Il controllo a distanza dei lavoratori di Paola Galantino
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Il controllo a distanza dei lavoratori di Paola Galantino
Roma, 29 settembre 2015 Il controllo a distanza dei lavoratori 1 Agenda * Contesto normativo - progresso tecnico e privacy - i principi della legge delega - l’utilizzo delle informazioni * Gli strumenti di controllo * Il sistema sanzionatorio 2 Agenda * Contesto normativo - progresso tecnico e privacy - i principi della legge delega - l’utilizzo delle informazioni * Gli strumenti di controllo * Il sistema sanzionatorio 3 Contesto normativo il progresso tecnico e la privacy 4 Contesto normativo Il potere di controllo + potere direttivo e potere disciplinare VERIFICA ESATTO ADEMPIMENTO OBBLIGHI PRESTAZIONE Limiti al potere direttivo: deve essere esercitato in modo da non ledere diritti fondamentali del lavoratore, come dignità e riservatezza. Quando il potere direttivo e il potere di controllo sono esercitati legittimamente, il datore può utilizzare il potere disciplinare che dai primi discende. 5 Agenda * Contesto normativo - progresso tecnico e privacy - i principi della legge delega – D.Lgs 151/2015 - l’utilizzo delle informazioni * Gli strumenti di controllo * Il sistema sanzionatorio 6 Contesto normativo I principi della legge delega 183/2014 : “revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. Estensione presupposti per utilizzo strumenti dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori: se ci sono le finalità tipizzate dalla controllo è legittimazione norma, il legittimo dei c.d. difensivi “palesi” controlli Art. 4 “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo” “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA (Comma 1) patrimonio aziendale = TUTTI i beni materiali ed immateriali dell’impresa 7 Contesto normativo L’Accordo e/o l’autorizzazione “In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato (non solo con le RSA e RSU, come ante riforma, ma anche) dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 1, secondo periodo). Apertura del legislatore rispetto alla vecchia formulazione. “In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della DTL o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, del Min. del lavoro e delle politiche sociali” (comma 1, ult.periodo). ML interlocutore importante sganciato dalle dinamiche territoriali!! Criticità: 1. opportunità fallimento trattativa - accordo pone limiti ai fini disciplinari 2. accordo capo gruppo – validità per tutte le altre imprese del gruppo 8 Contesto normativo D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 Rapporto “regola/eccezione”tutti gli strumenti (dati in dotazione), dai quali derivi un controllo a distanza, se usati per rendere la prestazione sono esenti. “La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. ” (Comma 2) ! ML giugno 2015: “non è liberalizzazione controllo a distanza, ma si chiariscono semplicemente modalità e limiti per l'utilizzo”. Se lo strumento viene modificato (con aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore si esce dall'ambito di esenzione. Garante luglio 2015 “i controlli realizzati mediante tali strumenti beneficiano dell'esonero solo nella misura in cui siano effettuati utilizzando le normali funzionalità degli apparecchi forniti in dotazione, appunto, per rendere la prestazione e non inserendo specifici sistemi modificativi dei dispositivi, finalizzati al controllo personale del lavoratore”. “La norma prescinde non solo dalla procedura autorizzativa, ma anche da quei requisiti finalistici (comma 1) previsti per i controlli a distanza che concorrono a circoscrivere, sia pur in misura parziale, l'ambito dei monitoraggi datoriali”. NB: “accessi e presenze” formulazione molto ampia – Cass. 2007 su utilizzo badge previo accordo9 è superata! Contesto normativo D.Lgs 14 settembre 2015 n. 151 Introduzione garanzie dei lavoratori per l’utilizzo delle informazioni raccolte dal datore : * trasparenza su modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli; ** principi di necessità e correttezza (tutela privacy) e bilanciamento interessi in gioco “Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice Privacy”. (Comma 3) L’articolo 4 - norma speciale rispetto al Codice - fissa le condizioni di legittimità sia delle finalità che dell’informativa! 10 Agenda * Contesto normativo - progresso tecnico e privacy - i principi della legge delega - D.Lgs 151/2015 - l’utilizzo delle informazioni * Gli strumenti di controllo * Il sistema sanzionatorio 11 Contesto normativo L’utilizzo delle informazioni “Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal Codice Privacy” innovazione non irrilevante ESERCIZIO LEGITTIMO POTERE DI CONTROLLO = ESERCIZIO LEGITTIMO POTERE DISCIPLINARE rinvio al Codice Criticità applicativa licenziamento o sanzione disciplinare fondati su immagini/dati raccolti tramite strumenti di controllo a distanza. 12 Contesto normativo L’utilizzo delle informazioni Criticità applicativa - possibili contestazioni - riconducibilità dello strumento - riconducibilità dell’informativa - integrabilità informativa - fondamentale coerenza Resp.Privacy CONSIGLIO: coerenza coi principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito con il trattamento + sua proporzionalità + correttezza + non eccedenza, escludendo controlli massivi ed invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie (consultazioni siti illegali) e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori. Opportunità adozione policy aziendale e disciplinare interno [Raccomandazione UE 1.4.2015 e Linee Guida Garante 2007] - Soluzione di privacy-by-design per minimizzare, fino ad escludere, il rischio di controlli invasivi o comunque di incisive limitazioni della riservatezza (Bozza di Regolamento Ue sulla protezione dati) 13 Contesto normativo Sorte accordi pregressi “… il datore si impegna a non utilizzare i dati acquisiti ai fini disciplinari” POSSIBILI SCENARI A) L’accordo deriva da adempimento imposto da norma legale la cui abrogazione comporta la caducazione dell’accordo che dava seguito a quella norma; B) comunicazione alla OS con cui è stato sottoscritto accordo rappresentando la caducazione degli effetti dell’accordo a seguito di novella legislativa. Contestuale all’informativa ai lavoratori. C) Recesso esplicito dall’Accordo (non è possibile recedere da singola clausola 14 qualora si intenda salvare altre questioni ivi contenute) Agenda * Contesto normativo - progresso tecnico e privacy - i principi della legge delega - D.Lgs 151/2015 - l’utilizzo delle informazioni * Gli strumenti di controllo - controlli difensivi - videosorveglianza - sicurezza nel trasporto pubblico - geolocalizzazione satellitare - strumenti per rendere la prestazione lavorativa - impronte digitali e social network * Il sistema sanzionatorio 15 Strumenti di controllo Controlli difensivi Utilizzo di impianti audiovisivi volti alla tutela del patrimonio aziendale. Possono essere considerati legittimi gli accertamenti operati attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il patrimonio aziendale, al di fuori dell’orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi e, quindi, anche dai propri dipendenti (considerati soggetti terzi quando fuori dell’orario di lavoro – Cass. n. 8998/2011; n. 2117/2011). Sono ammissibili i controlli difensivi occulti - fermi accertamenti su invasività e rispetto delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti con le quali deve contemperarsi l'interesse del datore al controllo ed alla difesa dell'organizzazione produttiva aziendale - anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, qualora diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. (Cass. n. 10955/2015) E’ legittimo (rientra nell'esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro) il controllo della posta elettronica aziendale, anche senza il rispetto dell'art. 4, quando il dipendente ha posto in essere comportamenti lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale (Cass. 16 n.2722/2012). Strumenti di controllo Videosorveglianza Impianti audiovisivi non c’è correlazione immediata e diretta con la prestazione lavorativa 1° comma art. 4 Uso immagini Raccolta immagini Registrazione immagini Conservazione immagini TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Dato personale = qualunque info relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra info. (Garante – “Trattamento di dati personali connesso all'installazione di un sistema di rilevamento dati e di registrazione di immagini su veicoli del TPL” 29.11.2012 n. 368) – “l’installazione di telecamere, tramite le quali sia possibile effettuare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, presuppone il recepimento del preventivo 17 accordo/autorizzazione prima dell’installazione dell’impianto”. Strumenti di controllo Sicurezza nel trasporto pubblico Situazioni di particolare rischio possono fare ritenere lecita l'installazione di sistemi videosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate. Marzo 2013 - Garante ha autorizzato alcune società di tpl all’installazione di telecamere sul parabrezza anteriore dei mezzi per filmare la sede stradale e l’interno dell’abitacolo nei 20 secondi anteriori e successivi ad eventuali incidenti su strada, agevolando la ricostruzione del sinistro, accertando eventuali responsabilità e garantendo la sicurezza degli utenti. Condizioni: il sistema non deve riprendere il conducente né registrare le conversazioni a bordo dell’autobus, adeguatamente informata l’utenza e cancellazione entro i due anni. 18 Strumenti di controllo Geolocalizzazione satellitare “E’ lecita la localizzazione satellitare dei veicoli aziendali se limitata a migliorare il servizio di trasporto e a quantificare in modo corretto i costi al cliente, senza rappresentare una forma di controllo a distanza”. (Garante n. 284 e 285/luglio 2011) I sistemi Gps (2°comma ?!) = funzione principale è la localizzazione del posizionamento del veicolo su una mappa elettronica e la descrizione degli itinerari e/o percorsi e non il controllo dell’attività del conducente seduto al posto guida. (Garante - “Trattamento di dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone” n. 448/2014 e n. 19 401/2014) Strumenti di controllo Strumenti per rendere la prestazione … Formulazione generica della norma difficile identificazione del discrimine tra strumenti conferiti per il loro diretto impiego nella resa della prestazione lavorativa e strumenti che – pur conferiti – possono non essere solo indirettamente correlati all’attività lavorativa. Conducente professionale guida il veicolo aziendale dotato di rilevatore GPS o di event data recorder che [anche per esigenze produttive: es. controllo dei costi e di sicurezza, rilevazioni statistiche sui km di percorrenza in rapporto ai turni di lavoro ovvero esigenze assicurative] traccia gli spostamenti del veicolo e indirettamente segue gli spostamenti del lavoratore. Il GPS è strumento accessorio del veicolo - che è lo strumento per la prestazione lavorativa – utile al conducente per rendere la propria prestazione. QUINDI?! 20 Strumenti di controllo Strumenti per rendere la prestazione … Se lo strumento serve ad eseguire la prestazione, perché mai dovrebbe essere subordinato ad accordo/autorizzazione? ? POCA COERENZA : l’interesse sindacale certamente opera nel 1° comma, ma quando l’ambito è dettato dal 2° comma non c’è interesse a negoziare l’utilizzo dello strumento ma semmai a garantire gli adempimenti formali (informativa e tutela riservatezza personale) 21 Strumenti di controllo Strumenti per rendere la prestazione… “La società fornirà ai tecnici specifiche istruzioni operative in ordine alla attivazione e disattivazione della applicazione GPS […] per rendere possibile l'utilizzo alternativo dello «smartphone» durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro (con e senza GPS tracking); sarà data indicazione di "mantenere tale funzionalità attiva durante l'orario di lavoro fatti salvi gli usuali casi di interruzione [esempio il proprio turno mensa]. La società provvederà a fornire agli interessati un'apposita informativa relativa alle caratteristiche del trattamento, anche attraverso la predisposizione di uno specifico “protocollo”.” […] “Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice, in applicazione della disciplina sul c.d. bilanciamento di interessi, il trattamento descritto può essere effettuato senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati, individuando in capo ad Ericsson S.p.A., in relazione all'installazione di un sistema di localizzazione degli smartphone dati in dotazione ai dipendenti, un legittimo interesse volto a soddisfare esigenze organizzative e produttive legate alla sicurezza del lavoro previa attivazione delle procedure previste dall'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970.”. (provvedimento Garante 11.9.2014) SUPERATO! 22 Strumenti di controllo Nuova era del tachigrafo digitale Reg. 165/2014 - nuova generazione di tachigrafi, collegati ad un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare e caratterizzati da sistemi che ne garantiranno l’inviolabilità. L’autorità su strada potrà selezionare il veicolo che presenta determinate anomalie. Nuove funzionalità: comunicazione remota e registrazione dati sull'ubicazione - garantendo protezione dati e della vita privata. ! Il tachigrafo è strumento imposto dal legislatore e non dall’autonomia del datore di lavoro nell’ambito dell’esercizio del potere direttivo!!! Curiosità …. L’installazione di tachigrafi digitali era stata ritenuta ricadente nella fattispecie dell’art. 4, comma 2, richiedendo la neutralizzazione delle potenzialità per il controllo a distanza, nel caso “a posteriori”, anche dell’attività dei lavoratori - Ministero del lavoro - risoluzione del 15 dicembre 1971 23 Strumenti di controllo Impronte digitali per rilevazione presenza Rilevazione biometrica = strumento di registrazione accessi e presenze. “È vietato l'uso generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per controllare le presenze sul luogo di lavoro giacchè tale sistema troppo invasivo della sfera personale e della libertà individuale” (Garante 21.7.2005) “Il trattamento in questo caso, oltre ad essere in linea di principio sproporzionato, potrebbe comunque in concreto rivelarsi di scarsa utilità nel contrasto delle asserite ipotesi di allontanamento dal servizio, atteso che, in difetto di efficaci sistemi di controllo e vigilanza sull'effettiva (operosa) presenza dei lavoratori durante l'arco dell'intera giornata lavorativa, la prospettata modalità di rilevazione delle presenze non è di per sé in grado di assicurare l'effettiva presenza sul luogo di lavoro di dipendenti infedeli”. (Garante 24 provvedimento 30.5.2013 n. 262 ) Strumenti di controllo Social Network “I datori di lavoro possono esercitare un controllo sui propri dipendenti monitorandone l'uso dei social network e delle app di messaggistica anche assumendo identità fittizie”. E - in caso di utilizzo sul posto di lavoro - possono anche licenziarli. (Cass. 27.5.2015, n. 10955) Utilizzo social network = negligenza rispetto alla prestazione di lavoro che costituisce un fatto potenzialmente grave, indice di una condotta potenzialmente lesiva del nesso fiduciario ( + possibilità di distrazione compromettendo la sicurezza dell'azienda o blocco = possibile licenziamento). Per quanto i controlli a distanza siano in via generale proibiti, un controllo diretto è permesso qualora abbia l'obiettivo di tutelare i beni del patrimonio aziendale oppure impedire eventuali comportamenti illeciti. Inoltre, l'accettazione da parte del dipendente dei termini di utilizzo del social network bastano ad aggirare lo Statuto, acconsentendo di fatto a mettere a disposizione i propri dati e quindi alla possibilità di essere monitorato. Tecnocontrollo e “spionaggio difensivo" del datore - tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi occulti mediante investigatori per accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento 25 Agenda * Contesto normativo * Gli strumenti di controllo * Il sistema sanzionatorio - sanzioni pre-riforma e post-riforma - le conseguenze della violazione 26 Il sistema sanzionatorio Pre riforma La violazione dell’art. 4 non era assistita da alcuna previsione sanzionatoria specifica e diretta: l’art. 38 Statuto prevede sanzioni penali in ipotesi di specifica violazione solo degli articoli 2 (“Guardie Giurate”), 5 (“Accertamenti sanitari”) 6 (“Visite personali di controllo”) e 15 (“Atti discriminatori”). Il Codice effettua raccordo disciplina sul trattamento dei dati personali dei lavoratori con lo Statuto prevedendo che in tema di trattamento dei dati personali del lavoratore finalizzato al controllo a distanza «Resta fermo quanto disposto dall'art. 4, L.300/1970» (art. 114) e in ipotesi di violazione dell’art. 114 si applicano le sanzioni di cui all’art. 38 dello Statuto (art. 171 del Codice della privacy). Post riforma Nuovo “Art. 171. Altre fattispecie. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 113 e all’articolo 4, 1° e 2°comma Legge 300/1970, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 della Legge 300/1970.” Art. 38 salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevede ammenda da 153€ a 1.549,37€ o l'arresto da 15 giorni ad un anno” ! nei casi più gravi: * arresto e ammenda congiunte ** se ammenda ritenuta inefficace per le condizioni economiche del reo, il giudice può aumentarla fino al quintuplo ***pubblicazione sentenza di condanna 27 Il sistema sanzionatorio Le conseguenze della violazione penali ammenda fino a 1.549,37€ o arresto fino a 1 anno, salvo reato più grave. civili i dati acquisiti dal datore di lavoro attraverso strumenti vietati non hanno valore probatorio nell’eventuale contenzioso con il dipendente. amministrative sindacali Codice della privacy: es art.161 omessa o inidonea informativa: da 6.000€ a 37.000€ ove il comportamento del datore di lavoro, tenuto alla preventiva consultazione con le rappresentanze sindacali, integri gli estremi di una condotta antisindacale. A tali conseguenze si aggiungono, poi, quelle derivanti da eventuali responsabilità, civili e penali, dell’imprenditore nei confronti dei singoli lavoratori che dovessero 28 lamentare una violazione di propri personali diritti. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Paola Galantino [email protected] 29