Allegato 1 - Petracci

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Allegato 1 - Petracci
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In accoglimento del ricorso presentato da un operaio di Fincantieri, stabilimento di
Monfalcone, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia con sentenza n. 97 del 19 Luglio
2012 ha stabilito che, ove il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti l'obbligo di
indossare la tuta da lavoro dallo stesso fornita, al fine primario di salvaguardarne l'igiene
personale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, e predisponga, altresì, locali forniti di
docce, spogliatoi e armadietti destinati al cambio degli indumenti, il tempo necessario per
cambiarsi ad inizio turno e per lavarsi e ricambiarsi a fine turno non può considerarsi
estraneo all'espletamento dell'attività lavorativa resa nell'interesse del datore di lavoro, ma
bensì rientra nell'orario di lavoro ordinario e va come tale retribuito.
Parimenti retribuito deve essere il tempo necessario per raggiungere la postazione di lavoro
ad inizio turno e per uscire dallo stabilimento a fine turno, qualora l'azienda datrice di lavoro,
come nel caso in esame, gestisca in maniera diretta la presenza e la circolazione dei propri
dipendenti all'interno dell'area lavorativa mediante la previsione di controlli ai tornelli in
entrata ed in uscita e l'organizzazione di un servizio di trasporto interno.
Il Giudice è giunto, infatti, a dichiarare la retribuibilità delle suddette operazioni accessorie
allo svolgimento dell'attività lavorativa vera e propria, in base alla considerazione che le
stesse debbano intendersi eseguite nell'interesse diretto del datore di lavoro, il quale è per
legge tenuto a fare in modo che la prestazione lavorativa venga resa, nel suo complesso,
con l'osservanza di precise regole che attengono ad aspetti ulteriori rispetto al mero
svolgimento delle mansioni assegnate, aspetti che ineriscono, in particolare, ad obblighi di
garanzia assunti nei confronti dei lavoratori in termini di misure di tipo igienico-sanitario (da
qui la fornitura di indumenti da lavoro e l'allestimento di locali per il cambio e la pulizia
personale) e di sicurezza dei luoghi di lavoro (da qui i controlli ai tornelli e gli spostamenti
interni con mezzi aziendali).
Il
riconoscimento
della
retribuibilità
del
tempo
impiegato
dal
lavoratore
per
indossare/dismettere gli abiti da lavoro, per lavarsi e per compiere i trasferimenti interni,
d'altro canto, non può essere rimesso alla mera discrezionalità del medesimo, ma va
parametrato al tempo strettamente necessario per compiere le operazioni accessorie in
questione secondo la normale diligenza.
Non rientra, invece, tra gli obblighi del datore il lavaggio periodico delle tute aziendali, il
quale resta a carico del lavoratore. L'obbligo datoriale di salvaguardare l'igiene dei propri
dipendenti imposto dalle comuni norme sanitarie viene già assolto mediante la fornitura degli
indumenti e la loro sostituzione in caso di usura o di danneggiamento, non essendo il
lavaggio indispensabile per mantenere la piena efficienza funzionale.
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