Il credito ai consumatori
Transcript
Il credito ai consumatori
Newsletter consumatori Marche Il credito ai consumatori Periodico di informazione realizzato da Adiconsum Marche nell’ambito del Programma Generale di intervento 2010 della Regione Marche“ Azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione del consumatore” – int.8 “Attività di comunicazione” Regione Marche Assessorato Tutela Consumatori IL CREDITO AI CONSUMATORI La materia è regolata dal d. lgs. 141 dell’agosto 2010 che ha recepito in Italia la direttiva CEE 2008/48/CE SUL CREDITO AI CONSUMATORI. COS’E’ IL CREDITO AL CONSUMO? La concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta). Non rientra dunque nel credito al consumo tutto quello che è rivolto alle imprese, ma esclusivamente al consumatore. L’importo finanziato deve essere compreso tra 200 e 75.000 euro. TIPOLOGIE DI CONSUMATORI: - - - CREDITO AI PRESTITO FINALIZZATO: finanziamento erogato direttamente per l’acquisto di un bene, la finanziaria versa l’importo direttamente al venditore ed il consumatore paga le rate alla società che ha concesso il credito. E’ la tipologia di credito che troviamo all’interno dei locali commerciali ( es. acquisto elettrodomestici, auto ecc..). Il rapporto vede partecipare tre figure: il consumatore, la società finanziaria ed il venditore convenzionato. PRESTITO PERSONALE: finanziamento erogato dalla Banca o società finanziaria direttamente al consumatore senza la necessità che vi sia uno specifico motivo e l’erogazione avviene direttamente al consumatore . In questo caso il rapporto si instaura tra due figure, il consumatore e la finanziaria/Istituto Bancario. APERTURA DI UNA LINEA DI CREDITO: L’Istituto di credito o la società finanziaria mette a disposizione una somma di denaro che può essere utilizzata e restituita secondo lecccx condizioni contrattuali. Molto spesso le somme vengono messe a disposizione attraverso carte di credito, che possono essere a saldo ( in genere il pagamento di tutti gli acquisti effettuati nel corso di un mese vengono addebitati in conto corrente in unica soluzione il mese successivo), o rateali. In questo secondo caso si parla di CARTE REVOLVING. I DIRITTI DEL CONSUMATORE Fase precontrattuale: 1- Diritto a ricevere in fase precontrattuale tutte le informazioni relative al contratto di finanziamento. Il TAEG deve essere comunicato chiaramente sia nelle offerte che nel contratto che nei messaggi pubblicitari in quanto è il vero elemento che permette un confronto veritiero tra varie offerte 2- Diritto a ricevere il SECCI ( dall’inglese “Standard European Consumer Credit Information”), ossia il prospetto “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” Si tratta di un documento che fa a tutti gli effetti parte integrante del contratto e contiene in forma schematizzata e facilmente comprensibile tutte le principali caratteristiche dell’operazione : importo, durata, tasso applicato, costi, totale da rimborsare, eventuale polizza assicurativa. E’ un mezzo veloce per confrontare le offerte di più società. N.B.: POSSIAMO RICHIEDERLO ED ABBIAMO DIRITTO AD AVERNE COPIA ANCHE SE NON ABBIAMO ANCORA DECISO SE FIRMARE IL CONTRATTO. Il SECCI deve contenere anche le informazioni sulle conseguenze di un mancato pagamento, evento che spesso viene sottovalutato e che può però comportare seri problemi in seguito alla segnalazione ai Sistemi di Informazione Creditizia, segnalazione che di fatto etichetta il soggetto come “cattivo pagatore” . 3- Gli intermediari hanno l’obbligo di fornire al consumatore tutte le informazioni necessarie a valutare l’effettivo impegno che si sta assumendo in termini economici, prima della stipula del contratto e comunque prima della scadenza del termine per esercitare l'esercizio del diritto di recesso. Lo scopo è di prevenire fenomeni di sovraindebitamento : il consumatore non deve essere spinto ad indebitarsi oltre le proprie possibilità. - Informativa deontologico - E’ composto da: Prospetto Secci Modulo di richiesta ATTENZIONE: nel modulo di richiesta è prevista una apposita firma con cui il consumatore dichiara di aver ricevuto copia del contratto, quindi OCCHIO A FIRMARE PERCHE’ NON SEMPRE TALE COPIA VIENE CONSEGNATA. - MODULO SPECIFICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA e codice IL DIRITTO DI RECESSO Il consumatore può recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni di calendario sia se il contratto è stato concluso in banca o all’interno dei locali della finanziari sia se concluso fuori dai locali commerciali, ( es. presso la propria abitazione). I 14 giorni decorrono dalla data della conclusione del contratto o comunque da quando il consumatore ha ricevuto le condizioni e le informazioni previste dalla legge. Il recesso va espresso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, che può essere preceduta da un fax, un telegramma o un’e-mail, ma comunque confermata da raccomandata entro le successive 48 ore. GLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO IL CONTRATTO: Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ed una copia deve essere rilasciata al cliente. Privacy Se il contratto ha già avuto esecuzione resta a carico del consumatore la restituzione del capitale ricevuto ed il pagamento degli interessi fino al momento della restituzione, nonché il rimborso di bolli e imposte. Il recesso si estende automaticamente ai servizi accessori, come ad esempio eventuali polizze assicurative previste dal contratto. N.B.: SE IL CONSUMATORE ACQUISTA UN BENE TRAMITE FINANZIAMENTO, SE RECEDE DAL CONTRATTO DI ACQUISTO IN AUTOMATICO SI RISOLVE ANCHE IL CONTRATTODI FINANZIAMENTO. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENT PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE Nel caso di contratto di credito collegato ( ossia contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene), in caso di grave inadempimento del fornitore e conseguente risoluzione del contratto di acquisto, il consumatore ha diritto alla risoluzione anche del contratto di finanziamento. N.B. L’ inadempimento deve essere GRAVE, come a titolo di esempio la mancata consegna del bene o il mancato ripristino della conformità del prodotto. oppure se si tratta di apertura di credito ( non è dunque dovuto per le carte revolving LA PUBBLICITA’: LA PUBBLICITA’ DI UN FINANZIAMENTO DEVE OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE: RIMBORSO ANTICIPATO IL FINANZIAMENTO IN CORSO PUO’ ESSERE ESTINTO ANTICIPATAMENTE IN QUALUNQUE MOMENTO, IN TUTTO O IN PARTE A SECONDA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI. In caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto ad un conteggio di estinzione da cui vengono detratti gli interessi ed i costi futuri, mentre il finanziatore ha diritto ad un equo indennizzo. INDENNIZZO ANTICIPATA: - - - PER ESTINZIONE MASSIMO 1% DELL’IMPORTO RIMBORSATO IN CASO DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 1 ANNO MASSIMO 0,50% DELL’IMPORTO RIMBORSATO IN CASO DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 1 ANNO Nessun indennizzo è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a € 10.000,00 o corrisponde all'intero debito residuo, - il tasso d'interesse (TAN), specificando se fisso o variabile; - le spese comprese nel costo totale del credito; - l'importo totale del credito; - il tasso annuo effettivo globale (TAEG); - la necessità di sottoscrivere contratti relativi ad uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito ( ES. POLIZZE ASSICURATIVE); - la durata del contratto di credito; - l'importo totale dovuto dal consumatore; - l'ammontare delle singole rate. • Tutte le informazioni devono essere riportate in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, sempre avvalendosi di un ESEMPIO RAPPRESENTATIVO. • Nessuna voce tra quelle sopra elencate può avere maggiore evidenza del TAEG. ATTENZIONE A: TAN E TAEG IL TAN ( TASSO ANNUO NOMINALE), E’ IL DEL FINANZIAMENTO CI SEMBRA GIA’ A PRIMA VISTA TROPPO ELEVATO, E NON FIRMARE FINO A CHE NON SI E’ SICURI CHE SIA LA SCELTA PIU’ GIUSTA. TASSO PURO A CUI VIENE CALCOLATO IL FINANZIAMENTO, MA NON NE RAPPRESENTA IL COSTO TOTALE. IL TAEG ( TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE ) E’ IL COSTO EFFETTIVO ANNUO DEL FINANZIAMENTO COMPRENSIVO DI QUASI TUTTE LE SPESE COLLEGATE OSSIA COMMISSIONI, ISTRUTTORIA, SPESE DI INCASSO, ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI. - EVITARE DI CADERE NELLA SPIRALE “ACCENDO UN NUOVO FINANZIAMENTO COSI’ CHIUDO GLI ALTRI” – SPESSO IL PROBLEMA NON SI RISOLVE ED IL DEBITO AUMENTA - FARE ATTENZIONE A PUBBLICITA’ ACCATTIVANTI CHE INCENTIVANO ALL’ACQUISTO ATTRAVERSO L’INDEBITAMENTO - VALUTARE LA PROPRIA SITUAZIONE EFFETTIVA E VERIFICARE SE LA NOSTRA PROPENSIONE ALL’INDEBITAMENTO E’ IN REALTA’ TROPPO ELEVATA. RICORDIAMO CHE PRENDERE COSCIENZA DEL PROBLEMA E’ IL PRIMO PASSO PER PORVI RIMEDIO. N.B.: non tutti i costi rientrano nel TAEG ad esempio, tra le voci di maggior costo non rientrano nel TAEG le coperture assicurative se non sono obbligatorie, gli interessi di mora e le commissioni di estinzione anticipata. DA RICORDARE - CONOSCERE LE CONDIZIONI REALI DEL FINANZIAMENTO PRIMA DI FIRMARE E SOPRATTUTTO LE SPESE A CUI SI VA INCONTRO. - NON FERMARSI VERIFICARE DELL’OPERAZIONE FINANZIAMENTO - SAPERE CHE E’ UN NOSTRO DIRITTO FARSI RILASCIARE UNA COPIA DEL SECCI ( PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO SUL CREDITO AI CONSUMATORI) E SU NOSTRA RICHIESTA UNA COPIA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, PRIMA DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO. - CONFRONTARE DIVERSE OFFERTE - CONFRONTARSI CON DEGLI ESPERTI SOPRATTUTTO QUANDO IL COSTO AL IL TAN, MA TAEG DI