Scheda_RIFORMA DEL BILANCIO COMUNITARIO_Ceriani

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Scheda_RIFORMA DEL BILANCIO COMUNITARIO_Ceriani
LA RIFORMA DEL BILANCIO COMUNITARIO
Il bilancio comunitario traduce in termini di destinazione delle risorse le priorità e
gli orientamenti perseguiti dall’Unione europea (UE), autorizzando annualmente il
finanziamento dell’insieme delle attività e degli interventi comunitari. Il bilancio generale
per l’esercizio 2003, adottato il 19 Dicembre 2002 a seguito della seconda lettura del
Parlamento Europeo, si assesta a 99.686 milioni di euro in stanziamenti di impegno e
97.503 milioni di euro in stanziamenti di pagamento.
I cittadini contribuiscono al finanziamento del bilancio attraverso le risorse proprie
che sono composte dai dazi doganali, da un prelievo sull’IVA (l’1% dell’IVA considerata,
corrispondente al 50% del PIL), e da un prelievo pari all’1,27% sul PIL degli Stati
membri. Per il bilancio comunitario non viene tollerato nessun deficit.
Il bilancio comunitario è ripartito in sei settori: le spese agricole (PAC), la politica
di coesione e i fondi strutturali, le politiche interne, le azioni esterne, le spese
amministrative, l’aiuto pre-adesione, e le riserve.
Le spese agricole, corrispondenti alla politica agricola comune, rappresentano il 44
% circa delle spese dell’UE, essendo il trasferimento di competenze dagli Stati membri
verso l’UE particolarmente marcato in questo settore. Gli stanziamenti per spese agricole
nel 2003 ammontavano a 44780 milioni di euro. Le spese per le azioni strutturali arrivano
al secondo posto, coprendo il 35% circa del bilancio e, nel 2003 si assestavano a 33.980
milioni di euro, superando il massimale di 12 milioni di euro. Le altre politiche interne,
che servono ad accompagnare la realizzazione del grande mercato interno, rappresentano
invece il 6,5% del bilancio e, nel 2003, erano previste spese per 6.795 milioni di euro
circa. Esse sono (in ordine decrescenete secondo l’ammontare di spesa): ricerca, trasporti,
istruzione, formazione professionale, gioventù, ambiente, audiovisivo e cultura,
informazione e comunicazione. Per le azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari
l’Unione spende il 5% circa del suo budget, per l’aiuto pre-adesione il 3.4%, per le spese
amministrative il 5%, e per le riserve l’1%. Per le azioni esterne vi è un’altro strumento
finanziario, il Fondo europeo di sviluppo (FES), legato all’accordo di Cotonu tra l’UE e i
paesi ACP. Il FES dispone di un bilancio specifico distinto dal bilancio generale dell’UE.
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Dal 1988 il bilancio annuale è stabilito nel rispetto di un quadro finanziario a
medio termine (le prospettive finanziarie) che definisce dei massimi annui di spesa. Con
l’Agenda 2000 sono state adottate le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006, nel
quadro di una programmazione basata sulle nuove priorità dell’UE tra le quali la nuova
fase dell’ampliamento. E’ il trattato CE che fissa la procedura con cui viene stabilito il
bilancio (articolo 268-280): il Parlamento e il Consiglio decidono le spese da effettuare, e
la Commissione cura l’esecuzione di bilancio sotto la propria responsabilità. La gestione
dei fondi comunitari può essere ind iretta (decentramento della gestione agli SM come nel
caso dei fondi strutturali), o diretta come in alcuni settori di politica interna e delle azioni
esterne.Il PE, per le spese non obbligatorie (circa il 60% delle spese), approva il bilancio
definitivo. Al contrario, per le spese obbligatorie, il PE può solo proporre al Consiglio
delle modifiche. Nella pratica la procedura di bilancio viene precisata da accordi
interistituzionali tra il Consiglio, il PE, e la CE, che permettono una migliore
cooperazione tra queste istituzioni.
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Tabella 1: La Procedura di Bilancio
Commissione Europea, Bilancio Generale dell’Unione Europea per l’esercizio 2003
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Le tappe principali per la stesura del bilancio annuale, descritte schematicamente nella
Tabella 1, sono le segue nti:
•
La Commissione europea elabora il progetto preliminare di bilancio
(PPB) verso fine aprile, inizio maggio, basandosi su una stima delle necessità e
priorità politiche per l’anno a venire.
•
Il Consiglio esamina il PPB, e vara verso il mese di luglio un "progetto
di bilancio " che viene trasmesso al Parlamento europeo (PE).
•
Il PE esamina il progetto di bilancio e prepara i progetti di emendamenti
e proposte di modifica votati in plenaria in prima lettura del bilancio verso fine
ottobre. Il progetto di bilancio così emendato o accompagnato da proposte di modifica,
viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Se il Consiglio accetta tutti gli
emendamenti e le modifiche proposte dal PE, il bilancio viene adottato
definitivamente in prima lettura.
•
In caso contrario, il Consiglio passa alla seconda lettura del bilancio,
modifica gli emendamenti del PE in prima lettura, e rinvia alla PE il testo cosi
modificato (novembre).
•
Tra novembre e dicembre il PE esamina in seconda lettura il progetto di
bilancio e puo’ reintrodurre emendamenti che il Consiglio aveva bocciato in prima
lettura, anche modificandoli, ma non puo presentarne dei nuovi
•
In dicembre in plenaria il PE vota la seconda lettura del bilancio e lo
adotta definitivamente (il PE ha l’ultima parola).
Il PE controlla anche l’impiego del bilancio tramite la commissione per il controllo dei
bilanci, e assegna lo "scarico" alla Commissione europea sull’esecuzione del bilancio, dopo
aver valutato la responsabilità politica della CE.
La Commissione Prodi ha iniziato un sistema di gestione basato sulle attività
(GBA) che consiste a definire le risorse finanziarie consacrate ai programmi insieme alle
spese di gestione corrispondenti. Per attuare questo nuovo sistema è stato necessario
riformare la struttura del bilancio e il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee. L’obiettivo principale è di garantire che l’allocazione
delle risorse s’inserisca in un processo politico e sia compatibile con le priorità e gli
obiettivi politici fissati previamente. In questo modo l’attività diventa il comune
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denominatore di un quadro concettuale comune dove s’inseriscono le priorità, la
pianificazione, la stesura del bilancio, il controllo e la rendicontazione. La separazione
tradizionale tra gli stanziamenti di funzionamento e quelli operativi è sostituita da una
struttura che mette in evidenza non solo il costo delle politiche comuni ma anche i suoi
fabbisogni in termini di risorse umane e di altri tipi di assistenza tecnica.
Per la sezione III del bilancio (relativa alla Commissione europea) una nuova
nomenclatura entra in vigore. Le spese sono raggruppate in 30 politiche e in 200 attività
correlate, ciascuna delle quali collegate alla relativa Direzione generale della Commissione. Si
mantengono i titoli, i capitoli, gli articoli e le voci con la differenza che ciascun titolo del
BBA include sia le spese di funzionamento sia le spese operative per una data politica. I titoli
indicano il costo complessivo di una politica, i capitoli le sue attività, gli articoli e le voci
corrispondono ai programmi e ai progetti. Uno dei capitoli contiene le risorse amministrative
assegnate ad una determinata politica e la sua struttura è identica per tutti i titoli.
L’entrata in vigore della nuova struttura del bilancio dipende dal nuovo regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, adottato definitivamente
dal Consiglio in giugno 2002, e indirettamente dall’adozione del regolamento recante le
modalità d’esecuzione del regolamento finanziario ancora all’esame del Consiglio.
Con il nuovo del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee si determinano le seguenti innovazioni:
•
Miglioramento della presentazione e chiarezza del testo che contiene
solo i principi e le definizioni essenziali rinviando al regolamento sulle modalità
d’esecuzione tutte le precisazioni e le norme d’attuazione concrete.
•
Adozione di una nuova struttura per il bilancio secondo la nuova
gestione per attività.
•
Le autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio) riceveranno maggiori
informazioni dai servizi di contabilità sia per la formazione del bilancio sia per la sua
esecuzione.
•
Semplificazione delle modalità di trasferimento dei crediti da una ligna
di bilancio ad un’altra
•
Razionalizzazione dei metodi d’esecuzione che possono essere gestione
centralizzata, concorrente (con gli Stati membri) o decentrata (con gli Stati beneficiari
degli aiuti esterni), o gestione congiunta con degli organismi internazionali.
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•
Modernizzazione della gestione finanziaria centrandola sui risultati e le
performances.
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Meno eccezioni alle regole.
•
Regole contabili più moderne.
•
Trasparenza e prevenzione delle frodi durante gli appalti di gara.
Il nuovo regolamento finanziario dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2003, previa
adozione del progetto di regolamento sulle modalità d’esecuzione. Quest’ultimo, per quanto
riguarda il titolo sulle sovvenzioni, stipula che la Commissione europea deve adottare un
programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni e pubblicarlo nel sito Internet entro il
31 gennaio di ogni esercizio. Il programma di lavoro deve precisare l’atto di base, gli
obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate dal rispettivo importo
indicativo e i risultati desiderati. Gli inviti a presentare proposte precisano gli obiettivi
perseguiti, i criteri d’ammissibilità, di selezione e d’attribuzione, le modalità di finanziamento
comunitario, le modalità e il termine di deposito delle proposte, la data possibile d’inizio delle
azioni, e la data di chiusura della procedura d’attribuzione. Possono essere assegnate
sovvenzioni senza invito a presentare proposte nel quadro dell’aiuto umanitario, in casi
d’urgenza eccezionali, a favore di organismi identificati nell’atto di base o che si trovino in
situazione di monopolio di diritti o di fatto, e in situazioni di crisi nei paesi terzi.
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