corso per il rilascio della prima licenza di conduttore - Csai
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corso per il rilascio della prima licenza di conduttore - Csai
2006 ACI – CSAI COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA CORSO PER IL RILASCIO DELLA PRIMA LICENZA DI CONDUTTORE Ad uso degli Automobile Club Premessa Il corso è rivolto a chi vuole iniziare l’attività sportiva automobilistica e, quindi, a chi richiede per la prima volta una licenza nazionale di conduttore auto. Il corso ha lo scopo di illustrare brevemente l’organizzazione sportiva automobilistica e di fornire le conoscenze di base per una partecipazione alle gare corretta e informata. Saranno trattati sinteticamente gli argomenti relativi all’ordinamento sportivo, ai regolamenti, alle licenze, alle vetture, alle gare, agli Ufficiali di Gara, agli organismi giurisdizionali, al significato delle bandiere di segnalazione e ai comportamenti, diritti e doveri dei conduttori. Per il loro approfondimento, si rinvia al Codice Sportivo Internazionale (e suoi Allegati) e al Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari) pubblicati, ogni anno, rispettivamente, sull’Annuario della FIA e sull’Annuario della CSAI (reperibili anche nel portale CSAI www.csai.aci.it). Sono esentati dal frequentare il corso i conduttori Karting e coloro che richiedono una tessera club. 1. IL POTERE SPORTIVO Il potere sportivo, proprio di una Federazione Sportiva, è la facoltà di regolamentare uno Sport, di stabilirne gli ordinamenti, di presiedere alla sua organizzazione, di esercitare i poteri disciplinari su tutti coloro che lo praticano e di dirimere le controversie che dovessero sorgere nell’esercizio dell’attività sportiva. In campo internazionale, il potere sportivo è detenuto dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), con sede legale a Parigi e sede amministrativa a Ginevra. 1 In Italia il potere sportivo è detenuto, per riconoscimento da parte della FIA e del CONI e per legge, dall’Automobile Club d’Italia (ACI) che lo esercita attraverso la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), con sede a Roma, alla quale lo ha delegato. La CSAI rappresenta pertanto l’Autorità Sportiva Nazionale. 2. L’ORDINAMENTO SPORTIVO La CSAI esplica la propria attività avvalendosi di organismi centrali, periferici, giurisdizionali e tecnico/consultivi. Spetta al Consiglio Generale dell’ACI definire, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale, le politiche Sportive automobilistiche nazionali e gli atti di indirizzo dell’attività della CSAI. La CSAI, attraverso i propri Organismi, ciascuno per la parte di competenza, rappresenta lo Sport automobilistico nazionale presso gli organismi internazionali e nazionali, studia e realizza le iniziative atte a promuovere e incrementare l’attività sportiva, assiste i licenziati sportivi, studia e approva i regolamenti sportivi e tecnici nazionali, approva il calendario delle gare, istituisce i campionati nazionali designandone le gare valevoli e proclamandone i vincitori, rilascia le licenze sportive, approva i percorsi di gara, rilascia il permesso di organizzazione delle gare, esercita il controllo tecnico/sportivo delle gare, omologa i risultati di gara, esercita la giustizia sportiva, ecc. a) Organismi di gestione centrali Gli organismi di gestione centrali sono il Consiglio Sportivo Nazionale Comitato Esecutivo e il Presidente. il Il Consiglio Sportivo Nazionale (CSN) è composto dal Presidente della CSAI che lo presiede, da sei Delegati Regionali della CSAI, da sei Presidenti di Automobile Club, da otto conduttori, da due rappresentanti degli Ufficiali di Gara, da un rappresentante delle Scuderie automobilistiche e da un rappresentante della Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS). Il Comitato Esecutivo (CE) è composto dal Presidente della CSAI che lo presiede, da due Delegati Regionali CSAI, da due Presidenti di Automobile Club e da due conduttori. Il Presidente ha la rappresentanza generale della CSAI. 2 b) Organismi di gestione territoriali Gli organismi di gestione territoriali sono le Delegazione Regionali della CSAI e le Delegazioni Provinciali e locali. I Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club rappresentano la CSAI nel territorio di competenza e sono eletti ogni quattro anni dai licenziati sportivi. I Delegati Regionali rappresentano la CSAI nella regione coordinando l’attività dei Delegati Provinciali e locali dai quali sono eletti ogni quattro anni. c) Organismi di giustizia sportiva Sono organismi di giustizia sportiva il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Sportivo e la Procura Federale ai quali va aggiunto il Tribunale Nazionale d’Appello, nominato dall’ACI, che è organo di secondo grado competente a dirimere ogni controversia in materia di sport automobilistico nazionale d) Organismi tecnici e consultivi Gli organismi tecnici e consultivi sono la Consulta Nazionale e le Consulte Regionali per lo sport automobilistico, la Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare e le Sotto/Commissioni (S/C). Le Sotto/Commissioni, istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI, rappresentano la struttura portante di gran parte dell’attività della CSAI; ogni settore di attività è infatti presieduto da una S/C (velocità, rallies, auto storiche, slalom, ecc.). 3. I REGOLAMENTI La funzione tipica della CSAI, come quella di una qualsiasi altra Federazione Sportiva, è quella di emanare regolamenti e codici di comportamento la cui conoscenza e osservanza è obbligatoria per chi, a qualsiasi titolo, partecipa all’attività sportiva automobilistica. a) Codice Sportivo Internazionale La fonte di tutti regolamenti è il Codice Sportivo Internazionale (Codice) emanato dalla FIA ed integrato da Allegati che disciplinano, nel dettaglio, i vari settori di attività. Di particolare importanza sono l’Allegato “H” che ha per oggetto la normativa relativa alle segnalazioni e alla sorveglianza dei percorsi di gara e l’Allegato “J” che ha per oggetto i regolamenti tecnici delle vetture. Il Codice trova applicazione nelle gare internazionali. I regolamenti nazionali emanati dalle Autorità Sportive di ogni Paese (nel nostro caso dalla CSAI) non devono contenere disposizioni contrarie a quelle del Codice. 3 b) Regolamento Nazionale Sportivo I regolamenti da seguire per lo svolgimento e la partecipazione alle gare nazionali italiane sono costituiti dal Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) e dalle sue Norme Supplementari (NS) alla cui emanazione provvede la CSAI. Il RNS contiene i principi generali dello sport automobilistico, Le NS disciplinano invece, nel dettaglio, i campionati, le licenze, l’iscrizione alle gare, le assicurazioni, gli ufficiali di gara, le iscrizioni delle gare a calendario, il controllo medico, la sicurezza (vetture, conduttori, percorsi, spettatori), i regolamenti tecnici nazionali, il controllo tecnico e sportivo delle gare, l’attività giurisdizionale, i vari settori di attività (velocità in circuito e salita, rallies, regolarità, slalom, fuoristrada, karting, velocità su terra, ecc.). Il RNS e le sue NS sono pubblicati ogni anno nell’Annuario CSAI che è distribuito gratuitamente a ogni licenziato (esclusi i titolari di tessere club) attraverso gli Automobile Club presso i quali gli interessati hanno richiesto la licenza. Le modifiche nel corso dell’anno e le interpretazioni ufficiali delle varie disposizioni regolamentari, così come ogni altra comunicazione della CSAI, sono pubblicate sul portale ufficiale della CSAI (www.csai.aci.it) e sul Notiziario CSAI pubblicato sul settimanale Auto Oggi. c) Regolamento particolare di Gara. Il regolamento particolare (RPG) contiene il programma e tutte le informazioni e le condizioni di partecipazione e di svolgimento di una gara. Il RPG, che è predisposto per ogni gara dagli organizzatori e approvato dalla CSAI, è il contratto con il quale i concorrenti si impegnano a partecipare alla gara con i propri conduttori e le proprie vetture e gli organizzatori ad organizzarla in conformità ai regolamenti e alle disposizioni della CSAI. Prima di iscriversi, e quindi di partecipare a una gara, ogni concorrente/conduttore deve accertarsi che la gara sia stata iscritta nel Calendario sportivo e sia stata approvata dalla CSAI. L’accertamento deve essere fatto richiedendo all’organizzatore una copia del RP che deve riportare la data e il numero di approvazione della CSAI. 4. LE LICENZE SPORTIVE Per partecipare all’attività sportiva automobilistica, non importa a quale titolo (concorrente, conduttore, ufficiale di gara, organizzatore, scuderia, ecc.), è richiesta la titolarità di una licenza sportiva rilasciata dalla CSAI. In questa sede è opportuno dare alcune nozioni soltanto sulle licenze di concorrente e di conduttore. 4 a) Licenze di concorrente e di conduttore Lo Sport automobilistico è caratterizzato dalla separazione della figura di chi firma l’iscrizione alla gara (concorrente) da quella di chi invece materialmente guida la vettura (pilota o, più correttamente, conduttore). Al concorrente e al conduttore sono rilasciate due distinte licenze. Il concorrente può essere una persona fisica o una persona giuridica (scuderia, associazione sportiva, costruttore, ecc.), il conduttore è sempre una persona fisica. Le due figure di concorrente e di conduttore possono coesistere nella stessa persona fisica quando il conduttore è il concorrente di se stesso, quando, cioè, una persona iscrive se stesso e la propria vettura a una gara. In questo caso le due licenze sono unificate in una sola licenza di concorrente/conduttore. La maggior parte dei partecipanti alle gare è allo stesso tempo concorrente e conduttore. Le licenze di conduttore possono essere nazionali o internazionali. b) Licenze nazionali di conduttore Le licenze nazionali sono rilasciate a chi richiede una licenza di conduttore per la prima volta. Attualmente sono distinte nelle categorie “C” Nazionale, “D” e “regolarità”. Le licenze “C” Nazionali consentono di partecipare a tutte le gare, salvo alcune limitazioni in relazione alle prestazioni delle vetture. Le licenze “D” consentono di partecipare soltanto alle gare slalom, fuoristrada, autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio, ad energie alternative, accelerazione, regolarità e manifestazioni non agonistiche). Le licenze “Regolarità” consentono di partecipare soltanto alle manifestazioni di regolarità, accelerazione, ad energie alternative e a manifestazioni non agonistiche Le licenze nazionali hanno validità soltanto nelle gare nazionali e internazionali che si svolgono in Italia. Consentono di partecipare anche alle gare che si svolgono nei Paesi della Comunità Europea, purché iscritte nel calendario FIA delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata (NEAFP/ENPEA). c) Licenze internazionali di conduttore Le licenze internazionali sono suddivise in tre categorie (in ordine crescente C, B e A) e sono rilasciate, su richiesta, in base ai risultati di gara man mano ottenuti. In particolare, per passare da una licenza “D” o “C” Nazionale” alla licenza “C” Internazionale devono passare almeno 12 mesi e il conduttore 5 interessato deve aver partecipato, in questo periodo, classificandosi, in almeno cinque gare, escluse quelle di regolarità e non agonistiche. Le licenze internazionali consentono di partecipare sia alle gare nazionali e internazionali che si svolgono in Italia, sia alle gare internazionali che si svolgono all’estero. Per consentire di partecipare alle gare internazionali all’estero la CSAI rilascia, insieme alla licenza, una specifica autorizzazione. Tale autorizzazione non è richiesta per partecipare alle gare nazionali a partecipazione straniera (NEAFP/ENPEA) e internazionali che si svolgono nei Paesi della Comunità Europea. E’ invece richiesta per partecipare alle gare internazionali che si svolgono nei Paesi non comunitari. d) Assicurazioni A tutte le licenze di conduttore è abbinata una assicurazione infortuni. Con l’iscrizione alle gare, i conduttori sono inoltre assicurati, a cura dell’organizzatore, per la responsabilità civile verso terzi e per i danni tra conduttori (quest’ultima assicurazione, il cui premio è a carico dei concorrenti interessati, non è operante per tutte le vetture). Le principali fonti normative: RNS artt. 108 e segg. e Norma Supplementare n. 3. 5. LE VETTURE Tutte le vetture che prendono parte a una gara automobilistica devono essere conformi al regolamento tecnico del gruppo, della formula o della specialità alla quale appartengono. Ad esclusione di quelle di regolarità e non agonistiche in genere, in tutte le gare e per ogni vettura devono essere presentati, pena la non ammissione, il passaporto tecnico, la fiche di omologazione se si tratta di vetture omologate o la fiche di identità se si tratta di vetture storiche (tutti questi documenti devono essere richiesti alla CSAI). Le vetture che partecipano alle gare automobilistiche possono essere distinte nelle seguenti grandi categorie: - vetture con omologazione internazionale (FIA) o nazionale (CSAI). Si tratta in particolare delle vetture Turismo (Gruppo A), Produzione di serie (Gruppo N), Tout Terrain e Fuoristrada. I Gruppi A ed N trovano impiego soprattutto nelle gare di velocità e nei rallies, le vetture Tout Terrain e Fuoristrada soltanto nelle gare di queste specialità. 6 - Vetture di formula (F.1, F.3000, F.3, F.Junior, F. Azzurra, ecc.) e le vetture Sport e Prototipi. Queste vetture devono essere conformi ai rispettivi regolamenti tecnici e trovano impiego soltanto nelle gare di velocità in circuito. Le vetture Sport e Prototipi sono ammesse anche alle gare in salita. - Vetture di scaduta omologazione. produzione o in omologazione e che tipologie di gara (ad esempio i rallies rispettare il regolamento tecnico omologazione. Si tratta di vetture che non sono più in trovano impiego nelle gare club e in altre nazionali e i rallies sprint) con il vincolo di vigente all’epoca della loro decaduta - Vetture Formula Start. Si tratta di vetture strettamente stradali, sulle quali sono consentite solo modifiche tecniche molto limitate. Possono partecipare ad alcuni rallies e ad alcune gare di velocità in circuito, oltechè alle gare di velocità in salita, slalom, formula challenge, velocità su minimpianti e accelerazione. - Vetture storiche. Si tratta di vetture che devono essere conformi a un loro specifico regolamento tecnico e che trovano impiego nelle gare di velocità, rallies e regolarità loro riservate. - Vetture ad energie alternative, slalom, autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio, e accelerazione. Si tratta di vetture che devono essere conformi a un loro specifico regolamento tecnico e che trovano impiego soltanto nell’ambito delle gare della loro specialità. Le principali fonti normative: Allegato J al Codice Sportivo Internazionale, Norme Supplementari n. 10, n. 13 (autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio), nn. 14 e 23 (auto storiche), n. 15 (fuoristrada), n. 18 (slalom), n. 20 (energie alternative), n. 22 (rallies Tout Terrain) e 24 (accelerazione e formula start). 6. LE GARE a) Calendario Sportivo Le gare devono essere iscritte nel calendario sportivo nazionale o in quello internazionale (come gara internazionale o come gara nazionale a partecipazione straniera – NEAFP/ENPEA). Nel primo caso, la partecipazione è limitata ai concorrenti e conduttori con licenza CSAI, nel secondo caso è aperta anche ai concorrenti e ai conduttori stranieri. Prima di iscriversi a una gara, è importante accertarsi che questa sia iscritta nel calendario sportivo e sia approvata dalla CSAI e ciò per evitare di partecipare a una gara priva di autorizzazioni e quindi di assistenza legale, assicurativa e tecnico/sportiva (ved. anche la lettera “c” del precedente punto 3). 7 b) Tipologia delle gare Le gare automobilistiche hanno diverse tipologie di svolgimento: velocità in circuito e in salita, rallies, rallies tout terrain, manifestazioni di regolarità, slalom, formula challenge (a inseguimento), gare di velocità su ghiaccio, fuoristrada, trial, accelerazione, gare con vetture ad energie alternative, gare su minimpianti, karting, gymkane, raduni, prove di consumo. Spetta ai conduttori orientarsi nella scelta. c) Verifiche sportive e tecniche Ogni gara, non importa a quale tipologia appartenga, è preceduta: - dalle verifiche sportive, vale a dire dalla verifica dei documenti richiesti ai concorrenti e ai conduttori per l’ammissione alla gara. I concorrenti/conduttori devono presentare la scheda di iscrizione, le licenze e un documento di identità, il certificato di idoneità fisica, l’associazione ACI e la patente di guida (soltanto nel caso di gare in cui è prevista la circolazione su strade pubbliche); - dalle verifiche tecniche preliminari delle vetture con presentazione delle schede di verifica (rilasciate in sede di verifiche sportive), dei passaporti tecnici e delle fiches di omologazione delle vetture. La mancata presentazione alle verifiche ante gara, e quindi la mancata verifica dei documenti sportivi, tecnici e di legge richiesti, comporta la non ammissione alla gara. Alle verifiche sportive e tecniche ante gara, devono essere presenti sia il concorrente sia il conduttore. Al termine di ogni gara, i concorrenti e i conduttori hanno inoltre l’obbligo di portare le vetture in parco chiuso (indicato nel regolamento particolare della gara) e, se richiesto, di sottoporle alle verifiche tecniche finali disposte d’ufficio o su reclamo. La mancata presentazione al parco chiuso e alle verifiche tecniche al termine della gara comporta l’esclusione dalla classifica e l’adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari. Le principali fonti normative: RNS artt ,16 e segg., 61 e segg. Norme Supplementari n. 8 (prescrizioni di sicurezza), n. 9 (verifiche nelle gare), n. 11 (rallies), n. 13 (autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio), nn. 14 e 23 (auto storiche), n. 15 (fuoristrada), n. 16 (velocità in circuito e in salita), n. 18 (slalom), n. 19 (regolarità e manifestazioni non agonistiche), n. 20 (energie alternative), n. 22 (rallies Tout Terrain) e 24 (accelerazione e minimpianti). 8 7. GLI UFFICIALI DI GARA Agli Ufficiali di Gara è affidata la regolarità dello svolgimento delle gare, con compiti e responsabilità ben suddivise in base alle specifiche competenze e alle qualifiche per le quali sono stati abilitati. Sono Ufficiali di Gara i Direttori di Gara, i Commissari Tecnici, i Segretari di Manifestazione, i Verificatori Sportivi e Tecnici, i Commissari di Percorso e i Cronometristi. a) Direttore di gara Il Direttore di Gara è il responsabile dell’organizzazione della gara. Esso ha il compito di dirigerla secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal regolamento particolare e dal programma di gara. Quindi deve attenersi agli orari e alle modalità di svolgimento previsti dal regolamento particolare di gara, garantire l’ordine sul campo di gara o lungo il percorso di gara, accertare che tutti i servizi di gara siano operativi, stabilire gli ordini di partenza, dare le partenze, compilare le classifiche curandone la pubblicazione, ecc. b) Commissari Tecnici I Commissari Tecnici hanno il compito di verificare che le vetture siano conformi ai rispettivi regolamenti tecnici e che i conduttori dispongano dell’abbigliamento di sicurezza. Essi procedono alle verifiche tecniche ante e post gara secondo quanto previsto nel regolamento particolare di gara o richiesto dai Commissari Sportivi. c) Gli altri Ufficiali di gara Il Segretario di manifestazione è il responsabile dell’organizzazione della manifestazione sotto l’aspetto pratico e procedurale e della pubblicazione delle classifiche, delle circolari informative e di tutte le comunicazioni del Direttore di gara o dei Commissari Sportivi. I Verificatori Sportivi e Tecnici hanno il compito di effettuare, rispettivamente, i controlli sportivi ante gara (iscrizioni, licenze sportive, certificati di idoneità fisica e quant’altro) in collaborazione con il Direttore di Gara e il Segretario di Manifestazione e i controlli tecnici ante e post gara in collaborazione e secondo le direttive dei Commissari Tecnici. I Commissari di Percorso hanno il compito di sorvegliare i tratti di strada o di pista loro assegnati, di manovrare le bandiere di segnalazione e di riferire al Direttore di Gara su ogni episodio o incidente che si fosse verificato nel settore di competenza. La loro funzione è di primaria importanza per il controllo costante sulla gara, per l’assistenza ai conduttori in corsa, per la prevenzione degli incidenti e, se questi dovessero accadere, per ridurne al minimo le conseguenze grazie alla tempestività del loro intervento. 9 I Cronometristi hanno la competenza per il rilevamento dei tempi (e dei giri nel caso di gare in circuito chiuso) Nei Rallies è prevista la figura dell’addetto delle relazioni con i concorrenti il cui compito è quello di fornire ai concorrenti informazioni sulla gara (regolamento, programma, orari, verifiche, svolgimento della gara, classifiche e quant’altro) e di svolgere il ruolo di mediazione tra i concorrenti stessi e i Commissari Sportivi. Le principali fonti normative: RNS artt.132 e segg., Norma Supplementare n. 4 (ufficiali di gara), NS 11 Appendice 2°. 8. IL POTERE GIURISDIZIONALE E GLI ORGANI DI DISCIPLINA Soggetti passivi del potere giurisdizionale della CSAI sono tutti i titolari di una licenza sportiva che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva automobilistica. Il potere giurisdizionale è esercitato, nei limiti delle rispettive competenze, dal Collegio dei Commissari Sportivi, dalla Procura Federale, dal Giudice Sportivo, Il potere giurisdizionale è esercitato anche dal Tribunale Nazionale d’Appello che è un organo sovraordinato rispetto agli altri organi giurisdizionali della CSAI a) Collegio dei Commissari Sportivi Il Collegio dei Commissari Sportivi, costituito presso ogni gara da tre Commissari Sportivi designati dalla CSAI. I componenti del Collegio dei Commissari Sportivi non hanno alcuna responsabilità nell’organizzazione della gara, nella quale non possono assumere alcuna funzione esecutiva né sostituirsi ad altri Ufficiali di gara, né avere rapporti gerarchici con l’organizzatore. Essi hanno il duplice compito di controllare che nel corso della gara vengano costantemente e correttamente applicate tutte le disposizioni del Codice (se la gara è internazionale), del RNS e del regolamento particolare di gara e di fungere da giudici di prima istanza per dirimere tutte le controversie che dovessero sorgere durante la gara. Il Collegio dei Commissari Sportivi è competente a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento della gara. Il Collegio agisce d’ufficio o su reclamo. Le sanzioni di competenza sono l’ammonizione, l’ammenda, le penalità in tempo e l’esclusione dalla classifica o dalla gara. Contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi i concorrenti interessati possono presentare ricorso al Tribunale Nazionale d’Appello. 10 . b) Procura Federale La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un sostituto nominati dal Comitato Esecutivo dell’ACI ed ha funzioni sia inquirenti che requirenti innanzi al Giudice Sportivo ed al Tribunale Nazionale d’Appello. La Procura Federale, che può attivarsi su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi, dei titolari di tessera sportiva ACI o d’ufficio, compie indagini preliminari, a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo o provvede all’archiviazione. c) Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo è un organo collegiale, nominato dal Comitato Esecutivo dell’ACI, che ha competenza a sanzionare le violazioni di norme e regolamenti che hanno avuto luogo durante e al di fuori delle manifestazioni sportive. Il Giudice Sportivo è attivato dal Procuratore Federale autonomamente o su richiesta del Collegio dei Commissari Sportivi qualora questi ultimi, avendo adottato la sanzione dell’esclusione, giudicano tale sanzione insufficiente a sanzionare un’infrazione di particolare gravità. Il Giudice Sportivo può ammonire, ammendare, sospendere le licenze e squalificare. Quest’ultima sanzione comporta il divieto di esercitare, a tempo indefinito, qualsiasi attività nell’ambito dello Sport automobilistico e deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo della CSAI. Il Giudice Sportivo decide con decreto sulla base della documentazione ricevuta oppure con sentenza a conclusione di una formale istruttoria con la convocazione delle parti. Contro il decreto gli interessati possono fare opposizione allo stesso Giudice Sportivo. Contro la sentenza gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Nazionale d’Appello c) Tribunale Nazionale d’Appello Il TNA, istituito dall’ACI e nominato dal Comitato Esecutivo dell’ACI, è l’organo di secondo grado che decide sui ricorsi presentati dai licenziati italiani per ogni controversia in materia di Sport automobilistico. Il TNA ha il potere di annullare le decisioni impugnate e di disporre l’aumento o la riduzione delle sanzioni. Le principali fonti normative: RNS artt.150 e segg. 11 9. I COMPORTAMENTI, I DOVERI E I DIRITTI DEI CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI La titolarità della licenza sportiva impegna i concorrenti e i conduttori a conoscere e ad osservare i regolamenti sportivi e tecnici emanati dalla CSAI, ad accettare le conseguenze che possono derivare loro dalla partecipazione alle gare e all’attività sportiva automobilistica in generale e a mantenere in ogni circostanza, nei loro reciproci confronti e nei confronti degli ufficiali di Gara e degli Organizzatori, comportamenti improntati alla massima correttezza ed al rispetto dei seguenti principi: Principio di lealtà Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Divieto di alterazione dei risultati sportivi E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. Principio di non violenza Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell’immagine e della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo o della Federazione. Responsabilità oggettiva I titolari di tessera sportiva ACI sono responsabili dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di tessera sportiva ACI quando questi siano volti a sostenere i tesserati stessi nei rapporti relativi all’esercizio della propria attività sportiva automobilistica. 12 I concorrenti e conduttori devono anche attenersi a tutte le disposizioni e alle segnalazioni degli ufficiali di gara e indossare (i conduttori), in gara, l’abbigliamento di sicurezza e il casco di protezione. a) sanzioni Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’adozione, da parte dei Commissari Sportivi in prima istanza e del Giudice Sportivo in seconda istanza, di provvedimenti disciplinari che possono essere, in relazione alla natura e alla gravità degli addebiti, l’ammonizione, l’ammenda, una penalità in tempo e l’esclusione dalla gara o dalla classifica (Commissari Sportivi) oppure la sospensione temporanea delle licenze (Giudice Sportivo). Se le infrazioni sono di particolare gravità, il Giudice Sportivo può rimettere gli atti al Comitato Esecutivo della CSAI per l’applicazione della sanzione della squalifica che comporta il divieto di esercitare, a tempo indefinito, qualsiasi attività nell’ambito dello Sport automobilistico. Ogni provvedimento disciplinare può essere adottato soltanto a seguito di inchiesta. I provvedimenti dell’esclusione dalla gara o dalla classifica, della sospensione delle licenze o della squalifica richiedono, oltre all’inchiesta, anche la convocazione dell’interessato per consentirgli di presentare personalmente la propria difesa. Il concorrente e il conduttore hanno responsabilità comune nella violazione di norme e regolamenti. b) Reclami Le violazioni comportamentali e regolamentari dei concorrenti e dei conduttori possono essere fatte rilevare anche da un concorrente che ha il diritto, in questo caso, di presentare un reclamo. Oltre che per denunciare un comportamento scorretto, offensivo o minaccioso, il reclamo è uno strumento molto importante a disposizione dei concorrenti per far valere le proprie ragioni contro la validità di una iscrizione, contro l’ammissione alla gara di un concorrente o di una vettura, contro la non conformità di una vettura, contro le classifiche, contro una decisione presa a loro sfavore dalla direzione di gara. I reclami devono essere presentati in forma scritta, sottoscritti dal concorrente e accompagnati da un deposito cauzionale e consegnati al Direttore di Gara o, in sua assenza, a uno dei Commissari Sportivi. La decisione sui reclami è di esclusiva competenza dei Commissari Sportivi (Collegio) che sul campo di gara esercitano la funzione di giudici di prima istanza. 13 c) Appelli Contro le decisioni dei Commissari Sportivi prese a loro sfavore o contro le sanzioni decretate a loro carico o a carico dei propri conduttori da parte dei Commissari Sportivi o del Giudice Sportivo o della CSAI, i concorrenti possono ricorrere al Tribunale Nazionale d’Appello (TNA). I ricorsi in appello devono essere preavvisati, in sede di gara, ai Commissari Sportivi e spediti o consegnati alla Segreteria del TNA con la seguente procedura e nei seguenti termini rispetto alla notifica del provvedimento contro il quale si ricorre: entro due giorni il preavviso con il contestuale versamento del deposito cauzionale, nei cinque giorni successivi al preavviso le motivazioni. d) Albo ufficiale di gara Tutte le comunicazioni relative alla gara (variazioni di programma, modifiche, precisazioni, classifiche, decisioni, ecc.) sono pubblicate nell’Albo ufficiale di gara. Tutte le comunicazioni e le decisioni (ivi comprese quelle dei Commissari Sportivi) pubblicate nell’Albo ufficiale di gara hanno valore di notifica alle parti ad ogni effetto, anche se le parti interessate sono assenti o irreperibili. I concorrenti devono quindi farsi carico, prima di lasciare la sede di gara, di consultare l’Albo ufficiale di Gara. Le principali fonti normative: RNS artt. 171 e segg., 180 e segg. e Norma Supplementare n. 12 (disciplina e limiti delle penalità). 10. LE BANDIERE DI SEGNALAZIONE Per la sorveglianza del percorso e per comunicare con i conduttori in gara, il Direttore di Gara e i Commissari di Percorso ricorrono all’uso delle seguenti bandiere di segnalazione: - bandiere usate sulla linea di partenza/arrivo: bandiera nazionale, bandiera a scacchi bianchi e neri, bandiera rossa, bandiera nera, bandiera nera con disco arancione, bandiera nera e bianca divisa in diagonali; - bandiere usate lungo il percorso di gara: bandiera rossa, bandiera gialla, bandiera gialla con righe rosse, bandiera blu, bandiera bianca, bandiera verde. Le bandiere di segnalazione sono utilizzate in tutte le gare, ma soprattutto nelle gare in circuito. Nelle gare che si svolgono su percorsi stradali sono utilizzati, oltre alle bandiere per segnalare soprattutto eventuali situazioni di pericolo, anche specifici cartelli per segnalare i diversi controlli lungo il percorso. In allegato sono riprodotti a colori sia i cartelli utilizzati nei Rallies, sia le bandiere. La bandiera nazionale (tricolore) è usata dal Direttore di Gara o da un altro Ufficiale di gara che assume la funzione di Starter per dare la partenza delle gare. Il segnale di partenza è dato alzando e poi abbassando la bandiera. 14 La bandiera a scacchi bianchi e neri è usata, agitata, per segnalare la fine della gara. La bandiera rossa è usata, agitata, dal Direttore di Gara per segnalare l’interruzione della gara. Simultaneamente è esposta anche preso tutte le postazioni dei Commissari di Percorso. La bandiera rossa è utilizzata anche per chiudere un percorso di gara. La bandiera nera è sempre accompagnata da un cartello che riporta il numero di gara del conduttore al quale la segnalazione è rivolta. Con la bandiera, esposta immobile, viene ordinato al conduttore di rientrare ai box. La decisione di esporre la bandiera nera spetta ai Commissari Sportivi. La bandiera nera con disco arancione è sempre accompagnata da un cartello che riporta il numero di gara del conduttore al quale la segnalazione è rivolta. La bandiera, esposta immobile, segnala al conduttore interessato che la sua vettura ha dei problemi meccanici che potrebbero costituire pericolo per se stesso e per gli altri conduttori e per ordinargli di rientrare ai box per risolvere tali problemi. La bandiera nera e bianca divisa in diagonali è sempre accompagnata da un cartello che riporta il numero di gara del conduttore al quale la segnalazione è rivolta. La bandiera è esposta immobile una sola volta e costituisce un avvertimento: indica al conduttore interessato che è stato segnalato per un comportamento non sportivo. La bandiera gialla segnala ai conduttori un pericolo in pista invitandoli a rallentare, a non sorpassare e a essere pronti a cambiare direzione. La bandiera gialla è sempre esposta agitata. Se le bandiere agitate contemporaneamente sono due, la segnalazione indica che la pista è parzialmente o totalmente ostruita. La bandiera gialla con righe rosse è usata per segnalare un deterioramento dell’aderenza dell’asfalto dovuto alla presenza di olio o di acqua. La bandiera è esposta per la durata di almeno 4 giri o fino a ce la superficie della pista ritorni alla normalità. La bandiera blu è usata immobile oppure agitata. Quando è immobile segnala a un conduttore che una o più vetture si stanno avvicinando. Quando è agitata segnala a un conduttore che sta per essere sorpassato e che lo stesso deve facilitare il sorpasso. La bandiera bianca è utilizzata agitata per indicare ai conduttori che in pista è presente un veicolo molto più lento. 15 La bandiera verde è usata normalmente dopo l’esposizione delle bandiere gialle, gialle con righe rosse e bianche per indicare che la pista è libera. Nelle gare in circuito è prevista una speciale penalità in tempo definita “stop and go” che consiste nell’obbligo, per i conduttori sanzionati, di rientrare nella corsia box, di fermare la vettura dove è loro indicato dall’Ufficiale di Gara incaricato e di ripartire non appena lo stesso Ufficiale di Gara ne darà l’autorizzazione. La penalità è segnalata mediante l’esposizione di un cartello “stop and go” accompagnato dal numero di gara del conduttore cui la segnalazione è rivolta. Le fonti normative:Allegato H al Codice Sportivo Internazionale - Norma Supplementare n. 16 (gare di velocità in circuito e salita Cap. 3°), RNS, art. 165 °°°°°°°°°° 16