Il credito ai consumatori

Transcript

Il credito ai consumatori
Newsletter consumatori Marche
Il credito
ai
consumatori
Periodico di informazione realizzato da Adiconsum Marche nell’ambito del Programma Generale di
intervento 2010 della Regione Marche“ Azioni di sensibilizzazione, informazione e promozione del
consumatore” – int.8 “Attività di comunicazione”
Regione Marche
Assessorato Tutela Consumatori
IL CREDITO AI CONSUMATORI
La materia è regolata dal d. lgs. 141
dell’agosto 2010 che ha recepito in Italia la
direttiva CEE 2008/48/CE SUL CREDITO
AI CONSUMATORI.
COS’E’ IL CREDITO AL CONSUMO?
La concessione di un credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di finanziamento o di
altra analoga facilitazione finanziaria a favore
di un consumatore (persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale
e
professionale
eventualmente svolta). Non rientra dunque
nel credito al consumo tutto quello che è
rivolto alle imprese, ma esclusivamente al
consumatore. L’importo finanziato deve
essere compreso tra 200 e 75.000 euro.
TIPOLOGIE
DI
CONSUMATORI:
-
-
-
CREDITO
AI
PRESTITO FINALIZZATO:
finanziamento erogato direttamente
per l’acquisto di un bene, la
finanziaria
versa
l’importo
direttamente al venditore ed il
consumatore paga le rate alla società
che ha concesso il credito. E’ la
tipologia di credito che troviamo
all’interno dei locali commerciali ( es.
acquisto elettrodomestici, auto ecc..).
Il rapporto vede partecipare tre figure:
il consumatore, la società finanziaria
ed il venditore convenzionato.
PRESTITO
PERSONALE:
finanziamento erogato dalla Banca o
società finanziaria direttamente al
consumatore senza la necessità che vi
sia
uno
specifico
motivo
e
l’erogazione avviene direttamente al
consumatore .
In questo caso il rapporto si instaura
tra due figure, il consumatore e la
finanziaria/Istituto Bancario.
APERTURA DI UNA LINEA DI
CREDITO: L’Istituto di credito o la
società
finanziaria
mette
a
disposizione una somma di denaro che
può essere utilizzata e restituita
secondo
lecccx
condizioni
contrattuali. Molto spesso le somme
vengono messe a disposizione
attraverso carte di credito, che
possono essere a saldo ( in genere il
pagamento di tutti gli acquisti
effettuati nel corso di un mese
vengono addebitati in conto corrente
in unica soluzione il mese successivo),
o rateali. In questo secondo caso si
parla di CARTE REVOLVING.
I DIRITTI DEL CONSUMATORE
Fase precontrattuale:
1- Diritto
a
ricevere
in
fase
precontrattuale
tutte
le
informazioni relative al contratto di
finanziamento. Il TAEG deve essere
comunicato chiaramente sia nelle
offerte che nel contratto che nei
messaggi pubblicitari in quanto è il
vero elemento che permette un
confronto veritiero tra varie offerte
2- Diritto a ricevere il SECCI (
dall’inglese “Standard European
Consumer Credit Information”),
ossia
il prospetto “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai
Consumatori”
Si tratta di un documento che fa a
tutti gli effetti parte integrante del
contratto e contiene in forma
schematizzata
e
facilmente
comprensibile tutte le principali
caratteristiche dell’operazione :
importo, durata, tasso applicato,
costi,
totale
da
rimborsare,
eventuale polizza assicurativa. E’ un
mezzo veloce per confrontare le
offerte di più società.
N.B.: POSSIAMO RICHIEDERLO
ED
ABBIAMO
DIRITTO
AD
AVERNE COPIA ANCHE SE NON
ABBIAMO ANCORA DECISO SE
FIRMARE IL CONTRATTO.
Il SECCI deve contenere anche le
informazioni sulle conseguenze di un
mancato pagamento, evento che
spesso viene sottovalutato e che può
però comportare seri problemi in
seguito alla segnalazione ai Sistemi di
Informazione Creditizia, segnalazione
che di fatto etichetta il soggetto come
“cattivo pagatore” .
3- Gli intermediari hanno l’obbligo di
fornire al consumatore tutte le
informazioni necessarie a valutare
l’effettivo impegno che si sta
assumendo in termini economici,
prima della stipula del contratto e
comunque prima della scadenza del
termine per esercitare l'esercizio del
diritto di recesso.
Lo scopo è di prevenire fenomeni di
sovraindebitamento : il consumatore
non deve essere spinto ad indebitarsi
oltre le proprie possibilità.
-
Informativa
deontologico
-
E’ composto da:
Prospetto Secci
Modulo di richiesta
ATTENZIONE: nel modulo di richiesta
è prevista una apposita firma con cui il
consumatore dichiara di aver ricevuto
copia del contratto, quindi OCCHIO A
FIRMARE PERCHE’ NON SEMPRE
TALE COPIA VIENE CONSEGNATA.
-
MODULO SPECIFICO PER LA
SOTTOSCRIZIONE
DELLA
POLIZZA ASSICURATIVA
e
codice
IL DIRITTO DI RECESSO
Il consumatore può recedere
dal contratto di finanziamento
entro 14 giorni di calendario
sia se il contratto è stato
concluso in banca o all’interno
dei locali della finanziari sia se
concluso fuori dai locali
commerciali, ( es. presso la
propria abitazione).
I 14 giorni decorrono dalla data della
conclusione del contratto o comunque
da quando il consumatore ha ricevuto
le condizioni e le informazioni
previste dalla legge.
Il recesso va espresso attraverso
raccomandata con ricevuta di ritorno,
che può essere preceduta da un fax, un
telegramma
o
un’e-mail,
ma
comunque
confermata
da
raccomandata entro le successive 48
ore.
GLI
OBBLIGHI
DEL
CONSUMATORE IN CASO
DI RECESSO
IL CONTRATTO:
Il contratto deve essere stipulato in
forma scritta ed una copia deve essere
rilasciata al cliente.
Privacy
Se il contratto ha già avuto esecuzione
resta a carico del consumatore la
restituzione del capitale ricevuto ed il
pagamento degli interessi fino al
momento della restituzione, nonché il
rimborso di bolli e imposte.
Il recesso si estende automaticamente
ai servizi accessori, come ad esempio
eventuali polizze assicurative previste
dal contratto.
N.B.:
SE
IL
CONSUMATORE
ACQUISTA
UN
BENE
TRAMITE
FINANZIAMENTO, SE RECEDE DAL
CONTRATTO
DI
ACQUISTO
IN
AUTOMATICO SI RISOLVE ANCHE IL
CONTRATTODI FINANZIAMENTO.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
FINANZIAMENT PER
INADEMPIMENTO DEL FORNITORE
Nel caso di contratto di credito collegato (
ossia contratto di finanziamento finalizzato
all’acquisto di un bene), in caso di grave
inadempimento del fornitore e conseguente
risoluzione del contratto di acquisto, il
consumatore ha diritto alla risoluzione anche
del contratto di finanziamento.
N.B. L’ inadempimento deve essere GRAVE,
come a titolo di esempio la mancata consegna
del bene o il mancato ripristino della
conformità del prodotto.
oppure se si tratta di apertura di
credito ( non è dunque dovuto per le
carte revolving
LA PUBBLICITA’:
LA
PUBBLICITA’
DI
UN
FINANZIAMENTO
DEVE
OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE:
RIMBORSO ANTICIPATO
IL FINANZIAMENTO IN CORSO PUO’ ESSERE
ESTINTO
ANTICIPATAMENTE
IN
QUALUNQUE MOMENTO, IN TUTTO O IN
PARTE A SECONDA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI.
In caso di estinzione anticipata il consumatore
ha diritto ad un conteggio di estinzione da cui
vengono detratti gli interessi ed i costi futuri,
mentre il finanziatore ha diritto ad un equo
indennizzo.
INDENNIZZO
ANTICIPATA:
-
-
-
PER
ESTINZIONE
MASSIMO 1% DELL’IMPORTO
RIMBORSATO IN CASO DI
DURATA RESIDUA SUPERIORE A
1 ANNO
MASSIMO 0,50% DELL’IMPORTO
RIMBORSATO IN CASO DI
DURATA RESIDUA INFERIORE A
1 ANNO
Nessun indennizzo
è dovuto se
l'importo rimborsato anticipatamente è
pari o inferiore a € 10.000,00 o
corrisponde all'intero debito residuo,
- il tasso d'interesse (TAN),
specificando se fisso o variabile;
- le spese comprese nel costo totale del
credito;
- l'importo totale del credito;
- il tasso annuo effettivo globale
(TAEG);
- la necessità di sottoscrivere contratti
relativi ad uno o più servizi accessori
connessi con il contratto di credito (
ES. POLIZZE ASSICURATIVE);
- la durata del contratto di credito;
- l'importo totale dovuto dal
consumatore;
- l'ammontare delle singole rate.
• Tutte le informazioni devono essere
riportate in forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata, sempre
avvalendosi
di
un
ESEMPIO
RAPPRESENTATIVO.
• Nessuna voce tra quelle sopra
elencate può avere maggiore evidenza
del TAEG.
ATTENZIONE A: TAN E TAEG
IL TAN ( TASSO ANNUO NOMINALE), E’ IL
DEL FINANZIAMENTO CI SEMBRA GIA’
A PRIMA VISTA TROPPO ELEVATO, E
NON FIRMARE FINO A CHE NON SI E’
SICURI CHE SIA LA SCELTA PIU’
GIUSTA.
TASSO PURO A CUI VIENE CALCOLATO IL
FINANZIAMENTO, MA NON NE RAPPRESENTA
IL COSTO TOTALE.
IL TAEG ( TASSO ANNUO EFFETTIVO
GLOBALE ) E’ IL COSTO EFFETTIVO ANNUO
DEL FINANZIAMENTO COMPRENSIVO DI
QUASI TUTTE LE SPESE COLLEGATE OSSIA
COMMISSIONI, ISTRUTTORIA, SPESE DI
INCASSO,
ESPRESSO
IN
TERMINI
PERCENTUALI.
-
EVITARE DI CADERE NELLA SPIRALE
“ACCENDO
UN
NUOVO
FINANZIAMENTO COSI’ CHIUDO GLI
ALTRI” – SPESSO IL PROBLEMA NON SI
RISOLVE ED IL DEBITO AUMENTA
-
FARE ATTENZIONE A PUBBLICITA’
ACCATTIVANTI CHE INCENTIVANO
ALL’ACQUISTO
ATTRAVERSO
L’INDEBITAMENTO
-
VALUTARE LA PROPRIA SITUAZIONE
EFFETTIVA E VERIFICARE SE LA
NOSTRA
PROPENSIONE
ALL’INDEBITAMENTO E’ IN REALTA’
TROPPO ELEVATA. RICORDIAMO CHE
PRENDERE
COSCIENZA
DEL
PROBLEMA E’ IL PRIMO PASSO PER
PORVI RIMEDIO.
N.B.: non tutti i costi rientrano nel TAEG
ad esempio, tra le voci di maggior costo
non rientrano nel TAEG le coperture
assicurative se non sono obbligatorie, gli
interessi di mora e le commissioni di
estinzione anticipata.
DA RICORDARE
-
CONOSCERE LE CONDIZIONI REALI
DEL FINANZIAMENTO PRIMA DI
FIRMARE E SOPRATTUTTO LE SPESE A
CUI SI VA INCONTRO.
-
NON FERMARSI
VERIFICARE
DELL’OPERAZIONE
FINANZIAMENTO
-
SAPERE CHE E’ UN NOSTRO DIRITTO
FARSI RILASCIARE UNA COPIA DEL
SECCI ( PROSPETTO INFORMATIVO
EUROPEO
SUL
CREDITO
AI
CONSUMATORI) E SU NOSTRA
RICHIESTA
UNA COPIA DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI, PRIMA
DI SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO.
-
CONFRONTARE DIVERSE OFFERTE
-
CONFRONTARSI CON DEGLI ESPERTI
SOPRATTUTTO QUANDO IL COSTO
AL
IL
TAN,
MA
TAEG
DI