieste dei lavoratori tenendo conto delle esigenze di servizio.
QUALI SONO I CRITERI DI PRECEDENZA ?
VIENE DATA PRECEDENZA A :
a) disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
b) alla situazione familiare;
c) all’anzianità di servizio.
QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO NEL PRIMO
ANNO DI LAVORO ?
AREE PROFESSIONALI:
durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano TANTI GIORNI quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando
come mese intero l’eventuale frazione di mese.
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ESEMPIO: assunto il 25 marzo: nell’anno di assunzione ha diritto a 10 giorni di ferie pari a 10 mesi (anche il
mese di marzo viene incluso nel calcolo).
DISABILI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI CUI
ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
a) 12 giorni se assunti nel 1° semestre solare;
b) 6 giorni se assunti nel 2° semestre solare.
PER I QUADRI DIRETTIVI:
Ai quadri direttivi assunti direttamente dall’azienda con tale
inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano 2 GIORNI di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso
anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di
mese con un massimo di 20 giorni.
ESEMPIO: assunto il 25 aprile: nell’anno di assunzione
ha diritto a 18 giorni di ferie pari a 9 mesi (anche il mese
di aprile viene incluso nel calcolo).
DISABILI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DI CUI
ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
a) 20 giorni se assunti nel 1° semestre solare;
b) 12 giorni se assunti nel 2° semestre solare.
QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO DALL’ANNO
SUCCESSIVO A QUELLO DELL’ASSUNZIONE ?
AREE PROFESSIONALI:
- con oltre 10 anni di anzianità
- da oltre 5 sino a 10 anni di anzianità
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giorni 25 lavorativi
giorni 22 lavorativi
- dall’anno successivo a quello in
cui è avvenuta l’assunzione e sino
a 5 anni
giorni 20 lavorativi
(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3° area profesionale, 4° livello retr.)
NOTA: per avere il diritto a passare allo scaglione successivo bisogna maturare l’anzianità necessaria entro
l’anno.
ESEMPIO: assunto il 15 dicembre 1997: nel 2002 ha
diritto a 22 giorni di ferie perchè matura il 5° anno di
anzianità il 15 dicembre 2002.
QUADRI DIRETTIVI:
Il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
COME MATURANO LE FERIE IN CASO DI ASSENZA
DAL SERVIZIO ?
Il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi interi di assenza.
ASSENZE PER MALATTIA:
a) la riduzione non si applica per i primi 6 mesi;
b) se l’assenza è superiore ai 6 mesi, la riduzione non si applica per i primi 6 mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
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ESEMPIO: un lavoratore che ha diritto a 20 giorni di
ferie se si assenta per 8 mesi per malattia avrà una
decurtazione del periodi di ferie di 2/12 di 20 gg. pari a
3,33 gg. in quanto beneficia della franchigia per i primi 6
mesi.
IN CASO DI MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI
FERIE COSA SUCCEDE ?
I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie
- infermità che il dipendente deve immediatamente denunciare all’azienda - non sono computati nella durata delle ferie.
PUÒ L’AZIENDA RICHIAMARE IL LAVORATORE
DALLE FERIE ?
SI: solo quando urgenti necessità di servizio lo richiedano.
Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra
epoca.
IL LAVORATORE RICHIAMATO DALLE FERIE HA DIRITTO A RIMBORSI ?
SI: per le spese che dimostri siano derivate dall’interruzione;
detto rimborso comprende anche le spese di trasporto, vitto
e di alloggio sostenute per il viaggio di rientro e per quello
eventuale di ritorno nelle località in cui il lavoratore si trovava
in ferie al momento del richiamo in servizio.
Il rimborso deve aver luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno
di ferie precedentemente fissato.
COME VENGONO CONTEGGIATE E LIQUIDATE LE
FERIE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
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DI LAVORO ?
Le ferie maturate vengono conteggiate in ragione di un
dodicesimo del periodo di ferie annuali per ogni mese intero
di servizio prestato dal 1° gennaio.
L’eventuale periodo di ferie maturato e non usufruito viene
liquidato moltiplicando ogni giorno di ferie (o frazione) non
godute per 1,20.
Se invece sono state fruite più giornate di ferie delle spettanti
verrà trattenuto dal T.f.r. un importo con lo stesso criterio.
Ex festività
QUANTI SONO I GIORNI DI PERMESSO PER EX FESTIVITÀ ?
Tanti permessi giornalieri retribuiti quante sono le ex festività
che cadono in giornate lavorative.
SPETTANO IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO ?
NO: se l’assenza - senza diritto all’intero trattamento economico - cade nei giorni ex festività. In sostanza per fruire del
permesso di ex festività bisogna che in quel giorno si percepisca l’intera retribuzione (quindi non bisogna essere in permesso non retribuito, in aspettativa ecc.).
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COME VENGONO LIQUIDATI I PERMESSI NON UTILIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE ?
Calcolando gli eventuali resti - compresa l’eventuale frazione
- sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata)
da erogare entro febbraio dell’anno successivo.
COME VANNO UTILIZZATI ?
- Nel periodo 16 gennaio / 14 dicembre;
- Con congruo preavviso;
- In aggiunta ai periodi di ferie in 3 o più giornate consecutive,
segnalandoli al momento della predisposizione dei turni di
ferie.
QUANTE SONO LE EX FESTIVITÀ PER GLI ASSUNTI O DIMESSI NELL’ANNO ?
Spettano tanti giorni quanti sono quelli lavorativi che cadono
nelle ex festività. Quindi il lavoratore assunto al 1° di luglio
avrà diritto ad un solo giorno di ex festività: il 4 novembre
(festa dell’Unità Nazionale) sempre che tale ricorrenza cada
in giorno lavorativo.
NOTA: i giorni di ex festività sono:
- San Giuseppe (19 marzo)
- Ascensione (39° giorno dopo Pasqua)
- Corpus Domini (60° giorno dopo Pasqua)
- SS. Pietro e Paolo (29 giugno)
- Festa dell’Unita Nazionale (4 novembre)
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Flessibilità individuali
solo per le aree professionali
IL LAVORATORE PUÒ CHIEDERE DI SPOSTARE IL
PROPRIO ORARIO DI ENTRATA E USCITA ?
SI : compatibilmente con le esigenze di servizio l’azienda può
accordare:
- lo spostamento di orario, in via non occasionale, di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento di uscita;
- l’elasticità di orario di entrata e di uscita fino ad un massimo di 30 minuti. Sono esclusi da tale previsione i lavoratori a
contatto con il pubblico;
- ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico di spostare in
avanti, in via non occasionale, l’orario di entrata fino ad un
massimo di 30 minuti con relativo spostamento di uscita.
In caso di adozione dell’orario extra standard (fra le ore 7,00
e le ore 19,15), le aziende, compatibilmente con le esigenze
dei servizi, terranno conto dell’eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a
“pendolarismo”, a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - del
lavoratore/lavoratrice interessato a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato
il predetto orario extra standard.
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Banca delle ore e
Lavoro straordinario
solo per le aree professionali
CHI PUÒ RICHIEDERE LA PRESTAZIONE DI LAVORO AGGIUNTIVA ?
Le prestazioni di lavoro aggiuntive sono richieste dall’azienda quando se ne verificano le condizioni che, lo ricordiamo
devono rivestire il carattere di eccezionalità, quindi non
prevedibili e previste.
NOTA: - la programmazione delle prestazioni aggiuntive
non è ammessa. Pertanto le richieste di effettuare turni
di prestazioni aggiuntive o di fissare un prolungamento
dell’orario giornaliero sono contrarie alle norme di contratto e di legge.
- poiché vi sono diversità di interpretazione sul diritto del lavoratore
di rifiutare di effettuare le prestazioni di lavoro aggiuntive e ferma
restando la posizione delle OO.SS. le quali ritengono legittimo il
diritto del lavoratore ad aderire o meno alla richiesta dell’azienda,
consigliamo i colleghi di motivare (anche genericamente) l’impossibilità di prestare lavoro aggiuntivo.
FLESSIBILITÀ
COSA DEVE INTENDERSI PER FLESSIBILITÀ ?
Le prestazioni aggiuntive nel limite di 50 ore nell’anno rappresentano uno strumento di flessibilità che conferisce il diritto al recupero obbligatorio attraverso il meccanismo della
Banca delle Ore.
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NOTA: da ricordare che il lavoratore che ha optato per
un orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, ad inizio anno
possiede un credito nei confronti dell’azienda di 23 ore
annue che costituiscono già un diritto acquisito, indipendentemente dalla reale effettuazione delle prestazioni
aggiuntive.
Pertanto le 50 ore di prestazioni aggiuntive diventano 27 ore (50
ore decurtate delle 23 ore iniziali) di prestazioni aggiuntive che vanno recuperate in Banca delle Ore.
LAVORO STRAORDINARIO
QUALI SONO I LIMITI PREVISTI DAL CONTRATTO
ALLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO?
2 ore giornaliere, 10 settimanali e 100 l’anno: questi limiti vanno osservati nei confronti di ciascun lavoratore esclusi i quadri direttivi e i dirigenti.
- per le prime 50 ore il lavoratore può optare per:
a) il recupero con il meccanismo della Banca delle Ore;
b) il compenso per lavoro straordinario.
- per le ulteriori 50 ore:
diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario.
COME VIENE RETRIBUITO IL LAVORO STRAORDINARIO?
Viene retribuito maggiorando la paga oraria nelle seguenti
misure:
a) in giorno feriale: + 25% della paga oraria;
b) nel giorno di sabato: + 30% della paga oraria;
c) festività infrasettimanali: + 30% della paga oraria, oppure un corrispondente permesso;
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d) nel giorno di domenica: + 25% della paga oraria oltre al
riposo compensativo;
e) notturno in giorno feriale: + 55% della paga oraria (dalle
ore 22 alle 6);
f) notturno in giorno festivo: + 65% della paga oraria (dalle
ore 22 alle 6).
NOTA: il compenso del lavoro straordinario spetta anche se dovuto ad errori nel lavoro dei dipendenti.
QUALI SONO LE PROCEDURE PER L’EFFETTUAZIONE DELLO STRAORDINARIO ?
Le prestazioni di lavoro straordinario, per essere a norma di
contratto e di legge, quindi valide a tutti gli effetti, devono essere:
- autorizzate preventivamente dall’azienda;
- controfirmate dai singoli interessati, subito dopo la prestazione, su fogli previsti per legge;
- sottoposte giornalmente al visto del responsabile aziendale.
QUANDO DEVE ESSERE PAGATO IL LAVORO STRAORDINARIO ?
Il compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a
quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.
QUALI SONO I PRINCIPALI ABUSI O IRREGOLARITÀ IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO ?
a) Non segnare lo straordinario o segnalarlo in misura inferiore a quella effettiva;
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b) Segnalarlo una volta alla settimana o al mese;
c) Segnalarlo cumulando periodi di straordinario effettuati in
giornate diverse;
d) Nascondere il registro dello straordinario;
e) Non controfirmare giornalmente lo straordinario da parte
del responsabile aziendale;
f) Richiedere prestazioni straordinarie ai contrattisti in formazione lavoro senza riconoscere loro il corrispettivo pagamento;
g) Richiedere prestazioni straordinarie a chi è a part-time, al
di là dei limiti e dei casi tassativamente previsti;
h) Effettuare prestazioni di lavoro straordinario durante l’intervallo e/o anticipare l’orario di entrata.
CRITERI DI RECUPERO
QUALI SONO I CRITERI DI RECUPERO DELLA BANCA DELLE ORE ?
a) entro 4 mesi dalla relativa prestazione il recupero potrà
essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;
b) trascorso tale periodo, il lavoratore ha diritto al recupero,
previo semplice preavviso all’azienda di almeno:
- 1 giorno lavorativo:
per il recupero frazionato di ore;
- 5 giorni lavorativi:
per il recupero da 1 a 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi:
per il recupero di più di 2 giorni.
c) con intese tra azienda e lavoratore è possibile effettuare il
recupero prima ancora di averlo maturato.
Il recupero dovrà essere effettuato
entro 10 mesi, pena la perdita del
diritto.
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ATTENZIONE DUNQUE!
LE 23 ORE DI RIDUZIONE D’ORARIO INSERITE IN
BANCA DELLE ORE ALL’INIZIO DI GENNAIO VANNO RECUPERATE ENTRO OTTOBRE!!
A sua volta le ore di “lavoro straordinario” effettuate a gennaio e inserite in Banca delle Ore dovranno
essere recuperate entro il mese di novembre.
Per i quadri direttivi
Le prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi di 1° e 2° livello,
oltre l’orario normale di lavoro previsto nell’unità produttiva di
appartenenza nel limite di 10 ore mensili medie, sono compensate attraverso una forfettizzazione monetaria pari a:
- Lit. 2.150.000 (Euro 1110,38) per il 1° livello
- Lit. 2.250.000 (Euro 1162,03) per il 2° livello
Le prestazioni aggiuntive oltre le 10 ore medie mensili che
non è possibile gestire attraverso il meccanismo del recupero
vanno autocertificate dal lavoratore all’azienda che corrisponderà, all’atto dell’erogazione del premio aziendale, il relativo
compenso.
Per le prestazioni aggiuntive effettuate dai quadri di 3° e 4°
livello oltre l’orario di lavoro previsto nell’unità produttiva di
appartenenza, verrà valutata dall’azienda la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione.
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Malattia
COSA BISOGNA FARE IN CASO DI MALATTIA ?
- Comunicare immediatamente, per le vie brevi, all’Azienda
(propria direzione, ufficio personale, ecc.) lo stato di malattia;
NOTA: l’omessa, errata od incompleta indicazione del
proprio recapito, determinando l’impossibilità di predisporre la visita medica di controllo, può comportare per il lavoratore la perdita dell’intero trattamento economico di
malattia per tutto il permanere dell’omissione.
- Far pervenire all’azienda, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal relativo rilascio, il certificato medico.
IL LAVORATORE IN MALATTIA PUÒ ESSERE CONTROLLATO ?
SI
CHI DISPONE LA VISITA ?
- L’I.n.p.s. d’ufficio.
- Su richiesta alle sedi dell’I.n.p.s. da parte di altri Istituti
Previdenziali o dei datori di lavoro.
QUANDO PUÒ ESSERE DISPOSTA LA VISITA DI
CONTROLLO ?
Fin dal 1° giorno di assenza del lavoratore, con richiesta - an-
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che attraverso comunicazione telefonica - alla sede dell’Inps.
Il medico incaricato deve effettuare la visita nella stessa giornata se la comunicazione è stata effettuata nelle ore
antimeridiane altrimenti non oltre la giornata successiva.
QUALI SONO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ?
Tutti i giorni compresi i domenicali e festivi:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
L’AMMALATO PUÒ ASSENTARSI DURANTE LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ ?
NO, salvo che per motivi che giustificano l’assenza e che sono:
a) nei casi di forza maggiore;
b) in caso di situazioni che abbiano reso imprescindibile o
indifferibile la presenza personale dell’interessato altrove, per
evitare gravi conseguenze per sè o ai familiari;
c) in caso di concomitanza di visita medico-generica: solo se
l’accesso all’ambulatorio del medico non poteva essere effettuato in ore diverse da quelle delle fasce di reperibilità.
QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI ASSENZA
INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE ?
La decadenza dell’intero trattamento economico:
- in misura totale per i primi 10 giorni;
- in misura della metà per l’ulteriore durata dell’assenza.
Sono esclusi i periodi di ricovero in ospedale e quelli già accertati da precedente visita di controllo.
NOTA: La sanzione si applica anche nel caso di conferma
dello stato di malattia. Infatti il controllo si riferisce prevalentemente all’assenza del lavoratore dal proprio domicilio. Una recente sentenza ha anche stabilito - in forza
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CISL
di tale principio - che il medico che effettua il controllo non può
modificare per difetto (quindi ridurre) la prognosi indicata dal medico curante.
ESEMPIO:
Periodo malattia Assenza al controllo del Sanzione
1-15 giugno
1-25 luglio
4 giugno
-trattenuta intera
dall’1 al 10
-ulteriore trattenuta del 50%
dall’11 al 15
12 e 20 luglio
-trattenuta intera
dall’1 al 20
-ulteriore trattenuta del 50%
dal 21 al 25
NOTA: la trattenuta opera per tutta la durata della malattia anche dopo la visita di controllo.
QUALI SONO I DOVERI DEL MEDICO CHE EFFETTUA IL CONTROLLO ?
1) comunicare all’Inps, che a sua volta riferisce al datore di
lavoro, l’eventuale assenza del lavoratore. In tal caso il medico è tenuto a rilasciare un avviso che invita il lavoratore a
presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non
festivo;
2) controllare lo stato di malattia;
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CISL
3) compilare un referto medico, rilasciando copia al lavoratore ed inviando le altre 3 copie all’Inps entro il giorno successivo.
Le 3 copie sono destinate:
a) al datore di lavoro senza indicazioni diagnostiche;
b) all’Inps;
c) all’ufficio incaricato del pagamento.
IL LAVORATORE PUÒ CONTESTARE IL REFERTO
MEDICO ?
SI: In tal caso deve eccepirlo, seduta stante, al medico che
dovrà annotarlo sul referto.
COSA SUCCEDE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL
REFERTO ?
Il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della Sede
dell’Inps.
NOTA: quando sorgono dubbi circa il comportamento
da tenere in tali circostanze è opportuno rivolgersi alla
FIBA/CISL che fornirà l’informativa necessaria.
IL PERIODO DI COMPORTO
COS’E’ IL COMPORTO SECCO ?
E’ la durata massima di conservazione del rapporto di lavoro
a fronte di una unica astensione per malattia. In questo caso
l’azienda conserva il posto di lavoro e l’intero trattamento eco-
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CISL
nomico al lavoratore per:
anzianità
mesi
a) fino a 5 anni
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni
e) oltre i 20 anni
f) per i quadri direttivi di 3° e 4° livello
con anzianità superiore a 25 anni
6
8
12
15
18
22
COS’E’ IL COMPORTO PER SOMMATORIA ?
E’ la durata massima di conservazione del rapporto di lavoro
a fronte di più periodi di assenza per malattia con riferimento
ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato.
In questo caso l’azienda conserva il posto di lavoro e l’intero
trattamento economico al lavoratore per:
anzianità
mesi
a) fino a 5 anni
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni
e) oltre i 20 anni
f) per i quadri direttivi di 3° e 4° livello
con anzianità superiore a 25 anni
8
10
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18
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24
I periodi su indicati sono aumentati del 50% con un minimo di
12 e un massimo di 24 mesi per tbc (sia in caso di ricovero in
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CISL
sanatorio, che di accertata necessità di cura), nonché per
malattie di carattere oncologico.
IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELLA MALATTIA,
COSA BISOGNA FARE PRIMA CHE SIA FINITO IL
COMPORTO ?
CONSIGLIO: utilizzare l’aspettativa non retribuita.
Trascorsi i periodi di comporto, il lavoratore, può richiedere
un’aspettativa non retribuita di massimo 4 mesi. In caso di
ripetizione non si possono superare i 6 mesi nell’arco del quinquennio.
L’aspettativa non è concedibile agli ultra sessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
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CISL
Mansioni superiori
diritto all’avanzamento
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO
DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI
SUPERIORI ?
Il lavoratore incaricato ha diritto alla differenza fra la propria
retribuzione e quella del livello retributivo superiore.
QUANDO MATURA IL DIRITTO AL PASSAGGIO ALL’INQUADRAMENTO SUPERIORE ?
a) Per le posizioni di lavoro non coperte da altro lavoratore:
- dopo 3 mesi per le aree professionali comunque distribuiti
nel corso di un semestre, purché vi siano almeno 30 giorni
lavorativi di servizio continuativo;
- dopo 5 mesi per il passaggio dalle aree professionali ai quadri
direttivi e per il passaggio da un livello retributivo a quello
superiore relativamente all’area dei quadri direttivi.
b) Per le posizioni di lavoro coperte da lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto:
- dopo 6 mesi dall’inizio della sostituzione se viene a cessare
per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro dell’assente (per le
aree professionali e per il passaggio del quadro direttivo di 1°
livello a quello di 2° livello);
ESEMPIO: un lavoratore appartenente alla 3aarea professionale 2° livello retributivo (ex-caporeparto) che sostituisca un quadro direttivo che, dopo 6 mesi di malattia
si dimetta dalla banca, ha diritto all’inquadramento superiore.
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CISL
- dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione dell’assente per le
aree professionali, esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello della
2° area professionale e quelli nell’ambito della 3° area professionale.
ESEMPIO: un lavoratore della 2a area che sostituisca
altro collega che svolge mansione da 3a area, assente
per malattia, acquisisce l’inquadramento superiore trascorsi 9 mesi anche se l’assente riprenderà servizio in
un periodo successivo.
Missioni
COSA SPETTA AL LAVORATORE INVIATO IN MISSIONE IN ITALIA ?
a) rimborso spese effettive di viaggio;
b) rimborso spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;
c) rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell’azienda;
d) il trattamento di seguito indicato:
- al personale che effettua fino a 4 gg. di missione nel corso
di 1 mese di calendario (da intendersi dal 1° giorno del mese
all’ultimo giorno dello stesso mese), escluse dal computo le
c.d. missioni a corto raggio (non superiori ai 25 km complessivi giornalieri), compete il rimborso delle spese (piè di lista)
per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque non oltre gli importi della diaria (l’azienda può
autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori
spese per il pernottamento);
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CISL
- al personale che effettua da 5 giornate in poi di missione
nel corso di 1 mese di calendario , escluse dal computo le
c.d. missioni a corto raggio, è lasciata la scelta tra il trattamento di diaria ovvero il rimborso a piè di lista delle spese
effettivamente sostenute, comunque non oltre l’importo della
diaria stessa. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo della diaria, al lavoratore compete, in aggiunta a tale
rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo.
- al personale che effettua missioni non superiori ai 25 km
giornalieri compete il rimborso delle spese effettive di viaggio
più il pagamento del ticket pasto.
Missioni e diarie
Abitanti
Q.D. 3° e Q.D. 1° e 2° 3° e 2° area 2° area
1° area
4° livello
livello
profess.,
profess., profess.
3° livello
1° e 2°
retributivo livello
retribut.
Centri fino a
200.000
133,66
91,07
79,40
62,75
58,88
Centri da 200.001
a 500.000
147,03
100,17
87,34
69,02
64,76
Centri da 500.001
a 1.000.000
160,40
109,28
95,29
75,30
70,65
Centri oltre
1.000.000
173,76
118,39
103,22
81,57
76,53
Nel caso di missione superiore ai 30 giorni la diaria viene
ridotta del 15% a partire dal 31° giorno, purchè la direzione
abbia comunicato preventivamente per iscritto al lavoratore
che la missione avrebbe avuto durata superiore ai 30 gg.
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LA DIARIA E’ FRAZIONABILE ?
SI:
- 1/3 per la consumazione di un pasto
- 2/3 per la consumazione di due pasti
- intera (pasti + pernottamento)
Vengono riconosciuti i 2/3 di diaria per missioni di durata oltre
le 10 ore.
NOTA: Nella durata della missione si computano: orario
di lavoro, intervallo, tempo per il viaggio di andata e ritorno ed eventuale lavoro straordinario.
COSA SPETTA AL LAVORATORE INVIATO IN MISSIONE ALL’ESTERO ?
Nel caso di superamento dei 4 gg di missione nel mese spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute (e documentate) più la metà della diaria stabilita per le missioni in
Italia.
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Part-time
QUALI SONO I TIPI DI PART-TIME POSSIBILI ?
- Orizzontale: quando l’orario è distribuito su tutti i giorni della settimana
- Verticale: quando l’orario è distribuito su alcuni giorni della
settimana
- misto: quando per un periodo di tempo il part-time orizzontale è intervallato dal part-time verticale, o viceversa.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL PART-TIME ?
Tutti, compresi i quadri direttivi.
QUANTI PART-TIME SI POSSONO EFFETTUARE IN
UNA AZIENDA ?
Non si può superare, salvo specifico accordo aziendale, il:
- 20% del personale destinatario del presente contratto in
servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del
personale in servizio;
- 10% del complesso del personale in servizio destinatario
del presente contratto per le assunzioni dall’esterno.
NOTA BENE:
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso
del personale, comprensivo dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, rilevato al 31 dicembre dell’anno
precedente.
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ESISTONO CRITERI DI PRIORITÀ
L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ?
PER
SI:
a) L’azienda - compatibilmente con le esigenze di servizio accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si
è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere all’azienda che gli vengano forniti chiarimenti.
b) Le aziende favoriranno - inoltre - le domande avanzate da
lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari
di rilevante gravità.
c) Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti
tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo
parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme
contrattuali.
Norma transitoria
In relazione a quanto previsto in tema di anzianità, nei casi in
cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati
valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo
parziale, l’azienda dovrà riconsiderare tali periodi per intero.
Detta ricostituzione produrrà i propri effetti economici da una
data comunque non anteriore al 1° agosto 1999.
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CISL
QUAL E’ L’ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE ?
Minimo 15 ore - Massimo 32,5 ore. Detto orario si applica
anche al part-time verticale o misto.
L’AZIENDA PUÒ CHIEDERE PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARE ?
SI:
a) solo per le mansioni attribuite e per le seguenti esigenze
organizzative:
- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità
produttiva;
b) con i seguenti limiti temporali:
- 2 ore al giorno;
- 50 ore all’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
NOTA: in caso di lavoro supplementare svolto dopo l’intervallo per il pranzo spetta il Ticket Pasto.
COME VENGONO PAGATE LE ORE DI LAVORO SUPPLEMENTARE ?
Con la normale paga oraria, senza maggiorazioni (per gli
appartenenti alle 3 aree professionali).
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QUANDO E COME AVVIENE IL RIPRISTINO A TEMPO PIENO ?
- Alla scadenza concordata con assegnazione alla stessa
unità produttiva;
- Prima della scadenza concordata compatibilmente con le
esigenze organizzative e produttive dell’azienda;
NOTA: in caso di mancato accoglimento, entro 3 mesi,
della domanda di anticipato ripristino a tempo pieno, il
lavoratore può chiedere che gli vengano forniti motivati
chiarimenti (tale diritto matura dopo 2 anni di lavoro a
part-time).
- Con una nuova proposta sostitutiva da parte dell’azienda. Il
lavoratore può rifiutarla; in tal caso rinuncia al ripristino anticipato a tempo pieno (tale ipotesi è subordinata alla disponibilità del lavoratore, mediante richiesta esplicita, ad un eventuale trasferimento).
COME E QUANDO SI POSSONO EFFETTUARE LE
ASSEMBLEE IN ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI PART-TIME ?
In qualsiasi momento della giornata lavorativa concordando
con l’azienda modalità, ore e locale, tenendo conto della esigenza operativa dello sportello.
QUAL E’ L’ORARIO DI LAVORO NEI GIORNI
SEMIFESTIVI ?
E’ ridotto in proporzione alla riduzione spettante al personale
a tempo pieno.
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CISL
ESEMPIO: l’orario di un giorno semifestivo è di 5 ore: il
lavoratore con un part-time di 2/3 dell’orario normale effettuerà 3 ore e 20 minuti di prestazione lavorativa
(7,5:5=5:X, quindi 5 x 5 : 7,5 = 3,33 pari a circa 3 ore e 20
minuti).
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO ?
E’ proporzionato all’orario di lavoro.
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E/O AGGIORNAMENTO ?
Si applicano le norme previste per i lavoratori a tempo pieno
proporzionando al minor orario i quantitativi annuali previsti
dal contratto.
Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori dall’orario di lavoro previsto per il part-time, il lavoratore può parteciparvi
ma senza essere retribuito.
FIBA
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CISL
Periodo di prova
QUANTO DURA IL PERIODO DI PROVA ?
a) QUADRI DIRETTIVI, 2a E 3a AREA PROFESSIONALE
3 mesi
b) 1a AREA PROFESSIONALE
30 giorni
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
Al lavoratore in prova si applicano le disposizioni del Ccnl
vigente valido per tutto il restante personale.
SI PUÒ RECEDERE SENZA PREAVVISO ?
SI: il lavoratore e l’azienda possono recedere senza preavviso e indennità.
QUALI COMPETENZE SPETTANO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ?
a) SE AD INIZIATIVA DEL LAVORATORE: l’azienda deve
corrispondere le competenze fino al giorno dell’effettiva cessazione del servizio ivi compresi i ratei della gratificazione di
Natale per i mesi di servizio prestato computando, a tal fine,
come mese intero l’eventuale frazione;
b) SE AD INIZIATIVA DELL’AZIENDA: le competenze di cui
sopra devono essere corrisposte fino alla fine del mese in corso
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CISL
ESEMPIO: il lavoratore assunto il 1° gennaio, recede il
10 febbraio:
- caso A: ha diritto allo stipendio fino al 10 febbraio e a 2/
12 di gratificazioni;
- caso B: ha diritto allo stipendio fino al 28 febbraio e 2/12
di gratificazioni.
COMPLETATO IL PERIODO DI PROVA COSA SUCCEDE ?
Il lavoratore viene confermato in servizio a tempo indeterminato con una anzianità di servizio pari alla durata della prova.
CHI E’ ESONERATO DAL PERIODO DI PROVA ?
Il lavoratore che ha già prestato servizio presso la stessa
azienda o presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari) per almeno 3
mesi.
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Permessi retribuiti per:
A) riduzione di orario (solo per le aree
professionali) - portatori di handicap
E’ VERO CHE SPETTA UN ULTERIORE PERMESSO
RETRIBUITO DI UNA GIORNATA ?
SI: per effetto della riduzione di orario di 7 ore e 30 minuti
annuali, spetta una giornata di permesso retribuito anche
frazionato, nel limite minimo di 1 ora.
COME SI RICHIEDE ?
Previo avviso alla competente direzione.
SE NON VIENE UTILIZZATO ENTRO L’ANNO ?
Si perde il diritto all’utilizzo.
NOTA: in caso di mancato utilizzo (totale o parziale) non
viene riconosciuta alcuna monetizzazione.
CONSIGLIO: data la particolarità di questo istituto contrattuale vi consigliamo di usufruire del permesso in questione
prima possibile.
E’ VERO CHE SPETTANO PERMESSI RETRIBUITI
PER I PORTATORI DI HANDICAP ?
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CISL
SI: spettano 3 giorni di permesso mensili retribuito a chi ha
un handicap grave, a chi è genitore di un minore in situazione
di handicap grave, ed a chi assiste una persona con handicap grave, che sia parente o affine entro il terzo grado. Per
ottenere il permesso è necessario che la persona con situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
COME SI RICHIEDONO ?
a) con una domanda indirizzata all’I.N.P.S. ed al datore di
lavoro utilizzando il modulo rilasciato dall’I.N.P.S.;
b) allegando:
- certificato rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale, che attesti
la gravità dell’handicap;
- stato di famiglia;
- autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
sul fatto che la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno.
B) permessi elettorali
IN OCCASIONE DI QUALE VOTAZIONE SPETTANO I
PERMESSI ELETTORALI ?
In qualsiasi tipo: politiche, amministrative, europee, referendum.
PER SVOLGERE QUALE TIPO DI FUNZIONE ?
Presidente - scrutatore o segretario - rappresentante di lista
o di gruppo.
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CISL
COME VENGONO RETRIBUITI TALI PERMESSI ?
Riconoscendo tanti giorni di riposo compensativo (o, in alternativa, di retribuzione ordinaria) quanti sono quelli trascorsi al seggio. In genere si tratta di 2 giorni, corrispondenti alle
due giornate del sabato e della domenica. Inoltre, qualora le
operazioni elettorali si protraggono al di là della mezzanotte
della domenica, anche l’intera giornata di lunedì viene riconosciuta come giornata di permesso retribuito.
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CISL
Permessi di studio
I LAVORATORI STUDENTI HANNO DIRITTO AD EFFETTUARE UN ORARIO DI LAVORO DIVERSO ?
SI, AI LAVORATORI STUDENTI SPETTANO:
- Turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami (per i turnisti del CED e di impianti di
sicurezza e presidi tecnologici);
- Spostamenti di orario di entrata ed uscita rispetto a quello
normale.
I LAVORATORI STUDENTI HANNO DIRITTO A PERMESSI RETRIBUITI ?
SI:
- per le giornate di esami, nonché per il tempo necessario a
raggiungere la località in caso di mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza;
- un ulteriore giorno per ogni esame universitario, non ripetuto, previsto dal piano di studi per i lavoratori studenti iscritti
a tutti i corsi di laurea ivi comprese le c.d. lauree brevi. Tale
giorno deve essere fruito nella giornata lavorativa precedente il giorno dell’esame;
- 8 giorni lavorativi, per una sola volta, per il conseguimento
della licenza di scuola media, inferiore o superiore, con esclusione di quelle a carattere artistico, nonché per la tesi di laurea. Tale permesso è usufruibile a richiesta del lavoratore, da
presentare alla Direzione con almeno 5 giorni di anticipo;
- 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative (5 ore al
giorno) per frequentare i corsi di studio di scuole medie, infe-
FIBA
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CISL
riori e superiori (comprese le scuole di qualificazione professionale) o iscritti a corsi di laurea, con preavviso di almeno 5
giorni. Tale permesso spetta per il numero di anni +2 di corso
legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti.
I LAVORATORI STUDENTI HANNO DIRITTO A PERMESSI DI STUDIO NON RETRIBUITI ?
SI: permesso straordinario - una sola volta per ciascun ciclo
di studi (quindi massimo 3 volte: scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università) - sino a 30 giorni di calendario, fruibili
in unica soluzione o in due periodi. La richiesta deve essere
presentata alla Direzione con almeno 30 giorni di anticipo.
I LAVORATORI STUDENTI HANNO DIRITTO AD UNA
PROVVIDENZA ANNUALE ?
NO
SPETTA UN PREMIO A CHI CONSEGUE IL TITOLO
DI STUDIO ?
SI:
- Lire 235.000 (Euro 121,37) al lavoratore che consegue, dopo
l’assunzione, la licenza di scuola media superiore, esclusa
quella di indirizzo artistico;
- Lire 390.000 (Euro 201,42) al lavoratore - non laureato che consegue una laurea secondo l’ordinamento anteriore
alla riforma universitaria del 1999. Tale premio compete, nella misura di Lire 240.000 (Euro 123,95), a chi abbia conseguito, a far tempo dal 1.1.2002, una c.d. laurea breve di durata triennale. Con riguardo ai titoli di studio universitari conseguiti ai sensi della riforma universitaria del 1999, il premio
compete nelle seguenti misure:
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CISL
- Lire 240.000 (Euro 123,95) al conseguimento della laurea
(durata normale di 3 anni)
- ulteriori Lire 150.000 (Euro 77,47) al conseguimento della
laurea specialistica (ulteriori 2 anni dopo la laurea).
I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti qui sopra riportati.
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Trasferimenti
QUANDO PUÒ ESSERE DISPOSTO IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE ?
Il trasferimento ad unità produttiva situata in comune diverso
può essere disposto solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Nel disporre il trasferimento l’azienda dovrà tener conto
anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UN PREAVVISO ?
SI: il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore ai 15 o 30 giorni a seconda che la distanza
della piazza di destinazione sia rispettivamente inferiore o
superiore a 30 chilometri dal luogo di lavoro attuale.
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello il preavviso è di 45 gg
di calendario se ha familiari conviventi o parenti conviventi
verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti, e di 30 gg di
calendario per gli altri lavoratori. Dove non sia possibile rispettare i suddetti termini, il quadro beneficierà di tante diarie
quanti sono i giorni di preavviso non fruiti.
IL LAVORATORE PUÒ RIFIUTARE IL TRASFERIMENTO ?
SI: qualora abbia compiuto 45 anni di età e almeno 22 anni di
servizio (sono necessari ambedue i requisiti) non può essere
trasferito senza il suo consenso.
NO: la fattispecie non è valida per i quadri di 3° e 4° livello.
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CISL
NOTA: tale norma non si applica nei casi di trasferimento inferiore ai 30 chilometri e in caso si tratti di preposti o
da preporre alle dipendenze. Se il lavoratore assiste con
continuità un parente o un affine handicappato o è una
persona handicappata ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso (art. 33 comma 5 e 6
Legge 5.2.1992 n. 104)
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO
DI TRASFERIMENTO ?
Solo se il lavoratore cambia residenza ha diritto a :
1) LAVORATORE SENZA FAMILIARI CONVIVENTI:
a) rimborso spese viaggio;
b) trasporto mobilio, bagagli ecc.;
c) rimborso perdita di pigione (massimo 1 anno);
d) la diaria per il tempo strettamente necessario al trasloco
minimo 3 giorni (massimo 60 gg per i quadri direttivi di 3° e 4°
livello);
e) per i quadri direttivi di 3° e 4° livello una-tantum pari a:
- 1,5 mensilità
- 2 mensilità con distanza superiore a 100 chilometri.
2) LAVORATORE CON FAMILIARI CONVIVENTI:
a) rimborso spese viaggio, compresi i familiari ed eventuale
persona di servizio;
b) trasporto mobilio, bagagli ecc.;
c) rimborso perdita pigione (massimo 1 anno);
d) la diaria per un periodo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di 15 ed un massimo di giorni 30 (massimo 120 gg per i quadri direttivi di 3° e
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CISL
4° livello) più tante diarie nella misura del 60% quanti sono i
familiari trasferiti compresa la persona di servizio per il tempo
strettamente necessario al trasloco;
NOTA: (solo per le aree professionali) in tutti i casi di
trasferimento spetta, inoltre, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo pari alla differenza
dei canoni di locazione. Tale contributo è garantito per 5
anni con assorbimento dal terzo anno.
e) per i quadri direttivi di 3° e 4° livello una-tantum pari a:
- 4 mensilità
- 5 mensilità con distanza superiore a 100 chilometri.
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CISL
...e cosa
dicono le leggi
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Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili nelle ferie.
E’ POSSIBILE FRAZIONARE IL CONGEDO ?
NO
DA QUALE GIORNO INIZIA IL CONGEDO ?
La norma contrattuale è alquanto generica e si presta a diverse interpretazioni circa la decorrenza del congedo.
L’orientamento delle controparti è quello di far decorrere il
congedo dalla data di matrimonio.
Pur non condividendo tale impostazione e considerando che
il congedo in questione è a carico del datore di lavoro (a differenza di quanto avviene per gli operai) è opportuno rapportarsi alla propria realtà cercando - ovviamente - di far valere
la tesi meno sfavorevole per il lavoratore.
NEL CASO DI PIÙ MATRIMONI SI HA DIRITTO A PIÙ
CONGEDI ?
SI
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Donazioni di sangue
VENGONO CONCESSI PERMESSI RETRIBUITI PER
CHI DONA IL SANGUE ?
SI: la legge 13.7.1967 n. 584 art. 1 riconosce una giornata di
riposo e la corresponsione dell’intera retribuzione ai lavoratori dipendenti che - gratuitamente - cedono il sangue per uso
terapeutico.
C’E’ UN LIMITE QUANTITATIVO PER USUFRUIRE
DI TALE DIRITTO ?
SI: il limite minimo fissato in 250 grammi di sangue per aver
diritto alla retribuzione ed alla giornata di riposo. Inoltre la giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in
cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo del
sangue.
PER LE GIORNATE DI DONAZIONE SANGUE MATURANO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ?
SI: per tali giorni maturano i contributi figurativi validi ai fini
previdenziali.
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Gravidanza e puerperio
LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA PUÒ ESSERE
LICENZIATA?
NO: L’art. 2 della Legge 30.12.1971 n. 1204 prevede che,
per tutto il periodo che va dall’inizio della gestazione (data
oggettiva dell’inizio della gravidanza attestata da certificato
medico) e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata.
NOTA: Lo stesso articolo di legge ammette tuttavia la
possibilità di licenziamento nelle seguenti ipotesi:
- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
- scadenza del termine del contratto di lavoro.
L’art. 13 della Legge 8.3.2000 n. 53 ha esteso il divieto di
licenziamento anche al padre lavoratore con gli stessi criteri
previsti per la madre.
COSA SI PUÒ FARE IN CASO DI LICENZIAMENTO?
Durante il periodo protetto si può impugnare il licenziamento
inviando al datore di lavoro il certificato di gravidanza entro
90 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
NOTA: Il licenziamento è inefficace anche se il datore di
lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza.
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CISL
C’E’ TUTELA ANCHE NEL CASO IN CUI IL BAMBINO NASCE MORTO ?
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il divieto
di licenziamento continua ad operare per tutta la durata dell’astensione stessa. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di astensione obbligatoria e prima del compimento di
un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA ALLA
LAVORATRICE IN CASO DI DIMISSIONI ?
In caso di dimissioni volontarie presentate entro il 1° anno di
vita del bambino (periodo di non licenziabilità a norma di legge) alla lavoratrice competono le indennità previste dalle norme di legge e di contratto per l’ipotesi di licenziamento.
NOTA: il C.C.N.L. prevede inoltre che alla lavoratrice
dimissionaria durante il 1° anno del bambino spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
QUANTE E QUALI SONO LE ASTENSIONI DAL LAVORO ?
- Astensione obbligatoria
- Antitcipo astensione obbligatoria (Interdizione obbligatoria
dal lavoro)
- Astensione facoltativa
- Permessi per allattamento
- Assenze per malattie del bambino
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CISL
1. ASTENSIONE OBBLIGATORIA
QUAL E’ IL PERIODO ?
Viene concesso nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi
successivi.
Fermo restando la durata complessiva di 5 mesi le lavoratrici
hanno facoltà:
- di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e
i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi danno alla gestante
e al nascituro.
a) PERIODO ANTE-PARTUM: 1 o 2 mesi precedenti la data
presunta del parto;
NOTA: prendendo a riferimento la data presunta del
parto, si va indietro nel tempo di uno o due mesi ed avanti
di un giorno.
ESEMPIO: data presunta del parto il 20 marzo; 1° giorno di astensione obbligatoria il 21 gennaio nel caso di 2
mesi, 21 febbraio nel caso di 1 mese;
b) PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA PRESUNTA DEL PARTO E QUELLA EFFETTIVA: ci sarà solamente
nel caso in cui la lavoratrice partorisca con ritardo rispetto
alla data presunta;
c) PERIODO POST-PARTUM: prendendo a riferimento la data
effettiva del parto si va avanti nel tempo di 3 o 4 mesi.
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E SE IL PARTO E’ PREMATURO?
E’ previsto che i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto vengano aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto.
CHI NE BENEFICIA ?
a) La madre lavoratrice in via esclusiva fino al parto e in via
non esclusiva per i 3 o 4 mesi successivi al parto;
b) Il padre lavoratore solo per i 3 o 4 mesi successivi al
parto, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro della madre.
NOTA: l’infermità della madre va soprattutto valutata in
rapporto con la compatibilità all’assolvimento dei compiti
materni. Mancando tale compatibilità i 3 o 4 mesi postpartum devono essere riconosciuti al padre. In caso di
guarigione della madre prima dello scadere dei 3 o 4 mesi,
se lavoratrice dipendente, il diritto all’astensione dal lavoro viene
ripristinato a suo favore.
COME SE NE BENEFICIA ?
La lavoratrice deve presentare al datore di lavoro il certificato
medico con l’indicazione della data presunta del parto (la data
fa testo, anche in caso di errore di previsione).
Il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro opportuna documentazione attestante la morte o la grave infermità della madre.
NOTA: al rilascio dei certificati sono abilitati: gli ufficiali
sanitari, i medici condotti, i medici convenzionati con l’Asl.
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CISL
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
La lavoratrice (o in alternativa il lavoratore) ha diritto da parte
dell’Ente Previdenziale ad una indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione per tutto il periodo dell’astensione
obbligatoria.
Il Ccnl/Abi prevede l’integrazione fino al raggiungimento del
100% della retribuzione goduta in servizio. Essa viene erogata per un massimo di 5 mesi.
Quindi il periodo intercorrente fra la data presunta e quella
effettiva del parto va retribuita all’ 80%.
Nei periodi di astensione obbligatoria matura l’anzianità
di servizio ai fini:
- degli scatti triennali;
- degli automatismi;
- della gratifica natalizia;
- della quota “ex premio di rendimento”;
- delle ferie.
COSA SPETTA ALLA LAVORATRICE CHE ALL’INIZIO
DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA
NON E’
COPERTA DAL PUNTO DI VISTA
RETRIBUTIVO ?
Se la lavoratrice è disoccupata, sospesa o assente dal lavoro, senza diritto alla retribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità se l’intervallo di tempo tra l’inizio dell’assenza, sospensione, disoccupazione e l’inizio del periodo di
interdizione, non superi i 60 giorni.
NOTA: Tra le cause della sospensione vanno considerate ora anche:
- l’assenza facoltativa per una precedente maternità (Corte Costituzionale nr. 106 del 7 luglio 1980);
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- l’assenza per la cura del minore affidato in preadozione (Corte
Costituzionale nr. 332 del 24 marzo 1988)
- l’assenza dovuta alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, anche se intercorrono
più di 60 giorni (Corte Costituzionale nr. 132 del 29 marzo 1991).
Secondo un orientamento ormai prevalente è da inserire in queste cause l’aspettativa sindacale, anche quando intercorrono più
di 60 giorni (Cassazione, Sezioni unite nr. 3092 del 16 marzo 1993).
2. ANTICIPO DELL’ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
(INTERDIZIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO)
QUANDO E COME PUÒ RICORRERE ?
- Anticipo per periodi di tempo determinati in caso di gravi
complicanze della gestazione, di condizioni ambientali
pregiudizievoli, di impossibilità di spostamento ad altre
mansioni.
Tale assenza anticipata può anche coincidere con l’inizio della gravidanza e perdurare per tutto il tempo dell’astensione
obbligatoria.
Per il riconoscimento del diritto di cui sopra la lavoratrice deve
presentare domanda all’Ispettorato del Lavoro, con raccomandata a.r., indicando il motivo della richiesta e allegando
un certificato medico attestante le condizioni di salute che
giustificano la richiesta.
L’ispettorato deve decidere entro sette giorni dal ricevimento
della domanda; trascorso tale periodo, se l’Ispettorato non
ha emanato alcun provvedimento, la domanda deve considerarsi accolta.
Vi è una tendenza a considerare importanti e talora da sole
sufficienti le certificazioni delle Asl e degli Enti ospedalieri.
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QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
La lavoratrice ha diritto da parte dell’Ente Previdenziale ad
una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per
tutto il periodo dell’astensione anticipata obbligatoria.
Nei periodi di astensione anticipata obbligatoria matura
l’anzianità di servizio ai fini:
- degli scatti triennali di anzianità;
- degli automatismi;
- della gratifica natalizia;
- delle ferie.
3. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
I 3 o 4 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto spettano
anche in caso di interruzione della gravidanza se questa avviene dopo il 180° giorno dal suo inizio.
NOTA: per calcolare i 180 giorni di cui sopra occorre
tornare indietro di 300 giorni dalla data presunta del parto. Se l’interruzione - spontanea o terapeutica - esclusa
quella procurata, si verifica prima dei 180 giorni si considera aborto e, quindi, a tutti gli effetti come malattia.
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4. ASTENSIONE FACOLTATIVA
QUANDO SE NE PUÒ USUFRUIRE ?
Trascorso il periodo di Astensione Obbligatoria.
CHI NE BENEFICIA ?
Il diritto di assentarsi dal lavoro può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per un periodo
di 10 o 11 mesi, nei primi otto anni di vita di ogni singolo figlio:
- madre lavoratrice dopo l’astensione obbligatoria ha diritto
ad assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino,
per un periodo frazionato o continuativo non superiore a 6
mesi;
- padre lavoratore: ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del lavoro, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, qualora abbia effettuato 3 mesi di astensione dal lavoro. Il diritto del padre può essere esercitato da subito e cioè fin dall’inizio della
nascita del figlio, senza che siano trascorsi i 3 mesi previsti
per la maternità obbligatoria, anche contemporaneamente alla madre che usufruisca dell’astensione obbligatoria;
- famiglia monoparentale: il diritto viene esercitato dall’unico genitore per un periodo continuativo o frazionato di 10 mesi
sempre negli 8 anni di vita del bambino.
NOTA: il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto: ad esempio se la
madre è casalinga o lavoratrice autonoma o il padre è
lavoratore autonomo o non occupato, ecc.
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CISL
COME RICHIEDERLA ?
Comunicando al datore di lavoro il periodo in cui il lavoratore
intende assentarsi, con un preavviso, di norma, non inferiore
a 15 giorni.
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
- Spetta il 30% della retribuzione fino al 3° anno di vita del
bambino e comunque per un periodo massimo complessivo
di 6 mesi per i genitori. Tali periodi sono coperti da
contribuzione figurativa. Per i restanti periodi di astensione
facoltativa, sia quelli successivi ai 6 mesi entro i 3 anni di età
del bambino, sia tutti i periodi usufruibili dai 3 agli 8 anni del
figlio l’indennità spetta nella misura del 30% solo se il reddito
del singolo genitore interessato, reddito riferito all’anno in cui
si usufruisca dell’astensione, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria detratte le retribuzioni non percepite. Quest’ultimo periodo è coperto da contribuzione figurativa ridotta;
- Vengono riconosciuti l’anzianità di servizio e gli scatti
triennali;
- non maturano le ferie, gli automatismi di carriera e le
mensilità aggiuntive.
5. RIPOSI GIORNALIERI
(PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO)
QUANDO E COME SE NE PUÒ USUFRUIRE ?
- Spettano al termine del periodo di astensione obbligatoria
e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino;
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CISL
- Possono essere richiesti indipendentemente dal fatto che
l’allattamento avvenga in modo naturale o artificiale;
- Consistono in 2 interruzioni giornaliere di 1 ora ciascuna,
anche cumulabili, la cui distribuzione deve essere concordata con il datore di lavoro: in genere le lavoratrici o i lavoratori
in alternativa accorpano le 2 ore in modo da effettuare l’orario unico giornaliero;
Per coloro che effettuano un orario giornaliero inferiore alle
6 ore, l’interruzione è di 1 ora;
- Sono retribuiti integralmente e danno diritto a contribuzione
figurativa ridotta.
NOTA: in caso di mancato accordo la distribuzione dei
riposi sarà determinata dall’Ispettorato del Lavoro.
CHI PUÒ USUFRUIRNE ?
Con l’entrata in vigore della nuova legge sui congedi parentali il diritto di godere dei riposi giornalieri (di una o due ore a
seconda che l’orario sia inferiore o superiore a sei ore di lavoro) durante il 1° anno di vita del bambino viene esteso anche
al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre,
nei casi in cui:
- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
- la madre non sia lavoratrice dipendente;
- i figli siano affidati solo al padre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta
usufruendo dell’astensione obbligatoria o facoltativa.
La circolare del Ministero del Lavoro afferma inoltre che è da
ritenere escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la
madre non svolge attività lavorativa, fatta salva l’ipotesi di
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grave infermità della stessa.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e
le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
NOTA: i periodi di riposo per allattamento sono da considerarsi lavorativi a tutti gli effetti.
6. PERMESSI PER MALATTIE DEL
BAMBINO
CHI NE HA DIRITTO E PER QUANTO TEMPO SI POSSONO OTTENERE ?
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a 3
anni di età senza limiti temporali, mentre per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni l’astensione è possibile nei limiti di 5
giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
COME SI POSSONO RICHIEDERE ?
Presentando al datore di lavoro un certificato medico rilasciato da un medico specialista del Ssn e con esso convenzionato.
La malattia che dà luogo al ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie.
Ai fini della fruizione di questi congedi la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti ad autocertificazione che l’altro genitore
non sia in astensione dal lavoro gli stessi giorni e per il medesimo motivo.
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QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
Per quanto riguarda l’aspetto economico, anche se per tali
assenze non è corrisposta la retribuzione, si ha però diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.
Dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore ha invece diritto ad
una contribuzione figurativa ridotta.
I permessi di cui sopra sono computabili nelle anzianità di
servizio ad eccezione delle ferie e degli automatismi economici e di carriera.
7. ASTENSIONI PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
SONO PREVISTE ASTENSIONI PER CHI HA FIGLI
PORTATORI DI HANDICAP ?
La lavoratrice, o in alternativa il lavoratore, in caso di figlio
con handicap in situazione di gravità accertata (e non ricoverato a tempo pieno) ha diritto al prolungamento fino a 3 anni
dell’astensione facoltativa dal lavoro. In alternativa si ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Passati i 3 anni del figlio, è previsto il diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.
Inoltre, per gravi motivi familiari, è previsto per uno dei genitori di disabile grave, un congedo retribuito per un massimo
di 2 anni anche frazionabili, coperto da contribuzione ai fini
previdenziali.
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IL TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO
NELLA GRAVIDANZA E PUERPERIO
Scatti
AutoQuota ex
Trattam.
I.N.P.S.
Ferie 13a
Triennali matismi
Premio Rendim.
Economico
ASTENSIONE
OBBLIGATORIA:
1 o 2 mesi prima del parto
3 o 4 mesi dopo il parto
ANTICIPO ASTENSIONE
OBBLIGATORIA:
per gravi complicazioni: può
coincidere con l’inizio della
gravidanza
100%
SI
(1)
SI
SI
SI
SI
SI
80%
SI
(1)
SI
SI
SI
SI
NO
(2)
30%
(4)
SI
(4)
SI
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
100%
SI
(5)
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
(6)
SI
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
ASTENSIONE FACOLTATIVA:
dopo il parto:
10 o 11 mesi anche frazionati
entro i primi 8 anni di vita del
bambino
RIPOSI GIORNALIERI:
durante il 1° anno di vita del
neonato:
2 permessi di 1 ora cad.
cumulabili (3)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
durante le malattie del bambino.
Entro l’8° anno di vita
1) Contribuzione figurativa totale.
2) Relativamente al periodo di assenza
3) In caso di lavoro Part-time inferiore a 6 ore giornaliere, il riposo si riduce a 1 ora al giorno
4) Per quanto concerne gli aspetti economici e contributivi, precisiamo che l’indennità è pari al
30% della retribuzione fino al 3° anno di vita del bambino e comunque per un periodo
massimo complessivo di 6 mesi riferito ad entrambi i genitori. Tali periodi sono coperti da
contribuzione figurativa totale. Per i restanti periodi di astensione facoltativa, sia quelli
successivi ai sei mesi già fruiti, entro i 3 anni di vita del bambino, sia tutti i periodi usufruibili dai 3 agli 8 anni del figlio, l’indennità spetta nella misura del 30% solo se il reddito del
singolo genitore interessato, reddito riferito all’anno in cui usufruisce dell’astensione, sia
inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale
obbligatoria. Quest’ultimo periodo è coperto da contribuzione figurativa ridotta.
5) Contribuzione figurativa ridotta.
6) Fino ai 3 anni del figlio contribuzione figurativa totale. Tra i 3 e gli 8 anni del figlio
contribuzione figurativa ridotta.
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Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del personale ai propri doveri sono punite con
una serie di provvedimenti previsti dal Ccnl.
I provvedimenti disciplinari sono regolati dall’articolo 7 della
Legge 20.5.70 nr. 300 (Statuto dei Lavoratori) adattati nel Ccnl.
COME DEVE ESSERE INFORMATO IL LAVORATORE SULLE NORME CHE REGOLANO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI?
Le norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo (all’interno dell’azienda) accessibile a tutti.
PUÒ IL DATORE DI LAVORO ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ALL’INSAPUTA DEL
LAVORATORE ?
NO: il procedimento disciplinare non ha valore se al lavoratore non è stato preventivamente contestato l’addebito e senza che sia stato sentito a sua difesa, per iscritto od oralmente, con la presenza del rappresentante sindacale nel caso il
lavoratore ne abbia chiesto l’assistenza.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
PUÒ IL LAVORATORE RICHIEDERE LA COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO ?
SI: entro 20 giorni il lavoratore nei cui confronti sia stata di-
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sposta la sanzione disciplinare può promuovere, anche attraverso l’Organizzazione Sindacale a cui sia iscritto, la costituzione di un collegio di conciliazione: in questo caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
SE IL DATORE DI LAVORO NON NOMINA UN SUO
RAPPRESENTANTE NEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE COSA SUCCEDE ?
La sanzione disciplinare non ha effetto.
COSA SUCCEDE SE IL DATORE DI LAVORO SI RIVOLGE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ?
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
ESISTE UN TERMINE DI PRESCRIZIONE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ?
SI: decorsi 2 anni dalla loro applicazione non sono più da
tenere in considerazione a qualsiasi effetto.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE APPENA VENUTO A CONOSCENZA DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN ATTO NEI SUOI CONFRONTI ?
In caso di provvedimento disciplinare è opportuno che il lavoratore non agisca da solo, ma interessi il sindacato FIBA/CISL
per i consigli e le tutele del caso.
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Richiamo alle armi
QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE RICHIAMATO ALLE ARMI ?
- Il mantenimento del posto di lavoro;
- la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti come
se avesse lavorato;
- Inoltre:
PER I SOLDATI ED I GRADUATI DELL’ESERCITO:
- un’indennità pari allo stipendio dovuto in servizio lavorativo;
PER GLI UFFICIALI, I SOTTOUFFICIALI E GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE (guardie di finanza, carabinieri ecc.):
a) per i primi 2 mesi spetta un’indennità pari allo stipendio
percepito durante il servizio lavorativo;
b) per i mesi successivi spetta la differenza fra il trattamento militare e lo stipendio percepito durante il servizio lavorativo.
QUALI SONO I DOVERI DEL LAVORATORE RICHIAMATO ALLE ARMI ?
Riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in
licenza illimitata.
NOTA: non riprendendo il servizio ENTRO 30 GIORNI,
il lavoratore è considerato dimissionario, SALVO IL CASO
DI FORZA MAGGIORE.
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Servizio militare (o civile)
QUALI DIRITTI CONSERVA CHI, DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO, VIENE CHIAMATO ALLE ARMI
O EFFETTUA IL SERVIZIO CIVILE ?
- Conserva il posto di lavoro;
- matura una anzianità di servizio pari al periodo di servizio
militare;
- matura l’anzianità per: gli scatti di anzianità - il trattamento
per ferie - comporto per malattia e preavviso.
SPETTA LA RETRIBUZIONE ?
SI: Spetta una erogazione straordinaria pari a due mensilità
dell’ultimo trattamento economico goduto ciascuna delle quali
calcolata come segue:
- per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
- per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce
stipendio;
- per il 3° livello dei quadri direttivi:
- 89,00% della voce stipendio e l’ad-personam
- 86,96% della eventuale maggiorazione di grado prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam relativa:
- per il 4° livello dei quadri direttivi:
- 89,00% della voce stipendio
-86,96% della maggiorazione di grado prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo
tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad
personam relativa.
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PER FAR VALERE QUESTI DIRITTI COSA BISOGNA
FARE ?
Entro 30 giorni dal congedo o invio in licenza illimitata si deve
riprendere servizio.
NOTA: non riprendendo il servizio ENTRO 30 GIORNI,
il lavoratore è considerato dimissionario, SALVO IL CASO
DI FORZA MAGGIORE.
VI SONO DIRITTI PER CHI HA SVOLTO IL SERVIZIO
MILITARE DA DISOCCUPATO ?
NO sul piano contrattuale;
SI ai fini previdenziali.
Infatti il periodo di servizio militare (o civile) può essere riscattato gratuitamente in qualsiasi momento. Detto periodo va
quindi computato ai fini del raggiungimento del minimo I.N.P.S.
per la pensione di anzianità (35 anni di versamenti pari a 1820
marche settimanali).
QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER
IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE ?
- Copia dello stato di servizio per gli ufficiali;
- Copia del foglio matricolare per sottufficiali e soldati.
NOTA: tali documenti vengono rilasciati dai competenti
distretti militari o capitanerie di porto.
CONSIGLIO: chi è interessato al riscatto del servizio di leva (o civile) ai
fini previdenziali deve inoltrare domanda all’Ente (es.: I.N.P.S.) attraverso il patronato INAS/CISL presente in tutto il territorio nazionale.
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