Norme e Regolam (Convertito)-15

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Norme e Regolam (Convertito)-15
NORME E REGOLAMENTI
L E G G E - Q U A D R O P E R L’ A R T I G I A N AT O
LEGGE 8 AGOSTO 1985, Nº 443
G L I A D E M P I M E N T I F O R M A L I D E L L’ I M P R E S A E D I L E
A L L’ A P E R T U R A D I U N C A N T I E R E
CRITERI DI MISURAZIONE PER LE OPERE EDILIZIE
E STRADALI
CRITERI DI MISURAZIONE PER LE OPERE DA
I M B I A N C H I N O E V E R N I C I AT O R E
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
LEGGE 5 MARZO 1990, Nº 46
R E G O L A M E N T O D I AT T U A Z I O N E D E L L A L E G G E 4 6 / 9 0
D . P. R . 6 D I C E M B R E 1 9 9 1 , N . 4 4 7
A P P R O VA Z I O N E D E L M O D E L L O D I D I C H I A R A Z I O N E
DI CONFORMITÀ
D.M. 20 FEBBRAIO 1992
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO
P E R L A D E N U N C I A D I I N S TA L L A Z I O N I E D I P R O T E Z I O N E
C O N T R O L E S C A R I C H E AT M O S F E R I C H E
D . P. R . 2 2 O T T O B R E 2 0 0 1 , N . 4 6 2
REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
D E L L E I M P R E S E A B I L I TAT E
D . P. R . 1 8 A P R I L E 1 9 9 4 , N º 3 9 2
N O R M E P E R L’ AT T U A Z I O N E D E L P I A N O
ENERGETICO NAZIONALE
LEGGE 9 GENNAIO 1991, Nº 10
REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI DI ENERGIA
D . P. R . 2 6 A G O S T O 1 9 9 3 , N º 4 1 2
R E G O L A M E N T O R E C A N T E M O D I F I C H E A L D . P. R . 4 1 2
D . P. R . 2 1 D I C E M B R E 1 9 9 9 , N º 5 5 1
Confederazione Nazionale
dell’Ar tigianato e
della Piccola e Media Impresa
DEPOSITATO PRESSO LA C.C.I.A.A. DI PRATO
2002
Ar tigia n a to P r a tes e
LUGLIO
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R AT T O
LA LEGG
É UGUAL
PER TUTT
CNA Artigianato Pratese
LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 433
LEGGE-QUADRO PER L’ARTIGIANATO
La Camera dei deputati ed il Senato
della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Potestà delle Regioni
In conformità all’articolo 117, primo
comma, della Costituzione, le regioni
emanano norme legislative in materia
di artigianato nell’ambito dei principi
di cui alla presente legge, fatte salve
le specifi-che competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente
comma, in armonia con gli indirizzi
della programmazione nazionale, spetta
alle regioni l’adozione di provvedimenti
diretti alla tutela ed allo sviluppo
dell’artigiana-to ed alla valorizzazione
delle produzio-ni artigiane nelle loro
diverse espressioni territoriali, artistiche
e tradizionali, con particolare riferimento
alle agevolazioni di accesso al credito,
all’assistenza tecni-ca, alla ricerca applicata, alla formazio-ne professionale,
all’associazionismo eco-nomico, alla
realizzazione di insediamenti artigiani,
alle agevolazioni per l’esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.
ART. 2
Imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano colui che
eser-cita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa
artigiana, assumendone la piena re-
sponsabilità con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione
e svolgendo in misu-ra prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà
di accesso del singolo imprenditore
all’atti-vità artigiana e di esercizio della
sua pro-fessione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L’imprenditore
artigianato, nell’eserci-zio di particolari
attività che richiedono una peculiare
preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti,
deve essere in possesso dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalle leggi
statali.
ART. 3
Definizione di impresa artigiana
È artigiana l’impresa che, esercitata
dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge,
abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi,escluse le attività agricole
e le attività di prestazioni di servizi
commerciali, di intermediazione nella
circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, salvo
il caso che siano solamente strumentali
e accessorie all’esecizio dell’impresa.
È altresì artigiana l’impresa che, nei
limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, è costituita ed
esercitata in forma di società, anche
cooperativa, escluse le società a
responsabilità limitata e per azioni ed
in accomandita semplice, a condizione
che la maggioranza dei soci, ovvero
uno nel caso di due soci, svolga in
CNA Artigianato Pratese
prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che
nell’impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.
L’impresa artigiana può svolgersi
inluogo fisso, presso l’abitazione
dell’imprenditore o di uno dei soci o in
appositi locali o in altra sede designata
dal committente oppure in forma
ambulante o di posteggio. In ogni caso,
l’imprenditore artigiano può essere
titolare di una sola impresa artigiana.
ART. 4
Limiti dimensionali
L’impresa artigiana può essere svolta
anche con la prestazione d’opera di
personale dipendente diretto
personalmente dall’imprenditore
artigiano o dai soci, sempre che non
superi i seguenti limiti:
a. per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 operai, compresi
gli apprendisti in numero non superiore
a 4; il numero massimo dei dipendenti
può essere elevato fino a 22 a
condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti;
b. per l’impresa che lavora in serie,
purché con lavorazione del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a 5; il numero massimo
dei dipendenti può essere elevato fino
a 12 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti;
c. per l’impresa che svolge la propria
attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento
su misura: un massimo di 32 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 16; il numero massimo
dei dipendenti può essere elevato fino
a 40 a condizioni che le unità
aggiuntive siano apprendisti. I settori
delle lavorazioni artistiche e tradizionali
dell’abbigliamento su misura saranno
individuati con decreto del Presidente
della Repubblica, sentite le regioni ed
il consiglio nazionale dell’artigianato.
d. per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e. per le imprese di costruzioni edili:
un massimo di 10 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore
a 4; il numero massimo dei dipendenti
può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al
precedente comma:
1. non sono computati per un periodo
di due anni gli apprendisti passati in
qualifica ai sensi della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e mantenuti in servizio
dalla stessa impresa artigiana;
2. non sono computati i lavoratori a
domicilio di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, sempre che non superino
un terzo dei dipendenti non apprendisti
occupati presso l’impresa artigiana;
3. sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis
del codice civile, che svolgano la loro
attività di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell’ambito
dell’impresa artigiana;
4. sono computati, tranne uno, i soci
che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;
5. non sono computati i portatori di
handicap fisici, psichici o sensoriali;
6. sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
ART. 5
Albo delle imprese artigiane
È istituito l’albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute
ad iscriversi tutte le imprese aventi i
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4
secondo le formalità previste per il
registro delle ditte dagli articoli 47 e
seguenti del regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto
albo e le successive denunce di modifica
e di cessazione esimono dagli obblighi
di cui ai citati articoli del regio decreto
CNA Artigianato Pratese
20 settembre 1934, n. 2011, e sono
annotate nel registro delle ditte entro
quindici giorni dalla presentazione.
In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore
artigiano, la relativa impresa può conser
vare, su richiesta, l’iscrizione all’albo
di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti
all’articolo 2, per un periodo massimo
di cinque anni o fino al compimento
della maggiore età dei figli minorenni,
sempre che l’esercizio dell’impresa
venga assunto dal coniuge, dai figli
maggiorenni o minori emancipati o dal
tutore dei figli minorenni
dell’imprenditore invalido, deceduto,
interdetto o inabilitato.
L’iscrizione all’albo è costitutiva e condizione per la concessione delle
agevolazioni a favore delle imprese
artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per
cento e per un periodo non superiore
a tre mesi nell’anno, i limiti di cui al
primo comma dell’ar ticolo 4,
mantengono l’iscrizione all’albo di cui
al primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione,
o ad essi contigui, dei beni di
produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto
strettamente occorrente all’esecuzione
dell’opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese
artigiane iscritte all’albo di cui al primo
comma le disposizioni relati-ve
all’iscrizione al registro degli esercenti
il commercio o l’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, fatte salve quelle previste
dalle specifiche normative statali.
Nessuna impresa può adottare, quale
ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo
di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale per i consorzi e le società consortili
fra imprese che non siano iscritte nella
separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di
cui al presente articolo è inflitta
dall’autorità regionale competente la
sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di denaro
fino a lire cinque milioni, con il rispetto
delle procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
ART. 6
Consorzi, società consortili e
associazioni tra imprese
artigiane
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti
tra imprese artigiane sono iscritti in
separata sezione dell’albo di cui al
precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle società consortili,
anche in forma di cooperativa, iscritti
nella separata sezione dell’albo sono
estese le agevolazioni previste per le
imprese artigiane, purché le stesse siano
esclusivamente riservate alla gestione
degli organismi sopra citati e purché
cumulandosi eventualmente con
analoghi interventi previsti da leggi
statali finalizzati al sostegno dell’attività
consortile, non si superino globalmente
i limiti previsti dalle stesse leggi statali.
In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore
di consorzi e società consortili, anche
in forma di cooperativa, cui partecipino,
oltre che imprese artigiane, anche
imprese industriali di minori dimensioni
così come definite dal CIPI purché in
numero non superiore ad un terzo,
nonché enti pubblici ed enti privati di
ricerca e di assi-stenza finanziaria e
tecnica, e sempre che le imprese
artigiane detengano la maggioranza
negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso
settore di attività, possono stipulare
contratti associativi a termine per il
compimento in comune di opere o per
CNA Artigianato Pratese
limitatamente allo svolgimento di tali
attività, delle agevolazioni previste dalle
leggi in vigore.
Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese
industriali di minori dimensioni in
numero non superiore a quello indicato
dal terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i
titolari d’impresa artigiana associati
nelle forme di cui ai commi precedenti,
hanno titolo all’iscrizione negli elenchi
di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463,
e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 7
Iscrizione, revisione
ed accertamenti d’ufficio
La commissione provinciale per l’artigianato di cui al successivo articolo 9,
esaminate l’istruttoria e la certificazione
comunale di cui all’articolo 63, quarto
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle
imprese artigiane dall’albo provinciale
previsto dal precedente articolo 5, in
relazione alla sussistenza, modificazione
o perdita dei requisiti di cui ai precedenti
articoli 2, 3 e 4.
La decisione della commissione provinciale per l’artigianato va notificata
all’interessato entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda. La
mancata comunicazione entro tale
termine vale come accoglimento della
domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica
della sussistenza dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà
di disporre accertamenti d’ufficio ed
effettua entro trenta mesi la revisione
dell’albo provinciale delle imprese
artigiane.
Gli ispettorati del lavoro, gli enti
erogatori di agevolazioni in favore delle
imprese artigiane e qualsiasi pubblica
amministrazione interessata che,
nell’esercizio delle loro funzioni,
riscontrino l’inesistenza di uno dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei
riguardi di imprese iscritte all’albo, ne
danno comunicazione alle commissioni
provinciali per l’artigianato ai fini degli
accertamenti d’ufficio e delle relative
decisioni di merito, che devono
comunque essere assunte entro sessanta
giorni e che fanno stato ad ogni effetto.
Le decisioni della commissione devono
essere trasmesse anche all’organismo
che ha effettuato la comunicazione.
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l’artigianato in
materia di iscrizione, modificazione e
cancellazione dall’albo provinciale delle
imprese artigiane è ammesso ricorso
in via amministrativa alla commissione
regionale per l’artigianato, entro
sessanta giorni dalla notifica della
deliberazione stessa, anche da parte
degli organismi indicati nel comma
precedente e di eventuali terzi
interessati.
Le decisioni della commissione regionale, adita in sede di ricorso, possono
essere impugnate entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
ART. 8
Istruzione artigiana
L’istruzione artigiana di cui all’articolo 117 della Costituzione è svolta
nell’ambito della formazione
professionale e nei limiti dei principi
fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla
regione, con propria legge, a
concorrere alle funzioni relative
all’istruzione artigiana, in attuazione
degli indirizzi programmatici e sulla
base di specifiche convenzioni a tempo
limitato e rinnovabili, per l’effettuazione
di particolari corsi.
CNA Artigianato Pratese
Le regioni possono disciplinare il
riconoscimento di bottega-scuola per il
periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al
comma precedente che ne facciano
richiesta e appartengano ai settori di
cui alla lettera c. dell’articolo 4.
Alle regioni competono, nell’ambito
della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle
attività di formazione imprenditoriale
ed aggiornamento professionale per
gli artigiani.
ART. 9
Organi di rappresentanza e di
tutela dell’artigianato
Spetta alle regioni disciplinare con
proprie leggi gli organi amministrativi
e di tutela dell’artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1. la commissione provinciale per l’artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l’accertamento dei requisiti di cui ai precedenti
articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti
attribuiti dalle leggi regionali;
2. la commissione regionale per
l’artigianato, che oltre a svolgere i
compiti di cui al precedente articolo 7,
provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività
artigianali regionali ed espri-me parere
in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
ART. 10
Commissioni provinciali per
l’artigianato
La commissione provinciale per l’artigianato è costituita con decreto del
presidente della giunta regionale, dura
in carica cinque anni ed è composta
da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componeneti titolari di impresa
artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della com-
missione provinciale per l’artigianato
devono essere titolari di aziende
artigiane operanti nella provincia da
almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentaza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei
lavoratori dipendenti, dell’INPS,
dell’ufficio provinciale del lavoro e la
presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione
dei componenti, all’organizzazione e
al funzionamento delle commissioni
provinciali per l’artigianato.
ART. 11
Commissioni regionali per
l’artigianato
La comissione regionale, che ha sede
presso la regione ed è costituita con
decreto del presidente della giunta
regionale, elegge nel proprio seno il
presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente
comma è composta:
a. dai presidenti delle commissioni
provinciali per l’artigianato;
b. da tre rappresentanti della regione;
c. da cinque esperti in materia di
artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a
struttura nazionale ed operanti nella
regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
ART. 12
Consiglio nazionale
dell’artigianato
Il Consiglio nazionale dell’artigianato, che ha sede presso il Ministero
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, esprime parere sulle
materie inerenti all’artigianato in riferimento alla politica di programmazione
nazionale, alla politica della Comunità
CNA Artigianato Pratese
nità economica europea,
all’esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione
statistica delle attività artigiane.
Esso è presieduto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ed è composto:
1. dagli assessori regionali prepo-sti
all’artigianato;
2. dai presidenti delle commissioni
regionali per l’artigianato;
3. da otto rappresentanti designati
dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro
rappresentatività;
4. da quattro rappresentanti designati dalle organizazzioni sindacali
dei lavoratori a carattere nazionale,
dipendenti dalle imprese artigiane;
5. dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle
imprese artigiane;
6. dal presidente dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazio-nale
dell’artigianto eleggono due vice
presidenti tra i componenti di cui ai
numeri 2. e 3. del precedente comma.
Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale
dell’artigianto sono approvate con
decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell’artigianato graveranno sui capitoli 2031
e 2032 dello stato di previsione del
Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato.
ART. 13
Disposizioni transitorie e finali
La legge 25 luglio 1956 n. 860 ed
il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono
abrogati.
Tuttavia, le relative disposi-zioni, in
quanto compatibili con quelle di cui
alla presente legge, continuano ad
applicarsi, fino all’emanazione, da
parte delle singole regioni, di proprie
disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c. dell’articolo 4, rimangono in vigore gli
elenchi dei mestieri artistici tradizionali
redatti in base al decreto del Presidente
della Repubblica 23 ottobre 1956, n.
1202.
Le imprese che risultano iscritte nell’albo di cui all’articolo 9 della legge 25
luglio 1956, n. 860, al momento
dell’istituzione dell’albo di cui all’articolo
5 della presente legge, sono di diritto
iscritte in quest’ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per
l’artigianato hanno sede normalmente
presso le camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato.
Apposita convenzione regolamenta
i conseguenti rapporti fra le regioni e
le camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali
per l’artigianato è prorogato sino
all’insediamento dei nuovi organi
previsti dagli articoli 10 e 11 della
presente legge, che in ogni caso deve
avvenire entro un anno dall’entrata in
vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si
applicano nel territorio delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome che abbiano competenza
primaria in materia di artigianato e
formazione professionale.
Nelle medesime l’efficacia costitutiva
dell’iscrizione negli albi disciplinati dai
rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli
effetti di legge.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo a
chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI
Pres. del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
CNA Artigianato Pratese
RTINAZZOLI
NOTE
Nota all’art. 4, secondo comma, punto
1:
La legge 19 gennatio 1955, n. 25, concerne:
«Disciplina dell’apprendistato».
Nota all’art. 4, secondo comma, punto
2:
La legge 18 dicembre 1973, n. 877,
concerne: «Nuove norme per la tutela del
lavoro a domicilo».
Nota all’art. 5, primo e secondo comma:
Il testo degli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 del
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
recante: «Approvazione del testo unico delle leggi
sui consigli provinciali dell’economia cooperativa
e sugli uffici provinciali dell’economia corporativa»
è il seguente:
«ART. 47 - Chiunque sia individualmente, sia
in società con altri, eserciti industria o commercio
od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli
uffici pro-vinciali dell’economia corporativa (con
decreto le-gislativo luogotenenziale 21 settembre
1944, n. 315, gli uffici provinciali dell’economia
corporativa furono soppressi e furono ricostituiti
le camere e gli uffici provinciali dell’industria e
del commercio) delle province nelle quali egli
abbia esercizi commer-ciali, industriali od agricoli,
con le norme che sa-ranno fissate dal regolamento.
Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti
attività agricole che siano colpiti soltanto dall’imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4
gennaio 1923, n. 16.
Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli
uffici provinciali dell’economia corporativa nella
cui circoscrizione intendano esercitare il proprio
commercio, e non potranno iniziarne l’esercizio
senza averne ottenuti da essi il certificato relativo.
I venditori ambulanti sono tenuti all’iscrizione
al solo ufficio dell’economia corporativa della
pro-vincia di abituale residenza, in relazione alla
di-sposizione dell’art. 13 della legge 5 febbraio
1934, n. 327.
Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società
che non presentarono la denuncia o la
presentarono irregolarmente, salvo l’applicazione
dell’art. 51.
ART. 48 - Per le società legamente costituite,
l’obbligo della denuncia spetta agli amministratori
e, sino all’omologazione dell’atto costitutivo, a
chi ha espresso mandato per le pratiche relative
all’omologazione stessa.
La denuncia deve essere fatta entro quindici
giorni dalla costituzione della società o dall’inizio
dell’esercizio commerciale, industriale o agricolo
se si tratti di azienda appartenente a società
regolarmente costituite o a singoli individui.
Alla denuncia della costituzione della società
deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione.
Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello
sta-to di fatto e di diritto delle società e delle ditte
sin-gole.
La cessazione dell’esercizio e lo scioglimento
delle società debbono essere denunciati entro
quindici giorni dalla data in cui avvengono.
ART. 49 - I proprietari ed i procuratori delle ditte, gli amministratori e i procuratori delle società
sono, inoltre, obbligati a depositare le loro firme
agli effetti dell’autenticazione. Tale deposito può
essere fatto insieme con la denuncia di cui ai precedenti articoli 47 e 48 o con atto separato.
ART. 50 - In base alle denunce di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza
de-gli organi consiliari debbono compilare e
tenere al corrente il registro delle ditte della propria
circo-scrizione.
Sul registro stesso gli uffici debbono prendere
nota del deposito delle firme di cui all’art. 49.
Il registro delle ditte può essere esaminato da
chiunque ne faccia domanda al direttore dell’ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto.
ART. 51 - In caso di omissione o ritardo nella
presentazione della denuncia, di cui agli articoli
47 e 48, si applica la pena pecuniaria da €
2,07 a € 82,63; in caso di denuncia non veritiera
la pena è della pena pecuniaria da € 5,16 a €
206,58.
Qualora si tratti di omissione o ritardo nella
denuncia, il direttore dell’ufficio, prima di deferire
il contravventore all’autorità giudiziaria gli comunica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, che egli può fare oblazione pagando,
nel termine che gli sarà all’uopo prefisso, la
somma di € 0,21, in caso di ritardo nella
presentazione della denuncia e di € 1,03, in
caso di omissione della denuncia stessa. In questo
secondo caso, però l’oblazione non ha effetto se
non sarà presentata la denuncia.
Il provento delle pene pecuniarie e delle
oblazioni anzidette è dovuto all’erario dello Stato».
[Il testo dell’articolo è stato redatto tenendo conto,
per quanto riguarda la misura della sanzione,
degli aumenti disposti prima dell’art. 3 della legge
12 luglio 1961, n. 603 e poi dagli articoli 113
e 114, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 e, per quanto riguarda la natura
della sanzio-ne, di quanto disposto dall’art. 1
della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (il quale
ha depenalizzato i reati punibili con la sola
ammenda, sostituendo quest’ultima con una pena
pecuniaria) e dagli articoli 32 (il quale ha
confermato la sostituzione) e 42 (che ha abrogato
la legge n. 706/1975) della legge 24 novembre
CNA Artigianato Pratese
, n. 689].
Nota all’art. 5, sesto comma:
La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: «Disciplina del commercio».
Nota all’art. 5, ultimo comma:
La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca:
«Modifiche al sistema penale».
Nota all’art. 6, terzo comma:
Si trascrive il dispositivo della deliberazione
CIPI 11 giugno 1979: «Determinazione dei limiti
e dei criteri per la classificazione delle piccole e
medie imprese di cui all’art. 2 della legge n.
675/77», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
179 del 2 luglio 1979: «Ai fini dell’applicazione
della legge 12 agosto 1977, n. 675, si
considerano “piccole e medie imprese” le imprese
con capitale investito (immobilizzazioni tecniche
al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità
della legge 2 dicembre 1975, n. 576, della
rivalutazione per conguaglio monetario) non
superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300
dipendenti, con esclusione delle imprese aventi
collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed
organizzativo, tali da configurare le stesse come
società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
L’accertamento del numero dei dipendenti e
del valore del capitale investito sarà effettuato al
momento della presentazione della richiesta delle
agevolazioni finanziarie, ovvero al momento in
cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione
o di riconversione, se precedente alla domanda.
Il limite dimensionale relativo al capitale investito, è aggiornato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato
nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato procede all’adeguamento
quando la variazione superi il 10% del valore
del capitale precedentemente stabilito».
Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22
giugno 1985) il limite dimensionale relativo al
capitale investito è stato elevato a lire 14,21
miliardi.
Nota all’art. 6, ultimo comma:
La legge 4 luglio 1959, n. 463, reca:
«Estensione dell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani
e loro familiari».
Nota all’art. 7, primo comma:
Il testo dell’art. 63, quarto comma, lettera a.
del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, è il seguente:
«Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell’art.
118, primo comma, della Costituzione: a. gli atti
di istruzione e certificazione ai fini dell’iscrizione
all’albo delle imprese artigiane».
Note all’art. 13, primo comma:
La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: «Norme
per la disciplina giuridica delle imprese artigiane».
Il decreto del Presidente della Repubblica 23
ottobre 1956, n. 1202, reca: «Norme di
attuazione e di coordinamento della legge 25
luglio 1956, n. 860».
Nota all’art. 13, secondo comma:
L’argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, è indicato
nella nota precedente.
Il testo degli elenchi dei mestieri artistici,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura, riportati
in allegato al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1202/1956, come sostituiti dal
decreto del Presidentedella Repubblica 8 giugno
1964, n. 537, è il seguente:
ELENCHI
DEI
MESTIERI ARTISTICI, TRADIZIONALI
MISURA
E DELL’ABBIGLIAMENTO SU
I
Abbigliamento Esclusivamente su Misura
Figurinisti e modellisti
Modisterie (esclusivamente su commissione)
Pellicciai su misura
Sartorie su misura
Calzolerie su misura
II
Cuoio e tappezzeria
Bulinatori del cuoio
Decoratori del cuoio
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano
Fabbricanti di oggetti in pergamena
Limatori del cuoio
Lucidatori a mano di pelli
Pellettieri artistici
Pirografi
Sbalzatori del cuoio
Sellai
Stampatori del cuoio con presse a mano
Tappezzieri in carta, stoffa e materie plastiche
Tappezzieri in cuoio
III
Decorazioni
Addobbatori
Apparatori
Decoratori con fiori
IV
Fotografia e riproduzione disegni
Acquafortisti (riproduttori)
Litografisti (riproduttori)
CNA Artigianato Pratese
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine
rotative per la stampa del fototipo)
Ritoccatori
Scenografi (pittori)
Xilografi (riproduttori)
V
Legno
Doratori
Laccatori
Lucidatori
Intagliatori
Intarsiatori
Traforisti
Scultori
Stipettai
Restauratori di tappeti
IX
Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini
Acconciatori
Barbieri
Lavoranti in capelli
Parrucchieri per uomo
Parrucchieri per signora
Parrucchieri misti
Truccatori
X
Strumenti musicali
VI
Metalli comuni
Arrotini
Chiavaioli
Damaschinatori
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali
ancora non costruiti
Fonditori di oggetti d’arte
Lavorazione del ferrobattuto
Magnani
Modellatori
Modellisti meccanici
Peltrai
Ramai e calderai (lavorazione a mano)
Sbalzatori
Sciabolai
Traforatori artistici
VII
Metalli pregiati, pietre dure
e lavorazioni affini
Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a
mano) escluse le lavorazioni in serie anche se
la rifinitura viene eseguita a mano
Cammeisti
Cesellatori
Filigranisti
Incisori di metalli e pietre dure
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava
Miniaturisti
Smaltatori d’arte
VIII
Restauro
Antiquari restauratori
Copisti di galleria
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche
Restauratori del dipinto
Restauratori del mobile
Restauratori del mosaico
Restauratori della statuaria
Restauratori di vetrate artistiche
Fabbricanti di arpe
Fabbricanti di strumento a fiato in legno
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico
Organai
Fonderie di campane
XI
Tessitura, ricamo ed affini
Arazzieri
Coltronieri
Disegnatori tessili
Materassai
Merlettaie a mano
Ricamatrici a mano
Tessitori a mano
Tessitori di tappeti
Trapuntai a mano
XII
Vetro, ceramica, pietra ed affini
Applicatori di vetri
Ceramisti d’arte
Decoratori di vetri
Fabbricanti di grès (artistici)
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta
Formatori statuisti
Fabbricanti di perle a lume con fiamma
Fabbricanti di terrecotte artistiche
Incisori di vetri
Infilatrici di perle
Maiolicai (artistici)
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prma
anche se eseguono montaggi)
Piombatori di vetri
Scultori in marmo o altre pietre
XIII
Varie
Lavorazione a mano di canestri e cesti
Rilegatura artistica di libri
Nota all’art. 13, terzo comma:
Il testo dell’art. 9 della legge 25 luglio 1956, n.
860 (per l’argomento della legge v. nella notaprecedente), è il seguente: «Presso ogni camera
di commercio, industria ed agricolatura è istituito
l’albo delle imprese artigiane che svolgono la
loro attività nel territorio della provincia.
CNA Artigianato Pratese
L’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane è
disposta, su domanda del titolare dell’impresa,
dalla commissione provinciale per l’artigianato
di cui all’art. 12.
La deliberazione della commissione provinciale per l’artigianato, da adottarsi previo accertamento che l’impresa possieda tutti i requisiti predetti,
deve essere motivata nel caso che la domanda
non venga accolta.
Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda, a cura
della camera di commercio, industria e agricoltura.
La mancata comunicazione vale accoglimento
della domanda. L’iscrizione nell’albo è comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla camera di
commercio, industria e agricoltura a nome del
titolare dell’impresa.
L’iscrizione predetta sostituisce l’iscrizione nel
registro delle ditte di cui all’art. 47 del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
Ogni trienno, entro il 30 giugno, a cura della
commissione provinciale per l’artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte
all’albo.
L’iscrizione all’albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 21):
Presentanto dal sen. POLLIDORO ed altri il 19
luglio 1983.
Assegnato dalla 10ª commissione (Industria),
in sede referente, il 27 ottobre 1983, con pareri
delle commissioni 1ª , 2ª , 5ª , 6ª e 11ª.
Esaminato dalla 10ª commissione il 18, 26
gennaio 1984; 1º, 2, 8, 9 febbraio; 21 marzo
1984; 5, 12, 17 aprile 1984.
Discusso in aula il 18 aprile 1984; 23 maggio
1984 (deliberato il rinvio in commissione).
Esaminato dalla 10 a commissione il 24, 29,
30 maggio 1984.
Esaminato in aula e approvato il 31 maggio
1984 in un testo unificato con atti n. 4 (JERVOLINO
RUSSO ed altri); n. 213 (SCEVAROLI ed altri); n. 446
(CROLLALANZA ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 1791):
Assegnato alla XII commissione (industria e
commercio) in sede referente, il 20 giugno 1984,
con pareri delle commissioni I, IV, V e XIII.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
referente, il 26 luglio 1984; 1º agosto 1984; 19
settembre 1984; 3, 18, 31 ottobre 1984; 27
novembre 1984.
Assegnato nuovamente alla XII commissione,
in sede legislativa, il 20 dicembre 1984; 23, 31
gennaio 1985; 6,15, 21, 28 febbraio 1985; 7
marzo 1985.
Assegnato nuovamente alla XII commissione,
in sede referente, il 12 marzo 1985.
Esaminato dalla XII commissione, in sede
referente, il 13 marzo 1985.
Relazione scritta annunciata il 25 marzo 1985
(atto numero 1791/A - relatore RIGHI).
Esaminato in aula il 5, 8 luglio 1985 e approvato, con modificazioni, l’11 luglio 1985.
Senato della Repubblica (atto n. 21-48-213446-B):
Assegnato alla 10 a commissione (Industria),
in sede deliberante, il 18 luglio 1985, con parere
della commissione 1 a .
Esaminato dalla 10 a commissione e approvato
il 24 luglio 1985.
CNA Artigianato Pratese
GLI ADEMPIMENTI FORMALI DELL’IMPRESA
EDILE ALL’APERTURA DI UN CANTIERE
LAVORI PRIVATI CONTO TERZI
Prima di iniziare i lavori
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
RIFERIMENTO*
Concessione edilizia o
titolo equivalente
Presso committenza
Regolamento edilizio
Esposizione cartello regolamentare
e segnaletica di cantiere
Esporre in cantiere
L. 47 del 28/2/1985
Denuncia di esecuzione
delle recinzioni provvisorie
Presso il Comune
competente del 27/4/1955
DRP 547
Domanda di occupazione
del suolo pubblico
Presso il Comune
competente
TOSAP
Denuncia inizio lavori
c/o INAIL
Presso INAIL competente
DPR 1124
del 30/6/1965
Denuncia inizio lavori
all’ufficio IVA
Presso ufficio IVA
Provinciale
DPR 633
del 26/10/1972
Esposizione orario di lavoro
(con dipendenti)
In cantiere
RD 1955
del 10/9/1923
Valutazione del rischio di esposizione Documento da tenere
al rumore tramite Centri specializzati in cantiere
(con dipendenti)
DLgs 277
del 15/8/1991
Redazione del piano sanitario
aziendale tramite medici specialisti
(con dipendenti)
DPR 303
del 19/3/1956
Documento da tenere
in cantiere
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
Durante i lavori
ADEMPIMENTO
QUANDO
DOVE ESPLETARLO
RIFERIMENTO*
Registro infortuni: copia
supplementare in cantiere
(con dipendenti)
In presenza di
infortuni oltre i
3 giorni
Tenere presso
il cantiere
DPR 547
del 27/4/1955
Allacciamento degli impianti Prima del loro
di cantiere
utilizzo
Presso i relativi
Enti
Normative Enti
proposti
Denuncia delle opere
in cemento armato
All’inizio delle
opere in c.a.
Presso il
genio civile
L. 1086
del 5/11/1972
Denuncia degli impianti
di messa a terra e scariche
atmosferiche
Alla realizzazione
degli impianti
Presso ISPESL
competente e copia
in cantiere
DPR 547 del27/4/55
DM 519 del 15/10/93
* Vedere art. 7 e 9 della Legge 494/96
CNA Artigianato Pratese
ADEMPIMENTO
QUANDO
DOVE ESPLETARLO RIFERIMENTO*
Dichiarazione di conformità
degli impianti di cantiere
compilata da un tecnico abilitato
Alla realizzazione
degli impianti
in cantiere
Presso ISPESL
competente e copia
L. 46 del 5/3/1990
OMOLOGATE:
Presso PMIP territoriale D.I. del 23/12/1983
e copia in cantiere
NON OMOLOGATE:
Presso ISPESL
competente e copia
D.I. del 23/12/1983
in cantiere
Denuncia installazione gru
Prima della
sua installazione
Progettazione e calcolo
del ponteggio se più alto
o differente dallo schema
Prima
della sua
installazione
Presso ISPESL
competente
e copia in cantiere
DPR 164 del 7/1/56
Verifica funi e catene
Ogni 3 mesi
Da tenere in cantiere
DPR 547 del 27/4/55
Verifica delle macchine di cantiere Periodica
Uso interno
DPR 547 del 27/4/55
Comunicazione inizio lavori
e relazione dell’impianto termico
All’inizio dei
relativi lavori
Presso il Comune
competente
L. 10 del 9/1/1991
Comunicazione di ultimazione
delle strutture portanti
Ad ultimazione
delle relative
strutture
Presso il Comune
competente
Regolamento edilizio
Nomina collaudatore delle
strutture in cemento armato
Ad ultimazione
delle strutture
portanti
Presso il Genio
civile
L. 1086
del 28/2/1985
Dichiarazioni di conformità
degli impianti rilasciata
da installatori abilitati
Prima della
richiesta
Presso il Comune
competente
L. 46 del 5/3/1990
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
Al termine dei lavori
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
RIFERIMENTO*
Comunicazione
di fine lavori
Presso il Comune
competente
Regolamento edilizio
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
CNA Artigianato Pratese
LAVORI PRIVATI CONTO TERZI
Prima di iniziare i lavori
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
Stipula del Contratto di appalto
Tenere in ufficio
Richiedere la copia
della Concessione Edilizia
Tenere in ufficio
e presso il cantiere
Verbale di consegna dell’area
firmato dalla Direzione Lavori
Tenere in ufficio
Richiesta di copia
della dichiarazione di inizio lavori
Tenere in ufficio
e presso il cantiere
RIFERIMENTO*
L. 47 del 28/2/1985
Richiedere i disegni esecutivi
Richiedere i punti fissi
Se richiesto nella
concessione edilizia per
zona di interesse archeologico
Comunicazione dell’inizio degli scavi
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
* Vedere art. 7 e 9 della Legge 494/96
Al termine dei lavori
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
Richiesta di copia della dichiarazione Tenere in ufficio
di inizio lavori
e presso il cantiere
RIFERIMENTO*
L. 47 del 28/2/1985
Verbale di fine lavori e di consegna
dell’opera
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
LAVORI PRIVATI CONTO PROPRIO
Prima di iniziare i lavori
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
RIFERIMENTO*
Richiesta esame progetto
per le attività soggette al controllo
Prima della concessione
edilizia / Presso il comando
provinciale dei Vigili del Fuoco
Presso Comune competente
Presso Comune competente
Presso Comune competente
Esporre in cantiere
L. 966 del 26/7/1965
DPR 577 del 29/7/1982
Presso il Comune
DPR 547 del 27/4/1955
Presso il Comune competente
TOSAP
Ritiro Concessione edilizia
Richiesta di punti fissi
Comunicazione di inizio dei lavori
Esposizione cartello regolamentare
e segnaletica in cantiere
Denuncia di esecuzione
delle recinzioni provvisorie
Domanda di occupazione del suolo
pubblico
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
Regolamento edilizio
Regolamento edilizio
Regolamento edilizio
L. 47 del 28/2/1985
CNA Artigianato Pratese
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
RIFERIMENTO*
Denuncia inizio lavori c/o INAIL
Denuncia inizio lavori all’ufficio IVA
Esposizione orario di lavoro
(con dipendenti)
Valutazione del rischio di esposizione
al rumore tramite Centri specializzati
(con dipendenti)
Redazione del piano sanitario aziendale
Tramite Medici specialisti (con dipendenti)
Presso INAIL competente
Presso ufficio IVA Provinciale
In cantiere
DPR 1124 del 30/6/1965
633 del 26/10/1972
RD 1955 del 10/9/1923
C.C.N.L.
Documento da tenere
in Cantiere
Documento da tenere
in Cantiere
DLgs 277 del 15/8/1991
DPR 303 del 19/3/1956
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
Durante i lavori
ADEMPIMENTO
QUANDO
DOVE ESPLETARLO RIFERIMENTO*
Registro infortuni: copia
supplementare in cantiere
(con dipendenti)
In presenza di
infortuni oltre i
3 giorni
Tenere presso
il cantiere
DPR 547
del 27/4/1955
Allacciamento degli impianti
di cantiere
Prima del loro
utilizzo
Presso i relativi
Enti preposti
Normative Enti
Denuncia delle opere
in cemento armato
All’inizio delle
opere in c.a.
Presso il
genio civile
L. 1086
del 5/11/1972
Denuncia degli impianti
di messa a terra e scariche
atmosferiche
Alla realizzazione
degli impianti
Presso ISPESL
competente e copia
in cantiere
DPR 547 del 27/4/55
DM 519 del 15/10/93
Dichiarazione di conformità
degli impianti di cantiere
compilata da un tecnico abilitato
Alla realizzazione
degli impianti
Presso ISPESL
competente e copia
in cantiere
Denuncia installazione gru
Prima della
sua installazione
Progettazione e calcolo del
ponteggio se più alto di mt. 20
o differente dallo schema “Tipo”
Prima
della sua
installazione
L. 46 del 5/3/1990
OMOLOGATE:
Presso PMIP territoriale D.I. del 23/12/1983
e copia in cantiere
NON OMOLOGATE:
Presso ISPESL
competente e copia
D.I. del 23/12/1983
in cantiere
Presso ISPESL
competente
e copia in cantiere
DPR 164 del 7/1/1956
Verifica funi e catene
Ogni 3 mesi
Verifica delle macchine di cantiere Periodica
Da tenere in cantiere
Uso interno
DPR 547 del 27/4/55
DPR 547 del 27/4/55
Comunicazione inizio lavori
di isolamento termico
All’inizio dei
relativi lavori
Presso il Comune
competente
L. 10 del 9/1/1991
Domanda di licenza ed esercizio
dell’impianto ascensore
All’inizio dei
relativi lavori
Presso ISPESL
competente
L. 1415 del 24/10/42
DPR 1767
del 24/12/51
CNA Artigianato Pratese
Durante i lavori
ADEMPIMENTO
QUANDO
DOVE ESPLETARLO RIFERIMENTO*
Comunicazione di ultimazione
delle strutture portanti
Ad ultimazione
delle relative
strutture
Presso il Comune
competente
Regolamento edilizio
Nomina collaudatore delle
strutture in cemento armato
Ad ultimazione
delle strutture
portanti
Presso il Genio
Civile
L. 1086
del 28/2/1985
Richiesta di varianti al progetto
nel corso dell’opera
Prima della
loro esecuzione
Presso il Comune
competente
L. 47 del 28/2/1995
Allacciamenti definitivi
Prima del loro
utilizzo
Presso gli Enti
preposti
Norme Enti preposti
Dichiarazioni di conformità
degli impianti rilasciata da
installatori abilitati
Prima della
richiesta di
Presso il Comune
competente
L. 46 del 5/3/1990
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
* Vedere art. 7 e 9 della Legge 494/96
ADEMPIMENTO
DOVE ESPLETARLO
RIFERIMENTO*
Comunicazione di fine lavori
Presso il Comune competente
Regolamento edilizio
Richiesta del numero Civico
Presso il Comune competente
Regolamento edilizio
Domanda di abitabilità
Presso il Comune competente
Regolamento edilizio
Richiesta di apertura dei passi carrai
Presso il Comune competente
Regolamento edilizio
Richiesta del certificato di
prevenzione incendi
Presso il comando provinciale
dei Vigili del Fuoco
DM del 16/2/1982
*NOTA: per i riferimenti valgono anche le successive modifiche.
CNA Artigianato Pratese
CRITERI DI MISURAZIONE
PER LE OPERE EDILIZIE E STRADALI
PIETRAME GREZZO E LAVORATO
1 - Classificazione
I tipi principali di pietre che si trovano
nella Provincia di Prato sono i seguenti:
1) Alberese: calcare compatto, quasi
puro, fragile, abbastanza duro, a
frattura concoide con spigoli vivi, usato
per massicciate, inghiaiamenti,
paramenti, murature; si adopera anche
per fare la calce;
2) Pillore di fiume: pillore o pillori
sono frammenti di pietra estratti dal
greto del fiume, di forma rotondeggiante
per la fluitazione e appartenenti alle
qualità suddette con grande prevalenza
di calcare Alberese. Vengono usate per
massicciate, vespai e formazione di
pietrisco;
3) Sasso spezzato: materiale proveniente da cava ed ottenuto per frantumazione attraverso molini meccanici,di
granulo-metria definita in sede di contrattazione;
4) Tout vènant: materiale di
granulometria non preventivamente definita, proveniente da cava, da fiumi e
da frantumazione: viene impiegato
prevalentemente per massiciate stradali.
CONTRATTAZIONE E MISURAZIONE DELLE PIETRE E DI ALTRI
MATERIALI
2 - Pietrame da muro
La pietra da muro viene fonita spaccata e si negozia a metro cubo o a
quintale per merce resa franco cantiere
del venditore.
3 - Pietra sbozzata
La pietra da muro viene fornita spaccata a mazza e si negozia a cantiere
in blocchi grezzi, regolarizzati a sabbia
grossa, misurati a metro cubo.
Le leghe di macigno sbozzate come
sopra, per collegazione di muri e
tramezzi, si misurano a metro lineare
col filo secondo la mezzeria
longitudinale.
Le bozzette di pietra forte per parametro di facciata, si misurano a metro
quadrato in opera o a misura effettiva.
4 - Le pietre lavorate
Le pietre, lavorate più richieste sono
l’arenaria serena per costruzione di
scale e decorazioni in genere e la pietra
forte per paramenti e decorazioni esterne.
Si negoziano franco cantiere del venditore e si misurano a metro cubo,
secondo il massimo parallelepipedo
circoscritto: si fa eccezione per le liste
e i cordonati, che si misurano a metro
lineare utile e per i sogliami e per i
ripiani delle scale e i lastrici in genere
che si misurano a metro quadrato: gli
scalini si contrattano indifferentemente
a pezzo, a misura lineare e a metro
quadrato.
5 - Marmi, pietre calcaree e silice
I marmi e le pietre calcaree che sono
suscettibili di lavorazione completa ed
analoga a quella dei marmi si contrattano in generale per merce franca carro
ferroviario partenza o franca su autocarro nel cantiere del venditore, se trasportati con automezzo.
Si misurano a metro quadrato le lustre
segate a facce piane in forma regolare,
in cui lo spessore sia notevolmente infe-
CNA Artigianato Pratese
riore alle altre due dimensioni.
Si misurano a metro cubo i blocchi
di cava assimilabili a parallelepipedi
regolari.
Sì misurano a peso i blocchi informi
e tutti i pezzi non assimilabili a lastre.
Si misurano a metro lineare, in genere, gli zoccolini battiscopa. Si contrattano unitariamente agli scalini ricavati
da blocchi di pietra o marmo.
I marmi lavorati si misurano invece a
metro quadrato, comptutando anche
gli incastri quando si tratta di pezzi
fino a 10 centimetri di spessore.
Le pedate degli scalini di forma
trapezia si misurano con riferimento
alla lunghezza e alla larghezza
massima.
I pezzi di forma speciale si contrattano a prezzo unitario.
Le lavorazioni aggiuntive (gocciolatoi,
intaccatale e incastro di qualunque
genere) sono valutate a parte e di solito
a metro lineare.
6 - Sasso spezzato e tout vènant
Il sasso spezzato e tout vènant si contrattano a metro cubo o anche a peso
sul mezzo di trasporto per merce resa
franco cantiere del venditore.
7 - Ghiaie e sabbie
Comprendono sabbia o rena, ghiaia
grossa mista a sabbia, colaticci,
ghiaietto da giardino, ghiaietto misto
a sabbia (renone), specialmente adatto
per conglomerati di cemento: questi
materiali, provenienti prevalentemente
da fiume o da cave, si quotano a peso
o anche a metro cubo per merce franco
cantiere.
8 - Laterizi
I laterizi di vari tipi (mattoni comuni,
mattoni forati, embrici toscani,
marsigliesi, etc.) si contrattano a numero;
le tavelle e tavelloni si contrattano a
metro quadrato, salvo piccoli quantitativi
che si contrattano a numero per
lunghezza, le pignatte e le volterrane,
per la formazione dei solai, si
contrattano a metro quadro e per
centimetro d’altezza: il tutto franco
cantiere del venditore.
9 - Calce e cemento
Nella nostra provincia è trattata la
calce eminentemente prodotta dalle
fabbriche di cemento.
La calce idraulica, la calce bianca, il
gesso e il cemento si negoziano a
quintali, franco stazione partenza o
arrivo, se trasportati in ferrovia; franco
cantiere del venditore, se, trasportati
in autocarro.
Il cemento viene negoziato a quintali
sia sfuso che in sacchi, i cementi estesi
vengono di solito contrattati franco
stazione transito dogana italiana.
10 - Legname da cantiere e da
costruzione
Si presenta in sezioni circolari
(abetelle, travi) o in tavoloni, di
lunghezza questi ultimi di metri lineari
4 e 5. La larghezza delle tavole è
variabile mentre lo spessore misura
generalmente cm.5.
Il legname da cantiere o da costruzione che si presenti sotto qualunque figura
geometrica è valutato a metro cubo. Invece è valutato a metro quadrato il
compensato, che si diversifica per
spessore e numero di strati.
11 - Tubi
I tubi di cemento, fibro - Cemento,
plastica e simili si contrattano a metro
lineare utile in magazzino ed hanno
prezzo diverso a seconda della
lunghezza di pesi unitari. Quelli di grès
e di terracotta si contrattano con lo
stesso criterio a metro lineare in rapporto
centimetro / diametro. I tubi di ghisa
CNA Artigianato Pratese
e di piombo si contrattano a peso.
I tubi in opera sono invece misurati
a metro lineare utile, ossia per il proprio
effettivo sviluppo secondo l’asse.
Tutti i pezzi speciali si contrattano a
prezzi unitari.
16 - Mosaici e ceramiche da
rivestimento
I mosaici e le ceramiche da rivestimento si contrattano a metro quadrato. Le
piastrelle decorate a mano vengono
contrattate a prezzo aiutano.
12 - Manufatti in cemento
SCAVI E RINTERRI
I manufatti in cemento (fosse biologiche, pozzetti prefabbricati, lavatoi, lapidi, chiusini, pozzetti caditoi etc.) si contrattano a prezzi unitari, mentre i manufatti per fogne, i cordonati, le canne
fumarie e i gradini si contrattano a
metro lineare.
13 – Copertura e recinzioni
Le coperture e gli elementi per
recinzione si contrattavo a metro
quadro.
14 - Profilati e lamiere metallici
I profilati, le lamiere di ferro anche
zincate, il tondino per cantieri armato
in vari tipi, le lastre di piombo e di
rame vengono contrattati a peso.
I tondini e i profilati vengono forniti,
salvo diversa richiesta , rispettivamente
nei diametri e nelle misure pari.
Nella formazione del prezzo è considerato l’extradiamento in funzione inversamente proporzionale alla crescita del
diametro.
15 - Prodotti bituminosi per
l’edilizia e le strade
I prodotti bituminosi per l’edilizia e
le strade (bitume in pani, emulsione
bituminosa, mastice, d’asfalto, conglomerato bituminoso, etc.) sono contrattati
a peso.
Le guaine bituminose si contrattano
a metro quadro, a seconda dello
spessore e dell’armatura.
17 - Casserature
La casseratura in legno o metallica
per getti di calcestruzzo è valutata a
mq, per la reale superficie impiegata
(misurazione a tavola bagnata). La
sbatacchiatura in legno o metallica è
valutata pure a mq. ed è compreso nel
prezzo l’onere dell’irrigidimento e dei
puntelli.
18 - Modo di misurazione
Gli scavi e i movimenti di terra in genere si misurano per il cavo prodotto
dall’opera al metro cubo ed il prezzo
comprende il trasporto del materiale
fino al pubblico scarico.
L’individuazione del cavo prodotto
deriva da un confronto fra il piano
quotato del terreno prima dell’inizio
dei lavori ed un corrispondente piano
quotato rilevato al termine dei lavori.
Le due rilevazioni vengono eseguite
in contraddittorio tra il committente e
l’assuntore dei lavori.
I rinterri sono valutati a metro cubo
per le sagome ottenute, a fine opera e
nel prezzo è compreso il trasporto del
materiale.
DEMOLIZIONI
19 - Modo di misurazione
La demolizione andante di fabbricati
viene computata a metro cubo vuoto
per pieno.
La demolizione di soffitti è valutata a
CNA Artigianato Pratese
metro quadro per la superficie realmente
eseguita.
La demolizione di solai dei vari tipi
è valutata a metro quadro.
La spicconatura di intonaco è valutata a metro quadro per la superficie realmente eseguita.
La demolizione di scale è valutata
per numero di scalini.
La demolizione di pavimenti è valutata a metro quadro per la superficie
reale.
La demolizione dei soprammattoni
(ad una testa e per coltello) è valutata
a metro quadro per la superficie
realmente eseguita.
Con uguale sistema è valutata la
demolizione di rivestimenti che si intende
interessare anche la malta di sottofondo.
La smuratura di affissi è valutata a
metro quadro per la superficie compresa
tra architrave, mazzette e davanzale.
Lo smontaggio di apparecchi sanitari
è valutato unitariamente per ciascun
apparecchio.
La rottura a forza di muratura è valutata a metro cubo per il cavo realmente
eseguito nella struttura.
La demolizione di murature in spessori superiori a cm. 15 è valutata a metro
cubo.
Nei prezzi di tutte le suddette
demolizioni non è compreso il trasporto
dei materiali di risulta per i quali il prezzo viene convenuto volta volta in
ragione della natura dei materiali e del
percorso da effettuare.
MALTE E CALCESTRUZZO
20 - Modo di misurazione
La malta ed il calcestruzzo pronti per
l’impiego vengono valutati a metro
cubo.
I conglomerati cementizi provenienti
dalle centrali di betonaggio e trasportati
in cantiere a mezzo idonei autocarri
vengono contrattati a metro cubo.
STRUTTURE
21 - Modo di misurazione
La muratura di pietrame con o senza
doppi ricorsi di mattoni è computata,
a metro cubo vuoto per pieno: E’ fatta
detrazione delle cubature per vani porte
e finestre quando la superficie di questi
misuri oltre i mq 4 ciascuno. In tal caso
si valuta a parte l’onere per la
formazione di architravi archi e
piattabande.
La mistura in mattoni pieni a due teste
si valuta a metro cubo vuoto per pieno
detraendo la cubatura dei vuoti di porte
e finestre quando questi superino i mq.
4 ciascuno. In tal caso si valuta a parte
la formazione di architravi, archi e
piattabande.
L’esecuzione a faccia vista di murature
di pietrame o mattoni a due teste è
valutabile a mq. e indipendentemente
dalla struttura che, come è detto, è
valutabile a metro cubo.
La muratura in elevazione di mattoni
pieni ad una testa (soprammattone di
mattoni pieni) si valuta in metri quadrati
vuoto per pieno.
I soprammattoni di mattoni forati per
coltello sono valutati a metro quadrato
vuoto per pieno.
La superficie dei vuoti per porte e
finestre quando queste superino i mq.4
ciascuna viene detratta dalla valutazione
in metri quadrati vuoto per pieno delle
murature di mattoni pieni ad una testa
o dei soprammattoni di mattoni forati
per coltello; in tal caso si valuta a parte
l’onere per la formazione di architravi,
archi e piattabande.
La valutazione della muratura a cassetti per tamponamenti di fabbricati in
cemento armato è valutata a metro quadro per le due strutture che la compongono. Qualora le superfici dei due
paramenti che compongono il
tamponamento a cassetta non
coincidono, vale per la misura la
superficie maggiore. Per le detrazioni
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dei vuoti vale quanto detto per le
murature semplici.
Le strutture, in calcestruzzo cementizio
vengono valutate a metro cubo. Nel
prezzo può essere compreso l’impiego
di casseforme e ferro di armatura a
seconda delle singole pattuizioni.
SOLAI
22 - Modo di misurazione
I solai sono valutati a metro quadro
per la loro superficie effettiva con esclusione dal computo dei cordoli e travi
di perimetro.
di un metro quadro cadauna.
STUCCHI
25 - Contrattazioni
Si commerciano ad unità se costituiscono disegno a se stante; se invece
risultano dall’unione di più elementi
(cornici) si valutano a metro lineare.
La contrattazione degli stucchi in opera è fatta per metro lineare se trattasi
di cornice, mentre viene conteggiata
ad unità se compete ad elementi definiti
(rosoni, capitelli etc.).
SOFFITTI, TETTI E VOLTE
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
23 - Modo di misurazione
26 - Modo di misurazione
I soffitti in genere sono valutati in metri quadri per la loro superficie entro i
muri perimetrali.
I tetti sono valutati per la loro superficie
effettiva misurata su pendenza. Nel
prezzo sono compresi i maggiori oneri
per la formazione di gronde con esclusione di eventuali cordoli da valutare
a parte.
E’ valutata a metro quadro la
ripassatura del tetto.
Le volte sono valutate per la superficie
effettiva misurata lungo il loro sviluppo.
a)Tutti i pavimenti ed i rivestimenti
posti in opera, si misurano a metro
quadro utile quali che siano i materiali
che li compongono, marmi compresi.
Nel caso che la fornitura dei pavimenti
e dei rivestimenti non sia inserita in un
appalto più generale le assistenze
murarie sono valutate, a parte, secondo
i criteri correnti di valutazione.
b)Le carte da parati, prodotti similari
e le moquettes si misurano a metro
quadrato.
c)I battiscopa in legno o altro materiale si misurano a metro lineare.
INTONACI
24 - Modo di misurazione
IMPERMEABILIZZAZIONE
Gli intonaci sono valutati secondo la
loro superficie in metri quadrati vuoto
per pieno effettuando le stesse detrazioni
che vengono apportate nella
valutazione delle murature sulle quale
sono applicati. In questo caso vengono
valutati a parte gli oneri per la
formazione di sguanci e mazzette.
Le riprese interne, o di facciata vengono conteggiate nella misura minima
27 - Contrattazione
Le impermeabilizzazioni si contrattano a metro quadrato in base al numero
degli strati e loro spessore. La contrattazione si diversifica inoltre per la caratteristica di armatura per manti prefabbricati in elastomeri bituminosi.
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28 - Coibentazioni
Le coibentazioni si contrattano a metro quadro poste in opera secondo lo
spessore e la qualità riferita alla
conducibilità tecnica. I materiali sfusi
si contrattano a peso.
INFISSI
29 - Fornitura e messa in opera
Gli infissi si valutano a metro quadrato misurando la luce netta del vario
murario fino alla misura minima di mq.
1,50.
Nel prezzo pattuito viene sempre compresa l’assistenza del falegname e del
fabbro secondo il tipo di infisso (legno,
metallo o leghe) occorrente per il
montaggio dell’infisso stesso.
La definizione di persiane alla fiorentina o alla viareggina si intende con
riferimento alla dimensione e al passo
delle stecche, alla foggia dell’infisso,
con esclusione di ulteriori porzioni
apribili, quali “gelosie” o “buttafuori”.
La fornitura di tali accessori dovrà essere
richiesta e valutata in aggiunta.
30 - Opere murarie per la
posa degli infissi
Le opere murarie per la posa degli
infissi sono valutate a metro quadrato
misurando la luce netta del vano salvo
compensi speciali per luci di piccola
superficie.
CARPENTERIA METALLICA
31 - Contrattazione
La carpenteria metallica si valuta a
peso (chilogrammi) di operafinita.
La posa in opera è oggetto di singole
pattuizioni.
Nel caso di lavorazioni particolari la
contrattazione può essere comprensiva
sia della carpenteria che del montaggio.
La valutazione è a peso di opera finita.
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CRITERI Dl MISURAZIONE
PER LE OPERE DA IMBIANCHINO
E VERNICIATORE
ART. 1
Misurazione dei lavori di
tinteggiatura, pitturazione e
rivestimento plastico ad applicazione continua su superfici
murarie interne
1.1. Le preparazioni, le tinteggiature,
e le pitturazioni di pareti e soffitti piani
eseguite con ogni tipo di prodotto e
con ogni sistema di applicazione si
misurano sviluppando la loro superficie
massima di proiezione deducendo solo
i vuoti non tinteggiabili aventi superfici
superiori ai m2 4 (quattro, di questi vani
si computano gli eventuali squarci o
cielini) e le fasce di larghezza superiore
a cm. 30. I soffitti a volta od a travatura,
sottorampe, sottoripiani e pareti di scale
si misurano calcolando le superfici
sviluppate con criteri geometrici
applicando un coefficiente di 1,25;
1.2. le preparazioni e le pitturazioni
eseguite con qualsiasi prodotto su
pannelli afonici forati lisci, verranno
misurate applicando un coefficiente di
maggiorazione di 1,25 alla superficie
sviluppata in base a criteri geometrici,
con la sola deduzione dei vuoti (porte,
finestre, passaggi, corpi illuminati, od
altro) superiori a m 2 2,50 (due e
cinquanta);
1.3. le preparazioni e le pitturazioni
eseguite con qualsiasi prodotto in locali
od ambienti aventi superfici in pianta
inferiore o uguale a m2 9 (nove) verrà
applicato il coefficiente di
maggiorazione 1,30 sulle misure delle
superfici trattate, computate secondo i
criteri di misurazione relativi alle
lavorazioni eseguite;
1.4. gli zoccoli, le sagome, le
filettature, le profilature, gli scuretti e le
cordonature saranno compensate a
parte misurandoli a metro lineare
secondo lo sviluppo della loro linea più
lunga, se di differente tinta o materiale
rispetto al fondo;
1.5. la superficie in agglomerati edili
di un locale pitturato con materiali di
tinture di caratteristiche diverse sarà
maggiorato del coefficiente 1,20 per
ogni materiale in più oltre il primo. La
superficie in agglomerati edili di un
locale pitturato con materiale di finiture
in più colori, purché le campiture siano
inferiori a m2 9 (nove), verrà maggiorata
in base al sistema convenzionale di
coefficienti sottoindicati:
- per un colore in più oltre il primo,
coefficiente 1,20;
- per due colori o tinture in più oltre
il primo, coefficiente 1,40;
- per ogni colore in più oltre ai primi
tre, il coefficiente di 1,40 sarà maggiorato di 0,50 per ogni colore aggiunto;
1.6. i rivestimenti plastici ad applicazione continua su superfici interne si
calcolano conteggiando le superfici
completamente sviluppate con criteri
geometrici, con la sola deduzione dei
vuoti (porte, finestre e vani) superiore
a m2 4 (quattro).
La formazione di filettature, profilature,
scuretti, fasce, angoli e spigoli sia rientranti che sporgenti (verticali ed orizzontali) e raccordi d’incontro con manufatti ed altri prodotti di qualsiasi
genere saranno conteggiati a metro
lineare secondo la linea più lunga (prezzo pari a 1/3 del prezzo pattuito a
metro quadrato).
Si applicherà la maggiorazione: del
50% per le superfici orizzontali ed
inclinate rette; - del 50% per le superfici
curve; - del 50% per le superfici in ambienti di qualsiasi altezza con superficie
in pianta inferiore od uguale a m 2 9;
1.7. se le opere sono eseguite con
due o più delle particolarità sopra
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accennate verranno valutate
sommandole i coefficienti.
ART. 2
Misurazione dei lavori di
tinteggiatura, pitturazione, rivestimento plastico
ad applicazione continua,
sabbiatura e lavaggi su
facciate e superfici esterne.
2.1. I lavori riguardanti superfici
murarie delle facciate o di superfici
esterne eseguiti con qualsiasi materiale
e le relative preparazioni si calcolano
sulla massima altezza e massima
larghezza senza alcuna deduzione dei
vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza
(vuoto per piano) e con l’aggiunta dello
sviluppo delle gronde, dei parapetti,
dei sottobalconi, dei frontali e di
qualunque altra sporgenza o rientranza;
2.2. gli zoccolini, le sagome, le
filettature, gli scuretti e le cordonature,
se eseguiti in colore e/o materiale
diverso, si compensano a parte a metro
lineare.
Per le parti ornate, formate o scolpite
viene calcolato il maggior magistero;
2.3. le sabbiature ed i lavaggi su facciate si compensano le superfici in proiezione con l’aggiunta di ogni notevole
aggetto o rientranza (balconi, gronde
e similari) e senza alcuna deduzione
di vuoti;
2.4. le applicazioni di rivestimenti
plastici ad applicazione continua su
superfici esteme si calcolano
conteggiando le superfici
completamente sviluppate con criteri
geometrici, con la sola deduzione dei
vuoti(porte, finestre e vani) superiore a
m 2 4 quattro): non deducendo tali
vuoti si intendono compensati gli
eventuali maggiori oneri relativi ai vuoti
stessi quali angoli e spigoli. La
formazione di filettature, profilature
scuretti, fasce, angoli e spigoli sia
rientranti che sporgenti (verticali ed
orizzontali) e raccordi di incontro con
manufatti ed altri prodotti di qualsiasi
genere saranno conteggiati a metro
lineare secondo la linea più lunga
(prezzo pari a 1/3 del prezzo pattuito
a metro quadrato). Si applicherà la
maggiorazione: - del 50% per le superfici orizzontali ed inclinate rette; - del
50% per le superfici curve; - qualora
le opere fossero eseguite con due delle
particolarità sopra accennate, verranno
valutate sommandone le maggiorazioni.
ART. 3
Misurazione dei lavori di
pitturazione e verniciatura su
superfici non murarie
I lavori di pitturazione e di verniciatura di superfici interne ed esterne non
murarie eseguiti con pitture o vernici
opache o lucide, smalti ed altri prodotti,
comprese le relative preparazioni, sono
misurati calcolando la loro massima
superficie, la quale, avuto riguardo alla
complessità della esecuzione dei lavori
medesimi, viene moltiplicata per un
determinato coefficiente come appresso
indicato:
3.1. per le griglie, per le tapparelle,
per gli avvolgibili, per le antine e
ghigliottina, a ribalta o con vasistas la
loro area di massima proiezione si
moltiplica per 3;
3.2. per le antine di finestra o porte
balcone a più di un battente o
scomparto a vetro, per le porte,
antiporte, impennate con due scomparti
a vetro od a due riquadri pieni la loro
area di massima pro-tezione si moltiplica
per 2,50;
3.3. per le antine di finestre comuni
ad un battente o con unico scomparto
a vetro, per le porte, antiporte,
impennate e per i serramenti con uno
scomparto a vetro la loro area di
massima proiezione si moltiplica per
2;
3.4. nel caso di doppio serramento
verrà applicato il coefficiente sopraindicato;
3.5. per le porte piene, piane e lisce,
verrà sviluppata la super ficie
effettivamente verniciata;
CNA Artigianato Pratese
3.6. per le porte a riquadri fino a dm
2 15 o con oltre due scomparti a vetro
la loro area di massima proiezione si
moltiplica per 3,50;
3.7. per le perlinature o simili l’area
della proiezione retta si moltiplica per
1,50; eventuali mensole, merli od altri
profili o strutture saranno computate a
parte;
3.8. per gli stipiti, i controstipiti, i
cielini, i cassoncini, gli scossini, le bussole ed i telai si calcola la superficie effettiva per il coefficiente 1,50;
3.9. le guide ferri a U, gli apparecchi
a sporgere, gli spessori, i sostegni si
computano a metro lineare;
3.10. le cordonature, le profilature,
le campiture, i paraspigoli, gli zoccolini
e le fasce si computano a metro lineare;
3.11. per i cancelli, i parapetti di ferro, le inferriate e simili si moltiplica:
- per 1,5 la maggior altezza per la
maggior lunghezza se lo sviluppo dei
ferri è inferiore o pari al 25% dell’area
della massima proiezione;
- per 2,5 se lo sviluppo è dal 26% al
50%;
- per 3 se lo sviluppo è dal 51% al
75%;
- per sviluppo superiore al 75% per
opere in ferro a disegno o formazione
irregolari o di difficile esecuzione si
stabilirà un coefficiente volta per volta;
- per i parapetti di tipo unificato in
ferro a L o tubolare, composti da due
correnti ed un montante ogni m. 2 (due)
circa, si computa la sola area di massima proiezione; - per i parapetti come
sopra ma con fermapiede si computa
l’area di massima proiezione per 1,50;
3.12. per le reti metalliche si considera la massima altezza per la massima
larghezza, applicando il coefficiente
3; in caso di particolari difficoltà esecutive e/ o di forma si concorderà un
coefficiente volta per volta;
3.13. per le saracinesche di lamiera
ondulata o stampata si calcola l’area
della massima proiezione del manufatto
ver niciato moltiplicata per 3;
3.14. per i manufatti articolati, serrande a maglia e simili, verniciati fuori
opera, si calcola l’area della massima
proiezione moltiplicata per 4;
3.15. per i lucernari e velari si considera l’area della massima proiezione del
manufatto moltiplicata per il coefficiente
2;
3.16. per la verniciatura dei grigliati
pedonabili, fuori opera, si calcola l’area
della massima proiezione per il coefficiente 4;
3.17. per i grigliati carrabili, fuori
opera, si calcola l’area della superficie
effettivamente verniciata per il coefficiente 1,25;
3.18. per le lamiere striate si considera la superficie effettivamente verniciata
maggiorata del coefficiente 1,50;
3.19. per i radiatori ad elementi radianti comuni si calcola la superficie
della maggior proiezione di ciascun
elemento per il coefficiente 3;
3.20. per i radiatori tubolari ad alette
la superficie effettiva si moltiplica per
2;
3.21. le tubazioni in genere ed oggetti
similari fino a cm. 50 di sviluppo, si
calcolano a metro lineare. Le scossaline,
le converse, le copertine, i canali di
gronda, ecc. pitturati da una sola parte,
se di sviluppo fino a cm. 50, si calcolano
a metro lineare con coefficiente 1,50.
Se lo sviluppo ha lun-ghezza superiore,
si calcolano nella loro superficie effettiva
con i coefficienti degli articoli precedenti;
3.22. le lamiere ondulate e grecate
si calcolano nella loro superficie effettiva
verniciata moltiplicata per il coefficiente
1,25;
3.23. le cassette di scarico, le mensole, i raccordi e qualsiasi altro piccolo
oggetto si contabilizzano a numero;
3.24. per le carpenterie di strutture
complesse in genere di legno o di ferro
nel campo dell’edilizia civile si considera lo sviluppo effettivo delle parti verniciate senza deduzione delle parti combacianti;
CNA Artigianato Pratese
3.25. per la carpenteria minuta o
complicata, lo sviluppo effettivo verrà
moltiplicato per il coefficiente 2.
La misurazione dei manufatti di cui
ai punti: 3.1. - 3.2. - 3.3. - 3.6. - 3.11.
-3.12.
- 3.13. 3.14. - 3.15. - 3.16. si esegue su di una sola faccia, ma il compenso si riferisce alla verniciatura di entrambe le facce, sempre, si intende con lo
stesso materiale ed in unico colore.
ART. 4
Misurazione dei lavori di
pitturazione di opere metalliche
per impianti industriali
A. PARTE PRIMA:
LAVORI DA ESEGUIRE A TERRA
IN CANTIERE O IN STABILIMENTO
1. SERBATOI E RECIPIENTI
IN GENERE
Verrà calcolato il minimo cilindro circoscritto con esclusione dei bocchelli.
l bocchelli verranno misurati
calcolando il minimo parallelepipedo
circoscritto.
1.1. Per i serbatoio con superficie
complessiva inferiore o uguale a m2 8
(otto), calcolata secondo il sistema di
cui al punto 1, verrà applicato il
coefficiente 1,25.
1.2. Per i serbatoi con superficie inferiore a m 2 2 (due), calcolata secondo
il sistema di cui al punto 1, verrà
applicato il coefficiente 1,50.
1.3. Gonne, supporti, frangiflutti, griglie, serpentine, ecc. verranno misurati
separatamente.
2. STRUTTURE METALLICHE
Verranno misurati gli sviluppi effettivi
delle superfici ad eccezione dei seguenti
casi:
2.1. se il perimetro della sezione è
inferiore o uguale a m. 0,10 verrà
calcolato 1 metro quadrato ogni m. 5;
2.2. se il perimetro della sezione è
compreso fra m. 0,11 e m. 0,20 verrà
calcolato 1 metro quadrato ogni m. 4;
2.3. se il perimetro della sezione è
compreso fra m. 0,21 e m. 0,30 verrà
calcolato 1 metro quadrato ogni m. 3;
2.4. se il perimetro della sezione è
compreso fra m. 0,31 e m. 0,40 verrà
calcolato 1 metro quadrato ogni m. 2.
2.5. Dalle superfici calcolate come
sopra non sono ammesse deduzioni
per sovrapposizioni o fori.
3. TUBAZIONI
3.1. Per tubazioni con diametro esterno inferiore o uguale a mm. 33 verrà
calcolato 1 metro quadrato per ogni
m.5.
3.2. Per tubazioni con diametro esterno compreso tra mm. 34 e mm. 66
verrà calcolato 1 metro quadrato per
ogni m. 4.
3.3. Per tubazioni con diametro esterno compreso tra mm. 67 e mm. 99
verrà calcolato 1 metro quadrato per
ogni m. 3.
3.4. Per tubazioni con diametro esterno compreso tra mm.100 e mm.132
verrà calcolato 1 metro quadrato per
ogni m. 2.
3.5. Per tubazioni con diametro esterno superiore a mm.132 verrà calcolato
lo sviluppo effettivo della superficie.
3.6. Valvole, staffe, flange, ecc. verranno calcolate a parte secondo il relativo metodo di misurazione.
4. VALVOLE E PEZZI SPECIALI
Verrà calcolato lo sviluppo della superficie del minimo parallelepipedo circoscritto al pezzo in esame tenendo
conto dei seguenti fattori:
4.1. per parallelepipedi aventi la superficie della faccia maggiore superiore
ad 1 metro quadrato lo sviluppo della
superficie del minimo parallelepipedo
andrà moltiplicata per il coefficiente 1;
4.2. per il coefficiente 1,50 quando
la superficie della faccia maggiore sia
compresa fra m 2 0,50 e m2 1,00;
4.3. per il coefficiente 2 quando la
superficie della faccia maggiore sia
compresa fra m 2 0,20 e m 2 0,49;
4.4. per il coefficiente 4 quando la
superficie della faccia sia inferiore a
m2 0,20.
5. LAMIERE STRIATE
Sarà calcolato lo sviluppo della superficie come segue:
CNA Artigianato Pratese
5.1. per la parte piana superficie
effettiva;
5.2. per la parte striata la superficie
verrà moltiplicata per il coefficiente
1,25.
6. LAMIERE STRIATE E RETI
6.1. Verrà calcolata la superficie vuoto per pieno per il coefficiente 3 per le
lamiere striate.
6.2. Per le reti vuoto per pieno per
2.
7. GRIGLIATI
Per i grigliati pedonabili con un’altezza fino a cm. 4 la superficie verrà calcolata applicando la seguente formula:
S = LxL1 x4
dove:
S = superficie in metri quadrati
L = larghezza
L1 = lunghezza
8. PARAPETTI, INFERRIATE, SERRAMENTI
E INFISSI A VETRI
8.1. Per i parapetti la superficie verrà
calcolata a sviluppo geometrico per
coefficiente 1,50 e più precisamente:
BASE X ALTEZZA X 1.50
8.2. Per le inferiate, le recinzioni, i
cancelli ed i serramenti con sviluppo
della superficie dei pezzi rispetto alla
superficie in proiezione (vuoto per
piano) con le percentuali sotto indicate,
si useranno le seguenti modalità:
8.2.1. con la superficie dei pezzi inferiore al 25%, la superficie in proiezione andrà moltiplicata per il coefficiente
1,50;
8.2.2. con superficie dei pezzi compresa fra il 26% ed il 50% la superficie
in proiezione andrà moltiplicata per il
coefficiente 2;
8.2.3. con superficie dei pezzi compresa fra il 51% ed il 75% la superficie
in proiezione andrà moltiplicata per il
coefficiente 3;
8.2.4. con superficie dei pezzi superiore al 75% si stabiliranno criteri di
misurazione di volta in volta.
9. SCALE ALLA MARINARA
Sia per quanto concerne la scala vera
e propria che per il guardacorpo, la
superficie in proiezione (vuoto per
pieno) andrà moltiplicata per il
coefficiente 1,50.
10. LAMIERE GRECATE E ONDULATE
Verrà calcolata la superficie reale.
11. PIASTRAME SCIOLTO, FLANGE
E ASSIMILATI
Per piastre, flange o assimilati con
superfici inferiori o equivalenti a m.
0,25x 0,25 verrà sempre comunque
calcolata una superficie minima di m
2 0,25 cad.
12. CURVE SCIOLTE
12.1. Per curve con diametro esterno
superiore o uguale a 5" la superficie
verrà ricavata applicando le seguenti
formule:
per cur ve a 90° S=DxDx7,40
per curve a 45° S=DxDx7,40:2
dove D = diametro esterno
12.2. Per curve con diametro esterno
sino a 1" si moltiplicherà per il
coefficiente 2 il risultato ottenuto
mediante la formula di cui al punto
12.1.
12.3. Per curve con diametro esterno
superiore ad 1" e inferiori a 5" si moltiplicherà per il coefficiente 1,50 il risultato ottenuto mediante la formula di cui
al punto 12.1.
13. FLANGE SALDATE SU TUBAZIONI
Per le flange saldate alle tubazioni la
superficie verrà conteggiata come m.
0,50 della tubazione stessa calcolata
secondo il relativo metodo di
misurazione in funzione del diametro
esterno (vedi punto 3).
14. CARPENTERIE ASSEMBLATE
Si conteggerà lo sviluppo dei profilati
che lo costituiscono senza deduzione
delle sovrapposizioni.
15. LAMIERE CON SALDATI
PROFILATI Dl RINFORZO
Se debbono essere trattate integralmente con lo stesso ciclo si conteggeranno le superfici effettive.
CNA Artigianato Pratese
Se debbono essere trattati solo i profilati si moltiplicherà la superficie effettiva
per il coefficiente 2.
Se debbono essere trattate solo le lamiere non si dedurranno le parti nascoste dal profilato.
Se debbono essere trattate lamiere e
profilati con ciclo diverso si conteggeranno le lamiere senza deduzioni ed i
profilati con il coefficiente 2.
16. SPESSORE DEI FORI PER
BULLONATURE NEI PROFILATI
Se è richiesto il ciclo anche nello spessore dei fori, ogni foro sarà computato
m2 0,01.
B. PARTE SECONDA:
LAVORI DA ESEGUIRE IN OPERA
1. Sabbiature a getto libero e
pitturazioni a spruzzo AIRLESS o
convenzionale.
1.1. CARPENTERIE
Si conteggia lo sviluppo ottenuto sommando le facce del profilato assumendo
come valore quello esterno (senza
dedurre gli spessori del profilato stesso)
senza dedurre le sovrapposizioni.
Qualora le carpenterie fossero orditure
di sostegno di tetti o pareti, travi di
sostegno, ecc. non si dedurranno le
parti combacianti con strutture di altri
materiali.
Qualora i profilati fossero ricoperti
da altro materiale e fosse in vista solo
una faccia piana la stessa verrà
moltiplicata per il coefficiente 2 se non
si debbono verniciare o se si debbono
verniciare con altri materiali e/o colori
le parti adiacenti.
1.2. Per i serbatoi, i recipienti, gli
scambiatori, gli autoclavi, ecc. ed in
genere per gli apparecchi aventi
superfici piane e di sviluppo normale,
si conteggerà la superficie totale,
effettivamente verniciata, in base allo
sviluppo geometrico della stessa.
I tronchetti, le chiodature, le flange e
gli altri accessori presenti saranno
conteggiati a parte.
1.3. Per le tubazioni e i profilati di
piccola dimensione i criteri sono quelli
indicati ai S punti 2. e 3. dell’art. 4 A.
1.4. Per le valvole, gli organi di intercettazione e di controllo, le
saracinesche, i rubinetti, e i filtri la
super ficie sarà contabilizzata
calcolando ogni organo equivalente a
m. 2 delle tubazioni di maggior
diametro dalla stessa intercettati
intendendosi con ciò compensati tutti
gli oneri per il maggior magistero e per
eventuali cambi di colore.
Sono escluse valvole con il diametro
minore o uguale a 3", considerate comprensive delle superfici delle tubazioni
(vedi voce “Tubazioni” punto 3. art. 4.
A).
1.5. Per le lamiere striate i criteri sono
quelli indicati al punto 5. art. 4 A.
1.6. Per le tubazioni coibentate la
verniciatura dei tratti scoperti in
corrispondenza delle flange, verrà
liquidata sulla base della superficie
laterale del cilindro circoscritto alla
flangia di lunghezza pari al vuoto della
coibentazione: con ciò si intende
compensata la verniciatura delle flange,
dei bulloni e dei tronchetti scoperti.
1.7. Per le cancellate, le inferriate e
simili i criteri sono auelli indicati al
punto 8. art. 4 A.
1.8. Per le scale alla marinara con
relative gabbie di guardia i criteri sono
quelli indicati al punto 9. art. 4 A.
1.9. Per i macchinari ed i motori in
genere i criteri sono quelli indicati al
punto 4. art. 4. A con i coefficienti
raddoppiati.
1.10. Per le lamiere con saldati profilati di rinforzo i criteri sono quelli indicati
al punto 15. art. 4 A.
1.11. Per le staffe, i distanziatori e
simili si misurerà lo sviluppo effettivo
maggiorato del coefficiente 2.
1.12. Per le lamiere grecate ed ondulate si misurerà lo sviluppo effettivo
delle superfici.
2. PITTURAZIONE A PANNELLO
Valgono i criteri di misurazione di cui
al paragrafo 1. art. 4 B con le seguenti
eccezioni:
- punto 1.1. vale solo il primo
CNA Artigianato Pratese
capoverso
- pali conici e rastremati: sviluppo effettivo
- per bullonature maggiorazione del
5% del totale delle superfici.
ART. 5
Opere di tappezzeria a
incollaggio, pavimentazione
tessile e moquettes
5.1. Sono opere di preparazione:
- rimozioni di pitture removibili quali
tempere, pitture a colla, pitturazione di
ogni genere
- le stuccature parziali o totali
- la rasatura totale di superfici intonacate a civile o di pitturazione in rilievo
- interventi di fissativo per consolidare
residui di polvere non asportata, per
fissare pitturazioni non lavabili alle
superfici di gesso nuove o rasate a
stucco ecc.
- la stesura di carta fodera è un complemento alla tappezzeria, pertanto è
da classificare alle preparazioni.
5.2. Tappezzerie e rivestimenti murali
in carta, tessili e sintetici o similari.
Verranno conteggiate le superfici completamente sviluppate con criteri geometrici. Si deducono i vuoti di porte, finestre, nicchie, vani di rientro o vuoti superiori a m 2 2,50 ( due e cinquanta).
Si applicherà la maggiorazione del
30%:
- per le lavorazioni di preparazione
di supporti e per la applicazione di
tappezzerie in ambienti aventi superficie
trattata inferiore a m 2 80 (trenta)
- per lavori eseguiti in vani scala su
soffitti, bagni e cucine qualunque sia
la loro superficie;
- per i lavori eseguiti oltre m. 3 dal
piano di appoggio;
- per lavori di riquadrature o per impieghi di diversi rivestimenti in ogni singolo locale.
Qualora le opere fossero eseguite
con più particolarità sopra esposte
verranno valutate sommandone i singoli
aumenti percentuali che verranno
applicati sul prezzo base.
Rivestimenti di ante, di mobili, di vani
a giorno, ecc. in economia.
5.3. Pavimentazione tessile e
moquettes.
Verranno conteggiate le superfici
completamente sviluppate con criteri
geometrici.
I prezzi unitari o globali si considerano
comprensivi di scar ti o sfridi;
- in presenza di eccessivo scarto o
sfrido per qualsiasi motivo, si effettuerà
lo scorporo della quantità di moquettes
dalla reale superficie da rivestire e verrà
consegnata in luogo;
- le preparazioni di sottofondi con
rasanti o livellanti nel computo a misura
rispecchiano sempre le reali superfici;
- la posa con sistema tesato, il feltro
e i listelli nelle misure rispecchiano
anche’esse la realtà geometrica;
- per i rivestimenti di pedane gradine
ecc. verrà applicata una maggiorazione
del 30%;
- per i rivestimenti di gradini di una
rampa scale l’applicazione verrà fatta
in economia.
5.4. La posa di tappezzerie e rivestimenti murali deve essere eseguita
seguendo le indicazioni delle schede
tecniche, oppure usando collanti similari;
la tappezzeria in tinta unita richiede
un sistema di applicazione a teli alternati
(testa-coda); le tappezzerie o tessuti
con trama orizzontale (paglia, shantung
o similari) devono rispettare la posizione
dei teli singoli: la mancata uniformità
dei teli singoli: la mancata uniformità
dei teli non è da considerare un difetto
di applicazione o di produzione ma
una caratteristica del materiale.
ART. 6
Ponteggi e noli
Le scale e i ponteggi di servizio per
lavori da eseguire all’interno fino a m.
4 di altezza dal suolo e in condizioni
normali, son comprese del prezzo delle
relative lavorazioni e non sono quindi
oggetto di misurazione.
CNA Artigianato Pratese
Le scale e i ponteggi di servizio per
lavori da eseguire all’interno oltre m.
4 di altezza dal suolo e in condizioni
non normali (ponteggi speciali per
l’esecuzione di lavori disagiati; in
condizioni di pericolosa o difficile
accessibilità su opere di precaria
esecuzione o stabilità), e per lavori da
eseguire all’estero, vengono compensati:
- a corpo;
- oppure con un sovrapprezzo sulle
lavorazioni interessate, senza calcoli
della superficie servita, o meno, dal
ponteggio;
- oppure con prezzo unitario del ponteggio da calcolare sulla superficie resa
accessibile dal ponteggio, misurata con
criteri geometrici tenendo conto della
massima altezza e della massima
larghezza, senza alcuna deduzione di
vani e vuoti di qualsiasi grandezza.
I ponteggi e i noli necessari per l’esecuzione dei lavori di stuccatura e di
rivestimenti plastici sono sempre a carico
del committente e debbono essere
regolamentari e adatti alle lavorazioni
da eseguire.
N.B.: qualora l’elenco prezzi adottato
tenesse già conto di particolari
magisteri, non si applicano i relativi
coefficienti riportati nel presente sistema
di misurazione.
CNA Artigianato Pratese
LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46
NORME PER LA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti
relativi agli edifici adibiti a uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell’energia elettrica all’interno degli
edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché
quelli di trasporto, di trattamento, di
uso, di accumulo e di consumo di acqua
all’interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell’acqua fornita
dall’ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall’ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione
antincendio.
2. Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di
cui al comma 1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi.
ART. 2
Soggetti abilitati
1. Sono abilitate all’installazione, alla
trasformazione, all’ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, o nell’albo
provinciale delle imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L’esercizio delle attività di cui al
comma 1 è subordinato al possesso
dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all’articolo 3, da parte dell’imprenditore,
il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all’esercizio delle attività di
cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali
requisiti.
ART. 3
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di
cui all’articolo 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso un’università statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all’articolo 2, comma 1,
presso un istituto,statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo,
alle dirette dipendenze di un’impresa
del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito
ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di
CNA Artigianato Pratese
almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività
dell’impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1.
ART. 4
Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali
1. L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione
nominata dalla giunta della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di
cinque ad un massimo di nove membri
dei quali un membro in rappresentanza
degli ordini professionali, un membro
in rappresentanza dei collegi
professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori di
energia elettrica e di gas ed i restanti
membri designati dalle organizzazioni
delle categorie più rappresentative a
livello nazionale degli esercenti le attività
disciplinate dalla presente legge; la
commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia
tecnica o da un docente di istituto
tecnico industriale di ruolo di materia
tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15.
ART. 5
Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
alla commissione provinciale per
l’artigianato, coloro che dimostrino di
essere iscritti, alla medesima data, da
almeno un anno nell’albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, come imprese
installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all’articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il
riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data da almeno un anno nel
registro delle ditte di cui al regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed
integrazioni, come imprese installatrici
o di manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1.
ART. 6
Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di
cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e
g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell’ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma
1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento
di attuazione di cui all’articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
CNA Artigianato Pratese
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando
previsto dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti:
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli
impianti il cui progetto non sia oggetto
per legge ad approvazione.
ART. 7
Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute
a eseguire gli impianti a regola d’arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali e
i componenti realizzati secondo le
norme tecniche di sicurezza dell’Ente
Italiano di Unificazione (Uni) e del
Comitato Elettrotecnico Italiano (Cei),
nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in
materia, si considerano costruiti a regola
d’arte.
2. In particolare gli impianti elettrici
devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data
di entrata in vigore della presente legge
devono essere adeguati, entro tre anni
da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
ART. 8
Finanziamento dell’attività di
normazione tecnica
1. Il 3% del contributo dovuto annualmente dall’lstituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (Inail) per l’attività di ricerca di
cui all’articolo 3, terzo comma, del
decreto legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato all’attività di normazione
tecnica, di cui all’articolo 7 della
presente legge, svolta dall’Uni e dal
Cei.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo
versato dall’lnail nel corso dell’anno
precedente, è iscritta a carico del
capitolo 3030 dello stato di previsione
della spesa del ministero dell’lndustria,
del Commercio e dell’Artigianato per
il 1990 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
ART. 9
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l’impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all’articolo 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell’impresa installatrice e recente i
numeri di partita Iva e di iscrizione alla
camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati, nonché
ove previsto, il progetto di cui all’art.
6.
ART. 10
Responsabilità del committente
o del proprietario
1. Il committente o il proprietario è
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1 a imprese abilitate ai sensi
dell’articolo 2.
ART. 11
Certificato di abitabilità o di
agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
CNA Artigianato Pratese
ART. 12
Ordinaria manutenzione
degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo, nonché
dall’obbligo di cui all’articolo 10, i
lavori concernenti l’ordinaria
manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantieri e
similari, fermo restando l’obbligo del
rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all’articolo 9.
ART. 13
Deposito presso il Comune
del progetto, della dichiarazione
di conformità o del certificato
di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli
di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e)
e 9), e 2 dell’articolo 1 vengano
installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità,
I’impresa installatrice deposita presso
il comune, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell’impianto e la
dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti
istallati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di
impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo,
ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell’opera
di rifacimento.
Nella relazione di cui all’articolo 9
dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
ART. 14
Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni della presente
legge e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco
e l’lstituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell’ambito delle
rispettive competenze, di cui all’articolo
6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all’articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
ART. 15
Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge è
emanato, con le procedure di cui
all’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di
attuazione sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all’articolo 6 e sono
definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al
grado di complessità tecnica
dell’installazione degli impianti, tenuto
conto dell’evoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato è
istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della
competente Direzione generale del
Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, o da un suo delegato,
e composta da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle
categorie imprenditoriali e artigiane
CNA Artigianato Pratese
interessate, da sei rappresentanti delle
professioni designati pariteticamente
dai rispettivi consigli nazionali e da
due rappresentanti degli enti erogatori
di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui
al comma 2 collabora ad indagini e
studi sull’evoluzione tecnologica del
comparto.
ART. 16
Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto
dall’articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo
le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all’articolo 15, una
sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo
le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una
sanzione amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal
registro o dall’albo di cui all’articolo
2, comma1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonchè gli
aggiornamenti dell’entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
ART. 17
Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti
ad adeguare i propri regolamenti
qualora siano in contrasto con la
presente legge.
ART. 18
Disposizioni transitorie
1. Fino all’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 15
sono autorizzate ad eseguire opere di
installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all’articolo 1 le imprese
di cui all’articolo 2, comma 1, le quali
sono tenute ad eseguire gli impianti
secondo quanto prescritto dall’articolo
7 ed a rilasciare al com-mittente o al
proprietario la dichiarazione di
conformità recante i numeri di partita
Iva e gli estremi dell’iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma
1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 9.
ART. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
CNA Artigianato Pratese
DPR 6 DICEMBRE 1991, N. 447
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 46/90
ART. 1
Ambito di applicazione
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai
fini del comma 1 della legge 5 marzo
1990 n. 461 di seguito denominata
“leg-ge”, si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate a uso
abitativo, a studio professionale o a
sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all’applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma
1, lettera a), della legge, anche gli
edifici adibiti a sede di società, ad
attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di
intermediazione di beni o servizi, gli
edifici di culto, nonchè gli immobili
destinati a uffici, scuole, luoghi di cura,
magazzini o depositi o in genere a
pubbliche finalità, dello Stato o di enti
pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti
di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere.
Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all’esterno di
edifici se gli stessi sono collegati ad
impianti elettrici posti all’interno. Gli
impianti luminosi pubblicitari rientrano
altresì nello stesso ambito qualora siano
collegati ad impianti elettrici posti
all’interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente
tutte le componenti necessarie alla tra-
smissione ed alla ricezione dei segnali
e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre
tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi
appartenenti all’impianto elettrico. Per
gli impianti telefonici interni collegati
alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 genna-io 1983, con
riferimento all’autorizzazione,
all’installazione e agli ampliamenti degli
impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del
punto di consegna si intende l’insieme
delle tubazioni e dei loro accessori dal
medesimo punto di consegna
all’apparecchio utilizzatore,
I’installazione ed i collegamenti del
medesimo, le predi-sposizioni edili e/o
meccaniche per la ventilazione del
locale dove deve essere installato
l’apparecchio, le predisposizioni edili
e/o meccaniche per lo scarico
all’esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di
rilevamento di gas, fumo e incendio.
ART. 2
Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione “alle dirette dipendenze di un’impresa del settore” di cui
all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), della
legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni
altra forma di collaborazione tecnica
CNA Artigianato Pratese
i
o
dei
familiari
.
3
i
i
i requisiti tecnico-professionali è rilasciat
o alle imprese artigiane dalla commission
e provinciale per l’artigianato che h
a provveduto all’accertamento dei requisit
i a norma dell’art. 4 della legge o a
l riconoscimento degli stessi a norm
a dell’art. 5, comma 1
.
o-ciate o al responsabile tecnico di cu
i al comma 2 dell’art. 1 della legge, i
l certificato di riconoscimento è rilasciat
o dalla camera di commercio competent
e presso la quale è stata presentata l
a domanda di cui all’art. 5, comma 2
, della legge o presso la quale si
è concluso positivamente l’accertament
o di cui all’art. 4 della legge a oper
a della commissione nominata dall
a giunta della medesima camera d
i
c o m m e r c i o
.
e di modelli approvati con decreto de
l Ministro dell’industria, del commerci
o e delI’artigianato, che fisserà altresì l
e modalità per l’effettuazione d
i periodiche verifiche circa l
a permanenza in capo alle imprese de
i requisiti tecnico-professionali
.
4
i
r-me che impongono una progettazion
e degli impianti, la redazione del progett
o di cui all’art. 6 della legge è obbligat
o-ria per l’installazione, la trasformazion
e e l’ampliamento dei seguenti impianti
:
. 1, comma 1, lettera a), della legge
, per tutte le utenze condominiali di us
o comune aventi potenza impegnat
a superiore a 6 KW e per utenz
e domestiche di singole unità abitative d
i superficie superiore a 400 mq. per gl
i impianti effettuati con lampad
e fluorescenti a catodo freddo, collegat
i ad impianti elettrici, per i quali
è obbligatorio il progetto e in ogni cas
o per impianti di potenza complessi-v
a maggiore di 1200 VA rese dagli al
i - m e n t a t o r i
;
, comma 2, della legge relativi agl
i immobili adibiti ad attività produttive
, al commercio, al terziario e ad altri usi
, quando le utenze sono alimentate
a tensione su-periore a 1000 V, inclus
a la parte in bassa tensione, o quand
o le utenze sono alimentate in bass
a tensione qualora la superficie superi
i
2 0 0
m q
;
o-rio per gli impianti elettrici con potenz
a impegnata superiore o uguale a 1,
5 KW per tutta l’unità immobiliar
e provvista, anche solo parzialmente, d
i ambienti soggetti a normativa specific
a del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)
, in caso di locali adibiti ad uso medic
o o per i quali sussista pericolo d
i esplosione o maggior rischio d
i
i n c e n d i o
;
, comma 1, lettera b, della legge, pe
r gli impianti elettronici in genere, quand
o coesistono con impianti elettrici con o
b-bligo di progettazione nonchè per gl
i impianti di protezione da scariche atm
o-sferiche in edifici di volume superior
e a 200 mc dotati di impianti elettric
i soggetti a normativa specifica CEI o i
n edifici con volume superiore a 200 m
c e con un’altezza superiore a 5 metri
;
, comma 1, lettera c), della legge, pe
r le canne fumarie collettive ramificate
, nonchè per gli impianti di climatizzazi
o-ne per tutte le utilizzazioni aventi un
a potenzialità frigorifera pari o superior
e a 40.000 frigorie/ora
;
, comma 1, lettera e), della legge, per i
CNA Artigianato Pratese
l trasporto e l’utilizzazione di gas
combu-stibili con portata termica
superiore a34,8 KW o di gas medicali
per uso ospedaliero e simili, nel caso
di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera g), della legge,
qualora siano inseriti in un’attività
soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque
quando gli idranti sono in numero pari
o superiore a 4 o gli apparecchi di
rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
conformità alle norme armonizzate
previste dalla legge 18 ottobre 1977,
n. 791, o dotati altresì di marchi di cui
all’allegato IV del decreto del Ministero
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.171
del 24 luglio 1989.
2. I progetti debbono contenere gli
schemi dell’impianto e i disegni
planimetrici, nonchè una relazione
tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell’installazione, della trasformazione
o dell’ampliamento dell’impianto stesso,
con particolare riguardo
all’individuazione dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da
adottare. Si considerano redatti secondo
la buona tecnica professionale i progetti
elaborati in conformità alle indicazioni
delle guide dell’Ente italiano di
unificazione (UNI) e del CEI.
4. Nel caso in cui per i materiali e i
componenti gli impianti non siano state
seguite le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dell’UNI
e del CEI, I’installatore dovrà indicare
nella dichiarazione di conformità la
norma di buona tecnica adottata.
3. Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con
la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d’opera,
alle quali, oltre che al progetto,
I’installatore deve fare riferimento nella
sua dichiarazione di conformità.
ART. 5
Installazione degli impianti
1. I materiali e componenti costruiti
secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del
CEI, nonchè nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia
di sicurezza, si considerano costruiti a
regola d’arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d’arte i materiali e i componenti
elettrici dotati di certificati o attestati di
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell’UNI e del
CEI, nonchè alla legislazione tecnica
vigente si intendono costruiti a regola
d’arte.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d’arte i materiali, componenti ed
impianti per il cui uso o la cui
realizzazione siano state rispettate le
normative emanate dagli organismi di
normalizzazione di cui all’allegato 11
della direttiva n. 83/ 189/CEE, se
dette norme garantiscono un livello di
sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta
sensibilità si intendono quelli aventi
corrente differenziale nominale non
superiore a 1A. Gli impianti elettrici
devono essere dotati di interruttori
differenziali con il livello di sensibilità
più idoneo ai fini della sicurezza
nell’ambito da proteggere e tale da
consentire un regolare funzionamento
degli stessi. Per sistemi di protezione
equivalente ai fini del comma 2 dell’art.
7 della legge, si intende ogni sistema
di protezione previsto dalle norme CEI
contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l’elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell’art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato
CNA Artigianato Pratese
o nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti l’UNI e il CEI.
8. Per l’adeguamento degli impianti
già realizzati alla data di entrata in
vigore della legge è consentita una
suddivisione dei lavori in fasi operative
purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto
dalla legge, vengano rispettati i principi
di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga
rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti
l’autonoma funzionalità e la sicurezza.
Si considerano comunque adeguati gli
impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento
e protezione contro le sovracorrenti,
posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione
contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
2. La dichiarazione di conformità è
rilasciata anche sugli impianti realizzati
dagli uffici tecnici interni delle ditte non
installatrici, intendendosi per uffici tecnici
interni le strutture aziendali preposte
all’impiantistica.
ART. 6
Attività di normazione tecnica
1. L’UNI ed il CEI svolgono l’attività
di elaborazione di specifiche tecniche
per la salvaguardia della sicurezza di
cui all’art. 7 della legge, anche sulla
base di indicazioni del Ministero
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato - Direzione generale
della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente
di cui all’art. 15, comma 2, della legge
ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei
lavori svolti in tale settore, per
l’attribuzione delle somme, di cui all’art.
8 della legge, che verranno erogate
secondo criteri da determinarsi con
regolamento del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro.
ART. 7
Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità
viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione
provinciale per l’artigianato o a quella
insediata presso la camera di commercio.
ART. 8
Manutenzione degli impianti
1. Per la manutenzione degli impianti
di ascensori e montacarichi in servizio
privato continuano ad applicarsi le
diposizioni di cui all’art. 5 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti
quelli finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso nonchè a far fronte ad
eventi accidentali che comportino la
necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione
d’uso.
ART. 9
Verifiche
1. Per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell’ambito di apposti elenchi
conservati presso le camere di commer
cio e comprendenti più sezioni secondo
le rispettive competenze. Gli elenchi
sono formati annualmente sulla base di
documentata domanda di iscrizione e
approvati dal Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
2. Con decreto del Ministro delI’industria, del commercio e
delI’artigianato, sentiti gli ordini e i
collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a
CNA Artigianato Pratese
dovranno adeguarsi gli elenchi e le
sezioni predisposti dalle camere di
commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati
ad ottemperare a quanto previsto dalla
legge devono conservare tutta la
documentazione amministrativa e
tecnica e consegnarla all’avente causa
in caso di trasferimento dell’immobile
a qualsiasi titolo, nonchè devono darne
copia alla persona che utilizza i locali.
4. All’atto della costruzione o
ristrutturazione dell’edificio contenente
gli impianti di cui all’art. 1, commi 1
e 2, della legge, il committente o il
proprietario affiggono ben visibile un
cartello che, oltre ad indicare gli estremi
della concessione edilizia ed
informazioni relative alla parte edile,
deve riportare il nome dell’installatore
dell’impianto o degli impianti e, qualora
sia previsto il progetto, il nome del
progettista dell’impianto o degli impianti.
ART. 10
Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, di cui
all’art. 16, comma 1, della legge,
vengono determinate nella misura
variabile tra il minimo e il massimo,
con riferimento alla entità e complessità
dell’impianto, al grado di pericolosità
ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono
aggiornate ogni cinque anni con
regolamento del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sulla
base dell’evoluzione tecnologica in
materia di prevenzione e sicurezza e
della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate,
mediante verifica o in qualunque altro
modo, a carico delle imprese installatrici
sono comunicate alla commissione di
cui all’art. 4 della legge, competente
per territorio, che provvede all’iscrizione
nell’albo provinciale delle imprese
artigiane o nel registro delle ditte in cui
l’impresa inadempiente risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di
tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle
imprese abilitate comporta altresì, in
casi di par ticolare gravità, la
sospensione temporanea dell’iscrizione
delle medesime imprese dal registro
delle ditte o dall’albo provinciale delle
imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle
commissioni che sovraintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono
agli ordini professionali provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All’applicazione delle sanzioni di
cui al presente articolo provvedono gli
uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
CNA Artigianato Pratese
DECRETO MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL’ARTIGIANATO 20 FEBBRAIO 1992
APPROVAZIONE DEL MODELLO
DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della
Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti
ARTICOLO UNICO
La dichiarazione di cui all’art. 7 del
regolamento di attuazione della legge
5 marzo 1990, n. 46, viene rilasciata
secondo il modello allegato.
Riportiamo nelle pagine seguenti il
facsimile della modulistica predisposto
dalla nostra Organizzazione,
ricordando che i moduli sono in
distribuzione presso tutti i nostri uffici.
Il modello è conforme a quanto previsto
dalla legge.
CNA Artigianato Pratese
211
CNA Artigianato Pratese
LEGENDA
(1) come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di apparecchio
installato in modo fisso.
(2) Per la definizione “uso civile”
vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.
447, art.1 comma 1.
(3) Citare la o le norme tecniche e
di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione,
all’esecuzione e alle verifiche.
(4) Qualora l’impianto eseguito su
progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori
deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. Fa parte del
progetto la citazione della pratica
prevenzione incendi (ove richiesta)
(5) La relazione deve contenere,
per i prodotti soggetti a norme, la
dichiarazione di rispondenza alle
stesse completata, ove esistente,
con riferimenti a marchi, certificati
di prova, ecc. rilasciati da istituti
autorizzati. Per gli altri prodotti (da
elencare) il firmatario deve dichiarare
che trattasi di materiali, prodotti e
componenti conformi a quanto previsto dall’art.7 della legge n.46. La
relazione deve dichiarare l’idoneità
rispetto all’ambiente d’installazione.
Quando rilevante ai fini del buon
funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero
o caratteristiche degli apparecchi
installati ed installabili [ad es. per il
gas 1) numero , tipo e potenza degli
apparecchi; 2) caratteristiche dei
componenti il sistema di ventilazione
dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove
previsto]
(6) Per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione
dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione
straordinaria, l’intervento deve essere
inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo
schema citerà la pratica prevenzione
incendi (ove richiesto).
(7) I riferimenti sono costituiti dal
nome dell’impresa esecutrice e dalla
data della dichiarazione. Non sono
richiesti nel caso si tratti di nuovo
impianto o di impianto costruito prima dell’entrata in vigore della legge.
Nel caso che parte dell’impianto sia
predisposto da altra impresa (ad
esempio ventilazione e scarico fumi
negli impianti a gas), la dichiarazione
deve riportare gli analoghi riferimenti
per dette parti.
(8) Esempio: eventuali certificati
dei risultati delle verifiche eseguite
sull’impianto prima della messa in
esercizio o trattamenti per pulizia,
disinfezione, ecc.
(9) La dichiarazione di conformità
deve essere firmata sia dal responsabile tecnico che dal dichiarante
anche quando questi sono la stessa
persona; in quest’ultimo caso si
avranno due firme uguali. (DPR
558/99)
10) Al termine dai lavori l’impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto
delle norme di cui all’art.7 (legge n.
46/1990). Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli
impianti di all’art.1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art.2 (legge 46/1990,
art.10). Il sindaco rilascia il certificato
di abilità o di agibilità dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di
conformità (omissis) (legge
n.46/1990, art.11). Copia della Dichiarazione di Conformità
dell’impianto alla regola d’arte all’art.
9 della legge, è inviata, entro sei
mesi, anche cumulativamente a cura
dell’impresa alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l’impres
stessa ha la propria sede.
CNA Artigianato Pratese
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
(G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare
le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare,
tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici
di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che
rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di
conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione
di confor mità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la
dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.
Art. 3. Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti
elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni
sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed
ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri,
in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali
la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro
che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata
CNA Artigianato Pratese
prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione
di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione
di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la
prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la
dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali
organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro
che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro
Art. 8. Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e
alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali
preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle
disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata
in vigore.
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CNA Artigianato Pratese
MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ DPR 22/102001 Nº 462
PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO
SOTTOPOSTO AGLI OBBLIGHI DEL DPR 547/55 IN PRESENZA DI LAVORATORI SUBORDINATI Art. 3
Il sottoscritto..................................................................................in qualità di....................................................................................
della DITTA.........................................................................................Sede Sociale in.........................................................................
Via.........................................................................................nº...........
Cap.........................Tel..........................................................
invia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ della Ditta Installatrice.................................................................................................................
con sede..................................................................................Via.........................................................................Tel.........................
❏ Impianto elettrico di messa a terra (art.2 DPR 462/01)
❏ Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (art.2 DPR 462/01 - art.38-39 DPR 547/55 - DPR 689/59)
❏ Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (art.5 DPR 462/01)
Ubicazione e caratteristiche dell’impianto:
Città............................................................Via...........................................................Cap......................Tel.......................................
numero addetti..................................
ATTIVITÀ IN AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO
❏ SI
❏ NO
TIPO DI IMPIANTO SOGGETTO A VERIFICA:
❏ CANTIERE
❏ OSPEDALE E CASE DI CURA
❏ AMBULATORIO MEDICO
❏ AMBULATORIO VETERINARIO
❏ CENTRO ESTETICO
❏ EDIFICIO SCOLASTICO
❏ LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO
❏ STABILIMENTO INDUSTRIALE - Tipo di attività.................................
❏ ATTIVITA’ AGRICOLA
❏ ATTIVITA’ COMMERCIALE
❏ ILLUMINAZIONE PUBBLICA
❏ ALTRO: SPECIFICARE TIPO DI ATTIVITA’..........................
TIPO DI ALIMENTAZIONE
a) Parafulmini ad asta
Dalla rete B.T.____________________
b) Parafulmini a gabbia
❏ SI
❏ NO
N1 superficie protetta_________m2_________
N2 superficie proteta__________m2_________
c) Strutture, recipienti e serbatoi metallici
Media tensione____________________
Alta tensione____________________
Imp. di produzione autonoma____________________
Potenza installata kW____________________
Nº Cabine di trasformazione____________________
Nº Dispersori____________________
❏ SI ❏ NO
d) Capannoni metallici
❏ SI
❏ NO
nº_________
❏ SI ❏ NO
nº_________
e) Cantieri edili: strutture metalliche nº________
N.B. Barrare le caselle che interessano
Scrivere in stampatello
Firma e timbro del datore di lavoro
CNA Artigianato Pratese
DPR 18 APRILE 1994, N. 392
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza
ART. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina
il procedimento di accertamento,
riconoscimento e certificazione dei
requisiti tecnicoprofessionali nei
confronti delle imprese abilitate alla
trasformazione, all’ampliamento ed alla
manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990,
n. 46. e procedimenti collegati.
ART. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento,
per “legge”, si intende la legge 5 marzo
1990, n. 46; per “camera di
commercio”, si intende la camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
ART. 3
Denuncia di inizio di attività
da parte delle imprese
1. Le imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2 della legge che intendono
esercitare alcune o tutte le attività di
installazione, ampliamento,
trasformazione e manuten-zione degli
impianti di cui all’articolo 1 della legge,
presentano, ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificato dali’articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre
1993, n. 537, denuncia di inizio delle
attività stesse indicando, con riferimento
alle lettere delI’articolo 1 e alle relative
singole voci, quali esse effettivamente
siano e dichiarandosi in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano
la denuncia direttamente alle
commissioni provinciali per l’artigianato,
unitamente alla domanda di iscrizione
al relativo albo ai fini del riconoscimento
della qualifica artigiana; la altre imprese
presentano la denuncia direttamente
alla camera di commercio, che
provvede all’iscrizione nel registro delle
ditte di cui al testo unico 20 settembre
1934, n. 2011 .
3. Le imprese alle quali siano stati
riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento secondo
modelli approvati con decreto del
Ministro dell’industria, del com-mercio
e dell’artigianato. Il certificato è
rilasciato, secondo competenza, dalle
commissioni provinciali e daila camera
di commercio, che svolgono anche le
attività di verifica di cui all’articolo 19
citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge,
sottoscritta anche dal responsabile
tecnico, è inviata a cura dell’impresa
alla camera di commercio nella cui
circoscrizione l’impresa stessa ha la
propria sede.
ART. 4
Verifiche
1. Le verifiche previste dall’articolo
14, comma 1, della legge dovranno
essere effettuate dai comuni aventi più
di diecimila abitanti nella misura non
inferiore al 10% del numero di certificati
di abitabilità o agibilità rilasciati
annualmente.
CNA Artigianato Pratese
ART. 5
Dichiarazione di conformità
1. I responsabili degli uffici tecnici
delle aziende non installatrici che
posseggono i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall’articolo 3
della legge, e che siano preposti alla
sicurezza e alla realizzazione degli
impianti aziendali possono rilasciare,
per tali impianti, la dichiarazione di
conformità prevista dall’articolo 9 della
legge e dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447.
ART. 6
Adeguamento mediante atto
di notorietà e dichiarazione
sostitutiva
1. Per gli impianti comuni degli edifici
di civile abitazione già conformi al
dettato della legge al momento della
entrata in vigore della medesima, per
lavori completati antecedentemente, i
responsabili delI’amministrazione degli
stessi possono dimostrare l’avvenuto
adeguamento mediante atto di notorietà,
sottoscritto davanti ad un pubblico
ufficiale, nel quale siano indicati gli
adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità
abitative che siano nella condizione di
cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha
valore sostitutivo del certificato di
conformità di cui all’articolo 9 della
legge.
ART. 7
Norme abrogate
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 8,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogati
gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli
articoli 3, e 7, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447.
ART. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
CNA Artigianato Pratese
LEGGE 9 GENNAIO 1991, N . 10
NORME PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
ENERGETICO NAZIONALE
in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico
e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
TITOLO 1
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
ART. 1
Finalità ed ambito
di applicazione
1. Al fine di migliorare i processi di
trasformazione dell’energia, di ridurre
i consumi di energia e di migliorare le
condizioni di compatibilità ambientale
dell’utilizzo dell’energia a parità di
servizio reso e di qualità della vita, le
norme del presente titolo favoriscono
ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale
dell’energia, il contenimento dei consumi
di energia nella produzione e
nelI’utilizzo di manufatti, I’utilizzazione
delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più
rapida sostituzione degli impianti in
particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso
il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2. La politica di uso razionale
delI’energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un
complesso di azioni organiche dirette
alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di
energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici
che utilizzano o trasformano energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, alla sostituzione delle materie
prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di energia
o assimilate: il sole, il vento, l’energia
idraulica, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali. Sono considerate
altresì fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettri-co o meccanica
e di calore, il calore recuperabile nei
fumi di scarico e da impianti termici,
da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia
recuperabili in processi, in impianti e
in prodotti ivi compresi i risparmi di
energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici
con interventi sull’involucro edilizio e
sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inor-ganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
e al decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L’utilizzo delle fonti di energia di
cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le
opere relative sono equiparate alle
opere dichiarate indifferibili e urgenti
ai fini dell’applicazione delle leggi sulle
opere pubbliche.
ART. 2
Coordinamento degli interventi
CNA Artigianato Pratese
piano energetico nazionale e al fine
di raggiungere gli obiettivi di cui
all’artico-lo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti il Ministro
dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro dei trasporti, il
Ministro dell’ambiente, il Ministro delle
partecipazioni statali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e successivamente con
cadenza almeno triennale, direttive per
il coordinato impiego degli strumenti
pubblici di intervento e di incentivazione
della promozione, della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, nei settori della
produzione, del recupero e dell’utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia del
contenimento dei consumi energetici.
ART. 3
Accordo di programma
1. Per lo sviluppo di attività aventi le
finalità di cui all’articolo 1, il Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato provvede a stipulare
con l’ENEA un accordo di programma,
con validità triennale ove sono stabiliti
gli obiettivi, i tempi di attuazione e le
previsioni di spesa dei progetti relativi
al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al
10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
ART. 4
Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive
1. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri sentito il parere
del Consiglio di Stato su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
I’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro
delle indicazioni e delle priorità della
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri genera-li tecnicocostruttivi e le tipologie per l’edilizia
sovvenzionata e convenzionata nonché
per l’edilizia pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici
esistenti, che facilitino il raggiungimento
degli obiettivi di cui all’articolo 1 e al
titolo 11. Tali norme sono aggiornate,
secondo la medesima procedura, ogni
due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1,
emana con decreto la normativa tecnica
al cui rispetto è condizionato il rilascio
delle autorizzazioni e la concessione
e l’erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottata previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro
dell’industria del commercio e
dell’artigianato, sentiti il CNR, I’ENEA,
le regioni e le province autono-me di
Trento e di Bolzano, sono emanate
norme per definire i criteri generali per
la costruzione o la ristrutturazione degli
impianti di interesse agricolo, zootecnico
e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo
CNA Artigianato Pratese
articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentiti il
CNR, gli enti energetici, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di
istituti nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi
di energia, riguardanti in particolare
progettazione in-stallazione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici,
e i seguenti aspettideterminazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di
attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura
massima dell’aria negli ambienti degli
edifici durante il fun-zionamento degli
impianti termici; rete di distribuzione e
adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne
l’utilizzazione da parte degli operatori
pubblici e privati per le finalità di cui
all’articolo 1.
5. Per le finalità di cui all’articolo 1,
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, d’intesa
con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei
consumi energetici in materia di reti e
di infrastrutture relative ai trasporti
nonché ai mezzi di trasporto terrestre
ed aereo pubblico privato.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti i inistri
interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
sono emanate norme idonee a rendere
apprezzabile il conseguimento
dell’obiettivo dell’uso razionale
dell’energia e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di
beni o servizi per conto della pubblica
amministrazione, degli enti territoriali
e delle relativa aziende, degli isti-tuti
di previdenza e di assicurazione. Tale
normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto
e nei capitolati relativi.
ART. 5
Piani regionali
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con
l’ENEA, individuano i bacini che in
relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza alla
disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile
e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee
ai fini della fattibilità degli interventi di
uso razionale dell’energia e di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia.
2. D’intesa con gli enti locali e le loro
aziende inseriti nei bacini di cui al
comma 1 ed in coordinamento con
l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano
regionale o provinciale relativo all’uso
delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 conten-
CNA Artigianato Pratese
getico regionale o provinciale;
b) I’individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
d) I’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità
relativo alla quantità percentuale e
assoluta di energia risparmiata, per gli
interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo
priorità di intervento;
g) le procedure per l’individuazione
e la localizzazione di impianti per la
produzione di energia fino a dieci
megawatt elettrici per impianti installati
al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale,
nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano a quanto previsto
nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta delI’ENEA,
sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni e interazioni,
dei comuni con popolazione superiore
a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello
comunale relativo all’uso delle fonti
rinnovabili di energia.
ART. 6
Teleriscaldamento
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individuando le
aree che risultano idonee alla realizza-
zione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel
cui ambito le amministrazioni dello
Stato, le aziende autonome, gli enti
pubblici nazionali o locali, gli istituti di
previdenza e di assicurazione, devono
privilegiare il ricorso all’allaccio a reti
di teleriscaldamento qualora propri
immobili rientrino in tali aree.
ART. 7
Norme per le imprese elettriche
minori
1. Il limite stabilito dall’articolo 4, n.
8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall’articolo 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, non
si applica alle imprese produttrici e
distribuitrici a condizione che l’energia
elettrica prodotta venga distribuita entro
i confini territoriali dei comuni già serviti
dalle medesime imprese produttrici e
distribuitrici alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica
delle medesime imprese produttrici e
distribuitrici mediante le fonti rinnovabili
di energia di cui all’articolo 1, comma
3, resta disciplinata dalle disposizioni
legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP), su proposta della Cassa
conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del
bilancio dell’anno precedente delle
imprese produttrici e distribuitrici di cui
al comma 1, I’acconto per l’anno in
corso ed il conguaglio per l’anno precedente da corrispondere a titolo di
integrazione tariffaria alle medesime
imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l’acconto per
I’anno in corso rispetto al bilancio
delI’anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma
1 qualora intervengano variazioni nei
costi dei combustibili e/o del personale
CNA Artigianato Pratese
i e/o del personale che modifichino in
modo significativo i costi di esercizio
per I’anno in corso delle medesime
imprese produttrici e distributrici.
ART. 8
Contributi in conto capitale a
sostegno dell’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia nell’edilizia
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il
consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica,
I’utilizzo delle fonti di energia di cui
all’articolo 1, nella climatizzazione e
nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turisti-co, sportivo
ed agricolo, nell’illuminazione stradale,
nonché nella produzione di energia
elettrica e di acqua calda sanita-ria
nelle abitazioni adibite ad uso civile e
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
possono essere concessi contributi in
conto capitale nella misura minima del
20 per cento e nella misura massima
del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per
ciascuno per ciascuno dei seguenti
interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti
che consenta un risparmio di energia
non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui
all’allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori
di calore ad alto rendimento, che in
condizioni di regime presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia
negli edifici di nuova costruzione sia
in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore
per riscaldamento ambiente o acqua
sanitaria o di impianto per l’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per
cento del fabbisogno ter mico
dell’impianto in cui è attuato l’intervento
nell’ambito delle disposizioni del titolo
11;
d) installazione di apparecchiature
per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica;
per tali interventi il contributo può essere
elevato fino all’80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo
integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché
di calore e acqua sanitaria di ogni
singola unità immobiliare, di sistemi
telematici per il controllo e la conduzione
degli impianti di climatizzazione nonché
trasformazione di impianti centralizzati
o autonomi per conseguire gli obiettivi
di cui all’articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in
edifici composti da più unità immobiliari,
con determinazione dei consumi per le
singole unità immobiliari, escluse quelle
situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi delI’articolo
6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle
aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte
del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma
1 si applica l’articolo 23 della legge
27 luglio 1978, n. 392.
ART. 9
Competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano
1. La concessione e la erogazione
dei contributi previsti dagli articoli 8,
10 e 13 è delegata alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio
CNA Artigianato Pratese
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le direttive
per uniformare i criteri di valutazione
delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione
dei contributi da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono
conto nell’istruttoria di propria competenza dei tem-pi di realizzazione delle
singole iniziative, dei consumi di energia
preesistenti, dei benefici energetici attesi,
della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito,
nonché: per gli interventi di cui
all’articolo 8, della tipologia degli edifici
e dei soggetti beneficiari dei contributi
con priorità per gli interventi integrati;
per gli interventi di cui all’articolo 10,
dell’obsolescenza degli impianti e
dell’utilizzo energetico dei rifiuti; per
gli interventi di cui all’articolo 13, della
tipologia delle unità produttive e delle
potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno
le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato apposita richiesta di
fondi documentata sulla base delle
domande effettivamente pervenute e
favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle
regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano pervenute entro il
termine di cui al comma 3, il Ministero
delI’industria, del commercio e
dell’artigianato propone entro trenta
giorni al CIPE, che provvede entro i
successivi trenta giorni, la ripartizione
tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dei fondi in
relazione a ciascuno degli interventi di
cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono improrogabilmente
impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi.
I fondi residui, per i quali le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno
entro i trenta giorni successivi, vengono
destinati dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase
dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano sulla base delle
percentuali di ripartizione già adottate
dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione
della presente legge il termine di cui al
comma 3 è fissato, al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore
della stessa e la nuova ripartizione dei
fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti
alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le medesime
finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni
di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell’ENEA ai sensi dell’articolo 16,
comma 3, provvedono ad accertare
l’effettivo conseguimento del risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti
di verifica con metodo a campione e/o
secondo criteri di priorità. In caso di
esito negativo delle verifiche le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e provvedono all’immediata revoca totale o
parziale dei contri-buti concessi ed al
recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari dal tasso
ufficiale di sconto vigente alla data
dell’ordinativo di pagamento, con le
CNA Artigianato Pratese
tà di cui all’articolo 2 del testo unico
delle disposizioni di legge. relative alla
procedura coattiva per la ri-scossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Le somme recuperate sono annualmente
ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con
le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge,
decorso il termine per l’emanazione
dell’atto di cui il parere è preordinato,
l’autorità competente può provvedere
anche in assenza dello stesso.
ART. 10
Contributi per il contenimento
dei consumi energetici nei settori
industriale, artigianale e terziario
1. Al fine di conseguire gli obiettivi
di cui all’articolo 1 nei settori industriale,
artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere
concessi contributi in conto capitale
fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o
modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto
fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con
potenza fino a dieci megawatt termici
o fino a tre megawatt elettrici relativi
ai servizi generali e/o al cicio produttivo
che conseguano risparmio di energia
attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento
di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri
combustibili.
ART. 11
Norme per il risparmio di
energia e l’utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province
ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro
aziende e società, nonché alle imprese
di cui all’articolo 4, n. 8), della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall’articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, ad imprese e a consorzi
tra imprese costituiti ai sensi degli articoli
2602 e seguenti del codice civile, a
consorzi costituiti tra imprese ed Ente
nazionale per l’energia elettrica (ENEL)
e/o altri enti pubblici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per
studi di fattibilità tecnico-economica per
progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero
di trasporto e di distribuzione
dell’energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le
finalità di cui all’articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le ini-ziative di
cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è
concesso con decreto del Ministro
delI’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti i Ministri
dell’ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50%
della spesa ammissibile prevista sino
ad un massimo di lire cinquanta milioni
per gli studi di fattibilità tecnicoeconomica e di lire trecento milioni per i
progetti esecutivi purché lo studio sia
effettuato secondo le prescrizioni del
Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e l’impianto abbia le
seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la
cogenerazione pari ad almeno il 10
per cento della potenza termica erogata
all’utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 pos-
CNA Artigianato Pratese
ll’utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi
in conto capitale per la realizzazione
o la modifica di impianti con potenza
uguale o superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici relativi
a servizi generali e/o al ciclo produttivo
che conseguano risparmio di energia
attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento
di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri
combustibili. il limite suddetto non si
applica nel caso di realizzazionedi
nuovi impianti, quando ciò deriva da
progetti di intervento unitari e coordinati
a livello di polo industriale, di consorzi
e forme associative di impresa.
imprese private che utilizzano il calore
dei cicli di produzione di energia delle
centrali termoelettriche nonché il calore
recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto
capitale fino al 50 per cento del relativo
costo. L’ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione
degli impianti ammessi ai contributi con
diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono
erogati dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
6. L’ENEL, salvo documentate ragioni
di carattere tecnico ed economico che
ostino, deve includere nei progetti per
la costruzione di nuove centrali elettriche
e nelle centrali esistenti sistemi per la
cessione, il trasporto e la vendita del
calore prodotto anche al di fuori
dell’area dell’impianto fino al punto di
collegamento con la rete di distribuzione
del calore.
ART. 12
Progetti dimostrativi
1. Alle aziende pubbliche e private
e loro consorzi, ed a consorzi di imprese
ed enti pubblici possono essere concessi
contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti
con caratteristiche innovative per aspetti
tecnici e/o gestionali e/o organizzativi,
che utilizzino fonti rinnovabili di energia
e/o combustibili non tradizionali ovvero
sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di
combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento
delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti
combustibili non fossili la cui tecnologia
non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi
altresì ai contributi sistemi utilizzanti le
fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualità
dell’ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell’acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è
concesso, nel limite del 50 per cento
della spesa ammissibile preventivata,
con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, su
delibera del CIPE.
7. La realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento, ammissibili ai sensi
delI’articolo 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di
consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra
ART. 13
Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi
di cui all’articolo 1 nel settore agricolo,
4. Il contributo di cui al comma 3 è
concesso e liquidato con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato nel limite massimo
del 30 per cento della spesa totale
ammessa al contributo preventivata e
documentata, elevabile al 40 per cento
nel caso di impianti di cogenerazione
e per gli impianti di cui all’articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui
al comma 3 deve essere corredata del
progetto esecutivo.
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a consorzi di imprese agricole, ovvero
a società che offrono e gestiscono il
servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell’ENEL e/o di aziende
municipalizzate e/o di altri enti pubblici,
contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino
a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici per la produzione o
il recupero di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili di
energia, nella misura massima del 55
per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano promuovono con
le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all’individuazione di soggetti
e strumenti per la realizzazione di
interventi di uso razionale dell’energia
nel settore agricolo
ART. 14
Derivazioni di acqua
Contributi per la riattivazione e
per la costruzione di nuovi impianti
1. Ai soggetti che producono energia
elettrica per destinarla ad usi propri o
per cederla in tutto o in parte all’ENEL
e/o alle imprese produttrici e distributrici
di cui all’articolo 4, n. 8), della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall’articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, alle condizioni previste
dalla vigente normativa, nonché alle
predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi
in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate
o il cui esercizio sia stato dismesso
prima della data di entrata in vigore
della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti
nonché di potenziamento di impianti
esistenti, che utilizzino concessioni di
derivazioni di acqua.
2. L’articolo 5 della legge 27 giugno
1964, n. 452, non si applica quando
l’energia elettrica acquistata proviene
dalle fonti rinnovabili di energia di cui
all’articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata
dagli elementi tecnico-economici, dal
piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni
elemento relativo agli eventuali atti di
competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ivi
comprese le valutazioni ambientali, è
presentata al Ministero delI’industria,
del commercio e del-l’artigianato, alla
regione o alla provin-cia autonoma di
Trento o di Bolzano a seconda della
competenza dell’impianto.
4. I contributi, di cui al comma 1, per
gli impianti di propria competenza,
previa istruttoria tecnico-economica
espletata dall’ENEL, sono concessi ed
erogati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, nella misura massima
del 30 per cento della spesa ammissibile
documentata.
ART. 15
Locazione finanziaria
1. I contributi di cui agli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi
anche per iniziative oggetto di locazione
finanziaria, effettuate da società iscritte
nell’albo istituito presso il Ministero
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, ai sensi delI’articolo 1
del decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno del 12
novembre 1986, in attuazione
dell’articolo 9, comma 13, della legge
1^ marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi
di cui al comma 1, nonché le modalità
di controllo del regolare esercizio degli
CNA Artigianato Pratese
rcizio degli impianti incentivati, saranno
determinate in apposita convenzione
da stipularsi tra il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e le
società di cui al comma 1.
ART. 16
Attuazione della legge. Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le regioni emanano, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l’attuazione della
presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di
emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
nelI’ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche
rispondenti ad esigenze di carattere
nazionale contenute nella presente legge
e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano l’ENEL l’Ente nazionale idrocarburi
l’ENI, I’ENEA, il CNR e le università
degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell’ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, assistono le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nell’attuazione della presente
legge. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli
o associati, possono dotarsi di appositi
servizi per l’attuazione degli adempimenti di loro com-petenza previsti dalla
presente legge.
ART. 17
Cumulo di contributi e
casi di revoca
1. I contributi di cui agli articoli 8,
10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili
con altre incentivazioni eventualmente
previste da altre leggi a carico del
bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell’investimento complessivo.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con
il Ministro del tesoro può promuovere,
senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, apposite convenzioni con istituti
di credito, istituti e società finanziari al
fine di facilitare l’accesso al credito per
la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell’ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero
delI’industria, del commercio e
dell’artigianato, l’ENEA effettua verifiche
a cam-pione e/o secondo criteri di
priorità, circa l’effettiva e completa
realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli
articoli 11, 12 e 14. In caso di esito
negativo delle verifiche l’ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed
al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data
dell’ordinativo di pagamento, con le
modalità di cui all’articolo 2 del testo
unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
e degli altri enti pubblici, dei proventi
di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
ART. 18
Modalità di concessione ed
erogazione dei contributi
1. Per i contributi di cui agli articoli
11, 12 e 14 le modalità di concessione
ed erogazione, le prescrizioni tecniche
richieste per la stesura degli studi di
fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare
esercizio e di corretta manutenzione
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tivati, nonché i criteri di valutazione
delle domande di finanziamento sono
fissati con apposito decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ai fini dell’acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle
forme previste dall’articolo 18, quinto
comma, della legge 26 aprile 1983,
n. 130. Agli adempimenti necessari
per consentire l’utilizzo di tali facoltà,
si provvede in conformità a quanto
disposto dall’articolo 18, sesto comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130, a
cura del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla
presente legge possono essere concesse
anticipazioni in corso d’opera garantite
da polizza fidejussorie bancarie ed
assicurative emesse da istituti all’uopo
autoriz-zati, con le modalità ed entro
i limiti fissati con decreto del Ministero
delI’lndustria, del commercio e
dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 19
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i
soggetti operanti nei settori industriale,
civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo
di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio
per il settore industriale ovvero a 1.000
tonnellate equivalenti di petrolio per
tutti gli altri settori, debbono comunicare
al Ministero delI’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del
tecnico responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. La mancanza della comunicazione
di cui al comma 1 esclude i soggetti dgli incentivi di cui alla presente legge.
Su richiesta del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della
presente legge sono tenuti a comunicare
i dati energetici relativi alle proprie
strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure
e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici
finali, predispongono i dati energetici
di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge
I’ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente
articolate in relazione ai tipi d’impresa
e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e
con le province autonome di Trento e
di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della
presente legge, all’aggiornamento dei
tecnici di cui al comma 1 e a realizzare
direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
ART. 20
Relazione annuale al Parlamento
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro il 30
aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della
presente legge, tenendo conto delle
relazioni che le regioni e le province
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i Trento e Bolzano debbono inviare al
Ministero delI’industria, del commercio
e dell’artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in
modo particolare con riferimento agli
obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati
conseguiti e i programmi predisposti
dal-l’ENEA per l’attuazione dell’articolo
3.
ART. 21
Dispozizioni transitorie
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge
sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio
1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445, per iniziative rientranti fra quelle
previste dagli articoli 8, 10, 11, 12,
13 e 14 che non siano ancora state
oggetto di apposito provvedimento di
accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di
cui al comma 1 la concessione delle
agevolazioni resta di competenza
dell’amministrazione di cui sono state
presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 445.
ART. 22
Riorganizzazione della direzione
generale delle fonti di energia e
delle industrie di base
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve espri-
mersi entro trenta giorni dalla richiesta,
su proposta del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro per la funzione pubblica,
si provvede alla ristrutturazione ed al
potenziamento della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie
di base del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, anche per le successive modifiche dell’ordinamento della medesima
Direzione generale. A tal fine le relative
dotazioni organiche sono aumentate,
per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con
specifica professionalità tecnica nel
settore energetico, e per il restante
personale di non più di novanta unità,
secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore
di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di
cui alla tabella XIV, quadro C, allegata
al decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
c) n.10 posti di Vlll livello;
d) n. 20 posti di Vll livello;
e) n. 20 posti di Vl livello;
f) n.10 posti di V livello;
g) n.10 posti di IV livello;
h) n.10 posti di lll livello;
i) n.10 posti di ll livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1
può essere altresì prevista presso al
Direzione generale delle fonti di energia
e delle industrie di base la costituzione
di un’apposita segreteria tecnicooperativa, costituita da non più di dieci
esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti
fra docenti universitari, ricercatori e
tecnici di società di capitale con esclu-
CNA Artigianato Pratese
e imprese private specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni,
con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
Il trattamento economico degli esperti
di cui al presente comma è determinato
con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato di
intesa con il Ministro del tesoro, in
misura non inferiore a quello spettante
presso l’ente o I’amministrazione o
l’impresa di appartenenza.
l dipendenti pubblici sono collocati
fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico o nell’analoga posizione prevista
dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle
qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all’aumento delle
dotazioni organiche di cui al comma
1 può procedersi a decorrere dal 1
gennaio 1991, e solo dopo aver attuato
le procedure di mobilità di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
5 agosto 1988, n. 325, e successive
modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque
dopo novanta giorni dall’avvio di dette
procedure. Nel biennio 1991- 1992
può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 percento e complessivo del 33 per cento
dei relativi posti, restando comunque i
posti residui riservati per l’intero biennio
alla copertura mediante le predette
procedure di mobilità.
4. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, valutato in lire
200 milioni per l’anno 1990, in lire
1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire
1.800 milioni per l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 19901992 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro per l’anno 1990,
all’uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 le proiezioni
dell’accantonamento “Riordinamento
del Ministero ed incentivazioni al
personale” e, quanto a lire 200 milioni
per l’anno 1990, a lire 600 milioni per
l’anno 1991 e a lire 1.400 milioni per
l’anno 1992,1’accantonamento
“Automazione del Ministero
dell’industria”.
ART. 23
Abrogazione espressa di norme e
utilizzazione di fondi residui
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11,12,13, 14, 15, 16, 18, 19,
22, 24 e 26 della legge 29 maggio
1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare
gli interventi di cui alla legge 29 maggio
1982, n. 308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al
decreto legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazione, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché
quelle di cui all’articolo 15, comma
37, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, che alla
data di entrata in vigore della presente
legge non sono state ancora trasferite
alle regioni o alle province autonome
di Trento e di Bolzano o non sono state
ancora formalmente impegnate dal
Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato per gli interventi di
propria competenza, possono essere
utilizzate rispettivamente per le finalità
di cui agli articoli 8,10 e 13 e per
quelle di cui agli articoli 11,12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di
cui al comma 2 spettanti alle regioni o
alle province autonome di Trento e di
Bolzano si provvede con le procedure
e le modalità di cui all’articolo 9. Alla
ripartizione delle restanti somme fra i
vari interventi si provvede, tenendo
CNA Artigianato Pratese
dell’articolo 38, con le modalità di cui
ai commi 6 e 7 del medesimo articolo
38.
ART. 24
Disposizioni concernenti la
metanizzazione
1. Il contributo previsto a carico del
Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per la realizzazione dei progetti
indicati nel programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione
dell’11 febbraio 1988 è sostituito o
integrato per la percentuale soppressa
o ridotta per effetto dei regolamenti del
Consiglio delle Comunità europee n.
2052 del 24 giugno 1988, n. 4253
del 19 dicembre 1988 con un contributo
dello Stato a carico degli stanziamenti
di cui al comma 3 pari alla differenza
tra il 50 per cento della spesa ammessa
per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il
contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con
il Ministro del tesoro nonché con la
Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti,
provvede a disciplinare con decreto la
procedura per l’applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli
inter venti di cui al comma 1.
3. All’avvio del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al primo triennio, approvato
dal CIPE con deliberazione dell’11
febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato
dall’articolo 19 della legge 26 aprile
1983, n. 130, e con lo stanziamento
di lire 730 miliardi autorizzato dal
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 mi-liardi con l’articolo
15, comma 36, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3
si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del
bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell’articolo
4 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
il CIPE, definendo il programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche
il sistema di approvvigionamento del
gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna di cui all’articolo 4 del
decreto legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito. con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché
del sistema di approvvigionamento del
gas metano di cui al comma 5, il CIPE
stabilisce una prima fase stralcio in
conformità al programma deliberato,
per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi
dal metano, nelle more della esecuzione
delle opere necessarie per
l’approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II
NORME IPER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO
DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
ART. 25
Ambito di applicazione
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne
sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto dell’articolo 31,
I’esercizio e la manutenzione degli
impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del
presente titolo è graduata in relazione
al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall’articolo 31 della legge
CNA Artigianato Pratese
tipologia individuata dall’articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
ART. 26
Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici ed impianti
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazione, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 9 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artisticostorica e am-bientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui
all’articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti
gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui agli articoli 31 e 48 della legge
5 agosto 1978, n. 457. L’installazione
di impianti solari e di pompe di calore
da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione
dell’impianto idrico-sanitario già in
opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all’utilizzazione delle fonti di energia
di cui all’articolo 1, ivi compresi quelli
di cui all’articolo 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia
termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo
quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della
messa in opera e dell’esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici
e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonché dei componenti
degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del
codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere progettati
e realizzati in modo tale da consentire
l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica
o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo
di soddisfare il fabbisogno energetico
degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici
pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia.
ART. 27
Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed
elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai
decreti di cui all’articolo 4, in particolare
in relazione alla destinazione d’uso
CNA Artigianato Pratese
, agli impianti di cui sono dotati e alla
zona climatica di appartenenza.
ART. 28
Relazione tecnica sul rispetto
delle prescrizioni
1. Il proprietario dell’edificio, o chi
ne ha titolo, deve depositare in comune,
in doppia copia, insieme alla denuncia
dell’inizio dei lavori relativi alle opere
di cui agli articoli 25 e 26, il progetto
delle opere stesse corredate da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti
la rispondenza alle prescrizioni della
presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non
sono state presentate al comune prima
dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta
salva la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 34, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma
1 deve essere compilata secondo le
modalità stabilite con proprio decreto
dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
4. Una copia della documentazione
di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche
di cui all’articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal
comune con l’attestazione dell’avvenuto
deposito, deve essere consegnata a
cura del proprietario dell’edificio, o di
chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l’esistenza di questi
non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. ll direttore
ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
ART. 29
Certificato delle opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo
delle opere previste dalla presente legge
si applica la legge 5 marzo 1990, n.
46.
ART. 30
Certificazione energetica degli
edifici
1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e l’ENEA,
sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici.
Tale decreto individua tra l’altro i
soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell’acquirente o
del locatario dell’intero immobile o della
singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l’edificio la certificazione energetica
dell’intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di
certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L’attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale
di cinque anni a partire dal momento
del suo rilascio.
ART. 31
Esercizio e manutenzione degli
impianti
1. Durante l’esercizio degli impianti
il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilità, deve
adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti
di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo,
CNA Artigianato Pratese
to a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le
prescrizioni della vigente normativa
UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila
abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza
almeno biennale I’osservanza delle
norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di
energia e alla conduzione degli impianti
di cui alla presente legge, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono
nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339
del codice civile.
ART. 32
Certificazioni informazioni ai
consumatori
1. Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e
degli impianti devono essere certificate
secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al
comma 1 sono obbligate a riportare
su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.
ART. 33
Controlli e verifiche
1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme della presente
legge in relazione al progetto delle
opere, in corso d’opera ovvero entro
cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente,
dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il sindaco ordina
la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina,
a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l’edificio alle
ca-ratteristiche previste dalla presente
legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4
il sindaco informa il prefetto per la
irrogazione delle sanzioni di cui
all’articolo 34.
ART. 34
Sanzioni
1. L’inosservanza dell’obbligo di cui
al comma 1 dell’articolo 28 è punita
con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi
dell’articolo 28 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 26 e 27 è
punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 25 per cento del
valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori
che omettono la certificazione di cui
all’articolo 29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione
di cui al comma 1 dell’articolo 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa non inferiore
all’1 per cento e non superiore al 5 per
cento del valore delle opere, fatti salvi
CNA Artigianato Pratese
salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera
a quanto stabilito dall’articolo 29 è
punito con la sanzione amministrativa
pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l’amministratore
del condominio, o l’eventuale terzo che
se ne è assunta la responsabilità, che
non ottempera a quanto stabilito
dall’articolo 31, commi 1 e 2, è punito
con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4
del medesimo articolo 31, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la
nullità dello stesso.
6. L’inosservanza delle prescrizioni
di cui all’articolo 32 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore
a lire cinque milioni e non superiore a
lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi
di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista,
I’autorità che applica la sanzione deve
darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L’inosservanza della disposizione
che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19, del tecnico responsabile per
la conservazione e l’uso razionale
dell’energia, è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento
milioni.
ART. 35
Provvedimenti di sospensione
dei lavori
1. Il sindaco, con provvedimento me-
diante il quale ordina la sospensione
dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio,
deve fissare il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza del termine
comporta la comunicazione al prefetto,
I’ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l’esecuzione forzata
delle opere con spese a carico del
proprietario.
ART. 36
Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore
1. Qualora l’acquirente o il conduttore
dell’immobile riscontri difformità dalle
norme della presente legge, anche non
emerse da eventuali precedenti verifiche,
deve farne denuncia al comune entro
un anno dalla constatazione, a pena
di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o
del proprietario.
ART. 37
Entrata in vigore delle norme del
Titolo II e dei relativi decreti
ministeriali
1. Le disposizioni del presente titolo
entrano in vigore centottanta giorni
dopo la data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano
alle denunce di inizio lavori presentate
ai comuni dopo tale termine di entrata
in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373,
e la legge 18 novembre 1983, n. 645,
sono abrogate. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n.
1052, si applica, in quanto compatibile
con la presente legge, fino all’adozione
CNA Artigianato Pratese
4 dell’articolo 4, al comma 1
dell’articolo 30 e al comma 1
dell’articolo 32.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 38
Ripartizione fondi e copertura
finanziaria
1. Per le finalità della presente legge
è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992
e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci
per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all’articolo 3
della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli
11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di
lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire
621,6 miliardi per il 1992 e di lire
746,4 miliardi per il 1993, secondo
la seguente ripartizione:
a) per l’articolo 11, lire 220 miliardi
per il 1991, lire 510 miliardi per il
1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l’articolo 12, lire 33 miliardi
per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992
e lire 92 miliardi per il 1993.
c) per l’articolo 14, lire 14,5 miliardi
per il 1991, lire 36,6 miliardi per il
1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All’onere derivante dall’attuazione
dei commi 1, secondo periodo, e 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1991, all’uopo parzialmente utilizzando
le proiezioni dell’accantonamento
“Rifinanziamento della legge n. 308
del 1982 in materia di fonti rinnovabili
di energia e di risparmio dei consumi
energetici, non-ché dell’articolo 17,
comma 16, della legge n. 67 del
1988”. 4. Per le finalità di cui agli
articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la
spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991,
di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di
lire 326,4 mi-liardi per il 1993.
5. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1991, all’uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni
dell’accantonamento “Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia
di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici”, nonché
dell’articolo 17, comma 16, della legge
n. 67 del 1988.
6. All’eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme
di cui al comma 2, si provvede con
decreto motivato del Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il ministro del tesoro, tenuto conto degli
indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti
di cui al comma 2 del presente articolo
lettera a) tra gli interventi previsti dall’articolo 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc
correnti variazioni di bilancio.
ART. 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore,
salvo quanto previsto dall’articolo 37,
CNA Artigianato Pratese
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993, N. 412
REGOLAMENTO RECANTE NORME
per la progettazione I’installazione, I’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4,
comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:
a) per “edificio”, un sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si
trovano al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: I’ambiente esterno, il terreno,
altri edifici;
b) per “edificio di proprietà pubblica”,
un edificio di proprietà dello Stato, delle
Regioni, degli Enti Locali, nonché di
altri Enti Pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle
attività dell’Ente, sia ad altre attività o
usi, compreso quello di abitazione
privata;
c) per “edificio adibito ad uso
pubblico”, un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, I’attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”,
salvo quanto previsto dall’articolo 7
comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata
presentata successivamente alla data
di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per “climatizzazione invernale”,
I’insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio
dell’impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento,
il benessere degli occupanti mediante
il controllo, all’interno degli ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata
di rinnovo e della purezza dell’aria;
f) per “impianto termico”, un impianto
tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda che gli stessi
usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolazione
e di controllo; sono quindi compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per “impianto termico di nuova
installazione”, un impianto termico
installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di
edificio antecedentemente privo di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria
dell’impianto termico”, le operazioni
specificamente previste nei libretti d’uso
e ma-nutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e
componenti stessi e che comportino
l’impiego di attrezzature e di materiali
di consumo d’uso corrente;
i) per”manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento
dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a
mezzi, attrezzature, strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi
o componenti dell’impianto termico;
j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in
237 parte, dell’impianto termico; nel
caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio
CNA Artigianato Pratese
ndominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le
responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono
da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per “ristrutturazione di un impianto
termico”, gli interventi rivolti a trasformare l’impianto termico mediante
un’insieme sistematico di opere che
comportino la modifica sostanziale sia
dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa
categoria anche la trasformazione di
un impianto termico centralizzato in
impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole
unità immobiliari o parti di edificio in
caso di installazione di un impianto
termico individuale previo distacco
dall’impianto termico centralizzato;
m) per “sostituzione di un generatore
di calore”, la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro
nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
n) per “esercizio e manutenzione di
un impianto termico”, il complesso di
operazioni che comporta l’assunzione
di responsabilità finalizzata alla gestione
degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria
e controllo, nel rispetto delle norme in
materia di sicurezza, di contenimento
dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”, la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal
proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione
e dell’adozione delle misure necessarie
al contenimento dei consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, I’atto
contrattuale che disciplina l’erogazione
dei beni e servizi necessari a mantenere
le condizioni di confort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di
uso razionale dell’energia, di sicurezza
e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di
utilizzo dell’energia;
q) per”valori nominali” delle potenze
e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal
costruttore per regime funzionamento
continuo;
r) per “potenza termica del focolare”
di un generatore di calore, il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; I’unità di misura
utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica
convenzionale” di un generatore di
calore, la poten-za termica del focolare
diminuita della potenza termica persa
al camino; I’unità di misura utilizzata
è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un
generatore di calore, la quantità di
calore trasferita nell’unità di tempo al
fluido termovettore, corrispondente alla
potenza termica del focolare diminuita
della potenza termica scambiata
dall’involucro del generatore con
l’ambiente e della potenza termica
persa al camino; I’unità di misura utilizzata è il kW;
u) per “rendimento di combustione”,
sinonimo di “rendimento termico conven
zionale” di un generatore di calore, il
rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di
un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
w) per “temperatura dell’aria in un
ambiente”, la temperatura dell’aria
misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per “gradi giorno” di una località,
la somma, estesa a tutti i giorni di un
periodo annuale convenzionale di ri-
CNA Artigianato Pratese
ifferenze positive giornaliere tra la
temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e la temperatura media esterna giornaliera; I’unità
di misura utilizza è il grado giorno
(GG).
ART. 2
Individuazione della zona
climatica e dei gradi
1. Il territorio nazionale è suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in
funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno non superiore
a 600;
Zona B: comuni che presentano un
numero di gradi - giorno maggiore di
600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un
numero di gradi giorno maggiore di
900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un
numero di gradi - giorno maggiore di
1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un
numero di gradi - giorno maggiore di
2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un
numero di gradi - giorno maggiore di
3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata
per regioni e province, riporta per
ciascuno comune l’altitudine della casa
comunale, i gradi giorno e la zona
climatica di appartenenza. Detta tabella
può essere modificata ed integrata, con
decreto del Ministro dell’lndustria del
Commercio e dell’Artigianato, anche
in relazione all’istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle competenze
tecniche dell’ENEA ed in conformità
ad eventuali metodologie che verranno
fissate dall’UNI.
3. I comuni comunque non indicati
nell’allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano,
con provvedimento del Sindaco, i gradi
giorno riportati nella tabella suddetta
per il comune più vicino in linea d’aria,
sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità
pari ad un centesimo del numero di
giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all’art.
9 comma 2 per ogni metro di quota su
livello del mare in più o in meno rispetto
al comune di riferimento.
Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con
pubblici avvisi entro 5 giorni
dall’adozione del provvedimento stesso
e deve esser comunicato al Ministero
dell’lndustria, del Commercio e
dell’Artigianato ed all’ENEA ai fini delle
successive modifiche dell’allegato A.
4. I Comuni aventi porzioni edificate
del proprio territorio a quota superiore
rispetto alla quota della casa comunale,
quota indicata nell’allegato A, qualora
detta circostanza per effetto delle rettifica
dei gradi giorno calcolata secondo le
indicazioni di cui al comma 3, comporti
variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette
porzioni del territorio una zona climatica
differente da quella indicata in allegato
A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell’lndustria, del
Commercio e dell’Artigianato e
all’ENEA e diventa operativo qualora
entro 90 giorni dalla notifica di cui
sopra non pervenga un provvedimento
di diniego ovvero un provvedimento
interruttivo del decorso del termine da
parte del Ministero dell’lndustria, del
Commercio e dell’Artigianato. Una volta
operativo il provvedimento viene reso
noto dal Sindaco agli abitanti mediante
pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia
di appartenenza.
ART. 3
Classificazione generale degli
CNA Artigianato Pratese
fici per categorie
1. Gli edifici sono classificati in base
alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza
con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi,
case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza
con occupazione saltuaria, quali case
per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:
pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad
attività industriali o artigianali, purché
siano da tali costruzioni scorporabili
agli effetti dell’isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche
o case di cura e assimilabili ivi compresi
quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani nonché le strutture protette
per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati
a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di
riunione per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da
ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività
sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito
da parti individuabili come appartenenti
a categorie diverse, le stesse devono
essere considerate separatamente e
cioè ciascuna nella categoria che le
compete.
ART. 4
Valori massimi della temperatura
ambiente
1. Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione
invernale, la media aritmetica delle
temperature dell’aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate
come indicato al comma 1 lettera w
dell’articolo 1, non deve superare i
seguenti valori con le tolleranze a fianco
indicate:
a) 18 C + 2 C di tolleranza per gli
edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20 C +2 C di tolleranza per degli
edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura
dell’aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto
con accorgimenti che non comportino
spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed
E.6 (1), le autorità comunali, con le
procedure di cui al comma 5, possono
concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura
dell’aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di
climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione
d’uso giustifichino temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8
sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell’aria negli
ambienti, durante il periodo in cui è in
funzione l’impianto di climatizzazione
invernale, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di pro-
CNA Artigianato Pratese
temperature superiori al valore limite;
b) I’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro
modo.
5. Ferme restando le deroghe già
concesse per gli edifici esistenti in base
alle normative all’epoca vigenti, i valori
di temperatura fissati in deroga ai sensi
dei commi 3 e 4 devono essere riportati
nella relazione tecnica di cui all’articolo
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
assieme agli elementi tecnici di carattere
oggettivo che li giustificano. Prima
dell’inizio lavori le autorità comunali
devono fornire il benestare per
l’adozione di tali valori di temperatura;
qualora il consenso non pervenga entro
60 giorni dalla presentazione della
suddetta relazione tecnica, questo si
intende accordato, salvo che non sia
stato notificato prima della scadenza
un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
ART. 5
Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici
1. Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati
in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della temperatura
interna previsto dall’art. 4,
- le caratteristiche climatiche della
zona,
- le caratteristiche termofisiche
dell’involucro edilizio,
- il regime di conduzione delI’impianto
in base agli obblighi di intermittenzaattenuazione previsti dall’art. 9 del
presente decreto,
- un “rendimento globale medio stagionale”, definito al successivo comma 2,
non inferiore al seguente valore:
ηg = (65 + 3 log Pn)%
dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori
di calore al servizio del singoli impianto
termico, espressa in kW.
2. Il “rendimento globale medio
stagionale” dell’impianto termico è
definito come rapporto tra il fabbisogno
di energia termica utile per la climatizzazione invernale e I’energia primaria
delle fonti energetiche, ivi compresa
l’energia elettrica ed è calcolato con
riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art.
9. Ai fini della conversione
dell’energia elettrica in energia primaria
si considera l’equivalenza: 10 MJ
=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale
risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
- rendimenti di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione, e deve
essere calcolato secondo le metodologie
e le indicazioni riportate nelle norme
tecniche UNI che verranno pubblicate
entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal
Ministero dell’industria del commercio
e dell’artigianato entro i successivi trenta
giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di
calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in
modo tale che il “rendimento di produzione medio stagionale” definito come
il rapporto tra l’energia termica utile
generata ed immessa nella rete di distribuzione e I’energia primaria delle
fonti energetiche, compresa l’energia
elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui
all’art. 9, risulti
non inferiore al seguente valore:
η p = (77+ 3 log Pn)%
per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell’energia elettrica
in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Il “rendimento di produzione medio
stagionale” deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
CNA Artigianato Pratese
me tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua
calda per la climatizzazione invernale
con potenza nominale superiore a 350
kW, la potenza deve essere ripartita
almeno su due generatori di calore.
Alla ripartizione di cui sopra è ammessa
deroga nel caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora
ostino obiettivi impedimenti di natura
tecnica o economica quali ad esempio
la limitata disponibilità di spazio nella
centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova
installazione, nonché in quelli sottoposti
a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli
ambienti ed alla produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una
pluralità di utenze, deve essere effettuata
con generatori di calore separati, fatte
salve eventuali situazioni per le quali
si possa dimostrare che l’adozione di
un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o
comporti impedimenti di natura tecnica
o economica. Gli elementi tecnicoeconomici che giustificano la scelta di
un unico generatore vanno riportati
nella relazione tecnica di cui all’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
L’applicazione della norma tecnica
UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti
e con le specifiche indicate nella norma
stessa, per gli impianti termici di nuova
installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una
pluralità di utenze di tipo abitativo
devono essere dimensionati secondo
le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema di accumulo
dell’acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei
serbatoi secondo le indicazioni valide
per tubazioni di cui all’ultima colonna
dell’allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura dell’acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione,
non superi i 48C, + 5 C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione
di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione
di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei
prodotti della combustione sul condotto
tra la cassa dei fumi del generatore
stesso ed il camino allo scopo di consentire l’inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della composizione di gas
di scarico ai fini del rispetto delle vigenti
disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da
più unità immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla
quota prescritta dalle norme tecniche
UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole
unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici
centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli
impianti termici individuali appartenenti
ad uno stesso edificio,
- trasformazione da impianto termico
centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati
dai singoli previo distacco dall’impianto
centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute
nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni
del presente comma possono non essere
CNA Artigianato Pratese
possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di
calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti
termici individuali già esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di
sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto
dell’edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni
del presente articolo l’inapplicabilità
agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all’articolo 1, comma 1
lettera
f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione
o di ristrutturazione dell’impianto termico
che comportino l’installazione di generatori di calore individuali, esclusi i casi
di mera sostituzione di questi ultimi, è
prescritto l’impiego di generatori isolati
rispetto all’ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi
di tipo C (secondo classificazione delle
norme tecniche UNI 7129) oppure
apparecchi di qualsiasi tipo se installati
all’esterno o in locali tecnici adeguati.
Le disposizioni del presente comma non
si applicano nei casi di incompatibilità
con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente.
In ogni caso i generatori di calore di
tipo B1 (secondo classificazione della
suddetta normativa UNI 7129) devono
essere muniti all’origine di un dispositivo
di controllo dell’evacuazione dei prodotti
della combustione, secondo quanto
indicato nel foglio aggiornamento UNI
7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova
installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di
distribuzione deve essere progettata in
modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le disposizioni
di cui al comma 1 relative al rendimento
globale medio stagionale. In ogni caso,
come prescrizione minimale, tutte le
tubazioni di distribuzione del calore,
comprese quelle montanti in traccia o
situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste
ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalità ripor tate
nell’allegato B al presente decreto.
La messa in opera della coibentazione
deve essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali
coibenti e di quelli da costruzione.
Tubazioni portanti fluidi a temperatura
diverse, quali ad esempio le tubazioni
di mandata e ritorno dell’impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova
installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore
di occupazione (ad esempio singoli
appartamenti ed uffici, zone di guardiana, uffici amministrativi nelle scuole),
è prescritto che l’impianto termico per
la climatizzazione invernale sia dotato
di un sistema di distribuzione a zone
che consenta la parzializzazione di
detta climatizazione in relazione alle
condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione
dell’impianto termico, qualora per il
rinnovo dell’aria nei locali siano adottati
sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l’adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell’aria ogni qual
volta la portata totale dell’aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori a valori limite
riportati nell’allegato C del presente
decreto.
14. L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve
essere effettuata da un soggetto in
CNA Artigianato Pratese
i di cui agli art. 2 e 3 della legge 5
marzo 1990, n. 46, attenendosi alle
prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all’art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica
o adibiti ad uso pubblico, è fatto obbligo
ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate ai sensi dell’art. 1
comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di
natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella
relazione tecnica di cui al comma 1
dell’art. 28 della legge stessa relativi
all’impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite
di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare,
che determina l’obbligo del ricorso alle
fonti rinnovabili di energia o assimilate
è determinato dal recupero entro un
periodo di otto anni degli extracosti
dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero, calcolato
come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per
l’acquisto del combustibile, o di altri
vettori energetici, valutate ai costi di
fornitura all’atto della compilazione del
progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a
terzi. ll tempo di ritorno semplice è
elevato da otto a dieci anni per edifici
siti nei centri urbani dei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza delI’impatto ambientale.
17. Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che
per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari anche per altri usi,
compreso l’utilizzo di energia meccanica e l’utilizzo o la vendita a terzi di
energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui
ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei
suddetti utilizzi e vendite.
18. L’allegato D al presente decreto
individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la
produzione di energia per specifiche
categorie di edifici. L’adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici
deve essere specificatamente valutata
in sede d progetto e di relazione tecnica
di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare
la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia o assimilate, da lui ritenute
valide.
ART. 6
Rendiconto minimo
dei generatori di calore
1. Negli impianti termici di nuova in
stallazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori di
calore ad acqua calda devono avere
un “rendimento termico utile” ed i generatori di calore ad aria calda devono
avere un “rendimento di combustione”
non inferiore ai rispettivi valori riportati
nell’allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma
CNA Artigianato Pratese
eneratori di calore alimentati a
combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratteristiche si
discostano sen-sibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati,
quali ad esempio gas residui di lavorazione, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui
alla lettera b.
ART. 7
Termoregolazione e
contabilizzazione
1. Fermo restando che gli edifici la
cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all’entrata in
vigore del presente decreto devono
disporre dei sistemi di regolazione e
controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
nei casi di ristrutturazione degli impianti
termici.
2. Negli impianti termici centralizzati
adibiti al riscaldamento ambientale per
una pluralità di utenza, qualora la
potenza nominale del generatore di
calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore
a 35 kW, è prescritta l’adozione di un
gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno
su due livelli a valori sigillabili nell’arco
delle 24 ore. ll gruppo termoregolatore
deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna.
La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a +
2C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
gli impianti di riscaldamento al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata
in vigore di detto articolo 26, devono
essere progettati e realizzati in modo
tale da consentire l’adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di
cui al comma 2 del presente articolo
può essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo
livello di temperatura ambiente qualora
in ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante
un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell’unità
immobiliare e dotato di programmatore
che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli
nell’arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio
che in relazione alla loro destinazione
d’uso sono normalmente soggetti ad
una occupazione discontinua nel corso
delle settimana o del mese devono
inoltre disporre di un programmatore
settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore
o l’intercettazione o il funzionamento
in regime di attenuazione del sistema
di riscaldamento nei periodi di non
occupazione.
6. Gli impianti termici per singole
unità immobiliari destinati, anche se
non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere paramenti
dotati di un sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno
due livelli di tem-peratura nell’arco delle
24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrari-
CNA Artigianato Pratese
amento nei singoli locali di una unità
immobiliare per effetto degli apporti
solari e degli apporti gratuiti interni è
opportuna l’installazione di dispositivi
per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche
di uso ed esposizioni uniformi.
L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione
di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e
6, ove tecnicamente compatibile con
l’eventuale sistema di contabilizzazione,
ed è prescritta nei casi in cui la somma
dell’apporto termico solare mensile,
calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi
nell’arco del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico, e degli apporti
gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno energetico
complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di
cui al comma 1 dell’art. 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10; in particolare
la valutazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia
indicata dalle norme tecni che UNI di
cui al comma 3 dell’art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale
termica di più generatori di calore, il
loro funzionamento deve essere attivato
in maniera automatica in base al carico
termico dell’utenza.
ART. 8
Valori limite del fabbisogno
energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione
invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso
di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore
costante di 20 C con un adeguato
ricambio d’aria durante una stagione
di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D,
E dal comma 2 dell’articolo 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che
ciò determini alcuna limitazione
dell’effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma
1 diviso per il volume riscaldato e i
gradi giorno della località. L’unità di
misura utilizzata è il kJ/m 3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il
calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere
effettuati con la metodologia indicata
dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
recepite dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato entro i
successivi trenta giorni; tale calcolo
deve essere riportato nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28
della legge 9 gennaio 1991, n.10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del
sistema edificio-impianto termico e tiene
conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella
centrale termica attraverso i vettori
energetici,
- dell’energia solare fornita all’edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali,
ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all’uso della cucina, agli
elettrodomestici, all’illuminazione, in
termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprendente quest’ultima
CNA Artigianato Pratese
,
- dell’energia persa dall’impianto
termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del
calore.
5. Per edifici con volumetria totale
lorda climatizzata inferiore a 10.000
m 3 è ammesso un calcolo semplificato
del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che
tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella
centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprendente quest’ultima
anche l’energia associata all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto
termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del
calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumetrica per trasmissione
dell’involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357
e non deve superare i valori che saranno
fissati dai regolamenti di cui ai commi
1 e 2 dell’art.
4 della legge 9 gennaio 1991, n.
10. In attesa della emanazione di detti
regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità di
quanto disposto dal decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio
1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione
invernale di cui al comma 2, calcolato
con le metodologie di cui ai commi 3,
4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FEN|im = [ (Cd + 0,34 n) - Ku (0,01 l + a ) ] 86,4
dTm dTm ηg
La predetta formula non è utilizzabile
per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve esclusivamente
per la determinazione di un valore limite
superiore di detto fabbisogno; il valore
dei simboli e delle costanti viene di
seguito elencato:
Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio, espresso in W/m3 °C, calcolato
secondo le indicazioni dell’art. 8, comma 6;
n = numero dei volumi d’aria ricambiati in un’ora (valore medio nelle 24
ore) espresso i H-1.
0.34 = costante, dimensionata in W
h/m3 °C, che esprime il prodotto del
calore specifico dell’aria per la sua
densità;
l = media aritmetica dei valori
dell’irradianza solare media mensile
sul piano orizzontale espressa in W/m2
, la media è estesa a tutti i mesi dell’anno
interamente compresi nel periodo di
riscaldamento di cui al comma 1 del
presente articolo; i valori saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3;
dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori
saranno forniti dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3;
0.01 = valore convenzionale, espressoin m-1 , della superficie ad assorbimento totale dell’energia solare per
unità di volume riscaldato;
a = valore degli apporti gratuiti interni,
espresso in W/m3 , fissati in conformità
a quanto indicato nelle norme tecniche
UNI di cui al comma 3;
Ku = coefficiente adimensionato di
utilizzazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni, calcolato in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4 = migliaia di secondi in un
giorno; rappresenta la costante di conversione da W/m3 °C (dimensioni della
espressione tra parentesi nella formula)
a kJ/ m3 GG (dimensione del FEN);
ηg = valore del rendimento globale
CNA Artigianato Pratese
dio stagionale definito all’art. 5 comma
1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi
d’aria ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l’edilizia
abitativa nel caso non sussistano ricambi
meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori
minimi di ricambio d’aria imposti da
norme igieniche o sanitarie (in relazione
ad esempio: alla destinazione d’uso
delI’edificio, all’eventuale presenza nei
locali di apparecchi di riscaldamento
a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente fissato
pari ad 1.1 volte i valori succitati, che
devono comunque essere espressi in
termini di valori medi giornalieri nelle
24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale
lorda climatizzata inferiore a 10.000
m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo
semplificato di cui al punto 5, il valore
limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale,
dovrà essere calcolato mediante la
formula di cui al comma 7 ponendo I
= 0, a = O.
11. La formulazione del valore limite
del fabbisogno energetico normalizzato
di cui al comma 7 potrà essere variata,
anche in relazione all’evoluzione della
normativa nazionale o comunitaria,
mediante decreto del Ministro
dell’industria del commercio e
dell’artigianato.
ART. 9
Limiti di esercizio degli impianti
termici
1. Gli impianti termici destinati alla
climatizzazione invernale degli ambienti
devono essere condotti in modo che,
durante il loro funzionamento, non
vengano superati i valori massimi di
temperatura fissati dall’articolo 4 del
presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici è
consentito con i seguenti limiti massimi
relativi al periodo annuale di esercizio
dell’impianto termico ed alla durata
giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15
novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1
novembre al 15 aprile;
Zona E. ore 14 giornaliere dal 15
ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti
termici possono essere attivati solo in
presenza di situazioni climatiche che
ne giustifichino I’esercizio e comunque
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a
pieno regime.
3. È consentito il frazionamento
dell’orario giornaliero di riscaldamento
in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore
5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2
e 4, relative alla limitazione del periodo
annuale di esercizio ed alla durata
giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne
e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni
ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella catego-
CNA Artigianato Pratese
f) agli edifici rientranti nella categoria
E.8, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 non si applicano, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria
E.2 ed e.5, limitatamente alle parti
adibite a servizi senza interruzione
giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di
elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli
radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno
o più edifici dotati di circuito primario,
al solo fine di alimentare gli edifici di
cui alle deroghe previste al comma 5,
di produrre acqua calda per usi igienici
e sanitari, nonchè al fine di mantenere
la temperatura dell’acqua nel circuito
primario al valore necessario a garantire
il funzionamento dei circuiti secondari
nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di
qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di
calori installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di
gruppo termoregolatore pilotato da una
sonda di rilevamento della temperatura
esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due
livelli della temperatura ambiente
nell’arco delle 24 ore; questi impianti
possono essere condotti in esercizio
continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura
degli ambienti pari a 16°C * 2°C di
tolleranza nelle ore al di fuori della
durata giornaliera di attivazione di cui
al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di
qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiore
a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento e nei quali
sia installato e funzionante, in ogni
singola unità immobiliare, un sistema
di contabilizzazione del calore ed un
sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che
consenta la regolazione almeno su due
livelli di detta temperatura nell’arco
delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità
immobiliari dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di un sistema di
termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di
detta temperatura almeno su due livelli
nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla
base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante
“contratti di servizio energia” i cui
corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort
ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda,
durante le ore al di fuori della durata
di attivazione degli impianti consentita
dal comma 2 ad attenuare la potenza
erogata dall’impianto nei limiti indicati
alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio
ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità
competenti di cui all’art. 31 comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e
a proprie spese, venga verificata
l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all’art. 3
I’amministratore e, dove questo manchi,
il proprietario o i proprietari sono tenuti
CNA Artigianato Pratese
rmico centralizzato al servizio di una
pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) I’indicazione del periodo annuale
di esercizio dell’impianto termico e
dell’orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti di quanto disposto
dal presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico.
ART. 10
Facoltà delle amministrazioni
comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici
1. In deroga a quanto previsto dall’art.
9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta
comunale, possono ampliare, a fronte
di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera
di attivazione degli impianti termici, sia
per i centri abitati, sia per i singoli
immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata
informazione della popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi
del comma 1.
ART. 11
Esercizio e manutenzione degli
impianti termici e controlli relativi
1. L’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell’art.
1 comma 1, o per esso a un terzo,
avente i requisiti definiti alla lettera o)
dell’art. 1, comma 1, che se ne assume
la responsabilità.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate
di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo,
dell’unità immobiliare stessa subentra,
per la durata dell’occupazione alla
figura del proprietario, nell’onere di
adempiere agli obblighi previsti dal
presente regolamento e nelle connesse
responsabilità limitatamente
all’esercizio, alla manutenzione
dell’impianto termico ed alle verifiche
periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora
gli impianti termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti
ad uso pubblico, il possesso dei requisiti
richiesti al “terzo responsabile
dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico” è dimostrato
mediante l’iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad
esempio, I’albo nazionale dei costruttori
categoria gestione e manutenzione
degli impianti termici di ventilazione e
di condizionamento, oppure mediante
l’iscrizione ad elenchi equivalenti delle
Comunità Europee, oppure mediante
accreditamento del soggetto ai sensi
delle norme UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione
dell’impianto termico devono essere
eseguite secondo le prescrizioni delle
vigenti normative UNI e CEI e devono
essere effettuate almeno una volta l’anno
salvo indicazioni più restrittive delle
suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile
dell’esercizio e della manutenzione
degli im-pianti termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale”
o sul “libretto di impianto” prescritto
dal comma 9.
6. Il responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico
appone la firma sul “libretto di centrale”
o sul “libretto d’impianto” di cui al
comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l’altro, quale
soggetto delle sanzioni amministrative
previste dal comma 5 dell’articolo 34
della legge 9 gennaio1991, n. 10.
7. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici
è tra l’altro tenuto:
CNA Artigianato Pratese
- al rispetto del periodo annuale di
esercizio;
- all’osservanza dell’orario prescelto,
nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dall’art. 9;
- al mantenimento della temperatura
ambiente entro i limiti consentiti dalle
disposizioni di cui all’art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo all’occupante l’unità
immobiliare di affidare la manutenzione
dell’impianto a persona fisica o giuridica
che risponda ai requisiti di cui alla
lettera o) dell’art. 1, qualora non
possegga esso stesso i requisiti ivi
richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico
di impianti termici individuali, si intende
sussistano, tra l’altro, per i soggetti
abilitati alla manutenzione degli
impianti di cui all’articolo 1, comma1,
lettera c), della legge 5 marzo 1990,
n. 46. La figura del responsabile
dell’esercizio e della manutenzione si
identifica con l’occupante o, su delega
di questo, con il soggetto cui è affidata
la manutenzione dell’impianto, fermo
restando che l’occupante stesso assume
in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al comma 7. Al termine
dell’occupazione è fatto obbligo
all’occupante di consegnare al
proprietario o al subentrante il “libretto
di impianto” prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW
devono essere muniti di un “libretto di
centrale” conforme all’allegato F al presente regolamento; gli impianti termici
con potenza nominale inferiore a 35
kW devono essere muniti di un “libretto
di im-pianto” conforme all’allegato G
al pre-sente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e
dei libretti d’impianto di cui al comma
9 possono essere aggiornati dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova
installazione o da ristrutturare e, per
impianti termici individuali anche in
caso di sostituzione di generatori di
calore, deve essere effettuata da un
installatore che possegga i requisiti
richiesti per l’installazione e
manutenzione degli impianti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c) della
legge 5 marzo 1990, n. 46. La
compilazione iniziale del libretto per
impianti esistenti all’atto dell’entrata in
vigore del presente regolamento nonchè
la compilazione per le verifiche
periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal
responsabile dell’esercizio e della
manutenzionedell’impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a
verifica periodica sono quelli riportati
sul “libretto di centrale” o sul “libretto
di im-pianto” di I cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate
almeno una volta l’anno, normalmente
all’inizio del periodo di riscaldamento,
per i generatori di calore con potenza
nominale superiore o uguale a 35 kW
e almeno con periodicità biennale per
i generatori di calore con potenza
nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle
operazioni di manutenzione prescritte
al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di
generatore di calore o di generatori di
calore con potenza termica nominale
complessiva maggiore o uguale a 350
kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di
combustione da effettuare normalmente
alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai
commi 12 e 13, misurato al valore
nominale della I potenza termica del
focolare, in conformità a norme tecniche
UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal
CNA Artigianato Pratese
entro i successivi trenta giorni, deve
risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua
calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento termico utile alla potenza
nominale indicato al punto 1 dell’allegato
E;
b) per i generatori di calore ad acqua
calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore
a un punto percentuale rispetto al valore
minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale indicato al punto 1
dell’allegato E;
c) per i generatori di calore ad aria
calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato al punto 2 dell’allegato
E;
d) per i generatori di calore ad aria
calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore
a tre punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato al punto
2 dell’allegato E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori
di rendimento di combustione indicati
alle lettere a) e c) del comma 14 è
prescritta la loro sostituzione entro i termini
appresso indicati:
potenza nominale
termini
350 kW e oltre
entro il
30.09.1994
inferiore a 350 kW
entro il
per zone climatiche E,F 30.09.1995
inferiore a 350 kW
per le restanti
entro il
zone climatiche
30.09.1996
I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento per i quali,
durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiore a quelli indicati
alle lettere b) e d) del comma 14, non
riconducibili a tali valori mediante
operazioni di manutenzione, devono
essere sostituti entro 300 giorni solari a
partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali,
durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti
di combustione inferiori a quelli indicati
alle lettere b) e d) del comma 14, sono
comunque esclusi dalla conduzione in
esercizio continuo prevista alle lettere e),
f), g) ed h) del comma 6 dell’art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono
alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante
l’adozione di macchine e sistemi diversi
dai generatori di calore, macchine e
sistemi quali ad esempio le pompe di
calore, le centrali di cogenerazione al
servizio degli edifici, gli scambiatori di
calore al servizio delle utenze degli
impianti di teleriscaldamento, gli impianti
di climatizzazione invernale mediante
sistemi solari attivi, devono essere muniti
di “libretto di centrale” predisposto,
secondo la specificità del caso,
dall’installatore dell’impianto ovvero, per
gli impianti esistenti, dal responsabile
dell’esercizio e della manutenzione; detto
libretto dovrà contenere oltre alla
descrizione dell’impianto stesso, I’elenco
degli elementi da sottoporre a verifica, i
limiti di accettabilità di detti elementi in
conformità alle leggi vigenti, la periodicità
prevista per le verifiche; un apposito
spazio dovrà inoltre essere riservato
all’annotazione degli interventi di
manutenzione straordinaria. Per la parte
relativa ad eventuali generatori di calore
il libretto di centrale si atterrà alle relative
disposizioni già previste nel presente
regolamento.
18. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della
legge 10/1991, i comuni con più di
CNA Artigianato Pratese
per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale
e con onere a carico degli utenti ed
anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l’effettivo
stato di manutenzione e di esercizio
dell’impianto termico. I risultati dei
controlli eseguiti sugli impianti termici
con potenza superiore o uguale a 35
kW devono essere segnati nel libretto
di centrali utilizzando gli spazi
appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad
organismi esterni dei controlli di cui al
comma 18, i comuni e le province
competenti dovranno stipulare con detti
organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi non svolgano
nel contempo funzione di responsabile
dell’esercizio e della manutenzione
degli impianti termici sottoposti a
controllo.
L’ENEA, nell’ambito dell’accordo di
programma con il Ministero
dell’lndustria, del Commercio e
dell’Artigianato, fornisce agli Enti locali
che ne facciano richiesta assistenza
per l’accertamento dell’idoneità tecnica
dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di
applicazione del presente regolamento,
in alternativa alle procedure di controllo
di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui
al comma 18 possono, con proprio
provvedimento, reso noto alle
popolazioni interessate, al Ministero
dell’lndustria, del Commercio e
dell’Artigianato e all’ENEA, stabilire
che i controlli ordinari biennali si
intendano effettuati nei casi in cui i
proprietari degli impianti termici o i
terzi responsabili dell’esercizio e
manutenzione degli stessi trasmettano,
entro termini stabiliti dal provvedimento
medesimo, apposita dichiarazione, con
firma autenticata e con connessa
assunzione di responsabilità, attestante
il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell’ultima delle verifiche
periodiche di cui al comma 12. Gli
Enti, qualora ricorrano a tale forma di
controllo, devono comunque effettuare
verifiche a campione ai fini del riscontro
della veridicità delle dichiarazioni
pervenute, devono altresì provvedere
per tutti gli impianti termici per i quali
risulti omessa la dichiarazione di cui
sopra a controlli nei termini previsti dal
comma 18. La fase transitoria di cui al
presente comma non deve di norma
superare i due anni per gli impianti
termici con potenza superiore o uguale
a 350 kW, i quattro anni per gli impianti
termici centralizzati di potenza inferiore
a 350 kW ed i sei anni per gli impianti
termici per singole unità immobiliari.
ART. 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, salvo
quanto disposto al comma 2, entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal
novantesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato di
recepimento delle normative UNI
previste dall’articolo 5, comma 2,
dall’articolo 8, comma 3, dall’articolo
11, comma 14, e dall’allegato B e, in
ogni caso, a decorrere dal 1º
CNA Artigianato Pratese
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999 Nº 551
GAZZETTA UFFICIALE Nº DEL 4 APRILE 2000
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impinti termici degli edifici ai fini del contenimento di energia.”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
* Visto l’articolo 87, quinto comma,
della Costituzione;
* Visto l’articolo 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
* Visto l’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
* Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
* Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Considerata l’opportunità di conformare il decreto del Presidente della
Repubblica medesimo al disposto della
direttiva 92/ 42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.660;
* Sentito in qualità di ente energetico
l’ENEA;
* Ritenuto che il predetto parere, ai
sensi degli articoli 16 e 17 della legge
7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi
sostitutivo anche di quello del CNR,
considerata la mancata risposta di tale
ente entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta e tenuto conto della
equipollente qualificazione e capacità
tecnica dell’ENEA nello specifico campo
della ricerca energetica;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentite le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l’uso razionale
dell’energia;
Vista la notifica alla Commissione
dell’Unione Europea effettuata, ai sensi
della direttiva n. 98/34/CE, con nota
n. 98/0117/I;
* Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli Atti Normativi nell’adunanza
del 28 settembre 1998;
* Vista la sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee nella
causa C-112/97, pronunciata in data
25 marzo 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del
10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro
dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
ART. 1
(Precisazioni in ordine alla
definizione di temperatura media)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, le parole:
“dei singoli ambienti degli edifici” sono
sostituite dalle seguenti: “nei diversi
ambienti di ogni singola unità immobiliare.”.
ART. 2
(Precisazioni in ordine allo
scarico dei fumi)
1. Al comma 9 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le parole da: “Gli edifici” a:
“UNI 7129” sono sostituite dalle seguenti: “Gli impianti termici siti negli
edifici costituiti da più unità immobiliari
devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell’edificio
CNA Artigianato Pratese
tazione tecnica vigente.”.
3. Al secondo capoverso del comma
9 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n.412, il periodo da: “Fatte
salve” a: “tetto dell’edificio”, è sostituito
dal seguente: “Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi
locali e loro successive modificazioni,
le disposizioni del presente comma
possono non essere applicate in caso
di mera sostituzione di generatori di
calore individuali e nei seguenti casi,
qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei
prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti
termici individuali già esistenti, siti in
stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
con sbocco sopra il tetto dell’edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi
con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla
le-gislazione nazionale o regionale
vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai
dotato di alcun tipo di impianto termico,
a condizione che non esista camino,
canna fumaria o sistema di evacuazione
fumi funzionale ed idoneo, o comunque
adeguabile allo scopo.”.
ART. 3
(Installazione di generatori di
calore e coibentazione
degli impianti)
1. Il comma 10 dell’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993 n. 412, è sostituito
dal seguente:
“10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto
termico, che comportino l’installazione
di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/
396/CEE del 29 giugno 1990, è
prescritto l’impiego di generatori muniti
di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo
classificazione della norma tecnica UNICIG 7129) installati all’interno di locali
abitati devono essere muniti all’origine
di un dispositivo di sicurezza dello
scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma
tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al
fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati,
dovrà essere realizzata, secondo le
modalità previste al punto 3.2.1 della
norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non
inferiore a 0,4 metri quadrati.”.
2. Al penultimo periodo del comma
11, dell’articolo 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, dopo le parole: “quelli
da costruzione” sono inserite le seguenti:“, tenendo conto in particolare della
permeabilità al vapore dello strato
isolante, delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente, della temperatura
del fluido termovettore.”.
ART. 4
(Rendimento minimo dei
generatori di calore)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993 n. 412, è sostituito
dal seguente:
“1.Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione
di generatori di calore, i generatori di
calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW
devono avere un “rendimento termico
utile” conforme a quanto prescritto dal
decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660. I generatori
CNA Artigianato Pratese
ad acqua calda di potenza superiore
devono rispettare i limiti di rendimento
fissati dal medesimo decreto del Presidente
della Repubblica per le caldaie di potenza
pari a 400 kW. I generatori di calore ad
aria calda devono avere un “rendimento
di combustione” non inferiore ai valori
riportati nell’allegato E al presente decreto.”.
ART. 5
(Termoregolazione e
contabilizzazione)
1. Al comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993 n. 412, è aggiunto il seguente periodo:
“Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione
edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno
2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione
del consumo energetico per ogni singola
unità immobiliare.”
ART. 6
(Responsabilità inerenti l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici)
1. Il comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“1. L’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell’articolo 1, comma 1, o per esso ad
un terzo, avente i requisiti definiti alla
lettera o) dell’articolo 1, comma 1, che
se ne assume la responsabilità. L’eventuale
atto di assunzione di responsabilità da
parte del terzo, che lo espone altresì alle
sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto
in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato,
non può delegare ad altri le responsabilità
assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua
competenza, fermo restando il rispetto
della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le
attività di manutenzione straordinaria, e
ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e
seguenti del codice civile.
Il ruolo di terzo responsabile di un
impianto è incompatibile con il ruolo di
fornitore di energia per il medesimo
impianto, a meno che la fornitura sia
effettuata nell’ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con
decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto
con il Ministro delle finanze.”.
ART. 7
(Ulteriori requisiti del terzo
responsabile)
1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“3. Nel caso di impianti termici con
potenza nominale al focolare superiore
a 350 kW, ferma restando la normativa
vigente in materia di appalti pubblici, il
possesso dei requisiti richiesti al ‘terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico’ è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione
e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori categoria gestione e manutenzione degli
impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l’iscrizione
ad elenchi equivalenti dell’Unione Europea, oppure mediante certificazione del
soggetto, ai sensi delle norme UNI EN
ISO della serie 9.000, per l’attività di
gestione e manutenzione degli impianti
termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o
europeo. In ogni caso il terzo responsabile
o il responsabile tecnico preposto deve
possedere conoscenze tecniche adeguate
alla complessità dell’impianto o degli
impianti a lui affidati.”
ART. 8
(Controllo tecnico periodico
e manutenzione)
1. Il comma 4 dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dai seguenti:
CNA Artigianato Pratese
seguenti:
“4. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico
devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche per la regolazione,
l’uso e la manutenzione elaborate dal
costruttore dell’impianto. Qualora non
siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e
dei dispositivi facenti parte dell’impianto
termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate
dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo
e manutenzione delle restanti parti
dell’impianto termico e degli apparecchi
e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative
allo specifico modello, devono essere
eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle vigenti normative
UNI e CEI per lo specifico elemento o
tipo di apparecchio o dispositivo. In
mancanza di tali specifiche indicazioni,
i controlli di cui all’allegato H devono
essere effettuati almeno una volta l’anno,
fermo re-stando quanto stabilito ai commi
12 e 13.
4-bis.Al termine delle operazioni di
controllo e manutenzione dell’impianto,
l’operatore ha l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto da rilasciare al
responsabile dell’impianto, che deve
sottoscriverne copia per ricevuta.
L’originale del rapporto sarà da questi
conservato ed allegato al libretto di cui
al comma 9. Nel caso di impianti di
riscaldamento unifamiliari, di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW,
il rapporto di controllo e manutenzione
dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all’allegato H
al presente decreto. Tale modello potrà
essere modificato ed aggiornato, anche
in relazione al progresso della tecnica
ed all’evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, dal Ministro
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, con proprio decreto o
mediante approvazione di specifiche
norme tecniche UNI. Con la medesima
pro-cedura potranno essere adottati mo-
delli standard per altre tipologie di impianto.”
ART. 9
(Comunicazione del terzo responsabile all’ente locale competente)
1. Il comma 6 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“6. Il terzo eventualmente nominato
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico comunica
entro sessanta giorni la propria nomina
all’ente locale competente per i controlli
previsti al comma 3 dell’articolo 31 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica
immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali
variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.”.
ART. 10
(Affidamento delle operazioni di
controllo e manutenzione e
delega delle responsabilità)
1. Il comma 8 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:3
“8. Il responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto, ove non
possieda i requisiti necessari o non intenda
provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati
alla manutenzione straordinaria degli
impianti di cui alla lettera c) dell’articolo
1, comma 1, della legge 5 marzo 1990,
n. 46. Nel caso di impianti termici a gas
il soggetto deve essere abilitato anche
per gli impianti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera e) della medesima legge
5 mar-zo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW,
la figura del responsabile dell’esercizio
e della manu-tenzione si identifica con
l’occupante che può, con le modalità di
cui al comma 1, delegarne i compiti al
soggetto cui è affidata con continuità la
manutenzione dell’impianto, che assume
pertanto il ruolo di terzo responsabile,
CNA Artigianato Pratese
clusiva le responsabilità di cui al comma
7. Al termine dell’occupazione è fatto
ob-bligo all’occupante di consegnare al
pro-prietario o al subentrante il “libretto
di impianto” prescritto al comma 9,
debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.”.
ART. 11
(Compilazione dei libretti
di centrale e d’impianto)
1. Il comma 11 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di
nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei
generatori di calore, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di
combustione, dalla ditta installatrice che,
avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è in grado
di verificarne la sicurezza e funzionalità
nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 9 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, comprensiva, se del caso, dei
riferimenti di cui alla nota 7 del modello
di dichiarazione allegato al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 28 febbraio 1992. Copia della
scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione,
dovrà essere inviata all’ente competente
per i controlli di cui al comma 18.
La compilazione iniziale del libretto,
previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all’atto
dell’entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le
verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal responsabile
dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico. Il libretto di centrale
ed il libretto di impianto devono essere
conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto
termico. In caso di nomina del terzo
responsabile e successiva rescissione
contrattuale, il terzo responsabile è tenuto
a consegnare al proprietario o
all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto, ed eventuali
allegati, il tutto debitamente aggiornato.”.
ART. 12
(Rendimento minimo di
combustione in opera)
1. Il comma 14 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“14. Il rendimento di combustione,
rilevatonel corso delle verifiche di cui ai
commi 12 e 13, misurato alla massima
potenza termica effettiva del focolare
nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua
calda installati antecedentemente al 29
ottobre 1993, non inferiore di tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento termico utile alla potenza
nominale previsto ai sensi dell’articolo
6 per caldaie standard della medesima
potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua
calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza
nominale previsto ai sensi dell’articolo
6 del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria
calda installati antecedentemente al 29
ottobre 1993, non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato all’allegato E;
d) per generatori di calore ad aria
calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore a tre punti percentuali
rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale
indicato all’allegato E.”
CNA Artigianato Pratese
ato all’allegato E.”
ART. 13
(Controlli degli enti locali)
1. Il comma 18 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“18. Ai sensi dell’art. 31, comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i
comuni con più di quarantamila abitanti
e le province per la restante parte del
territorio, in un quadro di azioni che
vedano l’Ente locale promuovere la tutela
degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e
con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, i controlli
necessari ad accertare l’effettivo stato di
manutenzione e di esercizio dell’impianto
termico. I risultati dei controlli eseguiti
sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di
impianto di cui al comma 9, annotando
i riferimenti negli spazi appositamente
previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli
Enti di cui sopra inviano alla Regione di
appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e
manutenzione degli impianti termici nel
territorio di propria competenza, con
particolare riferimento alle risultanze dei
controlli effettuati nell’ultimo biennio. La
relazione sarà aggiornata con frequenza
biennale.”.
ART. 14
(Controlli degli enti locali
attraverso organismi esterni)
1. Il comma 19 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma
18, i comuni e le province competenti
dovranno stipulare con detti organismi
apposite convenzioni, previo accertamen-
to che gli stessi soddisfino, con riferimento
alla specifica attività prevista, i requisiti
minimi di cui all’allegato I al presente
decreto.
L’ENEA, nell’ambito dell’accordo di
programma con il Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato di cui
all’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, o su specifica commessa, fornisce
agli Enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l’accertamento dell’idoneità
tecnica dei predetti organismi.”.
ART. 15
(Procedura di verifica e controllo
per impianti unifamiliari)
1. Il comma 20 dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal
seguente:
“20. Limitatamente agli impianti di
potenza nominale del focolare inferiore
a 35 kW, gli Enti di cui al comma 18
possono, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle
popolazioni interessate, al Ministero
dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e all’ENEA, stabilire che
i controlli si intendano effettuati nei casi
in cui i manutentori degli impianti termici
o i terzi responsabili dell’esercizio e
manutenzione o i proprietari degli stessi
trasmettano, con le modalità ed entro i
termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta
secondo il modello di cui all’allegato H,
con timbro e firma del terzo responsabile
o dell’operatore, nel caso la prima figura
non esista per l’impianto specifico, e con
connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con par-ticolare riferimento ai risultati dell’ultima delle verifiche
periodiche di cui al comma 12. Gli Enti
di cui al comma 18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili,
l’obbligo di consegna periodica delle
dichiarazioni di cui sopra su supporto
informatico standardizzato. Gli Enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici
a campione su almeno il 5% degli impianti
di potenza nominale del focolare inferiore
CNA Artigianato Pratese
per i quali sia pervenuta nell’ultimo
biennio la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ai fini del riscontro della
veridicità della dichiarazione stessa,
provvedendo altresì ad effettuare, nei
termini previsti dall’articolo 31, comma
3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
i controlli su tutti gli impianti termici per
i quali la dichiarazione di cui sopra risulti
omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti.
Gli Enti Locali, al fine di massimizzare
l’efficacia della propria azione, possono
programmare i predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più
vecchi o per i quali si abbia comunque
una indicazione di maggiorecriticità,
avendo peraltro cura di predisporre il
campione in modo da evitare distorsioni
di mercato. In conformità al principio
stabilito dal comma 3, articolo 31, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri
per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti
che presentino detta dichiarazione, con
opportune procedure definite da ciascun
ente locale nell’ambito della propria
autonomia.”.
ART. 16
(Competenza delle regioni)
1. Le disposizioni di cui ai commi 18,
19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applicano fino all’adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai
sensi dell’articolo 30, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Nell’ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali
ivi previste, le regioni promuovono altresì,
nel rispetto delle rispettive competenze,
l’adozione di strumenti di raccordo che
consentano la collaborazione e l’azione
coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza
sugli impianti termici.
ART. 17
(Istituzione o completamento del
catasto degli impianti termici)
1. Al fine di costituire il catasto degli
impianti o di completare quello già esi-
stente all’atto della data di entrata in
vigore del presente decreto, gli Enti locali
competenti possono richiedere alle società
distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare
l’ubicazione e la titolarità degli impianti
da esse riforniti nel corso degli ultimi
dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti
dati alla provincia ed alla regione, anche
in via informatica.
ART. 18
(Allegati)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, dopo
l’allegato G, sono inseriti gli allegati H
ed I al presente decreto. Il punto 1
dell’allegato E del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, è soppresso.
ART. 19
(Norma transitoria)
1. Le attività di verifica ai sensi
dell’articolo 31, comma 3, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima
della data di entrata in vigore del presente
decreto conservano la loro validità e
possono essere portate a compimento
secondo la normativa preesistente.
***
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1999
Ciampi, D’Alema, Bersani
CNA Artigianato Pratese
ALLEGATO H
RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO
dell’impianto installato nell’immobile in………………………………………
Via………………nº..………Piano...........Interno............di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
…………………………………………Occupante (nome, cognome o ragione sociale)……………………………………………
Dati di targa dell’apparecchio
Caldaia………………………
Costruttore……………………
Modello……………………
Matr. …………… Anno............. Pot. Nominale (kW) …………….. Tipo
B
C
Tiraggio naturale
Forzato
Combustibile: Gas di rete
GPL
Gasolio
Kerosene
Altri
………………………………
DATA DI INSTALLAZIONE……………………………………
DATA DEL CONTROLLO ……………………………………
1. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO
SI NO N.C.
Dispositivo rompitiraggio-antivento privo
SI NO N.C.
Dichiarazione di conformità dell’impianto
di evidenti tracce di deterioramento,
Libretto d’impianto
ossidazione e/o corrosione
Libretto d’uso e manutenzione
Scambiatore lato fumi pulito
2. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE
Accenzione e funzionamento regolari
Idoneità del locale di installazione
ES
Dispositivi di comando e regolazione
Adeguate dimensioni aperture ventilazione
funzionanti correttamente
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni
Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui
3. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO
raccordi
Pendenza corretta
Valvola di sicurezza contro la
Sezioni corrette
sovrapressione a scarico libero
Curve corrette
Vaso di espansione carico
Lunghezza corretta
Dispositivi di sicurezza non manomessi
Buono stato di conservazione
e/o cortocircuitati
4. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI
Organi soggetti a sollecitazioni termiche
DELLA COMBUSTIONE
integri e senza segni di usura e/o
L’apparecchio scarica in camino singolo
deformazione
o canna fumaria collettiva ramificata
Circuito aria pulito e libero da qualsiasi
L’apparecchio scarica a parete
impedimento
Per apparecchio a tiraggio naturale: non
Guarnizione di accoppiamento al
esistono riflussi dei fumi nel locale
generatore integra
Per apparecchi a tiraggio forzato: assenza
6. CONTROLLO DELL’IMPIANTO
P N N.A.
di perdite dei condotti di scarico
5. CONTROLLO DELL’APPARECCHIO
P=positivo N= Negativo NA=non applicabile
Ugelli del bruciatore principale e del
Controllo assenza fughe di gas
bruciatore pilota (se esiste) puliti
Verifica visiva coibentazioni
Verifica efficienza evacuazione fumi
7. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Temp. fumi (°C)
Temp. amb. (°C)
O2 (%)
CO2 (%)
Effettuato
Bacharach (n°)
CO (%)
Non effettuato
:
Rend.to Combustione a Pot. Nominale (%)
OSSERVAZIONI:
RACCOMANDAZIONI:
PRESCRIZIONI:
(L’impianto non può funzionare solo dopo l’esecuzione di quanto prescritto)
In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato
normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì
ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’ampianto o dell’apparecchio da
parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.
IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL’OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO
IN COPIA AL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.
TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:
Ragione Sociale………………………………………….
Nome e Cognoe……………………………………………
Indirizzo - Telefono………………………………………………
Estremi del documento di qualifica……………………………
Timbro e firma
dell’operatore……………………………………………...
Firma per presa visione
del proprietario ……………………………………………........
CNA Artigianato Pratese
Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto
1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
2. Per N.C. si intende “Non Controllabile”, nel senso che per il singolo aspetto non è
possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali
(ad esempio per verificare l’assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le
parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti
non controllabili.
3. Nel caso di installazione all’esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.
4.Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato
negativo riscontrato e gli eventuali manutentivi effettuati per risolvere il problema.
5. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze rilevanti riscontrate e non eliminate,
tali da compromettere le prestazioni dell’impianto, ma non la sicurezza delle persone, degli
animali domestici e dei beni.
6. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze
da compromettere la sicurezza di funzionamento dell’impianto, dopo aver messo fuori
servizio l’apparecchio e diffidato l’occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie
per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
ALLEGATO I
REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
1. L’organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni
di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l’installatore delle
caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi
non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione,
fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti
di riscaldamento.
2. L’organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni
di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, né il
mandatario di una di queste persone.
3. L’organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con
la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati
da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio
o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati
ai risultati delle verifiche.
4. L’organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente
ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l’esecuzione delle verifiche; deve altresì
avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti:
a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria
per l’installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica
sufficiente di tali controlli;
c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono
la prova
materiale dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La
remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate
né dai risultati di tali verifiche.
7. L’organismo deve sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale
responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un
organismo pubblico.
8. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale.
CNA Artigianato Pratese
CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
1. Il committente dà incarico alla Ditta .................... di eseguire i lavori
elencati nell’allegato preventivo, che
costituisce parte integrante del presente
accordo.
2. Il committente espressamente dichiara di accettare gli importi di cui all’allegato preventivo.
3. Il preventivo di cui sopra, recante
la data del .................... e che come
sopra detto si considera parte integrante
del presente accordo, avrà validità fino
alla data de .................... ; perderà,
pertanto, di efficacia ove non sia stato
accettato e controfirmato dal
committente entro la data suddetta.
4. I prezzi di cui all’allegato preventivo, relativamente sia al costo della
manodopera, che a quello del
materiale, avranno validità fino alla
data del ....................oltre la data
suddetta, i prezzi concordati nel
preventivo non subiranno modifiche
solo ove l’aumento, sia del costo del
materiale che della manodopera, che
nelle more si sia verificato, sia contenuto
nel limite del 5% complessivo. Ove
invece, alla data del .................... il
prezzo della manodopera e/o del
materiale abbiano subito un aumento
uguale o superiore al 5% rispetto a
quanto portato in preventivo, la Ditta
e il committente si impegnano rispettivamente ad applicare, e ad accettare,
i prezzi stabiliti dai tariffari approvati
dalle Associazioni di categoria, con
riferimento alla rideterminazione del
costo orario della manodopera; i prezzi
relativi al materiale, invece, saranno
oggetto di nuova contrattazione tra le
parti.
5. Il pagamento dei lavori di cui al
preventivo allegato, per un importo
totale di L. .................... Iva esclusa,
sarà effettuato secondo le modalità che
seguono:
Per nessun motivo i pagamenti suddetti
potranno essere differiti o posticipati,
a pena di risoluzione del contratto, e
con obbligo in questo caso, a carico
del committente, di pagamento del
residuo dovuto in unica soluzione.
6. I lavori saranno iniziati alla data
del .................... ed avranno termine
entro la data del .................... ; la
data suddetta potrà essere differita per
le seguenti ragioni: impossibilità
sopravvenuta, forza maggiore,
particolari difficoltà di esecuzione non
prevedibili al momento di inizio dei
lavori, cause imputabili al committente
e comunque rientranti nella sua sfera.
7. Nella ipotesi in cui i lavori commissionati dal committente debbano essere
fermati, o sospesi, per cause imputabili
al committente, e comunque rientranti
nella sua sfera di influenza, questi dovrà
saldare alla Ditta i lavori (con ciò espressamente intendendosi sia la manodopera che il materiale) eseguiti fino a quel
momento, nonché corrispondere il prezzo, come da preventivo approvato, del
materiale utilizzato, e di quello già
ordinato. La circostanza della
sospensione, o dell’arresto dei lavori
imputabile al committente determinerà
la risoluzione del presente accordo; nel
caso in cui i lavori debbano essere
ripresi, sarà pertanto stipulatotra le parti
un nuovo accordo.
8. Ove il committente, in corso d’opera, dia incarico alla Ditta ....................
di eseguire lavori non previsti nel preventivo allegato al presente accordo, ed
ove la Ditta .................... accetti di
eseguire gli ulteriori lavori commissionatile, i suddetti saranno retribuiti se-
condo le tariffe orarie stabilite per la
manodopera dalla Categoria di appartenenza. Il costo del materiale sarà, in
questo caso, rideterminato in base a
nuovo accordo tra le parti.
9. In caso di controversia tra le parti
circa la interpretazione e/o la
applicazione delle disposizioni di cui
al presente accordo, le stesse si
impegnano a deferire la questione ad
un Collegio arbitrale, il quale tenterà
la conciliazione della controversia nel
termine di trenta giorni dal conferimento
dell’incarico; il collegio arbitrale sarà
composto di tre persone, una nominata
da ciascuna della parti, la terza
nominata sull’accordo delle parti. La
Ditta .................... fin d’ora dichiara
che sceglierà il proprio arbitro di parte
nell’ambito dei rappresentanti della
propria cate goria presso la
Confartigianato di Prato.
Ove le parti non raggiungano un
accordo sulla nomina del terzo arbitro,
le stesse saranno libere di ricorrere alla
Autorità giudiziaria ordinaria. Le parti
saranno altresì libere di adire la Autorità
giudiziaria ordinaria, decorso il termine
di trenta giorni dall’esito negativo del
predetto tentativo di componimento.
10.Le parti si impegnano ad adire il
Foro di Prato, per tutte le questioni relative alla interpretazione e/o esecuzione
del presente accordo.
11.Per quanto non espressamente
previsto dal presente accordo, i rapporti
tra le parti saranno disciplinati dalle
norme del codice civile in tema di
contratto d’opera.
Per la Ditta
Il committente