Scheda_RIFORMA DEL BILANCIO COMUNITARIO_Ceriani
Transcript
Scheda_RIFORMA DEL BILANCIO COMUNITARIO_Ceriani
LA RIFORMA DEL BILANCIO COMUNITARIO Il bilancio comunitario traduce in termini di destinazione delle risorse le priorità e gli orientamenti perseguiti dall’Unione europea (UE), autorizzando annualmente il finanziamento dell’insieme delle attività e degli interventi comunitari. Il bilancio generale per l’esercizio 2003, adottato il 19 Dicembre 2002 a seguito della seconda lettura del Parlamento Europeo, si assesta a 99.686 milioni di euro in stanziamenti di impegno e 97.503 milioni di euro in stanziamenti di pagamento. I cittadini contribuiscono al finanziamento del bilancio attraverso le risorse proprie che sono composte dai dazi doganali, da un prelievo sull’IVA (l’1% dell’IVA considerata, corrispondente al 50% del PIL), e da un prelievo pari all’1,27% sul PIL degli Stati membri. Per il bilancio comunitario non viene tollerato nessun deficit. Il bilancio comunitario è ripartito in sei settori: le spese agricole (PAC), la politica di coesione e i fondi strutturali, le politiche interne, le azioni esterne, le spese amministrative, l’aiuto pre-adesione, e le riserve. Le spese agricole, corrispondenti alla politica agricola comune, rappresentano il 44 % circa delle spese dell’UE, essendo il trasferimento di competenze dagli Stati membri verso l’UE particolarmente marcato in questo settore. Gli stanziamenti per spese agricole nel 2003 ammontavano a 44780 milioni di euro. Le spese per le azioni strutturali arrivano al secondo posto, coprendo il 35% circa del bilancio e, nel 2003 si assestavano a 33.980 milioni di euro, superando il massimale di 12 milioni di euro. Le altre politiche interne, che servono ad accompagnare la realizzazione del grande mercato interno, rappresentano invece il 6,5% del bilancio e, nel 2003, erano previste spese per 6.795 milioni di euro circa. Esse sono (in ordine decrescenete secondo l’ammontare di spesa): ricerca, trasporti, istruzione, formazione professionale, gioventù, ambiente, audiovisivo e cultura, informazione e comunicazione. Per le azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari l’Unione spende il 5% circa del suo budget, per l’aiuto pre-adesione il 3.4%, per le spese amministrative il 5%, e per le riserve l’1%. Per le azioni esterne vi è un’altro strumento finanziario, il Fondo europeo di sviluppo (FES), legato all’accordo di Cotonu tra l’UE e i paesi ACP. Il FES dispone di un bilancio specifico distinto dal bilancio generale dell’UE. 1 Dal 1988 il bilancio annuale è stabilito nel rispetto di un quadro finanziario a medio termine (le prospettive finanziarie) che definisce dei massimi annui di spesa. Con l’Agenda 2000 sono state adottate le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006, nel quadro di una programmazione basata sulle nuove priorità dell’UE tra le quali la nuova fase dell’ampliamento. E’ il trattato CE che fissa la procedura con cui viene stabilito il bilancio (articolo 268-280): il Parlamento e il Consiglio decidono le spese da effettuare, e la Commissione cura l’esecuzione di bilancio sotto la propria responsabilità. La gestione dei fondi comunitari può essere ind iretta (decentramento della gestione agli SM come nel caso dei fondi strutturali), o diretta come in alcuni settori di politica interna e delle azioni esterne.Il PE, per le spese non obbligatorie (circa il 60% delle spese), approva il bilancio definitivo. Al contrario, per le spese obbligatorie, il PE può solo proporre al Consiglio delle modifiche. Nella pratica la procedura di bilancio viene precisata da accordi interistituzionali tra il Consiglio, il PE, e la CE, che permettono una migliore cooperazione tra queste istituzioni. 2 Tabella 1: La Procedura di Bilancio Commissione Europea, Bilancio Generale dell’Unione Europea per l’esercizio 2003 3 Le tappe principali per la stesura del bilancio annuale, descritte schematicamente nella Tabella 1, sono le segue nti: • La Commissione europea elabora il progetto preliminare di bilancio (PPB) verso fine aprile, inizio maggio, basandosi su una stima delle necessità e priorità politiche per l’anno a venire. • Il Consiglio esamina il PPB, e vara verso il mese di luglio un "progetto di bilancio " che viene trasmesso al Parlamento europeo (PE). • Il PE esamina il progetto di bilancio e prepara i progetti di emendamenti e proposte di modifica votati in plenaria in prima lettura del bilancio verso fine ottobre. Il progetto di bilancio così emendato o accompagnato da proposte di modifica, viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Se il Consiglio accetta tutti gli emendamenti e le modifiche proposte dal PE, il bilancio viene adottato definitivamente in prima lettura. • In caso contrario, il Consiglio passa alla seconda lettura del bilancio, modifica gli emendamenti del PE in prima lettura, e rinvia alla PE il testo cosi modificato (novembre). • Tra novembre e dicembre il PE esamina in seconda lettura il progetto di bilancio e puo’ reintrodurre emendamenti che il Consiglio aveva bocciato in prima lettura, anche modificandoli, ma non puo presentarne dei nuovi • In dicembre in plenaria il PE vota la seconda lettura del bilancio e lo adotta definitivamente (il PE ha l’ultima parola). Il PE controlla anche l’impiego del bilancio tramite la commissione per il controllo dei bilanci, e assegna lo "scarico" alla Commissione europea sull’esecuzione del bilancio, dopo aver valutato la responsabilità politica della CE. La Commissione Prodi ha iniziato un sistema di gestione basato sulle attività (GBA) che consiste a definire le risorse finanziarie consacrate ai programmi insieme alle spese di gestione corrispondenti. Per attuare questo nuovo sistema è stato necessario riformare la struttura del bilancio e il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. L’obiettivo principale è di garantire che l’allocazione delle risorse s’inserisca in un processo politico e sia compatibile con le priorità e gli obiettivi politici fissati previamente. In questo modo l’attività diventa il comune 4 denominatore di un quadro concettuale comune dove s’inseriscono le priorità, la pianificazione, la stesura del bilancio, il controllo e la rendicontazione. La separazione tradizionale tra gli stanziamenti di funzionamento e quelli operativi è sostituita da una struttura che mette in evidenza non solo il costo delle politiche comuni ma anche i suoi fabbisogni in termini di risorse umane e di altri tipi di assistenza tecnica. Per la sezione III del bilancio (relativa alla Commissione europea) una nuova nomenclatura entra in vigore. Le spese sono raggruppate in 30 politiche e in 200 attività correlate, ciascuna delle quali collegate alla relativa Direzione generale della Commissione. Si mantengono i titoli, i capitoli, gli articoli e le voci con la differenza che ciascun titolo del BBA include sia le spese di funzionamento sia le spese operative per una data politica. I titoli indicano il costo complessivo di una politica, i capitoli le sue attività, gli articoli e le voci corrispondono ai programmi e ai progetti. Uno dei capitoli contiene le risorse amministrative assegnate ad una determinata politica e la sua struttura è identica per tutti i titoli. L’entrata in vigore della nuova struttura del bilancio dipende dal nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, adottato definitivamente dal Consiglio in giugno 2002, e indirettamente dall’adozione del regolamento recante le modalità d’esecuzione del regolamento finanziario ancora all’esame del Consiglio. Con il nuovo del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si determinano le seguenti innovazioni: • Miglioramento della presentazione e chiarezza del testo che contiene solo i principi e le definizioni essenziali rinviando al regolamento sulle modalità d’esecuzione tutte le precisazioni e le norme d’attuazione concrete. • Adozione di una nuova struttura per il bilancio secondo la nuova gestione per attività. • Le autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio) riceveranno maggiori informazioni dai servizi di contabilità sia per la formazione del bilancio sia per la sua esecuzione. • Semplificazione delle modalità di trasferimento dei crediti da una ligna di bilancio ad un’altra • Razionalizzazione dei metodi d’esecuzione che possono essere gestione centralizzata, concorrente (con gli Stati membri) o decentrata (con gli Stati beneficiari degli aiuti esterni), o gestione congiunta con degli organismi internazionali. 5 • Modernizzazione della gestione finanziaria centrandola sui risultati e le performances. • Meno eccezioni alle regole. • Regole contabili più moderne. • Trasparenza e prevenzione delle frodi durante gli appalti di gara. Il nuovo regolamento finanziario dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2003, previa adozione del progetto di regolamento sulle modalità d’esecuzione. Quest’ultimo, per quanto riguarda il titolo sulle sovvenzioni, stipula che la Commissione europea deve adottare un programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni e pubblicarlo nel sito Internet entro il 31 gennaio di ogni esercizio. Il programma di lavoro deve precisare l’atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate dal rispettivo importo indicativo e i risultati desiderati. Gli inviti a presentare proposte precisano gli obiettivi perseguiti, i criteri d’ammissibilità, di selezione e d’attribuzione, le modalità di finanziamento comunitario, le modalità e il termine di deposito delle proposte, la data possibile d’inizio delle azioni, e la data di chiusura della procedura d’attribuzione. Possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte nel quadro dell’aiuto umanitario, in casi d’urgenza eccezionali, a favore di organismi identificati nell’atto di base o che si trovino in situazione di monopolio di diritti o di fatto, e in situazioni di crisi nei paesi terzi. 6