corso per il rilascio della prima licenza di conduttore - Csai

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corso per il rilascio della prima licenza di conduttore - Csai
2006
ACI – CSAI
COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA
CORSO PER IL RILASCIO
DELLA PRIMA LICENZA DI CONDUTTORE
Ad uso degli Automobile Club
Premessa
Il corso è rivolto a chi vuole iniziare l’attività sportiva automobilistica e, quindi, a
chi richiede per la prima volta una licenza nazionale di conduttore auto.
Il corso ha lo scopo di illustrare brevemente l’organizzazione sportiva
automobilistica e di fornire le conoscenze di base per una partecipazione alle
gare corretta e informata.
Saranno trattati sinteticamente gli argomenti relativi all’ordinamento sportivo, ai
regolamenti, alle licenze, alle vetture, alle gare, agli Ufficiali di Gara, agli
organismi giurisdizionali, al significato delle bandiere di segnalazione e ai
comportamenti, diritti e doveri dei conduttori. Per il loro approfondimento, si
rinvia al Codice Sportivo Internazionale (e suoi Allegati) e al Regolamento
Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari) pubblicati, ogni anno,
rispettivamente, sull’Annuario della FIA e sull’Annuario della CSAI (reperibili
anche nel portale CSAI www.csai.aci.it).
Sono esentati dal frequentare il corso i conduttori Karting e coloro che
richiedono una tessera club.
1. IL POTERE SPORTIVO
Il potere sportivo, proprio di una Federazione Sportiva, è la facoltà di
regolamentare uno Sport, di stabilirne gli ordinamenti, di presiedere alla sua
organizzazione, di esercitare i poteri disciplinari su tutti coloro che lo praticano e
di dirimere le controversie che dovessero sorgere nell’esercizio dell’attività
sportiva.
In campo internazionale, il potere sportivo è detenuto dalla Federazione
Internazionale dell’Automobile (FIA), con sede legale a Parigi e sede
amministrativa a Ginevra.
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In Italia il potere sportivo è detenuto, per riconoscimento da parte della FIA e
del CONI e per legge, dall’Automobile Club d’Italia (ACI) che lo esercita
attraverso la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), con sede a
Roma, alla quale lo ha delegato.
La CSAI rappresenta pertanto l’Autorità Sportiva Nazionale.
2. L’ORDINAMENTO SPORTIVO
La CSAI esplica la propria attività avvalendosi di organismi centrali, periferici,
giurisdizionali e tecnico/consultivi.
Spetta al Consiglio Generale dell’ACI definire, su proposta del Consiglio
Sportivo Nazionale, le politiche Sportive automobilistiche nazionali e gli atti di
indirizzo dell’attività della CSAI.
La CSAI, attraverso i propri Organismi, ciascuno per la parte di competenza,
rappresenta lo Sport automobilistico nazionale presso gli organismi
internazionali e nazionali, studia e realizza le iniziative atte a promuovere e
incrementare l’attività sportiva, assiste i licenziati sportivi, studia e approva i
regolamenti sportivi e tecnici nazionali, approva il calendario delle gare,
istituisce i campionati nazionali designandone le gare valevoli e proclamandone
i vincitori, rilascia le licenze sportive, approva i percorsi di gara, rilascia il
permesso di organizzazione delle gare, esercita il controllo tecnico/sportivo
delle gare, omologa i risultati di gara, esercita la giustizia sportiva, ecc.
a) Organismi di gestione centrali
Gli organismi di gestione centrali sono il Consiglio Sportivo Nazionale
Comitato Esecutivo e il Presidente.
il
Il Consiglio Sportivo Nazionale (CSN) è composto dal Presidente della CSAI
che lo presiede, da sei Delegati Regionali della CSAI, da sei Presidenti di
Automobile Club, da otto conduttori, da due rappresentanti degli Ufficiali di
Gara, da un rappresentante delle Scuderie automobilistiche e da un
rappresentante della Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti
Speciali (FISAPS).
Il Comitato Esecutivo (CE) è composto dal Presidente della CSAI che lo
presiede, da due Delegati Regionali CSAI, da due Presidenti di Automobile
Club e da due conduttori.
Il Presidente ha la rappresentanza generale della CSAI.
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b) Organismi di gestione territoriali
Gli organismi di gestione territoriali sono le Delegazione Regionali della CSAI e
le Delegazioni Provinciali e locali.
I Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club rappresentano la CSAI nel
territorio di competenza e sono eletti ogni quattro anni dai licenziati sportivi.
I Delegati Regionali rappresentano la CSAI nella regione coordinando l’attività
dei Delegati Provinciali e locali dai quali sono eletti ogni quattro anni.
c) Organismi di giustizia sportiva
Sono organismi di giustizia sportiva il Collegio dei Commissari Sportivi, il
Giudice Sportivo e la Procura Federale ai quali va aggiunto il Tribunale
Nazionale d’Appello, nominato dall’ACI, che è organo di secondo grado
competente a dirimere ogni controversia in materia di sport automobilistico
nazionale
d) Organismi tecnici e consultivi
Gli organismi tecnici e consultivi sono la Consulta Nazionale e le Consulte
Regionali per lo sport automobilistico, la Sottocommissione Consultiva
Interdisciplinare e le Sotto/Commissioni (S/C).
Le Sotto/Commissioni, istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI,
rappresentano la struttura portante di gran parte dell’attività della CSAI; ogni
settore di attività è infatti presieduto da una S/C (velocità, rallies, auto storiche,
slalom, ecc.).
3. I REGOLAMENTI
La funzione tipica della CSAI, come quella di una qualsiasi altra Federazione
Sportiva, è quella di emanare regolamenti e codici di comportamento la cui
conoscenza e osservanza è obbligatoria per chi, a qualsiasi titolo, partecipa
all’attività sportiva automobilistica.
a) Codice Sportivo Internazionale
La fonte di tutti regolamenti è il Codice Sportivo Internazionale (Codice)
emanato dalla FIA ed integrato da Allegati che disciplinano, nel dettaglio, i vari
settori di attività. Di particolare importanza sono l’Allegato “H” che ha per
oggetto la normativa relativa alle segnalazioni e alla sorveglianza dei percorsi di
gara e l’Allegato “J” che ha per oggetto i regolamenti tecnici delle vetture.
Il Codice trova applicazione nelle gare internazionali.
I regolamenti nazionali emanati dalle Autorità Sportive di ogni Paese (nel nostro
caso dalla CSAI) non devono contenere disposizioni contrarie a quelle del
Codice.
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b) Regolamento Nazionale Sportivo
I regolamenti da seguire per lo svolgimento e la partecipazione alle gare
nazionali italiane sono costituiti dal Regolamento Nazionale Sportivo (RNS) e
dalle sue Norme Supplementari (NS) alla cui emanazione provvede la CSAI.
Il RNS contiene i principi generali dello sport automobilistico, Le NS disciplinano
invece, nel dettaglio, i campionati, le licenze, l’iscrizione alle gare, le
assicurazioni, gli ufficiali di gara, le iscrizioni delle gare a calendario, il controllo
medico, la sicurezza (vetture, conduttori, percorsi, spettatori), i regolamenti
tecnici nazionali, il controllo tecnico e sportivo delle gare, l’attività
giurisdizionale, i vari settori di attività (velocità in circuito e salita, rallies,
regolarità, slalom, fuoristrada, karting, velocità su terra, ecc.).
Il RNS e le sue NS sono pubblicati ogni anno nell’Annuario CSAI che è
distribuito gratuitamente a ogni licenziato (esclusi i titolari di tessere club)
attraverso gli Automobile Club presso i quali gli interessati hanno richiesto la
licenza. Le modifiche nel corso dell’anno e le interpretazioni ufficiali delle varie
disposizioni regolamentari, così come ogni altra comunicazione della CSAI,
sono pubblicate sul portale ufficiale della CSAI (www.csai.aci.it) e sul Notiziario
CSAI pubblicato sul settimanale Auto Oggi.
c) Regolamento particolare di Gara.
Il regolamento particolare (RPG) contiene il programma e tutte le informazioni e
le condizioni di partecipazione e di svolgimento di una gara.
Il RPG, che è predisposto per ogni gara dagli organizzatori e approvato dalla
CSAI, è il contratto con il quale i concorrenti si impegnano a partecipare alla
gara con i propri conduttori e le proprie vetture e gli organizzatori ad
organizzarla in conformità ai regolamenti e alle disposizioni della CSAI.
Prima di iscriversi, e quindi di partecipare a una gara, ogni
concorrente/conduttore deve accertarsi che la gara sia stata iscritta nel
Calendario sportivo e sia stata approvata dalla CSAI. L’accertamento deve
essere fatto richiedendo all’organizzatore una copia del RP che deve riportare
la data e il numero di approvazione della CSAI.
4. LE LICENZE SPORTIVE
Per partecipare all’attività sportiva automobilistica, non importa a quale titolo
(concorrente, conduttore, ufficiale di gara, organizzatore, scuderia, ecc.), è
richiesta la titolarità di una licenza sportiva rilasciata dalla CSAI.
In questa sede è opportuno dare alcune nozioni soltanto sulle licenze di
concorrente e di conduttore.
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a) Licenze di concorrente e di conduttore
Lo Sport automobilistico è caratterizzato dalla separazione della figura di chi
firma l’iscrizione alla gara (concorrente) da quella di chi invece materialmente
guida la vettura (pilota o, più correttamente, conduttore). Al concorrente e al
conduttore sono rilasciate due distinte licenze.
Il concorrente può essere una persona fisica o una persona giuridica (scuderia,
associazione sportiva, costruttore, ecc.), il conduttore è sempre una persona
fisica.
Le due figure di concorrente e di conduttore possono coesistere nella stessa
persona fisica quando il conduttore è il concorrente di se stesso, quando, cioè,
una persona iscrive se stesso e la propria vettura a una gara. In questo caso le
due licenze sono unificate in una sola licenza di concorrente/conduttore. La
maggior parte dei partecipanti alle gare è allo stesso tempo concorrente e
conduttore.
Le licenze di conduttore possono essere nazionali o internazionali.
b) Licenze nazionali di conduttore
Le licenze nazionali sono rilasciate a chi richiede una licenza di conduttore per
la prima volta. Attualmente sono distinte nelle categorie “C” Nazionale, “D” e
“regolarità”.
Le licenze “C” Nazionali consentono di partecipare a tutte le gare, salvo alcune
limitazioni in relazione alle prestazioni delle vetture.
Le licenze “D” consentono di partecipare soltanto alle gare slalom, fuoristrada,
autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio, ad energie alternative,
accelerazione, regolarità e manifestazioni non agonistiche).
Le licenze “Regolarità” consentono di partecipare soltanto alle manifestazioni di
regolarità, accelerazione, ad energie alternative e a manifestazioni non
agonistiche
Le licenze nazionali hanno validità soltanto nelle gare nazionali e internazionali
che si svolgono in Italia. Consentono di partecipare anche alle gare che si
svolgono nei Paesi della Comunità Europea, purché iscritte nel calendario FIA
delle gare nazionali a partecipazione straniera autorizzata (NEAFP/ENPEA).
c) Licenze internazionali di conduttore
Le licenze internazionali sono suddivise in tre categorie (in ordine crescente C,
B e A) e sono rilasciate, su richiesta, in base ai risultati di gara man mano
ottenuti. In particolare, per passare da una licenza “D” o “C” Nazionale” alla
licenza “C” Internazionale devono passare almeno 12 mesi e il conduttore
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interessato deve aver partecipato, in questo periodo, classificandosi, in almeno
cinque gare, escluse quelle di regolarità e non agonistiche.
Le licenze internazionali consentono di partecipare sia alle gare nazionali e
internazionali che si svolgono in Italia, sia alle gare internazionali che si
svolgono all’estero.
Per consentire di partecipare alle gare internazionali all’estero la CSAI rilascia,
insieme alla licenza, una specifica autorizzazione. Tale autorizzazione non è
richiesta per partecipare alle gare nazionali a partecipazione straniera
(NEAFP/ENPEA) e internazionali che si svolgono nei Paesi della Comunità
Europea. E’ invece richiesta per partecipare alle gare internazionali che si
svolgono nei Paesi non comunitari.
d) Assicurazioni
A tutte le licenze di conduttore è abbinata una assicurazione infortuni.
Con l’iscrizione alle gare, i conduttori sono inoltre assicurati, a cura
dell’organizzatore, per la responsabilità civile verso terzi e per i danni tra
conduttori (quest’ultima assicurazione, il cui premio è a carico dei concorrenti
interessati, non è operante per tutte le vetture).
Le principali fonti normative: RNS artt. 108 e segg. e Norma Supplementare n. 3.
5. LE VETTURE
Tutte le vetture che prendono parte a una gara automobilistica devono essere
conformi al regolamento tecnico del gruppo, della formula o della specialità alla
quale appartengono. Ad esclusione di quelle di regolarità e non agonistiche in
genere, in tutte le gare e per ogni vettura devono essere presentati, pena la non
ammissione, il passaporto tecnico, la fiche di omologazione se si tratta di
vetture omologate o la fiche di identità se si tratta di vetture storiche (tutti questi
documenti devono essere richiesti alla CSAI).
Le vetture che partecipano alle gare automobilistiche possono essere distinte
nelle seguenti grandi categorie:
- vetture con omologazione internazionale (FIA) o nazionale (CSAI). Si tratta in
particolare delle vetture Turismo (Gruppo A), Produzione di serie (Gruppo N),
Tout Terrain e Fuoristrada. I Gruppi A ed N trovano impiego soprattutto nelle
gare di velocità e nei rallies, le vetture Tout Terrain e Fuoristrada soltanto nelle
gare di queste specialità.
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- Vetture di formula (F.1, F.3000, F.3, F.Junior, F. Azzurra, ecc.) e le vetture
Sport e Prototipi. Queste vetture devono essere conformi ai rispettivi
regolamenti tecnici e trovano impiego soltanto nelle gare di velocità in circuito.
Le vetture Sport e Prototipi sono ammesse anche alle gare in salita.
- Vetture di scaduta omologazione.
produzione o in omologazione e che
tipologie di gara (ad esempio i rallies
rispettare il regolamento tecnico
omologazione.
Si tratta di vetture che non sono più in
trovano impiego nelle gare club e in altre
nazionali e i rallies sprint) con il vincolo di
vigente all’epoca della loro decaduta
- Vetture Formula Start. Si tratta di vetture strettamente stradali, sulle quali sono
consentite solo modifiche tecniche molto limitate.
Possono partecipare ad alcuni rallies e ad alcune gare di velocità in circuito,
oltechè alle gare di velocità in salita, slalom, formula challenge, velocità su
minimpianti e accelerazione.
- Vetture storiche. Si tratta di vetture che devono essere conformi a un loro
specifico regolamento tecnico e che trovano impiego nelle gare di velocità,
rallies e regolarità loro riservate.
- Vetture ad energie alternative, slalom, autocross, formula challenge, velocità
su ghiaccio, e accelerazione. Si tratta di vetture che devono essere conformi a
un loro specifico regolamento tecnico e che trovano impiego soltanto
nell’ambito delle gare della loro specialità.
Le principali fonti normative: Allegato J al Codice Sportivo Internazionale, Norme
Supplementari n. 10, n. 13 (autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio), nn. 14
e 23 (auto storiche), n. 15 (fuoristrada), n. 18 (slalom), n. 20 (energie alternative), n. 22
(rallies Tout Terrain) e 24 (accelerazione e formula start).
6. LE GARE
a) Calendario Sportivo
Le gare devono essere iscritte nel calendario sportivo nazionale o in quello
internazionale (come gara internazionale o come gara nazionale a
partecipazione straniera – NEAFP/ENPEA). Nel primo caso, la partecipazione è
limitata ai concorrenti e conduttori con licenza CSAI, nel secondo caso è aperta
anche ai concorrenti e ai conduttori stranieri.
Prima di iscriversi a una gara, è importante accertarsi che questa sia iscritta nel
calendario sportivo e sia approvata dalla CSAI e ciò per evitare di partecipare a
una gara priva di autorizzazioni e quindi di assistenza legale, assicurativa e
tecnico/sportiva (ved. anche la lettera “c” del precedente punto 3).
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b) Tipologia delle gare
Le gare automobilistiche hanno diverse tipologie di svolgimento: velocità in
circuito e in salita, rallies, rallies tout terrain, manifestazioni di regolarità, slalom,
formula challenge (a inseguimento), gare di velocità su ghiaccio, fuoristrada,
trial, accelerazione, gare con vetture ad energie alternative, gare su
minimpianti, karting, gymkane, raduni, prove di consumo. Spetta ai conduttori
orientarsi nella scelta.
c) Verifiche sportive e tecniche
Ogni gara, non importa a quale tipologia appartenga, è preceduta:
- dalle verifiche sportive, vale a dire dalla verifica dei documenti richiesti ai
concorrenti e ai conduttori per l’ammissione alla gara. I concorrenti/conduttori
devono presentare la scheda di iscrizione, le licenze e un documento di identità,
il certificato di idoneità fisica, l’associazione ACI e la patente di guida (soltanto
nel caso di gare in cui è prevista la circolazione su strade pubbliche);
- dalle verifiche tecniche preliminari delle vetture con presentazione delle
schede di verifica (rilasciate in sede di verifiche sportive), dei passaporti tecnici
e delle fiches di omologazione delle vetture.
La mancata presentazione alle verifiche ante gara, e quindi la mancata verifica
dei documenti sportivi, tecnici e di legge richiesti, comporta la non ammissione
alla gara.
Alle verifiche sportive e tecniche ante gara, devono essere presenti sia il
concorrente sia il conduttore.
Al termine di ogni gara, i concorrenti e i conduttori hanno inoltre l’obbligo di
portare le vetture in parco chiuso (indicato nel regolamento particolare della
gara) e, se richiesto, di sottoporle alle verifiche tecniche finali disposte d’ufficio
o su reclamo.
La mancata presentazione al parco chiuso e alle verifiche tecniche al termine
della gara comporta l’esclusione dalla classifica e l’adozione di ulteriori
provvedimenti disciplinari.
Le principali fonti normative: RNS artt ,16 e segg., 61 e segg. Norme Supplementari
n. 8 (prescrizioni di sicurezza), n. 9 (verifiche nelle gare), n. 11 (rallies), n. 13
(autocross, formula challenge, velocità su ghiaccio), nn. 14 e 23 (auto storiche), n. 15
(fuoristrada), n. 16 (velocità in circuito e in salita), n. 18 (slalom), n. 19 (regolarità e
manifestazioni non agonistiche), n. 20 (energie alternative), n. 22 (rallies Tout Terrain)
e 24 (accelerazione e minimpianti).
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7. GLI UFFICIALI DI GARA
Agli Ufficiali di Gara è affidata la regolarità dello svolgimento delle gare, con
compiti e responsabilità ben suddivise in base alle specifiche competenze e alle
qualifiche per le quali sono stati abilitati.
Sono Ufficiali di Gara i Direttori di Gara, i Commissari Tecnici, i Segretari di
Manifestazione, i Verificatori Sportivi e Tecnici, i Commissari di Percorso e i
Cronometristi.
a) Direttore di gara
Il Direttore di Gara è il responsabile dell’organizzazione della gara. Esso ha il
compito di dirigerla secondo le disposizioni e nei limiti previsti dal regolamento
particolare e dal programma di gara. Quindi deve attenersi agli orari e alle
modalità di svolgimento previsti dal regolamento particolare di gara, garantire
l’ordine sul campo di gara o lungo il percorso di gara, accertare che tutti i servizi
di gara siano operativi, stabilire gli ordini di partenza, dare le partenze,
compilare le classifiche curandone la pubblicazione, ecc.
b) Commissari Tecnici
I Commissari Tecnici hanno il compito di verificare che le vetture siano conformi
ai rispettivi regolamenti tecnici e che i conduttori dispongano dell’abbigliamento
di sicurezza. Essi procedono alle verifiche tecniche ante e post gara secondo
quanto previsto nel regolamento particolare di gara o richiesto dai Commissari
Sportivi.
c) Gli altri Ufficiali di gara
Il Segretario di manifestazione è il responsabile dell’organizzazione della
manifestazione sotto l’aspetto pratico e procedurale e della pubblicazione delle
classifiche, delle circolari informative e di tutte le comunicazioni del Direttore di
gara o dei Commissari Sportivi.
I Verificatori Sportivi e Tecnici hanno il compito di effettuare, rispettivamente, i
controlli sportivi ante gara (iscrizioni, licenze sportive, certificati di idoneità fisica
e quant’altro) in collaborazione con il Direttore di Gara e il Segretario di
Manifestazione e i controlli tecnici ante e post gara in collaborazione e secondo
le direttive dei Commissari Tecnici.
I Commissari di Percorso hanno il compito di sorvegliare i tratti di strada o di
pista loro assegnati, di manovrare le bandiere di segnalazione e di riferire al
Direttore di Gara su ogni episodio o incidente che si fosse verificato nel settore
di competenza. La loro funzione è di primaria importanza per il controllo
costante sulla gara, per l’assistenza ai conduttori in corsa, per la prevenzione
degli incidenti e, se questi dovessero accadere, per ridurne al minimo le
conseguenze grazie alla tempestività del loro intervento.
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I Cronometristi hanno la competenza per il rilevamento dei tempi (e dei giri nel
caso di gare in circuito chiuso)
Nei Rallies è prevista la figura dell’addetto delle relazioni con i concorrenti il cui
compito è quello di fornire ai concorrenti informazioni sulla gara (regolamento,
programma, orari, verifiche, svolgimento della gara, classifiche e quant’altro) e
di svolgere il ruolo di mediazione tra i concorrenti stessi e i Commissari Sportivi.
Le principali fonti normative: RNS artt.132 e segg., Norma Supplementare n. 4
(ufficiali di gara), NS 11 Appendice 2°.
8. IL POTERE GIURISDIZIONALE E GLI ORGANI DI DISCIPLINA
Soggetti passivi del potere giurisdizionale della CSAI sono tutti i titolari di una
licenza sportiva che a qualsiasi titolo partecipano all’attività sportiva
automobilistica.
Il potere giurisdizionale è esercitato, nei limiti delle rispettive competenze, dal
Collegio dei Commissari Sportivi, dalla Procura Federale, dal Giudice Sportivo,
Il potere giurisdizionale è esercitato anche dal Tribunale Nazionale d’Appello
che è un organo sovraordinato rispetto agli altri organi giurisdizionali della CSAI
a) Collegio dei Commissari Sportivi
Il Collegio dei Commissari Sportivi, costituito presso ogni gara da tre
Commissari Sportivi designati dalla CSAI.
I componenti del
Collegio dei Commissari Sportivi non hanno alcuna
responsabilità nell’organizzazione della gara, nella quale non possono
assumere alcuna funzione esecutiva né sostituirsi ad altri Ufficiali di gara, né
avere rapporti gerarchici con l’organizzatore.
Essi hanno il duplice compito di controllare che nel corso della gara vengano
costantemente e correttamente applicate tutte le disposizioni del Codice (se la
gara è internazionale), del RNS e del regolamento particolare di gara e di
fungere da giudici di prima istanza per dirimere tutte le controversie che
dovessero sorgere durante la gara.
Il Collegio dei Commissari Sportivi è competente a giudicare le violazioni di
norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento della gara. Il Collegio
agisce d’ufficio o su reclamo. Le sanzioni di competenza sono l’ammonizione,
l’ammenda, le penalità in tempo e l’esclusione dalla classifica o dalla gara.
Contro le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi i concorrenti interessati
possono presentare ricorso al Tribunale Nazionale d’Appello.
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b) Procura Federale
La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un sostituto
nominati dal Comitato Esecutivo dell’ACI ed ha funzioni sia inquirenti che
requirenti innanzi al Giudice Sportivo ed al Tribunale Nazionale d’Appello.
La Procura Federale, che può attivarsi su segnalazione dei Collegi dei
Commissari Sportivi, dei titolari di tessera sportiva ACI o d’ufficio, compie
indagini preliminari, a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice
Sportivo o provvede all’archiviazione.
c) Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo è un organo collegiale, nominato dal Comitato Esecutivo
dell’ACI, che ha competenza a sanzionare le violazioni di norme e regolamenti
che hanno avuto luogo durante e al di fuori delle manifestazioni sportive.
Il Giudice Sportivo è attivato dal Procuratore Federale autonomamente o su
richiesta del Collegio dei Commissari Sportivi qualora questi ultimi, avendo
adottato la sanzione dell’esclusione, giudicano tale sanzione insufficiente a
sanzionare un’infrazione di particolare gravità.
Il Giudice Sportivo può ammonire, ammendare, sospendere le licenze e
squalificare. Quest’ultima sanzione comporta il divieto di esercitare, a tempo
indefinito, qualsiasi attività nell’ambito dello Sport automobilistico e deve essere
ratificata dal Comitato Esecutivo della CSAI.
Il Giudice Sportivo decide con decreto sulla base della documentazione ricevuta
oppure con sentenza a conclusione di una formale istruttoria con la
convocazione delle parti.
Contro il decreto gli interessati possono fare opposizione allo stesso Giudice
Sportivo. Contro la sentenza gli interessati possono presentare ricorso al
Tribunale Nazionale d’Appello
c) Tribunale Nazionale d’Appello
Il TNA, istituito dall’ACI e nominato dal Comitato Esecutivo dell’ACI, è l’organo
di secondo grado che decide sui ricorsi presentati dai licenziati italiani per ogni
controversia in materia di Sport automobilistico.
Il TNA ha il potere di annullare le decisioni impugnate e di disporre l’aumento o
la riduzione delle sanzioni.
Le principali fonti normative: RNS artt.150 e segg.
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9. I COMPORTAMENTI, I DOVERI E I DIRITTI DEI CONCORRENTI E DEI
CONDUTTORI
La titolarità della licenza sportiva impegna i concorrenti e i conduttori a
conoscere e ad osservare i regolamenti sportivi e tecnici emanati dalla CSAI, ad
accettare le conseguenze che possono derivare loro dalla partecipazione alle
gare e all’attività sportiva automobilistica in generale e a mantenere in ogni
circostanza, nei loro reciproci confronti e nei confronti degli ufficiali di Gara e
degli Organizzatori, comportamenti improntati alla massima correttezza ed al
rispetto dei seguenti principi:
Principio di lealtà
Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi
di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva.
Divieto di alterazione dei risultati sportivi
E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con
qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il
risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle
gare stesse.
Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute
E’ fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere
comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina
antidoping in vigore.
Principio di non violenza
Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta
intenzionalmente diretta a ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in
occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.
Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente
giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell’immagine e della dignità personale
di altri soggetti o di organismi operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo o
della Federazione.
Responsabilità oggettiva
I titolari di tessera sportiva ACI sono responsabili dei comportamenti posti in
essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di tessera sportiva ACI quando questi siano volti a sostenere i tesserati stessi nei rapporti relativi
all’esercizio della propria attività sportiva automobilistica.
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I concorrenti e conduttori devono anche attenersi a tutte le disposizioni e alle
segnalazioni degli ufficiali di gara e indossare (i conduttori), in gara,
l’abbigliamento di sicurezza e il casco di protezione.
a) sanzioni
Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’adozione, da parte dei
Commissari Sportivi in prima istanza e del Giudice Sportivo in seconda istanza,
di provvedimenti disciplinari che possono essere, in relazione alla natura e alla
gravità degli addebiti, l’ammonizione, l’ammenda, una penalità in tempo e
l’esclusione dalla gara o dalla classifica (Commissari Sportivi) oppure la
sospensione temporanea delle licenze (Giudice Sportivo). Se le infrazioni sono
di particolare gravità, il Giudice Sportivo può rimettere gli atti al Comitato
Esecutivo della CSAI per l’applicazione della sanzione della squalifica che
comporta il divieto di esercitare, a tempo indefinito, qualsiasi attività nell’ambito
dello Sport automobilistico.
Ogni provvedimento disciplinare può essere adottato soltanto a seguito di
inchiesta. I provvedimenti dell’esclusione dalla gara o dalla classifica, della
sospensione delle licenze o della squalifica richiedono, oltre all’inchiesta, anche
la convocazione dell’interessato per consentirgli di presentare personalmente la
propria difesa.
Il concorrente e il conduttore hanno responsabilità comune nella violazione di
norme e regolamenti.
b) Reclami
Le violazioni comportamentali e regolamentari dei concorrenti e dei conduttori
possono essere fatte rilevare anche da un concorrente che ha il diritto, in
questo caso, di presentare un reclamo.
Oltre che per denunciare un comportamento scorretto, offensivo o minaccioso,
il reclamo è uno strumento molto importante a disposizione dei concorrenti per
far valere le proprie ragioni contro la validità di una iscrizione, contro
l’ammissione alla gara di un concorrente o di una vettura, contro la non
conformità di una vettura, contro le classifiche, contro una decisione presa a
loro sfavore dalla direzione di gara.
I reclami devono essere presentati in forma scritta, sottoscritti dal concorrente e
accompagnati da un deposito cauzionale e consegnati al Direttore di Gara o, in
sua assenza, a uno dei Commissari Sportivi.
La decisione sui reclami è di esclusiva competenza dei Commissari Sportivi
(Collegio) che sul campo di gara esercitano la funzione di giudici di prima
istanza.
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c) Appelli
Contro le decisioni dei Commissari Sportivi prese a loro sfavore o contro le
sanzioni decretate a loro carico o a carico dei propri conduttori da parte dei
Commissari Sportivi o del Giudice Sportivo o della CSAI, i concorrenti possono
ricorrere al Tribunale Nazionale d’Appello (TNA).
I ricorsi in appello devono essere preavvisati, in sede di gara, ai Commissari
Sportivi e spediti o consegnati alla Segreteria del TNA con la seguente
procedura e nei seguenti termini rispetto alla notifica del provvedimento contro il
quale si ricorre: entro due giorni il preavviso con il contestuale versamento del
deposito cauzionale, nei cinque giorni successivi al preavviso le motivazioni.
d) Albo ufficiale di gara
Tutte le comunicazioni relative alla gara (variazioni di programma, modifiche,
precisazioni, classifiche, decisioni, ecc.) sono pubblicate nell’Albo ufficiale di
gara.
Tutte le comunicazioni e le decisioni (ivi comprese quelle dei Commissari
Sportivi) pubblicate nell’Albo ufficiale di gara hanno valore di notifica alle parti
ad ogni effetto, anche se le parti interessate sono assenti o irreperibili.
I concorrenti devono quindi farsi carico, prima di lasciare la sede di gara, di
consultare l’Albo ufficiale di Gara.
Le principali fonti normative: RNS artt. 171 e segg., 180 e segg. e Norma
Supplementare n. 12 (disciplina e limiti delle penalità).
10. LE BANDIERE DI SEGNALAZIONE
Per la sorveglianza del percorso e per comunicare con i conduttori in gara, il
Direttore di Gara e i Commissari di Percorso ricorrono all’uso delle seguenti
bandiere di segnalazione:
- bandiere usate sulla linea di partenza/arrivo: bandiera nazionale, bandiera a
scacchi bianchi e neri, bandiera rossa, bandiera nera, bandiera nera con disco
arancione, bandiera nera e bianca divisa in diagonali;
- bandiere usate lungo il percorso di gara: bandiera rossa, bandiera gialla,
bandiera gialla con righe rosse, bandiera blu, bandiera bianca, bandiera verde.
Le bandiere di segnalazione sono utilizzate in tutte le gare, ma soprattutto nelle
gare in circuito. Nelle gare che si svolgono su percorsi stradali sono utilizzati,
oltre alle bandiere per segnalare soprattutto eventuali situazioni di pericolo,
anche specifici cartelli per segnalare i diversi controlli lungo il percorso. In
allegato sono riprodotti a colori sia i cartelli utilizzati nei Rallies, sia le bandiere.
La bandiera nazionale (tricolore) è usata dal Direttore di Gara o da un altro
Ufficiale di gara che assume la funzione di Starter per dare la partenza delle
gare. Il segnale di partenza è dato alzando e poi abbassando la bandiera.
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La bandiera a scacchi bianchi e neri è usata, agitata, per segnalare la fine della
gara.
La bandiera rossa è usata, agitata, dal Direttore di Gara per segnalare
l’interruzione della gara. Simultaneamente è esposta anche preso tutte le
postazioni dei Commissari di Percorso. La bandiera rossa è utilizzata anche per
chiudere un percorso di gara.
La bandiera nera è sempre accompagnata da un cartello che riporta il numero
di gara del conduttore al quale la segnalazione è rivolta. Con la bandiera,
esposta immobile, viene ordinato al conduttore di rientrare ai box. La decisione
di esporre la bandiera nera spetta ai Commissari Sportivi.
La bandiera nera con disco arancione è sempre accompagnata da un cartello
che riporta il numero di gara del conduttore al quale la segnalazione è rivolta.
La bandiera, esposta immobile, segnala al conduttore interessato che la sua
vettura ha dei problemi meccanici che potrebbero costituire pericolo per se
stesso e per gli altri conduttori e per ordinargli di rientrare ai box per risolvere
tali problemi.
La bandiera nera e bianca divisa in diagonali è sempre accompagnata da un
cartello che riporta il numero di gara del conduttore al quale la segnalazione è
rivolta. La bandiera è esposta immobile una sola volta e costituisce un
avvertimento: indica al conduttore interessato che è stato segnalato per un
comportamento non sportivo.
La bandiera gialla segnala ai conduttori un pericolo in pista invitandoli a
rallentare, a non sorpassare e a essere pronti a cambiare direzione. La
bandiera gialla è sempre esposta agitata. Se le bandiere agitate
contemporaneamente sono due, la segnalazione indica che la pista è
parzialmente o totalmente ostruita.
La bandiera gialla con righe rosse è usata per segnalare un deterioramento
dell’aderenza dell’asfalto dovuto alla presenza di olio o di acqua. La bandiera è
esposta per la durata di almeno 4 giri o fino a ce la superficie della pista ritorni
alla normalità.
La bandiera blu è usata immobile oppure agitata. Quando è immobile segnala a
un conduttore che una o più vetture si stanno avvicinando. Quando è agitata
segnala a un conduttore che sta per essere sorpassato e che lo stesso deve
facilitare il sorpasso.
La bandiera bianca è utilizzata agitata per indicare ai conduttori che in pista è
presente un veicolo molto più lento.
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La bandiera verde è usata normalmente dopo l’esposizione delle bandiere
gialle, gialle con righe rosse e bianche per indicare che la pista è libera.
Nelle gare in circuito è prevista una speciale penalità in tempo definita “stop and
go” che consiste nell’obbligo, per i conduttori sanzionati, di rientrare nella corsia
box, di fermare la vettura dove è loro indicato dall’Ufficiale di Gara incaricato e
di ripartire non appena lo stesso Ufficiale di Gara ne darà l’autorizzazione.
La penalità è segnalata mediante l’esposizione di un cartello “stop and go”
accompagnato dal numero di gara del conduttore cui la segnalazione è rivolta.
Le fonti normative:Allegato H al Codice Sportivo Internazionale - Norma
Supplementare n. 16 (gare di velocità in circuito e salita Cap. 3°), RNS, art. 165
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