Chiarimenti su tempi di guida autisti

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Chiarimenti su tempi di guida autisti
Chiarimenti su tempi di guida autisti
Giovedì 25 Agosto 2011 06:01
I ministeri dell'Interno e dei Trasporti hanno diffuso alla fine di luglio 2011 una circolare che
contiene alcuni indirizzi interpretativi sull'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di
riposo degli autisti professionali e sulle sanzioni per la violazione dell'articolo 174 del Codice
della Strada.
La circolare numero 17598 del 22 luglio 2011 nasce perché - come recita il testo introduttivo del
documento stesso - nel periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 174 del
Codice della Strada, come modificato dalla Legge 120/2010, sono state rappresentate
numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l'azione degli organi di
controllo. Quindi, la circolare intende assicurare un'interpretazione chiara ed uniforme anche
per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento CE 561/2006. Lo fa articolandosi in diversi
capitoli, dedicati a specifici aspetti delle norme sui tempi di guida e di lavoro.
SCARICA PDF DELLA CIRCOLARE 17598 DEL 22/7/2011 SU TEMPI GUIDA E RIPOSO
AUTISTI
Riposo
Calcolo della durata minima del riposo giornaliero - Dopo avere ricordato che i conducenti
devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro le 24 ore che seguono il
precedente riposo giornaliero o settimanale, la circolare chiarisce che se tale riposo inferiore a
quello stabilito dalla legge, esso va considerato come non effettuato. Ciò significa che i periodi
di guida che precedono e seguono tale riposo incompleto vanno sommati come un unico
periodo di guida, applicando la relativa sanzione. C'è però un'eccezione, sancita dalla UE: se il
riposo giornaliero è inferiore a quello prescritto ma comunque superiore a sette ore, va applicata
solamente la sanzione per la violazione del tempo di riposo e non quella sul tempo di guida che
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risulta dalla somma della guida precedente e successiva. In tutti i casi, il conducente non potrà
riprendere il viaggio prima di avere completato il periodo di riposo giornaliero richiesto.
Obbligo di registrazione del riposo giornaliero - La normativa impone che il riposo
giornaliero vada inserito manualmente nel cronotachigrafo, attraverso il tasto simbolizzato dal
letto. Ciò va fatto anche quando l'autista si allontana dal camion portando con sé il disco o la
carta del cronotachigrafo. La circolare chiarisce che se ciò non accade è considerata
un'infrazione solo “se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il
mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento”.
Frazionamento delle interruzioni alla guida - La circolare chiarisce che l'interruzione di 45
minuti dopo quattro ore e mezza di guida consecutivi può essere sostituita da due periodi di 15
minuti, seguita da una di 30 minuti, però tale sostituzione non “può essere soggetta a inversione
o sostituzione”. Inoltre, il testo aggiunge che le quattro ore e mezza devono consistere solo in
guida e non in altre mansioni.
Durata massima guida in due settimane consecutive – Il regolamento impone che i
conducenti possono guidare al massimo per 90 ore in due settimane consecutive e, nello stesso
tempo, che non debbano superare le 56 ore per settimana. La circolare ribadisce che queste
due condizioni vigono sempre contemporaneamente. Quindi, per esempio, non è possibile
guidare una settimana per 60 ore e quella successiva solo per 30 e neppure guidare per due
settimane consecutive fino a 56 ore.
Riposo giornaliero e multipresenza – Il regolamento stabilisce che la frequenza del riposo
giornaliero dipende dal numero di autisti in cabina: entro 24 ore da precedente riposo se c'è un
solo autista, entro 30 ore se ve ne sono due che si alternano alla guida (multipresenza). La
circolare precisa che per considerare il caso della multipresenza, “occorre che il secondo
conducente sia sempre a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio”. L'unica eccezione è
che egli non sia a bordo solo nella prima ora del viaggio.
Soste frequenti
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Calcolo delle interruzioni in caso di soste frequenti - Questo capitolo prende in
considerazione la regola del minuto dei cronotachigrafi digitali, che stata modificata dall'Unione
Europea. I dispositivi che calcoleranno i tempi di guida con il nuovo sistema saranno obbligatori
dal 1° ottobre 2011, ma la circolare cerca di applicare la disposizione in modo empirico anche
con i vecchi cronotachigrafi. Questa circolare riprende quanto già affermato da una precedente
circolare del ministero degli Interni. In pratica, nel caso di frequenti soste tra guide molto brevi
(per esempio, durante il carico e scarico), si applica una tolleranza sottraendo un minuto per
ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo
di guida di quattro ore e mezza Il testo precisa anche che la tolleranza può essere concessa
solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri . Inoltre, la
tolleranza vale solo per gli autisti che usano cronotachigrafi non omologati secondo le nuovi
disposizioni UE (praticamente quelli installati come primo equipaggiameto prima del 1° ottobre
2011). Ricordiamo che già ora si può installare, come sostituzione, un apparecchio di nuova
generazione.
Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero - Ci sono situazioni
eccezionali, in cui l'autista deve effettuare piccoli spostamenti del camion durante il suo riposo
giornaliero. Per esempio, se è fermo in un'area di servizio e la Polizia gli chiede di spostarlo
perchè ingombra il passaggio degli altri veicoli, oppure per anticipare un'operazione di carico o
scarico. In questi casi, la circolare ribadisce che questa interruzione del riposo non può essere
ritenuta un'infrazione. Però il conducente deve indicare a mano (sul disco o sulla stampata del
cronotachigrafo) il motivo dell'interruzione del riposo e - nel caso che lo spostamento sia stato
imposto dalla Polizia o da un'altra Autorità - fare vistare da loro l'annotazione. Se ciò non
avviene, l'autista deve almeno segnare i dati identificativi di tale Autorità. La circolare sottolinea
il carattere di eccezionalità di breve durata di tali interruzioni.
Cronotachigrafo
Applicazione del cronotachigrafo - La circolare riposta alcuni chiarimenti sull'obbligo di
utilizzare il cronotachigrafo, stabilito dal Regolamento 561/2006. Il dispositivo non obbligatorio
se il trasporto di cose viene effettuato tramite un complesso veicolare di massa complessiva
fino a 7,5 tonnellate e lo stesso avvenga a fini non commerciali. Precisa anche che i veicoli
adibiti allo spurgo dei pozzi neri sono sempre esenti dal cronotachigrafo - se immatricolati come
autoveicoli ad uso speciale - e nel solo territorio nazionale, se immatricolati come autoveicoli
per trasporti specifici. Analogamente, sono esentati anche i veicoli che operano nella raccolta di
nettezza urbana, mentre il dispositivo resta obbligatorio per quelli che trasportano rifiuti urbani
tra due centri di raccolta o tra un centro di raccolta ed uno di smaltimento.
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Guida promiscua con analogico e digitale – La circolare precisa la documentazione sugli
ultimi 28 giorni di guida che l'autista deve tenere in cabina, nel caso abbia usato sia veicoli con
cronotachigrafo analogico, sia con quello digitale. Il conducente deve avere sia i dischi, sia la
carta del cronodigitale (oppure le stampe dell'apparecchio). “Non può essere sanzionato il
conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell'attività svolta, ancorché
l'organo di controllo non sia in grado di leggere la carta esibita”.
Modulo assenze
Soggetti che sottoscrivono modulo delle assenze autisti – Premesso che ogni conducente
che guida un veicolo soggetto all'obbligo del cronotachigrafo deve avere a bordo il modulo per il
controllo delle assenze, la circolare specifica che esso deve essere firmato dal legale
rappresentante dell'azienda che ha il carico l'autista, oppure da “altro soggetto dell'impresa
autorizzato alla firma”. Quindi, l'imprenditore può delegare a tale compito un preposto, purché
non sia lo stesso autista. È possibile utilizzare moduli prestampati in formato elettronico, anche
se parzialmente compilati a mano.
La circolare chiarisce anche che tale modulo “non serve per documentare l'effettuazione del
riposo settimanale”. A tal fine è destinato il cronotachigrafo: “Se il conducente guida
abitualmente un veicolo fornito di cronotachigrafo analogico, la documentazione del riposo è, di
fatto, fornita dalla circostanza che per quel periodo non sono stati usati fogli di registrazione. Se
invece ha cronotachigrafo digitale, al momento in cui riprende servizio dopo un riposo
settimanale, l'autista deve confermare che il periodo intercorrente tra l'estrazione della carta ed
il successivo reinserimento è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene
presentata, in genere, in modo automatico al momento dell'inserimento della carta”. La circolare
precisa anche che l'attestato per ferie o malattie può anche essere consegnato all'autista
tramite fax o per via telematica.
Sanzioni
Decurtazione di punti per più violazioni – La circolare affronta la circostanza che durante i 28
giorni precedenti a quelli del controllo, l'autista abbia effettuato più infrazioni alle norme sui
tempi di guida e di riposo. In virtù di quanto prescrive l'articolo 126 (comma 1 bis) del Codice
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della Strada, in tal caso non si possono detrarre più di 15 punti “salvo i casi dove è prevista la
sospensione o la revoca della patente”.
Aree private
Circolazione in aree private – La circolazione in aree private (come stabilimenti, cave o
cantieri) è esente dall'applicazione della norma sul cronotachigrafo. Quindi, la guida al loro
interno è sottratta al calcolo delle ore di guida ma, precisa la circolare, non può neppure essere
considerata periodo di riposo giornaliero o settimanale. Quindi, tale attività deve essere
comunque registrata. Chi ha il cronotachigrafo analogico, deve farlo usando il simbolo di
permanenza sul lavoro (martelletti), chi ha quello digitale, deve usare l'opzione “out of scope”, o
equivalente.
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